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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6311/2023 R. G. promossa da
[...]
Parte_1
- Attori - rappresentati e difesi dagli Avv. S. Mazzocchi e S. Pradella
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentata e difesa dall'Avv. L. Proietti
MA IS
- Convenuto contumace - in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: In via principale e di merito: accertato che i conchiudenti quali terzi trasportati a bordo dell'autovettura Opel Corsa Tg. DH896TD di proprieta' e condotta dal signor MA DR e assicurata con hanno riportato gravi lesioni fisiche a seguito del sinistro Controparte_2 occorso in data 27.03.2021 in Carpi (MO), per l'effetto ed in accoglimento della presente domanda condannare per le causali di cui in narrativa, a corrispondere ex art. 141 Controparte_2 Codice delle Assicurazioni Private a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti al predetto sinistro a favore del signor la somma complessiva Parte_1 di Euro 131.671,96 ovvero quella maggiore o minor somma che risultera' all'esito del presente giudizio o che verra' ritenuta di Giustizia ed in favore del signor la somma Parte_1 complessiva di Euro 116.261,50 ovvero quella maggiore o minor somma che risultera' all'esito del presente giudizio o che verra' ritenuta di Giustizia. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase di negoziazione assistita obbligatoria;
In via istruttoria: Si reitera la richiesta di ammissione delle prove per testi dedotte nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. datata 18.03.2024, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il giorno 27.03.2021 alle ore 4,45 circa e' intervenuto a seguito del sinistro stradale occorso in Carpi presso la tangenziale RU LO – intersezione Via Guastalla tra l'autoarticolato Scania condotto dal signor e il veicolo Opel Corsa condotto dal signor MA? (si Per_1 rammostrano gli All.1, 39 e 40 di parte attrice)
2) Vero che ha eseguito i rilievi e gli accertamenti del sinistro indicato al punto precedente che conferma? (si rammostrano gli All.1, 39 e 40 di parte attrice)
3) Vero che in seguito all'incidente di cui al punto 1) ha assunto sommarie informazioni dal signor
che le vengono mostrate? (si rammostra al teste il verbale di cui all'All.1 di parte Persona_2 attrice)
4) Vero che nelle circostanze di cui al punto precedente il signor ha dichiarato: “… nel Persona_2 veicolo vi erano tre persone, due delle quali scendevano da sole mentre l'ultimo rimaneva incastrato all'interno”? CP_
5) Vero che a seguito del sinistro di cui al punto 1) i due passeggeri a bordo della Corsa scendevano dall'auto da soli?
6) Vero che il conducente del veicolo Opel Corsa, identificato come il signor MA DR, rimaneva incastrato all'interno del veicolo e fu necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo? Si indicano a testi sui capitoli di prova dal n.1 al n. 6 gli agenti e Testimone_1 presso Legione Carabinieri Emilia Romagna – Compagnia di Carpi – Nucleo Testimone_2 Operativo e Radiomobile.
7) Vero che il giorno 27.03.2021 verso le ore 4,30 dopo l'impatto avvenuto tra l'autoarticolato Scania e la vettura Opel Corsa sulla tangenziale RU LO - intersezione Via Guastalla nel Comune di Carpi, i due passeggeri a bordo della Opel Corsa scendevano dall'auto da soli?
8) Vero che il conducente del veicolo Opel Corsa rimaneva incastrato all'interno del veicolo e fu necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo?
9) Vero che lei rendeva agli agenti intervenuti la seguente dichiarazione “… nel veicolo vi erano tre persone, due delle quali scendevano da sole mentre l'ultimo rimaneva incastrato all'interno” che conferma? (si rammostra il verbale di cui all'All.1 di parte attrice) Si indica a teste sui capitoli di prova da n. 7 a n. 9 il Signor residente in [...], Corso Dalmazia, 145.”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna, previe quelle declaratorie che di rito,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutte le domande attoree in quanto non dimostrate e infondate sia in fatto sia in diritto, per tutte le ragioni addotte in narrativa IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondata la domanda delle parti attrici, dichiarare satisfattivi gli importi versati da ai signori e Controparte_4 Parte_1 Parte_1 pari rispettivamente ad euro 23.143,58 e ad euro 11.186,50 o Ridursi il quantum dovuto per le lesioni patite dai signori e alla minor Parte_1 Parte_1 somma veriore accertanda in corso di causa, e/o comunque da contenersi nei limiti ritenuti di giustizia, alla luce delle risultanze istruttorie e della CTU, con eventuale applicazione dell'art. 2054 c.c. per il mancato uso delle cinture di sicurezza. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% e C.P.A.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n°
2 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Va osservato anzitutto che non vi è in concreto alcuna contestazione sull'esistenza dei fatti e la dinamica degli stessi, per cui non sussiste alcun dubbio sul fatto che il risarcimento delle conseguenze dell'illecito sia dovuto.
La convenuta infatti, non contesta l'an debeatur, Controparte_1 trattandosi di trasportati su veicolo assicurato dalla stessa, per cui il giudizio verte solo ed esclusivamente sul quantum debeatur.
Le contestazioni di parte convenuta sulla dinamica dell'incidente attengono, se mai, agli aspetti che rilevano ai fini dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei danneggiati, che è il principale punto controverso.
In fatto, è -tuttavia- un dato accertato e non contestato dalle parti che il giorno27/3/2021, verso le ore 4.30 circa, mentre erano trasportati sull'autovettura
Opel Corsa tg. DH896TD, di proprietà e condotta da MA IS, gli attori per effetto dell'incidente descritto nell'atto di citazione hanno subito lesioni, che comportavano un periodo di inabilità temporanea, e determinavano altresì postumi permanentemente invalidanti.
In sintesi, infatti, il veicolo sul quale viaggiavano gli attori percorreva la tangenziale RU LO, in Carpi (MO) quando, giunto all'intersezione con Via
Guastalla, entrava in collisione con l'autoarticolato Scania tg. FY983RK di proprietà della e condotto da , il quale proveniva da destra. Controparte_5 Persona_2
Sul luogo interveniva la Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Compagnia di Carpi,
i quali redigevano relazione ed elevavano sanzione ai sensi dell'art. 145/2 CdS a carico del signor MA.
Nella presente controversia non si discute, quindi, della responsabilità del convenuto MA IS nella determinazione dell'evento, risultante dalla documentazione prodotta e sulla quale non sussiste contestazione da parte convenuta, né dell'obbligo risarcitorio in capo ai convenuti stessi, che è conseguenza di quanto sopra e non è oggetto di contestazione.
3 Una volta affermata la responsabilità del conducente (e proprietario) resta, infatti, affermata anche la solidale responsabilità della convenuta assicuratrice
Controparte_1
4. Ciò posto, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto, al quale è limitato l'oggetto del contendere. Parte attrice chiede il risarcimento integrale dei danni indicando vari titoli per i quali chiede le diverse somme e distinguendo il danno alla persona, il danno morale ed il danno patrimoniale.
Secondo parte convenuta, infatti, sulla base della premessa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di entrambi i danneggiati e del conseguente concorso di colpa nella causazione delle conseguenze lesive, per quanto Parte concerne l'attore le somme pretese a titolo risarcitorio non sono dovute, per la incompatibilità di alcune lesioni con il sinistro come concretamente verificatosi e, pertanto, i pagamenti già effettuati a titolo di acconto sono da ritenere esaustivi. Per quanto concerne l'attore parimenti, ritenuto che il danneggiato è stato Pt_1 sbalzato fuori dall'auto in occasione dell'incidente, ricorre ampia incompatibilità di alcune lesioni con l'uso cinture di sicurezza, dunque non risarcibili.
Al riguardo va anzitutto rilevato che sulla dinamica del fatto non sussistono testimoni diretti, in quanto i pubblici ufficiali verbalizzanti sono intervenuti dopo la verificazione dell'evento al quale non hanno assistito e, quindi, anche l'assunzione di ulteriori prove orali -richieste anche in sede di precisazione conclusioni da parte attrice- non è idonea a formare la prova sui punti specifici in contestazione.
A tal fine, quindi, si dispone solo delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale al riguardo differenzia le posizioni dei due danneggiati. Quanto, Parte infatti, all'attore la consulenza tecnica espletata afferma: < Parte_1 trasportato sul sedile anteriore, lato passeggero dell'auto, riportava trauma toracoaddominale
e trauma all'arto superiore ds. A livello toracico, si evidenziava trauma toracico chiuso con frattura in corrispondenza della I articolazione sterno-costale sn, complicata da millimetrica falce di pneumotorace in sede apicale;
la lesione veniva trattata conservativamente. A livello addominale, si evidenziava contusione e lacerazione al polo anteriore della milza e lacerazione del meso sigma e del meso dell'ultima ansa ileale, con necessità di trattamento chirurgico di sutura delle lacerazioni, per via laparotomica. A carico dell'arto superiore ds, si evidenziava
4 una ferita lacera a livello del gomito e frattura della base del II metacarpo della mano omolaterale, trattata con immobilizzazione in gesso. Attualmente, l'infortunato si presenta in buone condizioni generali, permangono esiti cicatriziali, sia di natura post-traumatica sia di natura chirurgica, interessanti l'addome, il gomito ds e l'arto inferiore ds e riferimenti di tipo algico a livello sia toracico che addominale e deficit di forza alla mano ds, che tuttavia viene escluso dall'esame obiettivo.
2) Al momento del sinistro non risultano precedenti morbosi a carico del periziando.
Successivamente l'infortunato si sottoporrà ad accertamenti per problematiche sopravvenute, ma non inerenti alle lesioni riportate ivi incluse problematiche a carico dell'apparato dentario che suggerirebbe il mancato uso della cintura di sicurezza.
(…)
5) Le lesioni riscontrate sono compatibili con la dinamica del sinistro;
persiste il dubbio sull'uso delle cinture di sicurezza, soprattutto in ragione del fatto che, dopo alcuni mesi, il paziente ha lamentato problemi dentari quale conseguenza dell'evento>>.
La tesi di parte convenuta si fonda sulla valorizzazione di quest'ultimo passaggio della relazione peritale che, tuttavia, non afferma il mancato utilizzo delle cinture, limitandosi a sollevare un semplice dubbio che, però, di per sé non comporta la formazione della prova positiva dell'esclusione del loro utilizzo, e che si risolve considerando che lesioni dentarie di natura non particolarmente grave restano pur sempre compatibili anche con l'uso delle cinture, specie in collisioni di una certa violenza, come quella documentata dai rilievi fotografici e dalle conseguenze sui mezzi, come risulta dalle produzioni delle parti.
Quanto, invece, all'attore la consulenza tecnica espletata afferma: Pt_1
in qualità di trasportato sul sedile posteriore di autovettura coivolta in Parte_1 uno scontro frontale, riportava trauma cranio facciale, con ferita lacero contusa a lembo della regione mentoniera, associato a trauma toracico chiuso, con tre fratture costali composte all'emicostato ds, contestuale trauma all'arto inferiore sn, con frattura biossea scomposta.
Le ferite venivano suturate e la lesione più importante, quella relativa all'arto inferiore sn, veniva inizialmente sottoposta a stabilizzazione in urgenza con fissatore esterno e quindi a riduzione e sintesi con chiodo endomidollare bloccato che era poi necessario dinamizzare e bonificare per sopravvenuta infezione. Attualmente le lesioni risultano guarite e stabilizzate,
5 con persistenza di esiti cicatriziali al volto e alla gamba a carico della quale tuttavia
l'evoluzione funzionale risulta favorevole.
(…)
5) Le lesioni risultano compatibili con la dinamica del sinistro in soggetto che, con alta probabilità, non indossava le cinture di sicurezza, tenuto conto delle lesioni al volto e al torace>>.
In questo caso, sulla base delle differenti evidenze cliniche, la relazione ritiene “con alta probabilità” il mancato utilizzo delle cinture, e tale conclusione è condivisibile, anche in considerazione dell'ulteriore circostanza che il danneggiato viaggiava sul sedile posteriore, dove è consuetudine un utilizzo molto più sporadico delle cinture. Plurimi elementi di convincimento fanno quindi ritener e più probabile il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza, che il loro utilizzo. Parte Dal confronto con la situazione di peraltro, resta confermato che si deve ritenere che quest'ultimo invece nel facesse uso al momento dell'incidente. Per entrambi è, invece, escluso, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che i danneggiati siano stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
5. In ordine alla quantificazione dei danni, a parte attrice spetta la liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come lesivo di interessi di primaria importanza costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, avendo i danneggiati riportato lesioni personali.
Nel caso di specie, non trattandosi di lesione micropermanente, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056 C.c. può farsi riferimento, come utile ausilio non vincolante, alla tabella elaborata dal Tribunale di
Milano per l'ano 2021, e corrispondente a quella del Tribunale di Modena, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e ritenuta appunto utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio- economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di
Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione.
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali.
6 Quindi, per quanto attiene all'attore nato il [...]: Parte_1 per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente, e i periodi di invalidità parziale permanente, si concorda con le stime effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; la consulenza ha, poi, accertato che gli esiti non determinano un danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato;
risolvendo, poi, alcuni dubbi lasciati dalla consulenza d'ufficio alla valutazione del giudicante, va rilevato che vanno riconosciute le spese relative alla visita fisiatrica e quelle previste per il ciclo di terapie riabilitative, in quanto comunque riconducibili ai traumi subiti, e vanno riconosciute anche le spese sostenute per la consulenza tecnica medico-legale di parte in quanto, anche se non necessitata, nella specie l'incombente si è reso necessario in ragione delle contestazioni stragiudiziali di parte convenuta, anche di natura tecnica;
è, del resto, principio consolidato che l'esborso per spese mediche specialistiche, qualora utili e necessarie in rapporto all'eventum litis ragionevolmente prevedibile costituisce danno risarcibile (Trib. Modena -Grandi- 25/1/2022, n. 85). Parte In base a quanto esposto e considerato al par. 4, in riferimento all'attore non va effettuata detrazione per concorso di colpa del danneggiato ai sensi degli artt.
1227 e 2056 C.c.
In applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: Età del danneggiato all'epoca: 34 anni e 1 mese;
Percentuale di invalidità permanente: 13% (Danno biologico permanente = € 27.757,00); Invalidità temporanea totale: 7 gg.; Invalidità temporanea permanente al 75%: 33 gg.; Invalidità temporanea permanente al 50%: 30 gg.; Invalidità temporanea permanente al 25%:
30 gg. (Totale danno biologico temporaneo = € 5.370,75; Spese mediche: € 1.714,15;
Altre spese: € 3.050,00; per un totale generale, di danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) pari ad € 45.941,90.
Dall'ammontare complessivo del danno vanno, tuttavia, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto. Trattandosi di risarcimento del danno extracontrattuale non trova applicazione l'art. 1194 C.c. che presuppone l'esistenza
7 di un debito pecuniario. Nel caso di specie, il danneggiato ha ricevuto un acconto di
€ 21.143,58 (in data 28/3/23) prima del giudizio, da parte convenuta, come offerta a saldo e trattenuti da parte attrice a titolo, appunto, di acconto sulla maggior somma richiesta. Il che porta al calcolo del danno residuo ancora da liquidare, ammontante ad € 24.798,32.
6. Per quanto attiene all'attore nato il [...]: Pt_1 per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente, e i periodi di invalidità parziale permanente, si concorda con le stime effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; la consulenza ha, poi, accertato che gli esiti non determinano un danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato;
risolvendo, poi, alcuni dubbi lasciati dalla consulenza d'ufficio alla valutazione del giudicante, va rilevato che vanno riconosciute le spese previste per il ciclo di terapie riabilitative, in quanto comunque riconducibili ai traumi subiti, e vanno riconosciute anche le spese sostenute per la consulenza tecnica medico-legale di parte in quanto, anche se non necessitata, nella specie l'incombente si è reso necessario in ragione delle contestazioni stragiudiziali di parte convenuta, anche di natura tecnica, secondo i principi consolidati dianzi ricordati.
In base a quanto esposto e considerato al par. 4, in riferimento all'attore va, tuttavia, effettuata detrazione per concorso di colpa del danneggiato ai Pt_1 sensi degli artt. 1227 e 2056 C.c.
In applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: Età del danneggiato all'epoca: 52 anni e 10 mesi;
Percentuale di invalidità permanente: 18% (Danno biologico permanente = € 41.193,00); Invalidità temporanea totale: 15 gg.; Invalidità temporanea permanente al 75%: 60 gg.;
Invalidità temporanea permanente al 50%: 60 gg.; Invalidità temporanea permanente al 25%: 145 gg. (Totale danno biologico temporaneo = € 12.498,75; Spese mediche: €
8 1.076,00; Altre spese: € 3.050,00; per un totale generale, di danno risarcibile
(patrimoniale e non patrimoniale) pari ad € 71.823,75.
Dall'ammontare complessivo del danno vanno, tuttavia, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto. Trattandosi di risarcimento del danno extracontrattuale non trova applicazione l'art. 1194 C.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario. Nel caso di specie, il danneggiato ha ricevuto un acconto di
€ 10.086,50 (in data 28/10/22) prima del giudizio, da parte convenuta, come offerta a saldo e trattenuti da parte attrice a titolo, appunto, di acconto sulla maggior somma richiesta. Il che porta al calcolo del danno residuo ancora da liquidare, ammontante ad € 61.737,25.
Nella liquidazione del danno nel caso concreto va, tuttavia, considerata una detrazione per il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del danneggiato. La circostanza assume rilievo ai fini dell'individuazione del nesso causale tra illecito ed evento dannoso, con particolare riferimento all'entità delle conseguenze, e sul comportamento del danneggiato, rilevante ai sensi degli artt. 2056 e 1227 C.c.. L'art. 1227, 2° c., C.c., infatti, esclude il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e nel caso di traumi facciali va affermata con certezza l'efficacia causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il cui utilizzo ha effetto preventivo specifico su tale tipo di evento lesivo. Sulla base dei dati di fatto accertati in atti va, dunque, rilevato che nella fattispecie in esame la vittima non può ritenersi completamente esente da colpa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, 1° c., C.c., in quanto l'ordinaria diligenza imponeva al trasportato di fare uso del dispositivo di sicurezza.
In considerazione di quanto sopra, la somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno va abbattuta di un coefficiente che equitativamente si calcola nel 30%, con conseguente riduzione del dovuto ad € 43.216,075. Tale somma è il residuo che risulta, in definitiva, il danno da liquidare nel caso di specie.
7. In conclusione, parte convenuta deve corrispondere a Controparte_1
Parte parte attrice le seguenti somme: ad € 24.798,32; a € 43.216,075; oltre Pt_1 interessi legali sulle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
9 Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica –in quanto necessarie- vanno invece poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto in acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiara obbligati e condanna MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno alla persona, del danno Parte_1 patrimoniale e non pa somma di € 24.798,32, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
dichiara obbligati e condanna MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno alla persona, del Parte_1 danno patrimoniale e somma di € 43.216,07, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
dichiara obbligati e condanna MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, a rifondere a e le spese processuali, che liquida in Parte_1 Parte_1 complessivi € 8.109, 57 ad accessori dovuti come per legge;
pone definitivamente a carico di MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato. Così deciso in Modena, il giorno 2/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6311/2023 R. G. promossa da
[...]
Parte_1
- Attori - rappresentati e difesi dagli Avv. S. Mazzocchi e S. Pradella
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentata e difesa dall'Avv. L. Proietti
MA IS
- Convenuto contumace - in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: In via principale e di merito: accertato che i conchiudenti quali terzi trasportati a bordo dell'autovettura Opel Corsa Tg. DH896TD di proprieta' e condotta dal signor MA DR e assicurata con hanno riportato gravi lesioni fisiche a seguito del sinistro Controparte_2 occorso in data 27.03.2021 in Carpi (MO), per l'effetto ed in accoglimento della presente domanda condannare per le causali di cui in narrativa, a corrispondere ex art. 141 Controparte_2 Codice delle Assicurazioni Private a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti al predetto sinistro a favore del signor la somma complessiva Parte_1 di Euro 131.671,96 ovvero quella maggiore o minor somma che risultera' all'esito del presente giudizio o che verra' ritenuta di Giustizia ed in favore del signor la somma Parte_1 complessiva di Euro 116.261,50 ovvero quella maggiore o minor somma che risultera' all'esito del presente giudizio o che verra' ritenuta di Giustizia. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase di negoziazione assistita obbligatoria;
In via istruttoria: Si reitera la richiesta di ammissione delle prove per testi dedotte nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. datata 18.03.2024, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il giorno 27.03.2021 alle ore 4,45 circa e' intervenuto a seguito del sinistro stradale occorso in Carpi presso la tangenziale RU LO – intersezione Via Guastalla tra l'autoarticolato Scania condotto dal signor e il veicolo Opel Corsa condotto dal signor MA? (si Per_1 rammostrano gli All.1, 39 e 40 di parte attrice)
2) Vero che ha eseguito i rilievi e gli accertamenti del sinistro indicato al punto precedente che conferma? (si rammostrano gli All.1, 39 e 40 di parte attrice)
3) Vero che in seguito all'incidente di cui al punto 1) ha assunto sommarie informazioni dal signor
che le vengono mostrate? (si rammostra al teste il verbale di cui all'All.1 di parte Persona_2 attrice)
4) Vero che nelle circostanze di cui al punto precedente il signor ha dichiarato: “… nel Persona_2 veicolo vi erano tre persone, due delle quali scendevano da sole mentre l'ultimo rimaneva incastrato all'interno”? CP_
5) Vero che a seguito del sinistro di cui al punto 1) i due passeggeri a bordo della Corsa scendevano dall'auto da soli?
6) Vero che il conducente del veicolo Opel Corsa, identificato come il signor MA DR, rimaneva incastrato all'interno del veicolo e fu necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo? Si indicano a testi sui capitoli di prova dal n.1 al n. 6 gli agenti e Testimone_1 presso Legione Carabinieri Emilia Romagna – Compagnia di Carpi – Nucleo Testimone_2 Operativo e Radiomobile.
7) Vero che il giorno 27.03.2021 verso le ore 4,30 dopo l'impatto avvenuto tra l'autoarticolato Scania e la vettura Opel Corsa sulla tangenziale RU LO - intersezione Via Guastalla nel Comune di Carpi, i due passeggeri a bordo della Opel Corsa scendevano dall'auto da soli?
8) Vero che il conducente del veicolo Opel Corsa rimaneva incastrato all'interno del veicolo e fu necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo?
9) Vero che lei rendeva agli agenti intervenuti la seguente dichiarazione “… nel veicolo vi erano tre persone, due delle quali scendevano da sole mentre l'ultimo rimaneva incastrato all'interno” che conferma? (si rammostra il verbale di cui all'All.1 di parte attrice) Si indica a teste sui capitoli di prova da n. 7 a n. 9 il Signor residente in [...], Corso Dalmazia, 145.”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna, previe quelle declaratorie che di rito,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Respingere tutte le domande attoree in quanto non dimostrate e infondate sia in fatto sia in diritto, per tutte le ragioni addotte in narrativa IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondata la domanda delle parti attrici, dichiarare satisfattivi gli importi versati da ai signori e Controparte_4 Parte_1 Parte_1 pari rispettivamente ad euro 23.143,58 e ad euro 11.186,50 o Ridursi il quantum dovuto per le lesioni patite dai signori e alla minor Parte_1 Parte_1 somma veriore accertanda in corso di causa, e/o comunque da contenersi nei limiti ritenuti di giustizia, alla luce delle risultanze istruttorie e della CTU, con eventuale applicazione dell'art. 2054 c.c. per il mancato uso delle cinture di sicurezza. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% e C.P.A.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n°
2 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Va osservato anzitutto che non vi è in concreto alcuna contestazione sull'esistenza dei fatti e la dinamica degli stessi, per cui non sussiste alcun dubbio sul fatto che il risarcimento delle conseguenze dell'illecito sia dovuto.
La convenuta infatti, non contesta l'an debeatur, Controparte_1 trattandosi di trasportati su veicolo assicurato dalla stessa, per cui il giudizio verte solo ed esclusivamente sul quantum debeatur.
Le contestazioni di parte convenuta sulla dinamica dell'incidente attengono, se mai, agli aspetti che rilevano ai fini dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei danneggiati, che è il principale punto controverso.
In fatto, è -tuttavia- un dato accertato e non contestato dalle parti che il giorno27/3/2021, verso le ore 4.30 circa, mentre erano trasportati sull'autovettura
Opel Corsa tg. DH896TD, di proprietà e condotta da MA IS, gli attori per effetto dell'incidente descritto nell'atto di citazione hanno subito lesioni, che comportavano un periodo di inabilità temporanea, e determinavano altresì postumi permanentemente invalidanti.
In sintesi, infatti, il veicolo sul quale viaggiavano gli attori percorreva la tangenziale RU LO, in Carpi (MO) quando, giunto all'intersezione con Via
Guastalla, entrava in collisione con l'autoarticolato Scania tg. FY983RK di proprietà della e condotto da , il quale proveniva da destra. Controparte_5 Persona_2
Sul luogo interveniva la Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Compagnia di Carpi,
i quali redigevano relazione ed elevavano sanzione ai sensi dell'art. 145/2 CdS a carico del signor MA.
Nella presente controversia non si discute, quindi, della responsabilità del convenuto MA IS nella determinazione dell'evento, risultante dalla documentazione prodotta e sulla quale non sussiste contestazione da parte convenuta, né dell'obbligo risarcitorio in capo ai convenuti stessi, che è conseguenza di quanto sopra e non è oggetto di contestazione.
3 Una volta affermata la responsabilità del conducente (e proprietario) resta, infatti, affermata anche la solidale responsabilità della convenuta assicuratrice
Controparte_1
4. Ciò posto, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto, al quale è limitato l'oggetto del contendere. Parte attrice chiede il risarcimento integrale dei danni indicando vari titoli per i quali chiede le diverse somme e distinguendo il danno alla persona, il danno morale ed il danno patrimoniale.
Secondo parte convenuta, infatti, sulla base della premessa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di entrambi i danneggiati e del conseguente concorso di colpa nella causazione delle conseguenze lesive, per quanto Parte concerne l'attore le somme pretese a titolo risarcitorio non sono dovute, per la incompatibilità di alcune lesioni con il sinistro come concretamente verificatosi e, pertanto, i pagamenti già effettuati a titolo di acconto sono da ritenere esaustivi. Per quanto concerne l'attore parimenti, ritenuto che il danneggiato è stato Pt_1 sbalzato fuori dall'auto in occasione dell'incidente, ricorre ampia incompatibilità di alcune lesioni con l'uso cinture di sicurezza, dunque non risarcibili.
Al riguardo va anzitutto rilevato che sulla dinamica del fatto non sussistono testimoni diretti, in quanto i pubblici ufficiali verbalizzanti sono intervenuti dopo la verificazione dell'evento al quale non hanno assistito e, quindi, anche l'assunzione di ulteriori prove orali -richieste anche in sede di precisazione conclusioni da parte attrice- non è idonea a formare la prova sui punti specifici in contestazione.
A tal fine, quindi, si dispone solo delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale al riguardo differenzia le posizioni dei due danneggiati. Quanto, Parte infatti, all'attore la consulenza tecnica espletata afferma: < Parte_1 trasportato sul sedile anteriore, lato passeggero dell'auto, riportava trauma toracoaddominale
e trauma all'arto superiore ds. A livello toracico, si evidenziava trauma toracico chiuso con frattura in corrispondenza della I articolazione sterno-costale sn, complicata da millimetrica falce di pneumotorace in sede apicale;
la lesione veniva trattata conservativamente. A livello addominale, si evidenziava contusione e lacerazione al polo anteriore della milza e lacerazione del meso sigma e del meso dell'ultima ansa ileale, con necessità di trattamento chirurgico di sutura delle lacerazioni, per via laparotomica. A carico dell'arto superiore ds, si evidenziava
4 una ferita lacera a livello del gomito e frattura della base del II metacarpo della mano omolaterale, trattata con immobilizzazione in gesso. Attualmente, l'infortunato si presenta in buone condizioni generali, permangono esiti cicatriziali, sia di natura post-traumatica sia di natura chirurgica, interessanti l'addome, il gomito ds e l'arto inferiore ds e riferimenti di tipo algico a livello sia toracico che addominale e deficit di forza alla mano ds, che tuttavia viene escluso dall'esame obiettivo.
2) Al momento del sinistro non risultano precedenti morbosi a carico del periziando.
Successivamente l'infortunato si sottoporrà ad accertamenti per problematiche sopravvenute, ma non inerenti alle lesioni riportate ivi incluse problematiche a carico dell'apparato dentario che suggerirebbe il mancato uso della cintura di sicurezza.
(…)
5) Le lesioni riscontrate sono compatibili con la dinamica del sinistro;
persiste il dubbio sull'uso delle cinture di sicurezza, soprattutto in ragione del fatto che, dopo alcuni mesi, il paziente ha lamentato problemi dentari quale conseguenza dell'evento>>.
La tesi di parte convenuta si fonda sulla valorizzazione di quest'ultimo passaggio della relazione peritale che, tuttavia, non afferma il mancato utilizzo delle cinture, limitandosi a sollevare un semplice dubbio che, però, di per sé non comporta la formazione della prova positiva dell'esclusione del loro utilizzo, e che si risolve considerando che lesioni dentarie di natura non particolarmente grave restano pur sempre compatibili anche con l'uso delle cinture, specie in collisioni di una certa violenza, come quella documentata dai rilievi fotografici e dalle conseguenze sui mezzi, come risulta dalle produzioni delle parti.
Quanto, invece, all'attore la consulenza tecnica espletata afferma: Pt_1
in qualità di trasportato sul sedile posteriore di autovettura coivolta in Parte_1 uno scontro frontale, riportava trauma cranio facciale, con ferita lacero contusa a lembo della regione mentoniera, associato a trauma toracico chiuso, con tre fratture costali composte all'emicostato ds, contestuale trauma all'arto inferiore sn, con frattura biossea scomposta.
Le ferite venivano suturate e la lesione più importante, quella relativa all'arto inferiore sn, veniva inizialmente sottoposta a stabilizzazione in urgenza con fissatore esterno e quindi a riduzione e sintesi con chiodo endomidollare bloccato che era poi necessario dinamizzare e bonificare per sopravvenuta infezione. Attualmente le lesioni risultano guarite e stabilizzate,
5 con persistenza di esiti cicatriziali al volto e alla gamba a carico della quale tuttavia
l'evoluzione funzionale risulta favorevole.
(…)
5) Le lesioni risultano compatibili con la dinamica del sinistro in soggetto che, con alta probabilità, non indossava le cinture di sicurezza, tenuto conto delle lesioni al volto e al torace>>.
In questo caso, sulla base delle differenti evidenze cliniche, la relazione ritiene “con alta probabilità” il mancato utilizzo delle cinture, e tale conclusione è condivisibile, anche in considerazione dell'ulteriore circostanza che il danneggiato viaggiava sul sedile posteriore, dove è consuetudine un utilizzo molto più sporadico delle cinture. Plurimi elementi di convincimento fanno quindi ritener e più probabile il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza, che il loro utilizzo. Parte Dal confronto con la situazione di peraltro, resta confermato che si deve ritenere che quest'ultimo invece nel facesse uso al momento dell'incidente. Per entrambi è, invece, escluso, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che i danneggiati siano stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
5. In ordine alla quantificazione dei danni, a parte attrice spetta la liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come lesivo di interessi di primaria importanza costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, avendo i danneggiati riportato lesioni personali.
Nel caso di specie, non trattandosi di lesione micropermanente, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056 C.c. può farsi riferimento, come utile ausilio non vincolante, alla tabella elaborata dal Tribunale di
Milano per l'ano 2021, e corrispondente a quella del Tribunale di Modena, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e ritenuta appunto utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio- economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di
Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione.
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali.
6 Quindi, per quanto attiene all'attore nato il [...]: Parte_1 per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente, e i periodi di invalidità parziale permanente, si concorda con le stime effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; la consulenza ha, poi, accertato che gli esiti non determinano un danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato;
risolvendo, poi, alcuni dubbi lasciati dalla consulenza d'ufficio alla valutazione del giudicante, va rilevato che vanno riconosciute le spese relative alla visita fisiatrica e quelle previste per il ciclo di terapie riabilitative, in quanto comunque riconducibili ai traumi subiti, e vanno riconosciute anche le spese sostenute per la consulenza tecnica medico-legale di parte in quanto, anche se non necessitata, nella specie l'incombente si è reso necessario in ragione delle contestazioni stragiudiziali di parte convenuta, anche di natura tecnica;
è, del resto, principio consolidato che l'esborso per spese mediche specialistiche, qualora utili e necessarie in rapporto all'eventum litis ragionevolmente prevedibile costituisce danno risarcibile (Trib. Modena -Grandi- 25/1/2022, n. 85). Parte In base a quanto esposto e considerato al par. 4, in riferimento all'attore non va effettuata detrazione per concorso di colpa del danneggiato ai sensi degli artt.
1227 e 2056 C.c.
In applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: Età del danneggiato all'epoca: 34 anni e 1 mese;
Percentuale di invalidità permanente: 13% (Danno biologico permanente = € 27.757,00); Invalidità temporanea totale: 7 gg.; Invalidità temporanea permanente al 75%: 33 gg.; Invalidità temporanea permanente al 50%: 30 gg.; Invalidità temporanea permanente al 25%:
30 gg. (Totale danno biologico temporaneo = € 5.370,75; Spese mediche: € 1.714,15;
Altre spese: € 3.050,00; per un totale generale, di danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) pari ad € 45.941,90.
Dall'ammontare complessivo del danno vanno, tuttavia, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto. Trattandosi di risarcimento del danno extracontrattuale non trova applicazione l'art. 1194 C.c. che presuppone l'esistenza
7 di un debito pecuniario. Nel caso di specie, il danneggiato ha ricevuto un acconto di
€ 21.143,58 (in data 28/3/23) prima del giudizio, da parte convenuta, come offerta a saldo e trattenuti da parte attrice a titolo, appunto, di acconto sulla maggior somma richiesta. Il che porta al calcolo del danno residuo ancora da liquidare, ammontante ad € 24.798,32.
6. Per quanto attiene all'attore nato il [...]: Pt_1 per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente, e i periodi di invalidità parziale permanente, si concorda con le stime effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; la consulenza ha, poi, accertato che gli esiti non determinano un danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato;
risolvendo, poi, alcuni dubbi lasciati dalla consulenza d'ufficio alla valutazione del giudicante, va rilevato che vanno riconosciute le spese previste per il ciclo di terapie riabilitative, in quanto comunque riconducibili ai traumi subiti, e vanno riconosciute anche le spese sostenute per la consulenza tecnica medico-legale di parte in quanto, anche se non necessitata, nella specie l'incombente si è reso necessario in ragione delle contestazioni stragiudiziali di parte convenuta, anche di natura tecnica, secondo i principi consolidati dianzi ricordati.
In base a quanto esposto e considerato al par. 4, in riferimento all'attore va, tuttavia, effettuata detrazione per concorso di colpa del danneggiato ai Pt_1 sensi degli artt. 1227 e 2056 C.c.
In applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: Età del danneggiato all'epoca: 52 anni e 10 mesi;
Percentuale di invalidità permanente: 18% (Danno biologico permanente = € 41.193,00); Invalidità temporanea totale: 15 gg.; Invalidità temporanea permanente al 75%: 60 gg.;
Invalidità temporanea permanente al 50%: 60 gg.; Invalidità temporanea permanente al 25%: 145 gg. (Totale danno biologico temporaneo = € 12.498,75; Spese mediche: €
8 1.076,00; Altre spese: € 3.050,00; per un totale generale, di danno risarcibile
(patrimoniale e non patrimoniale) pari ad € 71.823,75.
Dall'ammontare complessivo del danno vanno, tuttavia, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto. Trattandosi di risarcimento del danno extracontrattuale non trova applicazione l'art. 1194 C.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario. Nel caso di specie, il danneggiato ha ricevuto un acconto di
€ 10.086,50 (in data 28/10/22) prima del giudizio, da parte convenuta, come offerta a saldo e trattenuti da parte attrice a titolo, appunto, di acconto sulla maggior somma richiesta. Il che porta al calcolo del danno residuo ancora da liquidare, ammontante ad € 61.737,25.
Nella liquidazione del danno nel caso concreto va, tuttavia, considerata una detrazione per il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del danneggiato. La circostanza assume rilievo ai fini dell'individuazione del nesso causale tra illecito ed evento dannoso, con particolare riferimento all'entità delle conseguenze, e sul comportamento del danneggiato, rilevante ai sensi degli artt. 2056 e 1227 C.c.. L'art. 1227, 2° c., C.c., infatti, esclude il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e nel caso di traumi facciali va affermata con certezza l'efficacia causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il cui utilizzo ha effetto preventivo specifico su tale tipo di evento lesivo. Sulla base dei dati di fatto accertati in atti va, dunque, rilevato che nella fattispecie in esame la vittima non può ritenersi completamente esente da colpa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, 1° c., C.c., in quanto l'ordinaria diligenza imponeva al trasportato di fare uso del dispositivo di sicurezza.
In considerazione di quanto sopra, la somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno va abbattuta di un coefficiente che equitativamente si calcola nel 30%, con conseguente riduzione del dovuto ad € 43.216,075. Tale somma è il residuo che risulta, in definitiva, il danno da liquidare nel caso di specie.
7. In conclusione, parte convenuta deve corrispondere a Controparte_1
Parte parte attrice le seguenti somme: ad € 24.798,32; a € 43.216,075; oltre Pt_1 interessi legali sulle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
9 Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica –in quanto necessarie- vanno invece poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto in acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiara obbligati e condanna MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno alla persona, del danno Parte_1 patrimoniale e non pa somma di € 24.798,32, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
dichiara obbligati e condanna MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno alla persona, del Parte_1 danno patrimoniale e somma di € 43.216,07, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
dichiara obbligati e condanna MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, a rifondere a e le spese processuali, che liquida in Parte_1 Parte_1 complessivi € 8.109, 57 ad accessori dovuti come per legge;
pone definitivamente a carico di MA IS e in solido tra Controparte_1 loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato. Così deciso in Modena, il giorno 2/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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