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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1998/2020 R.G.
tra rappresentata e difesa dagli avv. Guido Giorgio Brizzi e Caterina Ventura (comunicazioni a Parte_1
e Email_1 Email_2
- -- attore-
e
e entrambi nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Caputo (comunicazioni a Persona_1
) Email_3
-Convenuto -
OGGETTO: “domanda di risarcimento del danno conseguente a condotta diffamatoria”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 4.7.2024)
Come da verbale dell'udienza del 4.7.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice ricostruiva nei termini che seguono i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.
Deduceva che, in data 12.4.2016, riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 559 del 2016 per euro 130.000
oltre accessori fondato sul mancato pagamento di un assegno che l'odierna attrice sosteneva invece di non aver
1 mai consegnato e di esserle stato trafugato dal , il quale invece sosteneva che l'assegno in CP_1
questione costituiva corrispettivo per la redazione del libro “Doris le ali della principessa” come comprovato da due scritture provate che depositava.
La disconosceva sia i contratti allegati che l'assegno e negava vi fosse accordo per il corrispettivo di Pt_1
euro 130.000,00 per la redazione del libro e tuttavia, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non coltivava il relativo giudizio di opposizione che si concludeva pertanto con conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese.
Era poi accaduto che, nel corso del predetto giudizio, il sig. decedeva, sicchè l'odierno CP_1
procedimento era instaurato nei confronti degli unici suoi eredi.
Deduceva poi che, indipendentemente dall'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo che atteneva alla validità dell'assegno ed, al più, all'esistenza di un accordo per il pagamento della corrispettivo di euro
130.000,00 per la redazione dell'opera “Le Ali della principessa”, vi era il fatto nuovo, non oggetto del precedente giudizio, che legittima l'attrice a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento ovvero annullare l'incarico professionale ricevuto per la redazione del libro ed ottenere il risarcimento per i danni subiti.
Infatti, il Tribunale di Napoli con sent. dell'8.10.2019, ha condannato ex art. 595 co. 1, 2 e 3 c.p. in relazione all'art. 1, l. n. 47/1948, per diffamazione a mezzo stampa del sig. Persona_1 Persona_2
assolvendo la dalla medesima accusa. Pt_1
La diffamazione era posta in essere dal attraverso il contenuto del romanzo ed attraverso la CP_1
narrazione di fatti calunniosi, dei quali non era consapevole la che, pertanto, era assolta dal medesimo Pt_1
reato; affermava poi la che il aveva un movente personale per denigrare pubblicamente i Pt_1 CP_1
figli della con i quali aveva contrasti poiché essi non accettavano la relazione del con Pt_1 CP_1
l'odierna attrice.
Per tali ragioni, l'intervenuto accertamento del carattere diffamatorio dell'opera del costituisce CP_1
prova del grave inadempimento nella redazione dell'incarico del libro “Le ali della principessa, con conseguente diritto della committente alla risoluzione del contratto e declaratoria di inesistenza dell'obbligo di corresponsione del compenso di euro 130.000,00, essendo l'incarico svolto in violazione del canone della
2 “massima professionalità” espressamente pattuito, invece utilizzando l'autore confidenza acquisite nel corso degli anni dalla essendo un libro dal contenuto diffamatorio privo di valore commerciale e pertanto Pt_1
non suscettibile di essere posto in commercio.
In via subordinata, chiedeva dichiarare la nullità del contratto atteso che, nel caso in cui la fosse stata a Pt_1
conoscenza del contenuto diffamatorio dell'opera, il contratto volto alla sua pubblicazione sarebbe stato nullo poiché avente un oggetto illecito in quanto stipulato in violazione dell'art. 1455 c.c.; in via ulteriormente subordinata, chiedeva una riduzione del corrispettivo per la redazione dell'opera atteso che l'importo di euro
130.000,00 risulta palesemente eccessivo rispetto a qualsiasi parametro e potrebbe trovare spiegazione solo nello stato di soggezione della ei confronti del , sicchè si chiede che il Tribunale riduca il Pt_1 CP_1
compenso ad una somma ritenuta equa e comunque non superiore ad euro 5.000,00.
Formulava inoltre domanda di risarcimento dei danni conseguenti al dedotto inadempimento ed al carattere diffamatorio dell'opera in particolare nei confronti dei figli della e di quantificati, in Pt_1 Persona_2
relazione al danno non patrimoniale, nella somma da ritenere equa secondo giustizia e, comunque non inferiore ad euro 50.000,00 ed euro 30.000,00 per danni patrimoniali costituiti dai costi sostenuti dalla la la Pt_1
stampa e pubblicazione dell'opera, nonché del compenso che fosse costretta a corrispondere al CP_1
del quale, in via subordinata, chiedeva la compensazione con i crediti risarcitori.
Concludeva, pertanto chiedendo, “ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. dichiarare la risoluzione del contratto
professionale di prestazione intellettuale per la redazione del libro “Le Ali della Principessa”, per
inadempimento del sig. agli obblighi professionali, come in atto precisato, con Per_1 CP_1
conseguente accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di pagamento dell'importo di euro 130.000 ovvero di
qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a corrispettivo, anche ai sensi in base al decreto ingiuntivo n.
559/2016 del Tribunale di Trani. B) In via subordinata a quanto richiesto al punto A), dichiarare nullo il
contratto per la redazione del libro di redazione del libro “Le Ali della Principessa” ex art. 1418 c.c., perché
avente un oggetto illecito ex art. 1456 c.c. e comunque perché stipulato in violazione dell'art. 1455 c.c. .
dichiarando quindi che comunque nulla deve pagare la signora come corrispettivo dell'attività Pt_1
professionale svolta dal sig. ; con condanna dei convenuti ex art. 2033 ovvero ex 2041 c.c. a CP_1
restituire alla signora tutti gli importi che essa fosse stata costretta a pagare in corso di causa in base Pt_1
3 al decreto ingiuntivo n. 559/2016 del Tribunale di Trani. C) Subordinatamente alle domande di cui al punto
A e B) – e salvo impugnazione - in considerazione dei fatti e degli inadempimenti dedotti in causa, stabilire ai
sensi degli artt. 2233 c.c. ovvero 1668 c.c. una riduzione del corrispettivo secondo equità, comunque ad una
somma non superiore a 5.000 euro, in considerazione specialmente del carattere diffamatorio e
dell'inesistente valore dell'opera dal punto di vista commerciale, stante l'impossibilità di pubblicazione;
così
riducendo e dichiarando non dovuto l'importo di euro 130.000 di cui al decreto ingiuntivo 559/2016 del
Tribunale di Trani. D) Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
provocati dal de cuius sig. alla signora a causa del carattere diffamatorio dei Persona_1 Pt_1
figli e della famiglia del testo, ex art. 1218 e 2236 c.c., ovvero comunque ex art. 2043 e 2059 c.c., in misura
non inferiore a 50.000 euro per danni non patrimoniali ed euro 30.000,00 per danni patrimoniali, oltre gli
importi che fosse tenuta a corrispondere al in forza del decreto ingiuntivo 559/2016 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Trani. E) Dichiarare l'estinzione per compensazione dell'eventuale residuo credito per
compensi che fosse riconosciuto a favore del sig. , con il credito risarcitorio riconosciuto alla CP_1
signora di cui sub D). F) In ogni caso con condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali di Pt_1
causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.10.2020 si costituivano i convenuti Controparte_1
e entrambi nella qualità di eredi di (avv.
[...] Controparte_2 Persona_1
F. P. Caputo), che chiedevano il rigetto dell'avversa domanda, in particolare deducendo che pende dinanzi alla
Corte di Appello di Bari controversia con r.g. n. 497/2020 avverso la sentenza n. 2490)2019 con cui era rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di euro 130.000,00
e che il presente procedimento era emesso sulla base del presupposto del “fatto nuovo” costituito dalla condanna nel giudizio penale per diffamazione con i conseguenti corollari: 1) il reato di diffamazione è
accertato con sentenza passata in giudicato;
2) la sentenza penale vincola, quanto all'accertamento del fatto diffamatorio, il giudice civile;
3) che la sia estranea al fatto asseritamente diffamatorio;
4) che trattasi Pt_1
di fatto nuovo rispetto al sopra citato giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani relativo al pagamento della somma di euro 130.000,00 in favore del . CP_1
4 Alla luce di tali premesse, sosteneva la parte convenuta l'inammissibilità/improponibilità del ricorso in ragione della pendenza dinanzi alle stesse parti del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari per il gravame della sentenza che confermava il pagamento del corrispettivo di euro 130.00,00 in favore del per l'opera CP_1
letteraria realizzata avente ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale e la medesima domanda di risoluzione per inadempimento, tanto che quando il procedimento sarà definito non si potrà che prendere atto della decisione, che copre dedotto e deducibile, tanto che il presente giudizio è inammissibile, e se ne chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari.
Deduceva poi che la sentenza penale di condanna per diffamazione non è passata in giudicato, e che può al più
costituire elemento di prova, ma non potrà fare “stato” nell'autonomo giudizio che ci occupa per il risarcimento del danno.
Evidenziava poi che la Procura di Napoli ha archiviato il procedimento per diffamazione introdotto sulla base della querela del nei confronti dello scrittore e di sua madre, mentre in sede civile il Tribunale di Per_2
Spoleto rigettava la domanda per il risarcimento del danno da diffamazione. Evidenziava che la mancata prova della diffamazione escludeva altresì la fondatezza della nullità del contratto, anche considerando che la committente ha approvato il contenuto dell'opera.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dell'Erario in caso di permanenza delle condizioni in relazione a e con distrazione in favore di Controparte_2 Controparte_1
in quanto dichiaratosi antistatario.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 3.11.2020, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenute le richieste istruttorie non rilevanti ai fini del decidere, la causa era rinviata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano, insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
Diritto.
5 La domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Con il procedimento che ci occupa, la parte attrice domandava dunque il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento nella redazione dell'opera “Le ali della principessa” in relazione al contenuto diffamatorio della stessa, in particolare nella esposizione del rapporto con i figli della odierna attrice.
La domanda tuttavia non è supportata da adeguato riscontro probatorio.
In primo luogo, occorre precisare che parte attrice premetteva di avere instaurato il procedimento che ci occupa a seguito del “fatto nuovo” costituito dalla condanna del per il reato di cui all'art. 595 co. 1, 2 e CP_1
3 c.p. in danno del sig. Persona_2
A margine della considerazione per cui la pronuncia in questione era riformata in appello (pur se con sentenza in rito conseguente alla morte del reo ), vi è che per impostazione consolidata nella Persona_1
giurisprudenza di legittimità, ai fini del risarcimento del danno per diffamazione, non basta provare che la diffamazione sia avvenuta, ma è necessario dimostrare di aver subito un danno concreto e specifico, sia esso patrimoniale (es. perdita di guadagno) o non patrimoniale (es. danno morale, biologico, ecc.). Per ottenere il risarcimento del danno da diffamazione è dunque necessario dimostrare sia la diffamazione in sé, che il danno subito ed il nesso causale tra i due. La prova può essere fornita attraverso diversi mezzi, e la valutazione del danno spetta al giudice, che terrà conto della gravità della diffamazione, del contesto e delle prove presentate.
In altri termini, anche “nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il
risarcimento, non è “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici”
(Cassazione Civile, sezione III, n. 24474/2014).
Mancando, dunque, nel caso che ci occupa, riscontro anche probatorio delle eventuali conseguenze del contenuto asseritamente diffamatorio, alcun risarcimento può essere riconosciuto in favore della parte attrice.
Quanto, poi, alla domanda di risoluzione del contratto, occorre precisare che non è in atti alcuna indicazione del contenuto dell'opera concordato tra le parti, tanto da ritenere il romanzo come effettivamente realizzato in violazione di tale contenuto.
Per tali ragioni, la domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della controversia in relazione alle controversie aventi ridotta complessità, non essendovi
6 elementi per ragionevolmente fondare la quantificazione del quantum chiesto a titolo di risarcimento del danno.
Quanto alla posizione di occorre precisare che, con comparsa di Controparte_2
costituzione, il difensore costituito ne rappresentava l'ammissione al gratuito patrocinio con verifica di permanenza dei relativi requisiti al momento della decisione;
premesso che alcuna documentazione è in atti in merito alla ammissione al gratuito patrocinio in questione, vi è che la relativa istanza non era reiterata in sede di critti conclusivi e, dunque, non se ne provvede in conseguenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1998/2020 del Ruolo Generale,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 3.11.2021; Parte_1
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite che, in relazione al valore Parte_1
Con della controversia, liquida in favore dei convenuti e Controparte_1
[...]
entrambi nella qualità di eredi di in euro 6.713,00 per Controparte_2 Persona_1
competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria – ridotta del
50% stante il mancato esperimento dell'istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Paolo Caputo
in quanto dichiaratosi antistatario di . Controparte_1
Trani, 4.7.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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