Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 87/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa in appello iscritta al n. 87/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, pendente
TRA
C.F. e P.Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_1
(appellante)
E
- (C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(RC) il 20.03.1942, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti SA
DO (indirizzo PEC: ed Adele TO Email_2
(indirizzo PEC: Email_3
- CHIODO SA (C.F: ), rappresentata e difesa da sé C.F._2
medesima (indirizzo PEC: ; Email_2
- RITORTO Adele (C.F.: ), rappresentata e difesa da sé C.F._3
medesima (indirizzo PEC: ; Email_4
(appellati)
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_2
(appellato contumace) preso atto che l'udienza del 21.01.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 13.11.2024, ritualmente comunicato alle parti;
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preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 14 e 20 gennaio 2025 (parte appellante) nonché 16 e 21 gennaio 2025 (parti appellate), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, la società proponeva gravame avverso la sentenza n. 760/2022 del Parte_1
giudice di pace di Locri, depositata il 04/08/2022, con la quale il giudice di prime cure accoglieva, solo nei confronti dell'odierna appellante, la domanda, volta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, proposta da Controparte_1
(sull'addotto presupposto di aver stipulato con il
[...] Parte_1
contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 312126 e di aver provveduto in data 13.03.2018 ad estinguerlo anticipatamente ma l'anzidetta società avrebbe continuato ad operare le trattenute mensili, con la conseguenza che la CP_1
avrebbe provveduto a chiedere il rimborso di tali ulteriori trattenute e, nonostante
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in data 1 agosto 2018 comunicava di aver predisposto il Parte_1
bonifico di quanto dovuto, l'originaria parte attrice non avrebbe ricevuto alcun accredito), disponendo la condanna dell'odierna appellante al pagamento, a titolo di indebito, dell'importo di € 1.200,00 in favore della oltre alle spese di lite, CP_1
già compensate in misura della metà, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti SA
DO ed Adele TO.
In particolare, parte appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, ha chiesto la totale riforma della sentenza di primo grado con il rigetto dell'originaria pretesa attorea e la riforma delle statuizioni sulle spese di lite ivi contenuta, eccependo l'erronea valutazione delle prove.
Oltre al rigetto della originaria domanda attorea, parte appellante ha chiesto, sul presupposto di aver adempiuto alle suddette statuizioni della gravata sentenza (sia in tema di restituzione del lamentato indebito, sia del pagamento delle spese a favore dei procuratori distrattari), la condanna a carico di “al Controparte_1 rimborso in favore di della somma di € 1.120,00.= oltre Parte_1 interessi dal pagamento al saldo” ed, infine, “condannare la sig.ra Controparte_1
e/o l'avv. SA DO e/o l'avv. Adele TO, quali procuratrici
[...] antistatarie, a rimborsare a la somma di € 787,08.=, oltre Parte_1 interessi dal 12 dicembre 2022 al saldo” CP_ Instaurato regolarmente il contraddittorio, mentre la parte appellata (citata nel corso del presente giudizio ai sensi dell'art. 331 C.P.C.) rimaneva contumace così come nel giudizio di primo grado, si costituivano in giudizio, depositando la relativa comparsa di risposta, gli appellati ed i difensori distrattari Controparte_1
Avv.ti SA DO ed Adele TO i quali, nei termini come argomentati nell'anzidetto atto a cui si rinvia, eccepivano in rito l'anammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C. e, comunque, l'inammissibilità della produzione documentale di controparte nel presente grado di giudizio, nonché, nel merito,
l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
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In via preliminare, relativamente all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
C.P.C. formulata dalle parti appellate costituite, la stessa va disattesa con conseguente ammissibilità del gravame nei suoi confronti.
Invero, va evidenziato che non sussistono i presupposti per una pronuncia ex art. 348 bis C.P.C. in quanto nel caso di specie la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto bensì solo all'esito di un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure.
Nel merito, in base a tale riesame l'appello proposto dalla società Parte_1
risulta fondato e, quindi, lo stesso va accolto per quanto di seguito
[...]
argomentato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado emerge che, una volta avvenuta in data 13.03.2018 l'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto in favore di , quest'ultima, con Controparte_1
comunicazione via PEC del 27.07.2018, aveva diffidato la Parte_1
CP_ e l' a cessare la trattenuta del quinto dello stipendio nonché “a rimborsare
l'intera somma percepita indebitamente”. Nel frattempo, l'odierna appellante aveva provveduto ad erogare, mediante bonifico con la causale “quote dopo estinzione” presso il conto corrente n. 2662 acceso presso UB NC (l'iniziale indicazione nella comparsa di risposta in primo grado del n. 263 costituisce un evidente mero errore materiale), le somme di € 280,00 il 30.04.2018, € 420,00 il 01.08.2028 ed € 560,00 il
13.11.2018, per un totale di € 1.260,00. Sulla base di tale circostanza, l'odierna appellante aveva argomentato nella comparsa di risposta di avere già adempiuto al rimborso preteso dalla con la presentazione dell'originario atto di CP_1
citazione.
A quest'ultimo proposito, nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del
04.04.2022 l'originaria parte attrice aveva prodotto comunicazione di UB NC dalla quale si evince la chiusura del c/c n. 2662 e l'intestazione dello stesso a coniuge della deceduto nel giugno 2019, come risulta dal Persona_1 CP_1
certificato di morte contestualmente prodotto in atti.
Sul punto, l'odierna appellante ha lamentato nell'atto di gravame che il primo giudice, una volta acquisita l'anzidetta documentazione di parte attrice, non avrebbe riconosciuto alla controparte “la possibilità di articolare Parte_1
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prove contrarie in ordine alla stessa”, in modo tale che “sarebbe stato dimostrato che è stata proprio la sig.ra a comunicare a comparente di CP_1 Parte_1
effettuare i rimborsi sul conto corrente n. 2662 del marito, come da comunicazione che si produce (doc. 1)”.
Dunque, l'appellante ha prodotto nell'odierno grado di giudizio l'anzidetta comunicazione della CP_1
A siffatto proposito, si deve rilevare che tale produzione documentale non può ritenersi ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 345, comma terzo, C.P.C., come da ultimo modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, va esclusa l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello, ivi compresi i documenti, come appunto nel caso di specie, qualora non trattasi di nuove prove che le parti non abbiano potuto proporre o produrre prima, per causa ad esse non imputabile.
Invero, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'articolo 345, comma 3, del Cpc - quale risulta dalla novella di cui al decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni della legge n. 134 del 2012 - applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.” (cfr., Cass., sez. III, 09/11/2017, n. 26522).
A sua volta, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per ritenere ammissibile il documento prodotto, essendo lo stesso preesistente all'odierno giudizio anche in primo grado, trattandosi di atto già nella disponibilità dell'odierno appellante e che, quindi, poteva essere prodotto in atti fin dalla comparsa di risposta dinanzi al Giudice di Pace per corroborare l'addotta già avvenuta restituzione di quanto preteso dalla controparte. Inoltre, l'anzidetta giustificazione circa l'omessa materiale produzione in primo grado non risulta attendibile, tenuto conto che, per come emerge dal fascicolo di primo grado in atti, all'esito dell'udienza del
04.04.2022 il primo giudice aveva disposto il rinvio della causa ad altra data,
“concedendo alle parti termine per note fino a detta data, attesa l'odierna
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produzione documentale”. Dunque, l'odierno appellante ebbe la piena possibilità di produrre e chiede l'acquisizione della prova contraria (costituita appunto dal documento prodotto solo con l'atto di appello) in allegato a tale nota autorizzata proprio in conseguenza della nuova produzione di controparte. Dunque, risulta insussistente nel caso di specie una causa non imputabile, bensì risulta al contrario l'inerzia della parte.
In ogni caso, pur se il documento in esame non è utilizzabile ai fini della presente decisione, risulta nondimeno del tutto condivisibile – in quanto supportata da sicura logica e razionalità secondo il criterio dell'Id quod plerumque accidit e, quindi, conforme alla regola di giudizio del “più probabile che non” – l'argomentazione addotta da parte appellante nell'atto di gravame circa l'erroneità dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui “Non è dato sapere, dunque se sia stata l'attrice a fornire le suddette coordinate bancarie”, tenuto conto che, invece,
l'indicazione del codice iban del c/c 2662 del proprio coniuge non poteva che essere stata fornita dalla stessa a trattandosi di un dato CP_1 Parte_1 altrimenti del tutto sconosciuto a quest'ultima.
In tal modo, dunque, l'originaria parte attrice aveva con tutta evidenza fornito quelle coordinate bancarie, relative ad un conto corrente di un suo stretto congiunto allora ancora in vita, allo specifico scopo di avere l'immediata disponibilità delle somme ivi accreditate dall'odierna appellante a titolo di restituzione delle trattenute stipendiarie avvenute indebitamente dopo l'estinzione anticipata del finanziamento, risultando così inconferente l'ulteriore affermazione del primo giudice per cui “non può presumersi la disponibilità delle dette somme in capo alla neanche a CP_1 seguito del proprio coniuge, avvenuto nel giugno 2019”.
Sulla base di siffatte considerazioni, l'appello in esame va accolto risultando infondata l'originaria pretesa restitutoria avanzata dall'odierna appellata
[...]
CP_1
Inoltre, atteso che – per come documentato in allegato Parte_1 all'atto di appello (bonifico del 30.11.2022 per la somma di € 1.120,00, produzione ammissibile trattandosi di circostanza avvenuta successivamente alla gravata sentenza)
– ha nel frattempo versato alla stessa la somma a lei riconosciuta in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado, quindi quest'ultima va condannata alla invocata relativa restituzione.
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Va in particolare evidenziato, a siffatto proposito, che l'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ex art. 336, comma secondo, C.P.C. – il quale dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata – si produce immediatamente, con la conseguenza che la sentenza che, come nella specie, venga riformata, perde efficacia esecutiva non appena sia pubblicata la sentenza di appello e restano, altresì, caducati da quel momento gli atti di esecuzione forzata compiuti con obbligo di restituzione delle somme pagate e di ricostituzione della situazione precedente (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 13/09/2022, n. 26849: “L'articolo 336 del Cpc disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia.”; cfr., altresì,
Trib. Frosinone, sez. lav., 20/10/2021, n. 940: “La pubblicazione della sentenza di riforma fa venir meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado appellata e riformata, sia l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coatta della stessa, che in virtù della riforma rimangono privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme pagate in esecuzione della sentenza riformata e ripristino della situazione precedente”).
Comunque, alla somma di € 1.120,00 va sottratta quella di € 140,00 atteso che, per come documentato dall'originaria parte attrice (cfr. all. n. 7 all'atto di citazione),
l'odierna appellante aveva riconosciuto il credito della nei suoi confronti CP_1 per l'anzidetta minore somma.
Non risulta invece fondata l'ulteriore richiesta di condanna di parte appellante, a carico di avente ad oggetto la restituzione di quanto Controparte_1
versato ai suoi difensori distrattari in esecuzione della sentenza di primo grado, in
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quanto sono tenuti a tale restituzione solo questi ultimi, essendo il difensore distrattario “titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (art.
389 c.p.c.)” (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, 12/07/2022, n. 21972). Dunque, atteso che la parte appellante ha convenuto in giudizio anche gli avvocati SA
DO ed Adele TO in proprio, appunto nella qualità di distrattarie delle spese del giudizio di primo grado, allo specifico fine di ottenere dalle stesse, in caso di riforma della gravata sentenza, la restituzione delle somme direttamente a loro versate a titolo di spese legali, solo questi difensori appellati vanno condannati a tale restituzione.
Più nello specifico, una volta ritenuta pienamente acclarata (cfr. la documentazione sul punto allegata all'atto di appello, produzione ammissibile trattandosi di dati fattuali verificatisi successivamente alla gravata sentenza) la circostanza della avvenuta erogazione alle odierne appellate DO SA (bonifico bancario del 12.12.2022 per € 393,54) e TO Adele (bonifico bancario in pari data e per la medesima somma), da parte della società odierna appellante, delle somme riconosciute ai difensori distrattari nella impugnata sentenza, dunque, nel caso di specie, la pretesa in esame di parte appellante riguarda proprio l'anzidetto obbligo restitutorio conseguente all'odierno accoglimento dell'impugnazione, con la conseguente caducazione ex art. 336, comma secondo, C.P.C. anche della precedente condanna in primo grado al pagamento ai difensori distrattari delle spese e competenze di lite, nel frattempo spontaneamente soddisfatto, chiedendo appunto nel presente giudizio una apposita pronuncia di condanna di tali difensori a pagare la somma di denaro corrispondente all'arricchimento patrimoniale effettivamente conseguito con l'erogazione di somme in forza di una sentenza di primo grado poi revocata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico, per il primo grado, della sola odierna parte appellata nonché, per il presente gravame, delle parti Controparte_1
appellate DO SA e TO Adele in solido, Controparte_1
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nonché si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria in ordine al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 87/2023 avverso la sentenza n. 760/2022 del giudice di pace di Locri, depositata il 04/08/2022, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) in totale riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
2) condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 980,00, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di appello fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
3) condanna DO SA a restituire a la somma di € Parte_1
393,54, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di appello fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
4) condanna TO Adele a restituire a la somma di € Parte_1
393,54, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di appello fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;
5) condanna alla rifusione in favore dell'odierno Controparte_1 appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessive €
346,00, per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge;
6) condanna le parti appellate , DO SA e TO Controparte_1
Adele, in solido, alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessive € 362,00, per onorario ed
€ 174,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed
IVA secondo legge.
Così deciso in Locri il 22 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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