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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2778 R.G.A.C., anno 2020, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, passata in decisione nell'udienza del
25.09.2024, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., el.te dom.to Parte_1
presso lo studio legale dell'avv. Anita Lo Chiatto, che lo rappresenta e difende, procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.ta Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Galgano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 25.09.2024, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 6 Il in persona del Sindaco legale Parte_1
rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
464/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della in qualità di cessionaria, della somma di € Controparte_1
109.634,60 a titolo di saldo per fatture rimaste impagate.
L'opponente, a sostegno della propria opposizione, eccepiva, in via preliminare, la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente, stante la mancata accettazione dell'atto di cessione del credito.
Nel merito, impugnava e contestava le fatture allegate in quanto mai trasmesse, nonché prescritte in mancanza di validi atti interruttivi.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_1
spiegata opposizione, infondata nel diritto e nel merito, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 25.09.2024, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente
[...]
deve essere rigettata. CP_1
Il procedimento di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in qualità di debitrice ceduta, deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260ss c.c.
In proposito, deve rilevarsi che, con riferimento all'eccepita mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del
D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici), la citata disposizione sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le pagina 2 di 6 “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Nella specie appare applicabile, ratione temporis, l'art. 117 D.Lgs.
163/2006, abrogato nel 2016, e riprodotto all'art. 106 comma 13 D.lgs.
50/2016, secondo cui, in deroga agli artt. 1260 e ss. c.c. e alla L.
52/1991, “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”. La mancata notifica non inficia la validità del contratto ma determina la sola inefficacia nei confronti del debitore ceduto. Ad ogni modo, la cessione acquista efficacia e sarà opponibile se, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica, non sia rifiutata con comunicazione da effettuarsi nei confronti del cedente e del cessionario, come previsto dal menzionato art. 106 comma 13.
Nella specie, il contratto di cessione del credito dalla cedente Telecom
AL s.p.a. alla cessionaria società soggetta Parte_2
all'attività di direzione e coordinamento d i , era Controparte_1
notificato al Comune di in data 23.01.2013, come Parte_1
emerge dall'allegato n. 71 prodotto dalla parte opposta. Parte opponente non ha fornito la prova di fatti alternativi, quindi dell'intervenuta comunicazione di rifiuto che, come evidenziato, avrebbe dovuto essere notificata alla controparte nei successivi quarantacinque giorni. In mancanza, nella specie, la cessione si intende dalla stessa accettata.
Nel merito, il impugnava integralmente la Parte_1
produzione opposta, contestando le fatture e la relativa ricezione, eccependone, dunque, l'avvenuta prescrizione e la mancanza di validi atti interruttivi.
pagina 3 di 6 Non ha contestato di avere usufruito dei servizi offerti dalle società cedenti, così come non ha lamentato l'esistenza di fattori ostativi dell'utilizzo.
Una volta che il creditore ha fornito la fonte della sua obbligazione, il debitore avrebbe dovuto addurre fatti estintivi o modificativi.
Il diritto di credito azionato dalla non è prescritto. Controparte_1
Infatti, sono intervenuti tre atti interruttivi, regolarmente notificati alla controparte, con cui la ricorrente demandava il pagamento dei crediti ceduti mediante lettera raccomandata del 30.03.2016, del 06.06.2016 e del 05.09.2019 (rispettivamente all. n. 69, 78, 79, fascicolo parte opposta). Ne consegue che non è trascorso il termine decennale.
Ciò premesso, in diritto, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine, mentre al convenuto compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. In tema di onere probatorio parte attrice è tenuta a “provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (tra le tante, Cass., Sez.3, sent. n.
3373/2010).
La ricorrente attrice in senso sostanziale, ha Controparte_1
adempiuto il proprio onere probatorio, producendo la documentazione attestante non solo la fonte del proprio credito (il contratto di cessione) e le fatture insolute, che, notoriamente, nell'ambito di un giudizio di pagina 4 di 6 cognizione piena sono un documento unilaterale sprovvisto del valore di piena prova, le successive diffide ad adempiere ed il rapporto di verifica.
L'opponente non ha contestato di avere usufruito dei servizi offerti dalle società cedenti, così come non ha lamentato l'esistenza di fattori ostativi dell'utilizzo.
Era onere del debitore provare i fatti impeditivi o modificativi, quali il pagamento ovvero il mancato o inesatto adempimento, vista anche l'omessa contestazione specifica dei consumi fatturati e del rapporto contrattuale costituisce.
Il produceva dei mandati di pagamento che Parte_1
non risultano, con evidenza, riferibili alle fatture contestate, datate
21.03.2013. Anzitutto, le fatture prodotte dalla Controparte_1
attengono al rapporto di fornitura della Telecom successivo al 2013, invece i mandati di pagamento concernono la fornitura elettrica relativa all'anno 2011. Inoltre, in parte, non riportano a quali fatture possa essere ricondotto il pagamento del relativo saldo, non essendone specificato il numero, in parte indicano il numero di fatture di cui non è chiesto il pagamento e non corrispondenti pertanto a quelle risultanti dagli allegati di controparte (all. n. 41-67 e 76), oltre a riferirsi, come si è detto, al solo anno 2011, anteriore al credito oggi azionato.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, dunque, rigettata. Per
l'effetto il Decreto Ingiuntivo n. 464/2020 è confermato e reso esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il D.I. Parte_1
n. 464/2020, emesso in favore di così provvede: Controparte_1
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il D.I.
n. 464/2020
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria;
€ 2500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Benevento, il 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2778 R.G.A.C., anno 2020, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, passata in decisione nell'udienza del
25.09.2024, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., el.te dom.to Parte_1
presso lo studio legale dell'avv. Anita Lo Chiatto, che lo rappresenta e difende, procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.ta Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Galgano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 25.09.2024, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 6 Il in persona del Sindaco legale Parte_1
rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
464/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della in qualità di cessionaria, della somma di € Controparte_1
109.634,60 a titolo di saldo per fatture rimaste impagate.
L'opponente, a sostegno della propria opposizione, eccepiva, in via preliminare, la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente, stante la mancata accettazione dell'atto di cessione del credito.
Nel merito, impugnava e contestava le fatture allegate in quanto mai trasmesse, nonché prescritte in mancanza di validi atti interruttivi.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_1
spiegata opposizione, infondata nel diritto e nel merito, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 25.09.2024, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente
[...]
deve essere rigettata. CP_1
Il procedimento di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in qualità di debitrice ceduta, deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260ss c.c.
In proposito, deve rilevarsi che, con riferimento all'eccepita mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del
D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici), la citata disposizione sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le pagina 2 di 6 “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Nella specie appare applicabile, ratione temporis, l'art. 117 D.Lgs.
163/2006, abrogato nel 2016, e riprodotto all'art. 106 comma 13 D.lgs.
50/2016, secondo cui, in deroga agli artt. 1260 e ss. c.c. e alla L.
52/1991, “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”. La mancata notifica non inficia la validità del contratto ma determina la sola inefficacia nei confronti del debitore ceduto. Ad ogni modo, la cessione acquista efficacia e sarà opponibile se, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica, non sia rifiutata con comunicazione da effettuarsi nei confronti del cedente e del cessionario, come previsto dal menzionato art. 106 comma 13.
Nella specie, il contratto di cessione del credito dalla cedente Telecom
AL s.p.a. alla cessionaria società soggetta Parte_2
all'attività di direzione e coordinamento d i , era Controparte_1
notificato al Comune di in data 23.01.2013, come Parte_1
emerge dall'allegato n. 71 prodotto dalla parte opposta. Parte opponente non ha fornito la prova di fatti alternativi, quindi dell'intervenuta comunicazione di rifiuto che, come evidenziato, avrebbe dovuto essere notificata alla controparte nei successivi quarantacinque giorni. In mancanza, nella specie, la cessione si intende dalla stessa accettata.
Nel merito, il impugnava integralmente la Parte_1
produzione opposta, contestando le fatture e la relativa ricezione, eccependone, dunque, l'avvenuta prescrizione e la mancanza di validi atti interruttivi.
pagina 3 di 6 Non ha contestato di avere usufruito dei servizi offerti dalle società cedenti, così come non ha lamentato l'esistenza di fattori ostativi dell'utilizzo.
Una volta che il creditore ha fornito la fonte della sua obbligazione, il debitore avrebbe dovuto addurre fatti estintivi o modificativi.
Il diritto di credito azionato dalla non è prescritto. Controparte_1
Infatti, sono intervenuti tre atti interruttivi, regolarmente notificati alla controparte, con cui la ricorrente demandava il pagamento dei crediti ceduti mediante lettera raccomandata del 30.03.2016, del 06.06.2016 e del 05.09.2019 (rispettivamente all. n. 69, 78, 79, fascicolo parte opposta). Ne consegue che non è trascorso il termine decennale.
Ciò premesso, in diritto, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine, mentre al convenuto compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. In tema di onere probatorio parte attrice è tenuta a “provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (tra le tante, Cass., Sez.3, sent. n.
3373/2010).
La ricorrente attrice in senso sostanziale, ha Controparte_1
adempiuto il proprio onere probatorio, producendo la documentazione attestante non solo la fonte del proprio credito (il contratto di cessione) e le fatture insolute, che, notoriamente, nell'ambito di un giudizio di pagina 4 di 6 cognizione piena sono un documento unilaterale sprovvisto del valore di piena prova, le successive diffide ad adempiere ed il rapporto di verifica.
L'opponente non ha contestato di avere usufruito dei servizi offerti dalle società cedenti, così come non ha lamentato l'esistenza di fattori ostativi dell'utilizzo.
Era onere del debitore provare i fatti impeditivi o modificativi, quali il pagamento ovvero il mancato o inesatto adempimento, vista anche l'omessa contestazione specifica dei consumi fatturati e del rapporto contrattuale costituisce.
Il produceva dei mandati di pagamento che Parte_1
non risultano, con evidenza, riferibili alle fatture contestate, datate
21.03.2013. Anzitutto, le fatture prodotte dalla Controparte_1
attengono al rapporto di fornitura della Telecom successivo al 2013, invece i mandati di pagamento concernono la fornitura elettrica relativa all'anno 2011. Inoltre, in parte, non riportano a quali fatture possa essere ricondotto il pagamento del relativo saldo, non essendone specificato il numero, in parte indicano il numero di fatture di cui non è chiesto il pagamento e non corrispondenti pertanto a quelle risultanti dagli allegati di controparte (all. n. 41-67 e 76), oltre a riferirsi, come si è detto, al solo anno 2011, anteriore al credito oggi azionato.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, dunque, rigettata. Per
l'effetto il Decreto Ingiuntivo n. 464/2020 è confermato e reso esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il D.I. Parte_1
n. 464/2020, emesso in favore di così provvede: Controparte_1
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il D.I.
n. 464/2020
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria;
€ 2500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Benevento, il 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 6 di 6