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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 842 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1998 ) E
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
20/08/1990 ), rappresentati e difesi dall'avv. GULLO STEFANIA
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione Pt_2 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/09/2022 in PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 30 parte I anno 2022) e che dall'unione è nata la figlia (16/01/2023), hanno dedotto che nel tempo sono Persona_1 sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che si si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca;
1 I IA RE Controparte_1
4. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori , i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con collocamento presso l'abitazione materna sita in Via Provinciale n. 151 Rosarno (RC) , che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna della bambina all'altro genitore;
5. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la complessiva somma di euro 150,00 mensili . Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, salvo i casi di urgenza per quelle medicine non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da un genitore verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
6. il padre avrà con sé i figli orientativamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le parti;
7. durante le vacanze natalizie, disporre che ad anni alterni la bambina trascorri la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ugualmente per le festività Pasquali e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti;
8. durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la minore fino a 4 settimane non consecutive, fino ad una maggiore autonomia della figlia, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se la minore in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive, salvo migliori accordi tra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per la minore , e sulla possibilità per ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
2 Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 22/09/2022 in PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 30 part I , serie anno 2022 ) e che dall'unione è nata la figlia (16/01/2023). Persona_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2 che, qui, si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca;
PER I IA RE Controparte_1
4. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori , i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con collocamento presso l'abitazione materna sita in Via Provinciale n. 151 Rosarno (RC) , che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna della bambina all'altro genitore;
5. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la complessiva somma di euro 150,00 mensili . Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la
3 figlia, salvo i casi di urgenza per quelle medicine non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da un genitore verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
6. il padre avrà con sé i figli orientativamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le parti;
7. durante le vacanze natalizie, disporre che ad anni alterni la bambina trascorri la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ugualmente per le festività Pasquali e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti;
8. durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la minore fino a 4 settimane non consecutive, fino ad una maggiore autonomia della figlia, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se la minore in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive, salvo migliori accordi tra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per la minore , e sulla possibilità per ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
AT RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1998 ) E
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
20/08/1990 ), rappresentati e difesi dall'avv. GULLO STEFANIA
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione Pt_2 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/09/2022 in PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 30 parte I anno 2022) e che dall'unione è nata la figlia (16/01/2023), hanno dedotto che nel tempo sono Persona_1 sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che si si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca;
1 I IA RE Controparte_1
4. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori , i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con collocamento presso l'abitazione materna sita in Via Provinciale n. 151 Rosarno (RC) , che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna della bambina all'altro genitore;
5. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la complessiva somma di euro 150,00 mensili . Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, salvo i casi di urgenza per quelle medicine non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da un genitore verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
6. il padre avrà con sé i figli orientativamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le parti;
7. durante le vacanze natalizie, disporre che ad anni alterni la bambina trascorri la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ugualmente per le festività Pasquali e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti;
8. durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la minore fino a 4 settimane non consecutive, fino ad una maggiore autonomia della figlia, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se la minore in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive, salvo migliori accordi tra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per la minore , e sulla possibilità per ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
2 Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 22/09/2022 in PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 30 part I , serie anno 2022 ) e che dall'unione è nata la figlia (16/01/2023). Persona_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 Parte_2 che, qui, si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca;
PER I IA RE Controparte_1
4. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori , i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con collocamento presso l'abitazione materna sita in Via Provinciale n. 151 Rosarno (RC) , che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna della bambina all'altro genitore;
5. Il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la complessiva somma di euro 150,00 mensili . Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la
3 figlia, salvo i casi di urgenza per quelle medicine non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da un genitore verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
6. il padre avrà con sé i figli orientativamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00 salvo diverso accordo tra le parti;
7. durante le vacanze natalizie, disporre che ad anni alterni la bambina trascorri la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ugualmente per le festività Pasquali e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti;
8. durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la minore fino a 4 settimane non consecutive, fino ad una maggiore autonomia della figlia, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con se la minore in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive, salvo migliori accordi tra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per la minore , e sulla possibilità per ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
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