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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10657/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NAPOLI PIERLUCIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il ripristino del diritto all'assegno ordinario di invalidità dalla data della revoca e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CP_1
CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile - ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall CP_1
l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno,
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Nella relazione in atti il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il ripristino del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di GENNAIO 2024. In particolare, il ctu ha così concluso: “Ai fini quindi della specifica domanda, dovendo, secondo riferimento normativo, valutare lo stato patologico della ricorrente, in rapporto alle attività confacenti alle attitudini del soggetto, cuoca, si ritiene che lo stesso determini un grado di invalidità tale da ridurre 'permanentemente' a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa nelle occupazioni a lei confacenti. In conclusione, quindi, sulla scorta di quanto specificato, si ritiene che oggi sussista, secondo legge 222/84 art.1, per le patologie predette una riduzione continuativa a meno di 1/3 della capacità lavorativa del soggetto e quindi la condizione di invalidità necessaria per poter usufruire dei benefici legislativi. Inoltre, sulla scorta delle esaminate prove documentali e della loro cronologia attestante evoluzione delle malattie, si reputa opportuno far decorrere detto godimento da gennaio 2024, epoca di definizione clinico-strumentale della patologia della cuffia in spalla dx artropatica con compressione subacromiale.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il ripristino del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data della revoca e del deposito del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il
29.09.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi, previa CP_1 verifica a cura dell' dei requisiti diversi da quello sanitario. CP_2
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo