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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3186/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti al n. 3186/2022e al n. 3796/2022 r.g. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1
NAPOLEONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARA NAPOLEONI
RICORRENTE nel procedimento principale e resistente nel giudizio riunito contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
STEFANIA SEGATORI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA 4 BASTIA
UMBRA pressi il difensore avv. STEFANIA SEGATORI
RESISTENTE nel procedimento principale e ricorrente nel giudizio riunito E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come in ricorso introduttivo, ossia «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bastia Umbra (PG), tra il Sig. e la Sig.ra del 26/06/2011, trascritto al Comune di Parte_1 Controparte_1
Bastia Umbra, parte II serie A, N. 7, in data 4/07/2011, accogliendo le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore resterà affidato a entrambi i genitori con residenza presso la madre.
2. Il Persona_1 padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque – in caso di disaccordo – secondo il piano genitoriale già omologato in sede di separazione personale e di pagina 1 di 8 seguito riassunto: a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00, compreso il pernotto. Per due pomeriggi alla settimana (da accordarsi tra i genitori nella mattinata del lunedì, in rispondenza ai turni di lavoro operaio del Sig. , indicativamente Parte_1 nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30. Per la regolamentazione delle festività, dei periodi di vacanza e di ogni altra determinazione inerente all'educazione della prole, resteranno in vigore i dettagliati accordi tra le parti, omologati in sede di separazione personale.
3. Rideterminare il contributo al mantenimento nei confronti del figlio minore
[...] nella somma mensile di euro 200,00 (duecento,00) – rivalutabili ISTAT – da versarsi sul Persona_1 conto corrente intestato alla madre, Sig.ra sino all'indipendenza economica del figlio. Le CP_1 spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, saranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori.
4. Per le restanti questioni riguardanti il figlio minore, confermare le condizioni stabilite e omologate nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi.
5. Disporre che nulla verrà versato a titolo di assegno divorzile per nessuna delle due parti.
6. Disporre che le spese legali restino compensate tra le parti.»
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta ossia «A - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del concordatario celebrato in Bastia Umbra in data 26.06.2011 tra il Sig. e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bastia Parte_1 Controparte_1
Umbra al n. 7 p. II s. A anno 2011, ed ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. B - disporre la corresponsione da parte del Sig.
[...] al figlio di un assegno di mantenimento di euro 350,00 Parte_1 Persona_1
(trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al rimborso delle spese straordinarie in ragione del 70% come da Protocollo del Tribunale di Perugia. C - disporre la corresponsione da parte del Sig. alla Sig.ra di un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge. D.
PIANO GENITORIALE: si ribadisce quanto disposto nel ricorso per separazione consensuale: Il figlio minore della coppia verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori e collocato presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio minore, , ogniqualvolta lo desideri, previo tempestivo accordo con la PE madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e di salute del minore e con i propri turni di lavoro, flessibili di settimana in settimana. Ad ogni modo, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere il figlio minore: - a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle 16.00 sino alla domenica alle ore 21.00, compreso il pernotto. - Per due pomeriggi alla settimana (da accordarsi tra i genitori nella mattinata del lunedì, in rispondenza ai turni di lavoro operaio del Sig. , Parte_1 indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30. - Durante le vacanze natalizie, per un totale di sette giorni, anche non consecutivi. - Durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi. - Durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi. Le date e le località di vacanze estive andranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Con vittoria di spese compensi professionali di giudizio.»
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 29.11.2022.»
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.7.2022, conveniva in giudizio la coniuge ed esponeva: di Parte_1 avere contratto con lei matrimonio concordatario il 26.6.2011 e che dall'unione era nato il figlio PE
(il 21.8.2010); che con decreto del 21.10.2020 il Tribunale di Perugia aveva omologato la separazione consensuale, prevedendo l'affido condiviso del figlio, con collocazione presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna (in forma libera e, in caso di disaccordo, una settimana, dal sabato mattina alle 10.00 fino alla domenica sera alle 21.00 e la settimana seguente il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30), nonché un contributo del padre al suo mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la moglie non aveva rispettato le condizioni concordate, non permettendo al figlio di frequentare il padre secondo quanto stabilito.
Sotto il profilo economico deduceva: di lavorare come operaio presso la CO Group per uno stipendio mensile di € 1.500,00 netti circa, ma di essere stato posto in cassa integrazione dal mese di aprile 2022 e di avere perciò subito una riduzione dello stipendio;
di essere rimasto a vivere nella casa coniugale, di proprietà del proprio padre, mentre la moglie si era trasferita con i figli (ossia e la PE figlia nata da una precedente relazione) in una casa in locazione;
che la moglie percepiva Persona_2 una pensione di invalidità e un contributo di disoccupazione e inoltre svolgeva attività lavorativa, seppur senza un regolare contratto.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni già concordate in separazione, ma con riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio (da € 300,00 mensili ad € 200,00) e con provvedimenti che assicurassero il rispetto dei tempi di frequentazione stabiliti.
Con separato ricorso (iscritto al n. 3796/2022 r.g.), chiedeva a sua volta la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando un incremento del contributo paterno al mantenimento del figlio (da € 300,00 ad € 350,00 mensili e, quanto alle spese straordinarie dal 50% al 70%), oltre a un assegno divorzile per sé, nella misura di € 350,00 mensili. Deduceva a tal fine: di aver perduto il lavoro di operaia che svolgeva presso la all'epoca della separazione e di essere Parte_2 disoccupata;
di avere una grave patologia (mieloma multiplo) e che per tale ragione la commissione medica dell' le aveva riconosciuto un'inabilità lavorativa del 100%; di vivere in affitto e di pagare CP_2 un canone di € 330,00 mensili;
di avere un'altra figlia, nata da una precedente unione, al cui mantenimento provvedeva in forma esclusiva, per il disinteresse del padre.
Entrambi i coniugi si costituivano nel giudizio introdotto dall'altro, riproponendo le prospettazioni e le domande svolte nei rispettivi ricorsi;
la sig.ra inoltre contestava di avere ostacolato la CP_1 frequentazione del figlio con il padre e negava di percepire un contributo di disoccupazione, PE precisando di ricevere solo la pensione di invalidità nella misura di € 290,00 mensili.
Con decreto del 22.11.2022, la presidente del Tribunale disponeva la riunione dei due giudizi;
in pari data procedeva all'audizione personale dei coniugi e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e acquisizione di informazioni presso la scuola del figlio minore;
veniva anche dato incarico all'USL per l'avvio di un percorso di pagina 3 di 8 sostegno alla genitorialità in favore delle parti, che però terminava dopo appena due incontri, per la mancanza di motivazione dei coniugi;
all'udienza del 4.12.2024, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Deve certamente accogliersi la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti.
Invero, appare evidente come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che sono decorsi oltre sei mesi dalla data di omologazione della separazione e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
Quanto alle domande accessorie, deve subito darsi atto che non sussistono ragioni per discostarsi dal regime preferenziale dell'affido condiviso, richiesto da entrambe le parti. Va dunque disposto in tal senso, mantenendo la collocazione prevalente del minore presso la madre, con la quale ha vissuto finora.
Quanto alla frequentazione con il padre, va confermata la regolamentazione prevista in sede di separazione (in conformità a quanto richiesto dalle parti).
Al riguardo deve osservarsi che quanto prospettato dal sig. in merito a un atteggiamento Parte_1 ostruzionistico della moglie rispetto alla gestione della frequentazione paterna non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Ed infatti, sebbene sia emerso con certezza che trascorre con il padre solo un giorno alla PE settimana, prevalentemente nel week end, è stato accertato che ciò è riconducibile a impegni lavorativi del padre o alla libera scelta del ragazzo (ormai quattordicenne) e non a impedimenti frapposti dalla madre.
Tanto risulta dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale dal sig. il quale ha riferito di Parte_1 organizzarsi per gli incontri direttamente con il figlio e che, in alcune occasioni, non ha potuto vederlo a causa dei propri turni di lavoro o per impegni scolastici o extrascolastici del ragazzo («non sempre mio figlio viene da me nei giorni stabiliti, spesso ha da fare con la scuola o ha altri impegni. … in alcune occasioni non ci siamo potuti vedere durante la settimana anche a causa dei miei turni di lavoro»).
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali di sorella Testimone_1 uterina di , la quale ha riferito che il sig. chiama il figlio al massimo una volta alla PE Parte_1
pagina 4 di 8 settimana e lo incontra solo la domenica (o talvolta il sabato in sostituzione della domenica) e che, a volte, non aderisce alle richieste di incontro provenienti da adducendo di avere degli impegni. PE
Riscontro indiretto di una limitata attenzione del padre alla cura del rapporto con il figlio è fornito dalla relazione della psicologa dell'AUSL incaricata dell'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti. Dalla relazione del 27.2.2024 risulta infatti, non solo l'impossibilità di gestire il percorso a causa dell'elevata conflittualità dei genitori, ma anche che durante l'incontro congiunto la discussione tra i coniugi si è concentrata prevalentemente sugli aspetti economici e che nel corso dell'incontro svolto con il solo padre per proporgli un lavoro incentrato soprattutto sulla relazione con il figlio, il sig. non è apparso motivato. Parte_1
In conclusione, non vi sono elementi per imputare alla madre le difficoltà della relazione padre-figlio, che appaiono piuttosto da ricondurre a un impegno non adeguato da parte del padre nel coltivare il rapporto con il ragazzo adattandolo alle modifiche intervenute per effetto della cessazione della convivenza familiare, oltre che per il recente ingresso di nella fase dell'adolescenza. PE
Passando alle questioni economiche, deve certamente disporsi un contributo da parte del ricorrente al mantenimento del figlio . PE
Per la sua quantificazione deve aversi riguardo innanzitutto alle condizioni economiche delle parti.
Il sig. lavora come operaio presso la CO s.p.a. e percepisce uno stipendio di € 1.650,00 Parte_1 secondo quanto risulta dalle buste paga delle sole tre mensilità del 2022 allegate al ricorso (non sono state prodotte invece le dichiarazioni dei redditi). Nonostante le prospettate criticità aziendali, non risultano modificazioni della sua situazione lavorativa e reddituale. Egli vive nella casa coniugale, concessagli in comodato dal padre.
La sig.ra in ragione della propria condizione di invalida civile con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa (cfr. verbale di primo accertamento del 3.10.2019 e verbale di revisione del 20.9.2021), percepisce dall' la pensione di invalidità il cui importo per l'anno 2025 ammonta ad € CP_2
336,00 mensili (secondo la circolare numero 23 del 28-01-2025). Tra il 9.12.2022 e il 15.4.2023 CP_2 ella ha lavorato per la società MAW s.p.a. per due ore giornaliere (dalle ore 6.00 alle ore 8.00) come addetta alle pulizie, secondo quanto risulta dal contratto del 7.12.2022 e dalle proroghe del 10.1.2023,
24.2.2023 e 10.3.2023 (allegati alla II memoria istruttoria di parte resistente), percependo una retribuzione mensile di circa € 300,00 (cfr. buste paga in atti).
Non risulta che il detto rapporto di lavoro sia proseguito dopo l'ultima scadenza di aprile 2023 e la natura progressiva della patologia riscontrata sulla sig.ra induce a ritenere che la sua capacità CP_1 lavorativa sia destinata a ridursi nel tempo in ragione dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Ella vive in un appartamento condotto in locazione per il canone mensile di € 330,00 (cfr. contratto di locazione, depositato quale all. 6 alla comparsa di risposta). Sopporta gli oneri di mantenimento anche della figlia nata nel 2025 e dunque presumibilmente non ancora Persona_3 economicamente indipendente, in ragione della giovanissima età.
Sulla base di tali elementi e tenuto conto dei tempi di frequentazione e delle esigenze del minore, ormai adolescente, si stima congruo confermare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio prevista in sede di separazione, la quale – operata la dovuta rivalutazione dal 2020 ad oggi – ammonta a € 356,10 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 8 Deve altresì disporsi un assegno in favore della moglie, sussistendo i presupposti per un intervento di natura assistenziale in favore della sig.ra CP_1
In diritto appare indispensabile richiamare la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n.
18278/18 che, componendo un contrasto interpretativo sulla natura e sulla funzione dell'assegno divorzile, ha offerto una ricostruzione in ottica costituzionalmente orientata dell'istituto.
Come è noto, l'intervento delle sezioni unite è stato sollecitato dalla pronuncia n. 11504/2017 della I sezione della Corte che - fornendo un'esegesi dell'art. 5, comma VI, della legge n. 898/70 profondamente distante da quella su cui si era assestata la giurisprudenza a partire dalla sentenza n.
11490/1990 - aveva riaperto il dibattito sull'istituto ed introdotto argomenti per una rinnovata riflessione, dando atto dei mutamenti sociali intervenuti ed evidenziando il rischio che un criterio di attribuzione fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti potesse creare “rendite di posizione” e favorire una deresponsabilizzazione del coniuge economicamente più debole.
Le sezioni unite del 2018 – ripercorrendo la storia del testo dell'art. 5 comma VI della legge 898/70 e delle interpretazioni giurisprudenziali che tale norma ha ricevuto nel corso della sua ormai cinquantennale vigenza – hanno condotto una meditata e approfondita analisi che ha consentito di superare la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno, in favore di un'impostazione esegetica unitaria. Muovendo dalla centralità del principio di solidarietà, la suprema corte ha riconosciuto all'assegno divorzile, una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo- compensativa di disparità determinate da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, che hanno comportato “il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Si è così messa in luce l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi, da intendersi come livello reddituale corrispondente “al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
È stato quindi chiarito che la situazione economico-patrimoniale del richiedente se certamente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza, tuttavia, “non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta”, ma va indagata nella sua eziogenesi per selezionare, nell'ambito della molteplicità delle occorrenze, quelle ipotesi di squilibrio economico che trovano origine nell'assetto familiare adottato in costanza di matrimonio e nella scelta, condivisa, di indirizzare le capacità e le energie di uno dei coniugi solamente o prevalentemente all'interno della famiglia con esclusione o limitazione di un percorso professionale- reddituale autonomo. L'intervento perequativo previsto dalla legge risulterà quindi giustificato solamente in presenza delle predette cause dello squilibrio economico riscontrato al momento della cessazione del vincolo matrimoniale e di una prognosi sfavorevole in ordine alla concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno familiare.
Resta così definitivamente acquisito che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (criterio cui era saldamente ancorata l'interpretazione più risalente), quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
pagina 6 di 8 In definitiva, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive – dettato dall'art. 5 comma VI della legge 898/70 – deve essere riferito: "sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge".
Pertanto può concludersi schematicamente, che occorre valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opererà il criterio compensativo - perequativo.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto della sussistenza di una apprezzabile disparità economica tra le parti, in quanto il marito ha la disponibilità dell'abitazione familiare (in comodato) e di uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili, mentre la moglie impiega la propria pensione interamente per il pagamento del canone di locazione restando nell'impossibilità di provvedere agli altri bisogni primari.
Deve a questo punto darsi conto che la situazione della sig.ra è certamente peggiorata CP_1 rispetto all'epoca della separazione (introdotta nel 2019 e conclusasi nell'ottobre 2020) quando ella era ancora dipendente della (dalla quale veniva licenziata il 30.10.2020, alcuni giorni dopo il Parte_2 deposito del decreto di omologa). In effetti seppure può ipotizzarsi che ad ottobre 2020 ella fosse consapevole dell'imminente licenziamento, in quanto giustificato dal superamento del periodo di comporto maturato per le assenze dal lavoro compiute a partire dal settembre 2019 (cfr. lettera di licenziamento allegata alla comparsa di risposta), nondimeno all'epoca ella poteva ancora contare sull'indennità di disoccupazione che ha percepito fino al mese di settembre 2022.
L'attuale situazione della sig.ra è deteriore anche rispetto a quella goduta al tempo della CP_1 pronuncia dei provvedimenti presidenziali (novembre 2022), quando beneficiava del reddito di cittadinanza (erogatole a partire dal mese di ottobre 2022 nella misura di € 250,00 mensili) e lo stadio della malattia era meno avanzato, lasciando residuare una maggiore capacità lavorativa.
Ad oggi invece la resistente non percepisce più né l'indennità di disoccupazione, né il reddito di cittadinanza e inoltre deve presumersi ulteriormente erosa la sua residua capacità lavorativa in ragione della progressiva evoluzione della malattia.
La condizione di bisogno in cui versa la resistente ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali della figlia la quale ha riferito dei prestiti erogati dai parenti (la Testimone_1 nonna e lo zio materno) per far fronte ai bisogni della famiglia, oltre che del frequente ricorso della madre all'assistenza della Caritas diocesana per provvedere ai bisogni alimentari (cfr. verbale di udienza del 22.4.2024).
In conclusione, può ritenersi provato che la resistente non ha mezzi che le consentano di condurre una vita dignitosa e che tale mancanza è da addebitare a ragioni oggettive a lei non imputabili. Si giustifica pertanto un intervento economico del marito in virtù del principio di solidarietà post coniugale.
pagina 7 di 8 Nella quantificazione di tale contributo, devono prendersi in considerazione le condizioni economiche delle parti, come innanzi individuate. Alla luce di tali elementi il collegio reputa congruo fissare la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella somma di € 300,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bastia Umbra il 26/6/2011 tra , nato a [...] il giorno 14/11/1971, e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Bastia Umbra al n. 7, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna secondo quanto stabilito con il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale;
3) Pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_1 dell'importo di euro 356,10 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
4) Dispone che - a decorrere dalla presente pronuncia - versi a Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma, CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 300,00
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 aprile 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti al n. 3186/2022e al n. 3796/2022 r.g. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1
NAPOLEONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARA NAPOLEONI
RICORRENTE nel procedimento principale e resistente nel giudizio riunito contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
STEFANIA SEGATORI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA 4 BASTIA
UMBRA pressi il difensore avv. STEFANIA SEGATORI
RESISTENTE nel procedimento principale e ricorrente nel giudizio riunito E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come in ricorso introduttivo, ossia «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bastia Umbra (PG), tra il Sig. e la Sig.ra del 26/06/2011, trascritto al Comune di Parte_1 Controparte_1
Bastia Umbra, parte II serie A, N. 7, in data 4/07/2011, accogliendo le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore resterà affidato a entrambi i genitori con residenza presso la madre.
2. Il Persona_1 padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque – in caso di disaccordo – secondo il piano genitoriale già omologato in sede di separazione personale e di pagina 1 di 8 seguito riassunto: a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica alle ore 21.00, compreso il pernotto. Per due pomeriggi alla settimana (da accordarsi tra i genitori nella mattinata del lunedì, in rispondenza ai turni di lavoro operaio del Sig. , indicativamente Parte_1 nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30. Per la regolamentazione delle festività, dei periodi di vacanza e di ogni altra determinazione inerente all'educazione della prole, resteranno in vigore i dettagliati accordi tra le parti, omologati in sede di separazione personale.
3. Rideterminare il contributo al mantenimento nei confronti del figlio minore
[...] nella somma mensile di euro 200,00 (duecento,00) – rivalutabili ISTAT – da versarsi sul Persona_1 conto corrente intestato alla madre, Sig.ra sino all'indipendenza economica del figlio. Le CP_1 spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, saranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori.
4. Per le restanti questioni riguardanti il figlio minore, confermare le condizioni stabilite e omologate nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi.
5. Disporre che nulla verrà versato a titolo di assegno divorzile per nessuna delle due parti.
6. Disporre che le spese legali restino compensate tra le parti.»
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta ossia «A - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del concordatario celebrato in Bastia Umbra in data 26.06.2011 tra il Sig. e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bastia Parte_1 Controparte_1
Umbra al n. 7 p. II s. A anno 2011, ed ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. B - disporre la corresponsione da parte del Sig.
[...] al figlio di un assegno di mantenimento di euro 350,00 Parte_1 Persona_1
(trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al rimborso delle spese straordinarie in ragione del 70% come da Protocollo del Tribunale di Perugia. C - disporre la corresponsione da parte del Sig. alla Sig.ra di un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge. D.
PIANO GENITORIALE: si ribadisce quanto disposto nel ricorso per separazione consensuale: Il figlio minore della coppia verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori e collocato presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio minore, , ogniqualvolta lo desideri, previo tempestivo accordo con la PE madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e di salute del minore e con i propri turni di lavoro, flessibili di settimana in settimana. Ad ogni modo, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere il figlio minore: - a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle 16.00 sino alla domenica alle ore 21.00, compreso il pernotto. - Per due pomeriggi alla settimana (da accordarsi tra i genitori nella mattinata del lunedì, in rispondenza ai turni di lavoro operaio del Sig. , Parte_1 indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30. - Durante le vacanze natalizie, per un totale di sette giorni, anche non consecutivi. - Durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi. - Durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi. Le date e le località di vacanze estive andranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Con vittoria di spese compensi professionali di giudizio.»
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 29.11.2022.»
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.7.2022, conveniva in giudizio la coniuge ed esponeva: di Parte_1 avere contratto con lei matrimonio concordatario il 26.6.2011 e che dall'unione era nato il figlio PE
(il 21.8.2010); che con decreto del 21.10.2020 il Tribunale di Perugia aveva omologato la separazione consensuale, prevedendo l'affido condiviso del figlio, con collocazione presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna (in forma libera e, in caso di disaccordo, una settimana, dal sabato mattina alle 10.00 fino alla domenica sera alle 21.00 e la settimana seguente il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30), nonché un contributo del padre al suo mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la moglie non aveva rispettato le condizioni concordate, non permettendo al figlio di frequentare il padre secondo quanto stabilito.
Sotto il profilo economico deduceva: di lavorare come operaio presso la CO Group per uno stipendio mensile di € 1.500,00 netti circa, ma di essere stato posto in cassa integrazione dal mese di aprile 2022 e di avere perciò subito una riduzione dello stipendio;
di essere rimasto a vivere nella casa coniugale, di proprietà del proprio padre, mentre la moglie si era trasferita con i figli (ossia e la PE figlia nata da una precedente relazione) in una casa in locazione;
che la moglie percepiva Persona_2 una pensione di invalidità e un contributo di disoccupazione e inoltre svolgeva attività lavorativa, seppur senza un regolare contratto.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni già concordate in separazione, ma con riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio (da € 300,00 mensili ad € 200,00) e con provvedimenti che assicurassero il rispetto dei tempi di frequentazione stabiliti.
Con separato ricorso (iscritto al n. 3796/2022 r.g.), chiedeva a sua volta la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando un incremento del contributo paterno al mantenimento del figlio (da € 300,00 ad € 350,00 mensili e, quanto alle spese straordinarie dal 50% al 70%), oltre a un assegno divorzile per sé, nella misura di € 350,00 mensili. Deduceva a tal fine: di aver perduto il lavoro di operaia che svolgeva presso la all'epoca della separazione e di essere Parte_2 disoccupata;
di avere una grave patologia (mieloma multiplo) e che per tale ragione la commissione medica dell' le aveva riconosciuto un'inabilità lavorativa del 100%; di vivere in affitto e di pagare CP_2 un canone di € 330,00 mensili;
di avere un'altra figlia, nata da una precedente unione, al cui mantenimento provvedeva in forma esclusiva, per il disinteresse del padre.
Entrambi i coniugi si costituivano nel giudizio introdotto dall'altro, riproponendo le prospettazioni e le domande svolte nei rispettivi ricorsi;
la sig.ra inoltre contestava di avere ostacolato la CP_1 frequentazione del figlio con il padre e negava di percepire un contributo di disoccupazione, PE precisando di ricevere solo la pensione di invalidità nella misura di € 290,00 mensili.
Con decreto del 22.11.2022, la presidente del Tribunale disponeva la riunione dei due giudizi;
in pari data procedeva all'audizione personale dei coniugi e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e acquisizione di informazioni presso la scuola del figlio minore;
veniva anche dato incarico all'USL per l'avvio di un percorso di pagina 3 di 8 sostegno alla genitorialità in favore delle parti, che però terminava dopo appena due incontri, per la mancanza di motivazione dei coniugi;
all'udienza del 4.12.2024, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Deve certamente accogliersi la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti.
Invero, appare evidente come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che sono decorsi oltre sei mesi dalla data di omologazione della separazione e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
Quanto alle domande accessorie, deve subito darsi atto che non sussistono ragioni per discostarsi dal regime preferenziale dell'affido condiviso, richiesto da entrambe le parti. Va dunque disposto in tal senso, mantenendo la collocazione prevalente del minore presso la madre, con la quale ha vissuto finora.
Quanto alla frequentazione con il padre, va confermata la regolamentazione prevista in sede di separazione (in conformità a quanto richiesto dalle parti).
Al riguardo deve osservarsi che quanto prospettato dal sig. in merito a un atteggiamento Parte_1 ostruzionistico della moglie rispetto alla gestione della frequentazione paterna non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Ed infatti, sebbene sia emerso con certezza che trascorre con il padre solo un giorno alla PE settimana, prevalentemente nel week end, è stato accertato che ciò è riconducibile a impegni lavorativi del padre o alla libera scelta del ragazzo (ormai quattordicenne) e non a impedimenti frapposti dalla madre.
Tanto risulta dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale dal sig. il quale ha riferito di Parte_1 organizzarsi per gli incontri direttamente con il figlio e che, in alcune occasioni, non ha potuto vederlo a causa dei propri turni di lavoro o per impegni scolastici o extrascolastici del ragazzo («non sempre mio figlio viene da me nei giorni stabiliti, spesso ha da fare con la scuola o ha altri impegni. … in alcune occasioni non ci siamo potuti vedere durante la settimana anche a causa dei miei turni di lavoro»).
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali di sorella Testimone_1 uterina di , la quale ha riferito che il sig. chiama il figlio al massimo una volta alla PE Parte_1
pagina 4 di 8 settimana e lo incontra solo la domenica (o talvolta il sabato in sostituzione della domenica) e che, a volte, non aderisce alle richieste di incontro provenienti da adducendo di avere degli impegni. PE
Riscontro indiretto di una limitata attenzione del padre alla cura del rapporto con il figlio è fornito dalla relazione della psicologa dell'AUSL incaricata dell'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti. Dalla relazione del 27.2.2024 risulta infatti, non solo l'impossibilità di gestire il percorso a causa dell'elevata conflittualità dei genitori, ma anche che durante l'incontro congiunto la discussione tra i coniugi si è concentrata prevalentemente sugli aspetti economici e che nel corso dell'incontro svolto con il solo padre per proporgli un lavoro incentrato soprattutto sulla relazione con il figlio, il sig. non è apparso motivato. Parte_1
In conclusione, non vi sono elementi per imputare alla madre le difficoltà della relazione padre-figlio, che appaiono piuttosto da ricondurre a un impegno non adeguato da parte del padre nel coltivare il rapporto con il ragazzo adattandolo alle modifiche intervenute per effetto della cessazione della convivenza familiare, oltre che per il recente ingresso di nella fase dell'adolescenza. PE
Passando alle questioni economiche, deve certamente disporsi un contributo da parte del ricorrente al mantenimento del figlio . PE
Per la sua quantificazione deve aversi riguardo innanzitutto alle condizioni economiche delle parti.
Il sig. lavora come operaio presso la CO s.p.a. e percepisce uno stipendio di € 1.650,00 Parte_1 secondo quanto risulta dalle buste paga delle sole tre mensilità del 2022 allegate al ricorso (non sono state prodotte invece le dichiarazioni dei redditi). Nonostante le prospettate criticità aziendali, non risultano modificazioni della sua situazione lavorativa e reddituale. Egli vive nella casa coniugale, concessagli in comodato dal padre.
La sig.ra in ragione della propria condizione di invalida civile con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa (cfr. verbale di primo accertamento del 3.10.2019 e verbale di revisione del 20.9.2021), percepisce dall' la pensione di invalidità il cui importo per l'anno 2025 ammonta ad € CP_2
336,00 mensili (secondo la circolare numero 23 del 28-01-2025). Tra il 9.12.2022 e il 15.4.2023 CP_2 ella ha lavorato per la società MAW s.p.a. per due ore giornaliere (dalle ore 6.00 alle ore 8.00) come addetta alle pulizie, secondo quanto risulta dal contratto del 7.12.2022 e dalle proroghe del 10.1.2023,
24.2.2023 e 10.3.2023 (allegati alla II memoria istruttoria di parte resistente), percependo una retribuzione mensile di circa € 300,00 (cfr. buste paga in atti).
Non risulta che il detto rapporto di lavoro sia proseguito dopo l'ultima scadenza di aprile 2023 e la natura progressiva della patologia riscontrata sulla sig.ra induce a ritenere che la sua capacità CP_1 lavorativa sia destinata a ridursi nel tempo in ragione dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Ella vive in un appartamento condotto in locazione per il canone mensile di € 330,00 (cfr. contratto di locazione, depositato quale all. 6 alla comparsa di risposta). Sopporta gli oneri di mantenimento anche della figlia nata nel 2025 e dunque presumibilmente non ancora Persona_3 economicamente indipendente, in ragione della giovanissima età.
Sulla base di tali elementi e tenuto conto dei tempi di frequentazione e delle esigenze del minore, ormai adolescente, si stima congruo confermare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio prevista in sede di separazione, la quale – operata la dovuta rivalutazione dal 2020 ad oggi – ammonta a € 356,10 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 8 Deve altresì disporsi un assegno in favore della moglie, sussistendo i presupposti per un intervento di natura assistenziale in favore della sig.ra CP_1
In diritto appare indispensabile richiamare la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n.
18278/18 che, componendo un contrasto interpretativo sulla natura e sulla funzione dell'assegno divorzile, ha offerto una ricostruzione in ottica costituzionalmente orientata dell'istituto.
Come è noto, l'intervento delle sezioni unite è stato sollecitato dalla pronuncia n. 11504/2017 della I sezione della Corte che - fornendo un'esegesi dell'art. 5, comma VI, della legge n. 898/70 profondamente distante da quella su cui si era assestata la giurisprudenza a partire dalla sentenza n.
11490/1990 - aveva riaperto il dibattito sull'istituto ed introdotto argomenti per una rinnovata riflessione, dando atto dei mutamenti sociali intervenuti ed evidenziando il rischio che un criterio di attribuzione fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti potesse creare “rendite di posizione” e favorire una deresponsabilizzazione del coniuge economicamente più debole.
Le sezioni unite del 2018 – ripercorrendo la storia del testo dell'art. 5 comma VI della legge 898/70 e delle interpretazioni giurisprudenziali che tale norma ha ricevuto nel corso della sua ormai cinquantennale vigenza – hanno condotto una meditata e approfondita analisi che ha consentito di superare la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno, in favore di un'impostazione esegetica unitaria. Muovendo dalla centralità del principio di solidarietà, la suprema corte ha riconosciuto all'assegno divorzile, una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo- compensativa di disparità determinate da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, che hanno comportato “il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Si è così messa in luce l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi, da intendersi come livello reddituale corrispondente “al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
È stato quindi chiarito che la situazione economico-patrimoniale del richiedente se certamente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza, tuttavia, “non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta”, ma va indagata nella sua eziogenesi per selezionare, nell'ambito della molteplicità delle occorrenze, quelle ipotesi di squilibrio economico che trovano origine nell'assetto familiare adottato in costanza di matrimonio e nella scelta, condivisa, di indirizzare le capacità e le energie di uno dei coniugi solamente o prevalentemente all'interno della famiglia con esclusione o limitazione di un percorso professionale- reddituale autonomo. L'intervento perequativo previsto dalla legge risulterà quindi giustificato solamente in presenza delle predette cause dello squilibrio economico riscontrato al momento della cessazione del vincolo matrimoniale e di una prognosi sfavorevole in ordine alla concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno familiare.
Resta così definitivamente acquisito che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (criterio cui era saldamente ancorata l'interpretazione più risalente), quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
pagina 6 di 8 In definitiva, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive – dettato dall'art. 5 comma VI della legge 898/70 – deve essere riferito: "sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge".
Pertanto può concludersi schematicamente, che occorre valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opererà il criterio compensativo - perequativo.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto della sussistenza di una apprezzabile disparità economica tra le parti, in quanto il marito ha la disponibilità dell'abitazione familiare (in comodato) e di uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili, mentre la moglie impiega la propria pensione interamente per il pagamento del canone di locazione restando nell'impossibilità di provvedere agli altri bisogni primari.
Deve a questo punto darsi conto che la situazione della sig.ra è certamente peggiorata CP_1 rispetto all'epoca della separazione (introdotta nel 2019 e conclusasi nell'ottobre 2020) quando ella era ancora dipendente della (dalla quale veniva licenziata il 30.10.2020, alcuni giorni dopo il Parte_2 deposito del decreto di omologa). In effetti seppure può ipotizzarsi che ad ottobre 2020 ella fosse consapevole dell'imminente licenziamento, in quanto giustificato dal superamento del periodo di comporto maturato per le assenze dal lavoro compiute a partire dal settembre 2019 (cfr. lettera di licenziamento allegata alla comparsa di risposta), nondimeno all'epoca ella poteva ancora contare sull'indennità di disoccupazione che ha percepito fino al mese di settembre 2022.
L'attuale situazione della sig.ra è deteriore anche rispetto a quella goduta al tempo della CP_1 pronuncia dei provvedimenti presidenziali (novembre 2022), quando beneficiava del reddito di cittadinanza (erogatole a partire dal mese di ottobre 2022 nella misura di € 250,00 mensili) e lo stadio della malattia era meno avanzato, lasciando residuare una maggiore capacità lavorativa.
Ad oggi invece la resistente non percepisce più né l'indennità di disoccupazione, né il reddito di cittadinanza e inoltre deve presumersi ulteriormente erosa la sua residua capacità lavorativa in ragione della progressiva evoluzione della malattia.
La condizione di bisogno in cui versa la resistente ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali della figlia la quale ha riferito dei prestiti erogati dai parenti (la Testimone_1 nonna e lo zio materno) per far fronte ai bisogni della famiglia, oltre che del frequente ricorso della madre all'assistenza della Caritas diocesana per provvedere ai bisogni alimentari (cfr. verbale di udienza del 22.4.2024).
In conclusione, può ritenersi provato che la resistente non ha mezzi che le consentano di condurre una vita dignitosa e che tale mancanza è da addebitare a ragioni oggettive a lei non imputabili. Si giustifica pertanto un intervento economico del marito in virtù del principio di solidarietà post coniugale.
pagina 7 di 8 Nella quantificazione di tale contributo, devono prendersi in considerazione le condizioni economiche delle parti, come innanzi individuate. Alla luce di tali elementi il collegio reputa congruo fissare la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella somma di € 300,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bastia Umbra il 26/6/2011 tra , nato a [...] il giorno 14/11/1971, e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Bastia Umbra al n. 7, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna secondo quanto stabilito con il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale;
3) Pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_1 dell'importo di euro 356,10 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
4) Dispone che - a decorrere dalla presente pronuncia - versi a Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma, CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 300,00
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 aprile 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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