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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3288/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni ADAMI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Giovanni ADAMI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1. [Residenza]
i signori e vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza. Parte_1 Parte_2
2. [Casa coniugale] la casa coniugale sita a Londra, (Regno Unito), 8 Addison Grove, W41 ER , della quale i coniugi risultano comproprietari per la paritaria quota del 50% continuerà ad essere abitata dalla signora che della stessa risulterà, così, Parte_2 assegnataria.
3. [Contributo al mantenimento della signora ] Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della signora il signor corrisponderà alla stessa, Parte_2 Parte_1 anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di euro 10.000,00
(dieci mila,00 euro) accreditandola sul conto corrente alla stessa intestato, acceso presso LU TE individuato dal codice IBAN: IBAN GB07 REVO 0099 7083 7449 00. pag. 1 di 6
Tale importo verrà annualmente aggiornato su base ISTAT a far data dal luglio 2026 (base luglio 2025);
4. [impegno al trasferimento dell'immobile di Milano] ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo la seguente intesa ritenersi anch'essa elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono inoltre quanto segue:
4.1. il signor nato a [...]à di Piave (VE), in data 7 marzo 1965 (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_3 si obbliga a trasferire alla signora , nata a [...], in data [...] (c.f. Parte_2 C.F._4
) la quale, al medesimo titolo e alle sotto indicate condizioni, si obbliga ad accettare;
[...]
4.2. [oggetto del trasferimento] la piena proprietà dell'appartamento sito in Milano, via San Maurilio n. 22 - completo di tutti i beni mobili e arredi ivi esistenti - così censito al catasto fabbricati:
Comune di Milano Foglio 388, mappale n. 139, sub. 712, ubicazione catastale Via San Maurilio n. 22, p.3-4-S1, Z.C.
1^, Cat. A/3, consistenza vani 8,5 R.C. euro 2.568,08.
Trattasi di appartamento - disposto su due livelli collegati da scala interna e composto di tre locali, cucina, servizi, terrazzi e accessori posti al piano 3°, due locali e servizio posti al piano sottotetto con annessa cantina al piano cantinato - acquistato in data 20.11.2019 in forza di atto di vendita immobiliare sottoposta a condizioni sospensive a rogito del Notaio
[...]
iscritto al collegio notarile del distretto di Milano (repertorio n. 36267, raccolta n. 14165) e successivo atto di Per_1 avveramento di condizioni sospensive di data 05.02.2020 a rogito del medesimo Notaio (repertorio n. 36492, raccolta n.
14370).
Il trasferimento dovrà ritenersi comprensivo della rispettiva quota di comproprietà delle porzioni dell'immobile che siano di uso comune e comprenderà, inoltre, tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
4.3. [tempo del trasferimento] il trasferimento del compendio immobiliare dovrà avvenire:
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale che recepisca le qui espresse intese fermo restando che anch'esso sarà soggetto alle condizioni sospensive trattandosi di immobile dichiarato di interesse culturale, come tale ricadente nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 [Codice dei beni culturali e del paesaggio];
avanti al Notaio scelto dal signor (che di tale individuazione e della data del rogito dovrà dare notizia alla Parte_1 signora con almeno 15 giorni di anticipo); Parte_2
4.4. [condizioni del trasferimento] tra le altre condizioni previste per tale trasferimento immobiliare le parti convengono sin d'ora:
che esso avvenga senza corrispettivo;
che gli effetti sia utili che onerosi decorrano dal rogito notarile.
pag. 2 di 6 Il signor dichiarerà che i dati di identificazione catastale più sopra indicati riguardano l'immobile raffigurato nella Pt_1 planimetria depositata in catasto. Dichiarerà, altresì, che i dati catastali e la planimetria sono confermi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
dichiarerà inoltre che l'intestazione catastale del compendio immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Parte cedente fornirà l'attestato di prestazione energetica garantendo altresì la piena titolarità dei diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
Il signor darà evidenza di avere assolto integralmente al pagamento di tutti gli oneri condominiali maturati sino al Pt_1 momento del rogito, tanto di natura ordinaria che straordinaria e di avere assolto, in relazione a tale proprietà, a tutti gli oneri di carattere fiscale.
Sotto il profilo fiscale la signora chiederà: Pt_2
μ in principalità, di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri contemplati dalla Legge 898/1970 [così come modificata dalla Legge 74/1987 e successive integrazioni] - previsti, in particolare, dall'articolo 19 della predetta legge e dalla sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale così come chiarite con la circolare dell'agenzia delle entrate n. 27 del 21.06.2012 alla quale è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013; circolari confermate, altresì dalla circolare n. 2/e del 21.02.2014;
μ solo in subordine, con il consenso della parte cedente, chiederà, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della Legge 23.12.2005
n. 266 - ai fini della determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale - il calcolo della base imponibile determinato sul valore dell'immobile calcolato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R. 131/1986, allo scopo dichiarando le parti stesse che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Le parti convengono, altresì, che le spese ed eventuali imposte e tasse connesse a tale trasferimento di proprietà vengano sostenute da parte del signor Parte_1
5. [Ulteriori rapporti economici e obblighi posti a carico del signor Parte_1 ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo le seguenti statuizioni ritenersi, del pari, elementi funzionali e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor Parte_1
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Londra assegnata alla signora dovendo, tra le spese ordinarie, comprendersi, Parte_2 oltre a quelle per le utenze anche quelle per la collaboratrice familiare con l'intesa, in realtà, che queste ultime verranno da signor rifuse alla signora su base mensile, a fronte della semplice richiesta di quest'ultima; Pt_1 Pt_2
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Milano [alla quale è riferimento al precedente articolo n. 4] fatta eccezione per l'IMU che graverà, invece, a far data dalla formalizzazione del trasferimento immobiliare, sulla signora;
Parte_2
- per l'ipotesi in cui le parti concordassero di porre in vendita la casa di Londra assegnata alla signora , Parte_2 il signor si obbliga a riconoscere alla moglie il 100% del ricavato della stessa, al netto di eventuali spese (anche di Pt_1 mediazione) imposte e tasse;
6. [spese della procedura] le spese della presente procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”; pag. 3 di 6 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio ad Asolo (TV), in data 6/9/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Asolo (TV) al n. 23 parte II serie C anno 1997, nonché trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 128 parte II serie Cbis anno 1997;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza fissata il 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza siano conformi alla legge ed indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, essendo dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate siano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di Parte_2 C.F._2 conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. [Residenza]
i signori e vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza. Parte_1 Parte_2
2. [Casa coniugale] la casa coniugale sita a Londra, (Regno Unito), 8 Addison Grove, W41 ER , della quale i coniugi risultano comproprietari per la paritaria quota del 50% continuerà ad essere abitata dalla signora che della stessa risulterà, così, Parte_2 assegnataria.
3. [Contributo al mantenimento della signora ] Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della signora il signor corrisponderà alla stessa, Parte_2 Parte_1 anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di euro 10.000,00
(dieci mila,00 euro) accreditandola sul conto corrente alla stessa intestato, acceso presso LU TE individuato dal codice IBAN: IBAN GB07 REVO 0099 7083 7449 00.
Tale importo verrà annualmente aggiornato su base ISTAT a far data dal luglio 2026 (base luglio 2025);
4. [impegno al trasferimento dell'immobile di Milano]
pag. 4 di 6 ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo la seguente intesa ritenersi anch'essa elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono inoltre quanto segue:
4.1. il signor nato a [...]à di Piave (VE), in data 7 marzo 1965 (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_3 si obbliga a trasferire alla signora , nata a [...], in data [...] (c.f. Parte_2 C.F._4
) la quale, al medesimo titolo e alle sotto indicate condizioni, si obbliga ad accettare;
[...]
4.2. [oggetto del trasferimento] la piena proprietà dell'appartamento sito in Milano, via San Maurilio n. 22 - completo di tutti i beni mobili e arredi ivi esistenti - così censito al catasto fabbricati:
Comune di Milano Foglio 388, mappale n. 139, sub. 712, ubicazione catastale Via San Maurilio n. 22, p.3-4-S1, Z.C.
1^, Cat. A/3, consistenza vani 8,5 R.C. euro 2.568,08.
Trattasi di appartamento - disposto su due livelli collegati da scala interna e composto di tre locali, cucina, servizi, terrazzi e accessori posti al piano 3°, due locali e servizio posti al piano sottotetto con annessa cantina al piano cantinato - acquistato in data 20.11.2019 in forza di atto di vendita immobiliare sottoposta a condizioni sospensive a rogito del Notaio
[...]
iscritto al collegio notarile del distretto di Milano (repertorio n. 36267, raccolta n. 14165) e successivo atto di Per_1 avveramento di condizioni sospensive di data 05.02.2020 a rogito del medesimo Notaio (repertorio n. 36492, raccolta n.
14370).
Il trasferimento dovrà ritenersi comprensivo della rispettiva quota di comproprietà delle porzioni dell'immobile che siano di uso comune e comprenderà, inoltre, tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
4.3. [tempo del trasferimento] il trasferimento del compendio immobiliare dovrà avvenire:
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale che recepisca le qui espresse intese fermo restando che anch'esso sarà soggetto alle condizioni sospensive trattandosi di immobile dichiarato di interesse culturale, come tale ricadente nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 [Codice dei beni culturali e del paesaggio];
avanti al Notaio scelto dal signor (che di tale individuazione e della data del rogito dovrà dare notizia alla Parte_1 signora con almeno 15 giorni di anticipo); Parte_2
4.4. [condizioni del trasferimento] tra le altre condizioni previste per tale trasferimento immobiliare le parti convengono sin d'ora:
che esso avvenga senza corrispettivo;
che gli effetti sia utili che onerosi decorrano dal rogito notarile.
Il signor dichiarerà che i dati di identificazione catastale più sopra indicati riguardano l'immobile raffigurato nella Pt_1 planimetria depositata in catasto. Dichiarerà, altresì, che i dati catastali e la planimetria sono confermi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
dichiarerà inoltre che l'intestazione catastale del compendio immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. pag. 5 di 6 Parte cedente fornirà l'attestato di prestazione energetica garantendo altresì la piena titolarità dei diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
Il signor darà evidenza di avere assolto integralmente al pagamento di tutti gli oneri condominiali maturati sino al Pt_1 momento del rogito, tanto di natura ordinaria che straordinaria e di avere assolto, in relazione a tale proprietà, a tutti gli oneri di carattere fiscale.
Sotto il profilo fiscale la signora chiederà: Pt_2
μ in principalità, di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri contemplati dalla Legge 898/1970 [così come modificata dalla Legge 74/1987 e successive integrazioni] - previsti, in particolare, dall'articolo 19 della predetta legge e dalla sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale così come chiarite con la circolare dell'agenzia delle entrate n. 27 del 21.06.2012 alla quale è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013; circolari confermate, altresì dalla circolare n. 2/e del 21.02.2014-;
μ solo in subordine, con il consenso della parte cedente, chiederà, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della Legge 23.12.2005
n. 266 - ai fini della determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale - il calcolo della base imponibile determinato sul valore dell'immobile calcolato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R. 131/1986, allo scopo dichiarando le parti stesse che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Le parti convengono, altresì, che le spese ed eventuali imposte e tasse connesse a tale trasferimento di proprietà vengano sostenute da parte del signor Parte_1
5. [Ulteriori rapporti economici e obblighi posti a carico del signor Parte_1 ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo le seguenti statuizioni ritenersi, del pari, elementi funzionali e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor Parte_1
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Londra assegnata alla signora dovendo, tra le spese ordinarie, comprendersi, Parte_2 oltre a quelle per le utenze anche quelle per la collaboratrice familiare con l'intesa, in realtà, che queste ultime verranno da signor rifuse alla signora su base mensile, a fronte della semplice richiesta di quest'ultima; Pt_1 Pt_2
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Milano [alla quale è riferimento al precedente articolo n. 4] fatta eccezione per l'IMU che graverà, invece, a far data dalla formalizzazione del trasferimento immobiliare, sulla signora;
Parte_2
- per l'ipotesi in cui le parti concordassero di porre in vendita la casa di Londra assegnata alla signora , Parte_2 il signor si obbliga a riconoscere alla moglie il 100% del ricavato della stessa, al netto di eventuali spese (anche di Pt_1 mediazione) imposte e tasse”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni ADAMI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Giovanni ADAMI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1. [Residenza]
i signori e vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza. Parte_1 Parte_2
2. [Casa coniugale] la casa coniugale sita a Londra, (Regno Unito), 8 Addison Grove, W41 ER , della quale i coniugi risultano comproprietari per la paritaria quota del 50% continuerà ad essere abitata dalla signora che della stessa risulterà, così, Parte_2 assegnataria.
3. [Contributo al mantenimento della signora ] Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della signora il signor corrisponderà alla stessa, Parte_2 Parte_1 anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di euro 10.000,00
(dieci mila,00 euro) accreditandola sul conto corrente alla stessa intestato, acceso presso LU TE individuato dal codice IBAN: IBAN GB07 REVO 0099 7083 7449 00. pag. 1 di 6
Tale importo verrà annualmente aggiornato su base ISTAT a far data dal luglio 2026 (base luglio 2025);
4. [impegno al trasferimento dell'immobile di Milano] ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo la seguente intesa ritenersi anch'essa elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono inoltre quanto segue:
4.1. il signor nato a [...]à di Piave (VE), in data 7 marzo 1965 (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_3 si obbliga a trasferire alla signora , nata a [...], in data [...] (c.f. Parte_2 C.F._4
) la quale, al medesimo titolo e alle sotto indicate condizioni, si obbliga ad accettare;
[...]
4.2. [oggetto del trasferimento] la piena proprietà dell'appartamento sito in Milano, via San Maurilio n. 22 - completo di tutti i beni mobili e arredi ivi esistenti - così censito al catasto fabbricati:
Comune di Milano Foglio 388, mappale n. 139, sub. 712, ubicazione catastale Via San Maurilio n. 22, p.3-4-S1, Z.C.
1^, Cat. A/3, consistenza vani 8,5 R.C. euro 2.568,08.
Trattasi di appartamento - disposto su due livelli collegati da scala interna e composto di tre locali, cucina, servizi, terrazzi e accessori posti al piano 3°, due locali e servizio posti al piano sottotetto con annessa cantina al piano cantinato - acquistato in data 20.11.2019 in forza di atto di vendita immobiliare sottoposta a condizioni sospensive a rogito del Notaio
[...]
iscritto al collegio notarile del distretto di Milano (repertorio n. 36267, raccolta n. 14165) e successivo atto di Per_1 avveramento di condizioni sospensive di data 05.02.2020 a rogito del medesimo Notaio (repertorio n. 36492, raccolta n.
14370).
Il trasferimento dovrà ritenersi comprensivo della rispettiva quota di comproprietà delle porzioni dell'immobile che siano di uso comune e comprenderà, inoltre, tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
4.3. [tempo del trasferimento] il trasferimento del compendio immobiliare dovrà avvenire:
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale che recepisca le qui espresse intese fermo restando che anch'esso sarà soggetto alle condizioni sospensive trattandosi di immobile dichiarato di interesse culturale, come tale ricadente nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 [Codice dei beni culturali e del paesaggio];
avanti al Notaio scelto dal signor (che di tale individuazione e della data del rogito dovrà dare notizia alla Parte_1 signora con almeno 15 giorni di anticipo); Parte_2
4.4. [condizioni del trasferimento] tra le altre condizioni previste per tale trasferimento immobiliare le parti convengono sin d'ora:
che esso avvenga senza corrispettivo;
che gli effetti sia utili che onerosi decorrano dal rogito notarile.
pag. 2 di 6 Il signor dichiarerà che i dati di identificazione catastale più sopra indicati riguardano l'immobile raffigurato nella Pt_1 planimetria depositata in catasto. Dichiarerà, altresì, che i dati catastali e la planimetria sono confermi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
dichiarerà inoltre che l'intestazione catastale del compendio immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Parte cedente fornirà l'attestato di prestazione energetica garantendo altresì la piena titolarità dei diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
Il signor darà evidenza di avere assolto integralmente al pagamento di tutti gli oneri condominiali maturati sino al Pt_1 momento del rogito, tanto di natura ordinaria che straordinaria e di avere assolto, in relazione a tale proprietà, a tutti gli oneri di carattere fiscale.
Sotto il profilo fiscale la signora chiederà: Pt_2
μ in principalità, di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri contemplati dalla Legge 898/1970 [così come modificata dalla Legge 74/1987 e successive integrazioni] - previsti, in particolare, dall'articolo 19 della predetta legge e dalla sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale così come chiarite con la circolare dell'agenzia delle entrate n. 27 del 21.06.2012 alla quale è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013; circolari confermate, altresì dalla circolare n. 2/e del 21.02.2014;
μ solo in subordine, con il consenso della parte cedente, chiederà, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della Legge 23.12.2005
n. 266 - ai fini della determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale - il calcolo della base imponibile determinato sul valore dell'immobile calcolato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R. 131/1986, allo scopo dichiarando le parti stesse che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Le parti convengono, altresì, che le spese ed eventuali imposte e tasse connesse a tale trasferimento di proprietà vengano sostenute da parte del signor Parte_1
5. [Ulteriori rapporti economici e obblighi posti a carico del signor Parte_1 ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo le seguenti statuizioni ritenersi, del pari, elementi funzionali e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor Parte_1
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Londra assegnata alla signora dovendo, tra le spese ordinarie, comprendersi, Parte_2 oltre a quelle per le utenze anche quelle per la collaboratrice familiare con l'intesa, in realtà, che queste ultime verranno da signor rifuse alla signora su base mensile, a fronte della semplice richiesta di quest'ultima; Pt_1 Pt_2
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Milano [alla quale è riferimento al precedente articolo n. 4] fatta eccezione per l'IMU che graverà, invece, a far data dalla formalizzazione del trasferimento immobiliare, sulla signora;
Parte_2
- per l'ipotesi in cui le parti concordassero di porre in vendita la casa di Londra assegnata alla signora , Parte_2 il signor si obbliga a riconoscere alla moglie il 100% del ricavato della stessa, al netto di eventuali spese (anche di Pt_1 mediazione) imposte e tasse;
6. [spese della procedura] le spese della presente procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”; pag. 3 di 6 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio ad Asolo (TV), in data 6/9/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Asolo (TV) al n. 23 parte II serie C anno 1997, nonché trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 128 parte II serie Cbis anno 1997;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza fissata il 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza siano conformi alla legge ed indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, essendo dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate siano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di Parte_2 C.F._2 conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. [Residenza]
i signori e vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza. Parte_1 Parte_2
2. [Casa coniugale] la casa coniugale sita a Londra, (Regno Unito), 8 Addison Grove, W41 ER , della quale i coniugi risultano comproprietari per la paritaria quota del 50% continuerà ad essere abitata dalla signora che della stessa risulterà, così, Parte_2 assegnataria.
3. [Contributo al mantenimento della signora ] Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della signora il signor corrisponderà alla stessa, Parte_2 Parte_1 anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di euro 10.000,00
(dieci mila,00 euro) accreditandola sul conto corrente alla stessa intestato, acceso presso LU TE individuato dal codice IBAN: IBAN GB07 REVO 0099 7083 7449 00.
Tale importo verrà annualmente aggiornato su base ISTAT a far data dal luglio 2026 (base luglio 2025);
4. [impegno al trasferimento dell'immobile di Milano]
pag. 4 di 6 ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo la seguente intesa ritenersi anch'essa elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono inoltre quanto segue:
4.1. il signor nato a [...]à di Piave (VE), in data 7 marzo 1965 (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_3 si obbliga a trasferire alla signora , nata a [...], in data [...] (c.f. Parte_2 C.F._4
) la quale, al medesimo titolo e alle sotto indicate condizioni, si obbliga ad accettare;
[...]
4.2. [oggetto del trasferimento] la piena proprietà dell'appartamento sito in Milano, via San Maurilio n. 22 - completo di tutti i beni mobili e arredi ivi esistenti - così censito al catasto fabbricati:
Comune di Milano Foglio 388, mappale n. 139, sub. 712, ubicazione catastale Via San Maurilio n. 22, p.3-4-S1, Z.C.
1^, Cat. A/3, consistenza vani 8,5 R.C. euro 2.568,08.
Trattasi di appartamento - disposto su due livelli collegati da scala interna e composto di tre locali, cucina, servizi, terrazzi e accessori posti al piano 3°, due locali e servizio posti al piano sottotetto con annessa cantina al piano cantinato - acquistato in data 20.11.2019 in forza di atto di vendita immobiliare sottoposta a condizioni sospensive a rogito del Notaio
[...]
iscritto al collegio notarile del distretto di Milano (repertorio n. 36267, raccolta n. 14165) e successivo atto di Per_1 avveramento di condizioni sospensive di data 05.02.2020 a rogito del medesimo Notaio (repertorio n. 36492, raccolta n.
14370).
Il trasferimento dovrà ritenersi comprensivo della rispettiva quota di comproprietà delle porzioni dell'immobile che siano di uso comune e comprenderà, inoltre, tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
4.3. [tempo del trasferimento] il trasferimento del compendio immobiliare dovrà avvenire:
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale che recepisca le qui espresse intese fermo restando che anch'esso sarà soggetto alle condizioni sospensive trattandosi di immobile dichiarato di interesse culturale, come tale ricadente nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 [Codice dei beni culturali e del paesaggio];
avanti al Notaio scelto dal signor (che di tale individuazione e della data del rogito dovrà dare notizia alla Parte_1 signora con almeno 15 giorni di anticipo); Parte_2
4.4. [condizioni del trasferimento] tra le altre condizioni previste per tale trasferimento immobiliare le parti convengono sin d'ora:
che esso avvenga senza corrispettivo;
che gli effetti sia utili che onerosi decorrano dal rogito notarile.
Il signor dichiarerà che i dati di identificazione catastale più sopra indicati riguardano l'immobile raffigurato nella Pt_1 planimetria depositata in catasto. Dichiarerà, altresì, che i dati catastali e la planimetria sono confermi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
dichiarerà inoltre che l'intestazione catastale del compendio immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. pag. 5 di 6 Parte cedente fornirà l'attestato di prestazione energetica garantendo altresì la piena titolarità dei diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
Il signor darà evidenza di avere assolto integralmente al pagamento di tutti gli oneri condominiali maturati sino al Pt_1 momento del rogito, tanto di natura ordinaria che straordinaria e di avere assolto, in relazione a tale proprietà, a tutti gli oneri di carattere fiscale.
Sotto il profilo fiscale la signora chiederà: Pt_2
μ in principalità, di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri contemplati dalla Legge 898/1970 [così come modificata dalla Legge 74/1987 e successive integrazioni] - previsti, in particolare, dall'articolo 19 della predetta legge e dalla sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale così come chiarite con la circolare dell'agenzia delle entrate n. 27 del 21.06.2012 alla quale è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013; circolari confermate, altresì dalla circolare n. 2/e del 21.02.2014-;
μ solo in subordine, con il consenso della parte cedente, chiederà, ai sensi dell'art. 1, comma 497 della Legge 23.12.2005
n. 266 - ai fini della determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale - il calcolo della base imponibile determinato sul valore dell'immobile calcolato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R. 131/1986, allo scopo dichiarando le parti stesse che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Le parti convengono, altresì, che le spese ed eventuali imposte e tasse connesse a tale trasferimento di proprietà vengano sostenute da parte del signor Parte_1
5. [Ulteriori rapporti economici e obblighi posti a carico del signor Parte_1 ulteriormente rispetto a quanto sopra, dovendo le seguenti statuizioni ritenersi, del pari, elementi funzionali e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor Parte_1
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Londra assegnata alla signora dovendo, tra le spese ordinarie, comprendersi, Parte_2 oltre a quelle per le utenze anche quelle per la collaboratrice familiare con l'intesa, in realtà, che queste ultime verranno da signor rifuse alla signora su base mensile, a fronte della semplice richiesta di quest'ultima; Pt_1 Pt_2
- continuerà ad onerarsi, in via diretta, delle spese tutte, tanto di natura ordinaria che, eventualmente, di natura straordinaria, della casa di Milano [alla quale è riferimento al precedente articolo n. 4] fatta eccezione per l'IMU che graverà, invece, a far data dalla formalizzazione del trasferimento immobiliare, sulla signora;
Parte_2
- per l'ipotesi in cui le parti concordassero di porre in vendita la casa di Londra assegnata alla signora , Parte_2 il signor si obbliga a riconoscere alla moglie il 100% del ricavato della stessa, al netto di eventuali spese (anche di Pt_1 mediazione) imposte e tasse”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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