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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5705 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2018, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CIRCOSTA Parte_1
ILARIO presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
GIUSEPPE ANTONIO SALADINO presso il quale elettivamente domicilia
Resistente
Nonché
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_2
GIUSEPPE JIRILLI presso il quale elettivamente domicilia intervenuto con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2018 premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 02/07/1989 in Guardavalle, dalla cui unione sono nati Controparte_1 tre figli, (28/4/1991), (8/12/1992) e (21/3/1994) e riferendo che tra le Per_1 CP_1 CP_2
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro, era intervenuta separazione in forza di omologa del 14 settembre 2018, resa nel procedimento R.G. n. 5705/2018, chiedeva pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così concludeva: “Fissata l'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, si pronunci per lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora Parte_1
, disponendo che il signor nulla dovrà corrispondere a titolo di Controparte_1 Pt_1 mantenimento alla signora e ai figli, adottando ogni altro provvedimento di legge sul CP_1 seguentemente necessario.”
Con comparsa del 16 settembre 2019, si costituiva in giudizio la quale, seppur Controparte_1 aderendo alla domandata pronuncia, contestava le richieste formulate da controparte, e così concludeva:
“Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio in adesione alla richiesta avanzata dal sig. , Parte_1
disporre l'obbligo di contribuire in capo al sig. in favore del figlio , nella Parte_1 CP_2 misura di euro 150 euro da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, per tutto il periodo in cui lo stesso rimarrà a vivere presso la madre;
con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre accessori come per legge.”
Comparsi i coniugi all'udienza presidenziale dell'11 febbraio 2020 e tentata invano la conciliazione, atteso il mutato atteggiamento della resistente, la quale aveva deciso di non accettare il divorzio alle condizioni proposte, avendo ulteriori istanze da fare valere nei suoi confronti;
all'esito il
Presidente emetteva i provvedimenti urgenti, disponendo che il versasse alla moglie, a titolo Pt_1 di mantenimento in favore del figlio , la somma di euro 150,00, confermando le ulteriori CP_2 condizioni oggetto di omologa.
Formulate differenti conclusioni da parte della resistente, per il tramite di nuovo procuratore, così domandava:
“1) revocare il decreto n. cron. 1528/2020 del 29.2.2020, a firma del Presidente Dott. Per_2
che così provvedeva: “riduce a € 150,00 l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a
[...] versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio;
conferma nel CP_2 resto le condizioni stabilite in sede di separazione (decreto di omologa del 14.9.2017);
2 2) disporre l'erogazione da parte del IG. della cifra di € 300,00 mensili a favore del terzo Pt_1 genito (ancora non autonomo economicamente) nonché della somma di € 200,00 mensili CP_2
a favore della IG.ra gravemente malata;
CP_1
3) disporre il versamento, da parte del IG. dell'importo ritenuto di giustizia per consentire Pt_1
l'avviamento di una pizzeria al figlio , nei locali di pertinenza dell'abitazione sita in CP_2
Guardavalle al Viale Europa n. 18, ove vive con la propria madre;
4) disporre il versamento alla IG.ra , da parte del IG. dell'importo di € Controparte_1 Pt_1
20.000,00 quale contribuzione, alle spese sostenute per il matrimonio della figlia Persona_3
e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5) pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio in adesione alle richieste avanzate dalla IG.ra . Controparte_1
6) Con vittoria di spese e onorari di causa come per legge. Riserve”
Istruito il giudizio con concessione delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e con l'ammissione della prova per testi richiesta dalle parti, mai escussi a causa delle trattative pendenti tra le parti per il bonario componimento, la causa veniva rinviata per verificarne l'esito.
Nelle more, si costituiva in giudizio con comparsa di intervento volontario del 16 aprile 2024, il figlio della coppia, , il quale deducendo di aver costituito un nuovo nucleo familiare, di CP_2 essere economicamente autosufficiente e di aver pattuito con il di essere destinatario Parte_1 del 50 % del suo TFR, così concludeva:
“"Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) prendere atto delle nuove condizioni di vita del IG. che lo vedono ormai da tre Controparte_2 mesi domiciliato in Isca alla via Pertini, n°10 insieme alla compagna;
2) prendere atto che il IG. lavora ed è economicamente autosufficiente;
Controparte_2
3) prendere atto che il IG. ha preso l'impegno di versare la somma di €. 18.000,00 Parte_1 una tantum e che il IG. nulla ha più a pretendere dal papà a titolo di Controparte_2 mantenimento”
3 Non avendo le parti raggiunto l'accordo, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione con ordinanza del 15 ottobre 2024.
* * *
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi disposta con omologa del 14 settembre 2018, emessa dal Tribunale di Catanzaro in costanza del giudizio iscritto al n. R.G. 5705/2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile ex art. 5
L 898/1970.
Preliminarmente occorre precisare che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente non costituisce domanda nuova, avendo già la parte in sede presidenziale dichiarato di voler presentare domande nuove, poi formalizzate in sede di memoria integrativa.
In relazione alla domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5
c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la
4 relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica. Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n.
74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma, il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica,
5 variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno, cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,
3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento
6 dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale
7 del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne deriva, quindi, che il Collegio di legittimità, rilevando come lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art.5, comma 6L.n 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria, rilevando le ragioni della decisione.
Ciò nell'ottica di far mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo
8 fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.143 cc.
Pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di una eventuale squilibrio avente i caratteri della rilevanza.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza dei mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive ecc..
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato - che dovrà essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali - siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, ritiene questo
Collegio che la domanda di parte resistente debba essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che, dalle risultanze istruttorie , ha omesso di provare in alcun modo il proprio reddito, fatta Controparte_1 eccezione per una dichiarazione risalente al 2019, né ha provato alcuno degli altri elementi costituenti presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di
9 adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova del sacrificio di aspettative professionali ed economiche, della resistente, né vi è alcuna prova del suo reddito. Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, si ritiene che, allo stato tenuto conto degli elementi probatori forniti, non vi sia prova di un rilevante squilibrio economico tra le parti, ed inoltre non vi sia prova che la eventuale disparità tra le due posizioni reddituali non sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
La domanda di attribuzione della quota di TFR in favore della è inammissibile in Controparte_1 quanto formulata per la prima volta in sede conclusionale.
Sulla domanda di mantenimento del figlio CP_2
L'intervento nell'odierno giudizio da parte del figlio e le dichiarazioni rese dallo stesso CP_2 impongono al Collegio di revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del padre nei confronti del figlio, avendo lo stesso acquisito una autosufficienza economica.
Sulle ulteriori domande proposte dalla Controparte_1
Le richieste formulate dalla resistente in ordine alla condanna del ricorrente al pagamento in favore della stessa delle spese sostenute sia per il matrimonio della figlia e sia quelle Per_1 necessarie per consentire al figlio di avviare una pizzeria non possono essere esaminate CP_2 dall'odierno Collegio in quanto esulano dall'oggetto della domanda su cui lo stesso è chiamato a pronunciarsi e, pertanto, devono dichiararsi inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a Guardavalle il
02/07/1989 (atto n.8, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
10 • Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla per le ragioni di cui Controparte_1 in parte motiva;
• Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente ed in favore del figlio
, per aver lo stesso raggiunto l'indipendenza economica;
CP_2
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Guardavalle per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in Controparte_1
€ 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 9/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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