Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3752/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 14 luglio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3752 dell'anno 2023
T R A
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – C.F.: – presso P.IVA_2
i cui uffici siti in Lecce, Via Rubichi n. 39 ope legis domicilia;
Appellante
C O N T R O
(C.F. , corrente in Palagiano (Ta) alla via Carella n.35 in persona del CP_1 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vito Antonio Miccolis (C.F. ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Massafra presso e nello studio dell'avv. Vito Antonio Miccolis in
Massafra alla piazza Vitt. Emanuele n. 18 come da documentazione in atti;
Appellata
, in p.l.r.p.t.; Controparte_2
Appellata contumace
1
189 cpc, 359 cpc e 281quinquies cpc, come novellati dal D.Lvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la evocava l' CP_1 Controparte_3
e la innanzi al Giudice di Pace di proponendo
[...] Parte_1 Pt_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 106 2021 00138471 06000 emessa dall'
[...]
per l'importo di euro 786,81 con causale pagamento sanzioni Controparte_3
amministrative pecuniarie applicate ad infrazioni al Codice della Strada accertate con verbale elevato il 31 maggio 2019 dalla Polizia Stradale col numero TA V7014220093 e notificato il 22 dicembre
2020; deduceva l'opponente la carenza di titolo esecutivo, la nullità della cartella esattoriale e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva con comparsa di risposta l' che eccepiva Controparte_3
l'improponibilità della opposizione, il difetto di legittimazione passiva e ne chiedeva il rigetto.
La veniva dichiarata contumace. Parte_1
Con sentenza n. 1135/2023 emessa in data 03 maggio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 6464/2022 r.g. il Giudice di Pace di così stabiliva: Pt_1
“Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 106 2021
00138471 06000 dell'importo di € 786,81;
Condanna l' , in solido con la , in persona dei Controparte_4 Parte_1
rispettivi legali rappresentanti protempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 182,00 di cui € 43,00 per esborsi e € 139,00 per compensi, oltre R.S.G. 15%, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vito Antonio Miccolis dichiaratosi antistatario.”
Così argomentava la propria decisione il GdP:
2 “Con la sua contumacia la non ha assolutamente provato l'esistenza del titolo esecutivo Parte_1
sotteso al ruolo richiesto all' , onere non assolto neppure da Controparte_3
quest'ultima, che si è limitata a sottolineare la sua estraneità alla fase che precede la trasmissione del ruolo, compresa la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni.
L'opposizione va pertanto accolta stante la lacuna probatoria innanzi evidenziata.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e annullare e/o riformare la sentenza di prime cure, nei termini di cui alla parte motiva del presente atto d'appello, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”
Così argomentava le proprie richieste la : Parte_1
[A) Nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. Erronea dichiarazione di contumacia della . Parte_1
In via preliminare e assorbente, la sentenza deve essere annullata e/o, comunque, riformata, nella parte in cui dichiara erroneamente la contumacia della nel giudizio di primo Parte_1
grado. Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento, difatti, l'esponente si è Parte_1
costituita in giudizio nei termini di legge e, precisamente, in data 30.11.2022. All'uopo, ha provveduto alla trasmissione, a mezzo pec, della comparsa di costituzione e risposta con allegata documentazione a sostegno della piena fondatezza e della legittimità del provvedimento opposto.
Deve rammentarsi che il deposito degli atti difensivi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1
può regolarmente avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dal
Decreto del Ministero della Giustizia del 6.11.2020, secondo cui “E' accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
3 stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Grottaglie, l'Ufficio del giudice di pace di San
Giorgio Jonico e l'Ufficio del giudice di pace di;
Pt_1
2. Negli Uffici giudiziari di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8
dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
Il Giudice di prime cure, pertanto, con la decisione oggetto del presente gravame, ha illegittimamente dichiarato la mancata costituzione dell'Amministrazione in epigrafe e l'omesso deposito della documentazione sottesa all'accertamento della violazione contestata.
La sentenza è, quindi, evidentemente nulla ed erronea.
In ragione di quanto precede, il provvedimento merita di essere annullato, poiché accoglie l'avverso ricorso in opposizione sulla scorta della presunta mancata costituzione della Parte_1
e dell'asserito mancato deposito della documentazione relativa all'accertamento della violazione contestata, sebbene, come risulta dalla documentazione versata agli atti di giudizio,
l'Amministrazione si sia tempestivamente costituita in giudizio e abbia altresì depositato tutta la documentazione attestante la legittimità -rectius, la doverosità- del suo operato.
B) Riproposizione delle difese di prime cure non esaminate dal Giudice perché assorbite nel motivo di accoglimento dell'opposizione.
A difesa del provvedimento oggetto dell'originaria opposizione si ribadisce quanto di seguito. Il
Verbale nr. 700003513286 del 31/05/2019, che ha dato luogo all'atto esecutivo, oltre a contenere tutti gli elementi richiesti a norma dell'art. 200 del C.d.S. ed art. 383 del Regolamento di Esecuzione,
è stato notificato a mezzo messo comunale alla ditta con sede a Palagiano (TA) in via CP_1
Scotellaro n.65, quale proprietario/obbligato in solido dell'autobus targato EHO26FT.
L'Atto veniva redatto da operatori della Sezione Polstrada di Taranto in quanto, in data 31/05/2019 veniva accertato che l'autista dipendente della citata ditta attrice in primo grado, sig. CP_5
4 , alla guida del citato autobus, al controllo in via Livatino, centro urbano del Comune di CP_6
Massafra (TA), violava le prescrizioni inerenti le ore minime di riposo giornaliero prescritte dal Reg.
CE. N.561/2006.
Pertanto, vniva redatto il Verbale nr. 700014220090 ex art. 174 comma 5° del CdS.
Dato che il conducente non era in grado di provare l'adempimento degli oneri di formazione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD MIT 12.12.2016 n.215, accertata la responsabilità dell'impresa, gli operatori redigevano il verbale 700014220093 nei confronti della ditta CP_1
per la violazione ex art. 174 comma 14° CdS.
[...]
La Sezione Polstrada di curava la notifica. Dopo il tentativo a mezzo servizio postale Ufficio Pt_1
di Roma — Fiumicino, non andato a buon fine perché destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nel Verbale, si procedeva alla notifica del verbale a mezzo messo comunale del Comune di Palagiano
(TA), il quale consegnava l'Atto in data 05/01/2021 come si evince da allegata documentazione.
Per il resto parte attrice in primo grado muove censure riferibili, in via esclusiva, all'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione alla quale, evidentemente, la comparente risulta essere totalmente estranea. Sarà onere di pertanto, dimostrare la legittimità del suo operato. CP_7
C) Sulle spese di lite In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, anche le spese del presente grado di giudizio dovranno essere addossate integralmente alla parte originariamente attrice, odierna appellata.]
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in appello la rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni:
[a) rigettare l'appello c) con vittoria delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dell'avv. Vito Antonio Miccolis d) in subordine, se accolto l'appello, compensare le spese di lite e) in ulteriore subordine, se accolto l'appello, condannare solo alle spese di secondo grado.]
Così argomentava le proprie richiesta la : CP_1
[La Prefettura proponeva appello avverso la sentenza n. 1135/23 del 3.05.2023, Parte_1
5 pubblicata l' 8.5.2023, emessa dal Giudice di Pace di , avv. Liviana Digiorgio, promosso dal Pt_1
sig. , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2 CP_1
che ne impugna e contesta parola per parola, tutto il contenuto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si evidenzia che le questioni sollevate dalla difesa della sono infondate in fatto ed in diritto Parte_1
per le ragioni in sentenza e per tutte le motivazioni indicate nell'atto introduttivo che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte.
La difesa della sostiene di essersi costituita regolarmente inviando gli atti con Parte_1
pec. Prot. N. 0069464 del 30.11.22.
Giustamente il Giudice di primo grado ha dichiarato la contumacia della perché i Parte_1
documenti sono stati inviati con PEC agli Uffici del Giudice di Pace prima dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 14.12.2022.
Pertanto deve essere rigettato l'appello perché la non si è mai costituita nel giudizio. ] Parte_1
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
.
[...]
II.- L'art. 7 del D.Lvo 150/2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69”) , sotto la rubrica “dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” così dispone: “1.- Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 7.- Con il decreto di cui all'articolo 415 secondo comma del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
6 decreto sono notificati a cura della Cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.”
Come fatto palese dalla lettura della disposizione legislativa, l'Amministrazione che ha elevato il verbale di accertamento della infrazione al Codice della Strada può depositare in Cancelleria gli atti relativi all'accertamento della infrazione sino a dieci giorni anteriori l'udienza che costituisce il temine ultimo, mentre la Legge non vieta affatto di depositare gli atti in epoca anteriore.
La litispendenza a norma dell'art. 39 ultimo comma cpc è data “…dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.”
L'iscrizione a ruolo della causa è un atto meramente amministrativo e non giurisdizionale, onde,stante la natura di termine ultimo che deve riconoscersi ai dieci giorni anteriori l'udienza di cui all'art. 7
comma 7 del D.Lvo 150/2011, nulla vieta che l'Amministrazione opposta si costituisca anche prima della iscrizione a ruolo, purchè dopo la litispendenza come individuata dall'art. 39 ultimo comma del c.p.c. sia per i processi introdotti con in ius vocatio sia per quelli introdotti con vocatio iudicis.
La norma non sembra peraltro difforme dall'art. 416 cpc che, sotto la rubrica “costituzione del convenuto”, nel rito del lavoro ordinariamente applicabile alle impugnazioni dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lvo 150/2011
(“1.- Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.”) così
stabilisce: “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.”
Ne consegue che la costituzione avvenuta prima della iscrizione a ruolo è valida ed efficace purchè
effettuata dopo la instaurazione della litispendenza.
Non sembrano esistere disposizioni di Legge che comminino la invalidità in tali ipotesi, ed il vuoto legislativo va interpretato alla luce del criterio fondante contenuto nell'art. 156 cpc che, sotto la rubrica “rilevanza della nullità”, così dispone: “1.- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge.”
7 L'assenza di una norma di Legge che commini l'invalidità per la costituzione avvenuta prima della iscrizione a ruolo ha così il valore del silenzio significativo: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Nello speciale procedimento di impugnazione del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada, l'Amministrazione opposta, in assenza di divieti normativi, ben può pertanto costituirsi al momento stesso del deposito della documentazione inerente l'accertamento della infrazione il cui deposito è imposto dall'art. 7 comma 7 del D.Lvo 150/2011 (“7.- Con il decreto di cui all'articolo
415 secondo comma del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati a cura della Cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.”).
III.- La ha depositato la documentazione da cui si evince che il verbale di Parte_1
accertamento dell'illecito previsto e punito dall'art. 174 comma 14 del Codice della Strada veniva notificato alla a mezzo del messo Comunale in data 05 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 140 CP_1
del cpc.
Ancor prima risulta effettuato un tentativo di notifica dall'Ufficio Postale di Roma Fiumicino di cui sembra dare atto l'Assistente della Polizia di Stato in un allegato prodotto dalla Persona_1
appellante.
Sembrerebbe così rispettato il disposto dell'articolo 201 del Codice della Strada che, sotto la rubrica
“notificazione delle violazioni”, così stabilisce: “1.- Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.”
8 La comparsa di costituzione e risposta della sembrerebbe inviata a mezzo pec Parte_1
dalla casella di spedizione all'indirizzo di destinazione Email_1
alle ore 11,22,09 del 30 novembre 2022, come da “ricevuta di avvenuta Email_2
consegna” depositata dall'appellante . Parte_1
In assenza di divieti normativi, la costituzione sembrerebbe regolarmente avvenuta contestualmente alla trasmissione degli atti inerenti l'accertamento della infrazione ai sensi dell'art. 7 comma 7 D.Lvo
150/2011.
Non sembrano esistere disposizioni di Legge che comminino la invalidità in tali ipotesi, ed il vuoto legislativo va interpretato alla luce del criterio fondante contenuto nell'art. 156 cpc che, sotto la rubrica “rilevanza della nullità”, così dispone: “1.- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge.”
In tal senso milita anche il comma 2 dell'art. 156 cpc che stabilisce:
“2.- Può tuttavia ( la nullità, ndr ) essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per raggiungere lo scopo.”
Il Tribunale non rinviene nella costituzione della Prefettura avvenuta a mezzo pec la carenza di requisiti tale da impedirne il raggiungimento dello scopo.
IV.- Le conseguenze della dichiarazione di contumacia emessa dal GdP non si identificano tuttavia nella nullità della sentenza in quanto l'art. 354 cpc, sotto la rubrica “rimessione al primo giudice”, così dispone: “1.- Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo,
riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte oppure dichiarata la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.”
La era stata correttamente evocata ex art. 7 comma 7 del D.Lvo 150/2011 e si Parte_1
era costituita, onde non sussiste l'ipotesi di nullità del giudizio e/o della sentenza, essendo di conseguenza esclusa la rimessione al primo giudice e, correlativamente, attuale il potere-dovere del
Giudice di Appello di giudicare l'opposizione proposta in primo grado.
9 Avendo la provato la notifica del verbale incombeva sulla provare il pagamento Parte_1 CP_1
della sanzione amministrativa pecuniaria.
L'art. 206 del Codice della Strada, sotto la rubrica “riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, così dispone: “1.- Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' incarico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.”
In difetto di prova del pagamento da parte del trasgressore, l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado deve così essere rigettata, previa riforma della sentenza impugnata.
IV.- In accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da deve essere rigettata. CP_1
V.- Le spese del doppio grado di giudizio, anche in riforma del relativo capo della sentenza impugnata, devono gravare sulla ai sensi dell'art. 91 cpc anche per effetto della CP_1
infondatezza della eccezione formulata dall'appellata sulla illegittimità della costituzione CP_1
in giudizio se avvenuta prima della iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
b) in accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza n. 1135/2023 emessa in data
03 maggio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 6464/2022 r.g. dal Giudice di Pace di
, dichiara la regolarmente costituita nel giudizio di primo grado e rigetta Pt_1 Parte_1
l'opposizione proposta dalla avverso la cartella esattoriale n. 106 2021 00138471 06000 CP_1
emessa dall' per l'importo di euro 786,81 con causale Controparte_3
10 pagamento sanzioni amministrative pecuniarie applicate ad infrazioni al Codice della Strada accertate con verbale elevato il 31 maggio 2019 dalla Polizia Stradale col numero TA V7014220093;
c) condanna la al pagamento in favore della delle spese del doppio CP_1 Parte_1
grado di giudizio, anche in riforma del relativo capo della sentenza gravata, liquidandole in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti dell' . Controparte_3
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 11 febbraio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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