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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 819/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 28/10/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. CIPRIANI si riporta al ricorso. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 819/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
EL, FA NC, LA ER e AN LD
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.
[...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 15 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 sentire accertare il suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il all'assegnazione Controparte_1 della somma di € 1.500,00.
Chiedeva, inoltre, la ricorrente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 1.583,04, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti prevista dal
CCNL 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo dal 30.9.2019 al 20.12.2019, presso l'Istituto Comprensivo di
Trasacco, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dal 7.10.2020 al 10.6.2021, presso l'Istituto Comprensivo “Carlo
Collodi” di Avezzano, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dal 6.9.2021 al 30.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo “Carlo
Collodi” di Avezzano, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dal 6.9.2022 al 10.6.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Vivenza” di Avezzano, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dall'1.9.2022 al 30.6.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Ignazio
Silone” di Luco dei Marsi, per complessive 24 ore settimanali;
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio,
Pag. 3 di 15 in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (cioè, assunti a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché Controparte_1
l' Controparte_2
, resistendo al ricorso e
[...] chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Sulla questione si è, in particolare, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
Pag. 4 di 15 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla
Pag. 5 di 15 didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2,
Pag. 6 di 15 legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Diversamente il medesimo beneficio non può riconoscersi, quanto meno in via generalizzata, rispetto alle supplenze temporanee previste dall'art. 4, comma 3, legge n.
124/1999.
Sul punto è di recente intervenuto il decreto della Prima Presidente della Corte di
Cassazione n. 7254 del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Novara in relazione segnatamente alla questione se la Carta Elettronica del Docente spettasse o meno anche in caso di supplenze brevi conferite ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, sul precipuo rilievo che anche tale aspetto fosse stato esaminato e chiarito nella richiamata pronuncia della S.C. n. 29961/2023.
In tal senso il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione ha, innanzitutto, osservato come utili indicazioni - da collegare con i principi enunciati da Cass. n.
29961/2023 cit. – possono trarsi già dalle pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 con riferimento alle ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine (v. in particolare
Cass., Sez. Lav., 7.11.2016, n. 22552, che ha precisato la distinzione tra supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124/1999, osservando come per le supplenze temporanee – come pure per quelle relative a posti su organico di fatto ai sensi del comma 2 – l'abuso anzidetto non può configurarsi, salvo che non sia allegato e provato dal lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in questione, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Nella sentenza n. 29961/2023 - prosegue poi il citato decreto n. 7254/2024 - la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta Docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione
Pag. 7 di 15 costituito da detta Carta Docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile con i docenti di ruolo, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Sennonché una piena comparabilità è sempre ravvisabile solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, ove il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
In tale prospettiva la pronuncia n. 26691/2023 ha sottolineato che è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, precisando che non possono considerarsi parametri idonei quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari;
ha evidenziato che un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa;
che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Il richiamato decreto, in altri termini, pone in evidenza la centralità del nesso – si direbbe più legato alla funzione che, di per sé, alla durata del servizio - tra attribuzione della Carta Docente e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa: quest'ultima non può riscontrarsi in contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di diverso ordine.
Pag. 8 di 15 Nella stessa sentenza n. 29961/2023, d'altra parte, si afferma, da un lato, che “lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha anche aggiunto che, ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni, che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire valido parametro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso della “annualità” di una “didattica”.
Conclude quindi il richiamato decreto n. 7254/2024 che “il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio. Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo”.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi poc'anzi richiamati, non può ritenersi sussistente il nesso tra esigenza formativa del docente e didattica annua, idoneo a sostenere una piena comparabilità con i docenti di ruolo (e con gli altri precari affidatari di incarico di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999), con riferimento al servizio prestato dalla negli anni scolastici 2019/2020, Pt_1
2020/2021, 2022/2023, non potendo considerarsi di “analoga taratura” rispetto a quelli dei docenti di ruolo (ed, in generale, agli incarichi annuali).
Pag. 9 di 15 Nell'anno scolastico 2019/2020, infatti, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi dal
30.9.2019 al 10.10.2019, dall'11.10.2019 al 18.10.2019, dal 19.10.2019 al 25.10.2019, dal 26.10.2019 al 31.10.2019, in forza di 4 contratti di supplenza con l'I.C. di Trasacco per la sostituzione della docente titolare , assente;
poi dal 19.12.2019 al Persona_1
20.12.2019, in forza di contratto di supplenza con l'I.C. “G. Mazzini – E. Fermi” di
Avezzano, per la sostituzione della docente titolare Anna Paola Sisi, assente;
tali contratti, al di là della riconducibilità di essi alla tipologia delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, non consente di ritenere integrata quella dimensione annuale della didattica che è funzionalmente ed indefettibilmente connessa al riconoscimento del beneficio in questione.
Analogo discorso vale altresì per l'anno scolastico 2020/2021, in relazione al quale la ricorrente è stata affidataria di ben 16 incarichi di supplenza presso l'I.C. Collodi, rispettivamente con decorrenze dal 7.10.2020 al 5.11.2020, dal 6.11.2020 al 16.11.2020, dal 17.11.2020 al 17.3.2021, dal 18.3.2021 all'1.4.2021, dal 7.4.2021 al 9.4.2021, dal
10.4.2021 al 23.4.2021, dal 28.4.2021 al 30.4.2021, dall'1.5.2021 al 7.5.2021, dall'8.5.2021 al 13.5.2021, dal 14.5.2021 al 14.5.2021, dal 15.5.2021 al 17.5.2021, dal
18.5.2021 al 21.5.2021, dal 22.5.2021 al 24.5.2021, dal 25.5.2021 al 28.5.2021, dal
29.5.2021 al 4.6.2021, dal 5.6.2021 al 10.6.2021, per la sostituzione della docente titolare assente . Persona_2
Parimenti, nell'anno scolastico 2022/2023, la ricorrente ha svolto incarichi di supplenza in forza di 6 contratti a termine, per i periodi dal 3.10.2022 al 7.10.2022, dal 13.10.2022 al 3.11.2022, dal 4.11.2022 al 23.12.2022, dal 24.12.2022 al 27.2.2023, dal 28.2.2023 al
30.4.2023, dall'1.5.2023 al 10.6.2023, per la sostituzione della docente titolare assente
. CP_3
Va, invece, riconosciuto il beneficio della Carta Docenti con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, in relazione ai quali è documentata la stipulazione di incarico di supplenza riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, legge n.
124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con
Pag. 10 di 15 la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1 per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Pag. 11 di 15 Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato di prestare servizio, nell'a.s. corrente
(2025/2026), presso l'I.C. “E. Mattei”, con decorrenza dal 1.9.2025 al 31.8.2026.
La domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme a titolo di Retribuzione Professionale Docenti è fondata e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di
Pag. 12 di 15 ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass.,
Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Va, in particolare, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Deve, infatti, trovare applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948,
n. 4, c.c., che riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restandone escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass. n.
21377/2004, Cass.1018/2001).
Soggiace, in particolare, al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato rivendica lo stesso trattamento economico previsto per l'assunto a tempo indeterminato.
Tale termine decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020, n. 12443).
La prescrizione non può, pertanto, ritenersi maturata in relazione ai crediti sorti fin dal primo degli incarichi di supplenza per cui è causa, iniziato in data 30.9.2019 e entro il quinquennio anteriore alla data dal 22.7.2024, di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pag. 13 di 15 E' pacifico e non contestato dall'Amministrazione scolastica costituita che la ricorrente ha svolto 34 giorni di supplenza nell'anno scolastico 2019/2020 e 238 giorni nell'anno scolastico 2020/2021.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione
Professionale Docenti ammonta ad € 174,50, con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14 (184,50 a decorrere dall'1.1.2022) mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, ad € 5,82 (174,50 : 30) per il periodo fino al 31.12.2021 e ad € 6,15 2 (184,50 : 30) per il periodo decorrente dall'1.1.2022.
Le somme dovute alla ammontano dunque: Pt_1
- a 34 giorni x 5,82, per l'a.s. 2019/2020 = € 197,88;
- a 238 giorni x 5.82, per l'a.s. 2020/2021 = € 1.385,16;
- totale: € 1.538,04.
Spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_1
comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) limitatamente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024;
- condanna il al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 1.538,04, a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.313,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter
EL, FA NC, LA ER e AN LD, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 15 di 15
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 819/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 28/10/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. RINALDI GIOVANNI;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. CIPRIANI si riporta al ricorso. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 819/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
EL, FA NC, LA ER e AN LD
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.
[...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. P.IVA_2
417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 15 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 sentire accertare il suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il all'assegnazione Controparte_1 della somma di € 1.500,00.
Chiedeva, inoltre, la ricorrente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 1.583,04, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti prevista dal
CCNL 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo dal 30.9.2019 al 20.12.2019, presso l'Istituto Comprensivo di
Trasacco, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dal 7.10.2020 al 10.6.2021, presso l'Istituto Comprensivo “Carlo
Collodi” di Avezzano, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dal 6.9.2021 al 30.6.2022, presso l'Istituto Comprensivo “Carlo
Collodi” di Avezzano, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dal 6.9.2022 al 10.6.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Vivenza” di Avezzano, per complessive 24 ore settimanali;
- nel periodo dall'1.9.2022 al 30.6.2023, presso l'Istituto Comprensivo “Ignazio
Silone” di Luco dei Marsi, per complessive 24 ore settimanali;
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio,
Pag. 3 di 15 in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (cioè, assunti a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché Controparte_1
l' Controparte_2
, resistendo al ricorso e
[...] chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Sulla questione si è, in particolare, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
Pag. 4 di 15 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla
Pag. 5 di 15 didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2,
Pag. 6 di 15 legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Diversamente il medesimo beneficio non può riconoscersi, quanto meno in via generalizzata, rispetto alle supplenze temporanee previste dall'art. 4, comma 3, legge n.
124/1999.
Sul punto è di recente intervenuto il decreto della Prima Presidente della Corte di
Cassazione n. 7254 del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Novara in relazione segnatamente alla questione se la Carta Elettronica del Docente spettasse o meno anche in caso di supplenze brevi conferite ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, sul precipuo rilievo che anche tale aspetto fosse stato esaminato e chiarito nella richiamata pronuncia della S.C. n. 29961/2023.
In tal senso il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione ha, innanzitutto, osservato come utili indicazioni - da collegare con i principi enunciati da Cass. n.
29961/2023 cit. – possono trarsi già dalle pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 con riferimento alle ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine (v. in particolare
Cass., Sez. Lav., 7.11.2016, n. 22552, che ha precisato la distinzione tra supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124/1999, osservando come per le supplenze temporanee – come pure per quelle relative a posti su organico di fatto ai sensi del comma 2 – l'abuso anzidetto non può configurarsi, salvo che non sia allegato e provato dal lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in questione, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Nella sentenza n. 29961/2023 - prosegue poi il citato decreto n. 7254/2024 - la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta Docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione
Pag. 7 di 15 costituito da detta Carta Docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile con i docenti di ruolo, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Sennonché una piena comparabilità è sempre ravvisabile solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, ove il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
In tale prospettiva la pronuncia n. 26691/2023 ha sottolineato che è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, precisando che non possono considerarsi parametri idonei quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari;
ha evidenziato che un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa;
che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Il richiamato decreto, in altri termini, pone in evidenza la centralità del nesso – si direbbe più legato alla funzione che, di per sé, alla durata del servizio - tra attribuzione della Carta Docente e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa: quest'ultima non può riscontrarsi in contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di diverso ordine.
Pag. 8 di 15 Nella stessa sentenza n. 29961/2023, d'altra parte, si afferma, da un lato, che “lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha anche aggiunto che, ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni, che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire valido parametro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso della “annualità” di una “didattica”.
Conclude quindi il richiamato decreto n. 7254/2024 che “il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio. Difettano, pertanto, i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo”.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi poc'anzi richiamati, non può ritenersi sussistente il nesso tra esigenza formativa del docente e didattica annua, idoneo a sostenere una piena comparabilità con i docenti di ruolo (e con gli altri precari affidatari di incarico di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999), con riferimento al servizio prestato dalla negli anni scolastici 2019/2020, Pt_1
2020/2021, 2022/2023, non potendo considerarsi di “analoga taratura” rispetto a quelli dei docenti di ruolo (ed, in generale, agli incarichi annuali).
Pag. 9 di 15 Nell'anno scolastico 2019/2020, infatti, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi dal
30.9.2019 al 10.10.2019, dall'11.10.2019 al 18.10.2019, dal 19.10.2019 al 25.10.2019, dal 26.10.2019 al 31.10.2019, in forza di 4 contratti di supplenza con l'I.C. di Trasacco per la sostituzione della docente titolare , assente;
poi dal 19.12.2019 al Persona_1
20.12.2019, in forza di contratto di supplenza con l'I.C. “G. Mazzini – E. Fermi” di
Avezzano, per la sostituzione della docente titolare Anna Paola Sisi, assente;
tali contratti, al di là della riconducibilità di essi alla tipologia delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, non consente di ritenere integrata quella dimensione annuale della didattica che è funzionalmente ed indefettibilmente connessa al riconoscimento del beneficio in questione.
Analogo discorso vale altresì per l'anno scolastico 2020/2021, in relazione al quale la ricorrente è stata affidataria di ben 16 incarichi di supplenza presso l'I.C. Collodi, rispettivamente con decorrenze dal 7.10.2020 al 5.11.2020, dal 6.11.2020 al 16.11.2020, dal 17.11.2020 al 17.3.2021, dal 18.3.2021 all'1.4.2021, dal 7.4.2021 al 9.4.2021, dal
10.4.2021 al 23.4.2021, dal 28.4.2021 al 30.4.2021, dall'1.5.2021 al 7.5.2021, dall'8.5.2021 al 13.5.2021, dal 14.5.2021 al 14.5.2021, dal 15.5.2021 al 17.5.2021, dal
18.5.2021 al 21.5.2021, dal 22.5.2021 al 24.5.2021, dal 25.5.2021 al 28.5.2021, dal
29.5.2021 al 4.6.2021, dal 5.6.2021 al 10.6.2021, per la sostituzione della docente titolare assente . Persona_2
Parimenti, nell'anno scolastico 2022/2023, la ricorrente ha svolto incarichi di supplenza in forza di 6 contratti a termine, per i periodi dal 3.10.2022 al 7.10.2022, dal 13.10.2022 al 3.11.2022, dal 4.11.2022 al 23.12.2022, dal 24.12.2022 al 27.2.2023, dal 28.2.2023 al
30.4.2023, dall'1.5.2023 al 10.6.2023, per la sostituzione della docente titolare assente
. CP_3
Va, invece, riconosciuto il beneficio della Carta Docenti con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, in relazione ai quali è documentata la stipulazione di incarico di supplenza riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, legge n.
124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con
Pag. 10 di 15 la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1 per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Pag. 11 di 15 Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato di prestare servizio, nell'a.s. corrente
(2025/2026), presso l'I.C. “E. Mattei”, con decorrenza dal 1.9.2025 al 31.8.2026.
La domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme a titolo di Retribuzione Professionale Docenti è fondata e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di
Pag. 12 di 15 ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass.,
Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Va, in particolare, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Deve, infatti, trovare applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948,
n. 4, c.c., che riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restandone escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass. n.
21377/2004, Cass.1018/2001).
Soggiace, in particolare, al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato rivendica lo stesso trattamento economico previsto per l'assunto a tempo indeterminato.
Tale termine decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020, n. 12443).
La prescrizione non può, pertanto, ritenersi maturata in relazione ai crediti sorti fin dal primo degli incarichi di supplenza per cui è causa, iniziato in data 30.9.2019 e entro il quinquennio anteriore alla data dal 22.7.2024, di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pag. 13 di 15 E' pacifico e non contestato dall'Amministrazione scolastica costituita che la ricorrente ha svolto 34 giorni di supplenza nell'anno scolastico 2019/2020 e 238 giorni nell'anno scolastico 2020/2021.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione
Professionale Docenti ammonta ad € 174,50, con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14 (184,50 a decorrere dall'1.1.2022) mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, ad € 5,82 (174,50 : 30) per il periodo fino al 31.12.2021 e ad € 6,15 2 (184,50 : 30) per il periodo decorrente dall'1.1.2022.
Le somme dovute alla ammontano dunque: Pt_1
- a 34 giorni x 5,82, per l'a.s. 2019/2020 = € 197,88;
- a 238 giorni x 5.82, per l'a.s. 2020/2021 = € 1.385,16;
- totale: € 1.538,04.
Spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_1
comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) limitatamente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024;
- condanna il al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 1.538,04, a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.313,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter
EL, FA NC, LA ER e AN LD, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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