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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 promossa da
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Paola Panzeri, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Corso G. Matteotti n. 5/B;
RICORRENTE contro
(c.f.: ,), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Scisca, on elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, Via Italia n. 28;
RESISTENTE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero in persone del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Conferma dell'ordinanza emessa in data 14.11.2024, fatta salva la seguente precisazione in ordine agli arretrati: nulla è dovuto a titolo di arretrati per il mantenimento di a titolo di arretrati per il Per_1 mantenimento della moglie, il sig. verserà il complessivo importo di € 3.000 in rate mensili CP_1 di € 150 a decorrere dal mese di gennaio 2025 entro il 10 di ogni mese;
- Impegno delle parti ad intraprendere il percorso di mediazione suggerito nella predetta ordinanza;
- Spese compensate.” pagina 1 di 3 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
20/05/2006 nel Comune di Erba e dalla loro unione è nata la figlia il 30/10/2007. Per_1
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 ha chiesto, oltre alla pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito, di adottare i provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c., disponendo che il sig. provveda al pagamento della rata del mutuo, delle utenze e di CP_1
tutte le spese relative alla casa in Perledo, ove vive la figlia minore. Nel merito ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché disporsi a che le frequentazioni padre/figlia avvengano in forma libera, tenendo in debita considerazione le opinioni e i desideri di . La ricorrente ha chiesto poi disporsi a carico del padre Per_1
l'obbligo di versare euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre l'80% delle spese straordinarie ed euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento per la stessa.
Si è costituito in giudizio il Sig. aderendo alla domanda di cui alla pronuncia Controparte_1
della separazione giudiziale e contestando quanto ex adverso formulato. In particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo una Per_1
calendarizzazione dei giorni settimanali, festivi e feriali in cui la minore potrà stare con il padre.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore, quest'ultimo a scioglimento della riserva ivi assunto, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, fissando nuova udienza per procedere all'ascolto della figlia minore Alla predetta udienza, comparse entrambe le parti, le stesse hanno Per_1
dato atto di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione e pertanto hanno precisato congiuntamente le conclusioni come sopra riportate, chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Erba il 20/05/2006, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie C, numero 11;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ERBA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 promossa da
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Paola Panzeri, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Corso G. Matteotti n. 5/B;
RICORRENTE contro
(c.f.: ,), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Scisca, on elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, Via Italia n. 28;
RESISTENTE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero in persone del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Conferma dell'ordinanza emessa in data 14.11.2024, fatta salva la seguente precisazione in ordine agli arretrati: nulla è dovuto a titolo di arretrati per il mantenimento di a titolo di arretrati per il Per_1 mantenimento della moglie, il sig. verserà il complessivo importo di € 3.000 in rate mensili CP_1 di € 150 a decorrere dal mese di gennaio 2025 entro il 10 di ogni mese;
- Impegno delle parti ad intraprendere il percorso di mediazione suggerito nella predetta ordinanza;
- Spese compensate.” pagina 1 di 3 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
20/05/2006 nel Comune di Erba e dalla loro unione è nata la figlia il 30/10/2007. Per_1
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 ha chiesto, oltre alla pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito, di adottare i provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c., disponendo che il sig. provveda al pagamento della rata del mutuo, delle utenze e di CP_1
tutte le spese relative alla casa in Perledo, ove vive la figlia minore. Nel merito ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché disporsi a che le frequentazioni padre/figlia avvengano in forma libera, tenendo in debita considerazione le opinioni e i desideri di . La ricorrente ha chiesto poi disporsi a carico del padre Per_1
l'obbligo di versare euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre l'80% delle spese straordinarie ed euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento per la stessa.
Si è costituito in giudizio il Sig. aderendo alla domanda di cui alla pronuncia Controparte_1
della separazione giudiziale e contestando quanto ex adverso formulato. In particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo una Per_1
calendarizzazione dei giorni settimanali, festivi e feriali in cui la minore potrà stare con il padre.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore, quest'ultimo a scioglimento della riserva ivi assunto, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, fissando nuova udienza per procedere all'ascolto della figlia minore Alla predetta udienza, comparse entrambe le parti, le stesse hanno Per_1
dato atto di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione e pertanto hanno precisato congiuntamente le conclusioni come sopra riportate, chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Erba il 20/05/2006, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie C, numero 11;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ERBA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3