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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa CA NO Presidente
Dott.ssa CA di Martino Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 3257 del 16.12.2019, iscritto al n. 3227/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Luise (c.f. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f. , con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, costituitasi in persona del Dr. (procura per notaio Controparte_2 Persona_1
1 di Roma del 5/7/2017, rep 46.907, racc. 24.405) rappresentata e difesa dell'avv. Marco Casanova
(c.f. ); C.F._3
Appellata
NONCHE'
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli
Interventore necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2015 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' Controparte_3
, proponendo querela di falso per far dichiarare la falsità della firma apposta
[...] sulla copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 1380417789 del 20/9/2009, con quale gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 02820080048054730.
A fondamento di tale domanda l'attore disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apposta a suo nome sulla copia dell'avviso di ricevimento, affermando di non aver mai ricevuto tale atto;
aggiungeva, inoltre, che in data 27/5/2015 provvedeva a sporgere denuncia presso i Carabinieri di
Castel Volturno al fine di accertare eventuali comportamenti dolosi e/o colposi a proprio esclusivo danno.
Si costituiva l'Ente convenuto chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con la sentenza n. 3257/2019, in via preliminare, dichiarava sussistente la legittimazione passiva di Nel merito, Controparte_3 aderendo alle conclusioni del Ctu nominato, accertava l'autografia della firma apposta sull'atto impugnato. In particolare, riteneva ammissibile, stante l'irreperibilità dell'originale del documento,
l'espletamento della consulenza grafologica sul documento prodotto solo in copia, non avendo nessuna delle parti disconosciuto la stessa e avendo comunque potuto il tecnico confrontarla con altre scritture ritualmente acquisite al processo. Riteneva, infine, inconferente l'assunto dell'attore relativo alla falsità della data apposta sull'avviso di ricevimento, trattandosi di attività riservata all'agente postale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 20 Parte_1 settembre 2020, articolando un unico motivo di appello con il quale sostiene, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel decidere la causa sulla base della consulenza tecnica
2 d'ufficio, effettuata su una mera copia fotostatica dell'avviso di ricevimento impugnato. Ad avviso dell'appellante, la mancanza in atti dell'originale del documento impugnato avrebbe dovuto imporre l'accoglimento della domanda per l'impossibilità di procedere alla verificazione dell'autenticità della sottoscrizione sulla sola copia del documento.
Si è costituita l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, risulta rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto consente di comprendere le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, dunque, le parti di questa contro cui sono rivolte e le modifiche che il medesimo appellante chiede siano apportate.
Passando al merito dell'impugnazione, il con un unico motivo di appello, ha dedotto Pt_1
l'erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado fondato il suo convincimento sulle conclusioni della consulenza tecnica grafologica svolta sulla mera copia fotostatica dell'avviso di ricevimento impugnato e non sull'originale.
Il motivo è infondato e va rigettato, essendo condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure che ha correttamente evidenziato che la mancanza del documento originale non preclude in assoluto la possibilità di un accertamento sull'autenticità della sottoscrizione effettuato sulla copia.
Tale decisione risulta conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile l'espletamento di una Ctu grafologica su una copia fotostatica, in difetto dell'originale,
a condizione che la stessa consenta al perito un'analisi esaustiva di segni grafici. Infatti, la fotocopia di una scrittura, costituendo una mera riproduzione meccanico-fotografica dell'originale, se chiara e ben visibile, ben può essere posta dall'ausiliario a fondamento dei suoi esami ed accertamenti di natura grafologica, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui non si discute di alterazioni o contraffazioni materiali della scrittura o delle sottoscrizioni, ma soltanto dell'autografia delle sottoscrizioni medesime apposte in calce alla scrittura.
3 Difatti, l'affidabilità di una perizia grafologica non dipende dal tipo di documento da analizzare
(originale o copia), ma dalla sua qualità che deve essere sufficientemente chiara da permettere un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici.
D'altronde, in casi analoghi è stato precisato che, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass., Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023).
Ebbene, nel caso di specie, tali condizioni risultano pienamente soddisfatte. Il Ctu nominato, dott.ssa nella propria relazione ha valutato l'idoneità della copia Persona_2 fotostatica del documento ai fini dell'indagine grafologica, evidenziando che, nonostante le limitazioni derivanti dall'operare su copia, ha comunque potuto condurre un'analisi approfondita concludendo come segue: “il tratto grafico, pur se in copia, presenta contorni chiari e netti, ci permette di ripercorrere il movimento ideografico con cui la sottoscrizione è stata Parte_1 eseguita”.
All'esito poi di un'articolata e dettagliata comparazione con le scritture autografe dell'appellante, acquisite nel corso delle operazioni peritali, la Ctu ha potuto rilevare specifiche concordanze negli aspetti esteriori ed intrinseci nel grafismo, quali lo stile espressivo e le modalità personalizzanti il movimento, concludendo senza alcun dubbio per l'autografia della firma.
Ciò posto, le censure proposte dell'appellante appaiono generiche e non idonee a minare l'attendibilità dell'elaborato peritale in quanto con esse si limita a contestare in via di principio l'utilizzabilità della copia, senza muovere critiche specifiche e puntuali al metodo utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio alle sue conclusioni. Non viene allegato alcun errore scientifico o vizio metodologico concreto nell'analisi comparativa svolta, ma ci si limita a contrapporre una diversa valutazione basata sull'inidoneità della copia a fungere da base per l'accertamento.
Infine, correttamente il Tribunale ha ritenuto di far proprie le conclusioni dell'ausiliario nominato in quanto immuni da vizi logici e metodologici e fondate su un'analisi ritenuta esaustiva dalla stessa esperta, non essendo, peraltro, pervenute osservazioni dalle parti. La Suprema Corte, infatti, in materia ha affermato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
4 implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (cfr. Cass. 11917/2021).
Per tali ragioni l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla appellata le spese del processo d'appello, che, in mancanza Controparte_1 della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità – in € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3257/2019 pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.200,00 per compenso professionale ed € 780,00 per rimborso spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 25.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro CA NO
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