Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 440/2024 R.G. (cui è riunita la causa n. 471/2024 R.G.) promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. URSINI Parte_1
PIERFRANCESCO
APPELLANTE
contro
:
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. CASAREALE ANNA
APPELLATI nonché APPELLANTI
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza del 2.10.2023, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da e , operatori di esercizio par. Controparte_1 Controparte_2
18.7.2007 fino al termine dei rispettivi rapporti di lavoro (31.3.2019 per il e CP_1
31.12.2016 per il ), dell' indennità di diaria e trasferta (al 50%), CP_2
dell'indennità di presenza ed ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di presenza bis, dell'indennità incentivante e dell'indennità incentivante aggiuntiva, dell'indennità di disponibilità, di interruzione turno, fuori nastro, monoagente e domenicale.
Parte Condannava alle spese di lite
2.Con ricorso del 28.5.2024 la interponeva Parte_1
appello.
L' appellato resisteva con apposita comparsa e spiegava a sua volta autonomo Parte gravame con ricorso del 4.6.2024 (che veniva riunito all'appello di cui sopra) in relazione alla statuizione che aveva incluso, solo in ragione del 50%, l' indennità di diaria e trasferta.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
3.1 Con il primo motivo, l'appellante principale lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di pagamento relativa alle voci indennità di presenza bis e indennità incentivante.
Il motivo è fondato (lo riconoscono gli stessi appellati in sede di memoria difensiva di appello).
L'indennità di presenza bis, a differenza dell'indennità di presenza riconosciuta a norma dell'Accordo Aziendale 5.10.1988 al personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di L. 1.914.000, compete, a mente dell'Accordo Aziendale del
4.5.1992, art. 2, a partire dal 01.01.1992, in ragione di un importo di L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di “indennità di presenza”, ma “con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite” (risulta, dunque, che tale ulteriore indennità di presenza, fino
2 a prova contraria – e manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato – spetti e sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali, che dal
1992 non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative).
Stesso discorso per l'indennità incentivante (e per l'incentivante “aggiuntiva”) prevista, ex Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” (risulta dunque che anche tali indennità, fino a prova contraria – manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato – siano state regolarmente erogate durante i periodi feriali che non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative).
4. Con il secondo motivo si denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva
CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
3 La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce ancora la suddetta società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo
è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, D. Lgs.
66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicchè il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione dell'art. 39 della Costituzione nonché dell'art. 1322 Cod. Civ. e degli artt. 2067 e segg. Cod. Civ.”, posto che il sopra citato contratto collettivo, pur in assenza di una disposizione espressa, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie, sottolineando che la nostra Costituzione, all'art. 36, non prevede una riserva di legge con riferimento al calcolo della retribuzione feriale, prevedendo unicamente che la retribuzione deve essere proporzionale al lavoro svolto e tale da assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, per cui ravvisare l'esistenza di norme comunitarie che
4 impongano alle parti di un rapporto di lavoro obblighi più rigorosi in merito al calcolo della retribuzione feriale e assolutamente non derogabili dalla contrattazione collettiva, comporterebbe un evidente contrasto tra le disposizioni costituzionali e le norme comunitarie stesse.
A tale riguardo evidenzia come l' esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale”, è espressamente ribadita dal citato art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12.3.1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL 23.7.1976, ossia le indennità saltuarie e variabili.
Con il quarto motivo si passano in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice argomentando circa la mancanza di una loro correlazione con lo status professionale e le mansioni dei suddetti lavoratori.
5. Ciò detto, i suddetti motivi sono esaminabili congiuntamente perché connessi.
5.1. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per
5 un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione
6 corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale
7 e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto,
a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”. Persona_3
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale
8 riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, ecc.) - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell' erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei
9 periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
8. Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20/A e l'indennità di diaria ridotta, prevista dal successivo art. 21 del CCNL
23.7.1976, spettanti nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 20 e l'art. 21 citati prevedono tali indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tali indennità vengano parametrate sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante che non a caso
– v. buste paga in atti – nella specie risulta aver sempre rimborsato a parte in busta paga i “buoni pasto”); il che evidentemente comporta tra l'altro l'accoglimento dell'appello incidentale svolto sul puto dai lavoratori e volto a rivendicare l'inclusione delle indennità in parola per “intero”.
Stesso discorso va fatto quanto:
- all'indennità giornaliera (ed all'ulteriore) di presenza di cui all'Accordo Nazionale
(paragrafi 3, 4 e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale.
10 - all' indennità monoagente la quale è stata istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio, le quali sebbene previste dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresentano all'evidenza, emolumenti strettamente correlati al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale;
né le diposizioni contrattuali richiamate dall'Azienda (v. in particolare capitolo 2 dell'Accordo Nazionale
5.10.1988) risultano configurare tale indennità alla stregua di premio di “produzione” in qualche modo correlato alle disponibilità del “fondo di produttività”, come sembra opinare l'azienda medesima in base al solo fatto che la cennata indennità sia stata inserita in un “capitolo” dell'Accordo, denominato “recuperi di produttività”;
-all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997
(prevista a pag. 4 primo capoverso, “per ogni interruzione del turno”) posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo (v. pag. 20 dell'appello), per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
-all'indennità di disponibilità prevista da ultimo dall'accordo aziendale del
23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore
“degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004).
Con riferimento all'indennità “di fuori nastro”, si tratta di emolumento disciplinato dagli accordi aziendali del 21 giugno e del 1° agosto 1997. Essa è finalizzata a
11 compensare il disagio derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro anche oltre l'ordinario “nastro” lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale.
Anche in questo caso l'emolumento è correlato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma – come per gli altri compensi di cui s'è detto innanzi – esso è stato corrisposto al lavoratore in maniera assolutamente costante, come può facilmente desumersi dalla disamina delle buste-paga prodotte (si tratta delle voci
241, 242 e 243).
Parte L'appello principale di è invece fondato quanto alla lamentata inclusione dell'indennità domenicale – sulla quale tra l'altro il primo giudice aveva del tutto omesso di motivare - trattandosi di un emolumento che non risulta intrinsecamente connesso alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti qual sopra indicate, implicando, piuttosto, una semplice collocazione temporale del lavoro in una certa giornata, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altre parole, non vi è alcun intrinseco e/o diretto collegamento con la specifica mansione lavorativa, ma al più con il dato estrinseco (o se vogliamo indiretto) dell'inserimento degli istanti nei cennati turni, il che rappresenta una circostanza indifferente ai fini del vaglio imposto dal diritto dell'Unione nella presente controversia.
8.1 Piuttosto va verificata, nel corso dell'eventuale giudizio di quantificazione,
l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità di cui si è detto sopra e ciò perché un'incidenza non apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
12 8.2. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, è opportuno sin d'ora rimarcare che il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo e sotto questo punto di vista la censura della società appellante risulta del tutto generica;
premesso infatti che la domanda attorea a ben vedere è stata formulata (ed accolta) in termini di mera condanna generica, e dunque prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria, vi è che FAL nel caso di specie, in modo sintomatico non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi – v. sopra - e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo.
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince anche dalla deduzione – mai specificamente contestata – di cui alla pag. 7 del ricorso introduttivo di primo grado laddove si prospetta che, proprio sulla base dei dati contabili evincibili dalle buste paga in atti, emerge con evidenza che la mancata inclusione nella base retributiva utile ai fini della retribuzione feriale degli elemento sopra specificati (rispetto ai quali dispiega davvero scarsa incidenza l'esclusione dell' indennità domenicale disposta in questa sede di gravame, v. sopra), “ha inciso in misura pari a circa il 25% della retibuzione mensile”.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
9. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c. assumendo all'uopo che il datore di lavoro ha esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo - in difetto - alcun inadempimento essergli imputato;
pertanto, l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di
13 ferie deve essere determinato ex ante oppure ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
Vi è però che, a ben vedere, le spettanze del lavoratore - a parte la novità dell'ultima censura, non sviluppata in prime cure - in base alla suddette sentenze della Corte di
Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante.
10. Lamenta altresì la violazione degli artt. 420 cpc e 2697 c.c. e ss. in Pt_1
quanto solo con le note conclusive i ricorrenti hanno chiesto la condanna generica al pagamento delle differenze retributive “non più nei limiti della prescrizione quinquennale” (v. conclusioni del ricorso introduttivo del 18.2.2022) “ ma a far data dal luglio 2007”, nonostante l'opposizione di essa appellante, alle predette domande
“nuove”, tanto più che i ricorrenti si erano limitati a produrre i cedolini paga relativamente al periodo “dal 2014 al 2019 quanto al e dal 2011 al 2016 CP_1
quanto al ”, per cui non vi era “nessuna prova in ordine alla percezione CP_2
delle indennità indicati in ricorso per il periodo precedente al 2014 per il e CP_1
per il periodo precedente il 2011 per il;
non si vede pertanto sulla base di CP_2
quali elementi il Tribunale sia pervenuto al giudizio in ordine alla continuità e non occasionalità della percezione delle singole voci retributive… La domanda pertanto con riferimento al periodo precedente il 2014 per ed il 2011 per il CP_1
Lospalluto doveva in ogni caso essere rigettata perché sfornita di prova”.
10.1 L'ultimo motivo, che va trattato congiuntamente, in quanto connesso, concerne la violazione dell'art. 2948 c.c. – sebbene si debba tener conto che risulta in atti una Parte missiva stragiudiziale di costituzione in mora ricevuta il 28.10.2019 - e qui lamenta di essere un ente a totale capitale pubblico il cui socio (il Ministero
Infrastrutture e Trasporti) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, approva i bilanci e sorveglia sull'attività, per cui l'introduzione della Legge Fornero non avrebbe inciso sulla stabilità del rapporto.
Tale ultima obiezione non è condivisibile.
14 Cass. n. 35421/2022: Le Sezioni Unite della Suprema Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017,
Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.
Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali» (deroghe qui pacificamente mancanti).
Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società
a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
15 In termini da ultimo Cass. n. 25590/2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.» ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla Legge Fornero in tema di licenziamenti individuali (ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631/2023 la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo….”.
Va da sé che nulla osta applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n.
2431/2024 (e correttamente condivisi dal primo giudice): come recentemente affermato - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione
16 decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).
Né ben si comprende sotto quale profilo la possibilità, prevista in relazione allo specifico rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, di ottenere una pronuncia sulla legittimità delle ragioni del recesso (anche) da parte di un “Consiglio di Disciplina costituito da un Presidente, tre rappresentanti dell'azienda e tre rappresentanti del personale” (art.. 53 e 54 RD 148/1931), possa condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle di cui sopra, atteso che trattasi di disposizioni speciali che in ogni caso non incidono sulla piena applicabilità anche al rapporto lavorativo in esame delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015 (per un'applicazione di tale principio v. Cass. n. 6556/2023), e segnatamente del cennato venir meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata.
11.Detto questo, vi è che i ricorrenti solo nel corso del giudizio (v. in particolare verbale del 29.9.2022) prendendo atto dell'orientamento n. 2653/2022 pubblicata il
6.9.2022 nonchè del venir meno della “stabilità reale dei rapporti”, hanno ampliato la domanda reclamando le differenze maturate sin dal 18.7.2007, sebbene, per il vero,
l'originario petitum (volto a chiedere le differenze de quibus “nei limiti della prescrizione”) si presentasse compatibile con tale “specificazione” circa il dies a quo della pretesa. Parte Vi è però che, come obiettato da , la documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo ed a supporto della domanda (documentazione che è sempre rimasta tale anche dopo la “specificazione” di cui sopra) si arresta, come detto sopra, alle buste paga dal 2014 in poi quanto al e dal 2011 al 2016 quanto al;
il CP_1 CP_2
che implica che allo stato degli atti, alcuna concreta verifica è possibile quanto alla percezione continuativa, anche per i periodi pregressi riconosciuti dal primo giudice, delle indennità retributive sopra passate in rassegna, sicchè la sentenza gravata dev'essere sul punto riformata come da dispositivo, in sintonia con quanto richiesto Parte da
17 Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono questa Corte dalla trattazione delle ulteriori questioni sollevate dalle parti in lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, le spese del presente grado possono essere compensate tra le parti, lasciando intatte quelle liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 28.5.2024 dalle nonché sull'appello riunito proposto il Parte_1
5.6.2024 da e avverso la sentenza resa in Controparte_1 Controparte_2
data 7.12.2023 dal Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, così provvede:
1.accoglie per quanto di ragione sia l'appello delle che quello degli appellati Pt_1
e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto dei ricorrenti all'inclusione (limitatamente al periodo dal 2011 al 31.12.2016 per il e dal 2014 al 31.3.2019 per il , delle seguenti indennità, nella CP_2 CP_1
base di computo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute: indennità di diaria e trasferta, indennità di presenza ed ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità, di interruzione turno, fuori nastro e monoagente;
2. condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Bari il 01/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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