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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Lucia Cannella Consigliere ES Caprioli Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso con atto di citazione in appello notificato il 25.9.2025 da:
, nato a [...] il [...], residente a Mossoro (Brasile) in Parte_1 via R. Pastor Ramiro Martins de Oliveira 25 AP 105, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Santi del foro di Brescia con domicilio eletto presso il difensore appellante contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]degli Controparte_1
Angeli (BG) in via Variante di Cicola n.7
, nata a [...] il [...] e residente in [...]dei Marmi Parte_2
(Lucca) in via Solferino n. 9 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Colli Sara del foro di GA presso il cui studio hanno eletto domicilio. appellate e contro
, nato a [...] il [...] e residente in 1 Place Esprit Pioch CP_2
13460 Le NT AR De La ME (Francia) e per lui il fallimento quale socio CP_2 accomandatario della società Val. Mart. , in Controparte_3 persona del Curatore Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Pagliuca del foro di GA presso il cui studio ha eletto domicilio. appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1637/2024 pronunciata dal Tribunale di GA in data 24/07/2024, pubblicata in data 26/07/2024, notificata in data 31.07.2024. In punto: divisione dei beni caduti in successione.
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLANTE: In totale riforma della sentenza del Tribunale di GA n. 1637/2024 Rep. n. 2757/2024 emessa il 24.7.2024 e pubblicata in data 26.7.2024 a definizione del giudizio RG n. 1213/2014, preso atto che l'appellante non ha accettato il piano divisionale fatto proprio dal Giudice di primo Parte_1 grado, disattesa ogni altra domanda come formulata dai convenuti appellati tutti e, in reiterata formulazione delle domande svolte in primo grado: Nel merito
1) nominare Consulente Tecnico d'Ufficio per la formazione e valutazione della massa relitta che dovrà essere divisa (massa come descritta in atto di citazione in primo grado) e formazione delle singole quote.
2) accertare e computare nella formazione delle singole quote gli importi soggetti a collazione, importi che verranno quantificati all'esito dell'istruttoria e tenuto conto delle produzioni documentali effettuati nel corso del giudizio di primo grado e mai disconosciute dai convenuti appellati.
3) disporre la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante come sarà acclarata e con gli eventuali conguagli.
4) delegare, ove occorrer possa, per le operazioni di divisione un Notaio ex art. 786 c.p.c. In via istruttoria: Si chiede ammissione di nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio per la formazione e valutazione della massa da dividersi e per l'assegnazione delle singole quote e i necessari conguagli, tenendo conto di quanto sarà accertato circa la consistenza delle collazioni all'esito dell'istanza di esibizione e comunque tenendo conto della documentazione bancaria già prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Si reitera richiesta di emissione dei seguenti ordini di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti dei seguenti Istituti di Credito: 1)UBI – Banca di Valle Camonica – Filiale di Villongo ordine di esibizione degli estratti relativi al conto corrente n. 412/16112 intestato a dall'apertura del conto fino alla chiusura nonché di tutta Parte_4 la documentazione in possesso della Banca inerente al medesimo conto corrente ed in particolare la documentazione inerente le seguenti operazioni:
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808344 del 15.12.2005 di €16.500,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808345 del 19.12.2005 di €15.000,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808343 del 20.12.2005 di €15.000,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808346 del 20.12.2005 di €15.000,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808347 del 20.12.2005 di €15.000,00.
-Pagamento con assegno C/C n. 1402808348 del 20.12.2005 di €15.000,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808349 del 20.12.2005 di €18.000,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808340 del 21.12.2005 di €16.500,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808341 del 21.12.2005 di €15.000,00.
−Pagamento con assegno C/C n. 1402808342 del 23.12.2005 di €16.500,00.
2)UBI – Banca di Valle Camonica – Filiale di Villongo ordine di esibizione degli estratti relativi al conto corrente n. 412/16126 intestato a dall'apertura del conto fino alla chiusura nonché di tutta Parte_4 la documentazione in possesso della Banca inerente al medesimo conto corrente.
3)UBI – Banca di Valle Camonica – Filiale di Villongo ordine di esibizione degli estratti relativi al dossier titoli n. 412/200388 intestato a dall'apertura fino alla sua chiusura nonché della Parte_4 documentazione inerente al dossier ed in particolare la documentazione relativa alla costituzione di pagina 2 di 23 pegno a fronte di obbligazioni di terzi del 14.11.2007 nonché la documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno stesso.
4)UBI – Banca di Valle Camonica – Filiale di Villongo ordine di esibizione degli estratti relativi al dossier titoli n. 412/200439 intestato a dall'apertura fino alla sua chiusura nonché della Parte_4 documentazione inerente al medesimo dossier titoli.
5)UBI – Banca di Valle Camonica – Filiale di Villongo ordine di esibizione degli estratti relativi al dossier titoli n. 412/200322 intestato a dall'apertura fino alla sua chiusura nonché della Parte_4 documentazione inerente al dossier ed in particolare la documentazione relativa alla costituzione di pegno a fronte di obbligazioni di terzi del 15.12.2006 nonché la documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno stesso.
6) UBI – Banca di Valle Camonica – ordine di esibizione degli estratti relativi al dossier titoli n. 418/500201 intestato a dall'apertura fino alla sua chiusura nonché della documentazione Parte_4 inerente al dossier ed in particolare la documentazione relativa alla costituzione di pegno a fronte di obbligazioni di terzi del 20.5.2005 nonché la documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno stesso. 7) (già ) – Filiale di GA ordine di esibizione degli estratti relativi CP_4 Controparte_5 al conto corrente n. 34369 intestato a dall'apertura del conto fino alla chiusura nonché Parte_4 di tutta la documentazione in possesso della Banca inerente al medesimo conto corrente ed in particolare la documentazione inerente le seguenti operazioni: -- - Addebito conferimento liquidità per c/gp di
€100.000,00 del 7.11.2003.- Emissione assegni circolari per €452.000,00 del 23.3.2005. 8)Banco di Desio e della Brianza spa – Filiale di GA ordine di esibizione degli estratti relativi al conto corrente n. 171100 intestato a dall'apertura del conto fino alla chiusura nonché di Parte_4 tutta la documentazione in possesso della Banca inerente al medesimo conto corrente ed in particolare la documentazione inerente le seguenti operazioni:
−Emissione assegni circolari per Lire 100.000.000 del 14.3.2000.
−Emissione assegni circolari per Lire 283.000.000 del 22.3.2000.
−Pagamento assegno n. 31345681 del 4.4.2000 di Lire 15.000.000.
−Emissione assegni circolari per Lire 58.600.000 del 10.4.2000.
−Emissione assegni circolari per Lire 76.668.905 del 18.4.2000.
−Emissione assegni circolari per Lire 100.000.000 del 4.7.2000.
−Emissione assegni circolari per Lire250.000.000 del 27.7.2000.
−Emissione assegni circolari per Lire 236.800.000 del 4.10.2000.
−Emissione assegni circolari per Lire 131.500.000 del 14.5.2001.
−Bonifico di Lire 135.250.000 del 26.6.2001.
−Bonifico di Lire 132.350.805 del 6.7.2001.
−Emissione assegni circolari per Lire 200.000.000 del 3.8.2001.
−Emissione di assegni circolari per Lire 120.000.000 del 24.9.2001.
−Emissione di assegni circolari per Lire 164.000.000 del 3.10.2001.
−Emissione di assegni circolari per Lire 95.000.000 del 5.10.2001.
−Emissione di assegni circolari per Lire 120.000.000 del 19.11.2001.
−Emissione di assegni circolari per €25.822,85 dell'11.10.2002.
−Pagamento con assegno n. 85672611 di €5.600,00 del 16.10.2002.
−Emissione di assegni circolari per €13.040,00 del 28.11.2002. pagina 3 di 23 −Azzeramento saldo per estinzione di €15.277,08. 9)UBI – Banca Popolare di GA – Filiale di HI ordine di esibizione degli estratti relativi al conto corrente n. 3172 cointestato a e dall'apertura del conto fino alla Parte_4 Controparte_1 chiusura nonché di tutta la documentazione in possesso della Banca inerente al medesimo conto corrente ed in particolare la documentazione inerente le seguenti operazioni:
−Pagamento con assegni n. 5106381508 di €30.000,00 in data 8.4.2003.
−Prelievo in contanti di € 7.600,00 del 14.8.2003.
−Prelievo in contanti di € 400.000,00 del 10.2.2004.
−Pagamento con assegno n. 5125583691 di €22.000,00 del 28.4.2004.
−Prelievo in contanti di € 42.200,00 del 28.9.2005.
−Prelievo in contanti di € 7.150,00 a fronte versamento assegni del 7.2.2006.
−Prelievo in contanti di € 4.200,00 a fronte versamento assegni dell'8.6.2006.
−Pagamento con assegno n. 5140568898 di €4.500,00 del 9.2.2007.
−prelievo in contanti di € 10.000,00 del 2.10.2007.
−Prelievo in contanti di €5.000,00 del 9.11.2007.
-Pagamento con assegno n. 1274101765 di Lire 10.000.000 del 19.7.2001.
−Pagamento con assegno n. 1274101763 di Lire 9.000.000 del 19.7.2001.
−Pagamento con assegno n. 1274111808 di Lire 9.000.000 del 23.10.2001. Con spese di entrambi i gradi rifuse.
APPELLATO : Controparte_3
In via principale rigettarsi l'appello avversario, con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso spese di causa interamente rifuse.
APPELLATE E : Controparte_1 Parte_2
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- rigettare l'appello del sig. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di GA n. 1637/2024 del 24.7.2024, pubblicata in data 26.7.2024 e notificata il successivo 31.7.2024 a definizione del giudizio n. 1213/2014 R.G. avanti il Tribunale di GA, in quanto infondato in fatto ed in diritto. IN OGNI CASO:
- rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizi;
- riconoscimento in capo alla sig.ra del diritto al rimborso della quota delle spese di Parte_2
CTU di competenza del sig. pari ad euro 1.329,46. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.1.2014 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
GA la madre e i fratelli e nonché il Curatore del Controparte_1 CP_2 Parte_2
quale socio accomandatario della Val. Mart. Controparte_3 Controparte_3
, promuovendo azione di divisione in relazione all'eredità del padre , deceduto
[...] Parte_4 in Milano il 5.1.2008 lasciando quali eredi la moglie e i tre figli, , ES e Controparte_1 CP_2
Rappresentava quanto segue: Pt_1
pagina 4 di 23 . il de cuius aveva lasciato testamento olografo datato 13.1.1978, pubblicato il 15.5.2008, in cui aveva disposto: “io sottoscritto dichiaro di nominare erede per la metà del mio patrimonio mia Parte_4 moglie ”. Al momento del decesso il patrimonio del de cuius risultava formato, per quanto Controparte_1 noto, dai seguenti beni come da denuncia di successione sottoscritta da il 22.12.2008: Controparte_1 immobili:
1) piena proprietà del fabbricato industriale sito in Carobbio degli Angeli via Variante di Cicola 1, censito al CF alla sezione SS, foglio 5, mapp. 1290, subalterno 7, natura D/7;
2) piena proprietà dell'abitazione sita in Carobbio degli Angeli, via Variante di Cicola 1, censita al CF, sez. SS, foglio 5, mapp. 1290, sub. 8, natura A/2, classe 3, vani 11,5;
3) piena proprietà dell'abitazione sita in Carobbio degli Angeli (BG), via Variante di Cicola 1, censita al CF sez. SS, foglio 5, mapp. 1290, sub. 9, natura A/2, classe 3, vani 7,5;
4) terreno sito in Carobbio degli Angeli (BG) censito al CT, sez. SS, foglio 9, mapp. 1432, natura T, superficie ha 0.19.10;
5) terreno sito in Carobbio degli Angeli (BG) censito al CT, sez. SS, foglio 9, mapp. 1432, natura T, superficie ha 0.20.90; beni mobili:
6) n. 868.570 azioni, pari al 24,65% del capitale sociale della società G. . CP_6
7) quota di nominali € 17.100 del capitale sociale della società MFG srl;
8) dossier titoli n. 412/200439 presso la filiale di Villongo della Banca di Valle Camonica con n. 310 quote di ETF Azionario ISHS MSCI Brazile per un controvalore di € 12.502,30;
9) dossier titoli n. 412/200322 con titoli di stato (BTP 1.11.23, 1.5.2008, 1.11.2009 e 15.1.2008) per un controvalore di € 290.855,18;
10) dossier titoli n. 410/500201 contenente titoli di stato (BTP 01MG08, CCT – FB10, BTP 01AG13, CCT 01DC10) per un controvalore di 141.000 euro;
11) stesso dossier titoli presso la stessa filiale contenente investimenti finanziari per il controvalore di 318.557,69 euro. 12) dossier titoli 412/200388 presso Banca Valle Camonica filiale Villongo contenente contratto di
“pronti contro termini” per un valore di € 145.904,06;
13) conto corrente n. 412/16126 con saldo attivo di € 708,32 presso la filiale di Sarnico della Banca di Valle Camonica;
14) liquidità riferita al dossier titoli n. 418/500201 presso la Filiale di Sarnico della Banca di Valle Camonica per l'importo di 838,71 euro.
15) n. 1 assegno circolare n. 24 00223269-11 di 328,45 emesso il 18.4.2008 dalla in favore CP_5 di per competenza chiusura del conto corrente n. 3436951 in essere presso la Banca BIPOP Parte_4
Carire filiale di GA come da richiesta di estinzione del 18.11.2007. All'epoca del decesso del padre esistevano altresì le seguenti passività: A) presso la filiale di Villongo della Banca di Valle Camonica un saldo debitore sul c/c 412/16112 per un ammontare complessivo di € 202.020,67; B) spese funebri per € 3.000 come fattura emessa da Onoranze Funebri F.lli Ruggeri. Nella dichiarazione di successione non si era dato conto delle seguenti poste attive del patrimonio paterno:
- contratto stipulato il 1.1.1982 con cui il de cuius aveva concesso la locazione commerciale alla
[...]
del capannone industriale di sua proprietà, contratto rinnovato di 6 anni in 6 anni, il cui canone Parte_5 pagina 5 di 23 di locazione annuo ammontava a 11.000.000 di lire (pari ad € 5.681,03). Tale canone per gli importi incamerati successivamente alla morte del padre – 5.1.2008 - doveva rientrare nella massa ereditaria;
- contratto di locazione stipulato dal de cuius il 1.2.1999 ad uso abitativo dell'appartamento locato a
(Carrobbio degli Angeli, via Variante di Cicola 3 – foglio 5 mapp. 1290 sub 9) il cui Parte_2 ammontare annuo era pari a 3.000.000 lire (€ 1.549,37): dovevano rientrare nella massa ereditaria anche questi i canoni dalla data del decesso del padre ad oggi. c) il saldo attivo riportante, al 16.11.2010, € 42.585,73, prelevato in contanti del conto corrente, oggi estinto, presso Banque de Depots et de Gestion in Lugano. Ciò premesso, l'attore chiedeva procedere a divisione ereditaria secondo le quote previste nel testamento olografo paterno (1/2 alla moglie e 1/6 a ogni figlio) previa collazione di ogni disposizione liberale diretta e indiretta posta in essere in vita dal padre e che sarebbe risultata accertata in corso di istruttoria; a tale proposito osservava che non rileva il soggettivo convincimento del de cuius di rispondere con le liberalità a un obbligo morale e che all'esito dell'istruttoria si sarebbe potuto accertare quali elargizioni di denaro dirette e indirette aveva fatto il de cuius alla moglie e ai figli e ES. A tale Controparte_1 CP_2 proposito in via istruttoria chiedeva CTU per la valutazione della massa ereditaria e la divisione e ai sensi Cont dell'art. 210 chiedeva si ordinasse a numerosi istituti bancari l'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati a dall'apertura alla chiusura del conto, in particolare: Parte_4
1) C/C 412/16112 intestato a presso UBI Valle Camonica, filiale Villongo, e in particolare Parte_4 la documentazione relativa alle seguenti operazioni:
. pagamento con assegno n. 1402808344 del 15.12.2005 di 16.500 euro.
. pagamento con assegno n.1402808345 del 19.12.2005 di 15.000 euro.
. pagamento con assegno n. 1402808343 del 20.12.2005 di 15.000 euro.
. pagamento con assegno n. 1402808346 del 20.12.2005 di 15.000 euro
. pagamento con assegno n. 1402808347 del 20.12.2005 di 15.000 euro
. pagamento con assegno n. 1402808348 del 20.12.2005 di 15.000 euro
. pagamento con assegno n. 1402808349 del 20.12.2005 di 18.000 euro
. pagamento con assegno n. 1402808340 del 21.12.2005 di 16.500 euro
. pagamento con assegno n 1402808341 del 21.12.2005 di 15.000 euro pagamento con assegno n. 1402808342 del 23.12.2005 di 16.500 euro 2) estratti conto del C/C 412/16126 intestato a presso Ubi -Banca Valle Camonica, Filiale Parte_4
Villongo. 3) dossier titoli n. 412/ 200388 intestato a presso UBI Banca di Valle Camonica, Filiale Parte_4
Villongo, in particolare la documentazione relativa alla costituzione di pegno a fronte di obbligazione di terzi del 14.11.2007 e la documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno;
4) dossier titoli 412/200439 intestato a presso UBI Banca di Valle Camonica, filiale di Parte_4
Villongo; 5) dossier titoli 412/200322 UBI Banca di Valle Camonica filiale Villongo, intestato a e Parte_4 documentazione relativa alla costituzione di pegno a fronte di obbligazioni di terzi del 15.12.2006 e documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno a fronte di obbligazioni di terzi del 15.12.2006 e documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno;
6) dossier titoli 418/500201 intestato a e documentazione relativa alla costituzione di pegno Parte_4
a fronte di obbligazioni di terzi del 20.5.2005 e documentazione relativa all'eventuale escussione del pegno stesso;
pagina 6 di 23 7) estratti di C/C 34369 intestato a presso (già e in particolare Parte_4 CP_4 CP_5 documentazione sulle seguenti operazioni: addebito conferimento liquidità per c/gp di 100.000 euro del
7.11.2003; emissione assegni circolari per 452.000 euro del 23.3.2005;
8) estratti del C/C 171100 intestato a presso Banco di Desio e della Brianza, filiale di Parte_4
GA, e in particolare documentazione sulle le seguenti operazioni:
. emissione assegni circolari per lire 100.000.000 del 14.3.2000;
. emissione di assegni circolari per 283.000.000 lire del 22.3.2000;
. pagamento assegno n. 31345681 del 4.4.2000 di lire 15.000.000;
. emissione assegni circolari per lire 58.600.000 del 10.4.2000;
. emissione assegni circolari per lire 76.668.905 del 18.4.2000;
. emissione di assegni circolari per lire 100.000 000 del 4.7.2000;
. emissione assegni circolari per lire 250.000.000 del 27.7.2000;
. emissione assegni circolari per lire 236.800.000 del 4.10.2000;
. emissione assegni circolari per lire 131.500.000 del 14.5.2001;
. bonifico di lire 135.250.000 del 26.6.2001;
. bonifico di lire 132.350.805 del 6.7.2001;
. emissione assegni circolari per lire 200.000.000 del 3.8.2001;
. emissione di assegni circolari per lire 120.000.000 del 24.9.2001;
. emissione di assegni circolari per lire 164.000.000 del 3.10.2001;
. emissione di assegni circolari per lire 95.000.000 del 5.10.2001;
. emissione assegni circolari per lire 120.000.000 del 19.11.2001;
. emissione di assegni circolari per 25.822,85 euro del 11.10.2002;
. pagamento con assegno n. 85672611 di 5.600 euro del 16.10.2002;
. emissione di assegni circolari per 13.040 euro del 28.11.2002;
. azzeramento saldo per estinzione di 15.277,08 euro;
9) estratti conto del C/C 3172 cointestato a e presso UBI Banca Popolare Parte_4 Controparte_1 di GA filiale HI dall'apertura all'estinzione e in particolare:
. pagamento con assegno n. 5106381508 del 8.4.2003 di 30.000 euro.
. prelievo in contanti di 7.600 euro del 14.8.2003;
. prelievo in contanti di 400.000 del 10.2.2004;
. pagamento con assegno n. 5125583691 di 22.000 euro del 28.4.2004;
. prelievo in contanti di 42.200 euro del 28.9.2005;
. prelievo in contanti di 7.150 euro a fronte versamento assegni del 7.2.2006;
. prelievo in contanti di 4.200 euro a fronte versamento assegni del 8.6.2006;
. pagamento con assegno n. 5140568898 di 4.500 euro del 9.2.2007;
. prelievo in contanti di 10.000 euro del 2.10.2007;
. prelievo in contanti di 5.000 del 9.11.2007;
. pagamento con assegno n. 1274101765 di lire 10.000.000 del 19.7.2001;
. pagamento con assegno n. 1274101763 di lire 9.000.000 del 19.7.2001;
. pagamento con assegno n. 1274111808 di lire 9.000.000 del 23.10.2001;
Si costituivano e , rispettivamente moglie e figlia del de cuius, aderivano Controparte_1 Controparte_8 alla domanda di divisione e chiedevano il rigetto di ogni altra domanda attorea con condanna alla pagina 7 di 23 rifusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 CPC. Rilevavano che l'attore aveva accettato l'elencazione dei beni relitti nella massa ereditaria così come individuati nell'ambito della denuncia di successione dalla stessa presentata il 28.12.2008; specificavano che il complesso immobiliare CP_1 sito in Carobbio degli Angeli era costituito da tre diverse unità distinte per destinazione e cioè a) il fabbricato a pian terreno, capannone industriale, condotto in locazione dalla , b) l'abitazione, CP_6 ex casa coniugale, sita al primo piano ove abitava di diritto la convenuta e c) l'abitazione sita al CP_1 secondo piano condotta in locazione dalla figlia ES, pur essendo in data 1.9.2011 cessata la locazione. Assumevano, in relazione all'elencazione dei beni mobili svolta dall'attore, che: a) le azioni della di cui era titolare erano già state divise: a norma dell'art. 9 CP_6 Parte_4 Pe dello Statuto, mentre la era divenuta intestataria di e di 1/6, la residua quota CP_1 Parte_2 di 2/6 era rimasta intestata al defunto socio poiché, pur essendo destinata a e , quest'ultimi Pt_1 CP_2 non avevano attuato quanto richiesto dallo Statuto;
b) circa le quote del 19% della M.F.G. s.r.l. intestate al padre, a causa delle perdite derivanti dal bilancio 2009 e dagli esercizi precedenti, la società presentava, pur dopo l'utilizzo della riserva, un patrimonio netto negativo di € -331.638,00 così che l'assemblea del 27.5.2010 (alla quale l'attore, socio, era presente e aveva votato in senso contrario) aveva deliberato di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale ad € 90.000, aumento offerto in opzione ai soci ma esercitata solo dal socio he, sottoscrivendo CP_9 per intero tale opzione, ne era divenuto unico socio: ne conseguiva che le quote di M.F.G. non facevano parte della comunione ereditaria. c) i titoli indicati nella denuncia di successione, del valore totale di € 908.812,23, erano stati tutti dati da in garanzia (pegno) per debiti di terzi (non eredi) e per un debito del de cuius ed erano Parte_4 ormai stati realizzati dalla Banca di Valle Camonica. d) relativamente al deposito sul conto svizzero, di cui le convenute nulla sapevano, l'attore poteva richiedere solo la misura di 1/6. Circa il passivo ereditario, l'importo indicato in € 202.020,67 era nelle more divenuto di € 222.000 per le richieste della banca mentre sia le spese funerarie sia quelle relative all'imposta di successione erano state pagate per intero dalla che aveva diritto al rimborso. CP_1
. l'attore non aveva fornito un'esatta rappresentazione delle donazioni che intendeva collazionare né dei percettori di esse, in ogni caso le convenute non erano state destinatarie di alcuna donazione.
. ci si opponeva gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto e degli assegni che spaziavano dal 2000 al 2007 in quanto eccessivamente generici e comunque subordinati alla dimostrazione (che allo stato l'attore non aveva fornito) circa l'impossibilità di procurarsi in altro modo la documentazione ereditaria (l'attore essendo erede poteva avere accesso alla documentazione bancaria delle operazioni riferite agli ultimi 10 anni ex art. 119 TU bancario. Per il periodo precedente l'ordine di esibizione avrebbe potuto essere emesso se l'attore avesse spiegato perché non aveva potuto ottenere direttamente i documenti).
. circa i canoni di locazione dovuti da e da agli eredi dopo la morte del Parte_5 Parte_2 padre, la prima aveva sempre pagato il canone di locazione secondo la quota degli eredi e Parte_1 aveva sempre ricevuto la sua quota;
quanto alla seconda, la stessa aveva occupato l'appartamento da gennaio 2008 a settembre 2011 (quando aveva lasciato l'appartamento) quale coerede: comunque trattandosi di canoni da pagare dopo la morte del defunto non rientravano nella divisione ereditaria;
si trattava semmai una domanda di rendiconto tra coeredi, estranea al giudizio di divisione e inammissibile. pagina 8 di 23 Il in persona del Curatore si costituiva e, premesso di avere accettato, previa Controparte_3 autorizzazione del GT, l'eredità con beneficio di inventario il 26.9.2014, si associava alle domande dell'attore chiedendo “disporsi la divisione giudiziale del patrimonio ereditario del sig. , Parte_4 come descritto nell'atto di citazione e come verrà accertato nel corso del giudizio, previa collazione da parte degli altri coeredi di quanto avessero ricevuto dal defunto per donazione ex art. 737 cc”. Non formulava alcuna istanza istruttoria.
Nelle memorie ex art. 183 VI comma CPC l'attore contestava la comparsa di costituzione e risposta delle convenute e allegando: Controparte_1 Parte_2
- che il dossier titoli fosse stato realizzato dalla banca non risultava documentalmente confermato sicché andava rivolto alla Banca di Valle Camonica un ordine di esibizione al fine di verificare l'intervenuta escussione del pegno asseritamente posto in essere dalla Banca.
- dai documenti prodotti emergeva che l'estinzione del conto corrente svizzero cointestato al de cuius e alla fosse stato estinto dalla il 16.11.2010, con incasso della somma. CP_1 CP_1
- quanto ai contratti di locazione, non aveva fornito alcuna prova del pagamento di tali Parte_2 canoni, canoni che entravano pacificamente nell'asse ereditario perché costituenti frutti prodotti dai bene ereditari sicché dovevano rientrare nella massa da dividere quelli prodotti fino al momento della divisione.
- in merito alla richiesta collazione, l'attore produceva n. 31 documenti (numerati da n. 10 a n. 40) da cui emergeva che lo stesso aveva richiesto alle Banche delucidazioni circa la consistenza dei conti intestati al de cuius e circa la sorte degli stessi, che era intervenuta la consegna da parte degli istituti di credito degli estratti conto, che, ricevuti tali documenti, l'attore aveva richiesto alle Banche la consegna delle contabili di determinate operazioni ritenute anomale e su cui desiderava avere chiarezza anche ai fini della collazione ma solo gli aveva consegnato i documenti richiesti, Controparte_10 peraltro oscurati in alcuni dati per incomprensibili ragioni di privacy. Evidenziava dunque che tutt'altro che generica, esplorativa o inammissibile era la richiesta analitica di ordine di esibizione diretto agli istituti bancari. Precisava che dall'esame dei documenti forniti dalla sola UBI Banca in relazione al C/C n. 3172 cointestato tra il de cuius e la moglie, era emerso che la aveva effettuato prelievi in CP_1 contanti o a mezzo assegni bancari, come documentato negli allegati da n. 27 a n. 391, somme che evidentemente andavano collazionate quantomeno per la quota di proprietà di trattandosi Parte_4 di conto cointestato. Si produceva dichiarazione datata 21.3.2005 proveniente dal rag. Persona_2
(professionista di fiducia del de cuius e della moglie) il quale aveva ricostruito i versamenti effettuati da e da a saldo di fideiussioni rilasciate nell'interesse del figlio , poi Parte_4 Controparte_1 CP_2 fallito, per ben € 1.963.065,73.
1 Assegno bancario di 30.000 euro in data 4.4.2023 (doc. 27); prelievo in contanti per 7.600 euro effettuato il 14.8.2003 (doc 28). Prelievo in contanti di 400.000 euro effettuato il 10.2.2004 (doc 29). Emissione di assegno bancario di 200.000 euro il 26.4.2004 (doc. 30). Prelievo in contanti di 42.200 euro il 28.9.2005 (doc. 31). Prelievo di contanti di 7.150 euro effettuato il 7.2.2006 (doc. 32). Prelievo di contanti di 4200 euro l'8.6.2006 (doc. 33). Emissione di assegno bancario dai 4.500 euro il 7.2.2007 (doc. 34). Prelievo di contanti di 10.000 euro il 2.10.2007 (doc 35). Prelievo di contanti di 5000 il 9.11.2007 (doc. 36). Emissione di assegno bancario di lire 10.000.000 il 17.7.2001 (doc. 37). Emissione di assegno bancario di lire 9.000.000 emesso il 17.7.2001 (doc. 38). Emissione di assegno bancario di 9.000.000 di lire emesso il 19.10.2001 (doc. 39). pagina 9 di 23 L'attore quindi insisteva con la memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. nella richiesta di CTU e di emissione degli ordini di esibizione e chiedeva altresì l'ammissione delle prove testimoniali sulle vicende descritte dal rag. nella sua missiva 21.3.2005. Persona_2
Parti convenute contestavano e si opponevano ai mezzi istruttori chiesti dall'attore e non avanzavano alcuna istanza istruttoria.
Il Giudice con ordinanza del 3.3.2015 nominava CTU l'arch. disponendo indagine sugli Persona_3 immobili caduti in successione richiedendo anche un progetto divisionale sugli stessi.
Precisate le conclusioni nel 2021 le parti congiuntamente chiedevano la rimessione in istruttoria perché nelle more avevano raggiunto un accordo sulla vendita di uno degli immobili e, successivamente, con ordinanza del 3.4.2022, veniva dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'immobile oggetto di accordo. Il mutamento dei beni immobili da dividere e il lungo decorso di tempo rispetto alla stesura della relazione peritale comportavano la necessità di nuova CTU per un'aggiornata situazione dei beni immobili e del loro valore. Al deposito in data 24.7.2023 della nuova CTU da parte dell'arch. all'udienza del 24.1.2024 l'attore rifiutava di esprimere la propria Persona_4 preferenza per i lotti contestando il progetto divisionale in quanto comprensivo solo dei beni immobili.
Con sentenza n. 1637/2024 pubblicata il 26.7.2024 e notificata il 31.7.2024 il Tribunale di GA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- dichiara sciolta la comunione ereditaria relativa alla morte di , nato l'[...] a [...]
HI (BG) e deceduto a Milano il 5.1.2008 e per l'effetto, accogliendo le domande di assegnazione:
- assegna in proprietà esclusiva dell'attore il Lotto n. 4 di cui all'espletata CTU costituito Parte_1 da Magazzino e Sottotetto al Primo Secondo e al Piano Terzo, meglio individuato dalla Pianta redatta nella relazione peritale alla pag. 13, identificato catastalmente nel foglio 5, particella, 1290, subalterno 702. Sezione SS, nel Comune di Carobbio degli Angeli, in via Variante di Cicola numero 1;
- assegna in proprietà alla convenuta il Lotto n. 2 costituito da appartamento al Primo Controparte_1
Piano, meglio individuato dalla Pianta redatta nella relazione peritale alla pag. 9, da stralciare dall'unità immobiliare identificata catastalmente nel foglio 5, particella, 1290, subalterno 8. Sezione SS, nel Comune di Carobbio degli Angeli, in via Variante di Cicola numero 1 dando atto che ella già lo abita essendo la casa coniugale;
- assegna a il Lotto n. 3 costituito da appartamento al Secondo Piano, meglio Parte_2 individuato dalla Pianta redatta nella relazione peritale alla pag. 11, identificato catastalmente nel foglio 5, particella, 1290, subalterno 9. Sezione SS, nel Comune di Carobbio degli Angeli, in via Variante di Cicola numero 1
- assegna al Fallimento il Lotto n. 1 costituito da n. 2 cantine nel Piano interrato da CP_2 stralciare dall'unità immobiliare identificata catastalmente nel foglio 5, particella 1290, subalterno 8. Sezione SS, nel Comune di Carobbio degli Angeli, in via Variante di Cicola numero 1;
- dà atto che le convenute hanno richiesto di ottenere in comunione tra loro i due Lotti assegnati loro;
- dispone che dovrà versare a conguaglio al l'importo di € Parte_2 Controparte_3
45.645,67 ed € 591,17 quale conguaglio a;
Controparte_1
- dato atto che l'attore deve versare alla madre un conguaglio di € 38.100,33 per la Parte_1 divisione immobiliare ed € 6.234,71 per le spese collegate alla morte del padre;
pagina 10 di 23 - dato atto che deve versare all'attore la somma di € 7.097,62 collegato al deposito Controparte_1 svizzero cointestato con il defunto marito;
- compensa tra loro le suddette somme e per l'effetto
- condanna l'attore a versare alla madre l'importo di € 37.237,42; Controparte_1
- rigetta ogni altra domanda;
- Ordina al Conservatore dei RRII di GA, presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Agenzia del Territorio), la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2646 cc.
- conferma definitivamente a carico solidale delle parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU, già liquidata;
- compensa le spese di lite tra le parti. Osservava:
. circa le richieste istruttorie attoree, la causa era stata sufficientemente istruita con ben due CTU e la richiesta inerente gli ordini di esibizione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente e la richiesta di esibizione di assegni, molti dei quali risalenti al 2001, era assolutamente esplorativa essendo finalizzata a comprendere la causa dei pagamenti e non invece a documentare un ipotetico arricchimento da collazionare;
l'ipotizzata esistenza di donazioni agli altri eredi legittimari era rimasta del tutto generica Cont ben oltre il termine di cui alla memoria n. 1 art. 183 6° comma : in detta memoria infatti era chiaramente indicato che le contabili richieste servivano “per fare chiarezza anche ai fini della collazione”, mentre le somme portate dagli assegni indicati erano solo molto genericamente individuate come “passibili” di collazione. Invece per potere richiedere la collazione occorre individuare con esattezza le somme che si ritengono donate o eventualmente abusivamente detratte al de cuius così da giustificare la richiesta documentazione relativa agli importi che appunto si contestano: nel caso di specie invece si aveva la richiesta di tutto ciò che concerneva i depositi, i conti correnti e anche gli assegni al fine di ricostruire eventuali donazioni da collazionare. Il carattere esplorativo di tali richieste le rendeva inammissibili in quanto nell'ambito delle cause successorie è essenziale individuare precisamente le donazioni che si intende fare oggetto di collazione.
. le prove per testi richieste dall'attore relative al conto corrente presso la banca svizzera erano in parte superate avendo la riconosciuto che 1/6 del saldo spettava legittimamente all'attore. CP_1
. si procedeva pertanto alla divisione del compendio ereditario: divisione degli immobili: si faceva proprio il progetto divisionale previsto dal CTU - da considerarsi modificato come unanimemente indicato dai procuratori delle parti e si assegnava il lotto n. 1, del valore di 18.312,50 euro, al;
si assegnava alla il lotto n. 2, del valore di 153.183 Controparte_3 CP_1 euro già al netto del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite. Il lotto n. 3, del valore di 110.195 euro, era attribuito a . Il lotto n. 4, del valore di 102,058,50 euro, era attribuito a Parte_2 Pt_1
Il valore complessivo dei lotti era così pari ad € 383.749,00 e per le quote da rispettare si doveva
[...] riconoscere il valore di metà in favore di (per € 191.874,50) e di 1/6 ciascuno ai figli Controparte_1
(63.958,17). Ne conseguiva che la sig.ra doveva ricevere un conguaglio totale di € 38.691,50 e CP_1 il un conguaglio di € 45.645,67, mentre era tenuta versare a Controparte_3 Parte_2 conguaglio l'importo di € 46.236,83 e un conguaglio di € 38.100,33. Di conseguenza Parte_1 doveva versare alla madre un conguaglio di € 38.100,33 e l'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo di € 591,17. doveva versare a conguaglio al l'importo Parte_2 Controparte_3 di € 45.645,67. divisione delle azioni: pagina 11 di 23 . l'attore aveva richiesto la divisione delle azioni della consistenti in n. 868.570 (24,65%) CP_6 ma le convenute fin dalla comparsa di costituzione avevano documentato tali azioni erano state di fatto divise fin da subito dopo il decesso di in base all'art. 9 dello Statuto societario, tanto che Parte_4 nell'ambito della predetta società erano rimaste ancora a nome del defunto le quote spettanti all'attore e a i quali non avevano posto in essere le condotte richieste dalla società per ottenere il CP_2 passaggio nominativo di esse. La suddivisione di dette quote aveva rispettato la percentuale della metà a favore della moglie e di 1/6 ciascuno per ognuno dei tre figli;
nulla poteva quindi disporsi su tali azioni che erano già state di fatto divise a favore dell'attore.
. circa le azioni della M.F.G. srl il cui 19% del capitale sociale spettava al defunto, le convenute avevano evidenziato che la società non esisteva più; infatti, a seguito della morte di , la sua quota Parte_4 era stata attribuita agli eredi secondo le quote previste nel testamento, più precisamente: 3/6 (cioè 9,50%) alla moglie e 1/6 ciascuna (cioè 3,16%) ai tre figli ES e Controparte_1 Pt_1 CP_2
(quest'ultimo in fallimento), così che il capitale sociale di 90.000 euro era risultato così ripartito: CP_1
28,5%, 22,17%, 22,17%, 3,16%,
[...] Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_6
19%, 5%. Le convenute avevano quindi precisato che a seguito delle perdite derivanti dal CP_9 bilancio 31.12.2009 e di quelle riportate dai precedenti esercizi, M.F.G. S.r.l. presentava un patrimonio netto negativo pari a euro 331.638,00 (nonostante l'utilizzo della riserva versamento c/futuro aumento di capitale sociale di euro 160.000). Come dimostrato dalle convenute nell'assemblea del 2.5.2010 (con voto contrario di presente) era stato deliberato di ripianare le perdite e ricostituire il Parte_1 capitale sociale a euro 90.000, in tal senso offrendo l'opzione ai soci e, poiché gli altri soci non avevano esercitato il diritto di opzione, il socio aveva sottoscritto l'intero capitale sociale diventando CP_9 conseguentemente l'unico socio. Avendo l'attore partecipato alla vita sociale di detta società, era a conoscenza della possibilità che essa divenisse anche, come successo, società unipersonale cosicché non poteva, contraddittoriamente al proprio comportamento attivo, richiedere alcunché in tal senso in termini di divisione di quote societarie di proprietà del padre.
- canoni di locazione: le domande attoree non potevano essere accolte in quanto, relativamente ai canoni relativi al capannone locato alla , vi era la prova documentale che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, detta CP_6 società aveva versato i canoni agli eredi e versato direttamente a nome dell'attore un assegno relativo al canone e successivo alla morte di . Circa la locazione dell'appartamento si aveva prova del Parte_4 rilascio del detto appartamento in data 1.9.2011 e la stessa convenuta aveva affermato, senza essere contraddetta, di avere goduto quale comproprietaria di detta casa dall'epoca della morte del padre fino al rilascio, dunque senza necessità di versamento di canoni (e senza aver avuto prima richieste di indennità di occupazione pro quota).
- dossier titoli: l'attore aveva specificato i depositi titoli che erano a nome del padre presso le filiali bancarie ed aveva pure evidenziato la presenza di una posta passiva sul saldo debitore del c/c 412/16112 della Banca di Valle Camonica, filiale di Villongo, pari ad € 202.020,67. Le convenute avevano aggiornato detta posta passiva in € 222.000,00 e avevano ricordato come il resto dei titoli (pari in totale ad € 908.812,23 – 222.000,00 = 686.812,23) era stato realizzato dalla Banca per il pegno titoli che il de cuius aveva assunto per debiti propri e non. L'escussione di tali pegni risultava anche dalla lettura del doc. 20 allegato dallo stesso attore: nulla pertanto poteva essere disposto.
- conto corrente svizzero: il doc. 6 di parte attrice dimostrava che esisteva in Svizzera un conto corrente presso La Banque de Deposts et de Gestion di Lugano cointestato tra e e Parte_4 Controparte_1 pagina 12 di 23 che era stato estinto con un prelievo in contanti di € 42.585,73. La stessa aveva condiviso che CP_1
l'attore aveva diritto ad un sesto di tale somma: si riconosceva quindi a l'importo di € Parte_1
7.097,6, che andava compensato rispetto al conguaglio che egli doveva versare alla madre (€ 38.100,33).
- richiesta di rimborso delle spese funerarie: l'attore doveva versare alla madre la sua quota dell'imposta di successione e delle spese funerarie paterne. Ne conseguiva che, compensando con gli importi correlati all'attore (€ 38.100,33 ed € 6.234,71 da versare alla madre da cui doveva invece ricevere la somma di € 7.097,62, egli doveva versare € 37.237,42 alla CP_1
- le spese di CTU, già liquidate, andavano confermate a carico solidale delle parti e le spese di lite andavano compensate.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato il 25.9.2025, ha proposto tempestivo appello concludendo come indicato in epigrafe: in particolare ha chiesto disporre CTU al fine di Parte_1 accertare la massa ereditaria relitta come descritta in primo grado, da suddividere poi tra i singoli coeredi;
ha chiesto la collazione per gli importi che sarebbero stati quantificati all'esito dell'istruttoria tenendo conto della documentazione prodotta in primo grado;
in via istruttoria ha reiterato la richiesta di emissione degli ordini di esibizione alle banche esattamente come declinati a pagina 15 dell'atto di citazione in primo grado.
Si è costituito in data 20.03.2025 il , in persona del suo curatore dott. Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. CP_11
Si sono costituite in data 2.04.2025 e chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 Parte_2 con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a rimborsare alla sorella ES la quota di spese di CTU da lei anticipata (1.329,46 euro).
Alla prima udienza dell'8.4.2025 parte appellante insisteva nelle istanze istruttorie e le parti appellate insistevano nelle proprie conclusioni. Il Cons. istr. si riservava sulle istanze istruttorie attoree e con ordinanza del 28.4.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione fissando dinnanzi a sé l'udienza del 29.9.2025 per la rimessione al collegio concedendo i termini a ritroso di cui all'art 352 CPC.
All'esito dell'udienza del 29.9.2025 il Cons. istr., rilevato che le parti avevano depositato le memorie di cui all'art. 352 CPC, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamenta: Parte_1
1. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 CPC e del principio c.d. “della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”: osserva che il Tribunale ha omesso di statuire sulle richieste collazioni e ha sposato un progetto divisionale errato perché parziale in quanto ricomprendente solo la massa immobiliare mentre avrebbe dovuto ricomprendere azioni, titoli, somme di denaro, risultanti dai docc. da 10 a 40. Le CTU - non per imperizia dei tecnici ma per un'errata formulazione del quesito da parte del Giudice - si sono limitate all'individuazione e valutazione degli immobili, tralasciando la valutazione di altri beni e l'esistenza di donazioni effettuate da in vita. Parte_4
pagina 13 di 23 2. violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 115 CPC e la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 132 CPC e 111 COST: l'attore aveva chiesto di aggiungere
– tramite collazione - alla massa risultante dalla denuncia di successione le donazioni di rilevanti entità (in ordine alle quali era stata indicata fin dalla citazione la potenziale provenienza e consistenza con formulazione di preciso ordine di esibizione), il ricavato di un conto corrente acceso in Svizzera non indicato in denuncia di successione, e i proventi di due locazioni accese su beni del de cuius e per la quale i conduttori avrebbero dovuto erogare i canoni, tuttavia non rinvenuti e non menzionati nella denuncia di successione. Già in atto di citazione erano state indicate analiticamente tutte le operazioni bancarie che era necessario verificare ai fini della collazione ed erano state quindi formulate tempestivamente le relative istanze di esibizione: alla luce di tale quadro, tutt'altro che fumoso perché da esso potevano desumersi elementi chiari, precisi e documentali sulla sussistenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius quantomeno a favore di e di (oltre che in parte Controparte_1 CP_2 verso , la sentenza nulla ha affermato e motivato sulle istanze di esibizione Parte_2 tempestivamente formulate e ripetutamente reiterate.
3. non era è stata motivatamente presa alcuna posizione in ordine alla fantomatica escussione del pegno che, come sostenuto da e , avrebbe svuotato nel contenuto la valenza Controparte_1 Parte_2 dei titoli di oltre 900.000 euro di cui il de cuius era titolare al momento del decesso denunciati in successione: il chiarimento che si sarebbe dovuto effettuare in udienza – come richiesto dal Giudice Istruttore - non si era avuto, sicché, allo stato documentale, l'escussione del pegno sui titoli non era provata.
4. per i canoni di locazione dovuti da la motivazione del Tribunale era totalmente Parte_2 lacunosa.
5. circa la richiesta attorea di collazione delle donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius ai convenuti, l'attore aveva prodotto le richieste da lui inviate alle banche mezzo raccomandata e la dichiarazione di un ragioniere che attestava l'elargizione da parte dei genitori, a copertura di debito di
, di somme notevoli, dimostrando di essersi attivato per ottenere tutta a documentazione CP_2 necessaria dalle banche. Andava poi considerato che i convenuti circa le asserite donazioni in loro favore si erano limitati a negarne l'esistenza sicché il Giudice avrebbe dovuto, in difetto di specifica contestazione dei convenuti, disporre le collazioni sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore ovvero sulla scorta degli esiti degli ordini di esibizione e della prova per testi richiesti dall'attore.
Nella sua comparsa di costituzione e risposta il osserva che l'appello è infondato: Controparte_3
non ha fornito prova di alcuna donazione, diretta o indiretta, da parte del defunto padre Parte_1 agli altri coeredi e nemmeno ha allegato l'esistenza di una o più specifiche liberalità ma si è limitato a produrre uno sconfinato elenco di transazioni bancarie, senza specificare se, perché e quali di esse integrerebbero atti di liberalità e dietro quali di esse si celerebbe l'animus donandi da parte del defunto padre a favore dell'uno o dell'altro dei coeredi. Si tratterebbe comunque di donazioni indirette, mancando la forma pubblica richiesta a pena di nullità per la validità di una donazione, e la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta è pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione: e nel caso in esame l'attore, non avendo proposto la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, non può pretendere l'accoglimento della domanda di collazione. Inoltre, anche ove le banche destinatarie dell'ordine di esibizione avessero prodotto la documentazione richiesta, non sarebbe comunque stato dimostrato lo spirito di liberalità. Gli ordini di esibizione come richiesti pagina 14 di 23 dall'appellante sono inammissibili perché nella sua qualità di erede, avrebbe potuto Parte_1 ottenere direttamente dagli istituti di credito copia degli eventuali ulteriori documenti rispetto a quelli già richiesti e ottenuti o comunque avrebbe dovuto provare di averli almeno tempestivamente richiesti. Nella missiva del rag. nemmeno è indicato un destinatario, rappresenta uno scritto proveniente da un Per_2 terzo estraneo al giudizio e ha mero valore indiziario;
peraltro le operazioni bancarie elencate nella missiva sono a favore di unicamente per € 12.223,97, essendo le altre a beneficio di soggetti CP_2 terzi.
e ES nella comparsa di costituzione osservano che in appello ha reiterato CP_1 Parte_1
l'ordine di esibizione della documentazione bancaria mentre non ha riproposto l'ordine di esibizione della documentazione relativa al conto corrente c.d. “svizzero”, le prove testimoniali aventi ad oggetto i rapporti bancari svizzeri mediante rogatoria all'Autorità Estera e la testimonianza in merito al presunto conferimento da parte dei coniugi dell'incarico al rag. per la verifica degli asseriti Pt_4 Persona_5 versamenti dagli stessi effettuati in favore del figlio . Osservano che è emerso in maniera CP_2 incontrovertibile che la massa ereditaria al momento dell'instaurazione della causa – dopo sei anni dalla morte del sig. – era ormai composta in via esclusiva dai soli beni immobili appartenuti al Parte_4 defunto (dopo la morte di quest'ultimo la società di famiglia - ora V. Bg. Plastica S.r.l.- CP_6 era stata dapprima sottoposta a liquidazione volontaria e poi, nel 2020, a concordato preventivo e nel 2010 M.F.G. s.r.l. era divenuta integralmente di proprietà di . L'avvenuta escussione dei CP_9 pegni costituiti da sui titoli depositati presso la Banca della Valle Camonica a garanzia di Parte_4 Con debiti personali e di terzi a favore di per euro 290.375,20 ed a favore di per Parte_7 CP_13 ulteriori euro 146.500 risulta dal documento n. 20 attoreo. Circa la richiesta di collazione si ribadisce che l'attore non ha fornito alcun elemento in grado di individuare né gli eventuali beneficiari né gli importi delle asserite donazioni. Infine evidenziano che l'8.7.2024 ha anticipato al CTU arch. Parte_2
l'importo complessivo di euro 2.658,92 (pari ad euro 1.329,46x2) riferito alle quote Persona_4 di competenza del fratello e della madre: chiede pertanto la rifusione di tali somme anticipate in Pt_1 favore del debitore solidale (1.329,46 euro). Parte_1
La Corte osserva: L'atto di appello, di 65 pagine, contiene una lunga e dettagliata ricostruzione del contenuto degli atti difensivi di primo grado di tutte le parti, con particolare attenzione alla difesa espressa dal
[...]
che in comparsa di risposta e nelle prime due memorie ex art. 183 VI comma CPC aveva CP_3 aderito alle richieste attoree, per poi, a partire dalla terza memoria, allinearsi invece alla posizione delle altre due convenute opponendosi alle istanze attoree di esibizione. Tuttavia poi, in relazione alle censure rivolte alla sentenza di primo grado, si rinviene solo una lunga doglianza relativa al fatto che il Tribunale non ha ammesso le istanze di esibizione della documentazione bancaria che avrebbero, a dire dell'appellante, consentito di provare le donazioni fatte in favore degli appellati: questo è il nucleo centrale dell'appello di da cui deriva la conseguenziale doglianza secondo cui il progetto Parte_1 divisionale operato dal Tribunale ha compreso solo i beni immobili mentre vi erano altri beni da prendere in considerazione, quelli appunto oggetto delle donazioni (somme di denaro versate con assegni, bonifici, prelievi in contanti) oltre che i titoli per oltre 900.000 euro, titoli che erano indicati nella denuncia di successione ma che ora le parti appellate sostengono, senza provarlo, non esistere più e che quindi non potrebbero formare oggetto di divisione ereditaria. pagina 15 di 23 Sul punto va rilevato: 1) in relazione ai canoni di locazione: è vero quanto rileva l'appellante, ovvero che ai sensi dell'art. 724 II comma CC, dettato in tema di collazione, “ciascun coerede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”. Tuttavia nell'atto di appello nessuna censura viene svolta alla parte di sentenza che ha ritenuto infondata la prospettazione attorea essendovi prova documentale (doc. 5 fasc. convenute I grado) che la aveva continuato a versare, dopo la morte del de cuius, il canone mediante CP_6 corresponsione di un assegno in favore dell'attore. Circa il canone di locazione dovuto da Parte_2 dopo la morte del padre, il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda attorea evidenziando
[...] che dal doc. 6 di parte convenuta risultava provato che dopo la morte del padre ES aveva continuato ad occupare l'appartamento fino al 1.9.2011 (data in cui aveva risolto il contratto e rilasciato l'immobile) quale comproprietaria, quindi senza necessità di versamento dei canoni non avendo ricevuto dagli altri coeredi richiesta di indennità di occupazione pro quota. A fronte di tale motivazione, nell'atto di appello a pag. 61 si legge solo “per i canoni di locazione da porsi a carico di la Parte_2 sentenza è totalmente lacunosa” senza alcuna specifica censura alla motivazione del Tribunale sicché il motivo di appello è inammissibile in quanto generico. Ad ogni buon conto la motivazione del giudice di primo grado è corretta: in sostanza l'attore chiede che la sorella ES, che ha continuato ad occupare fino al 1.9.2011 l'appartamento di proprietà del defunto padre col quale era esistente un contratto di locazione, versi il canone anche per il periodo successivo alla morte del padre da dividere poi tra i coeredi: sul punto la Corte di Cassazione afferma che “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma, fino a quando non vi sia richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'uso altrui esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. 24647/2010; Cass. 1738/2022). Tale orientamento parte dal presupposto che ai sensi dell'art. 1102 CC l'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari in via di principio non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e ancor meno in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che chi utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di indennità di occupazione solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, anche attraverso un uso turnario, e non gli è stato consentito (Cass. 2423/2015): in sostanza, in base a tale orientamento, il coerede ha diritto all'indennizzo per la mancata disponibilità del bene solo se abbia chiesto al coerede che ne fa uso esclusivo di utilizzare il bene in virtù del diritto di proprietà anche a lui spettante e tale uso gli sia stato impedito mentre, se non vi è stata richiesta di condivisione, è escluso il diritto ad ottenere l'indennizzo. pagina 16 di 23 Nel caso in esame, dopo la morte (gennaio 2008) del padre e finché ha rilasciato Parte_2
l'appartamento (1.9.2011) non costa che alcuno dei coeredi abbia chiesto a ES di fare uso dell'appartamento, esclusivo o turnario, o le abbia chiesto il pagamento di un'indennità di occupazione pro quota sicché la decisione del Tribunale è corretta.
2) quanto alle azioni della che erano intestate al de cuius al momento della morte, il Tribunale CP_6 aveva rigettato la domanda attorea rilevando che dal doc. 1 si ricavava che le azioni di tale società erano state divise subito dopo la morte di in base all'art. 9 dello Statuto societario rispettando le Parte_4 quote di 1/2 in favore della moglie e di 1/6 per ciascun figlio: ebbene, a pag. 46 dell'atto di appello, al punto 15, laddove si elencano le parti di sentenza che si censurano, viene richiamata la parte di sentenza che ha ritenuto che le azioni della fossero già state divise: tuttavia in nessuna parte dell'atto di Pt_4 appello il tema viene ripreso né è contenuta alcuna censura al ragionamento del Tribunale: la questione non può quindi essere esaminata. Parimenti può dirsi per la questione relativa alle azioni, intestate al de cuius al momento della morte, della M.F.G. srl, società che nel 2010 è stata rilevata dal socio che ha sottoscritto l'intero CP_9 capitale sociale divenendone socio unico: nell'atto di appello non si fa alcun riferimento a tali azioni né si critica la decisione di primo grado.
3) Venendo ad esaminare la questione relative alle dedotte donazioni, la Corte condivide la decisione del Tribunale: chiede che la Corte acquisisca, tramite ordine di esibizione impartito a Parte_1 numerose Banche presso le quali il padre era titolare di conto corrente, documentazione che a suo dire proverebbe che il padre aveva in vita fatto donazioni alla moglie e ai figli e ES. Tuttavia le CP_2 deduzioni svolte da sono sempre state estremamente generiche: nell'atto di citazione in Parte_1 primo grado si leggeva solo a pag. 12: “all'esito dell'istruttoria si accerteranno e quantificheranno gli importi che il defunto ha donato sia direttamente che indirettamente alla moglie Parte_4 CP_1
nonché ai figli e ”. Nella memoria ex art. 184 VI comma n. 1
[...] CP_2 Parte_2 Cont
si chiedeva l'ordine di esibizione alle Banche e a pag. 11 si scriveva “ricevuta la documentazione di cui sopra, l'attore ha altresì chiesto, sempre ai suddetti istituti la consegna delle contabili di determinate operazioni ritenute dallo stesso anomale e su cui il medesimo desiderava effettuare chiarezza anche ai fini della collazione”. In effetti risulta documentalmente (docc. 15- 18) che nel febbraio 2011 (3 anni dopo la Parte_1 morte del padre) si rivolse, quale erede del padre, alle Banche presso le quali il padre era titolare di più conti correnti (Banca di Vallecamonica sede di Villongo, Unicredit Banca agenzia di GA, Banco di Desio e della Brianza agenzia di GA, Banca Popolare di GA agenzia di HI) chiedendo che gli fossero trasmessi tutti gli estratti conto dell'ultimo decennio. Vi è prova altresì che le Banche gli inviarono gli estratti conto richiesti (docc. 19-22) e individuò all'interno di Parte_1 questi estratti conto alcune operazioni da lui definite “sospette”: si tratta di assegni bancari e circolari, di bonifici e di prelievi in contanti, operazioni relativamente alle quali chiese ulteriori Parte_1 dettagli alle Banche, richiedendo in particolare l'invio della documentazione delle singole operazioni e di copia degli assegni;
tuttavia solo , presso la quale il de cuius aveva un Controparte_10 conto cointestato con la moglie, gli inviò (doc. 23) la distinta di alcune operazioni facendogli comunque presente che non tutta la documentazione richiesta era stata reperita perché gli Istituti di Credito sono tenuti a conservare la documentazione contabile solo per 10 anni mentre erano stati chiesti documenti pagina 17 di 23 relativi ad operazioni anche del 2001: pertanto la Banca trasmise a alcuni assegni emessi Parte_1 dalla contitolare del conto corrente, correttamente con oscurato il nome del beneficiario per CP_1 ragioni di privacy, e la distinta di alcuni prelievi in contanti effettuati allo sportello tra il 2003 e il 2007 sia da sia dalla Gli altri istituti di credito non hanno invece trasmesso la Parte_4 CP_1 documentazione richiesta a che, si ripete, ha quindi chiesto, sia in primo grado sia nel Parte_1 presente giudizio di appello, che il giudice ordini ex art. 210 CPC a tali Banche la produzione di alcuni assegni bancari e circolari emessi dal padre, di alcune distinte di prelievo di contanti e di alcuni bonifici intendendo verificare se i beneficiari di tali operazioni fossero la madre e i fratelli e questo al fine di individuare somme “passibili di collazione” . Va premesso che, in relazione alle attribuzioni patrimoniali operate mediante bonifico bancario, la Corte di Cassazione Sez. Un. (sentenza 27.7. 2017, n. 18725) ha affermato che ai fini civilistici il bonifico bancario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una “donazione diretta ad esecuzione indiretta” sicché deve essere soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore. Con la conseguenza che, in mancanza di tale forma, la donazione è nulla sicché non va collazionata e il bene rientra nell'asse ereditario del de cuius dal quale deve ritenersi non essere mai uscito. Ad ogni buon conto, sia che si parli di donazione diretta che di donazione indiretta, deve esistere, perché si possa parlare di donazione, oltre all'elemento oggettivo, ovvero l'arricchimento del donatario con corrispondente depauperamento di colui che pone in essere la liberalità, anche quello soggettivo dell'animus donandi (o spirito di liberalità che muove il donante ad impoverirsi per ottenere l'arricchimento del donatario). Sul piano probatorio dimostrare l'animus donandi di una donazione indiretta è senz'altro più difficile rispetto alla donazione diretta perché deve risultare provata la presenza di un nesso teleologico fra lo spirito di liberalità e il negozio – diverso dalla donazione - attuato per la realizzazione della libertà non donativa. Infatti la Cassazione ha affermato (v. sent. n. 20888/2019) che “nella donazione indiretta la liberalità si opera anziché attraverso il negozio tipico di donazione mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto”. Tale prova può essere data, oltre che documentalmente, mediante testimoni o anche mediante presunzioni e il relativo onere grava, ovviamente, su chi deduce l'esistenza di una donazione: insomma il giudice può considerare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se si possa ritenere provato l'”animus donandi”. Ebbene, nel caso in esame, a fronte della difesa assunta dai convenuti i quali hanno dichiarato di non avere mai ricevuto liberalità da , in nessuno degli atti difesivi di primo e di secondo grado Parte_4 di si precisa il motivo per cui lo stesso ipotizza che il padre possa avere fatto donazioni Parte_1 ai fratelli o alla madre: non si deduce, ad esempio, che l'attore aveva avuto notizia di tali liberalità dal padre stesso o da altri soggetti;
non si deduce che l'attore presumeva l'esistenza di tali liberalità perché il padre aveva una predilezione per i fratelli rispetto a lui o, ancora, perché tra lui e il padre vi erano stati dissidi. Nessun riferimento vi è a un periodo preciso di tempo nel quale il padre avrebbe effettuato dette donazioni (tanto è vero che gli ordini di esibizione sono relativi a bonifici/assegni/prelievi del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, quindi un periodo molto ampio precedente al decesso del padre): insomma, nessuna circostanza concreta è stata neppure allegata per spiegare perché Pt_1 ipotizzi l'esistenza di donazioni né perché sarebbero state fatte dal padre donazioni proprio a
[...] quei congiunti né in che preciso periodo sarebbero state fatte: in sostanza l'attore chiede sia ordinata alle pagina 18 di 23 Banche l'esibizione di documentazione bancaria per verificare se si possano prospettare donazioni da collazionare. Vi è un altro elemento che porta a ritenere inammissibile l'istanza di emissione dell'ordine esibizione, pur se riferito a specifici assegni/bonifici/prelievi, nel dettaglio indicati da : la richiesta si Parte_1 colloca infatti nell'ambito di una documentazione bancaria davvero sconfinata - atteso che il padre era titolare di numerosi conti correnti aperti presso vari istituti di credito - e nessuna parola viene spesa per spiegare perché venga chiesta una verifica proprio di quelle e non di altre operazioni bancarie: non è cioè dato sapere perché consideri “sospette” solo le operazioni delle quali chiede la verifica Parte_1
e non altre. Tale rilievo si impone perché, esaminando i vari estratti conto prodotti da , si Parte_1 ricava che sono tutti conti correnti con numerosissime movimentazioni in entrata e in uscita, anche per importi assai elevati: vi compaiono diversi e frequenti prelievi in contanti, ma anche versamenti in entrata di somme in contanti per importi notevoli: ad esempio dall'esame dell'estratto del conto corrente n. 3172 aperto presso cointestato ai coniugi si notano versamenti di contanti di CP_10 Pt_4 CP_1 importi elevati anche in entrata e in periodi ravvicinati 2. Si rileva altresì che molti accrediti provengono da parte di , la società di famiglia3 della quale la moglie e la figlia ES erano socie. Altro CP_6 dato rilevante è che da tale estratto conto si rilevano anche versamenti in favore di Parte_8 infine, alcuni pagamenti in uscita risultano a saldo di fatture. In relazione al conto corrente aperto presso Banco Desio e della Brianza spa (doc. 22) Parte_1 chiede conto di numerosi assegni circolari emessi dal padre tra marzo 2000 e novembre 2002 e di due bonifici di giugno e luglio 2001 (rispettivamente di 135.250.000 di lire e di 132.350.805 di lire): dall'esame di tale estratto conto si nota tuttavia che anche questo era un conto corrente con numerosissime movimentazioni per importi anche elevati sia in entrata sia in uscita 5. 2 Ad esempio, citandone solo alcuni tra i moltissimi: il 6.2.2001 si nota un accredito di 30.000.000 lire in contanti;
l'8.3.2001 un versamento di 30.000.000 lire in contanti;
il 9.3.2001 – il giorno dopo - un versamento di 22.500.000 di lire in contanti;
il 9.10.2001 un versamento in contanti di 10.530.000 di lire;
il 26.10.2001 – solo due settimane dopo il precedente – si registra un versamento in contanti di 14.000.000 di lire;
il 22.11.2001 vi è un versamento di 3.615,20 euro;
l'11.1.2002 si nota un accredito in contanti di 3.615.20 euro e neppure un mese dopo, il 6.2.2002, un versamento di 5,164,57 euro in contanti;
il 2.7.2002 vi è un accredito di 5.000 euro, il 16.9.2002 un altro accredito di 5.000 euro in contanti e il 18.12.2003 compare un accredito di 10.000 euro in contanti.
3Ad esempio, solo per citarne alcuni, il 10.1.2003 compare un accredito di euro 4.096; il 10.2.2003 si nota sempre da parte di un accredito di 3.998 euro e il 10.3.2003 vi è analogo accredito da parte di per CP_6 CP_6 4.000 euro.
4Si registrano sul conto corrente intestato al de cuius le seguenti operazioni in uscita: 22.459.451 di lire il 13.3.2001 con la dicitura “disposizione pagamento sull'estero ”; il 5.3.2001 si rileva un
Parte_1 movimento in uscita di 6.315.743 di lire con la stessa dicitura;
il 23.5.2001 si registra un movimento di dare di 11.089.064 di lire con la dicitura “pagam. estero USD rif. ”; il 28.6.2001 si registra un'uscita di
Parte_1 20.238.762 con la causale “pagam. estero USD rif il 24.8.2001 si registra un movimento di dare
Parte_1 di 14.927.154 di lire con la dicitura” pagam. estero USD rif. ”.
Parte_1 Infine anche il conto corrente 412/16112 presso la Banca di Vallecamonica risulta parecchio movimentato perché sullo stesso venivano accreditati i dividendi degli investimenti e risultano parecchi bonifici anche in entrata. Tale rilievo inerente la grande movimentazione dei conti correnti intestati a e le cospiscue Parte_4 somme che transitavano su tali conti sia in entrata sia in uscita rende ancor più evidente la natura esplorativa della richiesta dell'appellante perché, in assenza di una qualche spiegazione, specificazione e dettaglio, non si comprende perché l'appellante chieda conto di alcune operazioni e non invece di altre apparentemente del tutto analoghe (nessuno dei versamenti/bonifici/assegni circa i quali l'appellante chiede chiarimenti presenta caratteristiche diverse da altre operazioni pressoché identiche registrate sugli stessi estratti conto): in assenza di qualsivoglia spiegazione da parte di pare quindi che Parte_1 la scelta delle operazioni di cui si chiede conto sia per lo più casuale e finalizzata tentare di reperire elementi per poi ipotizzare una donazione. E non è corretto il rilievo contenuto nell'atto di appello secondo cui, essendosi le convenute limitate genericamente a contestare di avere ricevuto alcuna donazione, il giudice avrebbe dovuto ritenere le donazioni provate o disporre l'ordine di esibizione: le convenute non potevano che limitarsi a contestare di avere ricevuto le donazioni non potendo fornire la prova di un fatto negativo ed era l'appellante che era gravato dall'onere della prova e che avrebbe dovuto fornire elementi maggiori e spiegare il motivo per cui le operazioni delle quali chiede l'ordine di esibizione gli paiono “sospette” e “anomale”. Vi è poi un altro elemento, ancor più determinante: anche ove i beneficiari di tali bonifici/assegni risultassero essere e ES o , mancherebbe comunque, in assenza di CP_2 Controparte_1 qualsiasi dettaglio, spiegazione e specificazione da parte dell'appellante, la prova dell'”animus donandi” in capo a , prova della quale l'appellante doveva comunque fornire un qualche elemento: Parte_4
era un imprenditore che operava nel settore della lavorazione e del commercio di materiale Parte_4 plastico, era socio di più di una società e aveva a disposizioni più conti correnti (uno anche in Svizzera)
versamento di assegni fuori piazza e i due giorni successivi, 3 e 4 luglio 2001, il versò sul conto in contanti Pt_4 100.000.000 e 50.000.000 di lire.
. il de cuius il 3.8.2001 emise un assegno circolare per 200.000.000 di lire ma lo stesso giorno risulta in entrata il versamento di un assegno fuori piazza da 60.000.000 lire e un versamento in contanti di 140.000.000: quindi nello stesso giorno vi sono entrare ed uscite corrispondenti.
. il 24.9.2001 emise un assegno circolare per 120.000.000 lire ma lo stesso giorno si registra un Parte_4 accredito di 264.980.467 di lire per operazioni estero/ altre.
. il 3.10.2001 emise un assegno circolare di 164.000.000 di lire e due giorni dopo, il 5.10.2001, Parte_4 risulta un accredito mediante versamento assegni per 95.000.000 di lire.
. il 19.11.2001 emise un assegno circolare di 120.000.000 di lire e lo stesso giorno risulta un Parte_4 accredito di 40.000.000 di lire in contanti;
pochi giorni prima, 7.11.2001, risulta un versamento in contanti di 80.000.000 di lire. Anche qui nel giro di pochi giorni, quindi entrate ed uscite coincidono.
. l'11.10.2002 il de cuius emise un assegno circolare di 25.822,85 euro e pochi giorni dopo, il 16.10.2002 un assegno di 5.600 euro, tuttavia l'11.10.2002 vi è un accredito di 14.800 euro e un altro dello stesso importo da parte di due soggetti diversi - IZ NT e - e il 14.10.2002 risulta un accredito di 3.000 Persona_6 euro per operazione di Giro Edicola centrale srl.
. il 28.11.2002 risulta emesso un assegno circolare per 13.040 euro: tuttavia nei giorni precedenti e nello stesso giorno risultano versamenti in contanti in accredito per euro 2.000, 8.400, 6.800, 7.190, 1.300 nonché in uscita anche altri assegni emessi dal de cuius per euro 3.082,68, 1.375, 3.063,50 euro: in quei giorni, dal 4 al 28 novembre 2002, si nota quindi che più o meno le entrate e le uscite corrispondono.
. infine il 1.2.2007 risulta un prelievo di 15.277,98 euro con azzeramento del conto.
pagina 20 di 23 sui quali accreditava somme spesso in contanti o versategli con assegni e dai quali attingeva con bonifici, assegni e prelievi in contanti, per effettuare vari pagamenti. Gli addebiti e gli accrediti erano elevati e continui, della erano soci anche moglie e i figli e questo potrebbe quindi spiegare eventuali CP_6 accrediti di denaro in favore di moglie e figli (accrediti che, come sopra evidenziato, esistono peraltro anche a favore dell'appellante): pertanto la prova che taluni alcuni assegni o bonifici siano stati fatti a beneficio di ES, o della non sarebbe comunque sufficiente a far ritenere provata CP_2 CP_1 una donazione in loro favore: infatti, perché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da “spirito di liberalità”, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione fine a se stessa (v. Cass. 21781/2008). Quindi il trasferimento di denaro non implica perciò solo l'esistenza di una donazione, soprattutto tra soggetti quali gli appartenenti alla famiglia Pt_4 imprenditori con interessi comuni nelle società di famiglia e, soprattutto, in mancanza di ulteriori elementi (ad esempio riferimento ad abitudini familiari, a relazioni tra i membri della famiglia, a specifici accordi economici tra loro) che possano suffragare un eventuale animus donandi, elementi che l'appellante mai ha neppure allegato, erroneamente dando per scontato che la semplice prova che la madre o i fratelli avessero ricevuto una somma di denaro dal padre avrebbe implicato per ciò solo la prova di una donazione. Quanto al doc. 40 prodotto da si tratta di una dichiarazione scritta datata 21.3.2005 Parte_1 rilasciata da tale rag. - l'assunzione della testimonianza del quale non è stata neppure Persona_2 riproposta in appello -, a dire di contabile di fiducia dei coniugi – che Parte_1 Pt_4 CP_1 attesta che gli stessi avevano versato, a saldo fideiussioni del sig. e per le società CP_2 Pt_9
[... e Eurotransport srl, fideiussioni che garantivano esposizioni debitorie di e delle società CP_2 che a lui facevano capo, la somma complessiva di 1.963.605 euro (di cui peraltro solo 12.223,97 euro in favore di ): trattasi di atto non si sa a chi indirizzato e neppure firmato, inidoneo a provare gli CP_2 asseriti pagamenti in favore di e comunque, come sopra evidenziato, la loro natura di CP_2 donazione.
4) in relazione al dossier titoli, la Corte ritiene invece di dovere accogliere l'ordine di esibizione richiesto da parte appellante: come si è visto nella denuncia di successione del dicembre 2008 si fa riferimento a:
. dossier titoli n. 412/200439 in essere presso la Banca di Vallecamonica, filiale di Villongo, per un valore di 12.502,30 euro;
. dossier titoli n. 412/200322 in essere presso la stessa banca contenente titoli di Stato per un controvalore di 290.855,18 euro;
. dossier titoli n 418/500201 in essere presso la Filiale di Sarnico della Banca di Vallecamonica contenente titoli di stato per un controvalore di 141.000 euro;
. stesso dossier titoli presso la suddetta filiale contenente investimenti finanziari per 318.557,69 euro (si fa riferimento ad allegata dichiarazione rilasciata dalla banca depositaria ma tale dichiarazione non è agli atti);
. dossier titoli n. 412/200388 in essere presso la Filiale di Villongo della Banca di Vallecamonica contenente un contratto di “pronti contro termine” per un controvalore di 145.904,06 euro. Valori che, sommati, danno 908.819,23 euro. Si ritiene di chiedere informazioni alla Banca in quanto il conteggio e la soluzione indicata nella sentenza impugnata non risultano esaustivi e convincenti alla luce delle risultanze agli atti: risulta che in effetti pagina 21 di 23 presso la Banca di Vallecamonica, filiale di Villongo, al momento della morte di vi fosse Parte_4 un passivo di 202.020,67 euro sul conto corrente 412/16112 intestato al de cuius;
le convenute Pt_10
in primo grado avevano dedotto che tale debito era divenuto di 222.000 euro col passare del
[...] tempo ma senza documentare la circostanza. Le stesse convenute hanno sempre allegato che dei titoli di cui alla denuncia di successione nulla era più rimasto perché i titoli erano stati tutti realizzati dalla Banca di Vallecamonica in quanto erano stati dati in pegno da per garantire debiti di terzi non Parte_4 eredi e per un debito dello stesso sicché dopo la morte dello stesso erano stati tutti escussi dalla Pt_4
Banca. Nella comparsa di costituzione in primo grado hanno dedotto che tale circostanza era già stata da loro portata a conoscenza di un precedente legale di l'avv. Paolo Bendinelli, ma tale Parte_1 missiva non è stata prodotta. Risulta poi dal doc. 20 prodotto in primo grado da (documento peraltro che non pare Parte_1 completo almeno nella prima pagina) che effettivamente su una parte dei titoli era stato costituito dal de cuius un pegno che era poi stato escusso: dall'estratto del C/C 16126 risulta che il pegno costituito in favore di il 4.3.2008 venne escusso con bonifico per l'importo di 290.375,20 euro e che il Parte_7 Con 26.5.2008 è stato escusso altro pegno in favore di per 146.500 euro6. CP_13
Il Tribunale ha concluso esservi la prova che dei titoli di cui alla denuncia di successione non era rimasto più nulla: tuttavia, pur considerando che la denuncia di successione (del dicembre 2008) riproduce il patrimonio del de cuius al momento della morte mentre la causa divisoria è stata avviata da Pt_1 solo nel gennaio 2014, quindi 6 anni dopo la morte del de cuius sicché è probabile che nelle
[...] more le giacenze bancarie si siano modificate, anche detraendo dai 908.819,23 euro i 222.000 euro di debiti e detraendo ancora le somme che risultano escusse per i due pegni dovrebbe residuare una somma di circa 250.000 euro. Del resto lo stesso Giudice Istruttore del Tribunale di GA, a scioglimento di riserva, con provvedimento del 18.9.2023, aveva disposto la comparizione personale delle parti al fine di avere chiarimenti dalle convenute circa i titoli che le stesse allegavano essere stati escussi dalla banca;
l'udienza fissata all'uopo, del 26.10.2023, era però stata rinviata e non si era più provveduto fare rendere alle convenute i chiarimenti. Né si rinvengono, dalla documentazione prodotta dalle parti, elementi che possano portare a chiarire la sorte dei titoli nel loro importo complessivo di cui alla denuncia di successione. La causa va quindi rimessa in istruttoria, con separata ordinanza, al fine di ordinare ai sensi dell'art. 210 CPC alla Banca di Vallecamonica filiali di Villongo e di Sarnico di trasmettere a questa Pt_11 documentazione inerente i dossier titoli sopra indicati intestati a dal gennaio 2008 (morte Parte_4 del fino ad oggi: si dovrà verificare se ad oggi risultino ancora titoli cointestati agli eredi di Pt_4
che, in caso affermativo, dovranno essere oggetto di divisione tra gli eredi e si dovrà Parte_4 chiarire eventualmente chi, dopo la morte di , abbia disposto di tali titoli e in che modo. Parte_4
pagina 22 di 23 L'appello va quindi rigettato in relazione alle domande in punto azioni, canoni di locazione e domanda di collazione per presunte donazioni mentre in relazione al dossier titoli va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
La statuizione delle spese di lite verrà resa con la sentenza definitiva.
P.Q.M
La Corte d'appello di Brescia, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1637/2024 del Tribunale di GA, nel contraddittorio delle parti, così
[...] decide:
. rigetta le domande svolte da parte appellante in relazione i canoni di locazione, alle azioni societarie e alle asserite donazioni confermando sul punto la sentenza impugnata.
. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza in relazione alla domanda proposta da Pt_1 di conferimento all'asse ereditario e di divisione dei titoli intestati a e risultanti
[...] Parte_4 dalla denuncia di successione.
Brescia, 7.10.2025
Il Cons. rel. est. il Presidente ES Caprioli Maria Grazia Domanico
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Ad esempio:
. il 14.5.2001 il de cuius emise un assegno circolare di 131.500.000 di lire;
poco prima, il 19.4.2001, si registra un accredito in contanti di 90.000.000 di lire e il 10.5.2001 un altro accredito in contanti di 45.000.000 di lire: vi è quindi una quasi corrispondenza tra entrate ed uscite in quei giorni.
. il 6.7.2001 dispose un bonifico di 132.350.805 di lire ma pochi giorni prima, il 26.6.2001, aveva Parte_4 versato in contanti 100.000.000 di lire;
poco dopo il 2.7.2001 risulta un accredito di 34.700.000 di lire mediante pagina 19 di 23
6 Nell'istanza di esibizione contenuta in atto di citazione d'appello a pagg.5 e 6 si legge che vi era la costituzione di pegno a fronte di obbligazione di terzi sul dossier titoli 412/200388 (del 14.11.2007), sul dossier titoli 412/200322 (del 15.12.2006) e sul dossier titoli 418/500201 (del 20.5.2005), ma queste costituzioni di pegno non risultano documentalmente.