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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR PU RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7291 dell'anno 2021
OGGETTO
Risarcimento per lavaggio DPI
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso telematico dall'Avv. Pasquale
ON (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso il suo studio. CodiceFiscale_2 ricorrente
E
p.iva , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
C.d.A. C.F. rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Saverio Marrone C.F. in virtù di procura rilasciata su C.F._4 foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica, elett.te dom.to presso il suo studio. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-11-2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere dipendente della società dal Parte_2
12/12/1988, e di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' CP_1
a decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del
[...]
27/12/2012, con cui la ha incorporato in sé le CP_3 Controparte_4
e per l'esercizio di
[...] Controparte_5 Controparte_6 pubblici servizi;
di svolgere le proprie mansioni presso la sede di servizio di Santa 1 Maria a Vico (CE), sulla tratta Napoli - Cancello – Benevento;
di appartenere alla Unità
Operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio che si occupa di gestire la manutenzione e il mantenimento in efficienza dell'armamento ferroviario nonché degli impianti elettrici;
di svolgere le mansioni di Operatore Tecnico, parametro 170, di cui al CCNL Autoferrotranvieri.
Assumeva il ricorrente che il lavoro di manutenzione e riparazione degli armamenti ferroviari e sugli impianti elettrici si svolge all'esterno; di essere, in ragione soggetto agli agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) nonché ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) che infatti, nello svolgimento delle predette mansioni, viene costantemente a contatto con solventi, olii, grassi, vernici, polveri e schegge di saldatura;
di aver ricevuto all'atto dell'assunzione, dalla convenuta i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) composti da: massa vestiaria estiva consistente in una giacca, due pantaloni, due polo e due camicie estive nonché massa vestiaria invernale consistente in un giubbino, due pantaloni, due camicie, due maglie;
che aveva in dotazione giubbotti ad alta visibilità, tute antipioggia ad alta visibilità, gilet ad alta visibilità, guanti isolanti e da manutenzione, scarpe antinfortunistiche, caschetto protettivo, cinta anti caduta, occhiali di protezione, autoprotettori, maschere con due filtri pienofacciali, maschere mezzefacciali, mascherine;
che tali dispositivi vengono sostituiti quando si usurano o non sono più efficienti;
che solo occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, i lavoratori utilizzano una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro;
che detta tuta, tuttavia, è soggetta a strappi e lacerazioni durante l'esecuzione delle operazioni descritte, e risulta, quindi, assolutamente inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti;
che in ragione del costante contatto con le sopracitate sostanze, gli indumenti di lavoro, quali pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) devono essere igienizzati e sanificati almeno due volte la settimana;
che la datrice, tuttavia, non ha mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna;
che in ragione di ciò il ricorrente è costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi.
2 Tanto premesso, il ricorrente assumeva l'obbligo della società ex art.2087 c.c. di provvedere al lavaggio di tali indumenti e chiedeva accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
Per l'effetto condannare l' al pagamento, in proprio favore del Controparte_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno da agosto 2011 a luglio 2021, della somma di € 7.172,84 ovvero della minore o maggiore somma dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società parte resistente, eccependo l'infondatezza della domanda per insussistenza dell'inadempimento e del danno lamentato;
contestava, in ogni caso, la quantificazione dell'asserito danno effettuata in ricorso ed eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Rinviata più volte la causa dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, questo
Presidente ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo. Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto – fornitura di DPI, obbligo di manutenzione e lavaggio a carico dell'impresa datrice di lavoro, inadempimento e lavaggio a cura e spese del lavoratore – poste a fondamento della pretesa risarcitoria pure adeguatamente indicata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono, pertanto, ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
Appare opportuno preliminarmente richiamare i principi dettati in materia dalla Corte di legittimità.
In un precedente – nel confermare una sentenza della Corte d'Appello di Bari che
3 aveva dichiarato il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio dei seguenti indumenti: gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, tutti da considerare dispositivi di protezione individuale – ha espresso il seguente principio di diritto (richiamando anche numerosi propri precedenti: Cass. n.
29720 del 2022, Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019; Cass.
n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021): “la nozione legale di Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro” sottolineando anche che “il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.” (così Cass. 18656/23 ma il principio è stato di recente ribadito e applicato da Cass. 8125/25).
Ora, è evidente – oltre che incontestato – che gli indumenti ad alta visibilità, di cui pacificamente il lavoratore è stato fornito, rientrano senza alcun dubbio nella nozione di dpi. Ci si riferisce, in particolare, al giubbotto ad alta visibilità.
Non si concorda con quanto asserito dalla resistente, secondo cui alcuni dispositivi non appaiono suscettibili di alcuna manutenzione mediante lavaggio e per essi si prevede la sostituzione periodica. Ciò è vero per le scarpe antinfortunistiche, il caschetto, la cinta anticaduta, maschere, mascherine, occhiali di protezione e i guanti, ma non per giacca e giubbotto. Ed invero, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di sostituire i capi usurati, ciò non toglie che – anche in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore in esterno e con la esposizione agli agenti allegati di cui
4 di seguito– gli stessi necessitano di un lavaggio se non quotidiano, certamente frequente: quanto meno con riferimento a tali capi la domanda doveva ritenersi fondata. Ma la pretesa del lavoratore, a parere di questo Giudice, è fondata anche con riferimento alle due paia di pantaloni, alle due polo e due camicie estive, alle due felpe ed alle due camicie invernali. Va, al riguardo, sottolineato che il ricorrente ha puntualmente e chiaramente indicato analiticamente le attività svolte: controllo e verifica del binario con lubrificazione, verifica massicciata e sede ferroviaria e dello stato della vegetazione, sorveglianza linea, allegando il contesto della esposizione agli agenti atmosferici ed il rischio da contatto con “polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori”. Tali mansioni non sono state specificamente contestate.
Fatta questa premessa in fatto, si palesa necessario ribadire i principi ormai costantemente affermati dalla Suprema Corte: “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” (così Cass.
10128/23). Ed invero, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
...”.
Del resto, anche il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 377 (“Mezzi personali di protezione”) stabilisce che “il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi
5 personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. - I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione”; l'art. 379
(“Indumenti di protezione”) prevede, poi, che “Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3 del presente Titolo (art.
366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione").
L'art. 40 cit. è stato poi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 74, che ne ricalca interamente il testo. Inoltre, il D.Lgs. n. 626 del 1994, all'art. 4, comma 5, prevede che
“il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Orbene, secondo la Corte di Cassazione occorre sempre tener conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (Cost., art. 32). È stato, invero, rimarcato che
“l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.” (sent. n. 10128 cit.).
D'altronde, anche il D.Lgs. n. 81 del 2008 contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”; il che, sempre secondo la Corte di Cassazione, costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame.
Pertanto, la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4 (“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2”; “Il datore di
6 lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie...”), non può essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei dpi ma va interpretata quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei dpi e di manutenzione dei medesimi.
È stato, ancora, rimarcato come non possa ritenersi rilevante la circostanza della previsione o meno degli specifici dpi nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, posto che l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del
2017).
Il principio da applicare è, dunque, quello secondo cui “la categoria dei dpi deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo”.
Secondo la Corte, infatti, “da questo punto di vista appare coerente la distinzione che
l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari
e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili…….in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del
7 vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico” (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n.
23314 del 2010).
Alla luce di tali principi, anche gli abiti da lavoro forniti all'odierno ricorrente possono essere individuati quali dpi presentando essi una idoneità, seppur minima a ridurre i rischi(contatto con sostanze organiche, sporcizia, nonché con sostanze patogene, nocive, tossiche e corrosive quali quelle indicate in ricorso e sopra richiamate) legati allo svolgimento dell'attività lavorativa (attività di manutenzione descritte in ricorso e sopra richiamate), costituendo specifico obbligo datoriale quellodi porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli addetti alle pulizie, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari. (Cass. 10128/23).
Da ultimo, va ribadito che per l'adempimento dell'obbligo legale non è rilevante la sollecitazione del lavoratore a provvedere al lavaggio degli indumenti di talché non sortisce effetti a lui pregiudizievoli l'inerzia nel compulsare il datore di lavoro. Sul punto anche la Cassazione (Cass. 32865/21) ha rimarcato che alla obbligatorietà della predisposizione, da parte del datore di lavoro, di una procedura periodica di manutenzione dei dpi non corrisponde un onere del lavoratore nella segnalazione dell'insudiciamento del proprio dpi. Ed invero, “l'obbligo di una igienizzazione centralizzata o della predisposizione di una procedura periodica di lavaggio va ravvisato nell'art. 2087 c.c., che impone l'adozione di tutte le misure e cautele idonee
a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore”. Per altro, nella medesima decisione è stato evidenziato quanto segue: “19. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20, che prevede l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le "deficienze" dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale, correttamente è stato interpretato dalla Corte di merito come riferito alla funzionalità
e alla idoneità dei dispositivi di protezione e non anche alla loro pulizia.
20. Il termine "deficienze" adoperato dal legislatore attiene, infatti, ad una scarsezza
o insufficienza, sotto il profilo materiale, del dispositivo che si riverbera in un problema di funzionalità e idoneità degli stessi. 21. Tipici casi di deficienza sono da ravvisare nella rottura totale o parziale o nella usura rilevante del dispositivo, tali da non consentire al dispositivo stesso di assolvere la funzione cui è destinato.
8 22. Il problema del lavaggio, invece, riguarda l'igiene e la manutenzione ordinaria del dispositivo senza che venga in rilievo un difetto nella operatività sostanziale nel compito ad esso devoluto e, pertanto, un dispositivo di protezione insudiciato correttamente è stato ritenuto non rientrante nel concetto di "deficienza"”.
In ordine all'individuazione del danno patito, va rilevato che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. 26666/05).
Questo onere probatorio può essere assolto anche attraverso la prova per presunzioni, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (Cass. 9834/02) per la formazione del suo convincimento.
A tal fine può essere d'ausilio la stima del costo di un lavaggio settimanale per euro
1,50 con l'aggiunta di un ulteriore euro per il minimo tempo impiegato per l'attività di stenditura per complessivi 2,50 euro settimanali pari a 10 euro mensili. Trattasi di credito risarcitorio non soggetto come tale alla sospensione del termine di prescrizione in costanza di rapporto, con conseguente estinzione delle pretese maturate nel decennio anteriore alla notifica del ricorso gerarchico (primo atto interruttivo) del 06-
08-2021.
Ad avviso del giudicante non può trovare applicazione il principio di diritto relativo alla sospensione del termine di prescrizione fino alla cessazione del rapporto in virtù della assenza di stabilità reale del rapporto, siccome riferibile solo ai crediti retributivi di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. e non anche a quelli di natura risarcitoria, derivanti da inadempimenti contrattuali, soggetti al diverso termine di prescrizione decennale.
La somma complessivamente dovuta è pertanto pari a €.1200,00 considerando la somma di 10 euro mensili per i quattro mesi nell'anno 2011, gli 11 mesi annuali di lavoro effettivo tra il 2012 ed il 2020 ed i restanti sette mesi nel 2021 -nell'arco del periodo lavorativo non prescritto che va da settembre 2011 a luglio 2021-, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della difformità di pronunce giurisprudenziali in tema, sono compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendosi la quota residua a carico della resistente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
9
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 25-11-2021, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore di di €.1200,00, Controparte_1 Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione al saldo;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico della e Controparte_1 liquidando quest'ultima in complessivi €.800,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR PU RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7291 dell'anno 2021
OGGETTO
Risarcimento per lavaggio DPI
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso telematico dall'Avv. Pasquale
ON (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso il suo studio. CodiceFiscale_2 ricorrente
E
p.iva , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
C.d.A. C.F. rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Saverio Marrone C.F. in virtù di procura rilasciata su C.F._4 foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica, elett.te dom.to presso il suo studio. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-11-2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere dipendente della società dal Parte_2
12/12/1988, e di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' CP_1
a decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del
[...]
27/12/2012, con cui la ha incorporato in sé le CP_3 Controparte_4
e per l'esercizio di
[...] Controparte_5 Controparte_6 pubblici servizi;
di svolgere le proprie mansioni presso la sede di servizio di Santa 1 Maria a Vico (CE), sulla tratta Napoli - Cancello – Benevento;
di appartenere alla Unità
Operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio che si occupa di gestire la manutenzione e il mantenimento in efficienza dell'armamento ferroviario nonché degli impianti elettrici;
di svolgere le mansioni di Operatore Tecnico, parametro 170, di cui al CCNL Autoferrotranvieri.
Assumeva il ricorrente che il lavoro di manutenzione e riparazione degli armamenti ferroviari e sugli impianti elettrici si svolge all'esterno; di essere, in ragione soggetto agli agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) nonché ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) che infatti, nello svolgimento delle predette mansioni, viene costantemente a contatto con solventi, olii, grassi, vernici, polveri e schegge di saldatura;
di aver ricevuto all'atto dell'assunzione, dalla convenuta i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) composti da: massa vestiaria estiva consistente in una giacca, due pantaloni, due polo e due camicie estive nonché massa vestiaria invernale consistente in un giubbino, due pantaloni, due camicie, due maglie;
che aveva in dotazione giubbotti ad alta visibilità, tute antipioggia ad alta visibilità, gilet ad alta visibilità, guanti isolanti e da manutenzione, scarpe antinfortunistiche, caschetto protettivo, cinta anti caduta, occhiali di protezione, autoprotettori, maschere con due filtri pienofacciali, maschere mezzefacciali, mascherine;
che tali dispositivi vengono sostituiti quando si usurano o non sono più efficienti;
che solo occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, i lavoratori utilizzano una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro;
che detta tuta, tuttavia, è soggetta a strappi e lacerazioni durante l'esecuzione delle operazioni descritte, e risulta, quindi, assolutamente inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti;
che in ragione del costante contatto con le sopracitate sostanze, gli indumenti di lavoro, quali pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) devono essere igienizzati e sanificati almeno due volte la settimana;
che la datrice, tuttavia, non ha mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna;
che in ragione di ciò il ricorrente è costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi.
2 Tanto premesso, il ricorrente assumeva l'obbligo della società ex art.2087 c.c. di provvedere al lavaggio di tali indumenti e chiedeva accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
Per l'effetto condannare l' al pagamento, in proprio favore del Controparte_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno da agosto 2011 a luglio 2021, della somma di € 7.172,84 ovvero della minore o maggiore somma dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società parte resistente, eccependo l'infondatezza della domanda per insussistenza dell'inadempimento e del danno lamentato;
contestava, in ogni caso, la quantificazione dell'asserito danno effettuata in ricorso ed eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Rinviata più volte la causa dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, questo
Presidente ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo. Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto – fornitura di DPI, obbligo di manutenzione e lavaggio a carico dell'impresa datrice di lavoro, inadempimento e lavaggio a cura e spese del lavoratore – poste a fondamento della pretesa risarcitoria pure adeguatamente indicata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono, pertanto, ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
Appare opportuno preliminarmente richiamare i principi dettati in materia dalla Corte di legittimità.
In un precedente – nel confermare una sentenza della Corte d'Appello di Bari che
3 aveva dichiarato il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio dei seguenti indumenti: gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, tutti da considerare dispositivi di protezione individuale – ha espresso il seguente principio di diritto (richiamando anche numerosi propri precedenti: Cass. n.
29720 del 2022, Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019; Cass.
n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021): “la nozione legale di Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro” sottolineando anche che “il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.” (così Cass. 18656/23 ma il principio è stato di recente ribadito e applicato da Cass. 8125/25).
Ora, è evidente – oltre che incontestato – che gli indumenti ad alta visibilità, di cui pacificamente il lavoratore è stato fornito, rientrano senza alcun dubbio nella nozione di dpi. Ci si riferisce, in particolare, al giubbotto ad alta visibilità.
Non si concorda con quanto asserito dalla resistente, secondo cui alcuni dispositivi non appaiono suscettibili di alcuna manutenzione mediante lavaggio e per essi si prevede la sostituzione periodica. Ciò è vero per le scarpe antinfortunistiche, il caschetto, la cinta anticaduta, maschere, mascherine, occhiali di protezione e i guanti, ma non per giacca e giubbotto. Ed invero, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di sostituire i capi usurati, ciò non toglie che – anche in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore in esterno e con la esposizione agli agenti allegati di cui
4 di seguito– gli stessi necessitano di un lavaggio se non quotidiano, certamente frequente: quanto meno con riferimento a tali capi la domanda doveva ritenersi fondata. Ma la pretesa del lavoratore, a parere di questo Giudice, è fondata anche con riferimento alle due paia di pantaloni, alle due polo e due camicie estive, alle due felpe ed alle due camicie invernali. Va, al riguardo, sottolineato che il ricorrente ha puntualmente e chiaramente indicato analiticamente le attività svolte: controllo e verifica del binario con lubrificazione, verifica massicciata e sede ferroviaria e dello stato della vegetazione, sorveglianza linea, allegando il contesto della esposizione agli agenti atmosferici ed il rischio da contatto con “polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori”. Tali mansioni non sono state specificamente contestate.
Fatta questa premessa in fatto, si palesa necessario ribadire i principi ormai costantemente affermati dalla Suprema Corte: “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” (così Cass.
10128/23). Ed invero, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
...”.
Del resto, anche il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 377 (“Mezzi personali di protezione”) stabilisce che “il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi
5 personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. - I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione”; l'art. 379
(“Indumenti di protezione”) prevede, poi, che “Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3 del presente Titolo (art.
366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione").
L'art. 40 cit. è stato poi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 74, che ne ricalca interamente il testo. Inoltre, il D.Lgs. n. 626 del 1994, all'art. 4, comma 5, prevede che
“il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Orbene, secondo la Corte di Cassazione occorre sempre tener conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (Cost., art. 32). È stato, invero, rimarcato che
“l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.” (sent. n. 10128 cit.).
D'altronde, anche il D.Lgs. n. 81 del 2008 contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”; il che, sempre secondo la Corte di Cassazione, costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame.
Pertanto, la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4 (“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2”; “Il datore di
6 lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie...”), non può essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei dpi ma va interpretata quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei dpi e di manutenzione dei medesimi.
È stato, ancora, rimarcato come non possa ritenersi rilevante la circostanza della previsione o meno degli specifici dpi nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, posto che l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del
2017).
Il principio da applicare è, dunque, quello secondo cui “la categoria dei dpi deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo”.
Secondo la Corte, infatti, “da questo punto di vista appare coerente la distinzione che
l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari
e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili…….in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del
7 vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico” (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n.
23314 del 2010).
Alla luce di tali principi, anche gli abiti da lavoro forniti all'odierno ricorrente possono essere individuati quali dpi presentando essi una idoneità, seppur minima a ridurre i rischi(contatto con sostanze organiche, sporcizia, nonché con sostanze patogene, nocive, tossiche e corrosive quali quelle indicate in ricorso e sopra richiamate) legati allo svolgimento dell'attività lavorativa (attività di manutenzione descritte in ricorso e sopra richiamate), costituendo specifico obbligo datoriale quellodi porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli addetti alle pulizie, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari. (Cass. 10128/23).
Da ultimo, va ribadito che per l'adempimento dell'obbligo legale non è rilevante la sollecitazione del lavoratore a provvedere al lavaggio degli indumenti di talché non sortisce effetti a lui pregiudizievoli l'inerzia nel compulsare il datore di lavoro. Sul punto anche la Cassazione (Cass. 32865/21) ha rimarcato che alla obbligatorietà della predisposizione, da parte del datore di lavoro, di una procedura periodica di manutenzione dei dpi non corrisponde un onere del lavoratore nella segnalazione dell'insudiciamento del proprio dpi. Ed invero, “l'obbligo di una igienizzazione centralizzata o della predisposizione di una procedura periodica di lavaggio va ravvisato nell'art. 2087 c.c., che impone l'adozione di tutte le misure e cautele idonee
a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore”. Per altro, nella medesima decisione è stato evidenziato quanto segue: “19. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20, che prevede l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le "deficienze" dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale, correttamente è stato interpretato dalla Corte di merito come riferito alla funzionalità
e alla idoneità dei dispositivi di protezione e non anche alla loro pulizia.
20. Il termine "deficienze" adoperato dal legislatore attiene, infatti, ad una scarsezza
o insufficienza, sotto il profilo materiale, del dispositivo che si riverbera in un problema di funzionalità e idoneità degli stessi. 21. Tipici casi di deficienza sono da ravvisare nella rottura totale o parziale o nella usura rilevante del dispositivo, tali da non consentire al dispositivo stesso di assolvere la funzione cui è destinato.
8 22. Il problema del lavaggio, invece, riguarda l'igiene e la manutenzione ordinaria del dispositivo senza che venga in rilievo un difetto nella operatività sostanziale nel compito ad esso devoluto e, pertanto, un dispositivo di protezione insudiciato correttamente è stato ritenuto non rientrante nel concetto di "deficienza"”.
In ordine all'individuazione del danno patito, va rilevato che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. 26666/05).
Questo onere probatorio può essere assolto anche attraverso la prova per presunzioni, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (Cass. 9834/02) per la formazione del suo convincimento.
A tal fine può essere d'ausilio la stima del costo di un lavaggio settimanale per euro
1,50 con l'aggiunta di un ulteriore euro per il minimo tempo impiegato per l'attività di stenditura per complessivi 2,50 euro settimanali pari a 10 euro mensili. Trattasi di credito risarcitorio non soggetto come tale alla sospensione del termine di prescrizione in costanza di rapporto, con conseguente estinzione delle pretese maturate nel decennio anteriore alla notifica del ricorso gerarchico (primo atto interruttivo) del 06-
08-2021.
Ad avviso del giudicante non può trovare applicazione il principio di diritto relativo alla sospensione del termine di prescrizione fino alla cessazione del rapporto in virtù della assenza di stabilità reale del rapporto, siccome riferibile solo ai crediti retributivi di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. e non anche a quelli di natura risarcitoria, derivanti da inadempimenti contrattuali, soggetti al diverso termine di prescrizione decennale.
La somma complessivamente dovuta è pertanto pari a €.1200,00 considerando la somma di 10 euro mensili per i quattro mesi nell'anno 2011, gli 11 mesi annuali di lavoro effettivo tra il 2012 ed il 2020 ed i restanti sette mesi nel 2021 -nell'arco del periodo lavorativo non prescritto che va da settembre 2011 a luglio 2021-, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della difformità di pronunce giurisprudenziali in tema, sono compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendosi la quota residua a carico della resistente e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 25-11-2021, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore di di €.1200,00, Controparte_1 Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione al saldo;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico della e Controparte_1 liquidando quest'ultima in complessivi €.800,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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