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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 236/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024, vertente
TRA
(in sigla , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa M. Faillace con cui
[.. elettivamente domicilia in Catanzaro alla Piazza Serravalle n. 9 presso la redazione de “
”, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
CP_1
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Montepaone (CZ) alla Via Mazzini n. 56, Controparte_2 presso e nello studio dell'Avv. Saverio Viscomi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 1069/2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro:
- in via preliminare, attese le gravi eccezioni poste a fondamento del presente atto e l'evidente grave pericolo di danno che la sua esecuzione potrebbe procurare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
1 - nel merito, riformare parzialmente l'impugnata sentenza accogliendo i motivi di cui in narrativa, con conseguente integrale rigetto delle domande formulate in primo grado nei confronti della convenuta, anche relativamente alle spese e competenze di lite;
- in via subordinata, ridurre la condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente accertati in corso di causa, anche considerando il criterio di liquidazione di cui si è argomentato sub motivo n. IV;
- con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così disporre:
1) In via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'Appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero per violazione dell'art. 342 comma n. 1 e 2 c.p.c;
3) Nel merito, rigettare ogni avversa domanda di annullamento e/o riforma dell'impugnata sentenza, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 15 marzo 2011, , , Controparte_2 Controparte_3 Pt_3
, e , hanno convenuto in giudizio, d'innanzi al Tribunale di
[...] CP_4 Controparte_5
Catanzaro, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 in qualità di editore de “ ”, per ivi vederla condannata al risarcimento dei Controparte_7
danni non patrimoniali patiti a seguito della pubblicazione sul predetto quotidiano di una fotografia di a corredo di una notizia non vera. Controparte_2
In particolare, a sostegno della propria domanda, gli attori deducevano:
- che sul numero 58 anno 13 de “Il Quotidiano della Calabria – Catanzaro e Crotone” del 29 febbraio 2008, alla pagina 23, era comparso un articolo relativo ad una condanna penale, pronunciata dalla Corte di Appello, per reati di traffico di droga;
- che il predetto articolo era corredato da otto fotografie, tra le quali veniva erroneamente inserita quella dell'attore del tutto estraneo al procedimento penale in Controparte_2
questione, semplicemente omonimo del reale imputato;
2 - che nell'articolo, inoltre, si leggeva che il era stato condannato alla pena di anni 1 e CP_2 mesi 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;
- che il veniva a conoscenza di tale pubblicazione, in quanto ricopriva la carica di CP_2
Consigliere Comunale del Comune di Davoli;
- che per tale ragione la vicenda destava particolare clamore, con pettegolezzi a suo carico ed irreparabile discredito del decoro e della reputazione;
- che la predetta pubblicazione aveva arrecato pregiudizio al decoro ed alla reputazione anche della moglie e delle figlie le quali per lungo tempo erano state additate come “la moglie e le figlie dello spacciatore”;
- che ciò costituiva grave illecito, che aveva gravemente leso l'immagine, il decoro e la reputazione degli odierni attori, che doveva essere risarcito dall'editore e proprietario del predetto giornale.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la società convenuta, sul numero 58 – Anno 13 de “ – Catanzaro e Crotone” del Controparte_7
29.02.2008, ha illegittimamente pubblicato una foto del sig. , in realtà del tutto Parte_4
estraneo ai fatti di cui all'articolo “Operazione Na Storia. Ha tenuto la ricostruzione accusatoria al processo in Corte d'Appello – PENE CONFERMATE A 8 – Coinvolti in un presunto CP_8 traffico di droga davanti al;
2) Per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento Pt_5 dei danni morali, di immagine e di relazione cagionati agli odierni attori e da quantificarsi in €
60.000,00 per il sig. ed in € 20.000,00 cadauna, rispettivamente, per la moglie Controparte_2
e per le tre figlie , e , ovvero condannare la Controparte_3 Parte_3 CP_4 CP_5
società al risarcimento di quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto e sino all'integrale soddisfo;
3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la Controparte_6
(in sigla , in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di
[...] CP_6 editore de “ ”, deducendo l'infondatezza della domanda attorea, Controparte_7
evidenziando in particolare:
- che la testata convenuta era incorsa senza dubbio in errore;
- che, in ogni caso, la condotta relativa alla pubblicazione poteva essere connotata unicamente da colpa;
- che la notizia era stata appresa da fonte istituzionale ritenuta attendibile;
3 - che, comunque, il danno, per poter essere risarcito, doveva essere allegato e provato.
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che tutte si impugnano, rigettare la richiesta di risarcimento proposta perché del tutto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale. Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 1069/2020 resa il 5 settembre 2020 e pubblicata il 10 settembre 2020, con cui il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da diffamazione a mezzo stampa, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, con integrale compensazione delle spese di lite del giudizio tra le parti.
1.2. Avverso suddetta sentenza, non notificata, la in sigla Controparte_6 CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha interposto appello con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata, telematicamente, il 24 maggio 2021, si è costituito in giudizio il quale ha eccepito la inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_2
degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza in data 31 maggio 2021, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 29 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta il 2 dicembre 2024.
Appellante e appellato hanno depositato, telematicamente, la propria comparsa conclusionale ha depositato anche la memoria di replica. Controparte_2
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. L'ordinanza ex art. 348 ter
c.p.c., invero, può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'esame dei motivi di appello deve essere necessariamente preceduto dalla ricostruzione dei passaggi attraverso i quali si snoda la motivazione della sentenza quivi gravata.
Orbene, il Tribunale, in sintesi, ha accolto la domanda risarcitoria spinta da per Controparte_2
sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionatigli dall'articolo dal CP_6 titolo “Operazione Na Storia. Ha tenuto la ricostruzione accusatoria al processo in Corte d'Appello
- PENE CONFERMATE A 8 - Coinvolti in un presunto traffico di droga davanti al , CP_8 Pt_5
apparso sul numero 58 – Anno 13 de “Il Quotidiano della Calabria – Catanzaro e Crotone”, del 29 febbraio 2008, alla pagina 23. A corredo dell'articolo in parola – che ritraeva il nelle vesti CP_2
di un imputato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per gravi reati connessi al traffico di droga – erano pubblicate numero 8 fotografie, tra le quali era stata inserita quella raffigurante il del tutto estraneo al procedimento penale in questione, CP_2
semplicemente omonimo del reale imputato.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto difettare, nel caso in esame, il presupposto della verità oggettiva (o anche solo putativa) dei fatti narrati, così argomentando:
“Orbene, nel caso in esame difetta del tutto il primo dei presupposti sopra richiesti, e cioè la verità oggettiva (o anche solo putativa) dei fatti narrati, in quanto nell'articolo oggetto di causa si legge che l'attore , il cui nome veniva indicato sotto una fotografia raffigurante lo stesso, Controparte_2 era stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione ed € 3.000,00 di multa, in quanto “veniva confermato l'impianto accusatorio e lo stesso veniva ritenuto responsabile del traffico di droga che alcuni anni fa aveva interessato la zona nord della città”. Veniva anche riferito che gli imputati, tra
i quali compariva la foto dell'attore, si erano resi rei di spaccio di “metadone ed eroina … con un
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
5 sistema di smercio collaudato ed efficace. Secondo l'ipotesi dei carabinieri, costruite dopo sette lunghi mesi di indagine, gli imputati avrebbero adescato i tossico dipendenti davanti al Pt_5
mostrando loro l'eroina ed invitandoli a seguirli in un'altra zona della città per acquistare la dose per un importo di 50 euro. Lì, dove i militari li avrebbero puntualmente fermati sorprendendoli con lo stupefacente ancora in mano. Quantità minime, costate ai clienti di turno una segnalazione in
Prefettura, ma emblematiche di quello che era il redditizio mercato messo su dagli imputati. Circa
200 le dosi sequestrate a più riprese dai militari, alle quali si erano poi aggiunte le venti rinvenute in casa di uno degli arrestati durante il bliz” (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice).
A tale (falsa) prospettazione dei fatti è stato contrapposto adeguato riscontro in merito alla oggettiva estraneità dell'attore, il quale ha prodotto in giudizio certificato penale del Casellario Giudiziale, nonché visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale, dai quali non risulta alcuna iscrizione a carico dello stesso (cfr. documenti all.ti alla memoria depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c., secondo termine).
L'insieme delle espressioni utilizzate nell'articolo oggetto di causa ed il narrato dello stesso inducevano, quindi, i lettori a ritenere che l'attore fosse dedito allo spaccio di Controparte_2
metadone ed eroina.
Né, del resto, la società editrice convenuta ha dimostrato in alcun modo, ai fini della operatività della scriminante sopra descritta, di aver esercitato gli opportuni controlli previsti dalla legge circa la provenienza della notizia e la valutazione relativa alla verosimiglianza dei fatti riferiti.
D'altra parte, valga anche evidenziare che la non veridicità della notizia pubblicata non è stata in alcun modo contestata dalla difesa di parte convenuta, costituendo, quindi, circostanza pacifica tra le parti.
Per tali motivi, quindi, la domanda è meritevole di accoglimento, ravvisandosi la falsità delle notizie fornite, poste in modo da ingenerare convincimenti distanti dalla realtà.
Deve, pertanto, riconoscersi la responsabilità civile della casa editrice, a norma CP_6 dell'art. 11 legge n. 47/48” (cfr. sentenza, pagg. 7-8).
Premesso che, secondo più che consolidato principio di diritto, anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra cui quello dell'onore e della reputazione, devono essere allegati e provati, il Giudice di prime cure, ha ritenuto raggiunta, nel caso in ispecie, tale prova argomentando che:
“Orbene, la falsa rappresentazione di un consigliere comunale dedito a gravi reati connessi al traffico di droga fornisce, ad avviso di questo Giudice, la prova del danno-evento (lesione dell'onore
e della reputazione), essendo oggettivo il discredito dato dall'articolo in questione nei confronti
6 dell'attore, il cui nome è collegato a persone condannate per reati in materia di stupefacenti in un articolo comparso su uno dei quotidiani più diffusi a livello locale. […] Pertanto, dato atto della gravità del fatto e della mancata diligenza della società editrice che ha omesso il dovuto controllo nella diffusione di elementi di fatto difformi dalla realtà e dai fatti di cronaca citati, considerato altresì il contesto sociale e professionale dell'attore, nonché della carica politica dallo stesso ricoperta all'epoca dei fatti e del discredito che ha dovuto subire nel proprio ambito professionale
a causa delle dichiarazioni diffamatorie subite, si stima equo liquidare il danno non patrimoniale in misura pari ad euro 50.000,00, somma già attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo” (cfr. sentenza, pag. 9 e ss.).
Tanto necessariamente premesso, si può allora trascorrere all'esame dei motivi di appello.
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la “erronea ricostruzione del fatto”.
Deduce che la sentenza sarebbe priva di valida motivazione “sia da un punto di vista logico sia da un punto di vista giuridico”. Rappresenta che, di vero, l'articolo oggetto del giudizio di diffamazione, sebbene contenente per errore una fotografia che ritrae l'attore e non l'effettivo condannato, riporta una notizia vera. Di conseguenza, “il giudizio circa la non veridicità della pubblicazione non si attaglia al caso di specie: la valutazione del Tribunale più la notizia relativa al fatto di cronaca giudiziario – che è vero – avrebbe dovuto esclusivamente riguardare la non attinenza del fatto narrato alla fotografia dell'attore. Si sarebbe dovuto condurre, in definitiva, una valutazione relativa alla continenza espositiva e non alla veridicità del fatto. Basta tale considerazione a consentire di affermare che la sentenza è priva di valida motivazione sia da un punto d vista logico sia da un punto di vista giuridico” (cfr. citazione in appello, pag. 10). Peraltro, prosegue l'appellante, non corrisponde al vero l'assunto del Giudice di prime cure, a cui dire la non veridicità della notizia pubblicata non è stata in alcun modo contestata dalla difesa di parte convenuta, costituendo, quindi, circostanza pacifica tra le parti. Tanto in quanto: a. l'attore nel proprio atto introduttivo non ha in alcun modo dedotto la non veridicità della notizia;
b. soprattutto, l'odierna appellante “ha eccepito specificamente che i fatti narrati fossero tutti i veri e che si trattava d un mero caso di omonimia esitato nell'erronea pubblicazione della fotografia dell'attore” (cfr. citazione in appello, pag. 10).
In ogni caso, sempre in thesi, il ragionamento logico-giuridico del Giudice di prime cure sarebbe inficiato da taluni errori, così riassumibili: 1) l'indicazione nel corpo dell'articolo dell'età del Sig. condannato in secondo grado e definito, come gli altri, “presunto pusher”, esclude la CP_2 riferibilità oggettiva della notizia all'odierno appellato. In effetti, la fotografia, “sebbene erronea e raffigurante soggetto diverso dal condannato pe traffico di stupefacenti, non ha autonoma portata diffamatoria, così come non è rinvenibile portata diffamatoria dall'accostamento della detta erronea
7 immagine fotografica all'articolo” (cfr. citazione in appello, pag. 11); 2) appare illogica la motivazione in ordine alla diligenza media richiesta al giornalista e alla Società editrice, considerato che essa doveva essere riferita alla pubblicazione dell'immagine e non della notizia vera e non contestata;
3) il Tribunale, “con un salto logico-giuridico incomprensibile” (cfr. citazione in appello, pag. 14), dacché ritiene non veri i fatti narrati e falsa la loro prospettazione sulla base della produzione del Certificato del Casellario Giudiziale del e, pertanto, valuta la fattispecie CP_2 solo in ordine alla scriminante della verità, “improvvisamente argomenta che “L'insieme delle espressioni utilizzate nell'articolo oggetto di causa ed il narrato dello stesso inducevano, quindi, i lettori a ritenere che l'attore fosse dedito allo spaccio di metadone ed eroina”. Controparte_2
Ebbene, chiosa l'appellante, oltre che a profilarsi, ancora e nuovamente, una motivazione meramente apparente, “non corrisponde al vero che i lettori siano stati indotti a ritenere che “l'attore
[...]
” fosse dedito allo spaccio. Anzi, meglio, se era possibile tale “induzione” ne era certa CP_2 un'altra ossia quella per cui ad essere stato condannato per “presunto traffico” (si badi che tale locuzione è altresì utilizzata diligentemente anche nella titolazione, a garanzia del principio della presunzione di innocenza anche oltre il secondo grado di giudizio) era il di anni Controparte_2
38. Certamente, non potevano essere indotti in errore quanti confrontavano la fotografia con l'età del presunto pusher e certamente, per tale motivo, non possono essere stati indotti in errore gli abitanti del “piccolo paese natale” dell'attore” (cfr. citazione in appello, pag. 15).
3.2. Con il secondo motivo di appello adduce “motivazione illogica, contraddittoria e apparente. in procedendo. Nullità della sentenza”. CP_9
Con questo motivo l'appellante adduce un “utilizzo partigiano” e, comunque, contraddittorio, da parte del Tribunale, delle elaborazioni logico-giuridiche in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione. A dire dell'appellante, la motivazione in parte qua sarebbe meramente apparente e priva di valenza ai fini della comprensione del decisus, con
“effetti sulla sua validità” (cfr. citazione in appello, pag. 19).
3.3. Con il terzo motivo la lamenta la “insussistenza del danno da diffamazione in re CP_6 ipsa. Inesistenza del danno non patrimoniale. Erronea valutazione delle prove”.
Rappresenta che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere sussistente il danno da diffamazione in re ipsa. Invero, “con una motivazione ancora una volta contraddittoria, a partire dei principi giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha affermato che è il danno-evento che deve essere allegato
e provato e non anche il danno-conseguenza, che, nella sentenza impugnata verrebbe in rilevo, come detto, solo per quanto concerne la sua quantificazione per via equitativa” (cfr. citazione in appello, pag. 23). Così argomentando, il Tribunale si sarebbe posto in aperta contraddizione con i principi
8 elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che, pacificamente, esclude nella diffamazione a mezzo stampa, la possibilità di ipotizzare un danno alla reputazione “in re ipsa”, dovendosi dare prova di esso anche a mezzo di presunzioni semplici. In ogni caso, la sentenza è frutto di una erronea valutazione delle prove da parte del Giudicante. Invero, “gli stralci riportati in sentenza sono in contraddizione con quanto dedotto da parte attrice nei propri atti nonché in contraddizione tra loro, con l'effetto definitivo di non poter ritenere raggiunta la prova, neppure per via presuntiva, della sussistenza del danno in capo al Sig. (cfr. citazione in appello, pag. 24). CP_2
3.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la “liquidazione spropositata” del danno non patrimoniale. Rappresenta che, di vero, “il diritto vivente individua la soglia di punibilità, per la valutazione del danno nelle vicende relative alla diffamazione a mezzo stampa, in € 10.000,00 […].
Inoltre, come detto, la conoscenza del Sig. da parte dei suoi concittadini, anche in ragione CP_2
della professione e del ruolo politico svolti, certamente non hanno potuto comportare un prolungamento eccessivo della presunta portata diffamatoria dell'articolo laddove si consideri, tra le altre cose, l'età indicata specificamente nell'articolo come l'età dell'omonimo che aveva CP_2 riportato la doppia condanna. Risulta quindi evidente che la condanna al pagamento di €. 50.000,00 risulta eccessiva e spropositata e priva di motivazione e, pertanto, nella denegata ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere sussistente la responsabilità della società convenuta, si richiede la riforma della sentenza in tal senso con liquidazione del risarcimento che tenga conto della specificità del caso che ci occupa” (cfr. citazione in appello, pag. 30).
3.5. I motivi, che, per l'intima connessione da cui sono avvinti, possono essere esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, disattesi.
Va certamente escluso che la sentenza impugnata sia affetta da vizio di motivazione apparente o mancante.
È noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.
9 n. 22232 del 2016)2, oppure allorquando il giudice ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e la logicità del suo ragionamento
(Cass. n. 9105 del 2017), oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20112).
Ebbene, a giudizio della Corte, tali carenze non sono riscontrabili nella sentenza impugnata la cui motivazione consente di ricostruire agevolmente il percorso logico-giuridico che ha condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto difettare il requisito della verità oggettiva (anche solo putativa) dei fatti narrati, poiché l'insieme delle espressioni utilizzate nell'articolo oggetto di causa ed il narrato dello stesso inducevano, quindi, i lettori a ritenere che l'attore – il Controparte_2
cui nome veniva indicato sotto una fotografia raffigurante lo stesso – fosse dedito allo spaccio di metadone ed eroina.
È evidente che la pronuncia impugnata sia il punto di arrivo di un personale percorso argomentativo logico-giuridico esaustivamente articolato in fatto e in diritto dacché il Tribunale ha esaminato il quadro probatorio delineatosi in forza della produzione documentale offerta dalle parti, ed è giunto ad affermare la natura illecita della pubblicazione, ravvisandone il carattere diffamatorio.
La doglianza dell'appellante circa l'apparenza/assenza di una effettiva decisione da parte del giudice, non è dunque fondata.
Quanto ai restanti motivi, si osserva quanto segue.
Giova premettere che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora – come nel caso portato all'attenzione di questa Corte
– il fatto non abbia costituito oggetto di valutazione in sede penale, è demandato al giudice civile di svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile e, quindi, di un danno risarcibile, presupposti ravvisabili nella consapevole diffusione, a mezzo dell'organo di informazione, del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che allo stesso ne è derivato, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento indicati, con la conseguenza che l'esimente del diritto di cronaca sarà invocabile da parte del giornalista solo all'esito di un rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte, dell'accertamento della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (ex multis: Cass. civ., 23 maggio 2001, n.7025; Cass. civ., 25 luglio 2000, n.9746; Cass. civ., 2 luglio 1997, n. 5947).
Nella materia che viene sottoposta all'esame di questa Corte, viene in rilievo un caso di conflitto tra posizioni giuridiche soggettive entrambe di rilievo costituzionale, ovvero tra i diritti della persona umana variamente denominabili - onore, reputazione, identità personale, ecc. - da un lato e il diritto alla libera manifestazione del pensiero dall'altro: le contrapposte esigenze sottese all'esercizio di tali diritti impongono un loro bilanciamento, ovvero l'individuazione di quei limiti oltre i quali essi non possono più trovare giuridica tutela.
È criterio consolidato (cfr., tra le tante, Cass. civ., 14 ottobre 2008, n. 25157; Cass. civ., 25 luglio
2000, n. 9746, cit.) quello secondo cui la natura diffamatoria di un articolo non dev'essere apprezzata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli, e di tutti gli altri elementi che “rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi” (cfr. Cass. civ., 7 ottobre 2011, n. 20608), dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione dell'articolo, in quanto il titolo è “specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (cfr. Cass. civ., n. 18769 del 2013).
In tal senso è stato precisato che “nel rapporto di interazione tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale aveva sanzionato il risultato diffamatorio (Cass.
26/09/2005, n. 18782)” (cfr. Cass. civ., 14 ottobre 2008, n. 25157).
Di questi criteri ha fatto opportuna applicazione il Giudice di prime cure, il quale ha mostrato di considerare non soltanto il contenuto della notizia (l'articolo “in senso stretto”), ma altresì il contesto in cui la stessa si colloca, quale delineato dai titoli, dai sottotitoli e dalle fotografie.
E non vi è dubbio che, effettivamente, l'accostamento tra la fotografia dell'attore, Controparte_2
ed il testo dell'articolo contiene una forte carica diffamatoria perché induce il lettore ad individuare il ivi raffigurato, come un possibile pusher condannato – con sentenza confermata Controparte_2
in appello – alla pena detentiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione e alla pena pecuniaria di 3.000,00 € perché ritenuto responsabile di un traffico di droga che aveva interessato la zona nord della città di
Catanzaro alcuni anni prima.
Non può, dunque, condividersi la tesi difensiva secondo cui la fotografia, sebbene erronea e raffigurante soggetto diverso dal condannato per traffico di stupefacenti, non avrebbe autonoma
11 portata diffamatoria. È invece vero esattamente il contrario: è proprio l'accostamento ad una notizia vera, avente ad oggetto una vicenda delittuosa, dell'effige di un soggetto ad essa vicenda totalmente estraneo, ad avere portata diffamatoria proprio perché può comportare valutazioni negative sulla persona effigiata, soprattutto da parte dei lettori più frettolosi che si fermano magari alla lettura dei soli titoli o si limitano ad una lettura superficiale del contenuto degli articoli, il che, ovviamente, priva di carattere dirimente la circostanza che il al quale fa riferimento l'articolo Controparte_2
giornalistico sia di anni 38, laddove il la cui effige è stata Controparte_2 Controparte_2
pubblicata avesse (alla data della pubblicazione) 61 anni.
Quanto al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca, giova rammentare che, consolidato è, innanzitutto, l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il corretto esercizio del diritto di cronaca presuppone il concorso di tre elementi: 1) la verità oggettiva della notizia diffusa o pubblicata;
2) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); 3) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).
Quanto alla verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, essa “non sussiste quando, pur essendo veri i fatti riferiti, siano dolosamente
o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente de lettore false rappresentazioni della realtà” (cfr. Cass. civ., 4 settembre 2012, n. 14822).
Con specifico riferimento, poi, al diritto di cronaca giudiziaria, si è precisato come sia di estremo rilievo la base documentale su cui fatti e qualità sono stati portati a conoscenza dei cittadini, i quali sono naturalmente interessati a conoscere dati storici corrispondenti alla verità giudiziaria, che, partendo dalla iniziale sussistenza di indagini, si evolve attraverso l'esercizio dell'azione penale,
l'affermazione di responsabilità probabile, l'accertamento di responsabilità impugnabile, fino a giungere alla declaratoria di responsabilità irrevocabile.
La dottrina e la giurisprudenza hanno messo in evidenza come nell'accertamento dell'esimente del diritto di cronaca e del diritto di critica vada riconosciuta la prevalenza dell'interesse pubblico all'informazione, legata alla verità del fatto lesivo della reputazione, verità che assurge a punto di equilibrio tra i beni confliggenti, tutelati dalla Costituzione all'art. 3 (reputazione come pari dignità sociale e riflesso del proprio onore nel contesto sociale) e all'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero nell'ottica del diritto-dovere di diffondere nella collettività notizie e giudizi). Di conseguenza, “l'utilità sociale dell'informazione idonea a scriminare il reato di diffamazione è inseparabilmente legata alla veridicità dell'informazione medesima, mentre la propalazione di
12 notizie non rispondenti al vero è non solo inutile, ma controindicata al formarsi di una corretta opinione pubblica” (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 21840 del 28 maggio 2014).
Con riferimento al profilo della continenza, deve muoversi dalla considerazione che nel difficile bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto del singolo all'onore e alla reputazione assume particolare importanza il limite. L'analisi giurisprudenziale ha evidenziato che il “carattere diffamatorio di uno scritto (“criterio della continenza”) non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e
l'accorpamento di notizie;
l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
il tono complessivo della notizia e titolazione dell'articolo (Cass. 13 gennaio 2002, n. 2066). E non è dubbio che la scelta di espressioni aventi connotazioni maggiormente spregiative di altre ugualmente utilizzabili è idonea
– di per sé – proprio in ragione dell'icastica perentorietà del titolo – di impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso che si ferma alla lettura del titolo ovvero si limita ad una scorsa superficiale dell'articolo, ingenerando giudizi, magari altrettanto superficiali, ma comunque idonei a ledere la reputazione dei protagonisti dei fatti descritti” (cfr. Cass. civ., 7 agosto 2013, n. 18769; conf. Cass. civ., 12 dicembre 2017, n. 29640).
Orbene, proprio con riferimento all'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui si pubblichi una notizia di per sé vera, corredandola della foto di una persona ad essa estranea, la Suprema Corte ha precisato la inapplicabilità dell'esimente in questione, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo, ma non anche alla pubblicazione della foto sbagliata (cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 36283 del 14 settembre 2004: “… non ricorre
l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa ad un grave fatto di sangue, corredandola della foto di una persona estranea ad esso, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia ed, in quanto tale, idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione”).
Il primo motivo di gravame è, dunque, infondato.
Del pari infondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo, con i quali si duole di sua CP_6
condanna al risarcimento del danno all'onore e alla reputazione del Più in dettaglio, CP_2
l'appellante adduce un “utilizzo partigiano” e, comunque, contraddittorio, da parte del Tribunale,
13 delle elaborazioni logico-giuridiche in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione. In ogni caso, il tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il danno da diffamazione in re ipsa, così ponendosi in aperto contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pervenendo, per di più, ad una liquidazione eccessiva e spropositata.
Partendo dalla censura in ordine alla ritenuta sussistenza del danno in re ipsa, per coglierne la manifesta infondatezza è sufficiente richiamare quanto è dato leggere a pagina 9 della sentenza impugnata, laddove si afferma che “… è ormai un principio consolidato, dopo le sentenze della Cass.
Sez. Un. del 2008, che anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra cui quello dell'onore e della reputazione, devono essere allegati e provati. Tanto vale, in particolare, per il cosiddetto “danno-evento”, e cioè per la effettiva lesione del bene tutelato, rimanendo la prova dell'entità dei danni – conseguenza (economica) necessariamente rimessa, per le lesioni di beni non patrimoniali, alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”. Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuta fornita la prova del danno-evento
(lesione dell'onore e della reputazione), argomentando che “… la falsa rappresentazione di un consigliere comunale dedito a gravi reati connessi al traffico di droga fornisce, ad avviso di questo
Giudice, la prova del danno-evento (lesione dell'onore e della reputazione), essendo oggettivo il discredito dato dall'articolo in questione nei confronti dell'attore, il cui nome è collegato a persone condannate per reati in materia di stupefacenti in un articolo comparso su uno dei quotidiani più diffusi a livello locale” (cfr. sentenza, pag. 9). Indi, ha proceduto alla liquidazione del danno- conseguenza con criterio equitativo, indicando analiticamente i criteri utilizzati per la quantificazione del danno: la gravità del fatto, la mancata diligenza della società editrice che ha omesso il dovuto controllo nella diffusione di elementi di fatto difformi dalla realtà e dai fatti di cronaca citati, il contesto sociale e professionale dell'attore, la carica politica dallo stesso ricoperta all'epoca dei fatti ed il discredito che ha dovuto subire nel proprio ambito professionale a causa delle dichiarazioni diffamatorie subite.
Così argomentando, il Tribunale si è certamente conformato ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Ed invero, quanto alla regola di diritto, deve rammentarsi che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento: prova che, peraltro, ben può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (giurisprudenza costante: fra le tante, Cass. civ., 18 gennaio
2017, n. 1185; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20643), assumendo, a tal fine, come specifici parametri
14 di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Orbene, nel caso in ispecie, nell'atto di citazione è dedotto quale danno la lesione dell'immagine, del decoro e della reputazione del È evidente che il danno di cui si chiede il risarcimento CP_2
consiste nella sofferenza morale soggettiva conseguita alla lesione dell'onore e della reputazione.
Ebbene, la consumazione del reato di diffamazione lascia presumere la sofferenza morale patita dall'originario attore, in considerazione della carica politica ricoperta (all'epoca dei fatti il CP_2
ricopriva il duplice incarico di consigliere comunale e di assessore del Comune di Davoli), della posizione professionale, della sua notorietà in ambito locale proprio in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto, della gravità dell'offesa all'onore ed alla reputazione dell'attore che, per l'inopinato ed errato accostamento a dei pusher di sostanza stupefacente condannati a pena detentiva confermata in appello, è stato esposto al rischio di vedersi attribuire il giudizio, assolutamente negativo, di spacciatore di droga.
Trattandosi di danno morale soggettivo, deve osservarsi come del tutto correttamente il tribunale abbia fatto ricorso ad un ragionamento probatorio di tipo presuntivo fondato sulla massima di esperienza, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione. Proprio con riguardo al danno morale, la Suprema Corte ha già precisato che, nel territorio della prova dei fatti allegati, “non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164).
Ebbene, la consumazione del reato di diffamazione lascia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, il particolare turbamento e la sofferenza morale patiti dall'originario attore a cagione della lesione del diritto alla reputazione, trattandosi di patimenti ordinariamente riconducibili a detta lesione.
Peraltro, l'onere probatorio è stato assolto dal danneggiato anche a mezzo prova orale, senz'altro priva delle contraddizioni lamentate dall'appellante.
I testi , e hanno infatti Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
concordemente e convincentemente dichiarato:
15 - che all'epoca dei fatti l'attore ricopriva la carica di consigliere e di assessore del Comune di
Davoli;
- che dopo la pubblicazione dell'articolo vi fu una divulgazione di notizie che additavano il
“quale responsabile di spaccio di droga” (cfr. teste;
CP_2 CP_3
- che a seguito della pubblicazione il ha avuto anche problemi di depressione (teste CP_2
e di caduta dei capelli (teste ); Tes_2 Tes_1
- che la pubblicazione aveva provocato “uno scandalo in tutto il paese” (cfr. teste , con Tes_4
ripercussioni sulla Giunta del Comune di Davoli e sullo stesso attore (cfr. teste Tes_2
“ero sindaco del Comune di Davoli al momento della pubblicazione ed all'epoca il
[...] era Assessore. L'articolo ha creato molti problemi sia alla giunta del Comune di CP_2
Davoli che allo stesso attore. La minoranza al primo consiglio utile ha consigliato al sindaco di rassegnare le dimissioni. […] All'epoca il ra sia consigliere che assessore presso CP_2 il Comune di Davoli. Sono a conoscenza del fatto che l'articolo ha provocato sulla persona del dei riflessi negativi. In particolare siamo stati accusati di essere una CP_2 amministrazione comunale di trafficanti”);
- che in paese il era conosciuto come persona retta;
era molto conosciuto anche per CP_2
l'attività di ragioniere (teste ; Tes_4
- che il “era afflitto e demoralizzato per la vergogna” (cfr. teste;
era CP_2 Tes_4
“disturbato” (teste ). Tes_1
In ordine al quantum, non v'è dubbio che la valutazione del pregiudizio sofferto debba avere luogo in via equitativa, risultando tale criterio imposto dalla natura stessa del danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.) e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nella diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione
e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 31358 del 2021; e n. 13153 del 2017)” (cfr. Cass. civ, 26 giugno 2023, n. 18217).
Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato il danno in € 50.000,00, tenuto conto del contesto sociale e professionale dell'attore, nonché della carica politica dallo stesso ricoperta all'epoca dei fatti
16 (consigliere comunale ed assessore del Comune di Davoli), del discredito che ha dovuto subire nel proprio ambito professionale a causa delle dichiarazioni diffamatorie subite.
Obietta l'appellante che la liquidazione è eccessiva e spropositata e fa rilevare che “il diritto vivente individua la soglia di punibilità, per la valutazione del danno nelle vicende relative alla diffamazione
a mezzo stampa, in € 10.000,00 (v. T. di Potenza, sent. n. 487/2016)” e che “la conoscenza del Sig. da parte dei suoi concittadini, anche in ragione della professione e del ruolo politico svolti, CP_2
certamente non hanno potuto comportare un prolungamento eccessivo della presunta portata diffamatoria dell'articolo laddove si consideri, tra le altre cose, l'età indicata specificamente nell'articolo come l'età dell'omonimo che aveva riportato la doppia condanna” (cfr. CP_2
citazione in appello, pag. 29).
Si tratta di doglianze che non colgono nel segno.
Certamente non pertinente è il richiamo, nella individuazione della soglia di punibilità per la valutazione del danno in materia di diffamazione a mezzo stampa, ad un non meglio precisato “diritto vivente”, e considerato che le sentenze dei giudici di merito non sono fonte del diritto e, per l'effetto, non vincolano il giudice, che è soggetto solo alla legge.
Quanto all'assunto difensivo secondo cui l'età indicata specificamente nell'articolo come l'età dell'omonimo che aveva riportato la doppia condanna, 38 anni, laddove l'attore era un CP_2
sessantenne, non ha potuto comportare un prolungamento eccessivo della portata diffamatoria dell'articolo, è assunto, oltre che assolutamente indimostrato, evidentemente eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza, posto che in nessun passo della motivazione è dato leggere che il Giudice ha tenuto conto della “durata” della diffamazione ai fini della quantificazione del danno.
L'appello è rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), e per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La richiesta dell'appellato di condanna di controparte alle spese anche del giudizio di primo grado è inammissibile, giacché il vrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la pronuncia CP_2
di compensazione delle suddette spese di lite adottata dal Tribunale di Catanzaro.
4.2. Stante le ragioni della decisione (rigetto dell'appello) sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del suo legale Parte_6
rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto di citazione Controparte_2
notificato il 5 febbraio 2021, e avverso la sentenza n. 1069/2020 resa dal Tribunale di Catanzaro il 5 settembre 2020 e pubblicata il 10 settembre 2020, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e competenze dell'appello liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'Avv. Saverio Viscomi dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 12 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
4 2 V., altresì, Cass. civ., 30 giugno 2020, n. 13248: “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111 comma 6 Cost”.
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