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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale di Oristano Sezione civile Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], 2 SAN VERO MILIS Difeso dall'avv. CARTA ANNA LISA ( ) VIA C.F._2 FIRENZE 17 09028 SESTU;
con studio in
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._3
ZENT'ARRUBIA, 2 SAN VERO MILIS Difeso dall'avv. ATZORI SIMONA (c.f. , con C.F._4 studio in VIA CARDUCCI, 6 09170 ORISTANO
– Controparte –
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5
Curatrice speciale di e CP_2 Parte_3
dall'avv. (c.f.
[...] Controparte_1
), con studio in VIA SERNESTE 9 09170 ORI- C.F._5 STANO
– Intervenuto – Ruolo: n. 130/2021 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
1) In via preliminare disporre l'affido esclusivo dei minori figli alla madre con la quale continueranno a vivere;
2) In via subordinata, nell'ipotesi in cui non dovessero ravvisarsi i presupposti per un affido esclusivo, disporre un affidamento condiviso con collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna e, in considerazione delle problematiche insorte, disporre che per le que- stioni di ordinaria amministrazione che attengono ai minori sia la madre a dover prendere, in via autonoma, le decisioni quotidiane in modo che non vengano ulteriormente pregiudicati i diritti degli stessi;
3) Data la disparità economica esistente tra le parti (come da do- cumentazione versata in atti) disporre, a carico del OR , l'au- Pt_2 mento del contributo al mantenimento dei minori figli nella misura ri- tenuta equa dal Giudice o, in alternanza, che la ORa possa Pt_1 beneficiare dell'assegno unico per i minori figli nella misura del 100%;
4) In ordine al diritto di visita, disporre che i minori trascorrano i week end con ciascun genitore in maniera alternata;
per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali ripartire i giorni in maniera eguale e con- secutiva presso ciascun genitore evitando così che i minori debbano af- frontare troppi spostamenti da un luogo all'altro; per le vacanze estive confermare quanto stabilito con ordinanza in data 11.06.2024 ovvero 8 giorni con ciascun genitore a partire dalla fine della scuola nel mese di giugno alla fine del mese di agosto mentre a settembre in vista della ripresa scolastica si riprenderà con la normale regolamentazione;
5) In considerazione della mancata partecipazione del padre alle spese straordinarie per i figli attualmente supportate dalla madre in via esclusiva, modificare le modalità di accompagnamento e prelevamento dei minori da Pula a San Vero Milis e viceversa stabilendo che sia il OR a doversi fare carico di tali spostamenti;
Pt_2
6) Data l'assenza di consenso da parte del padre, disporre, che il Giudice autorizzi la partenza dei minori in Olanda almeno due/tre volte e al rinnovo del loro passaporto diritto, questo, che risulta pregiudicato da oltre quattro anni.
— 2 — ALBERTO SALARIS: In via principale:
1) dichiarare la separazione tra i coniugi e Parte_2 [...] ; Parte_1
2) affidare i minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, disponendo che gli stessi abbiano la residenza anagrafica presso il padre;
3) disporre che i minori trascorrano con la madre:
-a) tutti i week-end, ad eccezione del terzo che trascorreranno con il padre, disponendo che sia la stessa madre a prenderli al termine delle lezioni o dalla residenza paterna (quando non impegnati a scuola) e sia il padre a riprenderli alle ore 18.00 dalla residenza materna;
-b) sette giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni del Natale
o del Capodanno ovvero dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-c) quattro giorni consecutivi, comprensivi della Pasqua o del Lu- nedì dell'Angelo;
-d) 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad ago- sto, alternando i primi 15 del mese un anno ed i successivi l'anno se- guente;
4) porre a carico della un assegno a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento della prole nella misura di € 200,00, con riparti- zione al 50 % delle spese straordinarie medicospecialistiche non co- perte da SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate se non necessitate, secondo le disposizioni di cui alle linee Guida del In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse disposto il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei minori presso la madre:
5) disporre che i minori trascorrano con il padre:
-a) tutti i week-end del mese, ad eccezione del terzo che trascor- reranno con la madre, disponendo che sia il padre stesso a prenderli al termine delle lezioni o dalla residenza materna (quando non impegnati a scuola) e che sia la madre a riprenderli alle ore 18.00 dalla residenza paterna;
-b) sette giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni del Natale
o del Capodanno;
-c) quattro giorni consecutivi, comprensivi della Pasqua o del Lu- nedì dell'Angelo;
-d) 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad ago- sto;
— 3 — 6) porre a carico del un assegno a titolo di contributo per Pt_2 il mantenimento della prole nella misura di € 200,00, con ripartizione al 50 % delle spese straordinarie medicospecialistiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate se non necessitate, secondo le disposizioni di cui alle linee Guida del CNF;
7) disporre che i minori possano recarsi fuori dal confine italiano solo previo consenso scritto del e che costui detenga il passa- Pt_2 porto dei figli;
8) porre a carico di le spese e compe- Parte_1 tenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Em_1 CP_1
— durante il periodo scolastico, confermare tempi di visita con gli orari ed i giorni come determinati con provvedimento del 27.01.2023 stabilendo però che le visite al padre siano a settimane al- terne invece che per tre fine settimane di seguito, si da garantire ai mi- nori di poter meglio organizzare i propri impegni anche extrascolastici ed avere una più equilibrata vita sociale;
— nel mese di luglio stabilire che i minori stiano consecutiva- mente con il padre 10/15 giorni ed i restanti giorni consecutivamente con la madre, lo stesso nel mese di agosto;
— disporre che per le festività i minori, tenuto conto delle va- canze scolastiche concesse, stiano consecutivamente con ciascun geni- tore un uguale numero di giorni disponendo l'alternanza di anno in anno in modo che i minori, se trascorrono la vigilia ed il Natale con la madre, trascorreranno l'ultimo dell'anno ed il Capodanno con il padre e vice- versa nell'anno successivo, lo stesso per la Pasqua e le altre festività civili e religiose;
— autorizzare la partenza dei minori in Olanda almeno 3 volte l'anno;
— liquidare le note spese per il presente procedimento R.G. 130/2021 e per il sub procedimento R.G. 130 -1 /2021 per l'attività pre- stata in favore dei minori ammessi entrambi con distinti provvedimenti al patrocinio a spese dello stato in atti dal 4.07.2024, nota spese che sarà cura di questa difesa provvedere a depositare nel fascicolo telematica- mente con separato invio.
— 4 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
, nata il [...] a [...]- Parte_1 dam, e nato il [...] a [...], hanno con- Parte_2 tratto matrimonio civile il 5 maggio 2013. Hanno due figli: Persona_3
[...
nato il [...], e nata il [...]. Persona_4 Il 5 febbraio 2021 la sig.ra ha depositato ricorso per Pt_1 separazione, descrivendo un quadro piuttosto allarmante della situa- zione familiare, accusando in particolare il sig. di essere un sog- Pt_2 getto maltrattante e chiedendo per questo l'addebito a carico del marito e l'affidamento esclusivo dei figli minori. Il sig. , nel contestare Pt_2 queste accuse, ha sostenuto che la crisi coniugale sia derivata dagli at- teggiamenti sempre più distaccati e insofferenti della moglie e che que- sta aveva messo in atto da diversi mesi una strategia di allontanamento dei figli dal padre e dai parenti della linea paterna, che sarebbe sfociato in un tentativo di espatrio in Olanda, chiedendo anch'egli per questo l'addebito a carico della moglie e l'affidamento esclusivo. La sig.ra ha riferito di aver effettuato un primo accesso Pt_1 presso un centro antiviolenza a marzo 2019, e poi di nuovo a gennaio 2020. Ha iniziato un percorso di sostegno psicologico a partire da aprile del 2020, prima a distanza, a causa delle misure di contenimento all'epoca vigenti per far fronte alla pandemia da Covid19, poi in pre- senza. Il 5 maggio 2021 la sig.ra ha ottenuto la collocazione Pt_1 presso una struttura protetta, che ha poi lasciato a settembre per trasfe- rirsi a Pula in un'abitazione di cui non ha voluto rivelare l'ubicazione. Il sig. , invece, vive a San Vero Milis, località Sa Rocca Tunda, Pt_2 in via Sa Zent'Arrubbia 2, in uno stabile di sua proprietà esclusiva. All'udienza del 26 maggio 2021, il Presidente ha disposto:
1) accertamenti dei servizi sociali sulla famiglia e incontri tra pa- dre e figli in spazio neutro;
2) un mantenimento di 400 € al mese a carico del sig. in Pt_2 favore dei figli (come da sua offerta in udienza), oltre metà delle spese straordinarie. Successivamente, valutata la prima relazione dei servizi sociali, il Presidente ha disposto l'affidamento condiviso con collocazione preva- lente presso la madre, con diritto di visita due giorni a settimana alla
— 5 — presenza dei servizi sociali fuori dallo spazio neutro. Ha inoltre aumen- tato il mantenimento a 450 € al mese. Chiusa la fase presidenziale, il giudice istruttore ha inoltre dispo- sto consulenza tecnica, nominando la dott.ssa , la quale Persona_5 ha depositato il proprio elaborato il 15 ottobre 2022.
2. L'affidamento, la collocazione e le frequentazioni dei minori.
2.1. Le richieste delle parti.
La sig.ra ha preliminarmente chiesto l'affidamento Pt_1 esclusivo o, in via subordinata, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé. Specularmente, il sig. Pt_2 ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé. Al fine di decidere compiutamente sulle domande, è necessario ricostruire nel dettaglio ciò che è stato riscontrato nel corso del processo e il modo in cui i rapporti si sono evoluti.
2.2. La frequentazione monitorata tra il padre e i figli.
All'udienza del 26 maggio 2021 il Presidente ha disposto la presa in carico della famiglia da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare. Ad agosto 2021 si sono svolti vari incontri in spazio neutro tra il padre e i figli, alcuni in presenza e altri in videochiamata. Visto l'anda- mento positivo degli incontri, il Centro per la Famiglia ha ritenuto che ulteriori incontri dovessero avvenire fuori dagli spazi del centro (v. nota di aggiornamento del 30 agosto 2021). A settembre e ottobre si sono svolti altri incontri, prima nello spazio verde presso il Centro per la Fa- miglia, poi al parco di viale Repubblica a Oristano, anche questi molto positivi (v. relazione di aggiornamento del 5 ottobre 2021). Preso atto di ciò, il 15 ottobre 2021, il Presidente, a chiusura della fase presidenziale, ha stabilito che il padre potesse vedere i figli almeno due pomeriggi a settimana per due ore alla presenza di un pedagogista o altra persona incaricata. Nei mesi di novembre e dicembre, quindi, gli incontri sono proseguiti fuori dallo spazio neutro, in casa del sig. Pt_2
— 6 — o dei suoi genitori. Anche questi incontri hanno avuto un andamento molto positivo, anche se il sig. ha iniziato a manifestare una cre- Pt_2 scente insofferenza verso questa modalità (v. comunicazione del Co- mune di San Vero Milis del 4 gennaio 2022). La situazione ha raggiunto un punto di rottura dopo l'incontro del 28 dicembre, allorché il sig.
[...] CP_
ha dichiarato di non essere più disposto a incontrare i figli in mo- dalità protetta (v. comunicazione del Comune di San Vero Milis del 31 gennaio 2022). All'udienza del 7 febbraio 2022, il giudice istruttore ha stabilito che i servizi sociali calendarizzassero un incontro settimanale di almeno quattro ore, chiedendo anche una valutazione sull'opportunità che gli incontri potessero svolgersi alla presenza dei nonni senza estranei. Ha inoltre autorizzato il padre a sentire i minori con videochiamate giorna- liere durante il resto della settimana. Nei mesi successivi, a quanto ha riferito il servizio sociale, padre e figli hanno ripreso a incontrarsi con le modalità usuali, ribadendo le difficoltà dovute all'insofferenza del sig. e alla chiusura della Pt_2 sig.ra a qualunque forma di liberalizzazione, e ribadendo la Pt_1 necessità del coordinamento genitoriale e della neuropsichiatria infan- tile (v. comunicazione del Comune di San Vero Milis del 28 novembre 2022).
2.3. Il rapporto tra il padre e i figli.
I servizi sociali hanno monitorato la famiglia da agosto 2021 in poi, inizialmente in spazio neutro e successivamente nell'ambito della famiglia paterna, e il quadro delle reazioni padre/figli che emerge è stato senz'altro positivo. Sin dal primo incontro in spazio neutro, avvenuto il 6 agosto 2021, i servizi sociali hanno parlato di «relazione significativa tra i mi- nori e il padre, che sembrerebbe non essere stata compromessa dall'in- terruzione subita (e neanche dai maltrattamenti assistiti riferiti dalla sig.ra ndr); i bimbi si sono approcciati al genitore in ma- Pt_1 niera affettuosa e spontanea, ricercandone le attenzioni e il contatto fisico, richiedendo informazioni relative alla loro casa, i loro giochi e gli amici», consigliando la prosecuzione degli incontri fuori dallo spa- zio neutro (v. nota di aggiornamento del 30 agosto 2021, depositata il 6 settembre 2021). Valutazioni di tenore analogo sono proseguite in rela-
— 7 — zione a tutti gli incontri successivi: «La dr.ssa (assistente so- Per_6 ciale del Centro per le Famiglie, ndr) ha aggiunto se le capita (alla pe- dagogista, ndr) di osservare dei comportamenti inadeguati del padre per cui ritiene di dover intervenire ed essa ha risposto che ad oggi non è capitato. Si è chiesto se in passato sia capitato e la è interve- Per_6 nuta dicendo che in passato essa aveva un ruolo più di facilitatore e la pedagogista ha detto che in passato il Signor si apriva, Tes_1 Pt_2 condivideva quello che succedeva e chiedeva un consiglio e non ha mai osservato dei comportamenti che sarebbe stato necessario rimodulare» (v. consulenza, p. 54). La consulente tecnica, dott.ssa , ha invece svolto i propri Per_5 accertamenti da luglio 2022 in poi. Sin dal primo incontro dell'8 luglio, ha constatato che «i bambini si sono relazionati serenamente con il pa- dre che ha giocato con loro amorevolmente», e ha concluso che «La figura della pedagogista sembra essere stata accettata da tutti i com- ponenti e a dire della allo stesso tempo viene tenuta fuori dal Per_7 sistema formato dalla triade padre e figli che appena si ricongiunge si ricompatta in maniera armoniosa rendendo la sua presenza utile ma non indispensabile. […] Si riferisce in merito di aver potuto osservare l'idoneità della figura genitoriale paterna e di non aver colto delle cri- ticità tali per cui ad egli possa essere impedito di frequentare libera- mente i propri figli;
i bambini sono apparsi sereni e si sono relazionati positivamente con il padre» (v. consulenza, p. 78). Le contestazioni mosse dalla consulente della sig.ra hanno spesso poco a che Pt_1 vedere con gli accertamenti compiuti dalla dott.ssa : per la mag- Per_5 gior parte, sono sostanzialmente delle allegazioni difensive formulate sulla base di quanto riferito dall'assistita, ancorché a volte vestite da critiche scientifiche alla consulente (ad es. la contestazione dell'uso del termine «conflitto» al posto di «violenza», di cui allo stato non c'è prova).
2.4. Le violenze fisiche su . CP_2
La sig.ra sostiene di essere stata vittima di maltratta- Pt_1 menti da parte del sig. e che anche i figli lo siano stati. Pt_2 Dalla consulenza tecnica sono emersi indizi di violenza a carico del sig. nei confronti di , che meritano un'analisi attenta;
Pt_2 CP_2 Per_ e questo al di là delle affermazioni della sig.ra del tipo « Pt_1
ha vissuto tante cose direttamente con il padre che lui ha picchiato
[...]
— 8 — tante volte molto forte, sberlato come si dice» (v. consulenza, p. 12). Richiesto di riferire sui propri metodi per farsi ubbidire, la consulente ha riportato del sig. «ha parlato di una dinamica madre/figlio Pt_2 tutte le sere poco prima di cena, si creavano delle tensioni che anda- vano fuori controllo, legate al poter vedere o meno la televisione. […] Un giorno ha perso il controllo, e istintivamente gli ha dato CP_2 uno schiaffo per farlo tornare in se.» (v. consulenza, p. 40). Le affermazioni di , invece, sono più difficilmente inter- CP_2 pretabili, anche tenuto conto della sua giovanissima età. Inizialmente, ha fatto delle affermazioni abbastanza plausibili;
richiesto di raccontare in che occasioni abbia ricevuto schiaffi, ha risposto: «perché ero un po' monellino ma non c'era bisogno»; poi, «è cambiato […] non gli da più schiaffi» (v. consulenza, p. 64). Richiesto di riferire di un ricordo triste in famiglia, invece, ha risposto: «Ero infelice quando PA mi CP_2 stava picchiando», precisando in altra occasione che ciò avveniva «tante volte […] quasi ogni giorno» (v. consulenza, pp. 68 e 69). Ad avviso del Tribunale, queste affermazioni appaiono incompatibili con le risultanze agli atti. È inverosimile che un bambino vittima di violenza così frequente possa avere col genitore che la commette il rapporto fe- lice e sereno che è stato riferito in numerosissimi incontri protetti tra il padre e i figli. È più verosimile che , come spesso fanno i bam- CP_2 bini, abbia ingigantito uno o più episodi isolati. È pacifico che il sig.
ha dato uno schiaffo a almeno in un'occasione, ma non Pt_2 CP_2 vi sono elementi per poter affermare che il comportamento in questione fosse abituale. Nonostante questo, anche all'udienza del 16 dicembre 2022 la sig.ra ha insistito a sostenere che il sig. sia un sog- Pt_1 Pt_2 getto maltrattante e che il suo comportamento da padre-modello sia stato solo una recita da esibire a favore dei servizi sociali;
infine, ha negato recisamente il proprio assenso a una liberalizzazione degli in- contri, ancorché con la sorveglianza dei nonni paterni, da lei descritti come schierati senza riserve in favore del sig. Pt_2
2.5. La credibilità della sig.ra Pt_1
In generale, diverse affermazioni della sig.ra sono Pt_1 state smentite dai fatti. Ad esempio, la circostanza che i figli «non vo- levano andare con il padre […] soprattutto il grande diceva che non
— 9 — capiva perché ci dovesse andare nonostante li avesse picchiati» (v. con- sulenza, p. 16) è nettamente in contrasto con quanto constatato dai ser- vizi sociali sin dal primo incontro, cioè che «i bimbi si sono approcciati al genitore in maniera affettuosa e spontanea, ricercandone le atten- zioni e il contatto fisico» (v. nota di aggiornamento del 30 agosto 2021, depositata il 6 settembre 2021). O, ancora, il fatto che essi «sono con- tenti di andare con il padre perché si sentono protetti dalla presenza dell'assistente» (v. consulenza, p. 16) è in contrasto con la constata- zione che «i bambini […] inizialmente facevano muro, parlavano con lei (la pedagogista, ndr) nel momento in cui li prendeva dalla madre per accompagnarli dal padre poi una volta che erano con lui la igno- ravano completamente» (v. consulenza, p. 54) e che «La figura della pedagogista […] viene tenuta fuori dal sistema formato dalla triade padre e figli che appena si ricongiunge si ricompatta in maniera armo- niosa» (v. consulenza, p. 78). Secondo la prospettazione della sig.ra Per
avrebbe parlato con la pedagogista, la dott.ssa Pt_1 CP_2
raccontando le violenze subite dal padre e chiedendo, in partico-
[...] lare, «come mai PA adesso è buono rispetto a come era a casa?»; «La pedagogista visibilmente contrariata ha ripetuto che ciò non era vero
[…] che i bambini non parlano mai né della madre né del padre, dicono se sono stati bene o di essere contenti di essere stati dal PA che gli era mancato o di tornare dalla madre» (v. consulenza, pp. 55 e 56). Oltre ad affermazioni smentite dai fatti vi sono anche varie affer- mazioni tra loro contraddittorie della sig.ra In sede di que- Pt_1 rela, ella ha affermato che «Poco dopo la nascita del nostro primo ge- nito, periodo in cui , iniziava una condotta nei miei confronti Pt_2 non più amorevole come in precedenza, bensì intraprendeva un atteg- giamento denigrante nei miei confronti» e che «quanto sopra esposto, non è altro che il culmine di una relazione inizialmente serena che ha subito un costante e progressivo deterioramento» (doc. 13 , Pt_1 salvo poi, in momenti successivi, sostenere che già ai tempi della fre- quentazione in Olanda, ben prima del matrimonio, in almeno un'occa- sione il sig. le ha messo un cuscino in faccia per farla smettere Pt_2 di piangere (v. consulenza, p. 19). Oppure, ancora, a domanda «Ci può riferire se la persona destinataria della presente querela abbia pro- blemi di dipendenza […] da stupefacenti […]?» ha riposto «No, niente di tutto questo» (doc. 13 , salvo poi, in altra occasione, rife- Pt_1 rire che «l'altro (ex compagno, ndr) l'ha lasciato perché faceva uso di stupefacenti e alcool e lei non ne faceva uso. Questo lo ricollega anche al Signor perché egli un periodo ha venduto cocaina e fumava Pt_2
— 10 — marijuana e lei lo trovava grave, anche quando avevano i bambini l'aveva trovata a casa e nel b&b» (v. consulenza, p. 25).
2.6. La frequentazione libera tra il padre e i figli.
Tutti gli operatori che si sono relazionati col padre e i figli hanno espresso giudizi molto positivi sulla loro relazione, sottolineando che la relazione è spontanea e che i bambini frequentano con piacere sia il padre che i nonni paterni. E questo all'esito di oltre un anno di incontri svoltisi sempre alla presenza di un assistente sociale. Su queste basi, il giudice istruttore, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha disposto la liberalizzazione degli incontri padre/figli, ma, dato l'alto livello di conflittualità tra i genitori, ha ritenuto di nominare una curatrice speciale nell'interesse dei minori, scegliendo l'avv.
[...]
CP_1 All'udienza del successivo 27 gennaio, all'esito di lunga interlo- cuzione con i genitori e con la curatrice speciale, è stato stabilito un calendario per le frequentazioni dei figli con i genitori, tenuto conto del fatto che essi vivono a una certa distanza tra loro: l'una a Pula, l'altro a San Vero Milis. In mancanza di diversi accordi tra i genitori, ritiene il Tribunale di dover recepire il calendario a suo tempo stabilito, come precisato nel dispositivo, inserendovi nuove disposizioni per quanto concerne le vacanze, che fino a ora non sono mai state regolamentate, nella speranza che nel corso del processo i genitori trovassero un ac- cordo anche su quelle. Nel corso dell'ulteriore svolgimento del processo, la frequenta- zione tra il padre e i figli ha avuto un andamento sostanzialmente posi- tivo. Anche i genitori, tra loro, avevano iniziato a relazionarsi meglio, fino a quando le tensioni non si sono nuovamente acuite in prossimità delle vacanze estive. La sig.ra voleva poter tornare in Olanda Pt_1 coi figli per un periodo, in modo da poter far visita al padre, in gravi condizioni di salute. Il sig. , temendo che ciò potesse portare a Pt_2 una sottrazione dei minori, rischio di cui aveva già avuto timore poco dopo la separazione di fatto, ha negato il consenso e ha inoltre chiesto di poter tenere i figli presso di sé per periodi più lunghi durante l'estate. Accettata l'impossibilità di tornare in Olanda, la sig.ra Pt_1 sostiene di aver dimostrato flessibilità in modo che i figli trascorressero periodi più lunghi col padre durante l'estate, ma che il sig. abbia Pt_2 opposto chiusure pregiudiziali sulla base di non meglio precisati motivi
— 11 — di lavoro. Anche la curatrice speciale ha confermato questa versione. Ulteriori disaccordi sono emersi anche a ridosso delle successive vacanze pasquali ed estive, da cui si è resa necessaria l'adozione di una ulteriore regolamentazione delle modalità di visita per il periodo estivo
– a parziale modifica dei provvedimenti provvisori – tramite il provve- dimento dell'11 giugno 2024.
2.7. L'affidamento dei minori.
In diritto, deve premettersi che l'affidamento condiviso costitui- sce la regola generale in materia. Tale principio, difatti, ammette possi- bilità di deroga soltanto in via eccezionale, qualora sussistano gravi si- tuazioni di fatto dalle quali emerga, in maniera chiara e inequivocabile, l'incapacità di uno dei genitori a esercitare la propria responsabilità ge- nitoriale. All'esito delle considerazioni sopra svolte, tale incapacità deve ritenersi del tutto assente nel caso di specie, malgrado tra i genitori siano emerse reciproche conflittualità da ritenersi potenzialmente lesive dell'interesse dei minori e in relazione alle quali le parti sono chiamate, fin da ora, ad adottare un atteggiamento più flessibile e orientato alla massima collaborazione reciproca. Dalle risultanze processuali, in particolare, non sono emerse par- ticolari criticità legate all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. , tali da giustificare l'affidamento in via esclusiva Pt_2 dei figli minori, così come richiesto in via principale dalla sig.ra
[...]
L'idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. CP_4
, difatti, ha trovato riscontro anche nelle diverse relazioni redatte Pt_2 dai vari operatori coinvolti, i quali hanno confermato in maniera pres- soché univoca che i minori hanno instaurato un rapporto significativo, sereno e affettuoso anche con la figura paterna. Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l'affidamento di Part
e a entrambi i genitori. CP_2
2.8. La collocazione e le frequentazioni dei minori.
Per quanto concerne la collocazione dei minori, deve confermarsi quella prevalente presso la madre a Pula, ormai in essere da diversi anni e dimostratasi idonea nel loro interesse. Essi, infatti, risultano ormai
— 12 — stabilmente inseriti nel contesto sociale di Pula, dove, peraltro, frequen- tano la scuola e svolgono varie attività extrascolastiche. Quanto alle frequentazioni col padre, si ritiene opportuno confer- mare in questa sede le modalità di frequentazione già stabilite nell'or- dinanza del 27 gennaio 2023, articolate in quattro settimane. Tali modalità, difatti, costituiscono un equo contemperamento tra le diverse soluzioni prospettate dalle parti e devono ritenersi, allo stato, le più idonee a soddisfare l'esigenza dei figli minori di continuare a frequentare regolarmente il padre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e tenendo conto delle lunghe distanze da percorrere negli spostamenti tra Pula e San Vero Milis. Deve darsi atto, tuttavia, che nel corso del procedimento sono emerse a più riprese – specie a ridosso delle festività o dei periodi estivi
– delle situazioni di reciproca conflittualità tra le parti che il Tribunale si auspica possano cessare definitivamente lasciando spazio a un atteg- giamento più collaborativo e armonioso tra i genitori, al fine di tutelare l'interesse prevalente dei figli minori. A tal fine, come da domanda del padre e della curatrice speciale dei minori, si ritiene di stabilire quindici giorni continuativi nel mese di luglio e quindici giorni continuativi nel mese di agosto presso ciascun genitore. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno le feste a settimane alterne presso ciascun genitore dall'inizio delle feste fino alla vigilia, dal Natale fino all'ultimo dell'anno, dal Capodanno fino all'epi- fania. Mentre per quanto riguarda le festività pasquali, i minori passe- ranno ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore.
2.9. Gli spostamenti in Olanda dei minori.
Infine, si deve dare atto che la sig.ra ha chiesto di es- Pt_1 sere autorizzata in via generale a partire con i figli in Olanda due o tre volte all'anno senza il consenso del sig. Il sig. si è op- Pt_2 Pt_2 posto, rilevando l'alto rischio che la domanda costituisca un mezzo per portare stabilmente i figli in Olanda, sottraendoli al padre. La curatrice speciale dei minori ha invece aderito. La domanda, avendo lo scopo di privare stabilmente il padre da una parte della sua responsabilità genitoriale, limitatamente alle deci- sioni relative ai viaggi all'estero, non può essere accolta. L'opposizione del sig. infatti, non appare in sé arbitraria. Pt_2
— 13 — Occorre, infatti, rilevare che la sig.ra oltre ad aver lasciato Pt_1 la casa familiare coi figli, accusando il sig. di fatti molto gravi Pt_2 che hanno trovato pochissimi riscontri e che in buona parte sono stati smentiti, non risulta avere alcun radicamento in Italia. Quando è com- parsa in udienza, l'ha fatto quasi sempre con un'interprete, in quanto a tanti anni dal suo arrivo ancora ha difficoltà con la lingua, il che peraltro lascia supporre che non abbia particolari legami affettivi in Italia. Molto poco è dato sapere sulla sua situazione lavorativa qui, come si appro- fondirà in seguito. In definitiva, non c'è nulla che trattenga la sig.ra in Italia. Pt_1 In caso di ulteriori richieste e opposizioni in tal senso, la questione dovrà quindi essere affrontata di volta in volta sulla base delle specifi- cità del singolo viaggio da intraprendere.
3. Il mantenimento dei figli.
3.1. Le richieste delle parti.
La sig.ra ha chiesto un aumento di giustizia del man- Pt_1 tenimento ordinario dei figli, attualmente stabilito in via provvisoria in 450 € al mese, e ha chiesto l'attribuzione dell'intero assegno unico. Il sig. ha chiesto la liquidazione di 200 € al mese, oltre Pt_2 metà spese straordinarie.
3.2. Le condizioni della sig.ra Pt_1
Alla prima udienza presidenziale la sig.ra ha dichiarato Pt_1 di svolgere l'attività di insegnante di yoga e di recarsi circa quattro volte all'anno in Olanda per svolgere l'attività di naturopata, sostenendo di essere in grado di conseguire un reddito medio mensile di circa 800 € al mese – seppure variabile a seconda del numero di ore di lavoro effet- tivamente svolte – lavorando in proprio come insegnante di yoga. Deve rilevarsi che all'epoca di tali dichiarazioni la sig.ra aveva Pt_1 iniziato a lavorare da poche settimane e affermava di aver guadagnato circa 600 € lavorando due giorni alla settimana (corrispondenti a circa sette ore di lavoro settimanali). Più recentemente, tramite le note del 6 maggio 2024 (v. sub 1), la
— 14 — sig.ra ha dato atto di aver ripreso, da circa un anno, a svol- Pt_1 gere la propria attività lavorativa in collaborazione con un Hotel di Pula, percependo dei compensi percentuali, calcolati sul costo complessivo dei vari pacchetti turistici offerti dall'hotel. Tali compensi, tuttavia, non sono stati precisamente quantificati in termini monetari malgrado, nelle medesime note, la sig.ra abbia genericamente dato atto di Pt_1 riuscire a guadagnare dalla propria attività lavorativa una somma media complessiva compresa tra i 500 € e i 600 € mensili. Sul punto, il sig. ha dato atto, tramite le note del 10 marzo Pt_2 2024, che la sig.ra ha avviato parallelamente un'attività di Pt_1 produzione e vendita di prodotti per la cura della persona (quali profumi e saponi artigianali), pubblicizzati a mezzo del proprio profilo social, da cui desumere in via presuntiva l'astratta capacità della sig.ra CP_5 di conseguire maggiori e ulteriori fonti di entrata (v. docc. allegati
[...] alle note del 10 marzo 2024). Tali fatti sono rimasti privi di contesta- zione, ma deve darsi atto che il suddetto profilo, tenuto conto dello scarso numero di seguaci e interazioni, non risulta avere una visibilità tale da far desumere la capacità della sig.ra di generare ulte- Pt_1 riori entrate di rilievo. Dall'esame della documentazione reddituale agli atti è risultato che la sig.ra ha conseguito un reddito complessivo pari a Pt_1 1.696 € nel periodo d'imposta relativo all'anno 2022 (v. dichiarazione dei redditi 2023 allegata alle note del 6 maggio 2024 del sub 1 e alle note dell'11 dicembre 2024). Nel periodo d'imposta relativo all'anno 2023, inoltre, ella risulta aver conseguito un reddito complessivo pari a 6.960 € (v. dichiarazioni dei redditi 2024 allegata alle note dell'11 di- cembre 2024). Quanto all'esistenza di ulteriori fonti di entrata rispetto a quelle reddituali, deve rilevarsi che la sig.ra in passato ha benefi- Pt_1 ciato (limitatamente al periodo compreso tra il mese di marzo 2023 e il mese di dicembre 2023) del cosiddetto reddito di libertà pari a 1.150 € mensili. All'attualità, invece, ella ha dato atto di continuare a percepire metà dell'assegno unico di 233,50 € (importo aumentato solo di re- cente), oltre a percepire il contributo per il mantenimento dei figli mi- nori pari a 450 € corrisposto mensilmente in suo favore dal sig. . Pt_2 A fronte di tali entrate, per contro, deve rilevarsi che la sig.ra
[...] sostiene mensilmente il pagamento di un canone di locazione CP_4 pari a 600 € per l'abitazione di Pula, dove vive stabilmente unitamente ai figli minori.
— 15 —
3.3. Le condizioni del sig. Pt_2
Con riguardo alla situazione del sig. , all'udienza presiden- Pt_2 ziale del 13 ottobre 2021 egli ha dichiarato di occuparsi a tempo pieno della gestione del bed & breakfast, guadagnando circa 1.200 € al mese. Tali guadagni hanno trovato tendenzialmente riscontro nella do- cumentazione reddituale relativa all'ultimo triennio, dalla quale risulta complessivamente che il sig. ha conseguito i seguenti redditi: a) Pt_2 18.014 € nel periodo di imposta 2021 (v. dichiarazione dei redditi 2022 allegato alle memorie del 5 luglio 2024); b) 20.882 € nel periodo d'im- posta 2022 (v. dichiarazione dei redditi 2023 allegato alle memorie del 5 luglio 2024); c) 12.173 € nel periodo d'imposta 2023 (v. dichiarazione dei redditi 2024 allegato alle memorie del 5 luglio 2024). Deve, tuttavia, rilevarsi che in passato il sig. è stato in Pt_2 grado di ottenere ulteriori fonti di entrata tramite l'investimento di pic- cole somme di denaro in bitcoin, così come da egli stesso affermato in sede di comparsa di costituzione e, successivamente, reso noto dalla sig.ra nelle memorie del 6 maggio 2024 (v. sub 1). Pt_1 Quanto alle spese sostenute mensilmente, il sig. non so- Pt_2 stiene alcun canone di locazione mensile in quanto risiede stabilmente nell'abitazione di sua proprietà e, di conseguenza, l'unica spesa gra- vante deve ritenersi il costo del carburante per recarsi a Pula circa tre volte al mese, pari a 150 € mensili.
3.4. La misura dell'assegno di mantenimento dei figli
Rispetto a quanto emerso all'inizio del processo, deve rilevarsi che le condizioni economiche delle parti – nonché la loro capacità di conseguire autonomamente forme di reddito – sono rimaste sostanzial- mente invariate. Sotto altro profilo, invece, il trasferimento della sig.ra Pt_1 a Pula ha comportato maggiori costi di affitto (attualmente pari a 600€ mensili) e, per entrambe le parti, un incremento dei costi di trasporto al fine di consentire l'effettiva attuazione del diritto di visita dei figli mi- nori secondo le modalità calendarizzate. In relazione a ciò, tuttavia, deve evidenziarsi la circostanza non contestata secondo cui il sig. – al di fuori dei fine settimana di Pt_2 sua spettanza – non si sia mai presentato a Pula per trascorrere con i
— 16 — figli i due pomeriggi infrasettimanali previsti mensilmente nel calenda- rio di visite, sostenendo di non potersi permettere i costi del viaggio e del pernottamento a Pula (v. note del 6 maggio 2024 di cui al sub 1). Al riguardo, è bene precisare che questo assetto è stato concordato dalle parti alla presenza del giudice istruttore, all'esito di lunga interlocu- zione: quel pernottamento, in particolare, era stato stabilito per consen- tirgli di trascorrere più tempo coi figli. Per altro verso, dalla ricostruzione della situazione economica delle parti non sono emerse variazioni rilevanti delle rispettive condi- zioni reddituali tali da giustificare un adeguamento dell'assegno di mantenimento. Per tutte queste ragioni, stante la conferma delle moda- lità di esercizio del diritto di visita già previste, deve ritenersi congruo confermare la misura dell'assegno posto a carico del sig. a titolo Pt_2 di contributo per il mantenimento dei figli minori in 450 € al mese.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione e dei profili di soccombenza reciproca.
Dispositivo
Il Tribunale, in composizione collegiale, così statuisce: 1. Pronuncia la separazione personale di Parte_4 e in relazione al matrimonio civile da loro contratto
[...] Parte_2 il 5 maggio 2013 a San Vero Milis (atto n. 2, parte I, serie 2, anno 2013), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua com- petenza.
2. e sono affidati a entrambi i genitori, con CP_2 Parte_3 collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà tenere i figli presso di sé in base al seguente ca- lendario: Settimane 1, 2 e 3: Il sig. verrà a prendere i figli a Pula Pt_2 sabato all'uscita da scuola e li terrà presso di sé a San Vero Milis, con pernottamento. La sig.ra verrà a riprendere i figli a San Vero Pt_1 Milis domenica alle 18:00.
— 17 — Settimana 4: Il sig. verrà a prendere i figli a Pula il mer- Pt_2 coledì e il giovedì all'uscita da scuola e li terrà presso di sé a Pula, de- cidendo di volta in volta, in base alle esigenze concrete, se tenerli anche per il pernottamento in un alloggio a Pula, previo congruo preavviso alla sig.ra In mancanza di pernottamento, e in ogni caso il Pt_1 giovedì, il sig. riporterà i figli alla sig.ra alle 19:00. Pt_2 Pt_1 Per le vacanze di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno tenendo i figli secondo i seguenti periodi: un primo periodo, dalla fine della scuola fino al 24 dicembre;
un secondo periodo, dal 25 al 31 di- cembre;
un terzo periodo dal 1° al 3 gennaio;
un quarto periodo dal 4 al 6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua i genitori si alterneranno in questo modo di anno in anno: il giorno di Pasqua i figli staranno con un genitore, mentre il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per le vacanze estive i minori trascorreranno quindici giorni con- tinuativi nel mese di luglio e quindici giorni continuativi nel mese di agosto presso ciascun genitore, secondo quanto da loro concordato di volta in volta con congruo anticipo.
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in fa- Pt_2 vore della sig.ra la somma di 450 € entro il 5 di ogni mese a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (225 € per cia- scun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre metà delle spese straordinarie.
5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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