Sentenza 26 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2004, n. 13991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13991 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, che lo difende unitamente agli avvocati STEFANO ZAMPONI, M. ANTONIA POGGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT OL, LA CA, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 15893/01 proposto da;
TT OL, LA CA, elettivamente domiciliati in 1092 ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che li difende unitamente all'avvocato BARONI BASSANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
MA NF, LA FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimati -
sul 3^ ricorso n 13144/01 proposto da;
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. Ivano Cantarale quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO TOMMASO SPINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO ZUCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
TT OL, LA CA, MA NF;
- intimati -
avverso la sentenza n. 819/00 della Corte d'Appello di MILANO, sezione II civile emessa il 1/3/2000, depositata il 31/03/00; rg. 1858+1945/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/04 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
Udito l'Avvocato STEFANO ZAMPONI;
udito l'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI (per delega Avv.Eugenio Merlino);
udito l'Avvocato TOMMASO GIORDANO SPINELLI (per avv. Edoardo Zucca);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale "MA" e rigetto ricorso incidentale "TT + 1"; accoglimento ricorso incidentale della "FONDIARIA";
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 1992, AO TI e CA IL convennero, davanti al tribunale di Monza, IA PO, AN MA e La Fondiaria Assicurazioni s. p. a., per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 7 maggio 1991 nel territorio del Comune di Carate Brianza, esponendo: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la Fiat RI targata Mi 663955, condotta da AO TI, con a bordo CA IL, era stata investita dalla Renault 11 targata Mi 02156Z, di proprietà del convenuto MA, assicurata presso la suindicata compagnia e condotta dall'altro convenuto PO, che non si era arrestato al segnale rosso del semaforo;
- che la IL aveva riportato lesioni personali, mentre la RI, di proprietà del TI, aveva subito danni.
La società Fondiaria eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che la Renault non era coperta da assicurazione, perché delle due polizze che avrebbero potuto garantirla al momento dell'incidente, la prima era già scaduta e la seconda non era ancora operativa.
Dichiarato inizialmente contumace, si costituì in giudizio anche il MA, eccependo anch'egli il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che, antecedentemente al verificarsi dell'incidente in questione, aveva alienato l'autovettura Renault all'altro convenuto PO per il tramite della concessionaria s.r.l. di Seri, alla quale era stata rilasciata procura a vendere. Espletata l'istruttoria del caso, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 31 maggio 1996, dopo aver dato atto che non si era costituito il rapporto processuale fra gli attori e il convenuto PO, attribuì a questo ultimo la responsabilità esclusiva in ordine alla causazione dell'incidente e condannò in solido il MA, quale proprietario del veicolo condotto dall'PO, nonché la società di assicurazione la Fondiaria a risarcire agli attori i danni accertati.
Entrambi i soccombenti interposero appello e la corte di appello di Milano, con sentenza in data 1 marzo 2000, accolse unicamente l'impugnazione della Fondiaria Assicurazioni, osservando in parte motiva: che, relativamente alla posizione del MA, se non era dubitabile che la vendita di un'autovettura possa perfezionarsi oralmente, era altrettanto indubitabile che il trasferimento, secondo lo schema formale predisposto dal legislatore, si completava con l'iscrizione al P. R. A.; - che siffatto adempimento presupponeva la formalizzazione del trasferimento per iscritto, e con-seguentemente, secondo quanto disposto dall'art. 1392 c.c., che anche la procura a vendere doveva avere la stessa forma: per cui, la relativa prova testimoniale articolata dall'appellante sul punto non poteva essere ammessa;
- che, viceversa, l'appello della compagnia assicuratrice era fondato, in quanto, contrariamente alle risultanze della fotocopia dello attestato di assicurazione prodotta dal MA, dall'originale esibito dalla Fondiaria risultava inequivocabilmente che la copertura assicurativa dell'auto del MA medesimo era cessata alle ore 10,20 del 7 maggio 1991, per riacquistare efficacia alle ore 24 dello stesso giorno, laddove il sinistro si era verificato alle ore 18,30 del 7 maggio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, AN MA, cui, hanno resistito con controricorso, AO TI e CA IL, proponendo a loro volta ricorso incidentale. Altro ricorso incidentale avverso la medesima sentenza è stato proposto dalla Fondiaria Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va disposta, preliminarmente, la riunione dei tre ricorsi, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2) Con l'unico motivo, il ricorrente principale, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c., deduce l'erroneità della decisione, nella parte in cui la corte distrettuale aveva rigettato il secondo motivo di appello riguardante il punto della necessità della prova scritta del contratto di trasferimento dell'autoveicolo. Tale tesi, peraltro, era in netto contrasto con l'orientamento di questa corte, secondo cui il trasferimento di proprietà di un veicolo di realizza per effetto del consenso delle parti, mentre la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA costituisce solo un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo rivenditore.
La censura è fondata.
Secondo il costante insegnamento di questo S. C. (ex. plurimis, Cass. 14906/2002), è pacifico il principio secondo cui per la compravendita di un autoveicolo non è richiesta la forma scritta, potendo la stessa essere conclusa verbalmente con il solo scambio orale del consenso espresso dalle parti. Per cui, posto che l'effetto reale, cioè la trasmissione della proprietà, ha luogo immediatamente all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti, la prova dell'alienazione e dell'acquisto del veicolo, ben può essere data con ogni mezzo, ivi compresa la prova testimoniale. Infatti, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento di proprietà non rileva la circostanza della trascrizione dell'atto di alienazione presso il P. R. A., posto che tale trascrizione costituisce soltanto un mezzo di pubblicità per risolvere gli eventuali conflitti tra più aventi causa da un medesimo venditore. Ed è del pari incontroverso che l'iscrizione nel P.R.A. pone a carico di chi appare essere proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. 157/1999). Pertanto, erroneamente la corte milanese ha ritenuto inammissibile la prova per testi dedotta dall'odierno ricorrente, sul falso presupposto che l'iscrizione al P. R. A. costituisca una modalità di perfezionamento della vendita di un autoveicolo.
3) Passando all'esame del ricorso incidentale proposto da AO TI e CA IL, con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. nonché dell'art. 7 l. 990/1969, assumendo che la corte distrettuale aveva illegittimamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva della Fondiaria Assicurazioni. Deducono testualmente quanto segue:
"L'esistenza di una copertura assicurativa della responsabilità civile da parte di tale Compagnia dell'auto condotta dal sig. IA PO è circostanza attestata anche dal rapporto di incidente redatto dall'autorità intervenuta sul luogo del sinistro e già prodotto nel corso del giudizio di primo grado. Considerata l'efficacia riconosciuta dall'ordinamento al contrassegno assicurativo, tenuto conto del valore probatorio dei controlli eseguiti dalle Forze dell'ordine e attesa la peculiare fede che a tale atto pubblico deve essere attribuita dai terzi, il mero disconoscimento della scrittura privata, il cui contenuto ha formato oggetto di analisi da parte del pubblico ufficiale, pare obiettivamente insufficiente a privare di efficacia probatoria il predetto rapporto d'incidente, risultando all'uopo necessaria la tempestiva proposizione, con riguardo alla predetta scrittura privata, della querela di falso".
La doglianza è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronunzia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.
Pacifico quanto precede, si osserva che, nella specie, la corte distrettuale ha posto a fondamento della raggiunta conclusione, con la quale ha accolto l'appello proposto dalla compagnia di assicurazione, non solo il tempestivo disconoscimento da parte di questa ultima della fotocopia del certificato di assicurazione prodotta dagli attori, ma anche la circostanza che la Fondiaria Assicurazioni, in ottemperanza ad uno specifico ordine dell'istruttore, aveva depositato l'originale del documento di assicurazione, da cui risultava che la copertura assicurativa dell'auto del MA era cessata alle ore 10,20 del 7 maggio 1991, per riprendere efficacia alle ore 24 dello stesso giorno, mentre l'incidente si era verificato alle ore 18,30 del 7 maggio. Orbene, tale statuizione, certamente di per sè decisiva ai fini della decisione - atteso che, com'è noto, la produzione dell'originale costituisce un quid novi nell'acquisizione probatoria, che sostituisce e, nel contempo, elide ogni valenza della copia fotostatica precedentemente prodotta, che viene, in tal modo, a perdere rilevanza autonoma nel processo in ragione della produzione del documento originale - non è stata impugnata dai ricorrenti, per cui la relativa censura va necessariamente dichiarata inammissibile. 4) Con il proprio ricorso incidentale, la Fondiaria Assicurazioni, lamentando il vizio di omessa pronunzia, correlato alla violazione dell'art. 112 c.p.c., assume che nessuna statuizione era stata presa dalla corte di appello in ordine alla richiesta, avanzata da essa ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, di restituzione della somma di lire 20.691.728, versata ai danneggiati, in forza della sentenza esecutiva di primo grado, travolta, poi, dall'accoglimento dell'appello proposto dall'istante. La doglianza è fondata.
Come risulta dall'esame degli atti, che è consentito alla Corte essendo stato dedotto un error in procedendo, in effetti con l'appello proposto la compagnia assicuratrice aveva richiesto che, in caso di accoglimento dell'appello medesimo, fosse disposta la restituzione delle somme versate ai danneggiati, per effetto del pagamento effettuato in virtù dell'esecutività della sentenza di primo grado. Orbene, su tale domanda restitutoria manca qualsiasi pronunzia della corte di appello, per cui la censura è meritevole di accoglimento.
5) In conclusione, mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto da AO TI e CA IL, vanno accolti sia il ricorso principale di AN MA, sia quello incidentale della Fondiaria, con conseguente Cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice, che provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale di MA ed il ricorso incidentale della Fondiaria, rigetta il ricorso incidentale di TI e IL, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, nella Terza Sezione Civile, della Suprema Corte di Cassazione, il 24 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004