Articolo 56 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 55Articolo 54
Versione
22 maggio 1951
Art. 56. (Disposizione finale).

Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951