Articolo 57 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1097
Articolo 56Articolo 58
Versione
14 febbraio 1970
Art. 57.
I residui passivi alla chiusura del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria del periodo 1 luglio
31 dicembre 1964 (articolo 53)................... L. 64.074.153.705 Somme rimaste da pagare sui residui degli eser-
cizi precedenti (articolo 55).................... " 98.319.206.732
--------------- Residui passivi al 31 dicembre 1964... L. 162.393.360.437
---------------
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970