Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, via C. Verani n. 24, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Maurizio BONAFACCIA che li rappresenta e difende per procura in foglio separato in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Conclusioni congiunte:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa e/o respinta:
a) statuire la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Contigliano (RI) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Contigliano al n. 88 P.II 1984, Pt_3
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Contigliano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza,
c) applicazione delle condizioni qui di seguito riportate:
A) Divorzio: i coniugi sono autorizzati a vivere definitivamente separati e saranno liberi di scegliere la propria residenza, nel reciproco rispetto e con reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno, nei modi di legge.
B) Mantenimento coniugi: i coniugi rinunciano, reciprocamente e definitivamente al loro mantenimento perché sono indipendenti ed autonomi economicamente.
1
considerato che
la sig.ra è autosufficiente e non ha più necessità di Parte_4 sostentamento economico, non è più dovuto l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione e quindi il sig. è definitivamente esonerato dall'eseguire i versamenti mensili con estinzione della sua Parte_2 obbligazione, secondo quanto sopra richiamato.
D) Beni: le parti, confermato di aver già da tempo diviso tutti i beni mobili, ribadiscono di essere comproprietari in pari quota delle seguenti unità immobiliari: appartamento sito in RIETI, via Tancia n. 20/A, distinto in catasto al fg. 87, part. 272, sub 14, categoria A/2, piano secondo, R.C. €. 1.517,14 e mq. 141, consistenza vani 5,5, e garage sito sito in RIETI, via Tancia n. 20/A, distinto in catasto al fg. 87, part. 272, sub 13, categoria C/2, piano terra, R.C. €. 44,31, e pertanto, nell'esercizio della loro autonomia privata di cui sono titolari, con il presente atto concordano, convengono e stabiliscono di voler trasferire a titolo gratuito detti immobili alla loro figlia che in tal modo diventa proprietaria esclusiva di entrambi. Parte_4
I ricorrenti, inoltre, sono comproprietari in parti uguali di un terzo immobile e precisamente del locale commerciale sito in
RIETI, (via Cavour) via degli Orti n. 25-27- 29-31-33, ad angolo con via Fara Sabina, distinto in catasto al fg. 87, part. 02, sub 03, categoria C/1, piano terra, R.C. €. 1.517,14 e mq. 71 con sette vetrine e servizio igienico, per il quale la sig.ra si impegna ad acquistare la porzione ed i diritti di proprietà dal sig. Parte_1 Parte_2 che accetta di vendere la sua quota del 50%.
[...]
Accertato concordemente che l'attuale valore complessivo di detto immobile è di novantamila euro, il prezzo della detta compravendita è concordemente stabilito dalle parti in €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) che la sig.ra verserà al sig. con bonifico bancario o assegno circolare al momento della Parte_1 Parte_2 stipula del relativo atto pubblico.
Tutti i trasferimenti convenuti e sopra indicati, a favore della sig.ra e della sig.ra Parte_4 Parte_1
, verranno eseguiti nello stato di fatto e di diritto nel quale i beni attualmente si trovano, con accessori, pertinenze,
[...] accessioni, usi, diritti, azioni e ragioni, eventuali servitù attive e passive se esistenti, con tutti i diritti e gli obblighi di natura legale e condominiale, così come oggi possiedono i ricorrenti.
Per una corretta formalizzazione a norma di legge dei predetti trasferimenti di proprietà, fin da ora la sig.ra Parte_1
ed il sig. si obbligano reciprocamente a stipulare il relativo atto pubblico entro tre mesi
[...] Parte_2 da oggi e quindi compariranno dinanzi al notaio scelto concordemente nella persona del Dott. con Persona_1 studio in Rieti, viale Matteucci, che su impulso del contraente più diligente indicherà il giorno e l'ora del rogito, data che verrà comunicata con preavviso scritto all'altra parte ed a tutti gli interessati di legge, almeno dieci giorni prima.
Il giorno della stipula dell'atto pubblico il sig dovrà consegnare la dichiarazione liberatoria Parte_2 dell'amministratore del condominio riguardante l'avvenuto preventivo saldo di tutte le quote ordinarie e straordinarie condominiali.
Le imposte, le tasse, le spese legali, anche tecniche e notarili, necessarie a norma di legge anche per detto rogito rimarranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
2 I ricorrenti stabiliscono che con l'esecuzione delle pattuizioni di cui al presente atto avranno definito ogni loro rapporto di tipo familiare, economico e patrimoniale fondato e connesso all'intercorso rapporto di coniugio e pertanto dopo la corretta esecuzione dei predetti accordi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o causa.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 13.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/10/1984 in Contigliano (RI), trascritto nel Registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Contigliano (atto n. 88, P.II, S. B, anno 1984).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dall'unione coniugale è nata, in data 11/05/1985,
a seguito di procedimento giudiziale n. 2049/2001 R.G. Tribunale di Rieti, Parte_4
i ricorrenti hanno richiesto la separazione giudiziale e nelle more il ha trasferito la propria Parte_2 residenza;
dopo l'udienza presidenziale il Tribunale ha disposto la separazione dei coniugi e relativi provvedimenti con sentenza n. 427/2003; è maggiorenne e, svolgendo attività di Parte_4 insegnante, è economicamente autosufficiente, quindi non ha più necessità di ricevere il mantenimento previsto con la sentenza di separazione;
anche i due coniugi sono economicamente autonomi ed autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
dalla data di separazione sono trascorsi numerosi anni e quindi, decorsi ampiamente i termini di legge, allo stato sussistono tutte le condizioni oggettive e soggettive per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate per la udienza del 18.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla udienza presidenziale nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 427/2003 la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le conclusioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il giorno 28/10/1984 in Contigliano (RI), trascritto nel Registro Parte_2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Contigliano (atto n. 88, P.II, S.B, anno 1984);
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Contigliano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4