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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1250 / 2025 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1250/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contributi;
CP_1
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé medesimo e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. S. Palermo;
-opponente-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Borgese;
P.IVA_1
-opposta-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10/3/2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 12/2025 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento 5912/2024, avente ad oggetto la corresponsione di € 79.693,72 in favore di CP_1
In particolare, oltre a rilevare la nullità del decreto opposto in ragione del difetto di competenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo, dovendo quest'ultimo essere individuato nel distinto Tribunale di Locri, nel merito ha eccepito la genericità della pretesa creditoria dell'ente anche in ragione degli ingenti pagamenti effettuati negli anni oggetto di presunta omissione contributiva.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del tribunale adito e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché nel merito l'annullamento del decreto ingiuntivo per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la che ha aderito Controparte_2 all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, sostenendo per tale ragione la sussistenza degli estremi per la compensazione delle spese di lite.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
**************
Il Tribunale adito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo risulta, come correttamente osservato dalle parti e, in prima battuta dall'opponente, incompetente.
Vertendo l'oggetto del giudizio su contribuzione autonoma, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 12/10/2016, n. 20578) secondo cui “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica”;
Ebbene considerato che, nella specie, la residenza dell'opponente è situata in Marina di
Gioiosa Jonica, Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Locri, quest'ultimo risulta l'Ufficio competente per territorio. Ciò posto, quanto alle spese di lite, contrariamente a quanto ritenuto da trova CP_1 applicazione il principio di soccombenza, a nulla rilevando l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale espressa dall'ente.
L'art. 444, comma 1, c.p.c., infatti, individua un'ipotesi di competenza per territorio inderogabile sicchè la predetta adesione non determina alcuno spostamento rispetto al Tribunale individuato secondo il criterio di cui alla norma menzionata.
In tal senso non è un caso che i principi espressi da Cass. Civ., Sez. II, n. 21300/2024, siano stati enunciati certamente in relazione ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma con riguardo alla distinta ipotesi di formazione di un accordo tra le parti in relazione al giudice competente per territorio in ragione dell'adesione formulata dal convenuto.
Per tali motivi le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno liquidate con distrazione come in dispositivo, secondo il valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00), per ciascuna delle fasi del giudizio ad esclusione di quella decisionale, ex art. 4, comma 1, Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e concede termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente Tribunale di Locri, ufficio giudiziario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro.
Condanna l'opposta al pagamento di € 4.041,00 in favore dell'opposto, oltre CP_1
Iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/07/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1250/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contributi;
CP_1
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé medesimo e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. S. Palermo;
-opponente-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Borgese;
P.IVA_1
-opposta-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10/3/2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 12/2025 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento 5912/2024, avente ad oggetto la corresponsione di € 79.693,72 in favore di CP_1
In particolare, oltre a rilevare la nullità del decreto opposto in ragione del difetto di competenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo, dovendo quest'ultimo essere individuato nel distinto Tribunale di Locri, nel merito ha eccepito la genericità della pretesa creditoria dell'ente anche in ragione degli ingenti pagamenti effettuati negli anni oggetto di presunta omissione contributiva.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del tribunale adito e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché nel merito l'annullamento del decreto ingiuntivo per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la che ha aderito Controparte_2 all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, sostenendo per tale ragione la sussistenza degli estremi per la compensazione delle spese di lite.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
**************
Il Tribunale adito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo risulta, come correttamente osservato dalle parti e, in prima battuta dall'opponente, incompetente.
Vertendo l'oggetto del giudizio su contribuzione autonoma, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 12/10/2016, n. 20578) secondo cui “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica”;
Ebbene considerato che, nella specie, la residenza dell'opponente è situata in Marina di
Gioiosa Jonica, Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Locri, quest'ultimo risulta l'Ufficio competente per territorio. Ciò posto, quanto alle spese di lite, contrariamente a quanto ritenuto da trova CP_1 applicazione il principio di soccombenza, a nulla rilevando l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale espressa dall'ente.
L'art. 444, comma 1, c.p.c., infatti, individua un'ipotesi di competenza per territorio inderogabile sicchè la predetta adesione non determina alcuno spostamento rispetto al Tribunale individuato secondo il criterio di cui alla norma menzionata.
In tal senso non è un caso che i principi espressi da Cass. Civ., Sez. II, n. 21300/2024, siano stati enunciati certamente in relazione ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma con riguardo alla distinta ipotesi di formazione di un accordo tra le parti in relazione al giudice competente per territorio in ragione dell'adesione formulata dal convenuto.
Per tali motivi le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno liquidate con distrazione come in dispositivo, secondo il valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00), per ciascuna delle fasi del giudizio ad esclusione di quella decisionale, ex art. 4, comma 1, Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e concede termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente Tribunale di Locri, ufficio giudiziario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro.
Condanna l'opposta al pagamento di € 4.041,00 in favore dell'opposto, oltre CP_1
Iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/07/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo