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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16934 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
TT EF presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Chiatamone, n. 6;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTINO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi, n. 5;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 01/06/2000; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
Napoli il 31/03/2007); che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto
1 di omologa n. cronol. 8498/2022 del 22/12/2022 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG 18063/2022; che con sentenza n. 1683/2024 pubblicata il
12/02/2024, resa nel procedimento RG 24643/2023, il Tribunale di Napoli, pronunciando sul ricorso congiunto, aveva disposto la modifica delle condizioni di separazione;
che le parti non avevano più ripreso la convivenza coniugale e non intendevano riconciliarsi;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data 16/09/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in
Napoli alla Via Bosco di Capodimonte n. 66 è stata oggetto di preliminare di compravendita e sarà definitivamente venduta nel prossimo mese di giugno 2025.
Pertanto, la signora ed i figli trasferiranno la loro residenza in un altro Pt_1 immobile condotto in locazione. Il ricavato dalla vendita della casa coniugale pari ad €. 330.000,00 sarà destinato in parte per l'estinzione del mutuo residuo per circa €. 260.000,00 e quanto al residuo quest'ultimo sarà destinato alla signora nella misura non superiore di e. 12.000,00 , 8.000 euro saranno utilizzati Pt_1 per la ristrutturazione della nuova casa sita in via Nicolardi ( Parco il Verde ) e per la differenza, pari a circa 50.000,00 in fondi e/o assegni circolari a loro intestati e/o buoni postali intestati in parti uguali ai due figli.
2. MANTENIMENTO DEI CONIUGI E DEI FIGLI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI a) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento personale, sia alimentare che connesso alle esigenze della vita quotidiana. b) Il NO , in considerazione CP_1
2 della differente capacità reddituale delle parti e per venire incontro alle esigenze della Sig.ra e dei figli maggiorenni non autosufficienti Parte_1 Per_1
e , si impegna a versare alla Sig.ra quale contributo al Per_2 Pt_1 mantenimento di quest'ultima e dei figli, un assegno mensile complessivo di €
3.700,00 così ripartito: €. 1.200,00 a titolo di mantenimento per i figli nella misura di €. 600,00 ciascuno;
€.1.500,00 in favore dei figli e della moglie in parti uguali quale contributo per il canone di locazione e le spese condominiali della casa locata in sostituzione della precedente casa coniugale oltre il costo delle utenze domestiche;
€. 1.000,00 a titolo di assegno divorzile per la signora il tutto, Pt_1 quindi, per complessi €. 3.700,00 mensili che sarà, di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Tale importo complessivo sarà corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che sarà tempestivamente indicato dalla Sig.ra c) Il NO si impegna altresì Pt_1 CP_1
a versare alla Sig.ra sempre a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 quest'ultima, l'ulteriore importo annuale di € 26.000,00 (ventiseimila/00), da corrispondersi, fino al 31 dicembre 2027, come da pregressi accordi. La Sig.ra dà atto di aver già ricevuto tale importo per gli anni 2023 e 2024. d) Le Pt_1 parti dichiarano di aver già provveduto, come da accordi di separazione, alla chiusura del conto corrente cointestato e che ciascuna ha aperto un proprio conto corrente individuale su cui il Sig. effettuerà i versamenti dovuti. e) Si dà atto, CP_1 con valenza meramente storica e ricognitiva, che a far tempo dal primo maggio
2019 e fino al novembre 2023, la NOa ha prelevato, di comune accordo Pt_1 con il marito, l'importo mensile complessivo di € 4.000,00, di cui € 2.000,00 a titolo di mantenimento per i figli e € 2.000,00 a titolo di mantenimento per sé stessa. f) Il contributo al mantenimento dei figli e , come sopra determinato al Per_1 Per_2 punto 2), sarà riconosciuto fino al raggiungimento della loro completa ed effettiva autosufficienza economica, da intendersi come capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita attraverso un'attività lavorativa stabile e adeguata al percorso formativo completato. Una volta che entrambi i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti, e previa formale comunicazione e accordo tra le parti o, in difetto, accertamento giudiziale di tale condizione, il
NO riconoscerà alla Sig.ra un assegno divorzile per quest'ultima CP_1 Pt_1 pari a € 1000,00 mensili. Quando i figli lasceranno il tetto della mamma, il dott.
3 corrisponderà un contributo per la locazione non superiore ad Controparte_2
€. 750,00 per un appartamento non più grande di 80mq.
3. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E MODALITÀ DI
PERMANENZA DEI FIGLI MAGGIORENNI I figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, continueranno a convivere prevalentemente con la madre, Sig.ra nella nuova casa presa in locazione. I genitori, di comune Parte_1 accordo e tenendo costantemente conto delle esigenze, delle inclinazioni e della volontà dei figli ormai adulti, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale con specifico riferimento ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, come sancito dall'art. 30 Cost. e dagli artt. 147 e 337- septies c.c., fino al pieno raggiungimento della loro indipendenza economica. Le decisioni di maggior interesse relative al percorso formativo (scelta universitaria, corsi post-laurea, esperienze di studio all'estero) e professionale dei figli saranno adottate di comune accordo tra i genitori, sentiti i figli stessi. Le modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore saranno gestite con la massima flessibilità e concordate direttamente con i figli medesimi, nel pieno rispetto delle loro esigenze di studio, di eventuali impegni lavorativi iniziali, della loro vita sociale e affettiva, nonché delle abitudini familiari consolidate. Ciascun genitore potrà comunque frequentare i figli e tenerli con sé secondo quanto liberamente concordato con gli stessi. È auspicabile che i genitori si informino reciprocamente per periodi di permanenza significativi o viaggi dei figli, al fine di mantenere un coordinamento nell'interesse della famiglia.
4. VACANZE ESTIVE Le vacanze estive saranno trascorse dai figli, d'intesa con gli stessi e con entrambi i genitori, per periodi e destinazioni concordati, tenuto conto dei loro impegni di studio o lavoro e dei loro desideri. I genitori si daranno reciproca e tempestiva comunicazione dei luoghi e dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro. Il NO , al fine di contribuire CP_1 alle esigenze di svago e benessere dei figli e della Sig.ra si obbliga a farsi Pt_1 carico del soggiorno estivo della Sig.ra e dei ragazzi, con un contributo Pt_1 straordinario pari ad €. 2.000,00 annuali. L'importo di € 2.000,00 sarà corrisposto dal Sig. alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il 30 maggio CP_1 Pt_1 di ogni anno, previa presentazione da parte di quest'ultima di idonea documentazione giustificativa della spesa o preventivo.
4 5. TÀ LI (NATALE, , I figli e Per_3 Per_4 Per_1
, essendo maggiorenni, trascorreranno le principali festività annuali (quali Per_2
Natale, Capodanno, Pasqua) alternativamente con la madre e con il padre, secondo accordi da prendersi direttamente con loro e, per quanto opportuno, tra i genitori. Si terrà conto delle preferenze espresse dai figli e si cercherà di mantenere un'equa ripartizione del tempo, salvo diversi accordi che rispondano meglio all'interesse e ai desideri dei figli stessi di trascorrere tali periodi in maniera unitaria o secondo altre modalità da loro preferite, nel rispetto delle tradizioni di entrambe le famiglie di origine.
6. RAPPORTI PADRE-FIGLI Allo scopo di garantire l'equilibrata ed armoniosa crescita dei figli, pur nel nuovo assetto dei rapporti tra i genitori, e di favorire il mantenimento di un solido e continuativo legame affettivo, al padre, NO CP_1
, sarà consentito far visita ai figli e e frequentarli in ogni
[...] Per_1 Per_2 momento ritenuto opportuno o gradito dagli stessi, previo accordo diretto con loro e nel rispetto dei loro impegni. Egli potrà altresì accompagnarli o incontrarli in relazione ai loro impegni di studio, sportivi, sociali o ludici, previa intesa con i figli stessi. È opportuno che la madre sia comunque informata per conoscenza di tali frequentazioni, soprattutto qualora ciò implichi variazioni significative rispetto alla loro abituale organizzazione e permanenza presso la casa materna, al fine di mantenere un clima di collaborazione.
7. SPESE SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, MEDICHE E ULTERIORI
CONTRIBUTI Le spese scolastiche, universitarie (incluse tasse di iscrizione, contributi universitari, acquisto di libri di testo e materiale didattico specialistico, eventuali costi per la partecipazione a master, corsi di specializzazione, soggiorni studio all'estero o in altra sede preventivamente concordati e approvati da entrambi i genitori), e di eventuale ulteriore formazione post-universitaria o professionale mirata all'inserimento lavorativo dei figli e , anche Per_1 Per_2 se maggiorenni e fino al raggiungimento della loro effettiva autosufficienza economica, cadranno interamente ed esclusivamente a carico del NO CP_1
. Rientrano in tali spese anche quelle per eventuali ripetizioni private o
[...] supporto didattico, qualora necessarie e concordate. Parimenti, le spese mediche dei figli e (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite Per_1 Per_2 specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti oculistici, terapie riabilitative o psicologiche, acquisto di farmaci non
5 mutuabili o presidi medici) saranno interamente a carico del NO . CP_1
Nell'eventualità di una grave patologia che necessitasse di prestazioni sanitarie salvavita il signor si impegna a sopportare le spese mediche per i figli CP_1
e per la signora . Parte_1
8. PASSAPORTI E DOCUMENTI PER L'ESPATRIO Le parti si prestano reciprocamente, ora per allora e per quanto possa occorrere, il più ampio e incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per l'espatrio, sia per sé stesse che per i figli Per_1
e , anche se maggiorenni, qualora tale consenso genitoriale fosse richiesto Per_2
o ritenuto opportuno dalle autorità competenti per il rilascio di detti documenti. In caso di espatrio dei figli per motivi di vacanza, studio o lavoro, le comunicazioni e gli accordi relativi ai periodi e alle destinazioni, come menzionato al precedente punto 4) per le vacanze estive, dovranno essere gestiti con congruo anticipo, idealmente entro il 30 giugno di ciascun anno per i periodi estivi prolungati, al fine di consentire una serena e adeguata organizzazione.
9. ULTERIORI ACCORDI TRA I CONIUGI Se dovessero risultare pendenze a nome di per debiti di natura tributaria sia presso l'Agenzia delle Parte_1
Entrate che presso i concessionari della riscossione riferibili ad ogni pregressa attività imprenditoriale ovvero partecipazioni societarie della signora Parte_1
il sig si impegna a pagare eventuali avvisi e/o cartelle a lei intestate
[...] CP_1 salvo l'eventuale valutazione di proporre opposizione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in
6 epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 01/06/2000 (atto n. 50, parte II, s. A sez. P, reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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