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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/09/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3076 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 21.09.1983, in proprio ed in qualità di titolare e rappresentante p.t. della ditta individuale
”, rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Guglielmo Cuomo, c.f. , ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla Via XXIV Maggio, n. 22
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_2 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2025, la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002781939 - Protocollo
.5101.18/04/2025.0155033, emessa dal Direttore della Sede di Castellammare di CP_2 CP_2 Stabia, notificata in data 05.05.2025, per la somma di € 748,00 a titolo di sanzione amministrativa ex L. 689/81 per la violazione dell' art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, deducendone plurimi vizi e chiedendone l' annullamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento in autotutela. All'esito della odierna udienza, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Come congiuntamente richiesto dalla parti deve essere dichiarata la cessazione della la materia del contendere, per intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata Rilevato che risulta documentato l'intervenuto annullamento in autotutela deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse
1 intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, rilevata la fondatezza della opposizione, per dedotta violazione dell'art. 14 legge 689 del 1981, rilevato che l'annullamento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_2 600, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all' avvocato Cuomo Guglielmo. Torre Annunziata, 11.9.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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