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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3547 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria
- appellante -
E
e COroparte_1 COroparte_2
assistiti e difesi dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellati -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, e COroparte_1 [...]
esponevano: CP_2
Con che avevano lavorato continuativamente presso la sede sita Viale Altiero Spinelli n. 30 alle formali dipendenze della società appaltatrice del servizio di vigilanza e sicurezza armata con mansioni di addetto alla sicurezza- sorveglianza e altre mansioni non previste nel contratto di appalto (addetto alla portineria addetto
CO all'assistenza disabili, addetto alla gestione delle chiavi dell'intero stabile autista su esigenza di;
CO che la aveva fatto ricorso a una interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e a un illecito appalto;
2. tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra i ricorrenti e COroparte_4
sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dall'inizio di svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti in favore di
CO e quindi dal 22 marzo 2017 per;
dal 25 luglio 2017 per (o dalla diversa COroparte_1 COroparte_2
data che dovesse risultare di giustizia) con diritto dei ricorrenti all' inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del Credito e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la in persona del COroparte_4
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste per la 2° area - 3° livello retributivo del suddetto CCNL
sulla base di €.2.175,31 mensili lordi per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate>>.
CO Resisteva la Alla prima udienza i ricorrenti precisavano che dalle retribuzioni richieste doveva intendersi detratto quanto percepito a titolo di retribuzione dal datore formale (aliunde perceptum).
3. Con sentenza n. 7369/2024 pubblicata il 22/06/2024 l'adito Tribunale così statuiva:
< COroparte_5
[...
, a decorrere dal 22.3.17 per e dal 25.7.17 per;
COroparte_1 COroparte_2
dichiara il diritto dei ricorrenti all' inquadramento nella 2° area-1° livello ccnl aziende di credito;
dichiara la nullità delle ulteriori domande>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
armata aveva fatto ricorso ad già dal 2012 e ha depositato la seguente documentazione : 1) Il COroparte_6
Con CP_ primo contratto tra e per “la fornitura e gestione di servizi per la sicurezza” relativo al periodo 29
febbraio 2012 – 28 febbraio 2013 ( prorogato dapprima fino al 28 febbraio 2014 ed in seguito rinnovato per
CO il periodo 1° marzo 2014 – 31 dicembre 2016 (cfr doc 17,18 e 19); 2) la comunicazione della datata 26
gennaio 2017, della propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per il periodo 1° gennaio 2017 – 31
CP_ dicembre 2019 alle precedenti condizioni sottoscritta da per accettazione con firma digitale apposta in data 13 marzo 2017 (all. 2); 3) contratto sottoscritto il 29 gennaio 2018 relativo al periodo 1.1.17. La società
CP_ ha inoltre evidenziato che l'originario contratto di appalto con successivamente prorogato e rinnovato,
prevedeva (art. 8.2) la c.d. “clausola di migrazione”, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi. Pertanto, a detta della resistente, in forza di tale previsione, non è riscontrabile alcun periodo di “scopertura” contrattuale. L'assunto non è fondato….
CO ai sensi dell'art.
8.2 richiamato dalla la proroga tacita del contratto era limitata a 6 mesi dalla cessazione mentre il nuovo contratto è stato firmato solo il 28.1.18 e quindi non solo oltre il predetto termine
Con semestrale, ma anche oltre il termine del 1.4.17 stabilito dalla la comunicazione della del 26 gennaio
2017. Pertanto le prestazioni rese dai ricorrenti, quantomeno a partire dal 1.7.17, sono state svolte in assenza di un valido contratto di appalto. Né può ritenersi ammissibile la richiesta prova testimoniale volta a dimostrare che “l'accordo contrattuale tra era stato raggiunto dai conferenti prima che avesse Pt_2
decorrenza, in data 1 gennaio 2017, la terza proroga “stante l'assoluta genericità della circostanza.
Quanto alla retroattività stabilita nel contratto sottoscritto il 28.1.18 è sufficiente richiamare le argomentazioni della Corte d'appello di Roma (sent 885721 in atti) secondo cui in ragione della peculiarità
della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti lavoratore e datore di lavoro, “sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all' assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa ” (cit. Cass. 29889/2019).
Conclusivamente, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È quindi onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione). Ove, come nel caso in esame, manchi il titolo e non sia provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario, come invece ritiene la reclamante,
verificare, in concreto le mansioni svolte … e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto”.
In condivisione del citato orientamento, difettando nel caso in esame la prova che l'utilizzazione dei ricorrenti da parte della resistente presso i propri luoghi di lavoro, per servizi resi nel proprio esclusivo interesse, Pt_1
potesse discendere da un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla - e, in assenza di qualsivoglia valido CP_4
ed efficace atto risolutivo, ritenuto ancora in essere.
Al rapporto deve trovare applicazione il ccnl delle aziende di credito, in base al quale deve essere valutato
CO l'esatto inquadramento da riconoscere al lavoratore. Orbene sulla scorta delle mansioni che la stessa ha ammesso (cfr. pag 12 punto 43 memoria di costituzione), appare congruo l' inquadramento nella 2^ area-1°
livello retributivo in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine….,
tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale” essendo indubbio che i compiti di vigilanza sicurezza svolti dai ricorrenti richiedano una formazione specifica, conoscenze tecniche e un periodo di addestramento pratico.
Deve invece ritenersi la nullità della domanda di condanna al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal suddetto C.C.N.L. non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento con conseguente genericità della domanda>>.
CO 5. Con ricorso del 19 dicembre 2024 la interponeva appello.
Gli appellati resistevano.
CO 6. Con il primo motivo, la censura la valutazione del Tribunale <
CO appalto intercorsi tra la con le società appaltatrici nel tempo>>.
Deduce la banca:
CO
< non ha mai riconosciuto che la presenza lavorativa dell'appellato presso i propri stabili avesse avuto
CO la decorrenza individuata ex adverso, né che la loro presenza presso sia stata senza soluzione di continuità>>;
<
CP_
è stato dipendente di dal 22 marzo 2017 mentre il sig. lo è stato dal 21 COroparte_1 Parte_3
giugno 2017, ma siffatta documentazione non dimostra affatto che essi abbiano iniziato ad essere impiegati
Con nella commessa dalle date ex adverso indicate né che fino alla predetta data di 30 ottobre 2022 i
CO ricorrenti abbiano reso le loro prestazioni lavorative in favore di senza soluzione di continuità, come ex adverso sostenuto>>; Con
< i servizi in questione sono stati forniti dalla società leader nel settore della consulenza e dei servizi per COroparte_6
la sicurezza generale e, in particolare, per lo svolgimento di attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza armata>>;
< è dotata di una organizzazione di tipo COroparte_6
imprenditoriale e ricomprende specificamente nel suo oggetto sociale i servizi di sicurezza, tanto è vero che
CP_ per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, ha ottenuto dal Prefetto della Provincia di Roma la prescritta autorizzazione>;
<
quindi, l'intera documentazione contrattuale relativa all'arco temporale in contestazione;
ne consegue la radicale erroneità di ogni deduzione svolta dal giudice di primo grado relativa all'inesistenza del contratto di appalto>>;
CP_
< , successivamente prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. clausola di migrazione, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi.
Dunque, erano le stesse norme contrattuali a prevedere che la fornitura del servizio dovesse proseguire anche oltre la scadenza del periodo di vigenza e sino al subentro del nuovo appaltatore>>;
<
significativa attitudine probatoria, sarebbe senz'altro opportuno, ai fini della ricerca della verità materiale,
svolgere una istruttoria orale sulle decisive circostanze sopra esposte>>.
7. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale <<ha completamente omesso di valutare e considerare le osservazioni svolte dalla circa la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza Pt_1
armata>>.
Assume la banca: CO
< non dispone dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per essere titolare di una autorizzazione a svolgere l'attività di vigilanza armata per la società di capitali>>;
<
non può far altro che chiedere a terzi (ovvero a specifici Istituti di Vigilanza) lo svolgimento di tali servizi, non possedendo non solo i requisiti formali prescritti dalla legge (in primo luogo la licenza prefettizia), ma anche i requisiti sostanziali e strutturali indispensabili al concreto espletamento dei servizi in questione>>.
Con 8. Con il terzo motivo la denuncia che il Tribunale <
CO manodopera o, in ogni caso, che gli appellati abbiano prestato la propria attività nei confronti di alla stregua di lavoratore subordinato>>.
Precisa la società: <
Guardie Particolari Giurate Armate rientrano esattamente nel perimetro del servizio delle attività di sicurezza
CP_ e vigilanza oggetto dell'appalto con avviato a gennaio del 2017 e tuttora in essere per effetto di successive proroghe>;
Con
< abbia impartito direttive agli appellati sulle mansioni da svolgere non solo non corrisponde al vero ma è anche inverosimile, considerato, come già
CO esposto, che la videosorveglianza è sempre stata radicalmente preclusa al personale essendo riservata per legge a Istituti di Vigilanza autorizzati a rendere tale servizio esclusivamente mediante Guardie Particolari
Giurate con Titoli di Polizia rilasciati dalle Questure/Prefetture di competenza>>.
9. I tre motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Dalla documentazione esibita dall'appellante emerge quanti segue:
CP_ Il contratto stipulato con il 12.6.2012 prevedeva un appalto da espletarsi dal 29.2.2012 al 28.2.2013;
con comunicazione del 17.12.2012 il contratto veniva prorogato sino al 28.2.2014;
il 22.1.2014 veniva disposta ulteriore proroga dall'1.3.2014 al 31.12.2016; il 26.1.2017 interveniva altra proroga dall'1.1.2017 al 31.12.2019, ma con la seguente precisazione: “il nuovo contratto dovrà essere formalizzato entro l'1.4.2017 nel rispetto delle condizioni concordate nella presente ed avrà efficacia retroattiva dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019”.
In realtà, il nuovo contratto veniva stipulato soltanto il 29.1.2018.
Dunque, la proroga programmata con la comunicazione del 26.1.2017 non v'è mai stata e il 29.1.2018 è stato stipulato un nuovo contratto, con la seguente durata: 1/1/2017 - 31/12/2019.
Tale contratto, da un lato, conferma, in modo inequivoco, che nel 2017 non v'era stata alcuna proroga
(altrimenti il nuovo contratto sarebbe stato stipulato con decorrenza 2018) e, dall'altro lato, ha a oggetto un appalto con efficacia retroattiva.
Dunque, alla data in cui i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato a prestare la loro attività in favore della
CO CO (il 22.3.2017, , e il 25.7.2017 ) non era in vigore alcun atto di appalto tra e CP_1 CP_2 CP_6
Il contratto stipulato il 29.1.2018 è stato invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva (e a rapporto lavorativo già in atto).
L'appellante ha obiettato che la documentazione prodotta dai ricorrenti non dimostra affatto che essi
Con abbiano iniziato ad essere impiegati nella commessa dalle date indicate.
L'obiezione non può essere condivisa.
CO La ha affermato, con la memoria di costituzione in giudizio, che i ricorrenti hanno lavorato presso la
CP_ società in qualità di Guardie Particolari Giurate inviate da presso la sede di Viale Spinelli (zona Tiburtina)
della svolgendo le seguenti mansioni: Pt_1
- attività di piantonamento antirapina standard: consiste principalmente, oltre che nella prestazione di
piantonamento fisso, anche negli interventi finalizzati a presidiare i momenti che riguardano l'apertura delle
strutture vigilate;
- attività di piantonamento antirapina ridotto: consiste principalmente nella prestazione di piantonamento
fisso della durata massima di cinque ore, e negli interventi finalizzati a presidiare i momenti che riguardano l'apertura delle strutture vigilate;
- attività di piantonamento antirapina variabile: le prestazioni erogate giornalmente, sulla base di una
pianificazione settimanale, consistono, oltre che nel piantonamento fisso, anche negli interventi finalizzati a
presidiare i momenti che riguardano l'apertura delle strutture;
- attività di Bonifica: consiste nell'ispezione di un'agenzia nel periodo che precede l'ingresso del personale
Banca;
- attività di Pronto Intervento: consiste nel garantire l'intervento delle GPG in corrispondenza di una sede
bancaria, a fronte di una richiesta, a qualsiasi ora e giorno dell'anno;
- attività di Ispezione interna programmata: consiste fondamentalmente in una serie di ispezioni dirette di
CO una sede direzionale effettuate a distanza non superiore a sei ore, fuori orario lavorativo;
- attività di Verifica dello stato di vulnerabilità perimetrale: riguarda la verifica puntuale dello stato del
perimetro di agenzia, anche mediante l'ausilio di opportune tecnologie, al fine di prevenire o verificare
eventuali tentativi di intrusione principalmente condotti realizzando dei varchi di accesso lungo le mura
CO perimetrali dell'immobile
- attività di definizione di piani di vigilanza su richiesta: riguarda la definizione e stesura, in corrispondenza di
eventi particolarmente a rischio o di esigenze di presidi di sicurezza speciali per le sedi bancarie, di un piano
di vigilanza specifico che viene poi sottoposto all'approvazione della Funzione Sicurezza BNL per essere poi
eventualmente attuato;
- attività di presidio di sicurezza sede direzionale: consiste nel presidio generale di sicurezza (attraverso
Guardie Giurate abilitate) di una sede direzionale, finalizzato principalmente alla protezione dei varchi critici,
alle ispezioni di routine ed al supporto per la gestione degli allarmi.
CP_ Dunque, la società ha confermato di esser perfettamente a conoscenza che gli appellati, inviati da , hanno prestato presso la propria sede di viale Spinelli l'attività di guardia giurata, svolgendo quelle particolari mansioni analiticamente indicate. CO Ne consegue che non appare verosimile che non sapesse (e non sappia) da quando i ricorrenti hanno svolto tali delicati compiti presso la detta sede.
CO Pertanto, la avrebbe dovuto specificamente contestare la data di inizio della prestazione di lavoro indicata dai ricorrenti, non limitandosi ad affermare che la documentazione dai medesimi prodotta non
CO dimostra affatto che essi abbiano iniziato ad essere impiegati nella commessa dalle date ex adverso
indicate, ma ben specificando la data, eventualmente, diversa, in cui e avevano cominciato a CP_1 CP_2
prestare la loro presso gli uffici di via Spinelli.
A tale difetto di specifica contestazione consegue, ex art. 416 c.p.c., che deve ritenersi definitivamente
CO acquisito che gli appellati hanno lavorato per la in assenza di un contratto di appalto, a decorrere dalle date dai medesimi indicate.
Accertata l'inesistenza di un valido contratto di appalto a tali date, la statuizione del Tribunale va confermata,
restando assorbita ogni altra questione (ivi compresa l'accertamento della supposta necessità della banca di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata).
10. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, da Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 7369/2024 del Tribunale del
[...] COroparte_1 COroparte_2
lavoro di Roma in data 22 giugno 2024. Condanna la società appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari degli appellati, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3547 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria
- appellante -
E
e COroparte_1 COroparte_2
assistiti e difesi dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellati -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, e COroparte_1 [...]
esponevano: CP_2
Con che avevano lavorato continuativamente presso la sede sita Viale Altiero Spinelli n. 30 alle formali dipendenze della società appaltatrice del servizio di vigilanza e sicurezza armata con mansioni di addetto alla sicurezza- sorveglianza e altre mansioni non previste nel contratto di appalto (addetto alla portineria addetto
CO all'assistenza disabili, addetto alla gestione delle chiavi dell'intero stabile autista su esigenza di;
CO che la aveva fatto ricorso a una interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e a un illecito appalto;
2. tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra i ricorrenti e COroparte_4
sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dall'inizio di svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti in favore di
CO e quindi dal 22 marzo 2017 per;
dal 25 luglio 2017 per (o dalla diversa COroparte_1 COroparte_2
data che dovesse risultare di giustizia) con diritto dei ricorrenti all' inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del Credito e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la in persona del COroparte_4
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste per la 2° area - 3° livello retributivo del suddetto CCNL
sulla base di €.2.175,31 mensili lordi per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate>>.
CO Resisteva la Alla prima udienza i ricorrenti precisavano che dalle retribuzioni richieste doveva intendersi detratto quanto percepito a titolo di retribuzione dal datore formale (aliunde perceptum).
3. Con sentenza n. 7369/2024 pubblicata il 22/06/2024 l'adito Tribunale così statuiva:
< COroparte_5
[...
, a decorrere dal 22.3.17 per e dal 25.7.17 per;
COroparte_1 COroparte_2
dichiara il diritto dei ricorrenti all' inquadramento nella 2° area-1° livello ccnl aziende di credito;
dichiara la nullità delle ulteriori domande>>.
4. Affermava il primo giudice:
<
armata aveva fatto ricorso ad già dal 2012 e ha depositato la seguente documentazione : 1) Il COroparte_6
Con CP_ primo contratto tra e per “la fornitura e gestione di servizi per la sicurezza” relativo al periodo 29
febbraio 2012 – 28 febbraio 2013 ( prorogato dapprima fino al 28 febbraio 2014 ed in seguito rinnovato per
CO il periodo 1° marzo 2014 – 31 dicembre 2016 (cfr doc 17,18 e 19); 2) la comunicazione della datata 26
gennaio 2017, della propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per il periodo 1° gennaio 2017 – 31
CP_ dicembre 2019 alle precedenti condizioni sottoscritta da per accettazione con firma digitale apposta in data 13 marzo 2017 (all. 2); 3) contratto sottoscritto il 29 gennaio 2018 relativo al periodo 1.1.17. La società
CP_ ha inoltre evidenziato che l'originario contratto di appalto con successivamente prorogato e rinnovato,
prevedeva (art. 8.2) la c.d. “clausola di migrazione”, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi. Pertanto, a detta della resistente, in forza di tale previsione, non è riscontrabile alcun periodo di “scopertura” contrattuale. L'assunto non è fondato….
CO ai sensi dell'art.
8.2 richiamato dalla la proroga tacita del contratto era limitata a 6 mesi dalla cessazione mentre il nuovo contratto è stato firmato solo il 28.1.18 e quindi non solo oltre il predetto termine
Con semestrale, ma anche oltre il termine del 1.4.17 stabilito dalla la comunicazione della del 26 gennaio
2017. Pertanto le prestazioni rese dai ricorrenti, quantomeno a partire dal 1.7.17, sono state svolte in assenza di un valido contratto di appalto. Né può ritenersi ammissibile la richiesta prova testimoniale volta a dimostrare che “l'accordo contrattuale tra era stato raggiunto dai conferenti prima che avesse Pt_2
decorrenza, in data 1 gennaio 2017, la terza proroga “stante l'assoluta genericità della circostanza.
Quanto alla retroattività stabilita nel contratto sottoscritto il 28.1.18 è sufficiente richiamare le argomentazioni della Corte d'appello di Roma (sent 885721 in atti) secondo cui in ragione della peculiarità
della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti lavoratore e datore di lavoro, “sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all' assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa ” (cit. Cass. 29889/2019).
Conclusivamente, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È quindi onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione). Ove, come nel caso in esame, manchi il titolo e non sia provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario, come invece ritiene la reclamante,
verificare, in concreto le mansioni svolte … e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto”.
In condivisione del citato orientamento, difettando nel caso in esame la prova che l'utilizzazione dei ricorrenti da parte della resistente presso i propri luoghi di lavoro, per servizi resi nel proprio esclusivo interesse, Pt_1
potesse discendere da un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla - e, in assenza di qualsivoglia valido CP_4
ed efficace atto risolutivo, ritenuto ancora in essere.
Al rapporto deve trovare applicazione il ccnl delle aziende di credito, in base al quale deve essere valutato
CO l'esatto inquadramento da riconoscere al lavoratore. Orbene sulla scorta delle mansioni che la stessa ha ammesso (cfr. pag 12 punto 43 memoria di costituzione), appare congruo l' inquadramento nella 2^ area-1°
livello retributivo in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine….,
tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale” essendo indubbio che i compiti di vigilanza sicurezza svolti dai ricorrenti richiedano una formazione specifica, conoscenze tecniche e un periodo di addestramento pratico.
Deve invece ritenersi la nullità della domanda di condanna al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal suddetto C.C.N.L. non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento con conseguente genericità della domanda>>.
CO 5. Con ricorso del 19 dicembre 2024 la interponeva appello.
Gli appellati resistevano.
CO 6. Con il primo motivo, la censura la valutazione del Tribunale <
CO appalto intercorsi tra la con le società appaltatrici nel tempo>>.
Deduce la banca:
CO
< non ha mai riconosciuto che la presenza lavorativa dell'appellato presso i propri stabili avesse avuto
CO la decorrenza individuata ex adverso, né che la loro presenza presso sia stata senza soluzione di continuità>>;
<
CP_
è stato dipendente di dal 22 marzo 2017 mentre il sig. lo è stato dal 21 COroparte_1 Parte_3
giugno 2017, ma siffatta documentazione non dimostra affatto che essi abbiano iniziato ad essere impiegati
Con nella commessa dalle date ex adverso indicate né che fino alla predetta data di 30 ottobre 2022 i
CO ricorrenti abbiano reso le loro prestazioni lavorative in favore di senza soluzione di continuità, come ex adverso sostenuto>>; Con
< i servizi in questione sono stati forniti dalla società leader nel settore della consulenza e dei servizi per COroparte_6
la sicurezza generale e, in particolare, per lo svolgimento di attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza armata>>;
< è dotata di una organizzazione di tipo COroparte_6
imprenditoriale e ricomprende specificamente nel suo oggetto sociale i servizi di sicurezza, tanto è vero che
CP_ per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, ha ottenuto dal Prefetto della Provincia di Roma la prescritta autorizzazione>;
<
quindi, l'intera documentazione contrattuale relativa all'arco temporale in contestazione;
ne consegue la radicale erroneità di ogni deduzione svolta dal giudice di primo grado relativa all'inesistenza del contratto di appalto>>;
CP_
< , successivamente prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. clausola di migrazione, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi.
Dunque, erano le stesse norme contrattuali a prevedere che la fornitura del servizio dovesse proseguire anche oltre la scadenza del periodo di vigenza e sino al subentro del nuovo appaltatore>>;
<
significativa attitudine probatoria, sarebbe senz'altro opportuno, ai fini della ricerca della verità materiale,
svolgere una istruttoria orale sulle decisive circostanze sopra esposte>>.
7. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale <<ha completamente omesso di valutare e considerare le osservazioni svolte dalla circa la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza Pt_1
armata>>.
Assume la banca: CO
< non dispone dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per essere titolare di una autorizzazione a svolgere l'attività di vigilanza armata per la società di capitali>>;
<
non può far altro che chiedere a terzi (ovvero a specifici Istituti di Vigilanza) lo svolgimento di tali servizi, non possedendo non solo i requisiti formali prescritti dalla legge (in primo luogo la licenza prefettizia), ma anche i requisiti sostanziali e strutturali indispensabili al concreto espletamento dei servizi in questione>>.
Con 8. Con il terzo motivo la denuncia che il Tribunale <
CO manodopera o, in ogni caso, che gli appellati abbiano prestato la propria attività nei confronti di alla stregua di lavoratore subordinato>>.
Precisa la società: <
Guardie Particolari Giurate Armate rientrano esattamente nel perimetro del servizio delle attività di sicurezza
CP_ e vigilanza oggetto dell'appalto con avviato a gennaio del 2017 e tuttora in essere per effetto di successive proroghe>;
Con
< abbia impartito direttive agli appellati sulle mansioni da svolgere non solo non corrisponde al vero ma è anche inverosimile, considerato, come già
CO esposto, che la videosorveglianza è sempre stata radicalmente preclusa al personale essendo riservata per legge a Istituti di Vigilanza autorizzati a rendere tale servizio esclusivamente mediante Guardie Particolari
Giurate con Titoli di Polizia rilasciati dalle Questure/Prefetture di competenza>>.
9. I tre motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Dalla documentazione esibita dall'appellante emerge quanti segue:
CP_ Il contratto stipulato con il 12.6.2012 prevedeva un appalto da espletarsi dal 29.2.2012 al 28.2.2013;
con comunicazione del 17.12.2012 il contratto veniva prorogato sino al 28.2.2014;
il 22.1.2014 veniva disposta ulteriore proroga dall'1.3.2014 al 31.12.2016; il 26.1.2017 interveniva altra proroga dall'1.1.2017 al 31.12.2019, ma con la seguente precisazione: “il nuovo contratto dovrà essere formalizzato entro l'1.4.2017 nel rispetto delle condizioni concordate nella presente ed avrà efficacia retroattiva dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019”.
In realtà, il nuovo contratto veniva stipulato soltanto il 29.1.2018.
Dunque, la proroga programmata con la comunicazione del 26.1.2017 non v'è mai stata e il 29.1.2018 è stato stipulato un nuovo contratto, con la seguente durata: 1/1/2017 - 31/12/2019.
Tale contratto, da un lato, conferma, in modo inequivoco, che nel 2017 non v'era stata alcuna proroga
(altrimenti il nuovo contratto sarebbe stato stipulato con decorrenza 2018) e, dall'altro lato, ha a oggetto un appalto con efficacia retroattiva.
Dunque, alla data in cui i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato a prestare la loro attività in favore della
CO CO (il 22.3.2017, , e il 25.7.2017 ) non era in vigore alcun atto di appalto tra e CP_1 CP_2 CP_6
Il contratto stipulato il 29.1.2018 è stato invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva (e a rapporto lavorativo già in atto).
L'appellante ha obiettato che la documentazione prodotta dai ricorrenti non dimostra affatto che essi
Con abbiano iniziato ad essere impiegati nella commessa dalle date indicate.
L'obiezione non può essere condivisa.
CO La ha affermato, con la memoria di costituzione in giudizio, che i ricorrenti hanno lavorato presso la
CP_ società in qualità di Guardie Particolari Giurate inviate da presso la sede di Viale Spinelli (zona Tiburtina)
della svolgendo le seguenti mansioni: Pt_1
- attività di piantonamento antirapina standard: consiste principalmente, oltre che nella prestazione di
piantonamento fisso, anche negli interventi finalizzati a presidiare i momenti che riguardano l'apertura delle
strutture vigilate;
- attività di piantonamento antirapina ridotto: consiste principalmente nella prestazione di piantonamento
fisso della durata massima di cinque ore, e negli interventi finalizzati a presidiare i momenti che riguardano l'apertura delle strutture vigilate;
- attività di piantonamento antirapina variabile: le prestazioni erogate giornalmente, sulla base di una
pianificazione settimanale, consistono, oltre che nel piantonamento fisso, anche negli interventi finalizzati a
presidiare i momenti che riguardano l'apertura delle strutture;
- attività di Bonifica: consiste nell'ispezione di un'agenzia nel periodo che precede l'ingresso del personale
Banca;
- attività di Pronto Intervento: consiste nel garantire l'intervento delle GPG in corrispondenza di una sede
bancaria, a fronte di una richiesta, a qualsiasi ora e giorno dell'anno;
- attività di Ispezione interna programmata: consiste fondamentalmente in una serie di ispezioni dirette di
CO una sede direzionale effettuate a distanza non superiore a sei ore, fuori orario lavorativo;
- attività di Verifica dello stato di vulnerabilità perimetrale: riguarda la verifica puntuale dello stato del
perimetro di agenzia, anche mediante l'ausilio di opportune tecnologie, al fine di prevenire o verificare
eventuali tentativi di intrusione principalmente condotti realizzando dei varchi di accesso lungo le mura
CO perimetrali dell'immobile
- attività di definizione di piani di vigilanza su richiesta: riguarda la definizione e stesura, in corrispondenza di
eventi particolarmente a rischio o di esigenze di presidi di sicurezza speciali per le sedi bancarie, di un piano
di vigilanza specifico che viene poi sottoposto all'approvazione della Funzione Sicurezza BNL per essere poi
eventualmente attuato;
- attività di presidio di sicurezza sede direzionale: consiste nel presidio generale di sicurezza (attraverso
Guardie Giurate abilitate) di una sede direzionale, finalizzato principalmente alla protezione dei varchi critici,
alle ispezioni di routine ed al supporto per la gestione degli allarmi.
CP_ Dunque, la società ha confermato di esser perfettamente a conoscenza che gli appellati, inviati da , hanno prestato presso la propria sede di viale Spinelli l'attività di guardia giurata, svolgendo quelle particolari mansioni analiticamente indicate. CO Ne consegue che non appare verosimile che non sapesse (e non sappia) da quando i ricorrenti hanno svolto tali delicati compiti presso la detta sede.
CO Pertanto, la avrebbe dovuto specificamente contestare la data di inizio della prestazione di lavoro indicata dai ricorrenti, non limitandosi ad affermare che la documentazione dai medesimi prodotta non
CO dimostra affatto che essi abbiano iniziato ad essere impiegati nella commessa dalle date ex adverso
indicate, ma ben specificando la data, eventualmente, diversa, in cui e avevano cominciato a CP_1 CP_2
prestare la loro presso gli uffici di via Spinelli.
A tale difetto di specifica contestazione consegue, ex art. 416 c.p.c., che deve ritenersi definitivamente
CO acquisito che gli appellati hanno lavorato per la in assenza di un contratto di appalto, a decorrere dalle date dai medesimi indicate.
Accertata l'inesistenza di un valido contratto di appalto a tali date, la statuizione del Tribunale va confermata,
restando assorbita ogni altra questione (ivi compresa l'accertamento della supposta necessità della banca di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata).
10. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, da Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 7369/2024 del Tribunale del
[...] COroparte_1 COroparte_2
lavoro di Roma in data 22 giugno 2024. Condanna la società appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari degli appellati, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis