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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.226 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
CORSO GARIBALDI N.8 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.CARLO IANNACE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. rappresentato\a e difeso\a giusta CP_1 procura in atti dall'Avv. CATALDI MARCELLA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/01/2025 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 317 CP_1
2024 00011155 56 000 relativo alla richiesta di pagamento della contribuzione relativa al periodo 01/2019- 12/2023 Gestione Commercianti, per un importo pari a €. 16.074,94. Esponeva di essere socio amministratore della Maser s.r.l. e della
[...]
quest'ultima esercente attività prevalente “Bar e altri esercizi CP_2 simili senza cucina”, ma “inattiva” dal 2020, tant'è che da tale data non aveva condotto in locazione alcun locale nè prodotto utili o fatturato;
1 che, invece, la Maser s.r.l. aveva quale attività prevalente “commercio all'ingrosso di caffè in grani e cialde, produzione e torrefazione di caffe”, ed aveva due dipendenti;
che l'avviso di addebito non chiariva con riferimento a quale attività veniva richiesto il pagamento e che tale omissione costituiva violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Carta Costituzione;
che ove la contribuzione fosse relativa alla o alla , non CP_2 Pt_2 poteva essere richiesta, avendo cessato l'attività fin dal 2020; che, quanto alla MASER, non aveva mai svolto alcuna attività con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, ma solo le mansioni formali di amministratore;
che era onere dell' offrire la prova di tale abitualità e continuità; CP_1
Concludeva chiedendo “2) Accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque annullabilità, dell'avviso di accertamento per tutti i motivi innanzi esposti e conseguentemente: a) Ordinare all'Ente previdenziale la cancellazione sin dalla data CP_1 di iscrizione (ex tunc) o da quella diversa, anteriore o successiva, data che l'Ill.mo Giudice riterrà, della posizione previdenziale del Sig.
nella gestione esercenti attività commerciale con ogni Pt_1 conseguente di legge;
b) In ogni caso accertare e dichiarare la mancanza in capo al sig.
dei requisiti per l'iscrizione dello stesso alla Gestione Pt_1
Commercianti IVS con ogni conseguenza di legge;
3) Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione allo scrivente avvocato anticipatario”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso. CP_1
Rilevava che l'avviso atteneva agli anni 01/2019 -12/2023, per contribuzione Gestione Commercianti, alla quale il era Pt_1 iscritto dal 2010; che, come emergeva dalla visura CCIAA, il era titolare di Pt_1 varie società, in particolare dela ditta individuale CAFFE' MONET DI NO RO, con oggetto somministrazione di cibi e bevande, attiva dal 18.07.2000 e per la quale era stato iscritto alla gestione assicurativa commercianti, con partita Iva come ditta CP_1 individuale attiva da quella data e a tutt' oggi operante.
Concludeva chiedendo “- respingere il ricorso avversario, con ogni effetto di legge e conferma della legittimità ed esecutività dell' avviso di addebito oggetto di causa;
- in subordine, dichiarare tenuta parte ricorrente al pagamento delle somme che risulteranno in corso di causa dovute alla Gestione Commercianti dal 2017 al 2023. - Con vittoria di spese di lite ed onorari”.
2 Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve evidenziarsi che le difese di parte ricorrente, nel presupposto dell'estrema genericità dell'avviso di addebito, si concentrano sulla non debenza della contribuzione con riferimento alla Maser s.r.l. e della CP_2
L' , con la memoria di costituzione, ha documentato, mediante CP_1 produzione della visura CCIAA, che il , oltre che Pt_1 amministratore unico di tali società e socio accomandante della
è titolare della ditta individuale CAFFE' MONET DI CP_3
NO RO, con attività di somministrazione di alimenti e bevande, attiva fin dal 18.07.2000 e a tutt'oggi, iscritto alla Gestione Commercianti fin da tale data come ttitolare di ditta individuale.
Dalla visura Camerale relativa a CAFFE' MONET DI NO RO emerge che il è piccolo imprenditore e che la ditta Pt_1 individuale ha avuto sempre un solo lavoratore non dipendente.
Recita l'art.1 comma 203 " "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ciò nondimeno, dalla visura camerale, emerge che in data 06.11.2009, l'azienda veniva compravenduta dalla e non vi è prova che Pt_3 il abbia alcun coinvolgimento in tale società né che dopo tale Pt_1 data abbia continuato a svolgere, con abitualità e prevalenza, le attività svolte in precedenza, tanto da giustificare l'iscrizione alla gestione Commercianti.
3 Né l' , che a tanto era onerata, ha documentato il perdurare di tale CP_1 iscrizione alla Gestione Commercianti o lo svolgimento di altre attività lavorative, con carattere di abitualità e prevalenza per le altre società delle quali il era amministratore o socio. Pt_1
Per tali motivi, mancando la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione Commercianti che era onere dell' offrire, la domanda dev'essere accolta. CP_1
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'avviso di addebito n. 317 2024 00011155 56 000 e ordina la cancellazione dalla Gestione Commercianti;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €2.697,00, rimb. C.U. €118,50, oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. Benevento , 08.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.226 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
CORSO GARIBALDI N.8 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.CARLO IANNACE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. rappresentato\a e difeso\a giusta CP_1 procura in atti dall'Avv. CATALDI MARCELLA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/01/2025 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 317 CP_1
2024 00011155 56 000 relativo alla richiesta di pagamento della contribuzione relativa al periodo 01/2019- 12/2023 Gestione Commercianti, per un importo pari a €. 16.074,94. Esponeva di essere socio amministratore della Maser s.r.l. e della
[...]
quest'ultima esercente attività prevalente “Bar e altri esercizi CP_2 simili senza cucina”, ma “inattiva” dal 2020, tant'è che da tale data non aveva condotto in locazione alcun locale nè prodotto utili o fatturato;
1 che, invece, la Maser s.r.l. aveva quale attività prevalente “commercio all'ingrosso di caffè in grani e cialde, produzione e torrefazione di caffe”, ed aveva due dipendenti;
che l'avviso di addebito non chiariva con riferimento a quale attività veniva richiesto il pagamento e che tale omissione costituiva violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Carta Costituzione;
che ove la contribuzione fosse relativa alla o alla , non CP_2 Pt_2 poteva essere richiesta, avendo cessato l'attività fin dal 2020; che, quanto alla MASER, non aveva mai svolto alcuna attività con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, ma solo le mansioni formali di amministratore;
che era onere dell' offrire la prova di tale abitualità e continuità; CP_1
Concludeva chiedendo “2) Accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque annullabilità, dell'avviso di accertamento per tutti i motivi innanzi esposti e conseguentemente: a) Ordinare all'Ente previdenziale la cancellazione sin dalla data CP_1 di iscrizione (ex tunc) o da quella diversa, anteriore o successiva, data che l'Ill.mo Giudice riterrà, della posizione previdenziale del Sig.
nella gestione esercenti attività commerciale con ogni Pt_1 conseguente di legge;
b) In ogni caso accertare e dichiarare la mancanza in capo al sig.
dei requisiti per l'iscrizione dello stesso alla Gestione Pt_1
Commercianti IVS con ogni conseguenza di legge;
3) Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione allo scrivente avvocato anticipatario”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso. CP_1
Rilevava che l'avviso atteneva agli anni 01/2019 -12/2023, per contribuzione Gestione Commercianti, alla quale il era Pt_1 iscritto dal 2010; che, come emergeva dalla visura CCIAA, il era titolare di Pt_1 varie società, in particolare dela ditta individuale CAFFE' MONET DI NO RO, con oggetto somministrazione di cibi e bevande, attiva dal 18.07.2000 e per la quale era stato iscritto alla gestione assicurativa commercianti, con partita Iva come ditta CP_1 individuale attiva da quella data e a tutt' oggi operante.
Concludeva chiedendo “- respingere il ricorso avversario, con ogni effetto di legge e conferma della legittimità ed esecutività dell' avviso di addebito oggetto di causa;
- in subordine, dichiarare tenuta parte ricorrente al pagamento delle somme che risulteranno in corso di causa dovute alla Gestione Commercianti dal 2017 al 2023. - Con vittoria di spese di lite ed onorari”.
2 Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve evidenziarsi che le difese di parte ricorrente, nel presupposto dell'estrema genericità dell'avviso di addebito, si concentrano sulla non debenza della contribuzione con riferimento alla Maser s.r.l. e della CP_2
L' , con la memoria di costituzione, ha documentato, mediante CP_1 produzione della visura CCIAA, che il , oltre che Pt_1 amministratore unico di tali società e socio accomandante della
è titolare della ditta individuale CAFFE' MONET DI CP_3
NO RO, con attività di somministrazione di alimenti e bevande, attiva fin dal 18.07.2000 e a tutt'oggi, iscritto alla Gestione Commercianti fin da tale data come ttitolare di ditta individuale.
Dalla visura Camerale relativa a CAFFE' MONET DI NO RO emerge che il è piccolo imprenditore e che la ditta Pt_1 individuale ha avuto sempre un solo lavoratore non dipendente.
Recita l'art.1 comma 203 " "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ciò nondimeno, dalla visura camerale, emerge che in data 06.11.2009, l'azienda veniva compravenduta dalla e non vi è prova che Pt_3 il abbia alcun coinvolgimento in tale società né che dopo tale Pt_1 data abbia continuato a svolgere, con abitualità e prevalenza, le attività svolte in precedenza, tanto da giustificare l'iscrizione alla gestione Commercianti.
3 Né l' , che a tanto era onerata, ha documentato il perdurare di tale CP_1 iscrizione alla Gestione Commercianti o lo svolgimento di altre attività lavorative, con carattere di abitualità e prevalenza per le altre società delle quali il era amministratore o socio. Pt_1
Per tali motivi, mancando la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione Commercianti che era onere dell' offrire, la domanda dev'essere accolta. CP_1
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'avviso di addebito n. 317 2024 00011155 56 000 e ordina la cancellazione dalla Gestione Commercianti;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €2.697,00, rimb. C.U. €118,50, oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. Benevento , 08.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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