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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.268/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Pierluigi Merola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) al viale Tavoliello n.16- appellante
E
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di rappresentati e Controparte_4 Parte_2 difesi dall'avv.Edoardo Rocco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via dei Lucani n.25 – appellati
E in persona del lr rappresentato e difeso Controparte_5 dall'avv.Ernesta Iorio ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA) presso la sede comunale alla via M.Ripa – appellato
E
1 in persona del lr pt rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv.Francesco Tedesco ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente sita in largo Pioppi n.1 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3299/2021
del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/11/21 e notificata il 25/2/22.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in via preliminare chiedeva che fosse disposta la rinnovazione della CTU
espletata in primo grado;
in via principale e nel merito chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda della parte attrice e che fosse ordinata la restituzione di quanto versato all'attrice e/o ad ogni suo avente diritto, a titolo di spese processuali e di CTU, in esecuzione della sentenza impugnata,
maggiorato di interessi e maggior danno, ex art. 1224 IIc cc dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
in via subordinata e nel merito, chiedeva che fosse rigettata la domanda proposta da in quanto infondata e non provata, ordinando la Parte_2
restituzione di quanto versato alla stessa e/o ad ogni suo avente diritto,
a titolo di spese processuali e di CTU, in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorato di interessi e maggior danno ex art. 1224 IIc cc
2 dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
che fosse rigettato l'appello incidentale per infondatezza, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati : chiedevano che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc e che nel merito fosse rigettato;
in via incidentale chiedevano che fosse riformata la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata una loro corresponsabilità;
chiedevano, pertanto, che tutti i convenuti fossero condannati alla corresponsione integrale delle spese processuali;
per l'appellato chiedeva in via preliminare che Controparte_5
fosse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito che l'appello fosse rigettato con la vittoria delle spese e dei compensi;
per l'appellata : chiedeva che fosse rigettato il Controparte_6
primo motivo dell'appello principale e che fosse accolto il secondo;
chiedeva il rigetto dell'appello incidentale.
3 Con ordinanza del 12 luglio 2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc e la richiesta di rinnovazione della CTU
espletata in primo grado.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 13 febbraio 2025 e con ordinanza del 4 marzo 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2
Salerno la , il e il Controparte_6 Controparte_5 [...]
esponendo che: era proprietaria di Parte_1
un immobile sito in Eboli alla C.da Acqua dei Pioppi con circostante terreno di pertinenza;
tale immobile l' 11/2/2002 e il 18/9/2002 veniva invaso dall'acqua piovana defluente dalle canalette e dai fossi di scolo circostanti con conseguenti danni all'abitazione; l'11/11/2002
proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i danni subiti;
il successivo giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 6437/2013 del Tribunale di Salerno, Sez. di Eboli, in
4 virtù della quale il il Controparte_5 Parte_1
e la , quali responsabili in
[...] Controparte_6
solido, veniva condannati al risarcimento dei danni patiti;
nonostante tale condanna, lo stato dei luoghi era rimasto invariato poiché i predetti enti avevano omesso qualsivoglia intervento di manutenzione e di adeguamento;
a causa delle abbondanti piogge in data 21/7/2014 la tracimazione delle acque dalle canalette determinava un altro allagamento, mettendo in pericolo la vita del nucleo familiare attoreo e, in particolare, la figlia in quanto Controparte_2
diversamente abile.
Stante l'inerzia dei predetti enti che non avevano mai provveduto a mettere in sicurezza o garantire la manutenzione dei canali, la parte attrice concludeva chiedendo che fosse accertato in capo ai convenuti la proprietà e le competenze delle canalette, delle cunette e dei canali di scolo circostanti la proprietà attorea, che fosse accertata l'assenza di manutenzione, che fosse accertato il conseguente pericolo che ne poteva derivare e che fosse dichiarato che i convenuti, ognuno per le proprie competenze, fosse tenuto alla manutenzione ed all'adeguamento delle canalette, delle cunette e dei canali di scolo
5 posti ai confini della proprietà; conseguentemente chiedeva che fosse ordinato ai predetti enti la manutenzione, l'adeguamento prudenziale alla quantità di acque meteoriche e la conseguente messa in sicurezza e che i convenuti fossero condannati al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 cc per responsabilità
extracontrattuale, per violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, per danno non patrimoniale nelle forme del danno biologico, morale, soggettivo ed esistenziale e per danno patrimoniale,
quale danno emergente e lucro cessante per la manutenzione delle spese sostenute al fine di arginare gli effetti delle acque meteoriche da quantificarsi in via equitativa ed al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di causa;
chiedevano, infine , che i convenuti fossero condannati per i danni subiti dall'immobile in data 21/7/2014,
da quantificarsi in via equitativa.
Il si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva.
La si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_6
domanda.
6 Infine si costituiva il in Destra Fiume Parte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo Pt_1
il rigetto della domanda.
In corso di causa veniva espletata una CTU.
Precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea nei confronti della e del Controparte_6 Parte_1
condannandoli a realizzare le attività descritte e meglio
[...]
precisate nella CTU redatta dall'arch. e la rigettava nei Per_1
confronti del compensava per un terzo le spese tra Controparte_5
la parte attrice , la e il Controparte_6 Parte_1
e per il resto applicava il principio della
[...]
soccombenza; poneva le spese di CTU per un nono a carico dell' e per il residuo a carico delle altre parti rimaste Pt_2
soccombenti.
Il Tribunale rilevava che il CTU aveva accertato diversi fattori di criticità che avevano determinato una situazione di rischio per la proprietà attorea in presenza di importanti eventi pluviometrici e alcuni
7 di tali fattori erano riconducibili alla Provincia di e al CP_6
Destra . Parte_1 Parte_1
Più precisamente i canali di raccolta della Strada Provinciale
412, in capo alla Provincia di , risultavano sottodimensionati CP_6
per le portate di pioggia stimate e ancor di più per quelle relative agli eventi pluviometrici in oggetto, mentre i fossi di scolo risultavano anch'essi di sezione non adeguata in considerazione della portata da smaltire e per di più privi di qualsiasi opera manutentiva che ne garantisse il corretto funzionamento, in quanto il Parte_1
aveva da tempo abbandonato i canali a pelo libero per optare
[...]
per condotte in pressione, senza rimuoverli del tutto.
Al fine di ovviare a tale situazione la Controparte_6
doveva effettuare preliminarmente una pulizia profonda dei canali,
adeguando anche l'altezza insufficiente e portandola almeno a 70 cm di tirante idrico, riprofilando lo stesso lungo la provinciale 412 dal Km
2 e per 500 metri nelle due direzioni opposte, mentre il Parte_1
doveva rimuovere i fossi di scolo che aveva posizionato e
[...]
doveva realizzare una banchina non transitabile in terra battuta che
8 potesse arginare il deflusso delle acque verso valle, il tutto da effettuarsi sempre dal Km 2 e per 500 m in ambo le direzioni opposte.
Il CTU evidenziava che anche la parte attrice aveva contribuito alle problematiche oggetto della domanda, in quanto proprietaria di una condotta interrata di 600 mm che andava rimossa e reinstallata con un diametro di almeno 120 cm in modo da garantire un corretto smaltimento delle acque.
Il ha presentato Parte_1
appello avverso la predetta deducendo i seguenti motivi:
1)illegittimità della pronuncia - violazione dell'art. 112 cpc -
omessa valutazione e pronuncia sull'eccezione proposta (difetto di legittimazione passiva) -assoluta carenza di motivazione;
il Tribunale
non aveva in alcun modo valutato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva;
non si capiva come si potesse dire che fosse proprietario dei canali, cunette e fossi presenti in prossimità della proprietà attorea;
invero l'unica opera sottoposta alla sua gestione era la vecchia rete irrigua a pelo libero, che era stata dismessa sin dagli anni novanta e sostituita dall'irrigazione a pressione con tubature interrate, rappresentante allo stato l'unico impianto di irrigazione da
9 esso gestito e controllato;
non esistevano canali di drenaggio consortili, ma solo una rete di fossi privati la cui manutenzione, per legge e per regolamento, non era di competenza del;
Parte_1
allegava a riscontro di quanto dedotto il Regolamento Consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze,
approvato dalla G.R. della Campania con deliberazione n. 1712 del
10/2/1978, nonché l'ordinanza sindacale n. 109/2015 emessa dal
Comune di Eboli, fonti dalla quali si poteva desumere che nella zona circostante la proprietà attorea la manutenzione ricadeva e ricade in capo ai proprietari frontisti;
2)grave omissione e scarsa diligenza dell'organo giudicante -
difetto di motivazione ed errata valutazione delle prove - illogicità e assoluta carenza di motivazione -falsa applicazione degli artt. 2043 e
2051 cc;
nella sentenza non era chiaro l'iter logico e giuridico seguito e non era stato dato giusto rilievo alla condotta interrata posta in essere da parte della stessa attrice che, invece, aveva un notevole rilevanza in termini causali;
la Ctu era stata ampiamente condivisa, ma non si capiva sulla base di quali criteri fossero state determinate le sezioni
10 delle tubature e non vi era stata alcun risposta alle censure che aveva sollevato.
Gli eredi di si costituivano chiedendo che Parte_2
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc e che nel merito fosse rigettato per infondatezza.
In via incidentale lamentavano che alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla loro dante causa alla luce dell'inerzia del
[...]
che avrebbe dovuto vigilare sulle condizioni di manutenzione, CP_5
essendosi reso, pertanto, colpevole, così come previsto da disposizioni normative che imponevano agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle pubbliche strade, oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili;
in sostanza escludeva che la condotta interrata potesse aver contribuito a determinare gli allagamenti,
essendo stata realizzata proprio per arginarli.
Il si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva sulla base delle risultanze della stessa CTU
espletata in primo grado all'esito della quale era stata esclusa una sua responsabilità.
11 La si costituiva e controdeduceva chiedendo Controparte_6
il rigetto dell'appello.
Eccepiva che era stato lo stesso ad aver ammesso che Parte_1
era di propria competenza la gestione della vecchia rete irrigua a pelo libero, che era stata dismessa sin dagli anni novanta, e che il CTU
aveva individuato proprio tali canali, dismessi e in stato di abbandono,
tra le cause degli sversamenti potenzialmente pericolosi per la proprietà degli eredi;
ne conseguiva che era pacifico e non Pt_2
contestato che, almeno originariamente, la gestione e la manutenzione di tali canali fosse in capo al , come asserito chiaramente Parte_1
anche nelle osservazioni alla CTU;
era onere dell'appellante dimostrare la sopravvenienza di un fatto che potesse aver fatto venir meno tali oneri di gestione, manutenzione e vigilanza, in capo allo stesso, non potendo un mero provvedimento amministrativo di dismissione esonerare il vecchio gestore dall'eliminare l'opera dismessa ovvero curarne la manutenzione in modo da non procurare danni a terzi;
le opere riconducibili alla non erano mai state CP_6
modificate nel tempo per cui il peggioramento della situazione doveva essere ascritto alle modifiche poste in essere dai proprietari vicini e
12 alla stessa che non solo avrebbe dovuto costruire la rampa Pt_2
dell'accesso carrabile a quota sensibilmente rialzata rispetto al piano viario, in modo tale che in caso di allagamento della strada le acque di scolo sarebbero defluite al di fuori della sua proprietà, ma aveva realizzato un condotta interrata costituente una strozzatura quale prima causa degli allagamenti lamentati.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.348 bis cpc.
In proposito va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350
cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è
precluso alla Corte esaminare tale eccezione(cfr. Cass.
sent.n.14696/2016).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva che , invece, è sussistente.
Sulla base di quanto accertato dal CTU le cui conclusioni sono condivisibili è emerso che tra le cause degli allagamenti patiti dall'immobile di vi erano anche i fossi di scolo Parte_2
13 divenuti tali a seguito della dismissione in capo al Parte_1
.
[...]
In origine tali opere costituivano canali a pelo libero collocati dal ed erano stati dismessi, ma non rimossi. Parte_1
In questo modo erano diventati nel concreto non più canali di irrigazione, ma canali di raccolta delle acque che per l'assenza di una adeguata sezione e di un'adeguata manutenzione e, in quanto non più
sovrapposti al piano campagna, ma sottostanti allo stesso, impedivano un corretto smaltimento delle acque piovane.
Il ha dedotto di aver dismesso tali opere e, quindi, di Parte_1
non doversene più occupare.
Prima di tutto si tratta di opere poste in essere dal in Parte_1
relazione ai terreni oggetto della sua competenza, tanto è vero che i fossi di scolo individuati si estendono ben oltre il terreno della parte attrice come può evincersi sia dalla foto satellitare – lett.c – che dalle foto di tali canalette entrambe allegate alla CTU espletata in primo grado.
Ciò posto la dismissione di tali canalette per l'adozione di un sistema di irrigazione diverso non poteva tradursi in un mero
14 abbandono delle opere idrauliche che permanendo nella zona – in assenza di un adeguata sezione e di una necessaria manutenzione-
sarebbero diventate canali di raccolta di acque piovane inidonee a svolgere compiutamente la loro funzione.
Va precisato che il in questione ha proprio come Parte_1
finalità assicurare per i terreni sottoposti alla sua gestione un corretto smaltimento delle acque piovane.
Ne consegue che correttamente il CTU ha individuato tra le concause degli allagamenti la presenza di tali fossi di scolo dismessi dal senza l'adozione dei necessari provvedimenti Parte_1
consequenziali e ha previsto a carico dello stesso la rimozione e la realizzazione di una specifica opera idraulica.
L'appellante ha anche cercato di sostenere che l'unica causa degli allagamenti fosse costituita dalla condotta interrata realizzata posta in essere dalla stessa parte attrice;
in realtà in modo condivisibile il CTU in primo grado ha individuato una serie di concause sulla base di articolate valutazioni che non sono state affatto superate dalle deduzioni del estremamente generiche. Parte_1
15 Le fonti richiamate dall'appellante non hanno rilievo dirimente perché i fossi di scolo oggetto di accertamento non sono assimilabili agli argini dei canali di bonifica e non costituiscono fossi aziendali.
L'ordinanza del era stata emessa per sollecitare Controparte_5
la manutenzione da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le strade e non poteva concernere i fossi di scolo così come individuati dal CTU.
Non resta che analizzare l'appello incidentale degli eredi dell'Alfano.
Costoro hanno affermato nei motivi che, anche sulla base di un precedente contenzioso, vi fosse una corresponsabilità da parte di tutti gli enti convenuti e , quindi , anche del per non aver Controparte_5
vigilato sulla manutenzione da effettuarsi nei luoghi oggetto del contenzioso.
Purtuttavia l'appellante incidentale non ha mai chiesto nelle conclusioni che fosse riformata la sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda nei confronti del suddetto CP_5
16 L'appello incidentale è altrettanto da rigettare nella parte in cui è
stato ritenuto che vi fosse una corresponsabilità della parte attrice ex art.1227cc.
In proposito sempre secondo la Ctu la condotta interrata di 600
mm realizzata dall doveva essere adeguata mediante la sua Pt_2
rimozione e la corretta installazione di una condotta del diametro di almeno 120 cm in modo di garantire un corretto smaltimento delle acque.
L'accertamento peritale è condivisibile e non può essere posto in discussione solo in parte in modo del tutto irragionevole.
Oltretutto si rileva che in primo grado le osservazioni analizzate e superate dal CTU erano state sollevate solo dal Parte_1
e dalla .
[...] Controparte_6
Di qui l'insostenibilità di quanto dedotto dagli eredi della parte attrice in sede di appello incidentale.
La si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'appello principale, ma anche aderendo al secondo motivo di appello.
17 Il ha eccepito il proprio difetto di Parte_3
legittimazione passiva, legittimazione che, invece, sussisteva anche alla luce dell'esito di una precedente azione di risarcimento del danno intercorso tra le stesse parti che veniva accolta anche nei confronti del
Controparte_5
In ogni caso alla luce della sentenza di primo grado oggi impugnata e del rigetto della domanda nei suoi confronti il CP_5
poteva anche non costituirsi.
[...]
In realtà l'appello incidentale ha riguardato anche il CP_5
ma è stato rigettato per i motivi appena espressi e in ogni caso in
[...]
relazione a tale appello il predetto non ha concluso in alcun CP_5
modo.
Queste ultime considerazione sono utili ai fini delle spese del presente giudizio.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e quanto argomentato in ordine alla costituzione in giudizio sia della CP_6
che del conducono alla compensazione
[...] Controparte_5
delle spese tra tutte le parti.
18 La Corte dà atto che vi sono i presupposti sia per l'appellante principale che per quello incidentale per l'applicazione dell'art.13 c.1
quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e per quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia l'appellante principale che l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR
115/2002
Salerno, 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
19
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.268/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Pierluigi Merola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) al viale Tavoliello n.16- appellante
E
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di rappresentati e Controparte_4 Parte_2 difesi dall'avv.Edoardo Rocco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla via dei Lucani n.25 – appellati
E in persona del lr rappresentato e difeso Controparte_5 dall'avv.Ernesta Iorio ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA) presso la sede comunale alla via M.Ripa – appellato
E
1 in persona del lr pt rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv.Francesco Tedesco ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente sita in largo Pioppi n.1 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3299/2021
del Tribunale di Salerno pubblicata il 15/11/21 e notificata il 25/2/22.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in via preliminare chiedeva che fosse disposta la rinnovazione della CTU
espletata in primo grado;
in via principale e nel merito chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda della parte attrice e che fosse ordinata la restituzione di quanto versato all'attrice e/o ad ogni suo avente diritto, a titolo di spese processuali e di CTU, in esecuzione della sentenza impugnata,
maggiorato di interessi e maggior danno, ex art. 1224 IIc cc dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
in via subordinata e nel merito, chiedeva che fosse rigettata la domanda proposta da in quanto infondata e non provata, ordinando la Parte_2
restituzione di quanto versato alla stessa e/o ad ogni suo avente diritto,
a titolo di spese processuali e di CTU, in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorato di interessi e maggior danno ex art. 1224 IIc cc
2 dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
che fosse rigettato l'appello incidentale per infondatezza, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati : chiedevano che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc e che nel merito fosse rigettato;
in via incidentale chiedevano che fosse riformata la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata una loro corresponsabilità;
chiedevano, pertanto, che tutti i convenuti fossero condannati alla corresponsione integrale delle spese processuali;
per l'appellato chiedeva in via preliminare che Controparte_5
fosse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito che l'appello fosse rigettato con la vittoria delle spese e dei compensi;
per l'appellata : chiedeva che fosse rigettato il Controparte_6
primo motivo dell'appello principale e che fosse accolto il secondo;
chiedeva il rigetto dell'appello incidentale.
3 Con ordinanza del 12 luglio 2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc e la richiesta di rinnovazione della CTU
espletata in primo grado.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 13 febbraio 2025 e con ordinanza del 4 marzo 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2
Salerno la , il e il Controparte_6 Controparte_5 [...]
esponendo che: era proprietaria di Parte_1
un immobile sito in Eboli alla C.da Acqua dei Pioppi con circostante terreno di pertinenza;
tale immobile l' 11/2/2002 e il 18/9/2002 veniva invaso dall'acqua piovana defluente dalle canalette e dai fossi di scolo circostanti con conseguenti danni all'abitazione; l'11/11/2002
proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i danni subiti;
il successivo giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 6437/2013 del Tribunale di Salerno, Sez. di Eboli, in
4 virtù della quale il il Controparte_5 Parte_1
e la , quali responsabili in
[...] Controparte_6
solido, veniva condannati al risarcimento dei danni patiti;
nonostante tale condanna, lo stato dei luoghi era rimasto invariato poiché i predetti enti avevano omesso qualsivoglia intervento di manutenzione e di adeguamento;
a causa delle abbondanti piogge in data 21/7/2014 la tracimazione delle acque dalle canalette determinava un altro allagamento, mettendo in pericolo la vita del nucleo familiare attoreo e, in particolare, la figlia in quanto Controparte_2
diversamente abile.
Stante l'inerzia dei predetti enti che non avevano mai provveduto a mettere in sicurezza o garantire la manutenzione dei canali, la parte attrice concludeva chiedendo che fosse accertato in capo ai convenuti la proprietà e le competenze delle canalette, delle cunette e dei canali di scolo circostanti la proprietà attorea, che fosse accertata l'assenza di manutenzione, che fosse accertato il conseguente pericolo che ne poteva derivare e che fosse dichiarato che i convenuti, ognuno per le proprie competenze, fosse tenuto alla manutenzione ed all'adeguamento delle canalette, delle cunette e dei canali di scolo
5 posti ai confini della proprietà; conseguentemente chiedeva che fosse ordinato ai predetti enti la manutenzione, l'adeguamento prudenziale alla quantità di acque meteoriche e la conseguente messa in sicurezza e che i convenuti fossero condannati al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 cc per responsabilità
extracontrattuale, per violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, per danno non patrimoniale nelle forme del danno biologico, morale, soggettivo ed esistenziale e per danno patrimoniale,
quale danno emergente e lucro cessante per la manutenzione delle spese sostenute al fine di arginare gli effetti delle acque meteoriche da quantificarsi in via equitativa ed al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di causa;
chiedevano, infine , che i convenuti fossero condannati per i danni subiti dall'immobile in data 21/7/2014,
da quantificarsi in via equitativa.
Il si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva.
La si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_6
domanda.
6 Infine si costituiva il in Destra Fiume Parte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo Pt_1
il rigetto della domanda.
In corso di causa veniva espletata una CTU.
Precisate le conclusioni, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea nei confronti della e del Controparte_6 Parte_1
condannandoli a realizzare le attività descritte e meglio
[...]
precisate nella CTU redatta dall'arch. e la rigettava nei Per_1
confronti del compensava per un terzo le spese tra Controparte_5
la parte attrice , la e il Controparte_6 Parte_1
e per il resto applicava il principio della
[...]
soccombenza; poneva le spese di CTU per un nono a carico dell' e per il residuo a carico delle altre parti rimaste Pt_2
soccombenti.
Il Tribunale rilevava che il CTU aveva accertato diversi fattori di criticità che avevano determinato una situazione di rischio per la proprietà attorea in presenza di importanti eventi pluviometrici e alcuni
7 di tali fattori erano riconducibili alla Provincia di e al CP_6
Destra . Parte_1 Parte_1
Più precisamente i canali di raccolta della Strada Provinciale
412, in capo alla Provincia di , risultavano sottodimensionati CP_6
per le portate di pioggia stimate e ancor di più per quelle relative agli eventi pluviometrici in oggetto, mentre i fossi di scolo risultavano anch'essi di sezione non adeguata in considerazione della portata da smaltire e per di più privi di qualsiasi opera manutentiva che ne garantisse il corretto funzionamento, in quanto il Parte_1
aveva da tempo abbandonato i canali a pelo libero per optare
[...]
per condotte in pressione, senza rimuoverli del tutto.
Al fine di ovviare a tale situazione la Controparte_6
doveva effettuare preliminarmente una pulizia profonda dei canali,
adeguando anche l'altezza insufficiente e portandola almeno a 70 cm di tirante idrico, riprofilando lo stesso lungo la provinciale 412 dal Km
2 e per 500 metri nelle due direzioni opposte, mentre il Parte_1
doveva rimuovere i fossi di scolo che aveva posizionato e
[...]
doveva realizzare una banchina non transitabile in terra battuta che
8 potesse arginare il deflusso delle acque verso valle, il tutto da effettuarsi sempre dal Km 2 e per 500 m in ambo le direzioni opposte.
Il CTU evidenziava che anche la parte attrice aveva contribuito alle problematiche oggetto della domanda, in quanto proprietaria di una condotta interrata di 600 mm che andava rimossa e reinstallata con un diametro di almeno 120 cm in modo da garantire un corretto smaltimento delle acque.
Il ha presentato Parte_1
appello avverso la predetta deducendo i seguenti motivi:
1)illegittimità della pronuncia - violazione dell'art. 112 cpc -
omessa valutazione e pronuncia sull'eccezione proposta (difetto di legittimazione passiva) -assoluta carenza di motivazione;
il Tribunale
non aveva in alcun modo valutato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva;
non si capiva come si potesse dire che fosse proprietario dei canali, cunette e fossi presenti in prossimità della proprietà attorea;
invero l'unica opera sottoposta alla sua gestione era la vecchia rete irrigua a pelo libero, che era stata dismessa sin dagli anni novanta e sostituita dall'irrigazione a pressione con tubature interrate, rappresentante allo stato l'unico impianto di irrigazione da
9 esso gestito e controllato;
non esistevano canali di drenaggio consortili, ma solo una rete di fossi privati la cui manutenzione, per legge e per regolamento, non era di competenza del;
Parte_1
allegava a riscontro di quanto dedotto il Regolamento Consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze,
approvato dalla G.R. della Campania con deliberazione n. 1712 del
10/2/1978, nonché l'ordinanza sindacale n. 109/2015 emessa dal
Comune di Eboli, fonti dalla quali si poteva desumere che nella zona circostante la proprietà attorea la manutenzione ricadeva e ricade in capo ai proprietari frontisti;
2)grave omissione e scarsa diligenza dell'organo giudicante -
difetto di motivazione ed errata valutazione delle prove - illogicità e assoluta carenza di motivazione -falsa applicazione degli artt. 2043 e
2051 cc;
nella sentenza non era chiaro l'iter logico e giuridico seguito e non era stato dato giusto rilievo alla condotta interrata posta in essere da parte della stessa attrice che, invece, aveva un notevole rilevanza in termini causali;
la Ctu era stata ampiamente condivisa, ma non si capiva sulla base di quali criteri fossero state determinate le sezioni
10 delle tubature e non vi era stata alcun risposta alle censure che aveva sollevato.
Gli eredi di si costituivano chiedendo che Parte_2
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.348 bis cpc e che nel merito fosse rigettato per infondatezza.
In via incidentale lamentavano che alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla loro dante causa alla luce dell'inerzia del
[...]
che avrebbe dovuto vigilare sulle condizioni di manutenzione, CP_5
essendosi reso, pertanto, colpevole, così come previsto da disposizioni normative che imponevano agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle pubbliche strade, oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili;
in sostanza escludeva che la condotta interrata potesse aver contribuito a determinare gli allagamenti,
essendo stata realizzata proprio per arginarli.
Il si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva sulla base delle risultanze della stessa CTU
espletata in primo grado all'esito della quale era stata esclusa una sua responsabilità.
11 La si costituiva e controdeduceva chiedendo Controparte_6
il rigetto dell'appello.
Eccepiva che era stato lo stesso ad aver ammesso che Parte_1
era di propria competenza la gestione della vecchia rete irrigua a pelo libero, che era stata dismessa sin dagli anni novanta, e che il CTU
aveva individuato proprio tali canali, dismessi e in stato di abbandono,
tra le cause degli sversamenti potenzialmente pericolosi per la proprietà degli eredi;
ne conseguiva che era pacifico e non Pt_2
contestato che, almeno originariamente, la gestione e la manutenzione di tali canali fosse in capo al , come asserito chiaramente Parte_1
anche nelle osservazioni alla CTU;
era onere dell'appellante dimostrare la sopravvenienza di un fatto che potesse aver fatto venir meno tali oneri di gestione, manutenzione e vigilanza, in capo allo stesso, non potendo un mero provvedimento amministrativo di dismissione esonerare il vecchio gestore dall'eliminare l'opera dismessa ovvero curarne la manutenzione in modo da non procurare danni a terzi;
le opere riconducibili alla non erano mai state CP_6
modificate nel tempo per cui il peggioramento della situazione doveva essere ascritto alle modifiche poste in essere dai proprietari vicini e
12 alla stessa che non solo avrebbe dovuto costruire la rampa Pt_2
dell'accesso carrabile a quota sensibilmente rialzata rispetto al piano viario, in modo tale che in caso di allagamento della strada le acque di scolo sarebbero defluite al di fuori della sua proprietà, ma aveva realizzato un condotta interrata costituente una strozzatura quale prima causa degli allagamenti lamentati.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.348 bis cpc.
In proposito va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350
cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è
precluso alla Corte esaminare tale eccezione(cfr. Cass.
sent.n.14696/2016).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva che , invece, è sussistente.
Sulla base di quanto accertato dal CTU le cui conclusioni sono condivisibili è emerso che tra le cause degli allagamenti patiti dall'immobile di vi erano anche i fossi di scolo Parte_2
13 divenuti tali a seguito della dismissione in capo al Parte_1
.
[...]
In origine tali opere costituivano canali a pelo libero collocati dal ed erano stati dismessi, ma non rimossi. Parte_1
In questo modo erano diventati nel concreto non più canali di irrigazione, ma canali di raccolta delle acque che per l'assenza di una adeguata sezione e di un'adeguata manutenzione e, in quanto non più
sovrapposti al piano campagna, ma sottostanti allo stesso, impedivano un corretto smaltimento delle acque piovane.
Il ha dedotto di aver dismesso tali opere e, quindi, di Parte_1
non doversene più occupare.
Prima di tutto si tratta di opere poste in essere dal in Parte_1
relazione ai terreni oggetto della sua competenza, tanto è vero che i fossi di scolo individuati si estendono ben oltre il terreno della parte attrice come può evincersi sia dalla foto satellitare – lett.c – che dalle foto di tali canalette entrambe allegate alla CTU espletata in primo grado.
Ciò posto la dismissione di tali canalette per l'adozione di un sistema di irrigazione diverso non poteva tradursi in un mero
14 abbandono delle opere idrauliche che permanendo nella zona – in assenza di un adeguata sezione e di una necessaria manutenzione-
sarebbero diventate canali di raccolta di acque piovane inidonee a svolgere compiutamente la loro funzione.
Va precisato che il in questione ha proprio come Parte_1
finalità assicurare per i terreni sottoposti alla sua gestione un corretto smaltimento delle acque piovane.
Ne consegue che correttamente il CTU ha individuato tra le concause degli allagamenti la presenza di tali fossi di scolo dismessi dal senza l'adozione dei necessari provvedimenti Parte_1
consequenziali e ha previsto a carico dello stesso la rimozione e la realizzazione di una specifica opera idraulica.
L'appellante ha anche cercato di sostenere che l'unica causa degli allagamenti fosse costituita dalla condotta interrata realizzata posta in essere dalla stessa parte attrice;
in realtà in modo condivisibile il CTU in primo grado ha individuato una serie di concause sulla base di articolate valutazioni che non sono state affatto superate dalle deduzioni del estremamente generiche. Parte_1
15 Le fonti richiamate dall'appellante non hanno rilievo dirimente perché i fossi di scolo oggetto di accertamento non sono assimilabili agli argini dei canali di bonifica e non costituiscono fossi aziendali.
L'ordinanza del era stata emessa per sollecitare Controparte_5
la manutenzione da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le strade e non poteva concernere i fossi di scolo così come individuati dal CTU.
Non resta che analizzare l'appello incidentale degli eredi dell'Alfano.
Costoro hanno affermato nei motivi che, anche sulla base di un precedente contenzioso, vi fosse una corresponsabilità da parte di tutti gli enti convenuti e , quindi , anche del per non aver Controparte_5
vigilato sulla manutenzione da effettuarsi nei luoghi oggetto del contenzioso.
Purtuttavia l'appellante incidentale non ha mai chiesto nelle conclusioni che fosse riformata la sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda nei confronti del suddetto CP_5
16 L'appello incidentale è altrettanto da rigettare nella parte in cui è
stato ritenuto che vi fosse una corresponsabilità della parte attrice ex art.1227cc.
In proposito sempre secondo la Ctu la condotta interrata di 600
mm realizzata dall doveva essere adeguata mediante la sua Pt_2
rimozione e la corretta installazione di una condotta del diametro di almeno 120 cm in modo di garantire un corretto smaltimento delle acque.
L'accertamento peritale è condivisibile e non può essere posto in discussione solo in parte in modo del tutto irragionevole.
Oltretutto si rileva che in primo grado le osservazioni analizzate e superate dal CTU erano state sollevate solo dal Parte_1
e dalla .
[...] Controparte_6
Di qui l'insostenibilità di quanto dedotto dagli eredi della parte attrice in sede di appello incidentale.
La si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'appello principale, ma anche aderendo al secondo motivo di appello.
17 Il ha eccepito il proprio difetto di Parte_3
legittimazione passiva, legittimazione che, invece, sussisteva anche alla luce dell'esito di una precedente azione di risarcimento del danno intercorso tra le stesse parti che veniva accolta anche nei confronti del
Controparte_5
In ogni caso alla luce della sentenza di primo grado oggi impugnata e del rigetto della domanda nei suoi confronti il CP_5
poteva anche non costituirsi.
[...]
In realtà l'appello incidentale ha riguardato anche il CP_5
ma è stato rigettato per i motivi appena espressi e in ogni caso in
[...]
relazione a tale appello il predetto non ha concluso in alcun CP_5
modo.
Queste ultime considerazione sono utili ai fini delle spese del presente giudizio.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e quanto argomentato in ordine alla costituzione in giudizio sia della CP_6
che del conducono alla compensazione
[...] Controparte_5
delle spese tra tutte le parti.
18 La Corte dà atto che vi sono i presupposti sia per l'appellante principale che per quello incidentale per l'applicazione dell'art.13 c.1
quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e per quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia l'appellante principale che l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR
115/2002
Salerno, 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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