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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12431/2023 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. GABRIELI Parte_1
TOMMASI MASSIMO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 29.03.22, inoltrava ai competenti uffici istanza volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento.
Alla visita medica del 14.05.22, le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari all'80%.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
276/23 rg per il riconoscimento dei predetti benefici. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 10.10.2023 confermava il precedente giudizio medico-legale.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. In corso di giudizio, è CP_2 stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base degli elementi anamnestici, dei rilievi clinici, di tutta la documentazione medica presente agli atti, è possibile evidenziare varie patologie.
Un dato rilevante è certamente rappresentato dalla patologia degenerativa delle articolazioni, interessante in particolare il rachide e le grandi articolazioni degli arti inferiori. A livello della colonna appare in uno stadio evolutivo avanzato, con una spondiloartrosi osteofitosica che sembra determinare i maggiori effetti sia in termine di dolore che di deficit funzionale a livello dei settori utili di movimento, maggiormente interessati al fulcro motorio, rappresentati in particolare dalla cerniera lombare. Questa condizione comporta una sintomatologia di tipo doloroso, acuita dal movimento del tratto lombare, che appare irrigidito dalla contrattura muscolare e mantenuto in deviazione scoliotica destro convessa, con spondilosi e discopatia L4-L5 e L5-S1. A livello cervicale la patologia si ripete con analoga severità in particolare a livello di C4-C5 e C5-C6 con impegno neurogeno periferico. Tale condizione determina infatti, fenomeni di nevralgie brachiali, associate ad episodi di cefalgia. Il grado di deterioramento del rachide è ulteriormente aggravato dalla coesistente periartrite scapolo omerale bilaterale. La condizione è causa di limitazioni antalgico funzionali in particolare di alcuni movimenti, come sollevare le braccia o portarle dietro la scapola e limitazione antalgica dell'extra ed intrarotazione producendo deficit nell'esecuzione di funzioni quotidiane. Si associa una gonartrosi bilaterale. Le ginocchia, più marcatamente la sinistra, appaiono globose, deformate, rigide e con ridotta escursione anche nei movimenti passivi, con sensazione di scroscio articolare. La condizione è ulteriormente aggravata dalla coesistente coxartrosi bilaterale, che altera la biomeccanica articolare e limita la capacità deambulatoria, che avviene solo intradomiciliare, con il sostegno di un bastone (cod. ana 7010).
La patologia articolare è correlata, acuita e complicata dall'obesità. L'obesità viene diagnosticata con vari metodi, fra i più utilizzati quello che fa riferimento agli standard del peso ideale stabiliti per sesso e statura, che considera come limite della normalità un eccesso del 20%; ovvero il BMI che rappresenta il rapporto tra il peso espresso in kg e la statura in m2, che ad un valore di oltre 40 colloca l'obesità grave.
L'esponente supera il 100% il suo peso ideale ed ha un valore di BMI di 48, Trattasi di obesità di grado
2 estremo, con rischio di mortalità aumentato di circa 2.5 rispetto ad un normopeso, correlata a squilibri cardiorespiratori, dismetabolici ed osteoarticolari. Nello specifico la perizianda ha difficoltà a svolgere qualsiasi attività fisica senza malessere, ha impedimento nel muoversi, sebbene con appoggio. All'obesità, infatti, è legato il linfedema degli arti inferiori. E' una condizione di alterato drenaggio linfatico, verosimilmente dovuto all'aumentata pressione endoaddominale, con produzione di fibrosi ed edema. Ogni attuale presidio terapeutico risulta parzialmente efficace. La condizione è aggravata dalla stasi venosa, correlata alla insufficienza della vena safena e collaterali.
A questa patologia si associa la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno di grado severo in russatore –
OSAS- (dall'inglese Obstructive Sleep Apnea Sindrome), come dimostrato dal monitoraggio notturno cardiorespiratorio completo. E' caratterizzata da ripetuti episodi di severa ostruzione delle vie aeree durante il sonno, causa di riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue. La patologia è correlata alla infiammazione cronica delle vie aeree con conseguenze negative soprattutto sui tessuti cardiaci e cerebrali. I pazienti affetti dalla sindrome, infatti, sono esposti ad un aumentato rischio di infarto cardiaco ed ictus cerebrale. A causa dell'eccessiva sonnolenza diurna, presentano una diminuita capacità neuro-cognitiva, cefalea, facile affaticabilità ed abulia, irritabilità, colpi di sonno. All'attrice è stato prescritto l'uso della
CPAP, una terapia ventilatoria che mediante una macchina veicola nei bronchi aria a pressione positiva, che contribuisce a migliorare la qualità del sonno. (cod. 7105).
A livello neuro psichiatrico, risulta affetta da uno stato ansioso – depressivo ad andamento cronicizzato.
Condizione da ritenere reattiva ai vissuti stressanti. E' caratterizzata da un fondo duraturo e consistente di instabilità emotiva, rallentamento ideo-motorio e da crisi di angoscia. L'istante benché lucida, presenta un comportamento caratterizzato da marcata deflessione del tono dell'umore, con diminuzione di interesse negli accadimenti, con una intensa componente inibitoria, abulia, disturbi del sonno e dell'addormentamento La patologia ha, dunque, ripercussioni sulla vita sociale, con limitazione degli interessi e perdita generale dell'iniziativa, spingendo l'attrice a ridurre al minimo le occasioni d'interazione sociale e, inducendola a rinunciare di fronte avversità. ( Cod 2205).
A carico dell'apparato cardio-vascolare si evidenzia una cardiopatia sclero-ipertensiva non adeguatamente controllata dalla terapia farmacologica.: clinicamente all'auscultazione del cuore è possibile percepire un soffio da eiezione alla base. La malattia include una serie di cambiamenti del ventricolo sinistro con alterazioni della funzione sistodiastolica con alterazioni strutturali secondarie, come l'ipertrofia compensatoria, idonea a superare il gradiente pressorio dato dalle resistenze valvolari. La patologia appare, allo stato, in precario equilibrio emodinamico. Con limitazione dell'attività fisica per facile esauribilità muscolare ed affaticamento. (cod.6446).
3 La ricorrente è, inoltre, portatrice di diabete mellito. Trattasi di diabete del tipo 2 caratterizzato da disordini dell'azione e della secrezione insulinica. In particolare, l'insulino-resistenza, tipica del diabetico obeso, consiste in una incapacità di alcuni organi a rispondere all'azione dell'insulina. - I due principali difetti determinanti la malattia sono la carenza e la resistenza, ovvero la difficoltà dei tessuti a rispondere all'azione insulinica. Il diabete va dunque considerato come malattia cronica evolutiva anche con complicanze d'organo. A livello neurologico, in particolare, il diabete ha interessato soprattutto i nervi periferici. La neuropatia altera la funzione sensitiva dei nervi, determinando la perdita o il cambiamento della sensibilità di mani e piedi. Inoltre, agisce sulla funzione motoria diminuendo la forza dei muscoli innervati. -Esistono altre patologie come l'istero-annessiectomia , l'ernia iatale, ecc. Esse contribuiscono a formare il complesso morboso invalidante della ricorrente, ma non modificano in maniera determinante la valutazione di invalidità.
Le infermità in diagnosi erano presenti fin dal momento della visita della Commissione ASL, raggiungendo una percentuale invalidante del 100%.
Riguardo la richiesta di accompagnamento, ritengo che la ricorrente necessiti di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente in sicurezza gli atti quotidiani della vita. La storia naturale delle varie infermità, in rapporto all'attuale stadio evolutivo, fanno presumere che il momento della dipendenza da terze persone nello svolgimento delle attività quotidiane di base, possa essere collocato a luglio del 2024.
Si precisa che – con nota del 7.7.25 – il ctu ha formulato dei chiarimenti asserendo che l'indennità di accompagnamento non sarebbe stata oggetto del quesito. Invero, la precisazione appare frutto di errore materiale in quanto tale prestazione è oggetto di ricorso sin dalla fase sommaria (e quindi anche di quesito al ctu). Tale precisazione è da non tenersi in considerazione.
In compenso ha anche precisato che lo stato di inabilità è da ricondursi alla domanda amministrativa. Nell'elaborato aveva indicato la visita medica. Tale precisazione è invero da accogliere in quanto non appaiono presenti elementi tali da giustificare un minimo scostamento temporale nella decorrenza, soprattutto alla luce di un quadro sanitario
(obesità p.es.) già in parte qua stabile alla data della domanda.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente il complesso morboso della ricorrente. Ed invero egli ha precisato, in
4 particolare con riferimento all'indennità di accompagnamento, che la medesima non sia in grado di compiere autonomamente ed in sicurezza gli atti quotidiani della vita: la capacità deambulatoria è fortemente limitata, avviene solo con l'ausilio di un bastone e all'interno delle mura domestiche, il tutto complicato dalla malattia di obesità (cfr. elaborato peritale).
In ogni caso, la considerazione dello stadio evolutivo delle patologie, in relazione alla dipendenza da terze persone nello svolgimento degli atti quotidiani, viene correttamente collocato nel luglio 2024.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019. Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU.
Considerato l'integrale accoglimento della domanda relativa alla pensione INVCIV le spese si pongono a carico di CP_2
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12431/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile dalla domanda amministrativa (marzo 2022) e dell'indennità di accompagnamento a far data da luglio
2024; condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 3900,00 oltre spese CP_2 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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