TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2915 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti An- Parte_1 C.F._1
gela Crispino (c.f. ) e Rosa Amato (c.f. C.F._2 [...]
) elettivamente domiciliati in Grumo Nevano, alla Via M. Buo- C.F._3
narroti n. 11, presso il loro studio
OPPONENTE
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ghia (c.f.
[...] P.IVA_2
) e (c.f. , con C.F._4 Controparte_3 C.F._5
studio in Milano, alla Via Filippo Corridoni n. 1, pertanto da intendersi elettiva- menti domiciliati, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelle- ria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 24/02/2023, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5349/2022 emesso in data 29/12/2022 e notificato il 30/01/2023, con il quale gli veniva ingiunto il paga- mento di 12.331,12 euro, oltre interessi, di cui 1.049,14 euro quale ammontare dell'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di carta di credito ad uso revolving e 11.281,98 euro in virtù del contratto di finanziamento personale, entrambi originariamente stipulati con OS CA S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto, sia con ri- Controparte_4
ferimento al contratto di carta di credito revolving che al contratto di finanzia- mento personale, si era limitata a produrre una proposta del contratto di cessione del credito intervenuto tra OS CA s.p.a e dalla qua- Controparte_4
le emergeva l'avvenuta operazione di cessione pro soluto di crediti con contratto di cessione tra le parti contraenti, e non anche l'allegato A) dal quale doveva risul- tare anche la cessione del contratto di credito al consumo di apertura di linea di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rota- tivo cd “revolving” e del contratto di credito di finanziamento per prestito perso- nale;
a fortiori i crediti per cui l'opposta aveva promosso il procedimento monito- rio erano stati contratti in data 10/05/2019, mentre l'estratto di G.U. depositato, era relativo alla cessione crediti pro soluto tra GO CA s.p.a e IS PV del 11/08/2006 ed in esso si leggeva che venivano ceduti crediti che alla data del
31 luglio 2006 presentavano determinate caratteristiche e tra questi non rientrava il credito oggetto di esame;
b) il credito era nullo per mancanza di certezza e liquidità in quanto la documen- tazione di parte opposta non consentiva di verificare né la corretta contabilizza- zione delle operazioni svolte né le condizioni effettivamente applicate al contratto di finanziamento.
2. Con comparsa di costituzione del 09/06/2023, si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di la quale, im- Controparte_1 Controparte_4
2
R.g.a.c.c. 2915/2023 pugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione di carenza della legittimazione attiva era infondata in quanto era sta- ta comunicata, la cessione dei crediti in blocco in suo favore, tramite raccomanda- ta a/r e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza;
a fortiori con la produ- zione dei contratti di cessione dei crediti in blocco era stato assolto quanto pre- scritto dall'art. 58 T.U.B.;
b) l'eccezione di nullità del credito per mancanza di certezza e liquidità era infon- data in quanto i contratti oggetto di esame contenevano tutti gli elementi prescrit- ti dalle norme di riferimento ed erano compiutamente e specificamente sottoscrit- ti ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis c.c. nonché dell'art. 117 T.U.B.; a for- tiori erano stati depositati gli estratti conto integrali per entrambi i rapporti con- trattuali (doc. 7 e 11 del fascicolo monitorio).
3. L'opposizione è fondata.
4. è priva di legittimazione attiva in quanto, come chiari- Controparte_1
to dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24798 del 2020, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del
D.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito me- desimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nel caso di specie, l'opposta non ha provato la titolarità dei crediti, essendosi li- mitata a depositare, sia con riferimento al contratto di carta di credito revolving che con riferimento al contratto di finanziamento personale, la proposta del con- tratto di cessione del credito intervenuto con OS CA S.p.A., priva in en-
3
R.g.a.c.c. 2915/2023 trambi i casi dell'allegato A) indicato nel contratto medesimo come documento contenente l'elencazione degli specifici crediti oggetto di cessione.
Né le giova il deposito dell'estratto della G.U., che si riferisce ad una vicenda cir- colatoria avvenuta nel 2006 tra OS CA S.p.A. e IS PV, dunque relati- va a crediti del tutto differenti da quelli oggetto della causa, i quali ultimi non erano nemmeno sorti a quel tempo.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna a rimborsare le spese di lite a , Controparte_4 Parte_1
liquidandole in 3.000,00 euro per compensi e 450,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre 145,50 euro a titolo di esborsi, oltre CPA ed IVA se dovuti;
distrae le somme in favore degli avv.ti Angela Crispino e Rosa Amato, per la metà ciascuna.
Così deciso in Aversa, il 18/02/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
4
R.g.a.c.c. 2915/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2915 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti An- Parte_1 C.F._1
gela Crispino (c.f. ) e Rosa Amato (c.f. C.F._2 [...]
) elettivamente domiciliati in Grumo Nevano, alla Via M. Buo- C.F._3
narroti n. 11, presso il loro studio
OPPONENTE
E
(c.f. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ghia (c.f.
[...] P.IVA_2
) e (c.f. , con C.F._4 Controparte_3 C.F._5
studio in Milano, alla Via Filippo Corridoni n. 1, pertanto da intendersi elettiva- menti domiciliati, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelle- ria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 24/02/2023, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5349/2022 emesso in data 29/12/2022 e notificato il 30/01/2023, con il quale gli veniva ingiunto il paga- mento di 12.331,12 euro, oltre interessi, di cui 1.049,14 euro quale ammontare dell'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di carta di credito ad uso revolving e 11.281,98 euro in virtù del contratto di finanziamento personale, entrambi originariamente stipulati con OS CA S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto, sia con ri- Controparte_4
ferimento al contratto di carta di credito revolving che al contratto di finanzia- mento personale, si era limitata a produrre una proposta del contratto di cessione del credito intervenuto tra OS CA s.p.a e dalla qua- Controparte_4
le emergeva l'avvenuta operazione di cessione pro soluto di crediti con contratto di cessione tra le parti contraenti, e non anche l'allegato A) dal quale doveva risul- tare anche la cessione del contratto di credito al consumo di apertura di linea di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rota- tivo cd “revolving” e del contratto di credito di finanziamento per prestito perso- nale;
a fortiori i crediti per cui l'opposta aveva promosso il procedimento monito- rio erano stati contratti in data 10/05/2019, mentre l'estratto di G.U. depositato, era relativo alla cessione crediti pro soluto tra GO CA s.p.a e IS PV del 11/08/2006 ed in esso si leggeva che venivano ceduti crediti che alla data del
31 luglio 2006 presentavano determinate caratteristiche e tra questi non rientrava il credito oggetto di esame;
b) il credito era nullo per mancanza di certezza e liquidità in quanto la documen- tazione di parte opposta non consentiva di verificare né la corretta contabilizza- zione delle operazioni svolte né le condizioni effettivamente applicate al contratto di finanziamento.
2. Con comparsa di costituzione del 09/06/2023, si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di la quale, im- Controparte_1 Controparte_4
2
R.g.a.c.c. 2915/2023 pugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione di carenza della legittimazione attiva era infondata in quanto era sta- ta comunicata, la cessione dei crediti in blocco in suo favore, tramite raccomanda- ta a/r e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza;
a fortiori con la produ- zione dei contratti di cessione dei crediti in blocco era stato assolto quanto pre- scritto dall'art. 58 T.U.B.;
b) l'eccezione di nullità del credito per mancanza di certezza e liquidità era infon- data in quanto i contratti oggetto di esame contenevano tutti gli elementi prescrit- ti dalle norme di riferimento ed erano compiutamente e specificamente sottoscrit- ti ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis c.c. nonché dell'art. 117 T.U.B.; a for- tiori erano stati depositati gli estratti conto integrali per entrambi i rapporti con- trattuali (doc. 7 e 11 del fascicolo monitorio).
3. L'opposizione è fondata.
4. è priva di legittimazione attiva in quanto, come chiari- Controparte_1
to dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24798 del 2020, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del
D.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito me- desimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nel caso di specie, l'opposta non ha provato la titolarità dei crediti, essendosi li- mitata a depositare, sia con riferimento al contratto di carta di credito revolving che con riferimento al contratto di finanziamento personale, la proposta del con- tratto di cessione del credito intervenuto con OS CA S.p.A., priva in en-
3
R.g.a.c.c. 2915/2023 trambi i casi dell'allegato A) indicato nel contratto medesimo come documento contenente l'elencazione degli specifici crediti oggetto di cessione.
Né le giova il deposito dell'estratto della G.U., che si riferisce ad una vicenda cir- colatoria avvenuta nel 2006 tra OS CA S.p.A. e IS PV, dunque relati- va a crediti del tutto differenti da quelli oggetto della causa, i quali ultimi non erano nemmeno sorti a quel tempo.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna a rimborsare le spese di lite a , Controparte_4 Parte_1
liquidandole in 3.000,00 euro per compensi e 450,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre 145,50 euro a titolo di esborsi, oltre CPA ed IVA se dovuti;
distrae le somme in favore degli avv.ti Angela Crispino e Rosa Amato, per la metà ciascuna.
Così deciso in Aversa, il 18/02/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
4
R.g.a.c.c. 2915/2023