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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 284/2024 promosso da
, nato in [...] il [...] Parte_1 con gli avv. Rita Ronchi e Graziana Lombarti
APPELLANTE
nata a [...] il [...] con il patrocinio degli avv. Michele CP_1
Angelo Lupoi e Tiziana Falvo
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Bologna n. 411/2024 del 2 febbraio 2024, pubblicata in data 6/2/2024
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 411/2024 in data 2 febbraio 2024, pubblicata il 6 febbraio 2024, il Tribunale di
Bologna, su ricorso di nei confronti di , all'esito dell'istruttoria CP_1 Parte_1 documentale e testimoniale svolta, e dopo l'espletamento di una CTU e di un supplemento, ha pagina 1 di 21 pronunciato la separazione dei coniugi addebitandola al marito e, ha disposto le seguenti condizioni con riguardo al figlio minore nato il [...]: Per_1
1) ha disposto l'affidamento in via esclusiva non rafforzata alla madre, collocandola presso di lei;
2) ha conseguentemente assegnato alla madre la casa familiare, sita in CP_1
Bologna,via Agucchi, n 153;
3) ha previsto la vigilanza dei servizi sociali per due anni dalla data del deposito della sentenza con l'incarico di verificare il puntuale adempimento di quanto stabilito in sentenza, anche in materia di rispetto del calendario di visita e di comportamento dei genitori al momento dello scambio del figlio;
di fornire ausilio ai genitori nelle decisioni, che dovranno assumere insieme, in materia di scuola e salute;
di organizzare un incontro mensile del padre e del figlio con uno psicologo del servizio pubblico al fine di valutare la relazione padre – figlio, come meglio specificato, e di dare utili indicazioni migliorative sul piano psicoeducativo;
4) ha regolato la frequentazione paterna, fissando da subito un incontro padre- figlio nella giornata di sabato, dalle 10,00 alle 18,00, con le modalità specificate quanto al trasferimento del bambino da un genitore all'altro, prospettano possibili ampliamenti degli incontri, sia quanto agli incontri settimanali, che in ordine ai periodi di vacanza estiva e nelle festività, e ancora quanto all'obbligo materno di effettuare una videochiamata settimanale con il padre;
5) ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate;
6) ha prescritto l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.., l'avvenuto cambiamento di residenza;
7) ha invitato entrambi a intraprendere con la massima celerità percorsi di sostegno alla genitorialità separati e, sussistendone le condizioni, a incontrarsi in presenza di un operatore dei
Servizi al fine di confrontarsi sullo sviluppo di Per_1
8) ha condannato a rifondere le spese di lite sostenute da e posto Parte_1 CP_1
definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Bologna ha in primo luogo attribuito rilievo alle condotte violente emerse dai procedimenti penali svoltisi, nonché agli atti del Pronto Soccorso
(riguardanti condotte in danno non solo della moglie, ma anche del suocero); ha valorizzato e fatto proprie le argomentazioni contenute nella CTU affidata alla dott. ritenendola esaustiva e Persona_2 convincente, e desumendone da un lato l'inadeguatezza paterna, a fronte dell'idonea capacità genitoriale della madre (pur in presenza di talune fragilità) e pertanto la sussistenza dei presupposti per pagina 2 di 21 l'affidamento esclusivo in capo alla madre, anche se con la necessità di prevedere una vigilanza del
Servizio a fronte della perdurante conflittualità di genitori;
ha infine ripercorso le condizioni di vita e di lavoro dei genitori (i quali all'epoca del matrimonio erano entrambi assistenti di volo della Compagnia aerea Emirates, impiego dal quale il marito si era dimesso, seguito solo successivamente dalla moglie), rilevando che la madre, la quale vive nella casa familiare in locazione con è attualmente Per_1
inoccupata ed è aiutata dai genitori, mentre il padre, insegna lingua inglese e dichiara di percepire un reddito di 1.600 euro mensili, non producendo tuttavia documentazione al riguardo, e a sua volta afferma di pagare un canone di locazione che parrebbe essere di 750 euro mensili.
2 - Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 , ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza, articolando otto motivi d'impugnazione
1) nullità della sentenza per vizio di motivazione e motivazione apparente per mero rinvio ai risultati della CTU, e in subordine per manifesta contraddittorietà e della motivazione e omessa valutazione della documentazione dei documenti prodotti dall'appellante;
2) nullità della CTU in quanto offrirebbe un'interpretazione orientata e difforme da quella fornita dal proprio ausiliario dott incaricato della somministrazione testistica ai Per_3
coniugi, e non avrebbe tenuto conto del comportamento ostruzionistico della madre, confliggerebbe con le valutazioni operate da altri esperti (la dott. come da relazione Per_4 depositata dall' e redatta su suo incarico e la dott CTP dello stesso) oltre a non Pt_1 Per_5 allegare integralmente la registrazione delle operazioni riguardante l'incontro del minore con ciascun genitore;
3) erroneità della pronuncia in punto di addebito della separazione per erronea valutazione delle prove testimoniali assunte;
4) erroneità della pronuncia in punto di addebito della separazione per omessa valutazione della documentazione in atti dalla quale si dovrebbe desumere per contro una condotta della volta ad anteporre proprie esigenze personali anche di salute volutamente non curate, CP_1
e un accesso strumentale e smodato alle querele infondate, con gravi conseguenze in tema di violazione dei doveri coniugali e di affidamento della prole;
5) in punto di affidamento esclusivo del minore alla madre: erronea o carente motivazione e violazione di legge sull'affidamento congiunto ed erronea valutazione della prova in relazione all'omessa valorizzazione dei comportamenti e atteggiamenti manipolatori ed ostruttivi della CP_1
6) in punto di contributo paterno al mantenimento del minore: errata ricostruzione e valutazione della situazione economica di , gravato di spese di trasferta, obbligo Parte_1
pagina 3 di 21 di reperire un'abitazione in Bologna e omessa considerazione delle spese del mantenimento diretto (il quale sarebbe sulla soglia di povertà) e della documentazione materna;
7) in punto di determinazione di un calendario di visite: erronea indicazione di un progetto di valutazione di ampliamento degli incontri delegato al servizio sociale, senza valutare l'interesse del minore alla bigenitorialità;
8) erroneità della decisione quanto alle spese di lite, che alla luce della condotta processuale dell'appellata (querele infondate proposte, infondate allegazioni di condotte maltrattanti, infondato pericolo di fuga all'estero dell' con il minore per di più in contrasto con Pt_1
l'opposizione della madre alla richiesta di divieto di espatrio;
reiterazione di pignoramento presso terzi di un titolo già pagato );
Ha quindi chiesto la riforma della decisione impugnata, previa sua sospensione ex art. 283 c.p.c., così concludendo: accertare e dichiarare la nullità della sentenza 411/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi recante R.G. n. 8107/2021 , dal Tribunale di Bologna, Dott. Silvia
Migliori – Presidente relatore, in data 02/02/2024, pubblicata il 06/02/2024 per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della CTU della Dott. resa nell'ambito del Per_2
procedimento di primo grado R.G. n. 8107/2021 avanti al Tribunale di Bologna per i motivi dedotti ed esposti in sede di udienza della precisazione delle conclusioni e in atti ribadita ed esplicitata e, per
l'effetto, dichiarare nullo ogni atto conseguente disponendo, quale adempimento istruttorio conseguente, la rinnovazione della stessa nel presente giudizio;
- revocare la dichiarazione di addebito della separazione al signor per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
- dichiarare la separazione Pt_1
personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per grave violazione dei CP_1
doveri nascenti dal matrimonio;
- revocare l'affidamento esclusivo alla madre e affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione abitativa Per_1
prevalente presso la madre, statuendo la seguente regolamentazione: a. due pomeriggi a settimana da individuarsi nel giovedì e venerdì (in ragione del lavoro a Firenze del padre per i giorni dal lunedì al mercoledì) con orario dall'orario di uscita dalla scuola materna fino alle 20.00 con riaccompagnamento a casa della madre ovvero davanti al Centro Lame;
b. due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica pomeriggio alle ore 20.00 con pernottamento presso
l'abitazione paterna;
c. Con possibilità di progressiva distribuzione in maniera paritaria dei carichi genitoriali e rivalutazione degli esborsi economici da versare in maniera indiretta;
d. Le festività natalizie saranno trascorse dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, e così via seguendo il criterio dell'alternanza, negli anni a seguire;
e. Le festività pasquali saranno trascorse
pagina 4 di 21 col padre per tre giorni anche non consecutivi, curando l'alternanza fra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; f.Vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore, che dovranno concordare il relativo periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
- rideterminare la disposizione sull'assegno di mantenimento come in sentenza, riducendo l'importo dovuto a titolo di mantenimento indiretto del figlio ad euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il regime Per_1
previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna. -Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado e valutazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo controparte resistito con colpa grave
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Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione avversaria e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
Ha a sua volta proposto appello incidentale chiedendo la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio minore in misura di 500 euro mensili, in considerazione del fatto che nelle more le condizioni economiche del padre sono sicuramente migliorate in quanto il suo contratto di lavoro è stato convertito a tempo indeterminato ed egli non ha oneri di mantenimento diretto, se non occasionali.
*
E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE chiedendo il rigetto dell'appello
2.1- Con ordinanza in data 11-19 giugno 2024 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria.
Ha inoltre disposto l'integrazione della documentazione fiscale e reddituale in riferimento all'ultimo triennio sino all'attualità a cura delle parti e una relazione aggiornata a cura del Servizio Sociale competente, rinviando la causa al 5.11.2024, alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive richieste,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- VIZI DELLA MOTIVAZIONE
Va respinto il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante si duole simultaneamente dalla sostanziale lunghezza della motivazione, che non è sintetica come invece dovrebbe essere, e d'altra parte dell'assenza di argomentazioni in essa delle ragioni della decisione, con particolare riguardo a quelle volte a smentire le contestazioni della CTP del convenuto e di logicità argomentativa, in Pt_1
quanto il Tribunale si sarebbe appiattito sulle argomentazioni della CTU e non avrebbe adeguatamente esaminato e valutato la documentazione in atti.
pagina 5 di 21 Per contro, la sentenza impugnata (che pur non è sintetica, in quanto composta da 24 pagine, e tuttavia
è di estensione ben più ridotta rispetto all'atto di appello, che ha una lunghezza di 45 pagine), appare logicamente motivata: prende le mosse dalle domande di addebito, spiegando le ragioni per le quali, alla luce della documentazione del Pronto Soccorso e degli atti penali di causa ritiene attribuibile ad condotte violente, da sole sufficienti a determinare l'addebito; poi l'inidoneità delle condotte di Pt_1
(connesse al suo stato di salute “post partum”) a costituire causa di addebito;
in CP_1
seguito esamina le contestazioni alla CTU svolte dalla difesa del convenuto, spiegando ampiamente le ragioni per le quali non le recepisce, evidenziando le singole risposte della dott. alle Per_2
contestazioni della CTP di recepisce le valutazioni della consulente d'ufficio in ordine alla Parte_1
capacità genitoriale di ciascun genitore, ritenendo che la madre, nonostante alcune fragilità, risulta in possesso di idonea capacità genitoriale e pertanto non vi è motivo di non attribuirle l'affidamento del figlio, mentre nel complesso il padre nel complesso non adeguato (caratterizzata dal fatto che egli manifesta a tratti di essere affetto da aspetti persecutori, e in difficoltà nel mettere in campo risorse concrete, v pag 18). Con piena logicità di argomentazione il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che i profili di fragilità della madre e la persistente conflittualità fra i genitori impongono di prevedere la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni e, oltretutto nella sua piena autonomia di valutazione rispetto ai – pur condivisi, in linea di massima - suggerimenti della CTU, afferma che non vi sia motivo di obbligare il signor di comunicare alla moglie e di ottenere il consenso dei servizi Pt_1
sociali per effettuare brevi trasferte con il figlio, e di dover integrare il calendario di frequentazione paterna con la previsione riguardante i periodi di vacanza. Tali argomentazioni risultano senz'altro sufficienti, logiche e ordinate e confermano che la motivazione della sentenza non è affatto redatta
“per relationem”, riportando correttamente ed espressamente le parti dell'elaborato del CTU ritenuti convincenti, non condividendo invece la conclusione di procedere all'affidamento al Servizio sociale, poichè afferma essere più appropriato un affidamento esclusivo alla madre con la vigilanza (e il supporto) al servizio, che com'è noto costituisce un'azione di sostegno per entrambi i genitori. In definitiva, la motivazione della decisione impugnata non è affatto apparente, ma realmente argomentata e approfondita.
4 - NULLITA' DELLA CTU
Parimenti non può essere accolto il secondo motivo d'appello, nella quale si eccepisce la nullità della
CTU affidata alla dottoressa e da questa espletata. Persona_2
In primo luogo non risulta che la consulente abbia ecceduto l'incarico conferitole, affinchè “esperita ogni più opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, nel modo più ampio e approfondito possibile” – anche “2) la capacità dei genitori di garantire al figlio un contesto familiare
pagina 6 di 21 sereno e di condividere un progetto di vita a suo favore;
3) quali siano le migliori modalità di affidamento del minore di collocazione del medesimo;
4) quali siano le migliori modalità di frequentazione dei genitori”.
Tanto meno vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia adottato un atteggiamento preventivamente favorevole alla madre piuttosto che al padre, avendo la stessa con cura enucleato le risorse e i limiti di entrambi e le conseguenze delle stesse sullo sviluppo del minore.
Al riguardo vale la pena di evidenziare che già il giudice di prime cure ha esaminato le eccezioni oggi riproposte, espressamente riportando le (analoghe se non identiche) censure alla CTU oggi reiterate, con riguardo 1) al fatto che la dott avrebbe esorbitato i limiti dell'incarico, avendo effettuato Per_2
dapprima una diagnosi patologica sul sig non oggetto del quesito, per di più in contrasto con il Pt_1
proprio ausiliario incaricato di somministrare i test, poi convertendo la diagnosi patologica certa come soltanto eventuale, all'esito della deposizione resa dal predetto professionista in sede penale;
2) quanto alla correttezza metodologica seguita.
Alle approfondite risposte della CTU alle osservazioni dei CTP, e in particolare della CTP di parte convenuta, odierno appellante (pagg 38-48 della relazione depositata il 24 agosto 2023; nell'intera relazione integrativa depositata il 18 ottobre 2023) va fatto in questa sede rinvio, per sintesi e migliore efficacia espositiva e in questa sede, con la precisazione che esse sono state già integralmente richiamate alle pagg 7-14 della sentenza impugnata e da pag 14 a pag 18 della decisione, che le parti hanno avuto ampiamente modo di esaminare reiteratamente.
Vale la pena ora soltanto di sintetizzare quanto di più significativo emerso ai fini della presente decisione: 1) le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio dei consulenti di parte, che su tutte le questioni hanno potuto interloquire;
2) l'operato del CTU è stato completo e approfondito;
3) non pare che alcune lacune nelle registrazioni possano essere determinanti ai fini delle valutazione, alla luce delle approfondite e molteplici audizioni e colloqui svolti e della messa a disposizione di tutte le risultanze da parte della CTU1 4) con riguardo alle valutazioni della personalità e della genitorialità di entrambe le parti non si ravvisano contraddizioni della CTU rispetto a quanto emerso dalle risultanze pagina 7 di 21 dei test somministrati dal dott né rispetto a quanto da questi dichiarato nel corso della sua Per_3
escussione nel processo penale.
In particolare quanto al padre la dott preso atto delle dichiarazioni rese nel processo Parte_1 Per_2 penale dal dott la dott osserva: Per il sig. il collega dice: “non rientrando nella Per_3 Per_2 Pt_1
normalità (...) Una seria limitazione al livello delle capacità riflessive con una serie di conseguenze , la principale è una labilità nella gestione delle emozioni e degli impulsi. Non sempre, non sempre (…)
Diciamo , doppio binario un binario congruo più congruo qualora non ingaggiato sul piano emozionale , quindi in situazioni un po' isolate , neutre dal punto di vista emotivo , come potrebbe essere l'aula di un tribunale , il posto di lavoro , le relazioni di lavoro e via dicendo (…) C'è un processo di consapevolezza su di sé che tendenzialmente è poco attivo, empatico, cè un processo di ascolto dell'altro che è tendenzialmente poco attivo quindi le relazioni che si instaurano con gli altri sono tendenzialmente egocentriche (…) mostra delle fluttuazioni molto ampie dalla media, che è la regola (…)”. Quando il dott. dice: “pur non rientrando nella normalità, non evidenziavano Per_3 patologie” sottolinea un quadro anomalo (non normalità), in assenza di sintomi manifesti - ansia, timore per il giudizio, ritiro, depressione (non evidenziavano patologie). In altre parole evidenzia una struttura non normale, in assenza di sintomi. Sono proprio l'assenza di sofferenza e di sintomatologia attiva, gli elementi distintivi dei Tratti Sociopatici e Narcisistici. La difficoltà ad empatizzare, la tendenza a porsi sempre al centro, il bisogno di percepirsi in modo grandioso, sono modalità che proteggono la persona da sentimenti di solitudine, vuoto e giudizio cè un processo di consapevolezza su di sé che tendenzialmente è poco attivo, dice di di conseguenza la sofferenza è Per_3 Pt_1
minima e con essa i sintomi ...Nella relazione non è stata fatta una diagnosi di Disturbo di
Personalità, ma è stato fatto riferimento a Tratti di Personalità del Cluster B. I Tratti di Personalità rappresentano schemi di pensiero, percezione, reazione e relazione relativamente stabili nel tempo. I disturbi di personalità compaiono quando tali tratti divengono talmente pronunciati, rigidi e disadattivi da compromettere il funzionamento lavorativo e/o interpersonale. Si legge nella relazione di Consulenza tecnica: “Il sig. risulta in questa seconda fase valutativa, molto in difficoltà. Aspetti Pt_1
che un anno fa erano evidenti sotto soglia, sembrano attualmente scompensati, lasciando emergere tratti di personalità patologici, appartenenti al Cluster B dei disturbi di personalità1. A questo proposito è necessario fare due precisazioni:
1- Non è il disturbo di personalità a rendere una persona un genitore inadeguato. Quello che va indagato è il tipo di impatto che certi aspetti disfunzionali hanno sulle capacità di essere genitori.
2- Non è possibile fare una diagnosi precisa in assenza di informazioni anamnestiche provenienti da fonti diverse da quelle in causa, per questa ragione è necessario parlare di tratti disfunzionali e non di disturbo di personalità propriamente detto. b. Il dott.
pagina 8 di 21 ha visto il sig. e la sig.ra l 23/4/2022 e contestualmente ha steso la sua relazione. Per_3 Pt_1 CP_1
La testimonianza del dott. in sede penale, fa riferimento alla suddetta relazione poiché il Per_3 dott. non ha più visto né il sig. né la sig.ra (pagg 4-5 relazione integrativa) Per_3 Pt_1 CP_1
Ella significativamente conclude osservando che “Quando il dott. dice: “pur non rientrando Per_3 nella normalità, non evidenziavano patologie” sottolinea un quadro anomalo (non normalità), in assenza di sintomi manifesti - ansia, timore per il giudizio, ritiro, depressione (non evidenziavano patologie). In altre parole evidenzia una struttura non normale, in assenza di sintomi. Sono proprio
l'assenza di sofferenza e di sintomatologia attiva, gli elementi distintivi dei Tratti Sociopatici e
Narcisistici. La difficoltà ad empatizzare, la tendenza a porsi sempre al centro, il bisogno di percepirsi in modo grandioso, sono modalità che proteggono la persona da sentimenti di solitudine, vuoto e giudizio cè un processo di consapevolezza su di sé che tendenzialmente è poco attivo, dice di Per_3
di conseguenza la sofferenza è minima e con essa i sintomi. Pt_1
Con riguardo alla madre è sufficiente qui rilevare che nella relazione integrativa la CP_1
CTU ha precisato che “I vissuti della sig.ra emersi in sede penale, sono coerenti con quanto CP_1 riscontrato in sede civile, rilevando una sintomatologia compatibile con un disturbo dell'adattamento1 come ribadito anche dal dott. Il fatto che la sig.ra abbia vissuto con ansia la fine Per_3 CP_1
della relazione con il sig. ha certamente influito sulle sue capacità genitoriali, interferendo in Pt_1 tutte quelle situazioni che prevedevano un'esposizione diretta con il sig. Nonostante questo la Pt_1
signora ha potuto preservare una visione positiva di , agli occhi del figlio, come è Per_7 dimostrato concretamente dalla possibilità emotiva di di avvicinarsi affettivamente al padre.” Per_1
Chiarito quindi che la CTU non è entrata in contraddizione con l'operato del dott va detto Per_3
anche che le diversità di approccio e di opinione rispetto alla consulente di parte dell'odierno appellante non possono costituire lacune o suffragare l'inadeguatezza delle valutazioni della dott essendo evidente che la diversa prospettazione della CTP supporta una dialettica di parte. Per_2
Parimenti e a maggior ragione la relazione della dott. incaricata al di fuori del giudizio Persona_8 dall' non può essere determinante, essendo stata resa all'esito di un colloquio del solo interessato, Pt_1
senza alcun contraddittorio con la controparte e senza ovviamente aver esaminato il bambino.
5- ADDEBITO
Il terzo e quarto motivo d'impugnazione attengono all'addebito e sono strettamente connessi: vanno quindi esaminati congiuntamente e entrambi vanno ritenuti infondati.
Le valutazioni e argomentazioni del Tribunale devono essere condivise, in conformità con quanto ritenuto dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, richiamata nella sentenza impugnata e alla quale anche in questa sede deve farsi riferimento.
pagina 9 di 21 E' vero infatti che dagli atti emerge che dopo la nascita del bambino si sono verificate divere circostanze che verosimilmente hanno influito sul ménage della coppia, che all'epoca viveva a Dubai: lo scoraggiamento se non una vera depressione, come dedotto soprattutto dall'appellante, nel periodo post partum, anche se in atti non si rinviene (anche in mancanza di un indice e di una ordinata elencazione numerata dei documenti specificamente nominati prodotti in primo grado, così come sarebbe doveroso fare) una vera e propria diagnosi in capo a le dimissioni dalla CP_1
compagnia aerea del marito, seguite da quelle della moglie (la quale peraltro dichiara di essere stata forzata dal marito); il trasferimento in Italia, con il reperimento di un'attività a Crema prima e a Firenze poi da parte dell' , mentre si è stabilita a Bologna. Anche allora peraltro non era venuto Pt_1 CP_1 meno il legame fra le parti, e anzi dai messaggi telefonici prodotti dall'appellante si evince un perdurante rapporto di affetto fra le parti e la richiesta della moglie di aver vicino il marito.
E' credibile che forse anche a causa di ciò sia intervenuti contrasti con condotte aggressive del marito, al punto che la moglie si era rivolta al centro antiviolenza “S.O.S. Donna” di Bologna già nell'agosto
2020 (docc 6 e 7 del fascicolo della ricorrente in primo grado) e che il 27 novembre 2020 l'avevano indotta a proporre querela (doc. 8), pochi giorni dopo ritirata .
Ciò nondimeno non può dubitarsi del fatto che è stato l'episodio aggressivo del 16 giugno 2021 a determinare la definitiva intollerabilità e cessazione della convivenza .
Al riguardo va condivisa la ricostruzione del Tribunale, e cioè che in quel frangente, secondo la denuncia presentata dall'attrice lo stesso 16 giugno e integrata il giorno successivo, “il marito, nel corso di un'accesa discussione, le ha stretto con forza il polso destro e, dopo averle tappato la bocca con le mani, le ha sottratto il telefono cellulare al fine di impedirle di chiedere aiuto;
durante l'alterco un martello era appoggiato sul tavolo della cucina. Le dichiarazioni della signora contenute in CP_1
una denuncia querela e dunque in un atto da cui derivano per colei che ha presentato gravi responsabilità- debbono essere ritenute veritiere, in quanto hanno avuto plurimi e significativi riscontri estrinseci: - dal referto del Pronto Soccorso dell'ospedale maggiore, che lo stesso 16 giugno dà atto della presenza di lievi ecchimosi agli avambracci e alla mano destra e dell'affermazione della paziente di essere stata aggredita dal coniuge;
- dalle dichiarazioni testimoniali della sorella e del padre dell'attrice, e La prima ha riferito che la congiunta le aveva Testimone_1 Tes_2 telefonato dicendole “corri corri, questo mi ammazza” e il secondo ha detto di essere stato contattato dall'“altra [sua] figlia” -“in lacrime disperata”- perché andasse nell'appartamento di (cfr. CP_1 verbale dell'udienza del 14 dicembre 2022); - dalla dichiarazione scritta dello stesso Tes_2 allegata al fascicolo dell'attrice, il quale ha affermato che era stato informato dall'altra sua figlia dell'aggressione da parte del signor alla moglie;
che si era recato nell'appartamento di questi Pt_1
pagina 10 di 21 ultimi e aveva visto piangente e sotto shock;
che erano arrivati i Carabinieri e un'ambulanza; CP_1
che la figlia era stata portata al Pronto Soccorso e il signor in albergo;
che durante la notte il Pt_1
genero si era presentato a casa loro per prendere i figlio e -incurante dei loro inviti ad andarsene perché il bambino dormiva- era rimasto fino a quando le Forze dell'ordine non lo avevano convinto ad allontanarsi (quest'ultimo fatto è stato confermato da nel procedimento penale Controparte_2
definito con la menzionata sentenza 4176/23).
Quanto accaduto la sera del 16 giugno 2021 deve essere ritenuto complessivamente grave, dato che si è sostanziato in un'aggressione fisica con lesioni e ha comportato l'intervento dei carabinieri,
l'allontanamento del signor dalla casa familiare e la definitiva fine della convivenza tra le parti.” Pt_1
Anche a prescindere dalle precedenti denunce e circostanze e dal fatto che nessuna delle circostanze evidenziate è stata accertata con sentenza penale di condanna del marito nei confronti della moglie, tale episodio appare decisivo ai fini della definitiva crisi matrimoniale e della cessazione della convivenza, come ulteriormente dimostra il fatto che subito dopo è stato instaurato il presente giudizio di separazione in primo grado (con ricorso depositato il 24 giugno 2021).
Appare infine significativa della capacità di di porre in essere condotte aggressive, la sentenza Pt_1 del 12 luglio 2023 (oggi passata in giudicato, come dichiarato dall'appellante, pagg.
2-3 dell'atto di appello), pur di per sé non rilevante ai fini di violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio, (e nonostante che con la stessa egli sia stato assolto dal reato di stalking): con tale sentenza egli è stato infatti stato condannato alla pena della reclusione di mesi due e giorni dieci per le lesioni provocate al suocero il 15 agosto 2021, afferrandolo per il collo e provocandone la caduta a terra.
E' appena il caso di osservare che il fatto che nella sentenza penale ora richiamata sia stata ritenuta la provocazione, non elide la responsabilità dell' e che - a maggior ragione – le eventuali difficoltà Pt_1
dei coniugi, in ipotesi dovute anche ad un periodo difficile per le condizioni di salute della moglie , non potrebbero mai giustificare una reazione di violenza del marito nei confronti della moglie.
D'altra parte, come ricordato dallo stesso Tribunale, Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale( Sez. 6 - 1, Ordinanza n 7388 del del 22/03/2017).
Anche recentemente la Suprema Corte /n. 12662/2024) ha ribadito che “i comportamenti reattivi del pagina 11 di 21 coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione" (Cass. n. 6997/2018). E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (sulla sufficienza, ai fini dell'addebito della separazione, anche di un unico episodio di percosse cfr. Cass. n.7388/2017).
*
Per contro non si possono ravvisare in concreto violazioni dei doveri coniugali idonee a determinare l'addebito a carico dell'appellata, alla quale l'appellante imputa di non essersi curata a sufficienza del marito, del figlio e perfino di se stessa, stante la sua patologia. A prescindere dalla genericità delle doglianze, infatti, proprio le allegazioni dei circa la depressione post partum sofferta dalla moglie Pt_1
indurrebbero comunque a ritenere che l'eventuale inerzia della donna nel periodo dopo la nascita del figlio sarebbe stata cagionata dalla sua patologia, e dunque non dipendente dalla sua volontà.
6- AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE
Si è già sopra detto che le argomentazioni della CTU appaiono convincenti e che è altresì condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui le ha richiamate.
E' opportuno anche in questa sede ricordare che la dott. ha osservato che “è un bambino Per_2 Per_1 vivace e curioso, un po' immaturo rispetto all'età biologica. Il rapporto con la mamma è buono ed equilibrato, con il padre sembra più in confidenza rispetto al passato, ma risponde in modo marcatamente regressivo alle richieste paterne”.
La “si conferma una madre perlopiù adeguata. I limiti sono legati ad aspetti di insicurezza e di CP_1
ansia che la portano ad essere molto concentrata sul figlio, proteggendolo da qualsiasi frustrazione e in difficoltà nel mettere dei limiti. Si ritiene che questa fatica sia alla base del comportamento ambivalente che la signora ha tenuto rispetto all'iscrizione all'asilo e che, se sostenuta e indirizzata, sia in grado di ridimensionare questi aspetti di fragilità”; - il sig. , “in modo più chiaro rispetto ad un anno fa, Pt_1
manifesta una sintomatologia afferente a tratti di personalità del Cluster B. Aspetti persecutori invadono la scena, in assenza di un adeguato contenimento razionale e il pensiero si polarizza su tematiche vittima/persecutore. Questo rende il padre in grande difficoltà nel mettere in campo risorse concrete, nel riconoscere le indicazioni proposte e nel percepire come un bambino con bisogni Per_1 ed autonomie proprie”.
Vero è che la CTU aveva suggerito di disporre l'affidamento al Servizio sociale, ma appare senz'altro pagina 12 di 21 corretta la scelta del Tribunale, cui spetta di valutare i suggerimenti e adottare in concreto i provvedimenti, innanzitutto di escludere l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. In proposito, anche a prescindere dalla preclusione dell'affidamento condiviso in presenza di condotte violente (quanto meno fino a quando non sia stato superato ogni riflesso di quanto avvenuto sulla condotta e sul modo di essere degli interessati) la stessa elevatissima e perdurante conflittualità fra i genitori non consentirebbe la proficua gestione condivisa del minore e sarebbe contrario al suo interesse.
Il Tribunale ha correttamente optato per la soluzione dell'affidamento esclusivo (non rafforzato) in capo alla madre ritenendo quest'ultima - nonostante alcune fragilità – in possesso di idonea capacità genitoriale e pertanto non vi è motivo di non attribuirle l'affido del figlio.
In effetti, sia l'elaborato peritale, sia la documentazione penale, sia le relazioni dei servizi sociali hanno confermato che è una madre adeguata e capace di sostenere riconoscere i bisogni del CP_1
figlio. Anche nel salvaguardare la figura del padre agli occhi del figlio, si è sempre mostrata competente e supportiva.
Da un bilanciamento delle risorse e dei limiti materni, chiaramente descritti a pag 28 della relazione della CTU ben può dirsi che le sue qualità, che positivamente si riverberano sullo sviluppo e sull'equilibrio del figlioletto la rendono idonea a esercitare la responsabilità genitoriale, pur Per_1
essendo opportuno che sia sostenuta e indirizzata.
Infatti “La sig.ra è una persona intelligente ed empatica, che nel raccontare la propria storia è in CP_1
grado di riflettere sulle circostanze, di porsi in modo critico, di tenere in considerazione punti di vista diversi dal proprio e la realtà nella sua complessità. I test confermano una buona dotazione sia intellettuale che affettiva, che attualmente risente della situazione” anche se con elevati livelli d'ansia che la portano a valutare le circostanze che le si presentano in senso peggiorativo e talvolta allarmistico.
In effetti quel che risulta davvero rilevante è che“ Nella relazione con il figlio mostra notevoli competenze sia in relazione alle abilità di sintonizzazione e accoglimento dei suoi bisogni, sia in relazione alla possibilità di riflettere sulle sue esigenze, di considerarlo come individuo separato da sé, con caratteristiche proprie riuscendo a garantirgli un'immagine di paterno buono e rassicurante.”
Osserva la CTU che in merito a quanto riportato agli atti, non è possibile risalire a quanto accaduto nel post partum, né confutare gli episodi riferiti dal sig. ma è possibile concludere che ad oggi Pt_1
non sono presenti caratteristiche psicopatologiche strutturali – solo aspetti reattivi sul versante ansioso - che, in ogni caso, non sembra abbiano interferito in maniera significativa nella crescita e nella relazione del piccolo Per_1
pagina 13 di 21 Tant'è, che con riguardo alle conseguenze della personalità della madre sullo sviluppo del minore la
CTU conclude che “ La sig.ra ha instaurato con il figlio un legame di attaccamento sicuro CP_1
riuscendo a fornirgli un ambiente esterno e relazionale stabile, stimolante e rassicurante. Questo ha consentito al piccolo di crescere sicuro e sereno e di rapportarsi alle cose con entusiasmo e Per_1
curiosità. Nelle situazioni conflittuali sembra essere riuscita a proteggere il bambino, o comunque ha avuto in mente il suo benessere, cercando di riflettere su ciò che fosse buono per lui, anche in relazione al rapporto con il padre e alla possibilità di costruire un'immagine del genitore positiva e piacevole.”
*
Per quanto riguarda il padre, la CTU, nel descriverne con altrettanta precisione risorse e limiti, ha evidenziato che “Il sig. si presenta come una persona pacata, equilibrata e ragionevole. È in grado Pt_1
di organizzarsi sul piano pratico e di progettare il proprio tempo in funzione delle proprie esigenze, mettendo in campo buone risorse cognitive. Sul piano emotivo e sulla funzione riflessiva sembrano evidenziarsi le principali criticità. Dall'anamnesi emerge una modalità narrativa, autoriferita, con la tendenza a spostare all'esterno ogni responsabilità, poco incline a riflettere sulla complessità delle cose e sulle ragioni dell'altro. Fatica a mettere in campo un progetto verosimile che coinvolga il figlio, orientando l'ipotesi di tenerlo con sé a Crema su binari più ideali che reali. Non sembra del tutto consapevole delle esigenze del minore, né sembra essere in grado di attivarsi di conseguenza. Questa scarsa disponibilità, che coinvolge anche l'assenza di un progetto di integrazione in Italia, in primis imparando la lingua ed orientandosi autonomamente sul territorio, sembra subordinata ad una difficoltà strutturale che viene confermata dai test. Ad una struttura più superficiale adeguata e rigida, si contrappone un nucleo immaturo, governato da tematiche narcisistiche, poco capace di cogliere l'altro nelle proprie ragioni e nei propri bisogni. Il comportamento è governato prevalentemente da un bisogno di gratificazione personale e, in situazioni di intimità, quando i bisogni di gratificazione vengono frustrati, può emergere un'elevata impulsività. Questi elementi emergono anche nella relazione con il piccolo L'interazione infatti si presenta tranquilla, senza grossi eccessi, ma è evidente come il Per_1
bambino non riconosca nel padre, né un punto di riferimento, né un compagno di giochi. Anche nell'interazione osservata il sig. fatica a porsi in una relazione autentica con il figlio, rimanendo al Pt_1
margine, oppure facendo proposte fuori tempo o fuori contesto, che il bambino non riconosce come pertinenti e non coglie. A questo si aggiunge una visione stereotipata della sig.ra che viene CP_1
dipinta come una persona malata, psichicamente fragile, da cui il figlio va protetto (pag 41 relazione
CTU).
Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata non può allora che essere senz'altro condivisa anche in punto di affidamento, e ciò anche alla luce della relazione aggiornata del Servizio sociale pervenuta pagina 14 di 21 il 10 ottobre 2024, dalla quale non emerge alcuna inadeguatezza della madre, la quale ha sempre accompagnato il bambino agli incontri e lo ha ripreso in occasione degli episodi di particolare agitazione e persino di aggressività che ha mantenuto nei confronti del padre al momento dello Per_1
scambio fra i genitori. Inoltre la madre, la quale aveva dapprima dichiarato di non sentirsi ancora pronta ad incontrare il padre, incoraggiata dagli operatore dal Servizio a partecipare ad incontri periodici con il padre (con la specificazione che è di fondamentale importanza, per il benessere del bambino, che i genitori si confrontino relativamente al figlio allo scopo di essere aiutati a confrontarsi sul bambino anche al fine di condividere le strategie da loro attuate per affrontare alcuni comportamenti manifestati dal minore) si è resa disponibile al primo incontro congiunto (alla presenza di un mediatore linguistico che faciliti la comunicazione con il padre) (pag 3 della relazione del
Servizio).
Il Servizio riferisce poi che “Nella relazione degli educatori che effettuano gli scambi emerge, come già sopra riportato, l'oppositività del minore in alcune circostanze e, soprattutto, nei momenti in cui i genitori si avvicinano. Si considera utile, ai fini del progetto da proseguire sul nucleo familiare, specificare quanto riferito ovvero che nei momenti in cui la coppia genitoriale è entrata in relazione “in queste circostanze i due non si parlano direttamente ma i loro discorsi sono sempre mediati dal dialogo con il bambino. I discorsi sono sempre riguardanti temi vicini al figlio e a cui lui prende parte” e viene altresì riferito che, a differenza di quanto accadeva in precedenza, è stata osservata una minore resistenza della mamma ad avvicinarsi alla figura paterna. Viene altresì concluso che si evince un legame “molto forte e positivo” con la figura materna;
per quanto concerne il rapporto con il padre si mostra ambivalente, specialmente negli ultimi mesi, esternando comportamenti Per_1
contraddittori. Rispetto al passato è aumentata la fatica, in alcune occasioni, a staccarsi dalla mamma al mattino e permane l'agitazione al momento del distacco dal padre al pomeriggio”. Considerando tali dinamiche, gli educatori stanno cercando di evitare che i genitori si incontrino durante gli scambi per comprendere se questo può instaurare un clima tranquillo e sereno per il bambino.”
Da ultimo il Servizio ha allegato e sintetizzato la relazione della Dott.ssa Persona_9
“Psicomotricista che ha conosciuto il bambino a novembre del 2023 concludendo il percorso a giugno
2024. Viene riportato che, in accordo con entrambi i genitori, sono state individuate le aree su cui lavorare assieme a in particolare quelle della regolazione emotiva “e poi di conseguenza, il Per_1 potenziamento delle competenze legate alla sua età riguardanti la comunicazione, l'utilizzo del verbale, il gioco simbolico ed il gioco senso motorio” e le attività svolte con il bambino sono state condivise con entrambi i genitori. La Psicomotricista ha rilevato dei progressi nel minore che però “presenta ancora una immaturità generalizzata rispetto alle aree evolutive su cui nei vari ambiti si sta lavorando;
pagina 15 di 21 con i genitori è stata condivisa la mia valutazione”. La Psicomotricista inoltre riferisce che un tema su cui ha ritenuto necessario soffermarsi è quello della “dis-regolazione emotiva intermittente e comportamenti oppositivo/provocatori di cui i genitori mi hanno parlato perché presenti in alcuni specifici momenti e periodi”. Queste modalità sono molto marcate soprattutto nei passaggi tra un genitore e l'altro” riferendo altresì “con entrambi, durante le telefonate, colloqui e call telefoniche ho ribadito il mio parere su queste modalità riconducendola al disagio emotivo che il bambino prova in un clima di non dialogo e conflittualità, non manifesta, ma latente, spiegando loro che non bastano le parole per rassicurarlo, ma che le azioni, il linguaggio non verbale e tutta la carica emotiva del passaggio gli creano reazioni emotive forti” asserendo infine di avere consigliato ai genitori di cercare supporto in merito alla loro genitorialità.”
Il peculiare atteggiamento del minore, il quale nel momento degli incontri con il padre (in particolare al momento in cui, accompagnato dalla madre e al momento di salutarla, mentre il padre era in sala d'attesa, pronunciava ripetutamente l frase DD schifo”) alternando momenti di distacco ad altri in cui rimaneva avvinghiata a lei, è stato preso in considerazione dalla psicologa dott. , nella Persona_10
sua relazione datata 30 settembre 2024, pure allegata alla relazione del Servizio sociale.
La professionista da un lato osserva che tali atteggiamenti rivelano un'evidente difficoltà a tollerare la compresenza dei due genitori ed è verosimile ipotizzare che, considerata la persistente mancanza di comunicazione aperta tra le due figure di riferimento, il minore viva come disturbante la presenza di entrambi negli stessi ambienti e senta (come è fisiologico che accada per i figli di genitori separati che sono ancora immersi in una conflittuale separazione, come pare essere nel caso di specie) la necessità di schierarsi dalla parte di uno dei due, in tal caso prediligendo la madre, figura genitoriale oggi molto più presente e vicina alla sua persona e nella sua quotidianità. Tuttavia precisa che la disregolazione di
è stata evidente anche durante gli incontri svoltisi alla sola presenza di uno dei due genitori, sia Per_1
esso il padre che la madre (si rinvia per la specifica osservazione alla relazione suddetta). Per_ Deduce quindi la dott. che “se da un lato è verosimile ipotizzare che il minore possa essere stato esposto in passato a scene di vita caratterizzate da conflittualità e/o violenza intrafamiliare, dall'altro colpisce la reiterazione automatica e compulsiva dello stesso scenario, come se non avesse ad Per_1
oggi interiorizzato alcune strategie (tipiche della propria età)....
E' plausibile supporre che la persistente assenza di comunicazione diretta tra il padre e la madre stia contribuendo al mantenimento di tale meccanismo da un lato sovrapponibile ad una replica di vissuti traumatici nel tentativo di riviverli o di risolverli (come succede nei quadri post traumatici), dall'altro esito o riflesso di una conflittualità ancora presente nella rappresentazione interna (ma anche esterna) della propria famiglia.”
pagina 16 di 21 La psicologa ha da ultimo condiviso con i genitori l'importanza di sintonizzarsi sui bisogni del bambino, sia con riguardo alla necessità di evitare spostamenti faticosi, sia quanto alla necessità di consentire al bambino qualche telefonata o videochiamata allorquando si trova con il padre per interiorizzare la certezza che la figura materna rimane comunque accessibile, seppure distante .
E' positivo rilevare che ha accolto tali indicazioni e ha aggiornato la psicologa rispetto Pt_1 all'andamento di tali incontri, riferendo che non sempre il bambino ha espresso il desiderio di chiamare Per_ la mamma e la dottoressa ha ritenuto utile proseguire con tali accorgimenti per “aiutare il bambino a costruire dentro di sé l'idea che madre e padre riescono ad entrare in contatto reciproco per rispondere ad un suo bisogno, se al contempo gli stessi riescono a prendere parte a momenti di dialogo durante i quali le esigenze di diventano, con il tempo, la direzione comune a cui tendere”. Per_1
Tanto premesso, nell'evidenziare l'assoluta rilevanza di tale considerazione con riguardo alle finalità che tutti gli operatori coinvolti (del Servizio sociale e della Neuropsichiatria), e pure dei provvedimenti da adottarsi in questa sede (finalizzati non già a sanzionare le condotte dell'uno o dell'altro genitore, ma a garantire il benessere del minore), va detto in primo luogo che non emergono elementi per ritenere che la più volte pronunciata affermazione DD schifo” da parte del piccolo sia frutto Per_1
di un condizionamento materno, quanto piuttosto (come ben si evince dalla lettura della psicoterapeuta) espressione di un disagio derivante dalle situazioni gravemente conflittuali in cui il minore si è trovato esposto e dalla difficoltà di vivere attualmente un rapporto egualmente equilibrato con ciascun genitore, con la necessità di schierarsi dalla parte di uno dei due, ciò che deve e può essere superato soltanto con la rassicurazione (non soltanto con le parole, ma soprattutto con le azioni) che un relazione di profondo affetto può esistere con entrambi i genitori.
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Da quanto finora detto emerge inequivocabilmente che non sussistono ancora, allo stato, i presupposti per un affidamento condiviso ai genitori, rimanendo l'affidamento esclusivo alla madre (la quale di si occupa ed è in grado di occuparsi in via prevalente, senza per questo svalutare la figura Per_1
paterna) la modalità più idonea a garantire il benessere del minore, non ancora in grado di relazionarsi egualmente con ciascun genitore e ancora afflitto dalla sofferenza derivante dalla conflittualità anche violenta a cui ha assistito.
Cionondimeno si osserva che il percorso avviato, grazie agli operatori, ha favorito la loro collaborazione: come si è detto la madre ha dato la disponibilità agli incontri con il padre in presenza degli operatori per concordare atteggiamenti univoci nei confronti e nell'interesse di il padre Per_1
ha accolto i suggerimenti della psicologa e prima ancora è stato disponibile (come riferito dal Servizio) al percorso con quest'ultima.
pagina 17 di 21 E' appena il caso di osservare come in tale contesto si configuri di primaria importanza il supporto e l'osservazione del Servizio sociale, che – come già in primo grado disposto – è incaricato della vigilanza (e non dell'affidamento del minore). Va rimarcato che le scelte ordinarie relative al minore spettano alla madre quale affidataria esclusiva;
quelle sulle questioni di maggiore importanza ex art. 337 quater, 3° co c.c. (e in primis quelle relative alla salute e all'istruzione) ad entrambi i genitori, con l'eventuale supporto e consiglio del Servizio in caso di contrasto o difficoltà.
Al Servizio è inoltre demandata la verifica e l'attuazione della frequentazione paterna secondo la disciplina predisposta dal Tribunale, tenuto conto delle condizioni del minore valutate con il supporto del servizio neuropsichiatrico.
7- FREQUENTAZIONE PATERNA
Per continuità logica è opportuno passare fin d'ora ad esaminare le doglianze relative alla frequentazione paterna.
Va premesso che la regolamentazione del Tribunale appare corretta nel prevedere inizialmente un solo giorno di frequentazione settimanale paterna, con l'intermediazione degli operatori sociali, tenuto conto della pregressa grave conflittualità e delle condotte violente paterne alle quali il minore ha verosimilmente assistito, come pure è corretta, in linea di principio la graduale intensificazione degli incontri, ma con la rassicurazione che ciò avvenga senza ulteriori sofferenze per il minore, all'esito di una prudente e approfondita supervisione del Servizio sociale incaricato.
Una complessiva valutazione delle circostanze all'attualità “rebus sic stantibus” induce a considerare da un lato che, al di là delle frasi pronunciate e della riferita dichiarazione del bambino alla madre di non voler andare dal padre gli operatori non hanno mai riferito di un reale rifiuto del minore al momento della sua “consegna” al padre e neppure è stato obiettivamente riscontrato che – al di là dei momenti di passaggio da un genitore all'altro – sia il rapporto con il padre a procurare malessere al bambino. E d'altra parte, in particolare dalla relazione della psicologa, trapela l'utilità per della Per_1
consapevolezza che entrambi i genitori si prendono cura di lui. La stessa CTU dott dopo aver Per_2 osservato direttamente l'interazione padre – figlio, ha rilevato che essa si presenta tranquilla, senza grossi eccessi”
Va peraltro ribadito che alla luce di quanto i vari operatori e professionisti hanno motivatamente riscontrato e riferito in ordine al malessere del bambino non appare prudente sottoporlo ad ulteriori momenti di stress, ma si ritiene opportuna un'ulteriore osservazione del minore.
Si ritiene allora che possa essere utile per il benessere del bambino, un primo ampliamento degli incontri con il padre con modalità “alleggerite” dalla presenza di operatori e genitori. E poichè
l'appellante ha reiteratamente riferito di avere la disponibilità di un'alloggio in Bologna, può fin d'ora pagina 18 di 21 essere introdotto un ulteriore incontro pomeridiano il giovedì con il ritiro da scuola (che sarà opportunamente avvisata dai Servizi), non potendosi invece prevedere allo stato il ritorno dopo cena presso la madre, avendo la psicologa auspicato nella propria relazione che allo stato sia necessario il mantenimento del presidio educativo nei momenti di passaggio di da un genitore all'altro, fino Per_1
a significativa evoluzione positiva della situazione del minore.
Va quindi disposto che il minore sia riaccompagnato presso la sede dei Servizi, alle ore 18,00, e comunque fino ad un orario compatibile con quello di servizio degli operatori.
Resta ferma la regolamentazione ulteriormente ampliativa prevista dal Tribunale per il futuro, con l'ovvia precisazione che le cadenze temporali riferite al 2024 andranno lette come riferite al 2025. E' appena il caso di osservare che tale calendario è dettagliato e predefinito dall'autorità giudiziaria e non certo demandato all'arbitrio del Servizio sociale, la cui valutazione (effettuata anche a mezzo dei professionisti della Neuropsichiatria infantile, il cui serio operato non può essere messo in dubbio) è peraltro imprescindibile al fine della valutazione in concreto dello stato psicofisico del bambino e del pregiudizio che egli potrebbe patire nel caso di una prematura e imprudente intensificazione degli incontri.
Si ritiene necessario che il Servizio relazioni ogni sei mesi, e per la prima volta entro il 15 luglio 2025, al giudice tutelare competente, in ordine all'attuazione della regolamentazione in essere, alla condizione del minore, alle attività svolte, fermo restando che dovrà tempestivamente segnalare alla
Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le eventuali condotte pregiudizievoli che in danno del minore dovessero essere poste in essere.
8- CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE
Sono infondati l'appello principale di come pure l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
L'importo mensile di 300 euro stabilito dal Tribunale quale contributo paterno al mantenimento del minore appare congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
Risulta dalla documentazione reddituale e lavorativa prodotta dalle parti che percepisce ad oggi, Pt_1
grazie ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un reddito netto mensile di circa 2.000 euro
(24.542 annui al netto dell'imposta netta e delle addizionali regionale e comunale) mentre
[...]
ha dichiarato di svolgere 20 ore a settimana quale lavoratrice domestica – baby sitter con una CP_1 retribuzione di 8,20 euro all'ora, e così circa 700 euro mensili. E' evidente peraltro che una giovane donna di 39 anni, la quale svolgeva l'attività di assistente di volo (come il marito), è dotata di competenze e capacità che le consentiranno di reperire un'occupazione più adeguata e redditizia.
Le condizioni di entrambe le parti sono dunque migliorate.
Ella poi deduce di essere subentrata nel contratto di locazione per la casa familiare a lei assegnata che pagina 19 di 21 non si rinviene in atti (come già detto non vi è un elenco dei documenti) e ha prodotto un estratto conto dal quale risultano bonifici di 500 euro a titolo di canone. ha prodotto un contratto di locazione dal quale emerge che per l'immobile di Firenze corrisponde Pt_1
un canone di 750,00 euro e allo stato – per quanto riferito - usufruisce di un alloggio in Bologna per potervi stare quando ha con sé il figlio, offertogli da un amico (al riguardo ha prodotto una scrittura) in attesa di reperire un appartamento in locazione.
Considerato che la madre tiene con sé il figlio per la maggioranza del tempo e si occupa della sua cura per la quasi totalità, non è pensabile che l'importo di 300 euro mensili venga ridotto.
Tenuto conto delle contenute esigenze di un bambino dell'età di 5 anni e del fatto che il padre sostiene spese di viaggio per gli spostamenti da Firenze e dovrà verosimilmente sostenerne altre per l'alloggio di Bologna, e che d'altra parte egli contribuisce pro quota anche alle spese straordinarie, l'importo indicato appare adeguato.
9- REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE di primo grado
La contestazione della regolamentazione delle spese di lite è contenuta solo nel corpo del ricorso in appello e non nelle conclusioni.
In ogni caso trattasi di doglianza infondata: anche sul punto la decisione appellata è condivisibile, in quanto il resistente è risultato soccombente in ordine a tutte le domande proposte. E' stato Parte_1 infatti riconosciuto a suo carico l'addebito della separazione, è stata respinta la domanda di addebito alla moglie, è stata accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla moglie e respinta la sua analoga e anche la domanda subordinata di affidamento condiviso;
è stato riconosciuto a suo carico l'obbligo di corrispondere un contributo al figlio superiore a quanto indicato (anche se Per_1
inferiore a quello richiesto dalla moglie).
Correttamente il Tribunale ha posto le spese di CTU, finalizzata all'esclusivo benessere del minore, a carico di entrambe le parti.
Stante la soccombenza del convenuto, e la sua corretta condanna alle spese, in nessun modo il
Tribunale avrebbe potuto condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
10 – Nonostante il sostanziale rigetto dei motivi dell'appello principale, tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale e della ritenuta necessità della previsione all'attualità di un primo ampliamento della frequentazione padre figlio, si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
pagina 20 di 21 vverso la sentenza del Tribunale di Bologna, 411/2024, così dispone: CP_1
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che fin dalla pubblicazione della presente sentenza il padre possa incontrare il figlio minore oltre al sabato Parte_1 Per_1
dalle 10,00 alle 18,00 (come già avviene) anche ogni giovedì, ritirandolo da scuola e accompagnandolo entro le 18,00 presso il Servizio sociale, dove la madre, in seguito lo andrà a prendere;
2) rigetta l'appello incidentale
3) dispone che il Servizio sociale competente relazioni entro il 15 luglio 2025, al giudice tutelare competente, e successivamente ogni sei mesi, ribadendo che dovrà tempestivamente segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le eventuali condotte pregiudizievoli in danno del minore;
4) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In proposito è bene richiamare quanto la dottoressa ha evidenziato nella parte finale della relazione Persona_2 integrativa, in particolare alla pag 10:”La trasparenza con cui è stata svolta la CTU e la puntuale raccolta e condivisione di Per_ materiale hanno garantito alla dott.ssa e alla precedente consulente, dott.ssa di commentare anche a distanza Per_6 di tempo, tutto il materiale raccolto. Si evidenzia come sia stata una prassi della prima e della seconda consulenza, non Per_ portare obiezioni durante le operazioni peritali, per poi, a posteriori, evidenziare criticità (relazione della dott.ssa a consulenza conlcusa, deposito della sentenza penale, a consulenza conclusa, etc.). Queste modalità fanno ipotizzare una scarsa volontà di gestire le criticità in un ottica collaborativa e progettuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 284/2024 promosso da
, nato in [...] il [...] Parte_1 con gli avv. Rita Ronchi e Graziana Lombarti
APPELLANTE
nata a [...] il [...] con il patrocinio degli avv. Michele CP_1
Angelo Lupoi e Tiziana Falvo
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Bologna n. 411/2024 del 2 febbraio 2024, pubblicata in data 6/2/2024
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 411/2024 in data 2 febbraio 2024, pubblicata il 6 febbraio 2024, il Tribunale di
Bologna, su ricorso di nei confronti di , all'esito dell'istruttoria CP_1 Parte_1 documentale e testimoniale svolta, e dopo l'espletamento di una CTU e di un supplemento, ha pagina 1 di 21 pronunciato la separazione dei coniugi addebitandola al marito e, ha disposto le seguenti condizioni con riguardo al figlio minore nato il [...]: Per_1
1) ha disposto l'affidamento in via esclusiva non rafforzata alla madre, collocandola presso di lei;
2) ha conseguentemente assegnato alla madre la casa familiare, sita in CP_1
Bologna,via Agucchi, n 153;
3) ha previsto la vigilanza dei servizi sociali per due anni dalla data del deposito della sentenza con l'incarico di verificare il puntuale adempimento di quanto stabilito in sentenza, anche in materia di rispetto del calendario di visita e di comportamento dei genitori al momento dello scambio del figlio;
di fornire ausilio ai genitori nelle decisioni, che dovranno assumere insieme, in materia di scuola e salute;
di organizzare un incontro mensile del padre e del figlio con uno psicologo del servizio pubblico al fine di valutare la relazione padre – figlio, come meglio specificato, e di dare utili indicazioni migliorative sul piano psicoeducativo;
4) ha regolato la frequentazione paterna, fissando da subito un incontro padre- figlio nella giornata di sabato, dalle 10,00 alle 18,00, con le modalità specificate quanto al trasferimento del bambino da un genitore all'altro, prospettano possibili ampliamenti degli incontri, sia quanto agli incontri settimanali, che in ordine ai periodi di vacanza estiva e nelle festività, e ancora quanto all'obbligo materno di effettuare una videochiamata settimanale con il padre;
5) ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate;
6) ha prescritto l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.., l'avvenuto cambiamento di residenza;
7) ha invitato entrambi a intraprendere con la massima celerità percorsi di sostegno alla genitorialità separati e, sussistendone le condizioni, a incontrarsi in presenza di un operatore dei
Servizi al fine di confrontarsi sullo sviluppo di Per_1
8) ha condannato a rifondere le spese di lite sostenute da e posto Parte_1 CP_1
definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Bologna ha in primo luogo attribuito rilievo alle condotte violente emerse dai procedimenti penali svoltisi, nonché agli atti del Pronto Soccorso
(riguardanti condotte in danno non solo della moglie, ma anche del suocero); ha valorizzato e fatto proprie le argomentazioni contenute nella CTU affidata alla dott. ritenendola esaustiva e Persona_2 convincente, e desumendone da un lato l'inadeguatezza paterna, a fronte dell'idonea capacità genitoriale della madre (pur in presenza di talune fragilità) e pertanto la sussistenza dei presupposti per pagina 2 di 21 l'affidamento esclusivo in capo alla madre, anche se con la necessità di prevedere una vigilanza del
Servizio a fronte della perdurante conflittualità di genitori;
ha infine ripercorso le condizioni di vita e di lavoro dei genitori (i quali all'epoca del matrimonio erano entrambi assistenti di volo della Compagnia aerea Emirates, impiego dal quale il marito si era dimesso, seguito solo successivamente dalla moglie), rilevando che la madre, la quale vive nella casa familiare in locazione con è attualmente Per_1
inoccupata ed è aiutata dai genitori, mentre il padre, insegna lingua inglese e dichiara di percepire un reddito di 1.600 euro mensili, non producendo tuttavia documentazione al riguardo, e a sua volta afferma di pagare un canone di locazione che parrebbe essere di 750 euro mensili.
2 - Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 , ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza, articolando otto motivi d'impugnazione
1) nullità della sentenza per vizio di motivazione e motivazione apparente per mero rinvio ai risultati della CTU, e in subordine per manifesta contraddittorietà e della motivazione e omessa valutazione della documentazione dei documenti prodotti dall'appellante;
2) nullità della CTU in quanto offrirebbe un'interpretazione orientata e difforme da quella fornita dal proprio ausiliario dott incaricato della somministrazione testistica ai Per_3
coniugi, e non avrebbe tenuto conto del comportamento ostruzionistico della madre, confliggerebbe con le valutazioni operate da altri esperti (la dott. come da relazione Per_4 depositata dall' e redatta su suo incarico e la dott CTP dello stesso) oltre a non Pt_1 Per_5 allegare integralmente la registrazione delle operazioni riguardante l'incontro del minore con ciascun genitore;
3) erroneità della pronuncia in punto di addebito della separazione per erronea valutazione delle prove testimoniali assunte;
4) erroneità della pronuncia in punto di addebito della separazione per omessa valutazione della documentazione in atti dalla quale si dovrebbe desumere per contro una condotta della volta ad anteporre proprie esigenze personali anche di salute volutamente non curate, CP_1
e un accesso strumentale e smodato alle querele infondate, con gravi conseguenze in tema di violazione dei doveri coniugali e di affidamento della prole;
5) in punto di affidamento esclusivo del minore alla madre: erronea o carente motivazione e violazione di legge sull'affidamento congiunto ed erronea valutazione della prova in relazione all'omessa valorizzazione dei comportamenti e atteggiamenti manipolatori ed ostruttivi della CP_1
6) in punto di contributo paterno al mantenimento del minore: errata ricostruzione e valutazione della situazione economica di , gravato di spese di trasferta, obbligo Parte_1
pagina 3 di 21 di reperire un'abitazione in Bologna e omessa considerazione delle spese del mantenimento diretto (il quale sarebbe sulla soglia di povertà) e della documentazione materna;
7) in punto di determinazione di un calendario di visite: erronea indicazione di un progetto di valutazione di ampliamento degli incontri delegato al servizio sociale, senza valutare l'interesse del minore alla bigenitorialità;
8) erroneità della decisione quanto alle spese di lite, che alla luce della condotta processuale dell'appellata (querele infondate proposte, infondate allegazioni di condotte maltrattanti, infondato pericolo di fuga all'estero dell' con il minore per di più in contrasto con Pt_1
l'opposizione della madre alla richiesta di divieto di espatrio;
reiterazione di pignoramento presso terzi di un titolo già pagato );
Ha quindi chiesto la riforma della decisione impugnata, previa sua sospensione ex art. 283 c.p.c., così concludendo: accertare e dichiarare la nullità della sentenza 411/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi recante R.G. n. 8107/2021 , dal Tribunale di Bologna, Dott. Silvia
Migliori – Presidente relatore, in data 02/02/2024, pubblicata il 06/02/2024 per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della CTU della Dott. resa nell'ambito del Per_2
procedimento di primo grado R.G. n. 8107/2021 avanti al Tribunale di Bologna per i motivi dedotti ed esposti in sede di udienza della precisazione delle conclusioni e in atti ribadita ed esplicitata e, per
l'effetto, dichiarare nullo ogni atto conseguente disponendo, quale adempimento istruttorio conseguente, la rinnovazione della stessa nel presente giudizio;
- revocare la dichiarazione di addebito della separazione al signor per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
- dichiarare la separazione Pt_1
personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per grave violazione dei CP_1
doveri nascenti dal matrimonio;
- revocare l'affidamento esclusivo alla madre e affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione abitativa Per_1
prevalente presso la madre, statuendo la seguente regolamentazione: a. due pomeriggi a settimana da individuarsi nel giovedì e venerdì (in ragione del lavoro a Firenze del padre per i giorni dal lunedì al mercoledì) con orario dall'orario di uscita dalla scuola materna fino alle 20.00 con riaccompagnamento a casa della madre ovvero davanti al Centro Lame;
b. due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica pomeriggio alle ore 20.00 con pernottamento presso
l'abitazione paterna;
c. Con possibilità di progressiva distribuzione in maniera paritaria dei carichi genitoriali e rivalutazione degli esborsi economici da versare in maniera indiretta;
d. Le festività natalizie saranno trascorse dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, e così via seguendo il criterio dell'alternanza, negli anni a seguire;
e. Le festività pasquali saranno trascorse
pagina 4 di 21 col padre per tre giorni anche non consecutivi, curando l'alternanza fra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; f.Vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore, che dovranno concordare il relativo periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
- rideterminare la disposizione sull'assegno di mantenimento come in sentenza, riducendo l'importo dovuto a titolo di mantenimento indiretto del figlio ad euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il regime Per_1
previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna. -Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado e valutazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo controparte resistito con colpa grave
*
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione avversaria e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
Ha a sua volta proposto appello incidentale chiedendo la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio minore in misura di 500 euro mensili, in considerazione del fatto che nelle more le condizioni economiche del padre sono sicuramente migliorate in quanto il suo contratto di lavoro è stato convertito a tempo indeterminato ed egli non ha oneri di mantenimento diretto, se non occasionali.
*
E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE chiedendo il rigetto dell'appello
2.1- Con ordinanza in data 11-19 giugno 2024 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria.
Ha inoltre disposto l'integrazione della documentazione fiscale e reddituale in riferimento all'ultimo triennio sino all'attualità a cura delle parti e una relazione aggiornata a cura del Servizio Sociale competente, rinviando la causa al 5.11.2024, alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive richieste,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- VIZI DELLA MOTIVAZIONE
Va respinto il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante si duole simultaneamente dalla sostanziale lunghezza della motivazione, che non è sintetica come invece dovrebbe essere, e d'altra parte dell'assenza di argomentazioni in essa delle ragioni della decisione, con particolare riguardo a quelle volte a smentire le contestazioni della CTP del convenuto e di logicità argomentativa, in Pt_1
quanto il Tribunale si sarebbe appiattito sulle argomentazioni della CTU e non avrebbe adeguatamente esaminato e valutato la documentazione in atti.
pagina 5 di 21 Per contro, la sentenza impugnata (che pur non è sintetica, in quanto composta da 24 pagine, e tuttavia
è di estensione ben più ridotta rispetto all'atto di appello, che ha una lunghezza di 45 pagine), appare logicamente motivata: prende le mosse dalle domande di addebito, spiegando le ragioni per le quali, alla luce della documentazione del Pronto Soccorso e degli atti penali di causa ritiene attribuibile ad condotte violente, da sole sufficienti a determinare l'addebito; poi l'inidoneità delle condotte di Pt_1
(connesse al suo stato di salute “post partum”) a costituire causa di addebito;
in CP_1
seguito esamina le contestazioni alla CTU svolte dalla difesa del convenuto, spiegando ampiamente le ragioni per le quali non le recepisce, evidenziando le singole risposte della dott. alle Per_2
contestazioni della CTP di recepisce le valutazioni della consulente d'ufficio in ordine alla Parte_1
capacità genitoriale di ciascun genitore, ritenendo che la madre, nonostante alcune fragilità, risulta in possesso di idonea capacità genitoriale e pertanto non vi è motivo di non attribuirle l'affidamento del figlio, mentre nel complesso il padre nel complesso non adeguato (caratterizzata dal fatto che egli manifesta a tratti di essere affetto da aspetti persecutori, e in difficoltà nel mettere in campo risorse concrete, v pag 18). Con piena logicità di argomentazione il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che i profili di fragilità della madre e la persistente conflittualità fra i genitori impongono di prevedere la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni e, oltretutto nella sua piena autonomia di valutazione rispetto ai – pur condivisi, in linea di massima - suggerimenti della CTU, afferma che non vi sia motivo di obbligare il signor di comunicare alla moglie e di ottenere il consenso dei servizi Pt_1
sociali per effettuare brevi trasferte con il figlio, e di dover integrare il calendario di frequentazione paterna con la previsione riguardante i periodi di vacanza. Tali argomentazioni risultano senz'altro sufficienti, logiche e ordinate e confermano che la motivazione della sentenza non è affatto redatta
“per relationem”, riportando correttamente ed espressamente le parti dell'elaborato del CTU ritenuti convincenti, non condividendo invece la conclusione di procedere all'affidamento al Servizio sociale, poichè afferma essere più appropriato un affidamento esclusivo alla madre con la vigilanza (e il supporto) al servizio, che com'è noto costituisce un'azione di sostegno per entrambi i genitori. In definitiva, la motivazione della decisione impugnata non è affatto apparente, ma realmente argomentata e approfondita.
4 - NULLITA' DELLA CTU
Parimenti non può essere accolto il secondo motivo d'appello, nella quale si eccepisce la nullità della
CTU affidata alla dottoressa e da questa espletata. Persona_2
In primo luogo non risulta che la consulente abbia ecceduto l'incarico conferitole, affinchè “esperita ogni più opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, nel modo più ampio e approfondito possibile” – anche “2) la capacità dei genitori di garantire al figlio un contesto familiare
pagina 6 di 21 sereno e di condividere un progetto di vita a suo favore;
3) quali siano le migliori modalità di affidamento del minore di collocazione del medesimo;
4) quali siano le migliori modalità di frequentazione dei genitori”.
Tanto meno vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia adottato un atteggiamento preventivamente favorevole alla madre piuttosto che al padre, avendo la stessa con cura enucleato le risorse e i limiti di entrambi e le conseguenze delle stesse sullo sviluppo del minore.
Al riguardo vale la pena di evidenziare che già il giudice di prime cure ha esaminato le eccezioni oggi riproposte, espressamente riportando le (analoghe se non identiche) censure alla CTU oggi reiterate, con riguardo 1) al fatto che la dott avrebbe esorbitato i limiti dell'incarico, avendo effettuato Per_2
dapprima una diagnosi patologica sul sig non oggetto del quesito, per di più in contrasto con il Pt_1
proprio ausiliario incaricato di somministrare i test, poi convertendo la diagnosi patologica certa come soltanto eventuale, all'esito della deposizione resa dal predetto professionista in sede penale;
2) quanto alla correttezza metodologica seguita.
Alle approfondite risposte della CTU alle osservazioni dei CTP, e in particolare della CTP di parte convenuta, odierno appellante (pagg 38-48 della relazione depositata il 24 agosto 2023; nell'intera relazione integrativa depositata il 18 ottobre 2023) va fatto in questa sede rinvio, per sintesi e migliore efficacia espositiva e in questa sede, con la precisazione che esse sono state già integralmente richiamate alle pagg 7-14 della sentenza impugnata e da pag 14 a pag 18 della decisione, che le parti hanno avuto ampiamente modo di esaminare reiteratamente.
Vale la pena ora soltanto di sintetizzare quanto di più significativo emerso ai fini della presente decisione: 1) le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio dei consulenti di parte, che su tutte le questioni hanno potuto interloquire;
2) l'operato del CTU è stato completo e approfondito;
3) non pare che alcune lacune nelle registrazioni possano essere determinanti ai fini delle valutazione, alla luce delle approfondite e molteplici audizioni e colloqui svolti e della messa a disposizione di tutte le risultanze da parte della CTU1 4) con riguardo alle valutazioni della personalità e della genitorialità di entrambe le parti non si ravvisano contraddizioni della CTU rispetto a quanto emerso dalle risultanze pagina 7 di 21 dei test somministrati dal dott né rispetto a quanto da questi dichiarato nel corso della sua Per_3
escussione nel processo penale.
In particolare quanto al padre la dott preso atto delle dichiarazioni rese nel processo Parte_1 Per_2 penale dal dott la dott osserva: Per il sig. il collega dice: “non rientrando nella Per_3 Per_2 Pt_1
normalità (...) Una seria limitazione al livello delle capacità riflessive con una serie di conseguenze , la principale è una labilità nella gestione delle emozioni e degli impulsi. Non sempre, non sempre (…)
Diciamo , doppio binario un binario congruo più congruo qualora non ingaggiato sul piano emozionale , quindi in situazioni un po' isolate , neutre dal punto di vista emotivo , come potrebbe essere l'aula di un tribunale , il posto di lavoro , le relazioni di lavoro e via dicendo (…) C'è un processo di consapevolezza su di sé che tendenzialmente è poco attivo, empatico, cè un processo di ascolto dell'altro che è tendenzialmente poco attivo quindi le relazioni che si instaurano con gli altri sono tendenzialmente egocentriche (…) mostra delle fluttuazioni molto ampie dalla media, che è la regola (…)”. Quando il dott. dice: “pur non rientrando nella normalità, non evidenziavano Per_3 patologie” sottolinea un quadro anomalo (non normalità), in assenza di sintomi manifesti - ansia, timore per il giudizio, ritiro, depressione (non evidenziavano patologie). In altre parole evidenzia una struttura non normale, in assenza di sintomi. Sono proprio l'assenza di sofferenza e di sintomatologia attiva, gli elementi distintivi dei Tratti Sociopatici e Narcisistici. La difficoltà ad empatizzare, la tendenza a porsi sempre al centro, il bisogno di percepirsi in modo grandioso, sono modalità che proteggono la persona da sentimenti di solitudine, vuoto e giudizio cè un processo di consapevolezza su di sé che tendenzialmente è poco attivo, dice di di conseguenza la sofferenza è Per_3 Pt_1
minima e con essa i sintomi ...Nella relazione non è stata fatta una diagnosi di Disturbo di
Personalità, ma è stato fatto riferimento a Tratti di Personalità del Cluster B. I Tratti di Personalità rappresentano schemi di pensiero, percezione, reazione e relazione relativamente stabili nel tempo. I disturbi di personalità compaiono quando tali tratti divengono talmente pronunciati, rigidi e disadattivi da compromettere il funzionamento lavorativo e/o interpersonale. Si legge nella relazione di Consulenza tecnica: “Il sig. risulta in questa seconda fase valutativa, molto in difficoltà. Aspetti Pt_1
che un anno fa erano evidenti sotto soglia, sembrano attualmente scompensati, lasciando emergere tratti di personalità patologici, appartenenti al Cluster B dei disturbi di personalità1. A questo proposito è necessario fare due precisazioni:
1- Non è il disturbo di personalità a rendere una persona un genitore inadeguato. Quello che va indagato è il tipo di impatto che certi aspetti disfunzionali hanno sulle capacità di essere genitori.
2- Non è possibile fare una diagnosi precisa in assenza di informazioni anamnestiche provenienti da fonti diverse da quelle in causa, per questa ragione è necessario parlare di tratti disfunzionali e non di disturbo di personalità propriamente detto. b. Il dott.
pagina 8 di 21 ha visto il sig. e la sig.ra l 23/4/2022 e contestualmente ha steso la sua relazione. Per_3 Pt_1 CP_1
La testimonianza del dott. in sede penale, fa riferimento alla suddetta relazione poiché il Per_3 dott. non ha più visto né il sig. né la sig.ra (pagg 4-5 relazione integrativa) Per_3 Pt_1 CP_1
Ella significativamente conclude osservando che “Quando il dott. dice: “pur non rientrando Per_3 nella normalità, non evidenziavano patologie” sottolinea un quadro anomalo (non normalità), in assenza di sintomi manifesti - ansia, timore per il giudizio, ritiro, depressione (non evidenziavano patologie). In altre parole evidenzia una struttura non normale, in assenza di sintomi. Sono proprio
l'assenza di sofferenza e di sintomatologia attiva, gli elementi distintivi dei Tratti Sociopatici e
Narcisistici. La difficoltà ad empatizzare, la tendenza a porsi sempre al centro, il bisogno di percepirsi in modo grandioso, sono modalità che proteggono la persona da sentimenti di solitudine, vuoto e giudizio cè un processo di consapevolezza su di sé che tendenzialmente è poco attivo, dice di Per_3
di conseguenza la sofferenza è minima e con essa i sintomi. Pt_1
Con riguardo alla madre è sufficiente qui rilevare che nella relazione integrativa la CP_1
CTU ha precisato che “I vissuti della sig.ra emersi in sede penale, sono coerenti con quanto CP_1 riscontrato in sede civile, rilevando una sintomatologia compatibile con un disturbo dell'adattamento1 come ribadito anche dal dott. Il fatto che la sig.ra abbia vissuto con ansia la fine Per_3 CP_1
della relazione con il sig. ha certamente influito sulle sue capacità genitoriali, interferendo in Pt_1 tutte quelle situazioni che prevedevano un'esposizione diretta con il sig. Nonostante questo la Pt_1
signora ha potuto preservare una visione positiva di , agli occhi del figlio, come è Per_7 dimostrato concretamente dalla possibilità emotiva di di avvicinarsi affettivamente al padre.” Per_1
Chiarito quindi che la CTU non è entrata in contraddizione con l'operato del dott va detto Per_3
anche che le diversità di approccio e di opinione rispetto alla consulente di parte dell'odierno appellante non possono costituire lacune o suffragare l'inadeguatezza delle valutazioni della dott essendo evidente che la diversa prospettazione della CTP supporta una dialettica di parte. Per_2
Parimenti e a maggior ragione la relazione della dott. incaricata al di fuori del giudizio Persona_8 dall' non può essere determinante, essendo stata resa all'esito di un colloquio del solo interessato, Pt_1
senza alcun contraddittorio con la controparte e senza ovviamente aver esaminato il bambino.
5- ADDEBITO
Il terzo e quarto motivo d'impugnazione attengono all'addebito e sono strettamente connessi: vanno quindi esaminati congiuntamente e entrambi vanno ritenuti infondati.
Le valutazioni e argomentazioni del Tribunale devono essere condivise, in conformità con quanto ritenuto dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, richiamata nella sentenza impugnata e alla quale anche in questa sede deve farsi riferimento.
pagina 9 di 21 E' vero infatti che dagli atti emerge che dopo la nascita del bambino si sono verificate divere circostanze che verosimilmente hanno influito sul ménage della coppia, che all'epoca viveva a Dubai: lo scoraggiamento se non una vera depressione, come dedotto soprattutto dall'appellante, nel periodo post partum, anche se in atti non si rinviene (anche in mancanza di un indice e di una ordinata elencazione numerata dei documenti specificamente nominati prodotti in primo grado, così come sarebbe doveroso fare) una vera e propria diagnosi in capo a le dimissioni dalla CP_1
compagnia aerea del marito, seguite da quelle della moglie (la quale peraltro dichiara di essere stata forzata dal marito); il trasferimento in Italia, con il reperimento di un'attività a Crema prima e a Firenze poi da parte dell' , mentre si è stabilita a Bologna. Anche allora peraltro non era venuto Pt_1 CP_1 meno il legame fra le parti, e anzi dai messaggi telefonici prodotti dall'appellante si evince un perdurante rapporto di affetto fra le parti e la richiesta della moglie di aver vicino il marito.
E' credibile che forse anche a causa di ciò sia intervenuti contrasti con condotte aggressive del marito, al punto che la moglie si era rivolta al centro antiviolenza “S.O.S. Donna” di Bologna già nell'agosto
2020 (docc 6 e 7 del fascicolo della ricorrente in primo grado) e che il 27 novembre 2020 l'avevano indotta a proporre querela (doc. 8), pochi giorni dopo ritirata .
Ciò nondimeno non può dubitarsi del fatto che è stato l'episodio aggressivo del 16 giugno 2021 a determinare la definitiva intollerabilità e cessazione della convivenza .
Al riguardo va condivisa la ricostruzione del Tribunale, e cioè che in quel frangente, secondo la denuncia presentata dall'attrice lo stesso 16 giugno e integrata il giorno successivo, “il marito, nel corso di un'accesa discussione, le ha stretto con forza il polso destro e, dopo averle tappato la bocca con le mani, le ha sottratto il telefono cellulare al fine di impedirle di chiedere aiuto;
durante l'alterco un martello era appoggiato sul tavolo della cucina. Le dichiarazioni della signora contenute in CP_1
una denuncia querela e dunque in un atto da cui derivano per colei che ha presentato gravi responsabilità- debbono essere ritenute veritiere, in quanto hanno avuto plurimi e significativi riscontri estrinseci: - dal referto del Pronto Soccorso dell'ospedale maggiore, che lo stesso 16 giugno dà atto della presenza di lievi ecchimosi agli avambracci e alla mano destra e dell'affermazione della paziente di essere stata aggredita dal coniuge;
- dalle dichiarazioni testimoniali della sorella e del padre dell'attrice, e La prima ha riferito che la congiunta le aveva Testimone_1 Tes_2 telefonato dicendole “corri corri, questo mi ammazza” e il secondo ha detto di essere stato contattato dall'“altra [sua] figlia” -“in lacrime disperata”- perché andasse nell'appartamento di (cfr. CP_1 verbale dell'udienza del 14 dicembre 2022); - dalla dichiarazione scritta dello stesso Tes_2 allegata al fascicolo dell'attrice, il quale ha affermato che era stato informato dall'altra sua figlia dell'aggressione da parte del signor alla moglie;
che si era recato nell'appartamento di questi Pt_1
pagina 10 di 21 ultimi e aveva visto piangente e sotto shock;
che erano arrivati i Carabinieri e un'ambulanza; CP_1
che la figlia era stata portata al Pronto Soccorso e il signor in albergo;
che durante la notte il Pt_1
genero si era presentato a casa loro per prendere i figlio e -incurante dei loro inviti ad andarsene perché il bambino dormiva- era rimasto fino a quando le Forze dell'ordine non lo avevano convinto ad allontanarsi (quest'ultimo fatto è stato confermato da nel procedimento penale Controparte_2
definito con la menzionata sentenza 4176/23).
Quanto accaduto la sera del 16 giugno 2021 deve essere ritenuto complessivamente grave, dato che si è sostanziato in un'aggressione fisica con lesioni e ha comportato l'intervento dei carabinieri,
l'allontanamento del signor dalla casa familiare e la definitiva fine della convivenza tra le parti.” Pt_1
Anche a prescindere dalle precedenti denunce e circostanze e dal fatto che nessuna delle circostanze evidenziate è stata accertata con sentenza penale di condanna del marito nei confronti della moglie, tale episodio appare decisivo ai fini della definitiva crisi matrimoniale e della cessazione della convivenza, come ulteriormente dimostra il fatto che subito dopo è stato instaurato il presente giudizio di separazione in primo grado (con ricorso depositato il 24 giugno 2021).
Appare infine significativa della capacità di di porre in essere condotte aggressive, la sentenza Pt_1 del 12 luglio 2023 (oggi passata in giudicato, come dichiarato dall'appellante, pagg.
2-3 dell'atto di appello), pur di per sé non rilevante ai fini di violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio, (e nonostante che con la stessa egli sia stato assolto dal reato di stalking): con tale sentenza egli è stato infatti stato condannato alla pena della reclusione di mesi due e giorni dieci per le lesioni provocate al suocero il 15 agosto 2021, afferrandolo per il collo e provocandone la caduta a terra.
E' appena il caso di osservare che il fatto che nella sentenza penale ora richiamata sia stata ritenuta la provocazione, non elide la responsabilità dell' e che - a maggior ragione – le eventuali difficoltà Pt_1
dei coniugi, in ipotesi dovute anche ad un periodo difficile per le condizioni di salute della moglie , non potrebbero mai giustificare una reazione di violenza del marito nei confronti della moglie.
D'altra parte, come ricordato dallo stesso Tribunale, Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale( Sez. 6 - 1, Ordinanza n 7388 del del 22/03/2017).
Anche recentemente la Suprema Corte /n. 12662/2024) ha ribadito che “i comportamenti reattivi del pagina 11 di 21 coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione" (Cass. n. 6997/2018). E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (sulla sufficienza, ai fini dell'addebito della separazione, anche di un unico episodio di percosse cfr. Cass. n.7388/2017).
*
Per contro non si possono ravvisare in concreto violazioni dei doveri coniugali idonee a determinare l'addebito a carico dell'appellata, alla quale l'appellante imputa di non essersi curata a sufficienza del marito, del figlio e perfino di se stessa, stante la sua patologia. A prescindere dalla genericità delle doglianze, infatti, proprio le allegazioni dei circa la depressione post partum sofferta dalla moglie Pt_1
indurrebbero comunque a ritenere che l'eventuale inerzia della donna nel periodo dopo la nascita del figlio sarebbe stata cagionata dalla sua patologia, e dunque non dipendente dalla sua volontà.
6- AFFIDAMENTO ESCLUSIVO ALLA MADRE
Si è già sopra detto che le argomentazioni della CTU appaiono convincenti e che è altresì condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui le ha richiamate.
E' opportuno anche in questa sede ricordare che la dott. ha osservato che “è un bambino Per_2 Per_1 vivace e curioso, un po' immaturo rispetto all'età biologica. Il rapporto con la mamma è buono ed equilibrato, con il padre sembra più in confidenza rispetto al passato, ma risponde in modo marcatamente regressivo alle richieste paterne”.
La “si conferma una madre perlopiù adeguata. I limiti sono legati ad aspetti di insicurezza e di CP_1
ansia che la portano ad essere molto concentrata sul figlio, proteggendolo da qualsiasi frustrazione e in difficoltà nel mettere dei limiti. Si ritiene che questa fatica sia alla base del comportamento ambivalente che la signora ha tenuto rispetto all'iscrizione all'asilo e che, se sostenuta e indirizzata, sia in grado di ridimensionare questi aspetti di fragilità”; - il sig. , “in modo più chiaro rispetto ad un anno fa, Pt_1
manifesta una sintomatologia afferente a tratti di personalità del Cluster B. Aspetti persecutori invadono la scena, in assenza di un adeguato contenimento razionale e il pensiero si polarizza su tematiche vittima/persecutore. Questo rende il padre in grande difficoltà nel mettere in campo risorse concrete, nel riconoscere le indicazioni proposte e nel percepire come un bambino con bisogni Per_1 ed autonomie proprie”.
Vero è che la CTU aveva suggerito di disporre l'affidamento al Servizio sociale, ma appare senz'altro pagina 12 di 21 corretta la scelta del Tribunale, cui spetta di valutare i suggerimenti e adottare in concreto i provvedimenti, innanzitutto di escludere l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. In proposito, anche a prescindere dalla preclusione dell'affidamento condiviso in presenza di condotte violente (quanto meno fino a quando non sia stato superato ogni riflesso di quanto avvenuto sulla condotta e sul modo di essere degli interessati) la stessa elevatissima e perdurante conflittualità fra i genitori non consentirebbe la proficua gestione condivisa del minore e sarebbe contrario al suo interesse.
Il Tribunale ha correttamente optato per la soluzione dell'affidamento esclusivo (non rafforzato) in capo alla madre ritenendo quest'ultima - nonostante alcune fragilità – in possesso di idonea capacità genitoriale e pertanto non vi è motivo di non attribuirle l'affido del figlio.
In effetti, sia l'elaborato peritale, sia la documentazione penale, sia le relazioni dei servizi sociali hanno confermato che è una madre adeguata e capace di sostenere riconoscere i bisogni del CP_1
figlio. Anche nel salvaguardare la figura del padre agli occhi del figlio, si è sempre mostrata competente e supportiva.
Da un bilanciamento delle risorse e dei limiti materni, chiaramente descritti a pag 28 della relazione della CTU ben può dirsi che le sue qualità, che positivamente si riverberano sullo sviluppo e sull'equilibrio del figlioletto la rendono idonea a esercitare la responsabilità genitoriale, pur Per_1
essendo opportuno che sia sostenuta e indirizzata.
Infatti “La sig.ra è una persona intelligente ed empatica, che nel raccontare la propria storia è in CP_1
grado di riflettere sulle circostanze, di porsi in modo critico, di tenere in considerazione punti di vista diversi dal proprio e la realtà nella sua complessità. I test confermano una buona dotazione sia intellettuale che affettiva, che attualmente risente della situazione” anche se con elevati livelli d'ansia che la portano a valutare le circostanze che le si presentano in senso peggiorativo e talvolta allarmistico.
In effetti quel che risulta davvero rilevante è che“ Nella relazione con il figlio mostra notevoli competenze sia in relazione alle abilità di sintonizzazione e accoglimento dei suoi bisogni, sia in relazione alla possibilità di riflettere sulle sue esigenze, di considerarlo come individuo separato da sé, con caratteristiche proprie riuscendo a garantirgli un'immagine di paterno buono e rassicurante.”
Osserva la CTU che in merito a quanto riportato agli atti, non è possibile risalire a quanto accaduto nel post partum, né confutare gli episodi riferiti dal sig. ma è possibile concludere che ad oggi Pt_1
non sono presenti caratteristiche psicopatologiche strutturali – solo aspetti reattivi sul versante ansioso - che, in ogni caso, non sembra abbiano interferito in maniera significativa nella crescita e nella relazione del piccolo Per_1
pagina 13 di 21 Tant'è, che con riguardo alle conseguenze della personalità della madre sullo sviluppo del minore la
CTU conclude che “ La sig.ra ha instaurato con il figlio un legame di attaccamento sicuro CP_1
riuscendo a fornirgli un ambiente esterno e relazionale stabile, stimolante e rassicurante. Questo ha consentito al piccolo di crescere sicuro e sereno e di rapportarsi alle cose con entusiasmo e Per_1
curiosità. Nelle situazioni conflittuali sembra essere riuscita a proteggere il bambino, o comunque ha avuto in mente il suo benessere, cercando di riflettere su ciò che fosse buono per lui, anche in relazione al rapporto con il padre e alla possibilità di costruire un'immagine del genitore positiva e piacevole.”
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Per quanto riguarda il padre, la CTU, nel descriverne con altrettanta precisione risorse e limiti, ha evidenziato che “Il sig. si presenta come una persona pacata, equilibrata e ragionevole. È in grado Pt_1
di organizzarsi sul piano pratico e di progettare il proprio tempo in funzione delle proprie esigenze, mettendo in campo buone risorse cognitive. Sul piano emotivo e sulla funzione riflessiva sembrano evidenziarsi le principali criticità. Dall'anamnesi emerge una modalità narrativa, autoriferita, con la tendenza a spostare all'esterno ogni responsabilità, poco incline a riflettere sulla complessità delle cose e sulle ragioni dell'altro. Fatica a mettere in campo un progetto verosimile che coinvolga il figlio, orientando l'ipotesi di tenerlo con sé a Crema su binari più ideali che reali. Non sembra del tutto consapevole delle esigenze del minore, né sembra essere in grado di attivarsi di conseguenza. Questa scarsa disponibilità, che coinvolge anche l'assenza di un progetto di integrazione in Italia, in primis imparando la lingua ed orientandosi autonomamente sul territorio, sembra subordinata ad una difficoltà strutturale che viene confermata dai test. Ad una struttura più superficiale adeguata e rigida, si contrappone un nucleo immaturo, governato da tematiche narcisistiche, poco capace di cogliere l'altro nelle proprie ragioni e nei propri bisogni. Il comportamento è governato prevalentemente da un bisogno di gratificazione personale e, in situazioni di intimità, quando i bisogni di gratificazione vengono frustrati, può emergere un'elevata impulsività. Questi elementi emergono anche nella relazione con il piccolo L'interazione infatti si presenta tranquilla, senza grossi eccessi, ma è evidente come il Per_1
bambino non riconosca nel padre, né un punto di riferimento, né un compagno di giochi. Anche nell'interazione osservata il sig. fatica a porsi in una relazione autentica con il figlio, rimanendo al Pt_1
margine, oppure facendo proposte fuori tempo o fuori contesto, che il bambino non riconosce come pertinenti e non coglie. A questo si aggiunge una visione stereotipata della sig.ra che viene CP_1
dipinta come una persona malata, psichicamente fragile, da cui il figlio va protetto (pag 41 relazione
CTU).
Alla luce di quanto sopra, la decisione impugnata non può allora che essere senz'altro condivisa anche in punto di affidamento, e ciò anche alla luce della relazione aggiornata del Servizio sociale pervenuta pagina 14 di 21 il 10 ottobre 2024, dalla quale non emerge alcuna inadeguatezza della madre, la quale ha sempre accompagnato il bambino agli incontri e lo ha ripreso in occasione degli episodi di particolare agitazione e persino di aggressività che ha mantenuto nei confronti del padre al momento dello Per_1
scambio fra i genitori. Inoltre la madre, la quale aveva dapprima dichiarato di non sentirsi ancora pronta ad incontrare il padre, incoraggiata dagli operatore dal Servizio a partecipare ad incontri periodici con il padre (con la specificazione che è di fondamentale importanza, per il benessere del bambino, che i genitori si confrontino relativamente al figlio allo scopo di essere aiutati a confrontarsi sul bambino anche al fine di condividere le strategie da loro attuate per affrontare alcuni comportamenti manifestati dal minore) si è resa disponibile al primo incontro congiunto (alla presenza di un mediatore linguistico che faciliti la comunicazione con il padre) (pag 3 della relazione del
Servizio).
Il Servizio riferisce poi che “Nella relazione degli educatori che effettuano gli scambi emerge, come già sopra riportato, l'oppositività del minore in alcune circostanze e, soprattutto, nei momenti in cui i genitori si avvicinano. Si considera utile, ai fini del progetto da proseguire sul nucleo familiare, specificare quanto riferito ovvero che nei momenti in cui la coppia genitoriale è entrata in relazione “in queste circostanze i due non si parlano direttamente ma i loro discorsi sono sempre mediati dal dialogo con il bambino. I discorsi sono sempre riguardanti temi vicini al figlio e a cui lui prende parte” e viene altresì riferito che, a differenza di quanto accadeva in precedenza, è stata osservata una minore resistenza della mamma ad avvicinarsi alla figura paterna. Viene altresì concluso che si evince un legame “molto forte e positivo” con la figura materna;
per quanto concerne il rapporto con il padre si mostra ambivalente, specialmente negli ultimi mesi, esternando comportamenti Per_1
contraddittori. Rispetto al passato è aumentata la fatica, in alcune occasioni, a staccarsi dalla mamma al mattino e permane l'agitazione al momento del distacco dal padre al pomeriggio”. Considerando tali dinamiche, gli educatori stanno cercando di evitare che i genitori si incontrino durante gli scambi per comprendere se questo può instaurare un clima tranquillo e sereno per il bambino.”
Da ultimo il Servizio ha allegato e sintetizzato la relazione della Dott.ssa Persona_9
“Psicomotricista che ha conosciuto il bambino a novembre del 2023 concludendo il percorso a giugno
2024. Viene riportato che, in accordo con entrambi i genitori, sono state individuate le aree su cui lavorare assieme a in particolare quelle della regolazione emotiva “e poi di conseguenza, il Per_1 potenziamento delle competenze legate alla sua età riguardanti la comunicazione, l'utilizzo del verbale, il gioco simbolico ed il gioco senso motorio” e le attività svolte con il bambino sono state condivise con entrambi i genitori. La Psicomotricista ha rilevato dei progressi nel minore che però “presenta ancora una immaturità generalizzata rispetto alle aree evolutive su cui nei vari ambiti si sta lavorando;
pagina 15 di 21 con i genitori è stata condivisa la mia valutazione”. La Psicomotricista inoltre riferisce che un tema su cui ha ritenuto necessario soffermarsi è quello della “dis-regolazione emotiva intermittente e comportamenti oppositivo/provocatori di cui i genitori mi hanno parlato perché presenti in alcuni specifici momenti e periodi”. Queste modalità sono molto marcate soprattutto nei passaggi tra un genitore e l'altro” riferendo altresì “con entrambi, durante le telefonate, colloqui e call telefoniche ho ribadito il mio parere su queste modalità riconducendola al disagio emotivo che il bambino prova in un clima di non dialogo e conflittualità, non manifesta, ma latente, spiegando loro che non bastano le parole per rassicurarlo, ma che le azioni, il linguaggio non verbale e tutta la carica emotiva del passaggio gli creano reazioni emotive forti” asserendo infine di avere consigliato ai genitori di cercare supporto in merito alla loro genitorialità.”
Il peculiare atteggiamento del minore, il quale nel momento degli incontri con il padre (in particolare al momento in cui, accompagnato dalla madre e al momento di salutarla, mentre il padre era in sala d'attesa, pronunciava ripetutamente l frase DD schifo”) alternando momenti di distacco ad altri in cui rimaneva avvinghiata a lei, è stato preso in considerazione dalla psicologa dott. , nella Persona_10
sua relazione datata 30 settembre 2024, pure allegata alla relazione del Servizio sociale.
La professionista da un lato osserva che tali atteggiamenti rivelano un'evidente difficoltà a tollerare la compresenza dei due genitori ed è verosimile ipotizzare che, considerata la persistente mancanza di comunicazione aperta tra le due figure di riferimento, il minore viva come disturbante la presenza di entrambi negli stessi ambienti e senta (come è fisiologico che accada per i figli di genitori separati che sono ancora immersi in una conflittuale separazione, come pare essere nel caso di specie) la necessità di schierarsi dalla parte di uno dei due, in tal caso prediligendo la madre, figura genitoriale oggi molto più presente e vicina alla sua persona e nella sua quotidianità. Tuttavia precisa che la disregolazione di
è stata evidente anche durante gli incontri svoltisi alla sola presenza di uno dei due genitori, sia Per_1
esso il padre che la madre (si rinvia per la specifica osservazione alla relazione suddetta). Per_ Deduce quindi la dott. che “se da un lato è verosimile ipotizzare che il minore possa essere stato esposto in passato a scene di vita caratterizzate da conflittualità e/o violenza intrafamiliare, dall'altro colpisce la reiterazione automatica e compulsiva dello stesso scenario, come se non avesse ad Per_1
oggi interiorizzato alcune strategie (tipiche della propria età)....
E' plausibile supporre che la persistente assenza di comunicazione diretta tra il padre e la madre stia contribuendo al mantenimento di tale meccanismo da un lato sovrapponibile ad una replica di vissuti traumatici nel tentativo di riviverli o di risolverli (come succede nei quadri post traumatici), dall'altro esito o riflesso di una conflittualità ancora presente nella rappresentazione interna (ma anche esterna) della propria famiglia.”
pagina 16 di 21 La psicologa ha da ultimo condiviso con i genitori l'importanza di sintonizzarsi sui bisogni del bambino, sia con riguardo alla necessità di evitare spostamenti faticosi, sia quanto alla necessità di consentire al bambino qualche telefonata o videochiamata allorquando si trova con il padre per interiorizzare la certezza che la figura materna rimane comunque accessibile, seppure distante .
E' positivo rilevare che ha accolto tali indicazioni e ha aggiornato la psicologa rispetto Pt_1 all'andamento di tali incontri, riferendo che non sempre il bambino ha espresso il desiderio di chiamare Per_ la mamma e la dottoressa ha ritenuto utile proseguire con tali accorgimenti per “aiutare il bambino a costruire dentro di sé l'idea che madre e padre riescono ad entrare in contatto reciproco per rispondere ad un suo bisogno, se al contempo gli stessi riescono a prendere parte a momenti di dialogo durante i quali le esigenze di diventano, con il tempo, la direzione comune a cui tendere”. Per_1
Tanto premesso, nell'evidenziare l'assoluta rilevanza di tale considerazione con riguardo alle finalità che tutti gli operatori coinvolti (del Servizio sociale e della Neuropsichiatria), e pure dei provvedimenti da adottarsi in questa sede (finalizzati non già a sanzionare le condotte dell'uno o dell'altro genitore, ma a garantire il benessere del minore), va detto in primo luogo che non emergono elementi per ritenere che la più volte pronunciata affermazione DD schifo” da parte del piccolo sia frutto Per_1
di un condizionamento materno, quanto piuttosto (come ben si evince dalla lettura della psicoterapeuta) espressione di un disagio derivante dalle situazioni gravemente conflittuali in cui il minore si è trovato esposto e dalla difficoltà di vivere attualmente un rapporto egualmente equilibrato con ciascun genitore, con la necessità di schierarsi dalla parte di uno dei due, ciò che deve e può essere superato soltanto con la rassicurazione (non soltanto con le parole, ma soprattutto con le azioni) che un relazione di profondo affetto può esistere con entrambi i genitori.
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Da quanto finora detto emerge inequivocabilmente che non sussistono ancora, allo stato, i presupposti per un affidamento condiviso ai genitori, rimanendo l'affidamento esclusivo alla madre (la quale di si occupa ed è in grado di occuparsi in via prevalente, senza per questo svalutare la figura Per_1
paterna) la modalità più idonea a garantire il benessere del minore, non ancora in grado di relazionarsi egualmente con ciascun genitore e ancora afflitto dalla sofferenza derivante dalla conflittualità anche violenta a cui ha assistito.
Cionondimeno si osserva che il percorso avviato, grazie agli operatori, ha favorito la loro collaborazione: come si è detto la madre ha dato la disponibilità agli incontri con il padre in presenza degli operatori per concordare atteggiamenti univoci nei confronti e nell'interesse di il padre Per_1
ha accolto i suggerimenti della psicologa e prima ancora è stato disponibile (come riferito dal Servizio) al percorso con quest'ultima.
pagina 17 di 21 E' appena il caso di osservare come in tale contesto si configuri di primaria importanza il supporto e l'osservazione del Servizio sociale, che – come già in primo grado disposto – è incaricato della vigilanza (e non dell'affidamento del minore). Va rimarcato che le scelte ordinarie relative al minore spettano alla madre quale affidataria esclusiva;
quelle sulle questioni di maggiore importanza ex art. 337 quater, 3° co c.c. (e in primis quelle relative alla salute e all'istruzione) ad entrambi i genitori, con l'eventuale supporto e consiglio del Servizio in caso di contrasto o difficoltà.
Al Servizio è inoltre demandata la verifica e l'attuazione della frequentazione paterna secondo la disciplina predisposta dal Tribunale, tenuto conto delle condizioni del minore valutate con il supporto del servizio neuropsichiatrico.
7- FREQUENTAZIONE PATERNA
Per continuità logica è opportuno passare fin d'ora ad esaminare le doglianze relative alla frequentazione paterna.
Va premesso che la regolamentazione del Tribunale appare corretta nel prevedere inizialmente un solo giorno di frequentazione settimanale paterna, con l'intermediazione degli operatori sociali, tenuto conto della pregressa grave conflittualità e delle condotte violente paterne alle quali il minore ha verosimilmente assistito, come pure è corretta, in linea di principio la graduale intensificazione degli incontri, ma con la rassicurazione che ciò avvenga senza ulteriori sofferenze per il minore, all'esito di una prudente e approfondita supervisione del Servizio sociale incaricato.
Una complessiva valutazione delle circostanze all'attualità “rebus sic stantibus” induce a considerare da un lato che, al di là delle frasi pronunciate e della riferita dichiarazione del bambino alla madre di non voler andare dal padre gli operatori non hanno mai riferito di un reale rifiuto del minore al momento della sua “consegna” al padre e neppure è stato obiettivamente riscontrato che – al di là dei momenti di passaggio da un genitore all'altro – sia il rapporto con il padre a procurare malessere al bambino. E d'altra parte, in particolare dalla relazione della psicologa, trapela l'utilità per della Per_1
consapevolezza che entrambi i genitori si prendono cura di lui. La stessa CTU dott dopo aver Per_2 osservato direttamente l'interazione padre – figlio, ha rilevato che essa si presenta tranquilla, senza grossi eccessi”
Va peraltro ribadito che alla luce di quanto i vari operatori e professionisti hanno motivatamente riscontrato e riferito in ordine al malessere del bambino non appare prudente sottoporlo ad ulteriori momenti di stress, ma si ritiene opportuna un'ulteriore osservazione del minore.
Si ritiene allora che possa essere utile per il benessere del bambino, un primo ampliamento degli incontri con il padre con modalità “alleggerite” dalla presenza di operatori e genitori. E poichè
l'appellante ha reiteratamente riferito di avere la disponibilità di un'alloggio in Bologna, può fin d'ora pagina 18 di 21 essere introdotto un ulteriore incontro pomeridiano il giovedì con il ritiro da scuola (che sarà opportunamente avvisata dai Servizi), non potendosi invece prevedere allo stato il ritorno dopo cena presso la madre, avendo la psicologa auspicato nella propria relazione che allo stato sia necessario il mantenimento del presidio educativo nei momenti di passaggio di da un genitore all'altro, fino Per_1
a significativa evoluzione positiva della situazione del minore.
Va quindi disposto che il minore sia riaccompagnato presso la sede dei Servizi, alle ore 18,00, e comunque fino ad un orario compatibile con quello di servizio degli operatori.
Resta ferma la regolamentazione ulteriormente ampliativa prevista dal Tribunale per il futuro, con l'ovvia precisazione che le cadenze temporali riferite al 2024 andranno lette come riferite al 2025. E' appena il caso di osservare che tale calendario è dettagliato e predefinito dall'autorità giudiziaria e non certo demandato all'arbitrio del Servizio sociale, la cui valutazione (effettuata anche a mezzo dei professionisti della Neuropsichiatria infantile, il cui serio operato non può essere messo in dubbio) è peraltro imprescindibile al fine della valutazione in concreto dello stato psicofisico del bambino e del pregiudizio che egli potrebbe patire nel caso di una prematura e imprudente intensificazione degli incontri.
Si ritiene necessario che il Servizio relazioni ogni sei mesi, e per la prima volta entro il 15 luglio 2025, al giudice tutelare competente, in ordine all'attuazione della regolamentazione in essere, alla condizione del minore, alle attività svolte, fermo restando che dovrà tempestivamente segnalare alla
Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le eventuali condotte pregiudizievoli che in danno del minore dovessero essere poste in essere.
8- CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE
Sono infondati l'appello principale di come pure l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
L'importo mensile di 300 euro stabilito dal Tribunale quale contributo paterno al mantenimento del minore appare congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
Risulta dalla documentazione reddituale e lavorativa prodotta dalle parti che percepisce ad oggi, Pt_1
grazie ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un reddito netto mensile di circa 2.000 euro
(24.542 annui al netto dell'imposta netta e delle addizionali regionale e comunale) mentre
[...]
ha dichiarato di svolgere 20 ore a settimana quale lavoratrice domestica – baby sitter con una CP_1 retribuzione di 8,20 euro all'ora, e così circa 700 euro mensili. E' evidente peraltro che una giovane donna di 39 anni, la quale svolgeva l'attività di assistente di volo (come il marito), è dotata di competenze e capacità che le consentiranno di reperire un'occupazione più adeguata e redditizia.
Le condizioni di entrambe le parti sono dunque migliorate.
Ella poi deduce di essere subentrata nel contratto di locazione per la casa familiare a lei assegnata che pagina 19 di 21 non si rinviene in atti (come già detto non vi è un elenco dei documenti) e ha prodotto un estratto conto dal quale risultano bonifici di 500 euro a titolo di canone. ha prodotto un contratto di locazione dal quale emerge che per l'immobile di Firenze corrisponde Pt_1
un canone di 750,00 euro e allo stato – per quanto riferito - usufruisce di un alloggio in Bologna per potervi stare quando ha con sé il figlio, offertogli da un amico (al riguardo ha prodotto una scrittura) in attesa di reperire un appartamento in locazione.
Considerato che la madre tiene con sé il figlio per la maggioranza del tempo e si occupa della sua cura per la quasi totalità, non è pensabile che l'importo di 300 euro mensili venga ridotto.
Tenuto conto delle contenute esigenze di un bambino dell'età di 5 anni e del fatto che il padre sostiene spese di viaggio per gli spostamenti da Firenze e dovrà verosimilmente sostenerne altre per l'alloggio di Bologna, e che d'altra parte egli contribuisce pro quota anche alle spese straordinarie, l'importo indicato appare adeguato.
9- REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE di primo grado
La contestazione della regolamentazione delle spese di lite è contenuta solo nel corpo del ricorso in appello e non nelle conclusioni.
In ogni caso trattasi di doglianza infondata: anche sul punto la decisione appellata è condivisibile, in quanto il resistente è risultato soccombente in ordine a tutte le domande proposte. E' stato Parte_1 infatti riconosciuto a suo carico l'addebito della separazione, è stata respinta la domanda di addebito alla moglie, è stata accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla moglie e respinta la sua analoga e anche la domanda subordinata di affidamento condiviso;
è stato riconosciuto a suo carico l'obbligo di corrispondere un contributo al figlio superiore a quanto indicato (anche se Per_1
inferiore a quello richiesto dalla moglie).
Correttamente il Tribunale ha posto le spese di CTU, finalizzata all'esclusivo benessere del minore, a carico di entrambe le parti.
Stante la soccombenza del convenuto, e la sua corretta condanna alle spese, in nessun modo il
Tribunale avrebbe potuto condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
10 – Nonostante il sostanziale rigetto dei motivi dell'appello principale, tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale e della ritenuta necessità della previsione all'attualità di un primo ampliamento della frequentazione padre figlio, si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
pagina 20 di 21 vverso la sentenza del Tribunale di Bologna, 411/2024, così dispone: CP_1
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che fin dalla pubblicazione della presente sentenza il padre possa incontrare il figlio minore oltre al sabato Parte_1 Per_1
dalle 10,00 alle 18,00 (come già avviene) anche ogni giovedì, ritirandolo da scuola e accompagnandolo entro le 18,00 presso il Servizio sociale, dove la madre, in seguito lo andrà a prendere;
2) rigetta l'appello incidentale
3) dispone che il Servizio sociale competente relazioni entro il 15 luglio 2025, al giudice tutelare competente, e successivamente ogni sei mesi, ribadendo che dovrà tempestivamente segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le eventuali condotte pregiudizievoli in danno del minore;
4) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In proposito è bene richiamare quanto la dottoressa ha evidenziato nella parte finale della relazione Persona_2 integrativa, in particolare alla pag 10:”La trasparenza con cui è stata svolta la CTU e la puntuale raccolta e condivisione di Per_ materiale hanno garantito alla dott.ssa e alla precedente consulente, dott.ssa di commentare anche a distanza Per_6 di tempo, tutto il materiale raccolto. Si evidenzia come sia stata una prassi della prima e della seconda consulenza, non Per_ portare obiezioni durante le operazioni peritali, per poi, a posteriori, evidenziare criticità (relazione della dott.ssa a consulenza conlcusa, deposito della sentenza penale, a consulenza conclusa, etc.). Queste modalità fanno ipotizzare una scarsa volontà di gestire le criticità in un ottica collaborativa e progettuale.