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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/10/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 881/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro RC NO CE all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
881/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. JACONO MICHELE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
CP_1 resistente
, avv. BOVE ANTONIO;
CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.02.2018, la parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato alle dipendenze di (d'ora in poi la parte CP_1 resistente) dal 01.04.2012 al 14.07.2017;
• di essere stata assunta formalmente solo dal 01.02.2017 a seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza;
• di aver svolto le mansioni di cucitrice addetta alla macchina cucitrice, secondo livello CCNL Tessili-Artigianato;
• di aver svolto il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle
07.15 alle 15.30 con una pausa pranzo di 15 minuti;
• di aver ricevuto una retribuzione giornaliera di € 32,00 senza alcuna busta paga, tranne per l'ultimo periodo regolarizzato;
• di essersi dimessa per giusta causa;
1 • di non aver ricevuto quanto dovuto secondo il CCNL applicabile ed applicato e di non aver ricevuto i dovuti contributi.
Tanto esposto chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima, permessi, festività e ferie, indennità sostitutiva di preavviso, una tantum contrattuale e
TFR per un totale di € 48.443,43 (di cui € 6.670,39 a titolo di TFR) come da conteggi allegati al ricorso, oltre regolarizzazione contributiva.
Si costituiva la parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda.
Si costituiva l' ai soli fini della regolarizzazione contributiva. CP_2
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, assunte le prove orali, giunta per la decisione al presente giudicante, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso va rigettato.
3) In merito alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato è incontestato tra le parti che vi sia stato un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 01.02.2017 al 30.06.2017.
Occorre, pertanto, verificare se nel periodo precedente e successivo risulti adeguatamente allegato e provato un rapporto di lavoro con il carattere della subordinazione e del tempo pieno.
3.1) Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici
2 sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava, dunque, sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
3.2) Ebbene nel periodo dal 01.04.2012 al 31.01.2017 dall'istruttoria non è emerso in modo chiaro e convincente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte della ricorrente.
Le uniche testi che affermano di aver visto lavorare la ricorrente in precedenza al 2017 sono la teste e la teste;
le testi Tes_1 Testimone_2 dichiaravano, rispettivamente all'udienza del 05.07.2018 e all'udienza dell'08.11.2018, di aver visto lavorare la parte ricorrente come cucitrice con orario pieno nel periodo in cui le stesse erano alle dipendenze della parte resistente affermando di esserlo già dal 2014 (da ottobre 2014 per Tes_1
e da novembre 2014 per ). Ebbene dagli atti relativi
[...] Testimone_2 all'ispezione delle Guardia di Finanza del 10 febbraio 2017 le stesse testi dichiaravano di aver iniziato a lavorare solo il 6 febbraio 2017 e di essere in
3 prova. Sebbene la testimonianza resa in giudizio prevalga sulle dichiarazioni rese agli ispettori, emergono dubbi circa l'attendibilità della stessa.
Si consideri, poi, che le affermazioni delle testi in questioni non trovano riscontro neanche nella dichiarazione resa dalla stessa parte ricorrente agli ispettori il 10 febbraio 2017 ove la parte dichiara di conoscere alcune altre lavoratrici, ma solo di nome, circostanza incompatibile con la condivisione di un ambiente di lavoro per oltre cinque anni e più compatibile con un lavoro svolto per meno tempo.
Inoltre tutte le altre testi, dipendenti della parte resistente al momento della testimonianza, ma anche a conoscenza diretta dei fatti per essere dipendenti da prima del 2012, non confermano lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa nei periodi non formalizzati. La circostanza che la parte resistente avesse alcune dipendenti regolarmente assunte da lungo tempo rende maggiormente attendibili (ma non totalmente attendibili) tali testimonianze rispetto alle incerte posizioni delle altre testi e della stessa parte ricorrente.
Si consideri, infine, che in caso di “situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. n. 21028/2006).
5) La domanda va, dunque, rigettata.
Il rigetto della domanda nei confronti del datore di lavoro assorbe ogni valutazione sulla domanda proposta nei confronti dell' CP_2
6) Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere ad una compensazione integrale delle spese alla luce del metus a cui sono state soggette le testi del giudizio, quelle favorevoli alla parte ricorrente al momento delle dichiarazioni rese agli ispettori e quelle sfavorevoli alla parte ricorrente al momento delle dichiarazioni testimoniali rese in pendenza del rapporto di lavoro con la parte resistente con conseguente minore attendibilità delle stesse e relativa incertezza probatoria per la decisione.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso;
b. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 11/10/2025 Il Giudice del Lavoro
RC NO CE
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro RC NO CE all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
881/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. JACONO MICHELE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
CP_1 resistente
, avv. BOVE ANTONIO;
CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.02.2018, la parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato alle dipendenze di (d'ora in poi la parte CP_1 resistente) dal 01.04.2012 al 14.07.2017;
• di essere stata assunta formalmente solo dal 01.02.2017 a seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza;
• di aver svolto le mansioni di cucitrice addetta alla macchina cucitrice, secondo livello CCNL Tessili-Artigianato;
• di aver svolto il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle
07.15 alle 15.30 con una pausa pranzo di 15 minuti;
• di aver ricevuto una retribuzione giornaliera di € 32,00 senza alcuna busta paga, tranne per l'ultimo periodo regolarizzato;
• di essersi dimessa per giusta causa;
1 • di non aver ricevuto quanto dovuto secondo il CCNL applicabile ed applicato e di non aver ricevuto i dovuti contributi.
Tanto esposto chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima, permessi, festività e ferie, indennità sostitutiva di preavviso, una tantum contrattuale e
TFR per un totale di € 48.443,43 (di cui € 6.670,39 a titolo di TFR) come da conteggi allegati al ricorso, oltre regolarizzazione contributiva.
Si costituiva la parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda.
Si costituiva l' ai soli fini della regolarizzazione contributiva. CP_2
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, assunte le prove orali, giunta per la decisione al presente giudicante, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso va rigettato.
3) In merito alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato è incontestato tra le parti che vi sia stato un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 01.02.2017 al 30.06.2017.
Occorre, pertanto, verificare se nel periodo precedente e successivo risulti adeguatamente allegato e provato un rapporto di lavoro con il carattere della subordinazione e del tempo pieno.
3.1) Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici
2 sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava, dunque, sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
3.2) Ebbene nel periodo dal 01.04.2012 al 31.01.2017 dall'istruttoria non è emerso in modo chiaro e convincente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte della ricorrente.
Le uniche testi che affermano di aver visto lavorare la ricorrente in precedenza al 2017 sono la teste e la teste;
le testi Tes_1 Testimone_2 dichiaravano, rispettivamente all'udienza del 05.07.2018 e all'udienza dell'08.11.2018, di aver visto lavorare la parte ricorrente come cucitrice con orario pieno nel periodo in cui le stesse erano alle dipendenze della parte resistente affermando di esserlo già dal 2014 (da ottobre 2014 per Tes_1
e da novembre 2014 per ). Ebbene dagli atti relativi
[...] Testimone_2 all'ispezione delle Guardia di Finanza del 10 febbraio 2017 le stesse testi dichiaravano di aver iniziato a lavorare solo il 6 febbraio 2017 e di essere in
3 prova. Sebbene la testimonianza resa in giudizio prevalga sulle dichiarazioni rese agli ispettori, emergono dubbi circa l'attendibilità della stessa.
Si consideri, poi, che le affermazioni delle testi in questioni non trovano riscontro neanche nella dichiarazione resa dalla stessa parte ricorrente agli ispettori il 10 febbraio 2017 ove la parte dichiara di conoscere alcune altre lavoratrici, ma solo di nome, circostanza incompatibile con la condivisione di un ambiente di lavoro per oltre cinque anni e più compatibile con un lavoro svolto per meno tempo.
Inoltre tutte le altre testi, dipendenti della parte resistente al momento della testimonianza, ma anche a conoscenza diretta dei fatti per essere dipendenti da prima del 2012, non confermano lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa nei periodi non formalizzati. La circostanza che la parte resistente avesse alcune dipendenti regolarmente assunte da lungo tempo rende maggiormente attendibili (ma non totalmente attendibili) tali testimonianze rispetto alle incerte posizioni delle altre testi e della stessa parte ricorrente.
Si consideri, infine, che in caso di “situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. n. 21028/2006).
5) La domanda va, dunque, rigettata.
Il rigetto della domanda nei confronti del datore di lavoro assorbe ogni valutazione sulla domanda proposta nei confronti dell' CP_2
6) Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere ad una compensazione integrale delle spese alla luce del metus a cui sono state soggette le testi del giudizio, quelle favorevoli alla parte ricorrente al momento delle dichiarazioni rese agli ispettori e quelle sfavorevoli alla parte ricorrente al momento delle dichiarazioni testimoniali rese in pendenza del rapporto di lavoro con la parte resistente con conseguente minore attendibilità delle stesse e relativa incertezza probatoria per la decisione.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso;
b. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 11/10/2025 Il Giudice del Lavoro
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