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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pisano Rossana Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“in accoglimento delle domande di parte ricorrente, in revisione del provvedimento pronunciato dal
Tribunale di OV, prima sezione civile, in data 18.5.2022 RG 3417/2022 V.G.: Nel merito:
1. Il minore è affidato in via esclusiva alla madre e continuerà ad abitare presso la Parte_1
madre nella casa in Trebaseleghe via Ronchi n. 31bis;
2. La madre avrà la facoltà di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale e di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore;
fatti salvi i diritti del minore a
pagina 1 di 5 mantenere un rapporto equilibrato e significativo con padre e fatti salvi i diritti del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore ex art. 337-quater c.c.
3. A fronte del trasferimento del padre in Australia, starà con il padre nei giorni che saranno Per_1
concordati di volta in volta dai genitori quando il sig. farà ritorno in Controparte_1
Italia, prevedendo le visite presso il domicilio materno e senza il pernotto con il padre.
4. Il padre continuerà ad essere obbligato a versare quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio l'importo mensile di 300,00, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
per la specifica individuazione delle voci di spesa che rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario e quelle che rientrano tra le spese c.d. straordinarie, si farà riferimento al protocollo del Tribunale di OV (doc. 13);
5. l'importo dell'assegno universale per i figli minori continuerà ad essere percepito per l'intero dalla madre , così come alla madre competeranno le detrazioni fiscali al 100%; Parte_1 Parte_1
6. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso che dalla convivenza more uxorio con Parte_1
era nato, in data 8.9.2019, il figlio , che nel mese di luglio 2021 le Controparte_1 Per_1
parti avevano posto termine alla convivenza e che, con decreto datato 18.5.2022, il Tribunale di OV aveva recepito le modalità di affidamento e mantenimento del minore concordate dalle parti, chiedeva la modifica del citato provvedimento mediante previsione dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e visite con il padre da concordarsi di volta in volta, in ragione del disinteresse nei confronti di mostrato dal padre, trasferitosi in Australia senza lasciare recapiti. Per_1
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c., il Giudice delegato rilevava la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c., risultando dal tenore del ricorso che la ricorrente fosse in possesso di informazioni circa l'effettiva residenza all'estero del convenuto e disponeva, pertanto, il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, assegnando termini ex lege alle parti.
All'udienza del 14.5.2025, il Giudice delegato sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava la contumacia di e, in via temporanea e urgente, a Controparte_1
parziale modifica dei provvedimenti di cui al decreto del 18.5.2022 (R.G. n. 3417/2022), affidava il figlio minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., attribuendo alla madre anche Per_1
la possibilità di assumere le scelte inerenti istruzione, educazione, salute e residenza del minore anche senza il consenso dell'altro genitore e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 1. ha chiesto che, a modifica del decreto 18.5.2022 di questo Tribunale, il figlio minore Parte_1
le venga affidato in via super-esclusiva. Per_1
A fondamento tale domanda ha allegato che nel marzo 2023 licenziatosi Controparte_1
dalla società presso cui lavorava dal 2019, si è trasferito in Australia, senza preventivo accordo con la ricorrente e senza comunicare il proprio attuale domicilio, consentendo le comunicazioni solo via e- mail oppure via whatsapp;
che dal mese di dicembre 2023 ha iniziato a non Controparte_1 ottemperare con diligenza e puntualità all'obbligo di corresponsione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, pari ad € 300,00, e di rimborso delle spese straordinarie;
che nel mese di maggio 2024 ha maturato un debito di € 1.800,00 per arretrati di assegno Controparte_1
di mantenimento da dicembre 2023 a maggio 2024, oltre il mancato adeguamento Istat;
che a fronte del trasferimento del convenuto in Australia e del comportamento paterno, non collaborativo e inadempiente sotto il profilo economico, è impossibile per la ricorrente dare piena applicazione al principio della bigenitorialità; che la distanza geografica tra l'abitazione del padre, attualmente in
Australia, e quella del figlio (Trebaseleghe) si pone quale ulteriore grave ostacolo all'esercizio dell'affido congiunto e condiviso;
che la ricorrente si è trovata spesso in difficoltà nell'assunzione di decisioni nell'interesse del figlio, stante l'estrema difficoltà a mettersi in contatto con Controparte_1
ignorando financo il luogo ove egli effettivamente viva.
[...]
Il Collegio ritiene che l'affidamento condiviso sia contrario agli interessi del minore, atteso che il padre, pur ritualmente notificato, non si è costituito nel presente procedimento e tale condotta non può ritenersi neutra, atteso che nell'odierno sono direttamente coinvolti l'interesse del figlio minore;
inoltre, la ricorrente ha allegato che il padre si è recato in Australia senza lasciare un recapito, di talché la stessa ha dovuto rivolgersi al Consolato Generale d'Italia in Sidney (doc.28), nonché al legale che in precedenza aveva assistito il resistente (doc.31-31) per avere contezza del suo indirizzo.
Non va inoltre trascurato che, secondo la ricorrente, il padre è inadempiente all'obbligo di mantenimento del figlio minore, come stabilito nel provvedimento di questo Tribunale del 2022.
L'affidamento condiviso risulterebbe quindi di pregiudizio per il figlio minore, di fatto abbandonato dal padre sia sotto il profilo affettivo sia sotto quello dell'assistenza economica.
pagina 3 di 5 Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale il minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Va rilevato che al giudice è rimessa la facoltà di disporre che pure queste decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario (art. 337 quater comma 2 c.c.: «salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori»); ciò può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter comma 3 c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti per affidare il figlio minore in via esclusiva alla Per_1
madre, autorizzandola altresì ad adottare in forma autonoma le decisioni di maggior interesse (salute, istruzione, educazione, residenza), in quanto il padre si è reso sostanzialmente irreperibile e non ha più rapporti con il figlio.
Il minore resterà collocato presso la madre.
2.
In merito al diritto di visita del genitore non collocatario, si condividono le conclusioni di cui al ricorso;
vista l'assenza di rapporti con il padre, infatti, la soluzione più tutelante per risulta quella di Per_1
rimettere le frequentazioni con il padre, ove questi dovesse ritornare in Italia, al previo accordo con la madre, senza pernottamento e compatibilmente con le esigenze del minore.
3.
Quanto al mantenimento del minore, la ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca corrispondendo la somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, come già stabilito nel provvedimento di questo Tribunale del 2022, che ha recepito gli accordi delle parti.
Pur non conoscendosi i redditi del padre, si ritiene che tale importo sia congruo per le esigenze del minore alla luce della sua età e, pertanto, non vi sono modifiche da apportare alle condizioni vigenti su questo punto.
Atteso il disposto affidamento super-esclusivo alla madre, a quest'ultima spetta per legge l'intero assegno unico e, pertanto, non è necessaria una pronuncia del Tribunale in tal senso.
4.
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, considerato che il ricorso al Tribunale si è reso necessario a causa del contegno del resistente e che è stata accolta la domanda di affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre, le stesse vanno poste a carico del convenuto soccombente, tenendo conto del principio di causalità.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate si applicano i parametri minimi dello scaglione “tra € 26.000,01 ed € 52.000,00” di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM
147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (posto che non è stata svolta attività istruttoria)
e, per l'effetto, le spese di lite si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compenso professionale, oltre
IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di OV del 18.5.2022 (n. R.G. 3417/2022), così provvede:
1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre attribuendo a quest'ultima il Per_1 Parte_1
potere di adottare la anche le decisioni di maggior interesse per il figlio con riguardo a educazione, istruzione, salute e residenza;
2. dispone che, ove il padre dovesse ritornate in Italia, il medesimo potrà incontrare il figlio previo accordo con la madre senza pernottamento, compatibilmente con le esigenze del minore;
3. condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p..a e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pisano Rossana Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“in accoglimento delle domande di parte ricorrente, in revisione del provvedimento pronunciato dal
Tribunale di OV, prima sezione civile, in data 18.5.2022 RG 3417/2022 V.G.: Nel merito:
1. Il minore è affidato in via esclusiva alla madre e continuerà ad abitare presso la Parte_1
madre nella casa in Trebaseleghe via Ronchi n. 31bis;
2. La madre avrà la facoltà di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale e di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore;
fatti salvi i diritti del minore a
pagina 1 di 5 mantenere un rapporto equilibrato e significativo con padre e fatti salvi i diritti del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore ex art. 337-quater c.c.
3. A fronte del trasferimento del padre in Australia, starà con il padre nei giorni che saranno Per_1
concordati di volta in volta dai genitori quando il sig. farà ritorno in Controparte_1
Italia, prevedendo le visite presso il domicilio materno e senza il pernotto con il padre.
4. Il padre continuerà ad essere obbligato a versare quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio l'importo mensile di 300,00, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
per la specifica individuazione delle voci di spesa che rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario e quelle che rientrano tra le spese c.d. straordinarie, si farà riferimento al protocollo del Tribunale di OV (doc. 13);
5. l'importo dell'assegno universale per i figli minori continuerà ad essere percepito per l'intero dalla madre , così come alla madre competeranno le detrazioni fiscali al 100%; Parte_1 Parte_1
6. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso che dalla convivenza more uxorio con Parte_1
era nato, in data 8.9.2019, il figlio , che nel mese di luglio 2021 le Controparte_1 Per_1
parti avevano posto termine alla convivenza e che, con decreto datato 18.5.2022, il Tribunale di OV aveva recepito le modalità di affidamento e mantenimento del minore concordate dalle parti, chiedeva la modifica del citato provvedimento mediante previsione dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e visite con il padre da concordarsi di volta in volta, in ragione del disinteresse nei confronti di mostrato dal padre, trasferitosi in Australia senza lasciare recapiti. Per_1
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c., il Giudice delegato rilevava la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c., risultando dal tenore del ricorso che la ricorrente fosse in possesso di informazioni circa l'effettiva residenza all'estero del convenuto e disponeva, pertanto, il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, assegnando termini ex lege alle parti.
All'udienza del 14.5.2025, il Giudice delegato sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava la contumacia di e, in via temporanea e urgente, a Controparte_1
parziale modifica dei provvedimenti di cui al decreto del 18.5.2022 (R.G. n. 3417/2022), affidava il figlio minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., attribuendo alla madre anche Per_1
la possibilità di assumere le scelte inerenti istruzione, educazione, salute e residenza del minore anche senza il consenso dell'altro genitore e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 1. ha chiesto che, a modifica del decreto 18.5.2022 di questo Tribunale, il figlio minore Parte_1
le venga affidato in via super-esclusiva. Per_1
A fondamento tale domanda ha allegato che nel marzo 2023 licenziatosi Controparte_1
dalla società presso cui lavorava dal 2019, si è trasferito in Australia, senza preventivo accordo con la ricorrente e senza comunicare il proprio attuale domicilio, consentendo le comunicazioni solo via e- mail oppure via whatsapp;
che dal mese di dicembre 2023 ha iniziato a non Controparte_1 ottemperare con diligenza e puntualità all'obbligo di corresponsione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, pari ad € 300,00, e di rimborso delle spese straordinarie;
che nel mese di maggio 2024 ha maturato un debito di € 1.800,00 per arretrati di assegno Controparte_1
di mantenimento da dicembre 2023 a maggio 2024, oltre il mancato adeguamento Istat;
che a fronte del trasferimento del convenuto in Australia e del comportamento paterno, non collaborativo e inadempiente sotto il profilo economico, è impossibile per la ricorrente dare piena applicazione al principio della bigenitorialità; che la distanza geografica tra l'abitazione del padre, attualmente in
Australia, e quella del figlio (Trebaseleghe) si pone quale ulteriore grave ostacolo all'esercizio dell'affido congiunto e condiviso;
che la ricorrente si è trovata spesso in difficoltà nell'assunzione di decisioni nell'interesse del figlio, stante l'estrema difficoltà a mettersi in contatto con Controparte_1
ignorando financo il luogo ove egli effettivamente viva.
[...]
Il Collegio ritiene che l'affidamento condiviso sia contrario agli interessi del minore, atteso che il padre, pur ritualmente notificato, non si è costituito nel presente procedimento e tale condotta non può ritenersi neutra, atteso che nell'odierno sono direttamente coinvolti l'interesse del figlio minore;
inoltre, la ricorrente ha allegato che il padre si è recato in Australia senza lasciare un recapito, di talché la stessa ha dovuto rivolgersi al Consolato Generale d'Italia in Sidney (doc.28), nonché al legale che in precedenza aveva assistito il resistente (doc.31-31) per avere contezza del suo indirizzo.
Non va inoltre trascurato che, secondo la ricorrente, il padre è inadempiente all'obbligo di mantenimento del figlio minore, come stabilito nel provvedimento di questo Tribunale del 2022.
L'affidamento condiviso risulterebbe quindi di pregiudizio per il figlio minore, di fatto abbandonato dal padre sia sotto il profilo affettivo sia sotto quello dell'assistenza economica.
pagina 3 di 5 Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale il minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Va rilevato che al giudice è rimessa la facoltà di disporre che pure queste decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario (art. 337 quater comma 2 c.c.: «salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori»); ciò può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter comma 3 c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti per affidare il figlio minore in via esclusiva alla Per_1
madre, autorizzandola altresì ad adottare in forma autonoma le decisioni di maggior interesse (salute, istruzione, educazione, residenza), in quanto il padre si è reso sostanzialmente irreperibile e non ha più rapporti con il figlio.
Il minore resterà collocato presso la madre.
2.
In merito al diritto di visita del genitore non collocatario, si condividono le conclusioni di cui al ricorso;
vista l'assenza di rapporti con il padre, infatti, la soluzione più tutelante per risulta quella di Per_1
rimettere le frequentazioni con il padre, ove questi dovesse ritornare in Italia, al previo accordo con la madre, senza pernottamento e compatibilmente con le esigenze del minore.
3.
Quanto al mantenimento del minore, la ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca corrispondendo la somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, come già stabilito nel provvedimento di questo Tribunale del 2022, che ha recepito gli accordi delle parti.
Pur non conoscendosi i redditi del padre, si ritiene che tale importo sia congruo per le esigenze del minore alla luce della sua età e, pertanto, non vi sono modifiche da apportare alle condizioni vigenti su questo punto.
Atteso il disposto affidamento super-esclusivo alla madre, a quest'ultima spetta per legge l'intero assegno unico e, pertanto, non è necessaria una pronuncia del Tribunale in tal senso.
4.
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, considerato che il ricorso al Tribunale si è reso necessario a causa del contegno del resistente e che è stata accolta la domanda di affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre, le stesse vanno poste a carico del convenuto soccombente, tenendo conto del principio di causalità.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate si applicano i parametri minimi dello scaglione “tra € 26.000,01 ed € 52.000,00” di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM
147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (posto che non è stata svolta attività istruttoria)
e, per l'effetto, le spese di lite si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compenso professionale, oltre
IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di OV del 18.5.2022 (n. R.G. 3417/2022), così provvede:
1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre attribuendo a quest'ultima il Per_1 Parte_1
potere di adottare la anche le decisioni di maggior interesse per il figlio con riguardo a educazione, istruzione, salute e residenza;
2. dispone che, ove il padre dovesse ritornate in Italia, il medesimo potrà incontrare il figlio previo accordo con la madre senza pernottamento, compatibilmente con le esigenze del minore;
3. condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p..a e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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