Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4190/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona della dott. Vincenzo
Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4190 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 12.12.2024 come da ordinanza resa in data 17.12.2024 con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, alla via Gino Alfani n.15 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo dal quale è rappresentato e difeso come da mandato allegato all'atto di citazione in giudizio--
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di impresa designata per Controparte_1
la regione Campania alla gestione del FGVS e alla liquidazione dei danni ex art.283 co.1 e ss del D.L.vo n.209/2005, elett.te dom.ta per la carica in Mogliano Veneto (TV) alla via
Marocchesa n.14,
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
in p.l.r.p.t., dom.ta ex lege c/o in persona del Controparte_2 Controparte_3
leg.rapp.te p.t., con sede in Milano al C.so Sempione n.39;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in p.l.r.p.t. quale proprietario Controparte_2
del motoveicolo Honda SH tg. 5M5713 e la compagnia di assicurazione Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nella qualità di Fondo ex art. 283 D.L. vo 209/2005 per ivi sentirli condannare, in solido tra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del predetto motoveicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa nella causazione dell'evento occorso, al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro
4.047,85 a titolo di risarcimento danni materiali riportati dal motociclo Honda Transalp tg.
DV79708 di sua proprietà nonché dell'importo pari ad euro 16.802,37 per le gravi lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 04.09.2018 alle ore
19:10 circa nel Comune di Castellammare di Stabia alla via Napoli, con vittoria di spese relative alla fase del presente giudizio nonché di quelle inerenti alla fase stragiudiziale da distrarsi entrambe in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nello specifico, l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava a percorrere nella qualità di passeggero a bordo del motoveicolo Honda Transalp tg.
DV79708 di sua proprietà la predetta strada con direzione di marcia Torre Annunziata-
Castellammare di Stabia allorquando giunto all'incrocio con via Venezia ( posta sulla destra rispetto alla direttrice di marcia del motociclo attoreo) rimaneva vittima di un sinistro causato dall'imprudente condotta di guida del conducente dell'Honda sh tg.5M5713 di p.tà convenuta il quale, provenendo dalla predetta strada di via Venezia, non si arrestava al segnale di stop ivi allocato e senza concedere la prescritta precedenza si immetteva su via
Napoli finendo per impattare il motoveicolo Transalp che in conseguenza dell'urto subito rovinava al suolo unitamente al conducente e al passeggero.
Allegava l'istante che a seguito di tale sinistro stradale, il mezzo a bordo del quale viaggiava come trasportato subiva danni alla parte laterale destra e sinistra come da preventivo di spesa per le riparazioni redatto da ” con sede in Trecase (NA) che allegava in copia CP_4
unitamente alla documentazione fotografica ritraente il mezzo danneggiato di sua proprietà ; mentre esso istante subiva gravi lesioni personali per le quali si recava prontamente presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia ove gli veniva
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diagnosticato:” contusione emitorace , ginocchio e caviglia sx con escoriazioni multiple sul corpo” con prognosi di guarigione di giorni tre;
recatosi nuovamente in data 06.09.2018 presso il medesimo pronto soccorso per algia alla spalla sinistra , effettuato esame ecografico alla spalla sx, veniva dimesso con la seguente diagnosi” contusione spalla sinistra, emitorace sinistro, ginocchio e caviglia sx con escoriazioni” con prognosi di guarigione di giorni tre. Veniva infine giudicato guarito in data 18.01.2018 e i postumi venivano valutati nella misura percentuale di invalidità permanente del 9% e ITT gg.3, ITP gg.30 al 50%; ITP gg.30 al 25% come da relazione medico legale che allegava ( cfr. referto ospedaliero n.50648/2018 del 04.09.2018 ore 19.25; referto ospedaliero n. 50963 del
06.09.2018 delle ore 09.22 ; certificazione medica di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico legale del 18.01.2018 a firma del dott. ; relazione Persona_1
medico legale redatta dal consulente di parte dott. in data 04.02.2019 tutti Persona_2
versati agli atti della produzione attorea).
Cont L'istante rappresentava poi che a seguito di richiesta inoltrata ad e volta ad ottenere informazioni in ordine alla compagnia assicurativa del mezzo investitore quest'ultima, sulla base delle informazioni ricevute da parte del Bureau estero inerenti la non validità della targa
5M5713 del mezzo danneggiante , comunicava la propria incompetenza ad evadere la richiesta risarcitoria invitando contestualmente l'istante a rivolgere la relativa richiesta all'impresa designata da Consap gestione Fondo ex art.283 co.1 lett.d-ter D.lsvo 209/2005 ( cfr. pec del 14.12.2018 con relativa ricevuta di consegna e di accettazione nonché
Contr comunicazione del 14.03.2019 entambe agli atti della produzione attorea e di cui al foliario).
Sebbene sollecitata con lettera di messa in mora per il risarcimento dei danni a cose nonché per le lesioni personali subite, inoltrata tramite pec in data 18.03.2019 , la società come evocata in giudizio nella spiegata qualità di Fondo non aveva fatto pervenire alcun riscontro.
Radicatasi la lite, all'udienza cartolare di prima comparizione del 21.01.2021 nella mancata costituzione di entrambe le parti convenute, il giudicante invitava parte attrice a fornire prova della notifica della citazione al responsabile civile rinviando Controparte_2 all'uopo la causa all'udienza del 21.09.2021.
Indi, ammessa e raccolta la prova orale mediante l'escussione all'udienza del 24.03.2022 di un unico teste indotto da parte attrice ( , espletata ctu medico legale sulla Parte_2
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persona del danneggiato, sulle conclusioni come precisate da parte attrice, all'udienza cartolare del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione all'attore del termine ordinario ex art.190 c.p.c per il deposito della comparsa conclusionale.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione avvenuta nei loro confronti tramite pec del 28.08.2020 non si sono costituite nel presente giudizio entrambe le parti convenute per cui se ne dichiara la contumacia con sentenza.
2.In rito
Preliminarmente va affermata la proponibilità dell'azione ai sensi dell'art.287 co. 1 d.lgs.
209/05, a norma del quale “nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b),
d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla
Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno”.
Ciò detto, deve affermarsi la proponibilità della domanda risarcitoria avendo l'attore correttamente adempiuto all'onere della previa richiesta di risarcimento - per danni materiali e per le lesioni personali subite - inviate a mezzo pec all'impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. ed alla Consap S.p.A. come prescritto dall'articolo innanzi riportato ben più dei 60 e 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr.
Cass., Sez. VI-3, ord. n.19354/16) e non essendoci, peraltro, prova di alcuna istanza di integrazione della stessa da parte dell'assicurazione evocata in giudizio (cfr. messa in mora inoltrata a n.q. di impresa designata per conto del FGVS e a Consap s.p.a. Controparte_1
tramite pec del 18.03.2019 depositate agli atti del presente giudizio).
La domanda è altresì procedibile avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art.3 del d.l. n.132/2014 conv. in
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L.162/2014 nei confronti di entrambe le parti convenute con le medesime messe in mora inviate con pec di cui sopra.
Va poi dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata rappresentandosi che altro è la effettiva titolarità giuridica del rapporto sotteso per la quale si rimanda al merito (cfr. cronologico PRA motoveicolo attoreo, documentazione medica in atti).
3. Nel merito
3.1 sull'an
La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata non potendosi ritenere sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore né la qualifica di trasportato in capo allo stesso (cfr. atto di citazione, le risultanze della prova testimoniale, verbali di pronto soccorso in atti).
In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, non vi è stato alcun intervento sul luogo dell'incidente da parte delle autorità competenti né è intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi.
Vale la pena rimarcare, infatti che ai sensi del disposto dell'art.2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e che spetta comunque al terzo trasportato, fornire altresì la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass.civ. sez.III,
n.20654/2016).
Ora, tale prova non può ritenersi adeguatamente raggiunta nel presente giudizio.
L'attore non ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente ex art.2697 c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità secondo la narrazione dei fatti così come da esso dedotti in citazione.
In particolare, per quanto si dirà infra, lo stesso evento appare incerto ed indimostrato nel suo concreto svolgersi e divenire.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt.115 e 116 c.p.c.).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del
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processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
L'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto in corso di causa non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.
L'analisi del verbale di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attorea certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 04.09.2018 da parte di , Parte_1
nonché della diagnosi clinica ivi indicata.
Tuttavia, all'esito della compiuta istruttoria non può invece ritenersi raggiunta la prova certa che tali lesioni siano conseguenza del sinistro come descritto in citazione.
Giova evidenziare come l'attore all'atto di accettazione presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, pur dichiarando di un incidente stradale, nulla riferiva in merito alla sua qualifica di passeggero a bordo del motoveicolo peraltro di sua proprietà ( cfr. referto di p.s. n.50648 del 04.09.2018 ).
Né tale ultima circostanza veniva dallo stesso dichiarata all'atto del suo secondo accesso al pronto soccorso avvenuto a distanza di due giorni per riferita algia alla spalla sinistra, ove peraltro alla dicitura “Esame obiettivo” risulta riportata “…escoriazioni dovuti a caduta da motocicletta..” senza alcuna specificazione se come conducente o passeggero. (cfr. referto di p.s. n. 50963 del 06.09.2018 agli atti della produzione attorea).
D'altronde, deve rilevarsi come le lesioni che l'odierna parte attrice ha dedotto di aver riportato (“contusione emitorace, ginocchio e caviglia sx con escoriazioni multiple sul corpo con prognosi di guarigione di giorni tre), di per sé non possono ritenersi di gravità tale da aver comportato, a carico del danneggiato stesso la radicale impossibilità di comunicare a che titolo viaggiava a bordo del mezzo.
Ne discende da quanto detto che alcun elemento può trarsi dalla documentazione medica in atti sicché, occorre passare ad esaminare la prova testimoniale raccolta in corso di causa.
E però, a parere dell'adito giudicante, non è possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità dell'unico teste escusso e ciò non soltanto per i rapporti di parentela che lo legano all'attore per esserne il fratello ma anche perché le dichiarazioni dallo stesso rese risultano generiche oltre che contraddittorie e come tali inidonee a dare certa dimostrazione del fatto come dedotto in lite.
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Giova ricordare che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine alla attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere ritenuto sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Il predetto testimone escusso all'udienza del 24.03.2022, pur dichiarando di aver assistito al dedotto sinistro, nulla riferiva in merito ai punti di impatto tra i centauri né lo stesso riferiva in ordine al lato di caduta al suolo del motoveicolo attoreo unitamente ai suoi occupanti a seguito dell'impatto (circostanze peraltro neanche allegate dall'attore nel proprio scritto introduttivo) ; né tantomeno riferiva delle parti del corpo doloranti del danneggiato o di una qualche manovra di emergenza azionata da parte del conducente motoveicolo attoreo o delle generalità di quest'ultimo.
Nel caso in esame poi, la deposizione testimoniale resa da è finanche Parte_2
inutilizzabile laddove riferendo del colore del motociclo danneggiante ( il motociclo honda sh era di colore nero e bianco) riferiva circostanze mai dedotte o allegate da parte attrice nei propri scritti difensivi.
Inoltre, il suo narrato di aver assistito al sinistro appare non credibile perché compiacente (si ricorda, il teste è il fratello) se rapportato alla circostanza che lo stesso riferendo di trovarsi in un bar presente in via Napoli all'incrocio con via Venezia, non specificava se all'interno o all'esterno dello stesso così da consentire al giudicante di valutare la sua corretta visuale né indicava allo scrivente la posizione del predetto bar nelle fotografie ritraenti il luogo del dedotto sinistro che gli venivano poste in visione e che lo stesso riconosceva quale luogo del sinistro.
Ad alimentare i dubbi in ordine alla veridicità del fatto come dedotto vi è poi ulteriore circostanza che il teste riferiva di aver provveduto ad accompagnare con l'auto unitamente ad un amico il danneggiato in ospedale senza nulla aggiungere nè in merito alle generalità
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dell'amico né tantomeno sulle condizioni di salute del conducente del mezzo attoreo ( cfr. deposizione testimoniale agli atti di causa).
Inoltre, tale ultima circostanza è in ogni casi priva di riscontri oggettivi non risultando dalla disamina del referto ospedaliero le generalità del predetto testimone né quella dell'altro accompagnatore.
In un quadro di tal fatta assume rilievo anche la circostanza che dalla visione dei rilievi fotografici ritraenti il mezzo attoreo, non si evince la effettiva presenza di danni al mezzo così come descritti in citazione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la mancanza di prova certa dell'evento e del nesso di causale rende indimostrata la domanda attorea, che conseguentemente non può trovare accoglimento e deve pertanto essere rigettata.
4.Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione di entrambe le parti convenute.
Le spese della espletata ctu medico legale devono porsi definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia della compagnia in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS e alla liquidazione dei danni ex art.283 co.1 e ss del D.L.vo n.209/2005 nonché di
[...]
in p.l.r.p.t., dom.ta ex lege c/o in persona del leg.rapp.te CP_2 Controparte_3
p.t.;
- rigetta la domanda risarcitoria di;
Parte_1
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese della ctu medico legale definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Torre Annunziata, il 14.3.2025.
Il Giudice
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