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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 11564/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giuseppe Felice n. 2 (c.f. ), rappresentato e difeso, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Emanuele Greco e dall'Avv. Ugo Pecoraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei procuratori in Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_1
in persona del suo Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv.ta
Loredana Di Salvo, giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNIO
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA –
EX ART. 127 TER CPC - DEL 20.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
che liquida in Euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024, convenne in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo di accertare e dichiarare che, a CP_1
seguito dell'infortunio occorso il 1^ febbraio 2023, egli riportò una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 18% o comunque in misura maggiore di quella accertata dall'Istituto e conseguentemente condannare quest'ultimo alla costituzione di una rendita o al pagamento di una somma in capitale in relazione al grado di danno riconosciuto.
Dedusse:
1) di essere dipendente di;
CP_3
2) che il 1^ febbraio 2023, mentre si trovava a bordo di un autocarro, venne tamponato da un altro veicolo dell'azienda, il cui conducente, per il forte impatto, perse la vita;
3) di avere per primo apprestato i soccorsi al collega poi deceduto;
4) di essere stato trasportato, all'arrivo dell'ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico per gli accertamenti;
5) che a causa e per effetto del grave turbamento riportò: “disturbo post-traumatico da stress cronico. Presentando un quadro psicopatologico caratterizzato da severa deflessione del tono dell'umore con frequenti crisi di pianto e disinteresse
a qualunque tipo di attività, astenia, pensieri di morte”; 6) che l' stimò e liquidò il danno nella misura del 10%; CP_1
7) che, ritenuta la valutazione dell' non rispondente al danno effettivamente CP_1
subito, avanzò opposizione ai sensi dell'art. 104 DPR 1124/1965 che venne rigettata dall'Istituto assicurativo.
Da qui il ricorso per cui è causa.
L' costituita a mezzo del suo procuratore, contestò la pretesa del CP_1
ricorrente, ritenendo che la valutazione compiuta a seguito della visita della propria equipe medica fosse congrua ed equa e chiese il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante ctu medico legale, affidata ad uno specialista in medicina del lavoro iscritto all'albo dei consulenti medici del Tribunale di
Palermo, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate da entrambe le parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di rinnovazione della ctu atteso che il quadro nosologico elaborato dal consulente è dettagliato e coerente con le certificazioni mediche presenti in atti.
Ciò detto, il Dott. ha ritenuto la valutazione espressa Persona_1
dall' congrua. CP_1
Ha così relazionato: “dalla disamina della documentazione in atti, oltre che in base a quanto emerso dal resoconto anamnestico, nonché sulla scorta della obiettività clinica, emerge che il riportava, in seguito all'evento Parte_1
traumatico di che trattasi, nell'immediato un trauma distorsivo al rachide cervicale da contraccolpo ed, a seguire, un disturbo post-traumatico da stress, trattato presso il competente CSM territoriale, con antidepressivi ed ansiolitici.
L'esame obiettivo condotto in occasione della presente consulenza ha permesso di rilevare come dal punto di vista neuro-psichico, il abbia manifestato, Parte_1
nel concreto, una condizione di deflessione del tono dell'umore, associata ad ansia e ad alcuni aspetti denotanti inquietudine. Sono cioè emersi alcuni aspetti di tipo “intrusivo” (quali quelli evocati dal ricordo dell'evento) e soprattutto uno dei “sintomi di evitamento” e cioè il tentativo di allontanare pensieri e ricordi legati all'evento traumatico. Di contro, non rilevati né in occasione delle operazioni peritali, né nell'ambito delle numerose visite mediche specialistiche agli atti, sintomi riguardanti l'ambito della cognizione (quali la perdita di memoria di parti significative dell'evento: amnesia dissociativa), o, ancora, importanti turbe del comportamento. Ancora, non presenti sintomi legati al sottotipo “dissociativo” del disturbo post-traumatico, caratterizzati da depersonalizzazione (sensazione di distacco dal proprio sé o corpo) e/o da derealizzazione.
E' cosi giunto alla conclusione che “con riferimento proporzionale alle previsioni tabellari di cui al codice 181 – Tabelle Ministeriali D.L. 38/2000 (Disturbo post- traumatico da stresso cronico severo – fino a punti 15)” il danno riportato è del dieci per cento.
Le conclusioni e la valutazione del CTu sono state oggetto di osservazioni critiche da parte della difesa e del consulente tecnico del ricorrente, ritenendo la valutazione non congrua in relazione alle condizioni di salute del ricorrente che
“non ha sviluppato alcun miglioramento, anzi è peggiorato, continua come da certificazione in atti, la stessa terapia farmacologica iniziata ben 2 anni prima.
Sono presenti, così come riscontrati in sede di operazioni peritali, <<crisi di pianto, ansia, inquietudine, sintomi da evitamento, pensieri ossessivi e morte>>.
Alle osservazioni di parte ha dato esauriente risposta il consulente d'ufficio che ha concordato nel ritenere applicabile il codice 181 della tabelle (come dallo CP_1
stesso applicato) il quale fa riferimento ad una condizione di traumatico di stress di tipo severo>> , con punteggio “GRADUABILE FINO a 15
%” rappresentando che “per quanto il corteo sintomatologico sia risultato certamente ”importante” (motivo per cui è stato appunto identificato il codice 181), è vero, tuttavia, che certamente il quadro oggi presente non sia tale da poter giustificare la attribuzione del punteggio massimo del 15 %”
Ha infatti ricordato come già indicato nell'elaborato sottoposto all'esame delle parti aveva evidenziato: “L'esame obiettivo condotto .. ha permesso di rilevare come dal punto di vista neuro-psichico, il abbia manifestato, nel Parte_1
concreto, una condizione di deflessione del tono dell'umore, associata ad ansia e ad alcuni aspetti denotanti inquietudine.…” ma non ha rilevato, neppure dalla documentazione, “sintomi riguardanti l'ambito della cognizione (quali la perdita di memoria di parti significative dell'evento: amnesia dissociativa), o, ancora, importanti turbe del comportamento”.
Ha altresì ricordato che il periziato non mostra “sintomi legati al sottotipo
“dissociativo” del disturbo post-traumatico, caratterizzati da depersonalizzazione
(sensazione di distacco dal proprio sé o corpo) e/o da derealizzazione”.
Ciò ha indotto il consulente a riconoscere un danno in percentuale intermedia e non massima come richiesto dal ricorrente, in quanto la patologia non è da considerare grave.
Il giudizio medico legale espresso dal consulente è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici manifesti.
Non possono, infatti, condividersi i rilievi mossi dal ricorrente, alla luce delle precisazioni svolte dal Dott. che questo giudice considera convincenti ed Per_1
esaustive, sotto ogni profilo, della problematica esaminata.
In virtù di tali argomenti, il ricorso non può trovare accoglimento atteso che la valutazione compiuta dall' è congrua e, allo stato attuale, non suscettibile CP_1
di modifiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e al DM 147/2022.
Restano definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 20.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente