CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1289/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Piazza,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Palmeri e Carlo Riela,
PEC: Email_2 Email_3
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- Ritenere, per i motivi sopra esposti, in riforma dell'impugnata sentenza, infondata in fatto e in diritto l'istanza ex adverso formulata in primo grado di modifica delle condizioni di separazione (in ordine alla riduzione del contributo di mantenimento dovuto per i figli minori
e in ordine alla revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra ), Parte_1
non sussistendo allo stato attuale i requisiti necessari e sufficienti per la loro modifica;
- Per 1 gli effetti, in riforma della sentenza di prime cure, Ritenere e dichiarare confermate le condizioni economiche già disposte nel decreto di omologa di separazione (clausola di cui al punto 5 del ricorso) in ordine al contributo di mantenimento dovuto per i figli minori e in ordine all'assegno divorzile in favore della sig.ra ; - Per gli effetti Parte_1
specificamente quindi Ritenere e dichiarare il sig obbligato a versare Controparte_1
mensilmente la somma di €. 700,00 complessivi, di cui €. 300,00 per ciascun figlio, ed €.
100,00 per la moglie, (da rivalutare annualmente, oltre ancora il 50% delle spese straordinarie per i figli). - Ordinare al datore di lavoro del sig di Controparte_1
corrispondere mensilmente la somma complessiva direttamente sul c/c della sig.ra Parte_1
; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio comprensivi di IVA e
[...]
CPA come per legge, anche del primo grado di giudizio”
Conclusioni per l'appellato:
- rigettare l'appello della OR , perché infondato e, dunque, confermare Parte_1
interamente la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, resa fra le parti nelle date dei 17-
18 gennaio 2024; - col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 88/2024 del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Termini Imerese, per quello che rileva, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di un assegno mensile di €400,00 (€ 200,00 per Parte_1
ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli (nato il Per_1
12 marzo 2006) e (nata il [...]), da versare entro il giorno 5 di ogni Per_2
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha rigettato la domanda spiegata da volta Parte_1
all'ottenimento di un assegno divorzile;
ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 17 luglio 2024, nel quale ha lamentato l'erroneità della stessa per avere fissato in € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento dei figli in luogo di quello, fissato in sede omologa della separazione consensuale, pari a € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio), per avere rigettato la domanda di assegno divorzile.
2 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 12 novembre 2024, si è costituito l'appellato chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 dicembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Il primo e il terzo motivo di appello, che si prestano a una trattazione congiunta in ragione della loro stretta connessione logica e giuridica, sono infondati.
7. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di assegno divorzile sul presupposto dell'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio. Ha infatti dedotto l'appellante che tale convivenza, ad oggi cessata, ha costituito il fallito tentativo di un nuovo progetto di vita che non ha mai acquistato carattere di stabilità
e che, comunque, non è stato giudizialmente accertato. Ha affermato l'appellante che anche in ragione di ciò il Tribunale, applicando l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 32198/2021, le quali hanno affermato che l'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio non osta al riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa, avrebbe dovuto accogliere la propria domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile per un importo di € 100,00 mensili, corrispondente a quello percepito quale assegno di mantenimento durante la separazione.
8. Nel caso di specie, deve ritenersi pacifica l'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio, poi cessata, da parte dell'appellante. Non può infatti essere accolta la tesi dell'appellante, secondo cui la convivenza more uxorio non sarebbe stata giudizialmente accertata così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Per accertamento giudiziale, infatti, deve intendersi quello che, come avvenuto in prime cure, si svolga in conformità con il principio del contraddittorio e con le altre regole che disciplinano l'acquisizione della prova nel processo civile.
Né può trovare accoglimento la contestazione effettuata dall'appellante relativa al merito di tale accertamento, contestazione secondo la quale la relazione sentimentale avuta con il proprio compagno non avrebbe mai raggiunto carattere di stabilità tale da potersi definire una
3 convivenza, né questa risulterebbe da altri elementi quali la registrazione della convivenza, la cointestazione di un contratto di locazione o di un conto corrente bancario.
La nozione di convivenza qui rilevante, infatti, non deve essere intesta in senso letterale quale fisica coabitazione, ma quale legame affettivo caratterizzato da reciproco impegno e assistenza morale e materiale, dunque, da stabilità. In tal senso depone, anzitutto, la definizione di “conviventi di fatto” data dal legislatore nell'art. 1, comma 36, l. n. 76/2016 quali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”; il mutato contesto sociale, in cui non è infrequente che legami affettivi e sentimentali stabili, duraturi e connotati dalla reciproca e volontaria assunzione dei medesimi obblighi nascenti dal matrimonio, non sfocino in esso o nell'unione civile (se si tratta di persone del medesimo sesso) o anche nella registrazione della convivenza, queste ultime due disciplinate dalla l. n. 76/2016, senza che ciò comporti la minore dignità di tali legami, motivo per il quale essi meritano considerazione e riconoscimento da parte dell'ordinamento nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge;
il significato a essa dato dalla giurisprudenza di legittimità quale “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” e la quale ritiene la coabitazione un elemento indiziario al pari degli altri acquisibili nel processo nei modi stabiliti dalla legge e da valutare insieme agli eventuali ulteriori argomenti di prova (v. Cass. Civ. ord. n.
13175/2024).
L'appellante non ha negato il legame sentimentale avuto con il nuovo compagno e nel giudizio di primo grado è stato provato, mediante la produzione dello screenshot del relativo annuncio su Facebook, che essi aspettavano insieme un figlio. Elementi, questi, gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali deve ritenersi, come correttamente già fatto dal Tribunale, che la relazione intercorsa tra l'appellante e il proprio compagno abbia avuto la consistenza della convivenza more uxorio (v. Cass. civ. Ord. n. 10451/2023). Del resto, l'assenza di un comune progetto di vita non può farsi derivare, contrariamente a quanto ha sostenuto l'appellante, dalla fine della relazione sentimentale, poiché tale fatto rappresenta un rischio insito nell'intrapresa di ogni simile rapporto le cui serietà e stabilità, se - come nel caso che occupa – raggiunte, non possono essere ignorate.
4 9. Quanto alla domanda di assegno divorzile, giova ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n.
18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
10. Sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che “qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi,
5 mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” e che “la scelta, libera e responsabile, di dar luogo ad un diverso progetto di vita con un nuovo compagno, non è infatti priva di conseguenze, né sotto il profilo della serietà dell'impegno assunto, né sotto il profilo delle conseguenze giuridiche che ora ne derivano: avendo instaurato un altro legame con un'altra persona, all'interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale e anche materiale, l'ex coniuge non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, perché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente. In caso si instauri una convivenza stabile, giudizialmente provata, deve ritenersi che essa valga ad estinguere, di regola, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno di divorzio anche per il futuro, per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale”.
11. Nel caso di specie, ha dedotto, in modo del tutto Parte_1
generico, di avere effettuato sacrifici nel corso della vita matrimoniale e di essere disoccupata senza tuttavia dar prova che tale stato e che la conseguente sperequazione reddituale con siano causalmente riconducibili alle scelte e alle rinunce effettuate in Controparte_1 costanza di matrimonio. Tali allegazioni sono insufficienti per fondare l'accoglimento della domanda di assegno divorzile nella sua componente compensativa, unica, tra le due componenti, a sopravvivere all'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio.
Né può riconoscersi la sola componente assistenziale dell'assegno, che pure ben sarebbe integrata dal richiesto importo di € 100,00 mensili, poiché, come visto, la sussistenza di una nuova convivenza more uxorio successiva al divorzio, pur se cessata, determina la caducazione della componente assistenziale dell'assegno ove già presente e, in generale,
l'estinzione del diritto a tale componente anche per il futuro.
12. È infondato il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere fissato in € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento dei figli in luogo di quello, fissato in sede di omologa della
6 separazione consensuale, pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio). Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale ha errato nel ridurre l'ammontare del contributo al mantenimento gravante su in ragione della nascita del figlio avuto da questi con la Controparte_1
nuova compagna poiché tale circostanza non può, da sola, fondare la pronuncia in assenza dell'accertamento dell'effettivo depauperamento delle sue sostanze, non avvenuto in quanto la sua retribuzione è rimasta invariata.
13. Giova anzitutto premettere che l'art. 6, terzo comma, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, dispone che, nell'ambito della negoziazione assistita in materia di separazione, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.
Appare ulteriormente opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità distingue tra contenuto essenziale e contenuto eventuale degli accordi di separazione consensuale (v. Cass.
Civ. ord. n. 20034/2024). Il contenuto essenziale ha causa concreta nella separazione e si riferisce alle pattuizioni che soddisfano i doveri di solidarietà coniugale immediatamente successivi alla separazione, ossia quelle aventi ad oggetto il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare (ove ne ricorrano i presupposti); il contenuto eventuale, invece, è costituito dagli accordi conclusi in occasione della separazione, ossia quelli con i quali i coniugi risolvono le questioni derivanti dalla cessazione della comunione materiale e spirituale costituendo, modificando o estinguendo rapporti giuridici patrimoniali.
La distinzione è di non poco rilievo, poiché incide sulla disciplina cui sono sottoposte le pattuizioni contenute nell'accordo di separazione consensuale. Quelle riguardanti il contenuto essenziale dell'accordo, infatti, sono modificabili e revocabili ai sensi dell'art. 473-bis 29
c.p.c. e sono destinate a venir meno, come ogni statuizione riguardante la separazione, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale disciplina il
7 nuovo rapporto tra gli ex coniugi a seguito del divorzio;
quelle riguardanti il contenuto eventuale, invece, hanno natura di veri e propri negozi giuridici spieganti effetti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e, come tali, non possono essere revocati o modificati con la pronuncia di divorzio.
14. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, la pattuizione contenuta nell'accordo di separazione consensuale alla quale l'appellante fa riferimento riguarda il mantenimento dei figli. Essa riguarda dunque il contenuto essenziale dell'accordo e, pertanto, viene superata dalla pronuncia di divorzio, la quale disciplina il medesimo aspetto per la fase successiva allo scioglimento del matrimonio.
15. Una volta chiarito che il Tribunale, in sede di pronuncia di divorzio, ben poteva disporre in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalle parti con l'accordo di separazione consensuale, occorre valutare se esso si sia pronunciato correttamente con riguardo al contributo al mantenimento di e . Per_1 Per_2
Sul punto deve premettersi che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (v. Cass. Civ. ord. n. 6455/2024).
16. Nel caso di specie, corrisponde al vero quanto dedotto da in Controparte_1
merito alla sostanziale mancata variazione in positivo della propria retribuzione: e invero, dall'esame delle Certficazioni Uniche relative agli anni 2022, 2023 e 2024 da egli prodotte, emerge un reddito annuale complessivo, rispettivamente, pari a € 47.499,54, a € 44.443,61 e a € 49.015,24. A tali redditi annuali corrisponde un reddito mensile – ottenuto sottraendo al reddito complessivo le ritenute Irpef e le addizionali di imposta regionali e comunali e dividendo tale risultato per dodici mensilità – pari, rispettivamente, a circa € 2780,00, a circa
€ 2.630,00 e a circa € 2.800,00. Tale situazione reddituale non si discosta da quella emergente dalla Certificazione Unica relativa all'anno 2020 presa in esame dal primo Giudice, dalla quale, a fronte di un reddito complessivo annuale pari a € 45.875,93, si ricava un reddito mensile pari a circa € 2.700,00.
A ciò deve aggiungersi che ha provato di sostenere, senza peraltro Controparte_1
essere sul punto contestato da , le spese derivanti dal Parte_1
8 pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile a seguito della separazione pari a circa € 550,00 e di quella del prestito per l'arredo di detto immobile al fine di ospitare i figli pari a circa € 300,00. A tali oneri, tutti sopravvenuti rispetto al decreto di omologa della separazione consensuale del 7 maggio 2019, devono essere sommati quelli per il mantenimento del figlio avuto con la nuova compagna, dedotti da
[...]
per circa € 150,00/200,00 mensili e documentalmente provati, con riferimento ai CP_1 mesi di agosto e settembre 2020, proprio per l'importo di € 200,00 mensili.
17. Dai superiori elementi emerge con chiarezza che la situazione reddituale di
[...]
risulta gravata da nuovi obblighi di natura economica, tra i quali rientra anche il CP_1
mantenimento del figlio avuto con la nuova compagna, ed è dunque peggiorata rispetto a quella di cui egli godeva in sede di separazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha fissato in € 400,00 il contributo al mantenimento indiretto di e . Per_1 Per_2
18. È infondato il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale posto a fondamento della propria decisione situazioni ancora in corso di svolgimento e non cristallizzate, non tenendo così in conto che la relazione sentimentale con il nuovo compagno è finita e determinando un danno alla prole mediante la riduzione del contributo al mantenimento indiretto basata sulla sola nascita del nuovo figlio dell'appellato.
Non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante, poiché i giudizi in materia di diritto di famiglia, per loro stessa natura, hanno ad oggetto situazioni in costante evoluzione e riguardanti i diritti dei figli, i rapporti tra questi ultimi e i genitori, nonché i rapporti tra coniugi o ex coniugi. Proprio per questo motivo, il giudicato in materia di famiglia, dunque anche quello delle sentenze di divorzio (v. Cass. civ. Ord. n. 30545/2024), è rebus sic stantibus. Ciò significa che i provvedimenti, adottati sulla base della situazione di fatto al momento esistente, sono suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.
Il Tribunale, pertanto, correttamente ha posto a fondamento della propria pronuncia la situazione di fatto così come esistente in quel momento, non essendo necessario attendere la definitività dei fatti ancora in corso di svolgimento. Tale pronuncia, peraltro, come si è visto nella trattazione dei precedenti motivi di appello, è stata corretta anche nel merito.
9 19. Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e si liquidano come indicato in parte dispositiva. Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 1, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 88/2024, pronunciata dal Tribunale Controparte_1
di Termini Imerese il 18 gennaio 2024.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 1, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
10