Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 23235/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 23235/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Capaldo, pec: Controparte_1
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2 C.F._1
Laudando, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 difeso dall'avv. Carlo Rosella, pec: apoli.it Ema_3 Email_4 CP_3
- Appellato -
Controparte_4
pagina 1 di 6
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10616/2021 del Giudice di Pace di depositata in data CP_3
13.04.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli l' , il e la Controparte_6 Controparte_3 CP_4
proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alle cartelle esattoriali n.
[...]
07120170056374815, n. 07120140084144161, n. 07120140112964053, n. 07120140440833735, n.
07120150016203301 e n. 07120150026560665, riguardanti violazioni al Codice della strada. Venivano dedotte l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del credito.
Quindi, l'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accogliere la domanda e di annullare le cartelle opposte, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Parte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, la regolarità delle notifiche effettuate, il mancato decorso del termine prescrizionale, la tardività dell'opposizione per violazione dei termini ex lege previsti, l'incompetenza per materia del giudice di pace per essere competente il tribunale di Napoli, la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure in merito alla mancata presenza della sottoscrizione della cartella di pagamento e al difetto di motivazione dell'estratto di ruolo.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare inammissibile l'opposizione o competente per materia il Tribunale di Napoli, mentre nel merito di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Inoltre, concludeva in via subordinata, e in caso di accoglimento della domanda, di essere tenuto indenne dal pagamento delle spese di lite e di qualsiasi altro importo. Il tutto, poi, veniva richiesto con la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituivano in giudizio il e la Controparte_3 Controparte_4
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 10616/2021, depositata in data 13.04.2021, accoglieva il CP_3
pagina 2 di 6 ricorso e disponeva l'annullamento delle cartelle impugnate, condannando l' Controparte_7
al pagamento delle spese di giudizio e compensando fra le restanti parti.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della decisione.
In primo luogo, deduceva l'erronea qualificazione dell'oggetto della domanda, la quale, non avendo ad oggetto un sollecito di pagamento, era da qualificare come impugnazione avverso estratto di ruolo.
Inoltre, eccepiva la regolarità delle notifiche effettuate, di cui veniva fornita prova, la validità ed efficacia del credito in esame e l'ingiusta condanna alle spese.
Pertanto, chiedeva di rigettare le domande formulate in primo grado, in quanto inammissibili e destituite di fondamento, e di riformare la sentenza, dichiarando la validità ed efficacia delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , che deduceva l'ammissibilità della domanda, la legittimazione passiva Controparte_2 dell'ente della riscossione, la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, il mancato deposito degli originali delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, il decorso del termine prescrizionale e la correttezza e legittimità della condanna alle spese disposta in sentenza.
Domandava, quindi, il rigetto del proposto appello e la riconferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze professionali anche del secondo grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio e rilevava l'inammissibilità della domanda proposta in Controparte_3 primo grado per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., concludendo per l'accoglimento dell'appello, con refusione delle spese di lite.
Si costituiva la che, sostenendo l'inammissibilità della domanda, chiedeva di Controparte_4 accogliere l'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio
All'udienza del 19.06.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1.Preliminarmente va osservato che la domanda presentata da va qualificata in Controparte_2 termini di opposizione all'iscrizione a ruolo, stante la mancanza di qualsivoglia specifico atto impositivo pregiudizievole, dedotto dall'opponente. Si legge infatti nella citazione per il giudizio di primo grado:
“1) che l'istante si recava personalmente presso gli uffici della per Controparte_7 controllare la propria posizione, ed in quell'occasione veniva a conoscenza, mediante l'emissione di pagina 3 di 6 estratto di ruolo datato 21.02.2019, di essere presunto debitore del predetto Ente dell'importo di complessivo € 7.435,34 per contravvenzioni al codice della strada;
2) che, al contribuente mai è stata notificata, validamente, alcuna cartella esattoriale e quindi ha interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c., al fine di accertare l'inesistenza del credito sotteso, e comunque l'illegittimità della pretesa creditoria vantata, impugnando l'estratto di ruolo esattoriale riguardante le cartelle emarginate in premessa”.
2. Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 c.d.,
Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021.
Infatti, avendo avuto origine il giudizio di primo grado dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di pagina 4 di 6 grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , Controparte_2 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
pagina 5 di 6
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
10616/2021 del Giudice di Pace di depositata in data 13.04.2021, nell'ambito del procedimento CP_3 di primo grado R.G. 19409/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e le cartelle di pagamento n. Controparte_2
07120170056374815, n. 07120140084144161, n. 07120140112964053, n. 07120140440833735, n.
07120150016203301 e n. 07120150026560665;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 24.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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