CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6655 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 538 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.11.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Po n. 10, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria De Simone (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura su foglio CodiceFiscale_1 separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: , domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo di posta elettronica certifica dell'avv. Giuseppe Raimondi (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_3 cura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia, l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, re- Parte_1 spinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere:
NEL MERITO:
• accogliere il presente appello per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza gravata e per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro 29.959,39, Controparte_1 così come accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine alla minor somma di euro 22.342,44, come portata dal decreto ingiuntivo n. 117/2017.
• ad ogni modo, nel caso di auspicata riforma della sentenza gravata, disporre la restituzione da parte degli appellati di quanto l'odierna appellante ha cor- risposto o corrisponderà loro, nel corso del giudizio, in ordine alle spese di causa;
• accogliere il proposto appello e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ex
D.M 276/04, relative al doppio grado di giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.a Corte di Appello di ROMA, ogni con- Controparte_1 traria istanza eccezione e deduzione disattesa rigettare l'appello proposto dalla perché del tutto infondato. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.2.2017, ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 117/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 5.1.2021, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla e per essa alla mandataria Parte_2 CP_3
(poi oggi l'importo di € 22.342,44 quale de- CP_4 CP_5 bito, alla data del 18.10.2016, per l'inadempimento al contratto di prestito chirografario al consumo n. 13262919, oltre interessi di mora e spese del procedimento monetario. In particolare, l'opponente ha dedotto l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a fornire la prova del credito,
l'incertezza del “tasso applicabile al rapporto” in quanto nel contratto è sta- bilito un TN del 10% e un TAEG dell'11,41%, mentre gli interessi successivi alla risoluzione del prestito sono stati indicati al tasso legale nell'estratto ex art. 50 TUB depositato in sede monitoria, nonché il mancato scomputo dall'importo ingiunto dei versamenti effettuati dall'opponente per comples- sivi € 2.060,00.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa Parte_2 la mandataria che ha contestato tutto quanto dedotto CP_4
2 prodotto dalla controparte e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, e quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 9752/2020 del 25.6.2020 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha così deciso: “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto. Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 200,00 per spese, € 2.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la svolgendo i motivi riportati di seguito e conclu- Parte_1 dendo, come in epigrafe, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Preliminarmente, la odierna appellante, allega Parte_1
e prova di essere l'attuale titolare del credito nei confronti di CP_6
In particolare, parte appellante documenta che: (i) la con
[...] Controparte_7 contratto di cessione dei crediti concluso in data 10.10.2017, ha acquistato pro soluto dalla i crediti indicati nel contratto stesso, Parte_2 come da avviso pubblicato nella G.U.R.I. 14.10.2017, n. 121 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante); (ii) successivamente, la Parte_1
come da avviso di cessione pubblicato nella G.U.R.I. 2.12.2017, n.
[...]
142, ha acquistato pro soluto dalla i crediti di cui al relativo Controparte_7 contratto (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata); ed entrambi gli avvisi recano l'indicazione dei criteri di individuazione dei crediti ceduti, soprattutto il primo consente di indicare specificamente i crediti ceduti dalla CP_7 alla mentre il secondo avviso contiene il rinvio al
[...] Parte_2 sito internet in cui è reso disponibile l'elenco dei crediti. nel costituirsi in giudizio o nelle ulteriori difese svolte, non Controparte_1 ha contestato la titolarità del credito in capo alla Parte_1 ma in ragione della proposizione da parte di tale società dell'appello in
3 esame questo giudicante deve verificare d'ufficio che la stessa sia titolare del credito per cui è causa, e quindi abbia interesse a proporre impugnazione.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.12.2017, n. 31188). Più specificatamente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessio- nario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale re- cante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, in- teressi, spese, danni, ecc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.6.2023, n. 1642).
Infatti, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con cer- tezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso con- tratto. Come ha chiarito la Suprema Corte, “è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di 4 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 29.12.2017, n. 31188; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13.6.2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26.6.2019, n. 17110).
3. Con il primo motivo di appello si deduce come la decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che “il creditore ha omesso di assolvere il proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. in merito all'an ed al quantum della pretesa creditoria;
onere che (…) nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo è posto in capo alla parte opponente [in verità, parte opposta], attore sostanziale del giudizio”. In particolare, parte opponente de- duce che, “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, la Banca ha fornito prova del proprio credito”.
Il motivo è fondato.
3.1. Parte appellante deduce, in particolare, che “la banca ha provveduto al deposito anche [del]l'estratto del conto corrente n. 400692844 dall'01.03.2013 al 03.05.2016 attestante l'erogazione del credito” in data
5.4.2013 e, peraltro, tale circostanza non è stata contestata dall'originario opponente. Inoltre, la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento n. 3262919 sottoscritto il 26.3.2013 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio), da cui risulta come lo stesso prevedesse l'applicazione di un TAN del 10,00% e di un TAEG (o ISC) dell'11,41%.
L'importo finanziato con il suddetto contratto in data 26.3.2013 è pari ad € 41.296,00. Dedotto l'importo di € 1.296,00 per il premio assicurativo, quello di € 400,00 per spese di istruttoria ed € 103,24 per oneri fiscali, si ha l'importo accreditato al mutuatario, pari ad € 39.496,76, come documen- tato dall'odierna parte appellante.
L'originaria opposta (attrice in senso sostanziale), dunque, ha fornito la prova del titolo sulla scorta del quale ha agito in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellata, vale a dire il contratto di finanziamento, e anche l'av- venuta consegna al debitore della somma mutuata.
5 La e per essa la mandataria aveva l'onere Parte_2 CP_4 di produrre esclusivamente tale titolo, essendo onere della debitrice provare il fatto estintivo della pretesa della creditrice, costituito dall'avvenuto adem- pimento. In particolare, nel caso in esame trova applicazione il principio ge- nerale in materia di obbligazioni contrattuali, quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. civ.,
S.U., 30.10.2002, n. 13533).
3.2. Successivamente alla risoluzione del contratto di mutuo chirografario suddetto, e quindi a decorrere dal 19.4.2016, la ha ri- Parte_2 tenuto di applicare al debitore (odierno appellato) interessi di mora in misura pari al tasso legale in luogo di quello convenzionale, e ciò dichiara di avere fatto “al solo fine di rendere più agevole l'impegno finanziario del mutuatario”.
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, che “in data 18.10.2016, emette un estratto CP_7 del rapporto a sofferenze n. 13262919 da cui emerge un saldo capitale del finanziamento al 19.4.2016 pari ad euro 22.052,16. (…) Infatti, considerando le sole movimentazioni note, in quanto presenti sul conto corrente n. 400692844, emergerebbe (…) l'importo a debito del correntista dovrebbe corrispondere alla differenza tra capitale finanziato (euro 41.296,00) e quote di capitale rimborsate (euro 11.336,61) per un totale dovuto pari ad euro 29.959,39. Diversamente, l'Istituto di Credito richiede un minore importo pari ad euro 22.052,16”.
Ad ogni buon conto, alla creditrice sono dovuti gli interessi di mora, e la domanda degli stessi in misura inferiore rispetto a quanto pattuito successi- vamente alla risoluzione del rapporto non determina certo che non sia stata fornita la prova della somma dovuta, come ha sostanzialmente ritenuto il giudice di primo grado.
4. Nel giudizio di primo grado ha dedotto di avere effet- Controparte_1 tuato un pagamento parziale dei ratei di cui al contratto di finanziamento, ma non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Con la propria memoria ex art 183, co. 6, n. 2) c.p.c., al fine di fondare le sue eccezioni, ha chiesto ammettersi l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.
6 riguardante gli estratti del conto corrente di appoggio n. 400692844 dal 1°.
3.2013 al 3.5.2016. L'istanza in questione, disattesa dal giudice di primo grado, non è stata peraltro riproposta nel presente grado di giudizio.
Ad ogni buon conto, il diritto del cliente di ottenere, ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., la consegna di copia della documentazione relativa alle opera- zioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata prece- dentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641). Nel caso di specie, invece, non risulta che gli estratti del conto corrente di appoggio n. 400692844 dal 1°.
3.2013 al 3.5.2016 siano stati richiesti (alla prima dell'introduzione Controparte_7 del presente giudizio.
Soprattutto, e come si è detto sopra, era onere dell'opponente fornire la prova di avere rimborsato, e in quale misura, quanto la Banca ha provato di avergli erogato a titolo di mutuo. Non è allora possibile ritenere – come fa parte appellata – che la c.t.u. espletata avrebbe rilevato “una carenza di do- cumentazione da offrirsi in prova da parte della Banca tale da non poter consentire una attendibile ricostruzione della contabilità relativa al rapporto
a sofferenza e men che meno per i periodi temporali ante sofferenza”; e che correttamente “il Giudice di prime cure ha ritenuto non esservi "certezza" del credito richiesto con il ricorso per ingiunzione tanto da determinarne la revoca
e ciò in assenza di prova offerta da parte della Banca, ovvero di 'discrepanze' notevoli nella contabilità dell'Istituto di Credito”.
5. Con quello che costituisce un secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “gli esiti delle attività peritali hanno evidenziato la presenza di fenomeni fenera- tizi”.
Anche tale censura è fondata.
Come ha rilevato parte appellante, di contro, nell'elaborato peritale deposi- tato dal c.t.u. si legge che “le verifiche effettuate non hanno evidenziato la pattuizione di interessi usurari sul contratto di finanziamento”.
7 Del resto, lo stesso appellato rileva che il c.t.u. “non ha riscontrato alcuna ipotesi di applicazione di interessi ultralegali”.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 9752/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.6.2020 deve essere accolto e, in integrale riforma di tale decisione, deve essere condannato a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo di € 22.342,44, oltre intessi al tasso legale sull'im- Parte_1 porto di € 22.052,16 (il capitale passato a sofferenza) a decorrere dal 19.10.2016 all'effettivo pagamento.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gra- vame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.8.2024, n. 22874; Cass. civ., Sez. VI-3, 6.9.2017, n. 20868). Ne consegue che questo giudice di secondo grado deve condan- nare l'originario ingiunto (odierno appellato) a corrispondere alla creditrice opposta la somma ingiunta.
L'odierno appellato deve rimborsare all'appellante anche le spese del proce- dimento monitorio (“atteso che detta fase ed il giudizio introdotto con la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione integrano una struttura procedi- mentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdi- zionale chiamato a definire con sentenza il giudizio dinanzi a sé deve pronun- ciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate nel corso di tutto il proce- dimento, sempre con esclusivo riguardo all'esito finale della lite”: così Cass. civ., Sez. I 19.5.2000, n. 6540), nonché quelle del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle Tariffe in vigore al momento della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 9752/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 25.6.2020 e, in integrale riforma di tale decisione: 8 o condanna a pagare alla l'im- Controparte_1 Parte_1 porto di € 22.342,44, oltre intessi al tasso legale sull'importo di € 22.052,16 (il capitale passato a sofferenza) a decorrere dal 19.10.2016 all'effettivo pagamento;
o condanna a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese del procedimento monitorio, che liquida in € 145,50 per spese esenti ed € 567,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
o condanna a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge. condanna a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,00 per spese esenti ed € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT BE Thellung de Courtelary
9
Via Po n. 10, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria De Simone (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura su foglio CodiceFiscale_1 separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: , domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo di posta elettronica certifica dell'avv. Giuseppe Raimondi (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_3 cura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia, l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, re- Parte_1 spinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere:
NEL MERITO:
• accogliere il presente appello per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza gravata e per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro 29.959,39, Controparte_1 così come accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine alla minor somma di euro 22.342,44, come portata dal decreto ingiuntivo n. 117/2017.
• ad ogni modo, nel caso di auspicata riforma della sentenza gravata, disporre la restituzione da parte degli appellati di quanto l'odierna appellante ha cor- risposto o corrisponderà loro, nel corso del giudizio, in ordine alle spese di causa;
• accogliere il proposto appello e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ex
D.M 276/04, relative al doppio grado di giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.a Corte di Appello di ROMA, ogni con- Controparte_1 traria istanza eccezione e deduzione disattesa rigettare l'appello proposto dalla perché del tutto infondato. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 22.2.2017, ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 117/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 5.1.2021, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla e per essa alla mandataria Parte_2 CP_3
(poi oggi l'importo di € 22.342,44 quale de- CP_4 CP_5 bito, alla data del 18.10.2016, per l'inadempimento al contratto di prestito chirografario al consumo n. 13262919, oltre interessi di mora e spese del procedimento monetario. In particolare, l'opponente ha dedotto l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a fornire la prova del credito,
l'incertezza del “tasso applicabile al rapporto” in quanto nel contratto è sta- bilito un TN del 10% e un TAEG dell'11,41%, mentre gli interessi successivi alla risoluzione del prestito sono stati indicati al tasso legale nell'estratto ex art. 50 TUB depositato in sede monitoria, nonché il mancato scomputo dall'importo ingiunto dei versamenti effettuati dall'opponente per comples- sivi € 2.060,00.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa Parte_2 la mandataria che ha contestato tutto quanto dedotto CP_4
2 prodotto dalla controparte e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, e quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 9752/2020 del 25.6.2020 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha così deciso: “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto. Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 200,00 per spese, € 2.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la svolgendo i motivi riportati di seguito e conclu- Parte_1 dendo, come in epigrafe, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Preliminarmente, la odierna appellante, allega Parte_1
e prova di essere l'attuale titolare del credito nei confronti di CP_6
In particolare, parte appellante documenta che: (i) la con
[...] Controparte_7 contratto di cessione dei crediti concluso in data 10.10.2017, ha acquistato pro soluto dalla i crediti indicati nel contratto stesso, Parte_2 come da avviso pubblicato nella G.U.R.I. 14.10.2017, n. 121 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante); (ii) successivamente, la Parte_1
come da avviso di cessione pubblicato nella G.U.R.I. 2.12.2017, n.
[...]
142, ha acquistato pro soluto dalla i crediti di cui al relativo Controparte_7 contratto (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata); ed entrambi gli avvisi recano l'indicazione dei criteri di individuazione dei crediti ceduti, soprattutto il primo consente di indicare specificamente i crediti ceduti dalla CP_7 alla mentre il secondo avviso contiene il rinvio al
[...] Parte_2 sito internet in cui è reso disponibile l'elenco dei crediti. nel costituirsi in giudizio o nelle ulteriori difese svolte, non Controparte_1 ha contestato la titolarità del credito in capo alla Parte_1 ma in ragione della proposizione da parte di tale società dell'appello in
3 esame questo giudicante deve verificare d'ufficio che la stessa sia titolare del credito per cui è causa, e quindi abbia interesse a proporre impugnazione.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.12.2017, n. 31188). Più specificatamente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessio- nario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale re- cante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, in- teressi, spese, danni, ecc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.6.2023, n. 1642).
Infatti, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con cer- tezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso con- tratto. Come ha chiarito la Suprema Corte, “è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di 4 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 29.12.2017, n. 31188; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13.6.2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26.6.2019, n. 17110).
3. Con il primo motivo di appello si deduce come la decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che “il creditore ha omesso di assolvere il proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. in merito all'an ed al quantum della pretesa creditoria;
onere che (…) nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo è posto in capo alla parte opponente [in verità, parte opposta], attore sostanziale del giudizio”. In particolare, parte opponente de- duce che, “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, la Banca ha fornito prova del proprio credito”.
Il motivo è fondato.
3.1. Parte appellante deduce, in particolare, che “la banca ha provveduto al deposito anche [del]l'estratto del conto corrente n. 400692844 dall'01.03.2013 al 03.05.2016 attestante l'erogazione del credito” in data
5.4.2013 e, peraltro, tale circostanza non è stata contestata dall'originario opponente. Inoltre, la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento n. 3262919 sottoscritto il 26.3.2013 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio), da cui risulta come lo stesso prevedesse l'applicazione di un TAN del 10,00% e di un TAEG (o ISC) dell'11,41%.
L'importo finanziato con il suddetto contratto in data 26.3.2013 è pari ad € 41.296,00. Dedotto l'importo di € 1.296,00 per il premio assicurativo, quello di € 400,00 per spese di istruttoria ed € 103,24 per oneri fiscali, si ha l'importo accreditato al mutuatario, pari ad € 39.496,76, come documen- tato dall'odierna parte appellante.
L'originaria opposta (attrice in senso sostanziale), dunque, ha fornito la prova del titolo sulla scorta del quale ha agito in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellata, vale a dire il contratto di finanziamento, e anche l'av- venuta consegna al debitore della somma mutuata.
5 La e per essa la mandataria aveva l'onere Parte_2 CP_4 di produrre esclusivamente tale titolo, essendo onere della debitrice provare il fatto estintivo della pretesa della creditrice, costituito dall'avvenuto adem- pimento. In particolare, nel caso in esame trova applicazione il principio ge- nerale in materia di obbligazioni contrattuali, quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. civ.,
S.U., 30.10.2002, n. 13533).
3.2. Successivamente alla risoluzione del contratto di mutuo chirografario suddetto, e quindi a decorrere dal 19.4.2016, la ha ri- Parte_2 tenuto di applicare al debitore (odierno appellato) interessi di mora in misura pari al tasso legale in luogo di quello convenzionale, e ciò dichiara di avere fatto “al solo fine di rendere più agevole l'impegno finanziario del mutuatario”.
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, che “in data 18.10.2016, emette un estratto CP_7 del rapporto a sofferenze n. 13262919 da cui emerge un saldo capitale del finanziamento al 19.4.2016 pari ad euro 22.052,16. (…) Infatti, considerando le sole movimentazioni note, in quanto presenti sul conto corrente n. 400692844, emergerebbe (…) l'importo a debito del correntista dovrebbe corrispondere alla differenza tra capitale finanziato (euro 41.296,00) e quote di capitale rimborsate (euro 11.336,61) per un totale dovuto pari ad euro 29.959,39. Diversamente, l'Istituto di Credito richiede un minore importo pari ad euro 22.052,16”.
Ad ogni buon conto, alla creditrice sono dovuti gli interessi di mora, e la domanda degli stessi in misura inferiore rispetto a quanto pattuito successi- vamente alla risoluzione del rapporto non determina certo che non sia stata fornita la prova della somma dovuta, come ha sostanzialmente ritenuto il giudice di primo grado.
4. Nel giudizio di primo grado ha dedotto di avere effet- Controparte_1 tuato un pagamento parziale dei ratei di cui al contratto di finanziamento, ma non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Con la propria memoria ex art 183, co. 6, n. 2) c.p.c., al fine di fondare le sue eccezioni, ha chiesto ammettersi l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.
6 riguardante gli estratti del conto corrente di appoggio n. 400692844 dal 1°.
3.2013 al 3.5.2016. L'istanza in questione, disattesa dal giudice di primo grado, non è stata peraltro riproposta nel presente grado di giudizio.
Ad ogni buon conto, il diritto del cliente di ottenere, ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., la consegna di copia della documentazione relativa alle opera- zioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata prece- dentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641). Nel caso di specie, invece, non risulta che gli estratti del conto corrente di appoggio n. 400692844 dal 1°.
3.2013 al 3.5.2016 siano stati richiesti (alla prima dell'introduzione Controparte_7 del presente giudizio.
Soprattutto, e come si è detto sopra, era onere dell'opponente fornire la prova di avere rimborsato, e in quale misura, quanto la Banca ha provato di avergli erogato a titolo di mutuo. Non è allora possibile ritenere – come fa parte appellata – che la c.t.u. espletata avrebbe rilevato “una carenza di do- cumentazione da offrirsi in prova da parte della Banca tale da non poter consentire una attendibile ricostruzione della contabilità relativa al rapporto
a sofferenza e men che meno per i periodi temporali ante sofferenza”; e che correttamente “il Giudice di prime cure ha ritenuto non esservi "certezza" del credito richiesto con il ricorso per ingiunzione tanto da determinarne la revoca
e ciò in assenza di prova offerta da parte della Banca, ovvero di 'discrepanze' notevoli nella contabilità dell'Istituto di Credito”.
5. Con quello che costituisce un secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “gli esiti delle attività peritali hanno evidenziato la presenza di fenomeni fenera- tizi”.
Anche tale censura è fondata.
Come ha rilevato parte appellante, di contro, nell'elaborato peritale deposi- tato dal c.t.u. si legge che “le verifiche effettuate non hanno evidenziato la pattuizione di interessi usurari sul contratto di finanziamento”.
7 Del resto, lo stesso appellato rileva che il c.t.u. “non ha riscontrato alcuna ipotesi di applicazione di interessi ultralegali”.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 9752/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.6.2020 deve essere accolto e, in integrale riforma di tale decisione, deve essere condannato a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo di € 22.342,44, oltre intessi al tasso legale sull'im- Parte_1 porto di € 22.052,16 (il capitale passato a sofferenza) a decorrere dal 19.10.2016 all'effettivo pagamento.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gra- vame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.8.2024, n. 22874; Cass. civ., Sez. VI-3, 6.9.2017, n. 20868). Ne consegue che questo giudice di secondo grado deve condan- nare l'originario ingiunto (odierno appellato) a corrispondere alla creditrice opposta la somma ingiunta.
L'odierno appellato deve rimborsare all'appellante anche le spese del proce- dimento monitorio (“atteso che detta fase ed il giudizio introdotto con la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione integrano una struttura procedi- mentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdi- zionale chiamato a definire con sentenza il giudizio dinanzi a sé deve pronun- ciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate nel corso di tutto il proce- dimento, sempre con esclusivo riguardo all'esito finale della lite”: così Cass. civ., Sez. I 19.5.2000, n. 6540), nonché quelle del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle Tariffe in vigore al momento della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 9752/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 25.6.2020 e, in integrale riforma di tale decisione: 8 o condanna a pagare alla l'im- Controparte_1 Parte_1 porto di € 22.342,44, oltre intessi al tasso legale sull'importo di € 22.052,16 (il capitale passato a sofferenza) a decorrere dal 19.10.2016 all'effettivo pagamento;
o condanna a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese del procedimento monitorio, che liquida in € 145,50 per spese esenti ed € 567,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
o condanna a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge. condanna a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,00 per spese esenti ed € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT BE Thellung de Courtelary
9