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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, in persona del Segretario Generale in carica, Dott.ssa Parte_1 Parte_2
con sede in Colli al Metauro (PU), via Marconi 1 (Cod. Fisc e P.IVA ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.:
– P.E.C.: – Fax: 010.5709875) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Leonardo Guidi (Cod. Fisc. – P.E.C. – Fax C.F._2 Email_2
0722.328727) elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Urbino, via Donato Bramante
n. 56, come da procura speciale.
APPELLANTE CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana 41/47, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Procuratore Speciale dott. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_2
procura speciale dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._3
– Fax: 02-57760400), con studio Milano, corso Magenta Email_3
84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: Email_4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 08.04.22 e in materia di cessione di credito
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti della che aveva agito in Parte_1 Controparte_1
monitorio per ottenere il pagamento dell'importo di euro 37.362,27 per fatture non evase relative alla prestazione del servizio trasporto con autobus emesse da poi divenuta credito CP_3 CP_4
Con poi ceduto alla con atto notificato al in data notificato in data 16 giugno 2016. Pt_1
Il Tribunale motiva la propria decisione asserendo che: “tutte le eccezioni opponibili alla cedente
a norma dell'art. 106, comma XIII, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le eccezioni relative al CP_4
contratto di appalto in essere tra e , non sono, in questa sede, CP_4 Parte_1
opponibili alla cessionaria Recita l'articolo: Si applicano le disposizioni di cui Controparte_1
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. ... …In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Tuttavia questa norma sugli appalti pubblici non si applica ai contratti relativi ai trasporti, ex artt. 10 e 118 D.L.gvo.
50/2016.” Per poi aggiungere che tutte le eccezioni (sostituzione di fatture e pagamenti, inadempimenti, costi di riparazioni, versamenti a favore dei dipendenti) erano riconducibili a fatti avvenuti dopo la notifica della cessione.
Il comune impugnava la decisione chiedendo l'accoglimento dell'opposizione o in subordine riconoscendo a favore dell'ente territoriale un controcredito tale da estinguere o ridurre le ragioni creditorie dell'appellato.
Con Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello e in subordine la condanna all'eventuale minor credito a lei spettante.
Con il primo motivo di appello il allegava la “Violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
106, comma 13, 10 e 118 D.Lgs n. 50/2016, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art.
114, comma 8, del medesimo D.Lgs. Difetto di presupposti e di motivazione.”: aveva errato il giudicante nel ritenere che al servizio di trasporto pubblico, in quanto settore speciale, non fosse applicabile l'art. 106, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 (codice contratti pubblici), che permette all'Amministrazione cui è stata notificata la cessione del credito di “(…) opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente relative al contratto (…) con questi stipulato”, in quanto riferibile ai soli appalti nei settori ordinari (art. 118 per la natura speciale del trasporto e art. 10 dove si legge espressamente che “le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici (…) nei settori speciali”.).
L'errore risiedeva nel non aver considerato che l'esclusione della limitazione alle eccezioni era superata dall'art. 114 che “oltre a prevedere la generale applicabilità delle regole specificatamente ivi previste, contiene altresì un espresso richiamo ad ulteriori previsioni dei contratti nei “settori ordinari”, che pertanto trovano diretta applicazione anche nei “settori speciali” e, per quanto qui di interesse, ai servizi di trasporto oggetto di causa” e in particolare dal comma 8 dell'articolo in esame che prevede che: “all'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112”. Orbene, la cessione dei crediti a detta Con dell'appellante rientrava nella fase esecutiva del rapporto. Ne discendeva l'opponibilità alla delle eccezioni (peraltro ritenute fondate nel merito dal Tribunale) proposte dall'ente territoriale anche se concernenti fatti successivi alla notifica della cessione.
Con il secondo motivo di appello si evidenziava che i crediti ceduti erano sorti successivamente alla notifica della cessione, sicché: ““il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto” (Cass.
Civ. n. 19341/2017).
Dunque l'ente territoriale ben poteva opporre i propri controcrediti e, in ogni caso non v'era prova del credito principale a fronte della valenza probatoria delle fatture nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo il allegava in compensazione (impropria) il proprio credito di € Pt_1
52.373,19, compensazione che, in quanto impropria, non era soggetta alla disciplina tipica processuale e sostanziale.
L'appello è fondato.
La stretta connessione tra le doglienze ne consiglia la trattazione unitaria.
In primo luogo si deve osservare che, sebbene l'art. 106, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 sia applicabile alla fattispecie per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 114, la normativa in commento rappresenta una deroga a quella in materia di cessione del credito unicamente per le forme del contratto e per le modalità di opponibilità alla P.A. “allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito
(così Cass. 9789/1994)” e che “le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono
l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1,
(Cass. 01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284)” (cfr. Cassazione civile sez. III -
14/03/2024, n. 6934).
Se questa è la ratio della norma (norma da interpretare in senso restrittivo) appare evidente il suo totale difetto di strumentalità a un ampliamento delle regole generali, come rivestite e precisate dalla giurisprudenza, in ordine alla distinzione tra gli eventi avvenuti prima o dopo della cessione o comunque della sua notificazione ai fini della loro opponibilità alla P.A..
In breve il semplice richiamo operato dall'art. 106 al contratto principale (“In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”) non è sufficiente per ritenere che si possa prescindere dalla distinzione temporale sopra indicata.
Stabilito quanto sopra, è necessario avvedersi che:
A) le ragioni creditorie dell'appellante non risultano adeguatamente contestate e devono ritenersi provate alla luce dei deposti dei testi , , e nonchè Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
delle fatture attestanti i pagamenti eseguiti dal in luogo della ditta trasportatrice per un Pt_1
totale complessivo di euro 52.373,19 (euro 19.087,39, IVA inclusa per le numerose riparazione effettuate da IE CA di BO , come da fattura n. 69/A del 30 novembre Controparte_5
2018; euro 1.133,05 IVA inclusa, come da fattura n. 22PA del 27 novembre 2018; Parte_3
euro 1.060,30 IVA inclusa, come da fattura n. 19PA del 27 novembre 2018; euro Parte_3
626,58 IVA inclusa, come da fattura n. 20PA del 27 novembre 2018; euro 340,54 Parte_3
IVA inclusa, come da fattura n. 21PA del 27 novembre 2018; euro 30.125,30 a Parte_3
titolo di retribuzioni spettanti ai dipendenti e da quest'ultima non versate, come da atto di CP_4
liquidazione del 2 ottobre 2018, Registro Generale n. 739);
B) tali ragioni creditorie insorgono in epoca successiva alla notifica della cessione;
C) si versa nell'ipotesi di compensazione impropria che consiste in un semplice accertamento contabile di dare e avere;
D) L'accettazione della cessione non esclude l'operatività della compensazione per controcrediti futuri non determinati né determinabili;
E) nella sentenza Cassazione civile sez. III, 03/08/2017, n.19341 che esamina una fattispecie analoga alla presente (controcredito insorto successivamente alla notifica) si legge che nel contratto avente ad oggetto crediti futuri, il ceduto può opporre in compensazione al cessionario il credito nei riguardi del cedente sorto successivamente alla notifica della cessione, poiché in caso di cessione di crediti futuri l'effetto traslativo avviene quando le ragioni creditorie vengono ad esistenza e non invece anteriormente, alla data della stipulazione del contratto;
F) le ragioni creditorie dell'appellante nei confronti del cedente superano di molto (euro
52.373,19) quelle azionate monitoriamente dall'appellata (euro 37.362,27);
G) ne conseguono l'estinzione del credito dell'appellata, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ed avverso la sentenza in epigrafe, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado, spese che liquida in € € 7.616,00 e quelle del secondo grado che determina in € 9.991,00, il tutto oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge.
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, in persona del Segretario Generale in carica, Dott.ssa Parte_1 Parte_2
con sede in Colli al Metauro (PU), via Marconi 1 (Cod. Fisc e P.IVA ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.:
– P.E.C.: – Fax: 010.5709875) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Leonardo Guidi (Cod. Fisc. – P.E.C. – Fax C.F._2 Email_2
0722.328727) elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Urbino, via Donato Bramante
n. 56, come da procura speciale.
APPELLANTE CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana 41/47, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Procuratore Speciale dott. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_2
procura speciale dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._3
– Fax: 02-57760400), con studio Milano, corso Magenta Email_3
84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: Email_4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 08.04.22 e in materia di cessione di credito
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti della che aveva agito in Parte_1 Controparte_1
monitorio per ottenere il pagamento dell'importo di euro 37.362,27 per fatture non evase relative alla prestazione del servizio trasporto con autobus emesse da poi divenuta credito CP_3 CP_4
Con poi ceduto alla con atto notificato al in data notificato in data 16 giugno 2016. Pt_1
Il Tribunale motiva la propria decisione asserendo che: “tutte le eccezioni opponibili alla cedente
a norma dell'art. 106, comma XIII, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le eccezioni relative al CP_4
contratto di appalto in essere tra e , non sono, in questa sede, CP_4 Parte_1
opponibili alla cessionaria Recita l'articolo: Si applicano le disposizioni di cui Controparte_1
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. ... …In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Tuttavia questa norma sugli appalti pubblici non si applica ai contratti relativi ai trasporti, ex artt. 10 e 118 D.L.gvo.
50/2016.” Per poi aggiungere che tutte le eccezioni (sostituzione di fatture e pagamenti, inadempimenti, costi di riparazioni, versamenti a favore dei dipendenti) erano riconducibili a fatti avvenuti dopo la notifica della cessione.
Il comune impugnava la decisione chiedendo l'accoglimento dell'opposizione o in subordine riconoscendo a favore dell'ente territoriale un controcredito tale da estinguere o ridurre le ragioni creditorie dell'appellato.
Con Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello e in subordine la condanna all'eventuale minor credito a lei spettante.
Con il primo motivo di appello il allegava la “Violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
106, comma 13, 10 e 118 D.Lgs n. 50/2016, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art.
114, comma 8, del medesimo D.Lgs. Difetto di presupposti e di motivazione.”: aveva errato il giudicante nel ritenere che al servizio di trasporto pubblico, in quanto settore speciale, non fosse applicabile l'art. 106, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 (codice contratti pubblici), che permette all'Amministrazione cui è stata notificata la cessione del credito di “(…) opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente relative al contratto (…) con questi stipulato”, in quanto riferibile ai soli appalti nei settori ordinari (art. 118 per la natura speciale del trasporto e art. 10 dove si legge espressamente che “le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici (…) nei settori speciali”.).
L'errore risiedeva nel non aver considerato che l'esclusione della limitazione alle eccezioni era superata dall'art. 114 che “oltre a prevedere la generale applicabilità delle regole specificatamente ivi previste, contiene altresì un espresso richiamo ad ulteriori previsioni dei contratti nei “settori ordinari”, che pertanto trovano diretta applicazione anche nei “settori speciali” e, per quanto qui di interesse, ai servizi di trasporto oggetto di causa” e in particolare dal comma 8 dell'articolo in esame che prevede che: “all'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112”. Orbene, la cessione dei crediti a detta Con dell'appellante rientrava nella fase esecutiva del rapporto. Ne discendeva l'opponibilità alla delle eccezioni (peraltro ritenute fondate nel merito dal Tribunale) proposte dall'ente territoriale anche se concernenti fatti successivi alla notifica della cessione.
Con il secondo motivo di appello si evidenziava che i crediti ceduti erano sorti successivamente alla notifica della cessione, sicché: ““il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto” (Cass.
Civ. n. 19341/2017).
Dunque l'ente territoriale ben poteva opporre i propri controcrediti e, in ogni caso non v'era prova del credito principale a fronte della valenza probatoria delle fatture nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo il allegava in compensazione (impropria) il proprio credito di € Pt_1
52.373,19, compensazione che, in quanto impropria, non era soggetta alla disciplina tipica processuale e sostanziale.
L'appello è fondato.
La stretta connessione tra le doglienze ne consiglia la trattazione unitaria.
In primo luogo si deve osservare che, sebbene l'art. 106, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 sia applicabile alla fattispecie per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 114, la normativa in commento rappresenta una deroga a quella in materia di cessione del credito unicamente per le forme del contratto e per le modalità di opponibilità alla P.A. “allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito
(così Cass. 9789/1994)” e che “le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono
l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1,
(Cass. 01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284)” (cfr. Cassazione civile sez. III -
14/03/2024, n. 6934).
Se questa è la ratio della norma (norma da interpretare in senso restrittivo) appare evidente il suo totale difetto di strumentalità a un ampliamento delle regole generali, come rivestite e precisate dalla giurisprudenza, in ordine alla distinzione tra gli eventi avvenuti prima o dopo della cessione o comunque della sua notificazione ai fini della loro opponibilità alla P.A..
In breve il semplice richiamo operato dall'art. 106 al contratto principale (“In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”) non è sufficiente per ritenere che si possa prescindere dalla distinzione temporale sopra indicata.
Stabilito quanto sopra, è necessario avvedersi che:
A) le ragioni creditorie dell'appellante non risultano adeguatamente contestate e devono ritenersi provate alla luce dei deposti dei testi , , e nonchè Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
delle fatture attestanti i pagamenti eseguiti dal in luogo della ditta trasportatrice per un Pt_1
totale complessivo di euro 52.373,19 (euro 19.087,39, IVA inclusa per le numerose riparazione effettuate da IE CA di BO , come da fattura n. 69/A del 30 novembre Controparte_5
2018; euro 1.133,05 IVA inclusa, come da fattura n. 22PA del 27 novembre 2018; Parte_3
euro 1.060,30 IVA inclusa, come da fattura n. 19PA del 27 novembre 2018; euro Parte_3
626,58 IVA inclusa, come da fattura n. 20PA del 27 novembre 2018; euro 340,54 Parte_3
IVA inclusa, come da fattura n. 21PA del 27 novembre 2018; euro 30.125,30 a Parte_3
titolo di retribuzioni spettanti ai dipendenti e da quest'ultima non versate, come da atto di CP_4
liquidazione del 2 ottobre 2018, Registro Generale n. 739);
B) tali ragioni creditorie insorgono in epoca successiva alla notifica della cessione;
C) si versa nell'ipotesi di compensazione impropria che consiste in un semplice accertamento contabile di dare e avere;
D) L'accettazione della cessione non esclude l'operatività della compensazione per controcrediti futuri non determinati né determinabili;
E) nella sentenza Cassazione civile sez. III, 03/08/2017, n.19341 che esamina una fattispecie analoga alla presente (controcredito insorto successivamente alla notifica) si legge che nel contratto avente ad oggetto crediti futuri, il ceduto può opporre in compensazione al cessionario il credito nei riguardi del cedente sorto successivamente alla notifica della cessione, poiché in caso di cessione di crediti futuri l'effetto traslativo avviene quando le ragioni creditorie vengono ad esistenza e non invece anteriormente, alla data della stipulazione del contratto;
F) le ragioni creditorie dell'appellante nei confronti del cedente superano di molto (euro
52.373,19) quelle azionate monitoriamente dall'appellata (euro 37.362,27);
G) ne conseguono l'estinzione del credito dell'appellata, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ed avverso la sentenza in epigrafe, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado, spese che liquida in € € 7.616,00 e quelle del secondo grado che determina in € 9.991,00, il tutto oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge.
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli