TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 325/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Trani- sezione civile- riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso congiunto ai sensi dell'art. 262 cod. civ., depositato in data 19.2.2025 da Parte_1
e , con l'assistenza dei difensori avv.ti Cataldo Procacci e Filomena Fiorella, i Parte_2 quali - premesso che dalla loro relazione sentimentale, è nato, in data 1.12.2023, il minore, Per_1 riconosciuto solo dalla madre e successivamente, con dichiarazione fatta dinanzi all'Ufficiale di Stato
Civile, anche dal padre - hanno chiesto l'attribuzione al minore del cognome paterno “ Parte_2 in sostituzione di quello materno, deducendo l'interesse del minore a vedersi attribuito il cognome paterno;
visto il parere favorevole del P.M. del 5.3.2025; esaminata la documentazione allegata;
considerato che
il ricorso è meritevole di accoglimento;
richiamata la giurisprudenza di legittimità a mente della quale non esiste alcun automatismo nell'assunzione, da parte del minore, del cognome paterno in caso di riconoscimento successivo a quello della madre e che la scelta in merito all'assunzione del cognome paterno si pone unicamente in funzione dell'interesse del minore, al fine di tutelarne, anche in tenerissima età, l'identità personale nel contesto sociale in cui vive (Cass. civ. 26062/2014; Cass. civ. 27069/2011);
e ancora, < poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo
1 riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo >(Cass. civ. 12640/2015); ritenuto che, nella specie, stante l'età di non ricorrono esigenze di conservazione del cognome Per_1 materno, non apparendo già consolidata una sua precisa identificazione sociale;
ritenuto quindi che nessun ostacolo sussiste a che il minore assuma il cognome del padre sostituendolo a quello della madre, ai sensi dell'art. 262 cod. civ.; ritenuto infatti che tale istanza risponde all'interesse del minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando sul ricorso del 19.2.2025, così provvede:
-Dispone che a nato a [...] il [...], sia attribuito il cognome , in Per_1 Parte_2 sostituzione di quello “ ; Pt_1
-Dispone l'annotazione del presente provvedimento a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente a margine dell'atto di nascita (trascritto al n. 323, p. I, serie A per l'anno 2023);
-Nulla per le spese.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Trani- sezione civile- riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso congiunto ai sensi dell'art. 262 cod. civ., depositato in data 19.2.2025 da Parte_1
e , con l'assistenza dei difensori avv.ti Cataldo Procacci e Filomena Fiorella, i Parte_2 quali - premesso che dalla loro relazione sentimentale, è nato, in data 1.12.2023, il minore, Per_1 riconosciuto solo dalla madre e successivamente, con dichiarazione fatta dinanzi all'Ufficiale di Stato
Civile, anche dal padre - hanno chiesto l'attribuzione al minore del cognome paterno “ Parte_2 in sostituzione di quello materno, deducendo l'interesse del minore a vedersi attribuito il cognome paterno;
visto il parere favorevole del P.M. del 5.3.2025; esaminata la documentazione allegata;
considerato che
il ricorso è meritevole di accoglimento;
richiamata la giurisprudenza di legittimità a mente della quale non esiste alcun automatismo nell'assunzione, da parte del minore, del cognome paterno in caso di riconoscimento successivo a quello della madre e che la scelta in merito all'assunzione del cognome paterno si pone unicamente in funzione dell'interesse del minore, al fine di tutelarne, anche in tenerissima età, l'identità personale nel contesto sociale in cui vive (Cass. civ. 26062/2014; Cass. civ. 27069/2011);
e ancora, < poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo
1 riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo >(Cass. civ. 12640/2015); ritenuto che, nella specie, stante l'età di non ricorrono esigenze di conservazione del cognome Per_1 materno, non apparendo già consolidata una sua precisa identificazione sociale;
ritenuto quindi che nessun ostacolo sussiste a che il minore assuma il cognome del padre sostituendolo a quello della madre, ai sensi dell'art. 262 cod. civ.; ritenuto infatti che tale istanza risponde all'interesse del minore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando sul ricorso del 19.2.2025, così provvede:
-Dispone che a nato a [...] il [...], sia attribuito il cognome , in Per_1 Parte_2 sostituzione di quello “ ; Pt_1
-Dispone l'annotazione del presente provvedimento a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente a margine dell'atto di nascita (trascritto al n. 323, p. I, serie A per l'anno 2023);
-Nulla per le spese.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
2