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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 9843/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONELLO LUPO, Parte_1
RICCARDO MARAGA e ALESSANDRO CORBÒ ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di questi ultimi ( Email_1
e Email_2
), giusta procura in atti Email_3
- opponente -
C O N T R
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Jeni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Piazza V.E.
Orlando n. 41, giusta procura in atti.
E
(già Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Rosa Pampinella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, V.le Strasburgo n. 253, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3 gennaio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione 1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso
❖ Dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento n°
29620170043265421000 e per l'effetto l'annulla.
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, propose opposizione avverso:
1) la cartella esattoriale n. 29620170043265421000 relativa al ruolo n. 2017/005816 nel quale erano state iscritte le sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2012, 2013 e 2014 per l'importo complessivo di €
1.300,72;
2) la cartella di pagamento n° 29620220094167763000, relativa al ruolo n.
2022/005400, nel quale era stata iscritta la contribuzione minima e di maternità dovuta per gli anni 2016, 2017 e 2018, oltre interessi e sanzioni, nonché la sanzione per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019 per l'importo complessivo di € 13.872,72.
A sostegno dell'opposizione deduceva che a far data dal settembre 2006 aveva abbandonato l'esercizio della professione forense e si era trasferita nella città di
Londra, dove aveva iniziato a lavorare come dipendente presso una serie di datori di lavoro privati, conseguendo anche la cittadinanza britannica.
Eccepiva, pertanto:
1. nel merito, la non debenza delle somme richieste, non avendo svolto alcuna attività libero professionale forense, non avendo percepito alcun reddito professionale e non possedendo i requisiti cui l'art. 17 della Legge
Professionale per l'iscrizione all'Albo;
2. la decadenza della dal diritto di procedere all'iscrizione a ruolo;
CP_1
3. l'intervenuta prescrizione quinquennale - sia pure parziale - dei contributi di cui all'art. 3 comma 9 L 335/1995, dovendosi applicare tale disposizione anche ai contributi dovuti alla . CP_1
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente riscossore, che chiedeva il rigetto del ricorso eccependo, in particolare:
- il difetto di legittimazione passiva (per le questioni afferenti al merito della controversia) ribadendo la correttezza del proprio operato;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei contributi da versare alla
[...]
non rientrando questi nella previsione di cui all'art. 3, comma 9 L n. CP_1
335/95, dovendosi, peraltro, computare anche il periodo di sospensione disposta dalla legislazione emergenziale COVID-19.
Anche la si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi della procedura esattiva e contestando l'eccezione di prescrizione;
in ogni caso, in via subordinata, formulava, nei confronti della ricorrente domanda di accertamento del credito e di relativa condanna e, nei confronti di , domanda Controparte_3
riconvenzionale trasversale.
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all' udienza del 3 gennaio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Verificata la tempestività dell'opposizione, va ribadito quanto già disposto con
Ordinanza del 19 gennaio 2024, dovendosi rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti di atteso che la stessa si appalesa CP_1 CP_4 inammissibile in giudizi (come l'opposizione a decreto ingiuntivo - analogo per struttura a un giudizio di opposizione a avviso di addebito/cartella esattoriale o di opposizione all'esecuzione) in cui la parte convenuta assume veste sostanziale di attore e non può proporre domanda riconvenzionale allargando l'oggetto del giudizio
(la responsabilità contrattuale dell'ente riscossore a seguito di vizi di notifica imputabili a quest'ultimo) rispetto all'oggetto dell'atto opposto.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.lgs.
n. 46 del 1999 sollevata in ricorso.
Premesso che quella prevista dall'art 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999, è una decadenza processuale e non sostanziale che non comporta l'estinzione del credito
3 contributivo, in ogni caso, ad avviso di questo giudice, essa si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra la che è invece un CP_1 ente di diritto privato (pur svolgendo un'attività di natura pubblica) e, pertanto, stante il tenore della norma («Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali») che disciplina appunto un'ipotesi decadenziale, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Ciò premesso, al fine di perimetrare adeguatamente la questione oggetto di scrutinio, è opportuno premettere che a seguito della trasformazione in fondazione di diritto privato operata dal D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, la deve CP_1
considerarsi dotata di autonomia statutaria e di auto-organizzazione.
In particolare, l'art. 1, comma 3 del D.lgs. 509/94 cit. («Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.») ha previsto che gli enti previdenziali privati continuassero a svolgere le attività previdenziali in favore degli iscritti rimanendo liberi, nell'esercizio della suddetta autonomia, di modellare le forme di previdenza di categoria nel modo più adeguato al raggiungimento delle proprie finalità.
E, nell'esercitare la funzione di cui all'art.38 Cost., la si ispira a CP_1
un criterio solidaristico che risulta peraltro rafforzato dalle previsioni della Legge n.
247/2012 che impone l'iscrizione automatica alla per coloro che risultino iscritti CP_1
agli albi professionali.
Invero, l'art. 21 della legge n. 247/2012, prevede testualmente:
- al comma 8 che : «L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
»; Controparte_5
- al comma 9: «La , con proprio Controparte_5
regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di
4 esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo».
L'art 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della Legge n. 247/2012 commi 8 e 9, adottato con delibera del 31 Gennaio 2014 del Comitato dei Delegati
(organo collegiale dell'ente previdenziale), ha previsto che «A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva,
l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi CP_1 professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n.
141/1992».
E l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per coloro che sono iscritti CP_1
negli albi è stata reiterata nei Regolamenti Unici della Previdenza forense via via susseguitisi negli anni.
Sul punto si richiama la sentenza Corte d'Appello di Palermo (n. 1294/2021 del 9 dicembre 2021) che ha fatto un excursus della normativa di riferimento : “[..] Nel merito, occorre verificare se sussista o meno l'obbligo di iscrizione [..]alla
[...]
con conseguente onere di versamento della Controparte_5
contribuzione dovuta a prescindere dal reddito professionale prodotto [..]. Al riguardo, richiamando precedenti analoghe pronunce di questa Corte (v. sentenza n.
22/2020) cui si intende dare continuità, si osserva quanto segue. L'ordinamento forense è stato fatto oggetto di recente riforma effettuata con la L. n. 247 del 2012. In particolare, per quel che rileva in questa sede, l'art. 21 - ai commi 8 e 9 - ha stabilito che: “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. La Controparte_5 Controparte_5
, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in
[...]
vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo”. Il regolamento di attuazione è stato emanato con delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 ed è stato approvato con la nota ministeriale del 7 agosto 2014 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014. L'art. 1 del Regolamento, ha stabilito (per quel che qui rileva) che dalla sua entrata in vigore “o dalla data di iscrizione 5 all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati CP_1
iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo
4 della L. n. 141 del 1992. 2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta
Esecutiva della , con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta CP_1 comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla
deve essere data immediata comunicazione al professionista...”. L'art. 7, CP_1
inoltre, ha stabilito i contributi minimi dovuti dagli iscritti alla e alcune CP_1
agevolazioni nei primi anni di iscrizione, mentre il successivo art. 9, del medesimo
Regolamento, ha introdotto ulteriori agevolazioni per percettori di redditi inferiori ad una certa soglia. Orbene, dal tenore delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari, emerge con evidenza che l'iscrizione all'albo degli Avvocati comporti
l'iscrizione d'ufficio alla Forense e che l'eventuale possesso di redditi derivanti CP_1
dall'esercizio dell'attività professionale inferiore al limite previsto (e quindi, al limite, anche la loro totale assenza) non costituisca fatto idoneo ad incidere sull'obbligatorietà del versamento dei contributi dovuti, bensì solo sulla loro misura.
In altri termini, si rileva, con la riforma del 2012 è stato introdotto il principio di automaticità dell'iscrizione alla con conseguente obbligo di CP_1
versamento della contribuzione minima a prescindere dal reddito professionale e dal volume di affari di anno in anno conseguito dal singolo Avvocato. La circostanza, poi, che l'art. 9, comma 7, del regolamento di attuazione abbia stabilito che le agevolazioni ivi previste non si applichino ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti, conferma quanto fin qui detto giacché, a ben vedere, tale disposizione non esclude e, anzi, presuppone la possibile coesistenza dell'iscrizione alla (e del consequenziale obbligo di pagamento dei contributi) con la CP_1
titolarità di trattamento pensionistico erogato da altro ente previdenziale. Tale assetto normativo è diretta espressione del principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.lgs n. 509 del 1994 che, per come osservato dalla Suprema Corte,
“realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge
(art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello
Stato. 19. L'art. 2 del D.lgs n. 509 del 1994 ha attribuito autonomia gestionale, 6 organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti “alla natura pubblica dell'attività svolta” (art. 2, 1 co.). Così i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare [..]si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche [..] ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico ...” (così, in parte motiva, Cassazione Civile, sezione lavoro, 12.12.2018 n.32167). Da tempo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs n. 509 del 1994 (recante attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, L. n. 537 del 1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra i quali la Controparte_5
, si è verificata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia al
[...]
rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari: la determinazione della relativa disciplina è stata infatti affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n. 24202 del 2009).[..] Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del D.lgs n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017)”. Proprio “tale connotazione solidaristica”, rileva la Corte Costituzionale, “giustifica e legittima l'obbligatorietà - e più recentemente l'automaticità ex lege - dell'iscrizione alla e la sottoposizione CP_1 dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi”.
[..] “Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato
l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della . CP_1
Si ha quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della (ora fondazione con personalità giuridica CP_1
di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni 7 di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art.
38, secondo comma, Cost. [..]Risultano, così, confermati, in base al percorso motivazionale seguito dalla Corte Costituzionale, tanto il principio di automaticità dell'iscrizione alla per effetto della iscrizione all'albo degli Avvocati, CP_1
quanto quello dell'obbligo per l'iscritto di versare la contribuzione nella misura prevista.[..] Pertanto, e in definitiva, deve ritenersi: - che l'iscrizione alla
[...]
è automatica [..] per effetto della iscrizione all'albo degli Avvocati sicché a CP_1 seguito dell'entrata in vigore della legge n.247/2012 ”non può più darsi il caso dell'avvocato iscritto all'albo, ma non alla ...” (così Corte Cost. Sent. CP_1
67/2018 cit.); - che il versamento dei corrispondenti contributi è dovuto a prescindere dal fatto che “l'accesso alle prestazioni della sia in concreto, per CP_1
il singolo assicurato, altamente improbabile” (così Corte Cost. Sent. 67/2018 cit.).»
Ciò premesso, nel caso in esame, in ordine al merito della pretesa contributiva, sulla scorta di quanto sopra esposto, pur prendendo atto della sentenza n. 212/2024 emessa da questo tribunale (avverso la quale la resistente ha proposto CP_1
impugnazione), ritiene questo giudice di seguire il diverso indirizzo ermeneutico della locale Corte d'appello e di questo stesso Tribunale (cfr. Sent. n. 1866/2023), con la conseguenza che l'iscrizione dell'odierna ricorrente all'albo professionale dal
09/05/2002 al 28/10/2021 porta con sé:
1) l'irrilevanza della cancellazione volontaria dalla Cassa Forense (effettuata dalla con comunicazione del 31 maggio 2007) e la chiusura della partita IVA Pt_1
(9 maggio 2007);
2) l'obbligo automatico di corrispondere il contributo minimo fisso al quale fa riferimento l'art. 7 del già citato regolamento attuativo, indipendentemente dal fatto che negli anni in contestazione il reddito professionale sia stato pari a zero non avendo, asseritamente, esercitato la professione forense.
Né si ravvisano quelle ragioni di incompatibilità indicate nel precedente richiamato dalla ricorrente in quanto queste devono discendere ex lege (e non possono 8 essere strettamente integrate dalla circostanza che la nel Regno Unito Parte_2
ove si è trasferita).
Per tali ragioni le doglianze della ricorrente, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia, non possono trovare accoglimento.
Accertata l'obbligatorietà dell'iscrizione alla nella permanenza CP_1
dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati fino al 28/10/2021, va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione.
Com'è ben noto l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), ha disposto che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che aveva unificato la durata dei termini prescrizionali anche con riguardo ai contributi dovuti alla , Controparte_5
assoggettandoli al termine prescrizionale quinquennale) non si applica alle contribuzioni dovute alla . Controparte_5
Pertanto, con l'entrata in vigore della citata norma, i termini prescrizionali dei contributi, non soggiacendo più alla legge 335/1995, risultano nuovamente disciplinati interamente dall'art. 19 della Legge 576/1980 che recita: «la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1
dieci anni.»
Tuttavia, se è vero che l'art. 66, L. n. 247 del 2012 non è una norma interpretativa e, pertanto, incide esclusivamente sui diritti di credito sorti dal 2 febbraio
2013 (data dell'entrata in vigore della legge), è altrettanto vero che, secondo quanto espressamente sancito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, 18 marzo
2013, n. 6729) «la nuova normativa va applicata [..] alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
Ciò premesso, in ordine al dies a quo della prescrizione, nell'ambito dei contributi annuali dovuti, occorre distinguere i contributi minimi da quelli in eccedenza da versare in autoliquidazione.
Con riferimento ai contributi minimi, in linea con quanto ritenuto sia dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26/10/2018, n. 27218), dalla locale Corte
d'appello di Palermo (Sent. n. 490/2017; Sent. n. 372/24) e anche da questo Tribunale
- trattandosi di contributi che prescindono dal reddito del professionista e sono dovuti per il solo fatto di essere iscritti alla - il termine prescrizionale decorre CP_1
9 dall'anno in cui essi maturano, in applicazione dell'art 2935 c.c. ( Cass. civ., Sez. lavoro, 26/10/2018, n. 27218: « La disciplina della prescrizione della contribuzione minima dovuta alla cassa forense, in quanto contributo autonomo rispetto ai redditi professionali dichiarati, non è quella del disposto dell'art. 19 della L. n. 576/80, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma della norma generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.».
Con riferimento, invece, ai contributi “in eccedenza”, ai sensi del summenzionato art. 19 della legge 576/1980, il “dies a quo” per il computo del termine prescrizionale, decorre dalla data di effettiva spedizione alla
[...]
delle comunicazioni contenenti gli esatti dati Controparte_5
dichiarati ai fini IRPEF e IVA e, in mancanza, dalla scadenza del termine ultimo per l'invio della comunicazione ex art. 17 l. 576/80 (rubricato “Comunicazioni obbligatorie alla cassa” che così dispone: «tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative»).
Per quanto riguarda poi le sanzioni e interessi va ulteriormente precisato che occorre distinguere, in quanto differenti per oggetto e natura:
a) quelle originate da omissioni di carattere contributivo,
b) quelle irrogate a seguito dell'inosservanza degli obblighi dichiarativi
(mancato o ritardato invio del Mod. 5) di cui agli artt. 7 ss. del Regolamento
Unico della Previdenza Forense.
Infatti, mentre le seconde hanno natura amministrativa, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale, le prime, in virtù di un rapporto di dipendenza funzionale, condividono la medesima natura civilistica dei crediti contributivi cui ineriscono e l'assoggettamento allo stesso termine di prescrizione
10 decennale, come previsto dall'art 66 comma 1 («la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni»). CP_1
Oltretutto, l'originario contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent del 13/03/2015, n. 5076; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord del 12/10/2022, n. 29751 ) che, chiamata a pronunciarsi sull'estensibilità o meno al credito per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva, ha statuito che «In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.».
Ciò in quanto «[..]l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative
(di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997).
[..] Da tale contesto emerge che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e
l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o
11 ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica. Non è tanto, quindi, un problema di natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive in parola rispetto all'omissione contributiva, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile la quale, in quanto legislativamente prevista come automatica, conserva questa sua connessione funzionale subordinata sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili».
Ciò premesso, nel caso in esame emerge ex actis che :
1) nella cartella esattoriale n. 29620170043265421000 (ruolo n. 2017/005816) sono state iscritte le sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2012, 2013 e 2014 per l'importo complessivo di € 1.300,72.
Detto credito, essendo sottoposto, come sopra precisato, al termine di prescrizione quinquennale, risulta prescritto. Invero, pur attribuendosi valore interruttivo della prescrizione quinquennale all'atto di diffida/accertamento (cfr. all. E nel fascicolo telematico dell'ente previdenziale) notificato il 13.12.2016 all'indirizzo (Via ARBIA n. 15 Roma) indicato per le comunicazioni dalla nella missiva del 2007 (cfr. doc. 1bis fascicolo della ricorrente) - con Pt_1
cui veniva richiesta la cancellazione dalla Cassa forense - alla data della notifica della suddetta cartella (10/7/2023) il successivo termine di prescrizione quinquennale, risulta decorso anche computando il periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale;
2) nella cartella di pagamento n° 29620220094167763000 (ruolo n. 2022/005400), invece, veniva richiesta la contribuzione minima e di maternità per gli anni 2016,
2017 e 2018, oltre interessi e sanzioni, nonché la sanzione per l'omesso invio della dichiarazione reddituale dell'anno 2019 per l'importo complessivo di €
13.872,72.
12 Sulla scorta di quanto sopra precisato detta somma risulta dovuta non essendo prescritta alla data di notifica della cartella de qua (13.7.2023).
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, alla luce della copiosa documentazione attentamente esaminata, la domanda va accolta solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della particolarità della questione, sussistono gravi motivi pe compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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