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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4586/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'avv. Chiara Pozzi del Foro di Monza, C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Lissone, via D. Alighieri n. 14, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 039.2183387 o all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Seregno, via Agostino Molteni 4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Daniele MILIONE (C.F. - C.F._4
ed Emanuele DROGO (C.F. - Email_2 C.F._5
, presso il cui studio in Seregno (MB), via Medici da Seregno n. Email_3
14, risulta elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 - Il padre si impegna a versare direttamente sul conto di dal mese di aprile 2025 la somma di Per_1 euro 400 mensili a titolo di contributo ordinario al suo mantenimento e a pagare le spese straordinarie nella misura del 50% come da Procotollo di questo Tribunale.
- si impegna a versare direttamente sul conto di a somma di euro 100 mensili e a CP_1 Per_1 pagare il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
- Dal mese in cui si trasferirà all'estero per l'Erasmus ciascun genitore verserà la somma di Per_1 euro 500 mensili direttamente a Per_1
- Il padre si impegna a versare direttamente a la somma di euro 20.000 dalla quale il figlio Per_1 potrà attingere per esigenze sue personali Il bonifico di euro 20.000 sarà fatto a settembre e il padre trasmetterà alla moglie copia del bonifico.
- Le parti concordano che comunicheranno tramite mail per assumere le decisioni relative a e Per_1 per scambiarsi i giustificativi delle spese straordinarie sostenute per Per_1
- dichiara di rinunciare all'assegno divorzile. CP_1
- Spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 22.7.2021.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in ERCOLANO il 27.9.1987 (trascritto al nr. 249 parte II serie A del CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
pagina 2 di 3 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4586/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'avv. Chiara Pozzi del Foro di Monza, C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Lissone, via D. Alighieri n. 14, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 039.2183387 o all'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Seregno, via Agostino Molteni 4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Daniele MILIONE (C.F. - C.F._4
ed Emanuele DROGO (C.F. - Email_2 C.F._5
, presso il cui studio in Seregno (MB), via Medici da Seregno n. Email_3
14, risulta elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 - Il padre si impegna a versare direttamente sul conto di dal mese di aprile 2025 la somma di Per_1 euro 400 mensili a titolo di contributo ordinario al suo mantenimento e a pagare le spese straordinarie nella misura del 50% come da Procotollo di questo Tribunale.
- si impegna a versare direttamente sul conto di a somma di euro 100 mensili e a CP_1 Per_1 pagare il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
- Dal mese in cui si trasferirà all'estero per l'Erasmus ciascun genitore verserà la somma di Per_1 euro 500 mensili direttamente a Per_1
- Il padre si impegna a versare direttamente a la somma di euro 20.000 dalla quale il figlio Per_1 potrà attingere per esigenze sue personali Il bonifico di euro 20.000 sarà fatto a settembre e il padre trasmetterà alla moglie copia del bonifico.
- Le parti concordano che comunicheranno tramite mail per assumere le decisioni relative a e Per_1 per scambiarsi i giustificativi delle spese straordinarie sostenute per Per_1
- dichiara di rinunciare all'assegno divorzile. CP_1
- Spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 22.7.2021.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in ERCOLANO il 27.9.1987 (trascritto al nr. 249 parte II serie A del CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
pagina 2 di 3 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3