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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11084/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Professione: Amministratore Unico di Società
e 2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Professione: impiegato rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Elena Nicoli (C.F. C.F._3
del Foro di Milano, giusta procura separata al ricorso per Email_1 separazione depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
20122 Milano Via Santa Sofia n. 14
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] (C.F. ) di anni 19, Parte_2 C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. ) di anni 17 Parte_3 C.F._5 cittadini italiani, residenti in [...], studenti non economicamente autosufficienti.
i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico il 21.06.2003 nel Comune di San Giacomo delle
Segnate (MN), anno 2003, Numero 4, Parte II, Serie A.
In regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il
07/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della loro separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale e relative pertinenze, sita in Segrate (MI) Via San Rocco, 5, di esclusiva proprietà della sig.ra resta in godimento alla stessa con tutto quanto l'arreda; il Parte_1 sig. , che ha già lasciato l'abitazione familiare, potrà portare con sé tutti i suoi oggetti ed CP_1 effetti personali secondo gli accordi diretti fra i coniugi;
2) I figli, (maggiorenne) e (ormai quasi maggiorenne), studenti non Pt_2 Pt_3 economicamente autosufficienti, manterranno la residenza anagrafica e il loro collocamento principale presso l'attuale abitazione famigliare. I genitori supporteranno i figli nelle decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, impegnandosi scambiarsi tutte le fondamentali informazioni sulla vita e la salute dei figli, garantendosi collaborazione reciproca, evitando di comunicare per il tramite dei figli e di alimentare contrasti in loro presenza, mantenendo fra loro un dialogo sereno e costruttivo.
3) I tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore durante la settimana, i fine settimana, festività in genere e ferie/vacanze, in ragione delle loro età, saranno oggetto di autoregolamentazione diretta fra gli stessi nel prevalente rispetto dei loro impegni scolastici/universitari e dei loro impegni extrascolastici;
4) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli e nella misura omnicomprensiva Pt_2 Pt_3 complessiva di € 600,00 mensili, per 12 mensilità, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
assegno rivalutabile annualmente come per legge;
con la precisazione che quando i figli staranno con il padre o in ferie con lo stesso, il padre si farà carico integralmente dei relativi costi di vacanza e di ogni loro ulteriore necessità;
5) Le spese straordinarie dei figli di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Milano del 14.11.2017, che le Parti dichiarano di conoscere, saranno sostenute al 100% dalla madre in ragione della sua maggiore capacità reddituale e patrimoniale.
6) Nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi i coniugi autonomi ed economicamente indipendenti.
7) Le parti dichiarano e riconoscono di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro insorta, anche non connessa al loro rapporto matrimoniale.
8) Nulla sulle spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di confermare le condizioni concordate di cui al ricorso, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio nel Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) il
21.06.2003; (Registro Atti di Matrimonio anno 2003, Numero 4, Parte II, Serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di San Giacomo delle Segnate (MN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG