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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 271/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 271/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il
DA
(P.I.: ), in persona del Presidente del CdA e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore Dr. , proc. dom. avv. DI Controparte_1
BLASIO GIANLUCA e PERRUCCI ALESSANDRO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
1 - CP_2 Controparte_3
(P.I.: ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore sig. , proc. dom. avv. Controparte_4
VIANELLO ALESSIO e dom. avv. TUDOR ALESSANDRO per mandato allegato alla comparsa di risposta con appello incidentale depositata telematicamente
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
E CONTRO
(C.F.: ), proc. dom avv. Controparte_5 C.F._1
ZACCARIA ANTONIO e GLODER VALERIA per mandato allegato alla comparsa di risposta in grado di appello depositata telematicamente
(P.I.: ), in persona Controparte_6 P.IVA_3
del suo procuratore ad negotia Dott. , proc. dom. avv. Controparte_7
VECCHIONI LUCA per mandato allegato alla comparsa di risposta in grado di appello depositata telematicamente
- APPELLATI -
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
in materia societaria. Appello avverso la sentenza n. CP_8
600/2024 pubblicata il 21/06/2024 e notificata in data 30/06/2024 del
Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in Materia di Impresa
2 Causa iscritta a ruolo il 02/08/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 09/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“I sottoscritti Avv.ti Gianluca Di Blasio ed Alessandro Perrucci, nel precisare le conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, deducono previamente che per mero errore materiale veniva trascritto e reiterato il capo sub 1) della domanda proposta in primo grado ovvero: “1)/- accertare e dichiarare la tardività della riassunzione, per le ragioni dedotte al verbale d'udienza del 09.11.2021,
ribadite nella presente memoria, e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso ex art. 297 c.c. con ogni conseguenziale statuizione, rigettando integralmente le domande attoree”.
La pretesa ivi esplicitata deve ritenersi abbandonata e non sussunta nel riesame del provvedimento impugnato.
Quanto sopra preposto, essa così come sopra rappresentata, Parte_1
difesa ed elettivamente domiciliata, previa epurazione dai cennati refusi ed e/o errori materiali di trascrizione, insiste per l'accoglimento delle seguenti
Conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, sez. specializzata in materia di impresa, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nell'ambito
3 dello spiegato gravame, il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 600/2024 - pubbl. il 21/06/2024, resa dal Tribunale di Trieste,
Sez. Imp., all'esito del proc. iscritto al n. 4270/2017 R.G.:
Nel merito:
1)/- nel merito, rigettare ogni avversa domanda avanzata dalla Società
attrice in danno della convenuta , per le ragioni dedotte negli Parte_1
scritti difensivi del primo grado di giudizio, siccome reiterate con la proposizione del presente giudizio di appello, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento e,
conseguentemente, di responsabilità della stessa nella causazione dei lamentati e rivendicati danni;
2)/- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna della
, avanzata in via subordinata dal convenuto , per Parte_1 CP_5
mancata tempestiva richiesta di chiamata in causa della quale Parte_1
terzo; in subordine comunque rigettandola, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3)/- il tutto con integrale vittoria delle spese di lite di entrambi del giudizio,
o in via alternativa e subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità ed un correlativo obbligo risarcitorio in capo all'odierna appellante nei limiti di incidenza del 10%, compensare le spese del primo
4 grado, e disporre la soccombenza di lite degli appellati in caso di resistenza.”.
Per l'appellata appellante incidentale : CP_2
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, richiamate tutte le difese ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.:
- Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato e per l'effetto rigettare l'appello principale proposto da in persona del l.r.p.t. Parte_1
con atto di citazione in appello notificato in data 30.07.2024, limitatamente ai primi quattro motivi di gravame siccome indicati nel suddetto atto di citazione in appello subb A, B, C, D;
- Accogliere l'appello incidentale proposto da in persona del CP_9
l.r.p.t. mediante comparsa di costituzione e appello incidentale datata
30.01.2025 e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 600/2024 del
Tribunale di Ordinario di Trieste, Sez. Specializzata in materia di impresa -
pubblicata il 21/06/2024 e notificata in data 30.06.2024:
- accertare e dichiarare per i titoli e le causali esposte in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona Parte_1
del l.r.p.t. anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c.
e/o anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1176,
1457, 1667 c.c.;
5 - accertare e dichiarare altresì per i titoli e le causali esposte in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ing. Controparte_5
anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui agi artt. 1218, 1176, 1457,
1667 c.c. e/o anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2229 e ss. c.c.;
- per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t. e ing. Parte_1 [...]
, in via solidale tra loro ovvero, in subordine, ciascuno per la CP_5
quota di sua spettanza, al risarcimento integrale in favore di in CP_9
persona del l.r.p.t., dei danni subiti e subendi nella misura di euro €
162.771,39, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà
accertata o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche in via di equità,
all'esito del giudizio;
- condannarsi altresì in persona del l.r.p.t. e ing. Parte_1 [...]
in via solidale tra loro ovvero, in subordine, ciascuno per la CP_5
quota di sua spettanza, al pagamento, in favore di in persona CP_9
del l.r.p.t., di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo sulle somme liquidate, nonché al maggior danno, in misura almeno pari all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato, in ogni caso con anatocismo dalla domanda, per i motivi tutti esposti;
6 - per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_10
l.r.p.t. a corrispondere direttamente all'appellante incidentale CP_9
in persona del l.r.p.t. le somme che risulteranno a queste dovute dall'ing.
, siccome quantificate nell'importo di euro € 162.771,39 Controparte_5
ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche in via di equità, all'esito del giudizio, condannando l'ing. a corrispondere direttamente Controparte_5
ad in persona del l.r.p.t. le somme che dovessero risultare CP_9
escluse dalla copertura assicurativa per effetto di eventuali limiti di polizza;
- Condannarsi in persona del l.r.p.t., l'ing. e Parte_1 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. alla rifusione di spese Controparte_10
e compensi del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed
IVA, come per legge ed altresì alla rifusione delle spese di CTP del primo grado di giudizio, come documentate;
- Condannare l'ing. a restituire ad in persona Controparte_5 CP_9
del l.r.p.t. l'importo di € 31.747,02 da questa versato al suddetto ing.
[...]
in data 02.08.2024 in provvisoria esecuzione della sentenza CP_5
impugnata, maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del pagamento sino saldo effettivo;
- Condannare in persona del l.r.p.t. a Controparte_10
restituire ad in persona del l.r.p.t. l'importo di € 16.050,32 da CP_9
7 questa versato alla suddetta in persona del Controparte_10
l.r.p.t. in data 27.07.2024 in provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del pagamento sino saldo effettivo;
- Condannarsi in persona del l.r.p.t., ing. e Parte_1 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. alla rifusione di spese Controparte_10
e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA
ed IVA;
- Condannarsi in persona del l.r.p.t. e ing. al Parte_1 Controparte_5
pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. di una somma CP_9
equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 96,
I o III comma c.p.c.”.
Per l'appellato : CP_5
“Nel merito in via principale: respingere l'appello principale e quello incidentale dispiegati in quanto infondati, confermando integralmente la sentenza di I grado;
Nel merito in via subordinata: respingere l'appello principale e quello incidentale dispiegati in quanto infondati, confermando quantomeno la sentenza di I grado nella parte in cui esclude qualsiasi responsabilità in capo al convenuto;
Controparte_5
8 In via residuale: ex art. 346 c.p.c., si ripropongono le domande e le richieste istruttorie come dispiegate in I grado, che qui si trascrivono
“Nel merito in via ulteriormente subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea ritenere responsabile, in via esclusiva, dei danni occorsi la società Pt_1
[...]
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea così come formulata nei confronti dell'Ing. , accertare e dichiarare il minor CP_5
danno patito da rispetto alla richiesta risarcitoria formulata e, CP_9
per l'effetto, accertarne il diritto al pagamento della minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia,
dichiarando il terzo Controparte_11
(già , c.f. e p. iva
[...] Controparte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3
legale in Bologna (BO), in Via Stalingrado, 45, tenuta a garantire il convenuto Ing. contro gli effetti dell'eventuale Controparte_5
accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 1917 c.c., primo comma, nonché a rifondere all'odierno convenuto le spese e le competenze legali sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 1917 c.c., terzo comma;
9 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea così come formulata nei confronti dell'Ing. dichiarare il terzo di CP_5 CP_11
Assicurazioni (già Controparte_6 CP_12
, c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3
pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), in Via Stalingrado, 45,
tenuta a garantire il convenuto Ing. contro gli effetti Controparte_5
dell'eventuale accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 1917
c.c., primo comma, nonché a rifondere all'odierno convenuto le spese e le competenze legali sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 1917
c.c., terzo comma;
In ogni denegata ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità dell'Ing. per i fatti di causa accertare e dichiarare CP_5
che quest'ultimo è tenuto al risarcimento della sola quota di danno di cui sia provata l'imputabilità, dichiarando il terzo
[...]
(già , Controparte_11 Controparte_12
c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
con sede legale in Bologna (BO), in Via Stalingrado, 45, tenuta a garantire il convenuto Ing. contro gli effetti dell'eventuale Controparte_5
accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 1917 c.c., primo comma, nonché a rifondere all'odierno convenuto le spese e le competenze
10 legali sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 1917 c.c., terzo comma;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge, del presente giudizio e di quello instaurato dinanzi il Tribunale di Pordenone – n. 1475/2017 R.G. In via istruttoria: si richiamano le istanze già formulate ed i documenti prodotti”.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata CP_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi le impugnazioni proposte da e da in Parte_1 CP_9
quanto del tutto inammissibili, infondate e/o indimostrate.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA DI MERO SUBORDINE E CP_13
Nella remota ipotesi di accoglimento dell'appello e di accertamento di una qualche responsabilità dell'Ing. : CP_5
• ridursi la pretesa risarcitoria avversaria in ragione sia dell'accertanda quota di responsabilità da ascrivere e sia a mente del disposto di cui all'art. CP_2
11 • contenersi la richiesta di manleva - portata sulla polizza RC Professionale
n. 0424.5101445.74 - nei confronti della terza chiamata : CP_6
entro la sola quota di addebito - giusto disposto negoziale di cui all'art. 1.3.14 - da imputarsi all'Ing. , discernendola, quindi, da CP_5
quella accertanda facente eventualmente capo alla società convenuta;
(ii)
in ogni caso, entro il limite del sottomassimale di € 300.000,00 di cui alla lettera “d” di cui all'art.
1.3.1. di polizza;
• disattendersi la richiesta di manleva - portata sulla polizza RC
Professionale n. 0424.5101445.74 - nei confronti della terza chiamata
, siccome infondata in fatto ed in diritto, evidenziandosi - CP_6
per la denegata - la previsione del massimale per € 105.400,00, così come quella di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 5.000,00.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o quantomeno con loro integrale compensazione.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/12/2017 la società (d'ora in avanti solo ) Controparte_9 CP_2
riassumeva davanti al Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in
Materia di Impresa - il giudizio già avviato avanti al Tribunale di Pordenone
in cui aveva convenuto (d'ora in avanti e l'ing. Parte_1 Pt_1 CP_5
12 esponendo che, nel 2011, aveva deciso di realizzare un impianto CP_5
solare al fine di beneficiare delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica di natura fotovoltaica previste dal D.M. 05/07/2012 (cd. V° Conto
Energia); che, a tal fine, aveva affidato in data 26/11/2011 all'ing.
l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del CP_5
predetto impianto, estendendo successivamente l'incarico anche all'elaborazione della documentazione tecnica per l'iscrizione al Registro
Impianti secondo la procedura prevista dal V° Conto Energia;
che,
approvato il progetto esecutivo, data la sua natura di società interamente pubblica, aveva indetto apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, al termine della quale l'appalto era stato definitivamente affidato alla che, in data 10/04/2014, le parti avevano Pt_1
stipulato il contratto d'appalto, stabilendo che il termine utile per la conclusione dei lavori dovesse essere di giorni ventisette a decorrere dalla firma del verbale di consegna lavori, che l'opera fornita dovesse essere perfettamente funzionante e completa e che i materiali forniti e gli impianti realizzati dovessero essere conformi a quanto previsto dal V° Conto Energia
e da altre normative dettagliatamente indicate;
che, dopo l'iscrizione da parte dell'ing. dell'impianto all'interno dell'apposito Registro e CP_5
dopo la redazione del certificato provvisorio di ultimazione lavori (in cui erano state specificate alcune obbligazioni dell'Azienda appaltatrice), EN
13 le aveva comunicato che si sarebbe potuto procedere alla connessione dell'impianto con la Rete Elettrica Nazionale e alla conseguente misurazione e registrazione dell'energia transitante nel nodo di riferimento della zona e proveniente dal predetto impianto;
che, a seguito di ciò, era stata organizzata l'attivazione dell'impianto a mezzo di una fitta corrispondenza fra l'appaltante, l'appaltatrice, il direttore dei lavori e la ditta produttrice di un particolare componente dell'impianto denominato
“inverter”; che la predetta attivazione era stata effettuata il 22/05/2014 senza la presenza della produttrice dell'inverter e dell'ing. ; che, CP_5
contestualmente, erano stati installati i Gruppi di Misura utili a misurare e registrare il transito di energia elettrica prodotta dall'impianto e completate le operazioni di messa in parallelo fra impianto e Rete Elettrica Nazionale
sotto la supervisione dell'ing. , tecnico specializzato della società Per_1
che, durante tale operazione, non era stata disinserita la messa a terra Pt_1
dell'impianto, di tal che si erano attivati i sistemi di protezione della linea elettrica che avevano portatato ad un corto circuito e alla impossibilità di trasferire l'energia prodotta dall'impianto sulla Rete Nazionale;
che Pt_1
pur non informando l'attrice dell'accaduto e ritenendo unilateralmente di astenersi dal procedere a una nuova connessione, preferendo rinviare l'incombente, aveva erroneamente ritenuto che il 22/05/2014 si fosse perfezionata la messa in funzione dell'impianto ai sensi del V° Conto
14 Energia;
che lo stesso errore era stato perpetrato dall'ing. , che CP_5
aveva continuato a seguire la procedura presso il GSE (Gestore dei Servizi
Energetici s.p.a.) volta all'ottenimento degli incentivi di cui al V° Conto
Energia in favore dell'attrice, giungendo in data 29/05/2014 a comunicare che tutta la documentazione risultava inoltrata e caricata sul portale dedicato;
che. sulla scorta di tali indicazioni, aveva proceduto a inoltrare al
GSE l'istanza di concessione della tariffa incentivante;
che l'istanza non era stata accolta in quanto il GSE aveva affermato che non vi era stata corretta immissione in esercizio dell'impianto entro il termine perentorio del
23/05/2014, dato che era stata registrata una produzione di energia nulla nelle date 22-23/05/2014 e che l'effettiva provenienza dei pannelli installati non rispettava il dettato del V° Conto Energia;
che aveva impugnato il diniego innanzi al Giudice Amministrativo, che aveva confermato in toto il provvedimento del GSE;
che aveva assunto non solo l'obbligazione di Pt_1
completare l'opera funzionante e priva di vizi entro il termine pattuito, ma anche quella di rendere tutte le prestazioni tecniche relative alla messa in esercizio dell'impianto de quo entro il termine pattuito;
che il termine pattuito e specificato nell'appalto avrebbe dovuto essere considerato come termine essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c. per il raggiungimento dello scopo concordato;
che, ancorché avesse Pt_1
consegnato un impianto funzionante, era comunque inadempiente in quanto
15 non lo aveva posto in esercizio entro la data stabilita;
che era Pt_1
inadempiente anche in relazione all'obbligo (sempre previsto all'interno del contratto d'appalto) di impiegare materiali e componentistica dei pannelli fotovoltaici di provenienza intra UE, dato che il GSE aveva ritenuto i suddetti pannelli come mera rietichettatura di altri di provenienza non europea;
che parimenti responsabile era il che, pur avendo curato CP_5
l'iscrizione nel Registro Impianti e avendo ottenuto l'apertura dell'utenza sul portale GSE, non aveva seguito l'iter necessario per la presentazione dell'istanza di ammissione alle tariffe, non adempiendo a una delle obbligazioni concordate con l'attrice; che il danno subito ammontava ad €
1.473.227,00.
Tutto ciò premesso l'attrice chiedeva che i convenuti venissero condannati al pagamento della succitata somma, oltre alla rifusione integrale di compensi e spese.
Si costituiva in riassunzione la convenuta sostenendo che l'oggetto del Pt_1
contratto stipulato con l'attrice era circoscritto alla realizzazione dell'impianto descritto in progetto, restando, quindi, esclusa ogni prestazione accessoria, dato che questa non era mai stata prevista espressamente all'interno dell'appalto; che non era possibile far derivare interpretativamente un'obbligazione in tal senso, dato che una siffatta interpretazione sarebbe stata tesa a dare rilevanza ai c.d. motivi
16 dell'accordo, che non avrebbero potuto assumere nel caso di specie nessun rilievo;
che neppure dal richiamo effettuato dal Capitolato Speciale al V°
Conto Energia e ad altra normativa specifica e dal contenuto della corrispondenza scambiata in data 22/05/2014 si sarebbe potuto far derivare un obbligo così specifico, come quello di mettere in funzione l'opera entro il
23/05/2014; che i materiali erano conformi a quanto previsto dal V° Conto
Energia, a nulla rilevando le dichiarazioni rese da GSE;
che, in ogni caso, il danno non era stato sufficientemente provato.
Tutto ciò premesso da chiedeva al Tribunale di rigettare in toto le Pt_1
richieste attoree.
Si costituiva in riassunzione il esponendo che non aveva mai CP_5
ricevuto incarico relativo alla richiesta di ammissione dell'impianto alle tariffe incentivanti del V° Conto Energia;
che i lavori si erano conclusi non il 21/05/2014 come sostenuto da , bensì il 30/04/2014; che un tecnico CP_2
dell'EN aveva comunicato che l'allacciamento dell'impianto non sarebbe stato possibile entro il 23/05/2014 a causa dei tempi tecnici dell'operazione;
che né l'attrice né avevano provveduto a contattare per tempo la Pt_1
società produttrice dell'inverter affinché questa inviasse un tecnico al fine di completare l'operazione di messa in esercizio dell'impianto; che l'operazione de qua era stata effettuata sotto la responsabilità della stessa attrice, come affermato in una mail inviata da;
che ciò che aveva CP_2
17 provocato la mancata messa in esercizio dell'impianto era la mancata accensione dell'inverter; che aveva adempiuto diligentemente alle obbligazioni derivanti dagli accordi intercorsi con l'attrice; che non doveva rispondere a titolo solidale dei presunti danni (anche a lui addebitati da
), dato che un siffatto titolo sarebbe stato possibile solo in caso di CP_2
appalto privato e non in quello di appalto pubblico;
che la citazione era inammissibile/nulla per mancanza di legittimazione processuale di , CP_2
per la natura di società in house di quest'ultima e per la mancanza di autorizzazione del di lei organo collegiale preposto.
Tutto ciò premesso il convenuto chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di (d'ora in avanti Controparte_6
al fine di essere manlevato. CP_10
Nel merito il chiedeva che venisse dichiarata la carenza di CP_5
legittimazione attiva dell'attrice, che venisse disposta la sua estromissione dalla causa per difetto di legittimazione passiva ovvero che le domande attoree venissero rigettate o che, in via subordinata, che venisse Pt_1
ritenuta unica responsabile del danno.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la quale si richiamava CP_10
alle argomentazioni dell'assicurato escludendo qualsiasi responsabilità di quest'ultimo.
18 Ciò premesso la Compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria presentata dall'attrice nei confronti del proprio assicurato e, in via subordinata, la riduzione della pretesa attorea in ragione dell'accertanda quota di responsabilità da attribuire ad ovvero la limitazione della CP_2
manleva assicurativa alle somme indicate all'atto di costituzione.
Radicatasi così la lite, con ordinanza 13/12/2018, il G.I. interrompeva il processo ex art. 295 c.p.c. pendendo il giudizio innanzi al Consiglio di Stato
in merito alla decadenza dai benefici del cd. V° Conto Energia.
In data 25/05/2021 l'attrice depositava istanza per la prosecuzione del giudizio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di
Stato n. 1862/2021, pubblicata il 04/03/2021.
Istruita la causa documentalmente, tramite CTU e la chiesta prova orale, il
Tribunale di Trieste, accertato l'inadempimento di condannava la Pt_1
convenuta al risarcimento dei danni a favore di quantificati in € CP_2
162.771,39, oltre interessi dalla sentenza al saldo, rigettando le altre domande e condannando al pagamento delle spese legali, di CTU e CP_2
di CTP a favore dell'attrice, del convenuto e dell'intervenuta. CP_5
Dopo aver rigettato in via preliminare l'eccezione svolta da nella Pt_1
memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c. diretta a dichiarare la tardività
della riassunzione sul rilievo che la sospensione era stata disposta dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e che non era quindi applicabile
19 la disposizione di cui all'art. 296 c.p.c., e dopo aver premesso che l'impianto per come ideato e realizzato esprimeva in modo evidente la sua finalizzazione all'immissione esclusiva in rete dell'energia prodotta, non potendo essere utilizzato per altri fini (come ad esempio l'autoconsumo o l'autoproduzione), ancorché mancasse nelle pattuizioni un espresso riferimento alla essenzialità del termine 23/05/2014 entro il quale effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo e una specifica clausola contrattuale che prevedesse tale adempimento, il primo Giudice affermava che non solo l'operatore commerciale specializzato era perfettamente Pt_1
in grado di conoscere il fine che si proponeva la committenza, ma che vi erano precisi riferimenti contrattuali diretti a questo scopo pratico, di tal che la causa concreta del contratto si estrinsecava nell'allestimento dell'impianto per la sua utilizzazione incentivata;
che, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, sarebbe stato necessario rispettare il termine stabilito per l'entrata in esercizio dell'impianto (23/05/2014); che tale data doveva essere intesa come quella entro la quale doveva essere effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, per come ufficializzato da EN quale Gestore di Rete;
che,
pertanto, l'impianto non doveva essere solo compiutamente realizzato e collegato in parallelo alla rete, ma avrebbe dovuto funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete;
che, del resto, non appena
20 l'EN aveva dato la disponibilità all'attivazione della connessione
(21/05/2014 per il giorno seguente), le parti avevano pattuito che le operazioni avessero luogo il giorno 22/05/2014 malgrado l'impossibilità del fornitore dell'inverter a presenziare all'operazione (in mancanza di adeguato preavviso) sotto la direzione di un tecnico che ne aveva le competenze Pt_1
(l'ing. ) con ampia declaratoria di assunzione di responsabilità sia Per_1
da parte della committente sia di mentre si era convenuto che CP_2 Pt_1
Contr la (fornitore dell'inverter) avrebbe assistito alle operazioni da remoto;
che, come accertato dalla CTU, il personale di aveva omesso di Pt_1
“rimuovere le terre” (aprire il sezionatore di messa a terra), al momento dell'alimentazione della relativa parte di impianto, generando un “fuori
servizio”; che, ancorché l'impianto non avesse subito alcun danneggiamento, al ritorno della tensione di rete, una volta eliminata la causa del guasto, nessuno per OL aveva provveduto a ripetere la manovra di chiusura del primo interruttore di impianto con conseguente messa in tensione e successiva alimentazione dell'impianto, nonostante non vi fossero elementi ostativi a tale attività; che, pur nel contesto contrattuale piuttosto ambiguo e sicuramente non adeguatamente dettagliato da parte della stazione appaltante, quanto ad individuazione precisa del risultato finale sperato e termine entro il quale lo stesso doveva essere garantito, era evidente la responsabilità di che non aveva adempiuto in modo Pt_1
21 completo e tempestivo, soprattutto in buona fede;
che, viceversa, il incaricato della direzione lavori e di tutte le incombenze CP_5
tecniche, pur non avendone l'obbligo, aveva fatto quanto possibile per assicurare all'appaltante la massima utilità contrattuale;
che andava risarcito a il danno emergente conseguente all'attività di adeguamento CP_2
impiantistico pari a complessivi finali € 17.274,00; che il lucro cessante andava determinato in complessivi € 139.283,81.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello fondandolo su Pt_1
cinque motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che, nonostante il CTU non avesse ravvisato elementi tecnici che prevedessero in modo formale ed espresso, neppure indiretto, a carico di la garanzia del PFIP (Primo Pt_1
Funzionamento dell'Impianto in Parallelo) entro il 23/05/2014, il Giudice di prime cure aveva ritenuto l'avvenuto perfezionamento di un accordo in tal senso nel “comportamento concludente” della senza peraltro motivare Pt_1
in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire a tale decisione.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che quanto affermato dal Tribunale di Trieste confligge con il granitico orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono rispettare il requisito della forma
22 scritta quale adempimento necessario, a pena di nullità ex art. 1418, c.c.,
anche quando essa agisce iure privatorum ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D.
2440/1923.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Trieste avrebbe erroneamente applicato l'art. 1175 c.c. imputando a una condotta non Pt_1
rispettosa dei parametri di diligenza richiesti per l'adempimento della specifica prestazione richiesta, senza considerare che la committente P.A.,
tramite il D.L. ed il RUP, avevano operato una variazione del contenuto dell'appalto, per evidente inadeguatezza della pianificazione progettuale,
senza il rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 132 D. Lgs. n.
163/2006, con ciò contravvenendo al dovere ex art. 1206 c.c. del creditore di mettere il debitore in condizione effettuare la prestazione pattuita. In
particolare, l'appellante ha evidenziato che il D.L. ed il RUP CP_5
nel verbale di certificazione dei lavori 30/04/2014 avevano Per_2
inserito ex novo una prestazione mai dedotta nella lex specialis dell'appalto,
dichiarando nel punto sub 14) che “L'impresa inoltre dovrà completare in
concomitanza con l'ente distributore (ENEL) le opere elettriche in cabina
sia per la parte di media tensione che per la parte di bassa CP_9
tensione. Dovrà inoltre completare i collaudi funzionali dell'impianto come
da capitolato. Si ricorda inoltre che deve essere consegnata la
23 documentazione finale dell'impianto (elaborati grafici del come costruito,
schemi, relazioni, certificazioni, verifiche collaudo etc.)”.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Trieste ha: a)
omesso di motivare con riguardo discostamento dalle conclusioni del CTU
circa la quantificazione del danno, determinandolo senza applicare la riduzione nei limiti della soglia di incidenza causale del 10% attribuita dall'ausiliario alla condotta della b) ha errato comunque nel Pt_1
regolamento delle spese di lite non provvedendo a compensarle, in considerazione della notevole riduzione della domanda stante la minima incidenza causale della sua condotta nella produzione dell'evento; c)
avrebbe violato il disposto dell'art. 1227 c.c. con riguardo all'an debeatur,
non tenendo conto del fatto che la committente aveva atteso più di tre anni per operare la conversione dell'impianto in modalità autoconsumo,
mediante la quale, in virtù del risparmio energetico e dei proventi della vendita di energia, avrebbe ampiamente superato i vantaggi ottenibili con i benefici tariffari del VCE.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove è stata esclusa la responsabilità del che CP_5
aveva assunto l'incarico di provvedere alla progettazione dell'impianto ed alla sua installazione, esonerando il Direttore dei Lavori da qualsivoglia
24 ingerenza nel mancato raggiungimento di un risultato, senza considerare che solo lui era contrattualmente tenuto a procurare alla . CP_2
Si è costituita l'appellata chiedendo che l'appello vengs dichiarato CP_2
inammissibile ovvero rigettato.
In via di appello incidentale lamenta: CP_2
a) che la decisione del Tribunale di mandare assolto l'ing. CP_5
da qualsiasi responsabilità si appalesa illogica e contraddittoria rispetto alle premesse assunte e deriva da un'erronea valutazione del contenuto e della portata degli obblighi professionali gravanti sul
Direttore dei Lavori, in quanto il risultato voluto dalla Stazione
Appaltante era più che noto al predetto, che avrebbe dovuto assicurare la esecuzione dell'opera in conformità agli impegni contrattuali e la rispondenza dell'opus alla “causa concreta”
dell'appalto;
b) che è illogica e contraddittoria la statuizione di assenza di responsabilità del per non esser stato presente alle CP_5
operazioni di attivazione dell'inverter e di messa in funzione dell'impianto siccome dal medesimo organizzate per il giorno
22/05/2014, tenuto conto dei compiti del Direttore dei Lavori che si estrinsecavano nell'alta sorveglianza delle opere e nel controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi, mentre il CP_5
25 aveva preferito, quel giorno, dedicarsi a meno gravose attività, quali appunto, quella di portare a compimento “gli adempimenti
burocratici”, con ciò gravemente contravvenendo ai suoi obblighi di qualificata diligenza;
c) che erroneamente il Giudice di primo grado non ha accertato che anche la condotta del aveva concorso causalmente alla CP_5
produzione del danno lamentato da ex art. 2055 c.c.; CP_2
d) che il Giudice di prime cure, pur ritenendo assorbita la decisione sulla concreta operatività della polizza invocata dall'ing. , CP_5
aveva nondimeno confermato l'esistenza del rapporto, di tal che l'obbligazione risarcitoria, se del caso entro i limiti di polizza,
avrebbe dovuto essere posta direttamente a carico di con CP_10
condanna dell'ing. al pagamento di quanto risultasse CP_5
eventualmente escluso dalla copertura per effetto di eventuali franchigie o di altri limiti contrattuali non operanti nei confronti del danneggiato;
e) che, in considerazione dei motivi di appello sopra evidenziati, la sentenza impugnata sarebbe palesemente erronea ed ingiusta nella parte in cui ha condannato a rifondere le spese di lite e di CP_2
CTP a favore del ed, altresì, a rifondere le spese di lite a CP_5
favore di In ogni caso la sentenza sarebbe erronea, laddove, CP_10
26 dopo aver sottolineato il comportamento poco diligente di ha Pt_1
omesso di pronunciarsi sulla condanna al pagamento di una ulteriore somma a carico di (e anche dell'Ing. ) ai sensi e per Pt_1 CP_5
gli effetti di cui agli artt. 91-96 c.p.c.
Si sono costituiti il e instando per il rigetto dell'appello. CP_5 CP_10
All'udienza del 22/01/2025 le parti hanno insistito nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, ha disposto la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025, scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Ciò premesso in fatto va innanzitutto dato atto che parte appellante ha chiarito nelle sue conclusioni di non aver proposto appello con riguardo alla questione relativa alla tardività della riassunzione.
Ancora preliminarmente va rilevato che le note di p.c. sono state depositate da tardivamente solo il 04/02/2023 e che quindi vanno considerate e CP_2
sono state riportate le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta con appello incidentale.
Infine, ancora preliminarmente, va precisato che, diversamente da quanto risulta a verbale di udienza cartolare ha depositato le note scritte CP_10
27 tempestivamente in data 04/04/2025 ancorché siano state “caricate” in PCT
solo il 07/04/2025.
Nel merito con riguardo ai primi due motivi di appello principale, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, va rilevato, innanzitutto, che non corrisponde al vero che il Giudice di prime cure abbia disatteso senza motivare le conclusioni del CTU.
Invero il quesito affidato al CTU - di natura ovviamente tecnica - era il seguente: “Letti gli atti, sulla base della documentazione e delle deposizioni
testimoniali alle quali ha partecipato, previa descrizione dell'impianto e
delle sue caratteristiche, dica quali fossero le procedure e le relative
competenze necessarie per la messa in esercizio dello stesso entro il
23.5.2014, con specifico riguardo anche all'essenzialità della messa in
funzione del cd. inverter, avendo cura al riguardo di dire chi avesse
competenze e titolo per operarvi in via diretta o sostitutiva;
descriva in forma riassuntiva, gli accadimenti occorsi nel maggio 2014, con
particolare riferimento alle attività svolte sul cd. inverter
dica se nei contratti sottoscritti tra le parti vi siano elementi tecnici che in
modo formale ed espresso prevedessero, a carico dei soggetti convenuti, la
garanzia del funzionamento in parallelo dell'impianto entro il 23.5.2014,
intrattenendosi in particolare sul ruolo del e sulla rilevanza o CP_5
meno (da un punto di vista esclusivamente tecnico ma con riferimento agli
28 obblighi assunti formalmente o di fatto) della sua presenza/assenza in sede
il giorno 22.5.2014;
quale sia stata la natura del guasto occorso e quale la sua rilevanza tecnica
al fine del funzionamento in parallelo;
evidenzi da un punto di vista tecnico eventuali omissioni o comportamenti
colposi delle parti e la loro incidenza in termini percentuali sulla mancata
messa in esercizio dell'impianto;
offra ogni elemento, anche in vista di una successiva liquidazione
equitativa, per quantificare i danni (intesi sia come lucro cessante che come
danno emergente, tenuto conto dell'incidenza fiscale) derivanti dal mancato
conseguimento degli incentivi statali fino ad oggi e poi anche per il tempo
stabilito dalla legge, tenuto conto di come ed in che tempi e termini il
creditore si è attivato per diverse soluzioni di utilizzo dell'impianto stesso.”
Nell'ambito di tale complesso incarico, il CTU, dopo aver dettagliatamente descritto l'impianto (cfr. pagg. 22-25 CTU), rispondendo al primo quesito ha evidenziato che “…elemento essenziale ai fini dell'ammissione ai
Benefici VCE è il rispetto inderogabile del termine stabilito dal Decreto per
l'entrata in esercizio dell'impianto, essendo tale data intesa come la data in
cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il
sistema elettrico (nel seguito “Primo Funzionamento dell'Impianto in
Parallelo” o anche per brevità “PFIP”), per come ufficializzata da CP_1
[...] quale Gestore di Rete….”, chiarendo che “….perché si abbia il Primo
Funzionamento dell'Impianto in Parallelo, l'impianto stesso non solo deve
essere compiutamente realizzato e collegato in parallelo alla rete ma deve
altresì funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in
rete. Conseguentemente, con riferimento al caso di specie e per quanto di
interesse: 1) affinché avesse luogo il PFIP e si potesse quindi accedere ai
Benefici VCE era necessario ed essenziale che fossero compiute entro tempi
prefissati una serie di attività tecniche (forniture, installazioni, ecc.) e
burocratiche/autorizzative (contratti con fornitori, formalizzazioni,
ecc.)….e, in particolare: - fosse preventivamente formalizzato, realizzato ed
eseguito l'allaccio alla Rete con connessa messa in tensione…” (cfr. pagg.
27-28 CTU).
Ciò premesso, sempre rispondendo al primo quesito, il CTU ha precisato,
con riguardo alle competenze necessarie per la messa in esercizio dell'impianto, che richiedeva la esecuzione in sequenza di una serie di attività [e precisamente:“…a) formalizzazione tra ed EN degli CP_2
accordi tecnici relativi dell'esercizio dell'impianti sul punto di connessione
ed alla regolazione dei prelievi / immissioni di energia…..; b) effettiva
Connessione Fisica, con relative formalizzazioni tra ed EN….; c) Pt_1
manovra di messa in tensione da parte di EN (oltre il Punto di
Connessione) fino al primo interruttore di Impianto (in posizione di
30 aperto)….; d) manovra di chiusura da parte di OL del primo interruttore
di Impianto con conseguente Messa in Tensione delle Sez. 1 e successiva
alimentazione della Sez. 2 di Impianto……e) messa in tensione della Sez. 3)
costituita dagli apparati e dispositivi volti ad abbassare la tensione da
Media Tensione a bassa tensione (Trasformatore) posta in apposito
manufatto in prossimità del Sistema di pannelli FV e della Sez. 4) costituita
da un breve collegamento in cavo tra la sezione 3) e l'Inverter; f) prima
alimentazione elettrica dell'Inverter (Sez. 5) con collegamento ad un
sistema a tensione indipendente (Rete)….; g) prima parametrizzazione, con:
configurazione software dell'Inverter e del sistema complessivo di
produzione FV, accesso, attraverso codifiche proprie e maschere di
Contr interfaccia al software operativo di alle procedure di log in, al
settaggio e configurazione degli energy metering, alla gestione dei flussi
energetici….); h) prima attivazione dell'Inverter (Sez. 5), con preventivo
monitoraggio della tensione proveniente dal sistema di LI FV e di
quella di Rete, ed avvio del flusso di energia dal Sistema di LI FV
(Sez. 6 e 7) verso la Rete (PMIFI 03)….. - cfr. pag. 32 CTU], che Pt_1
aveva la competenza per tutte le attività illustrate (cfr. pagg. 34-35 CTU),
mentre e non avevano titolo per operare né in via diretta CP_2 CP_5
né sostitutiva non disponendo delle relative competenze, fatta eccezione per il punto a) (cfr. pag. 35 CTU).
31 Rispondendo al quesito n. 2) il CTU ha riportato ciò che in causa è sempre
CP_ stato pacifico ovvero che “……- appena il è stata edotta da parte CP_2
di EN della possibilità di eseguite l'AMIT il giorno successivo (previa
sottoscrizione di apposito Addendum formalizzante la connessione
transitoria); - nella mattinata stessa del 22.5, constatata l'impossibilità di
Contr dare corso alla con personale di sul posto (e così procedere Pt_2
con il PFIP), le Parti si accordano per dar luogo ad un… tentativo di
Contr PFIMI il 22.5 stesso senza personale di sul posto, ma solamente con
Contr l'assistenza da remoto da parte di mettendo quindi in campo forze ed
attività che consentivano un tentativo di esecuzione del PFIP entro i termini
previsti per godere dei Benefici VCE (il tutto, assieme, nel seguito “Piano
Contr di Emergenza”); - e congiuntamente dichiarano a che le CP_2 Pt_1
operazioni verranno svolte il 22.5 2014 nella piena responsabilità di e CP_2
del tecnico incaricato Sig. della ditta che Testimone_1 Parte_1
possiede sufficiente esperienza nel settore e che le operazioni saranno
Contr assistite da personale in remoto;
- dunque, la mattina del 22.5 tutte le
Parti erano consapevoli che vi fosse un temine imminente per il PFIP ed
anche per la tant'è che le Parti concordano di non aspettare la Pt_2
Contr settimana successiva per il Commissioning con personale di sul posto,
ma assieme si adoperano, pur in modo diverso e con diversa assunzione di
responsabilità, al fine di dar luogo al Piano di Emergenza. ….” (cfr. pag.
32 39 CTU), precisando che, dopo che e EN avevano completato le CP_2
attività descritte sub a) e sub b) e dopo che EN aveva completato quella sub c), aveva compiuto l'attività sub d) causando il guasto (consistito Pt_1
in una errata manovra che aveva causato un corto circuito, essendosi attivati i sistemi di protezione della linea elettrica – cfr. pag. 54 CTU).
Al ritorno della tensione di rete una volta eliminata la causa del guasto, non risulta però che il personale di abbia eseguito le attività previste, anche Pt_1
se non vi erano elementi ostativi.
Contr In definitiva conclude il CTU “…. non ha preso contatto con - Pt_1
non ha eseguito le attività di cui ai punti f), g) e h) e dunque la Pt_1 Pt_2
- conseguentemente non ha dato avvio al flusso di energia dal Sistema Pt_1
di LI FV verso la Rete e, quindi, non ha eseguito il PFIP..” (cfr. pag.
42 CTU).
Nel rispondere al punto n. 3) del quesito il CTU, dopo aver analizzato il contratto ed i relativi documenti ed aver concluso che non si ravvisavano
“elementi tecnici” che prevedessero in modo formale ed espresso neppure indiretto a carico di la garanzia del PFIP entro il 23/05/2014 ovvero Pt_1
entro un termine comunque prefissato (cfr. pag. 46 CTU), è passato ad individuare ed analizzare “alcuni elementi” che in modo formale ed espresso facessero emergere a carico di “ulteriori aspetti e/o forme di garanzia, Pt_1
comunque inerenti l'esecuzione del PFIP entro una certa data”.
33 In questo contesto, il CTU, premesso che è impresa del settore con Pt_1
esperienza nel campo degli impianti FV e dei meccanismi incentivanti tali impianti e che la stessa non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza di un termine entro cui dovesse avvenire il PFIP e che tale termine fosse il 23
maggio, ha ritenuto che l'odierna appellante avrebbe dovuto mettere “….in
campo, ad integrazione degli obblighi assunti formalmente, tutte quelle
attività che, con normale diligenza, in condizioni normali e senza
rappresentare un apprezzabile sacrificio, potevano, per quanto di propria
competenza e fatti salvi eventi avversi esterni, consentire il PFIP entro il
23.5 e, quindi, entro un termine che non era già previsto in modo formale ed
espresso o comunque prefissato…..”, precisando che le “…attività da metter
in campo” (assolutamente diverse da quelle analoghe riguardanti ) Pt_3
erano quelle “naturalmente” proprie di in forza di contratto, con Pt_1
l'unica variante costituita dal fatto che per le stesse era richiesta
l'esecuzione in tempi non contrattualmente previsti….”. Tali attività
“…comprendevano, per quanto necessario e nelle effettive possibilità di
OL: - gli interventi “fisici” e le effettive attività sugli impianti, non
esclusi, per quanto di propria competenza, l'AMIT e la - gli Pt_2
interventi organizzativi e/o di conduzione e/o direzione delle maestranze
Contr Contr proprie e di - l'espletamento dei necessari contatti con
34 Contr preordinati all'organizzazione delle relative attività con personale sul
posto….” (cfr. pagg. 46-47 CTU).
Rispondendo poi al quesito n. 5) con riguardo a quest'ultima attività il CTU,
dopo aver rilevato che la stessa sarebbe stata effettuata con “…apprezzabile
sacrificio a carico di , considerato che operare con proprio personale Pt_1
Contr in sostituzione di quello comportava l'assunzione di significative
responsabilità in ordine al possibile danneggiamento dell'Inverter…”, ha evidenziato che tutte le operazioni ed attività erano a carico esclusivo di
Contr
che tuttavia: 1) non aveva concordato con l'assistenza da Pt_1
remoto; 2) non aveva eseguito il tentativo di PMIFI con proprio personale in via sostitutiva;
3) non aveva in definitiva sviluppato il tentativo di esecuzione del PFIP, ravvisando , quindi, dal punto di vista tecnico una serie di condotte colpose a carico della stessa.
Dall'ampia disamina della consulenza sopra riportata risulta evidente che il
CTU, attenendosi rigidamente al quesito, ha svolto solo valutazioni di carattere tecnico sia con riguardo al terzo quesito che con riguardo al quinto,
di tal che va escluso che la sentenza si ponga immotivatamente in contrasto con la CTU, come sostiene l'appellante.
E' in questo contesto che va letta la consulenza laddove limita nella percentuale del 10% la responsabilità di Si legge infatti alle pagg. 66- Pt_1
35 ascrivibile alla Condotta Colposa di OL;
tale incidenza deve essere
commisurata alla probabilità di successo del pianificato Piano di
Emergenza. Tale probabilità risulta estremamente esigua, tenuto conto: 1)
della necessità di coordinare la con le concomitanti attività inerenti Pt_2
l'AMIT; 2) della necessità di eseguire la con il medesimo personale Pt_2
incaricato di eseguire le operazioni relative all'AMIT; 3) della intrinseca
complessità della rilevato che la stessa comportava sia attività sul Pt_2
Sistema di LI FV sia attività sull'Inverter, con accesso al software
Contr operativo di e con conoscenza di configurazioni, maschere di
interfaccia e settaggi, tutte operatività specialistiche e specifiche della
macchina installata;
4) dell'urgenza e dei ristrettissimi tempi comunque
disponibili; 5) delle difficoltà/impossibilità di gestire eventuali imprevisti e
di rimediare ad errori e/o malfunzionamenti e/o difformità e/o
incompletezze, anche con riguardo alla situazione impiantistica del Sistema
di LI FV (come poi effettivamente manifestatisi nel corso delle
operazioni del 28 e 29 maggio); 6) che erano possibili e prefigurabili
difficoltà di mantenimento di un adeguato ed allineato livello qualitativo di
Contr comunicazione via telefono tra personale sul posto e personale Pt_1
da remoto, con connessi rischi di misunderstanding e di non corretta
interpretazione/ applicazione delle informazioni /disposizioni scambiate tra
Contr personale in remoto e personale presente sul posto. Considerata Pt_1
36 la numerosità e la complessità delle criticità delineate, tale probabilità è
ritenuta estremamente bassa, drasticamente inferiore al 50% ……….una
stima di tale probabilità può essere valutata pari al 10/100 ……..Per quanto
riguarda le altre Parti, non essendosi ravvisate Condotte Colpose, non si
evidenziano incidenze a carico delle stesse…..”.
Come si evince dalla piana lettura di tale passo, il CTU svolge delle valutazioni preminentemente tecniche, mentre il Giudice di primo grado lungi dal disattendere le suesposte risultanze peritali, ha attribuito veste giuridica alla vicenda.
Partendo dalla descrizione dell'impianto svolta dal CTU, il Tribunale di
Trieste, dopo aver evidenziato che lo stesso “…per come ideato e realizzato
(fino alle modifiche apportate nel 2018 per la sua riconversione) esprimeva
in modo evidente la finalizzazione all'immissione esclusiva in rete
dell'energia prodotta, in quanto la connessione diretta dal campo
fotovoltaico al contatore di interfaccia impediva l'utilizzo dell'energia
prodotta per autoconsumo…” e che pertanto“…l'impianto….non poteva
essere utilizzato per altri fini…..”, ha ritenuto che fosse chiaro ed evidente che il fine ultimo della commessa era quello di utilizzare l'impianto per godere dei benefici del V° Conto Energia, affermazione questa che risulta del tutto in linea con gli esiti della CTU.
37 In questo contesto, pur dando doverosamente atto che nessun riferimento espresso fosse contenuto nel contratto e nel capitolato speciale con riguardo ad una obbligazione avente ad oggetto l'attività di messa in esercizio dell'impianto allo specifico fine di conseguire le tariffe del cd. V° conto energia e che mancava nelle pattuizioni un espresso riferimento alla essenzialità del termine 23/05/2014 (come per l'appunto evidenziato dal
CTU), ha rilevato che l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto stabiliva alla pag. 14 che: “L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come
delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato”.
Il suddetto art. 7 prevedeva altresì che “..a fronte del prezzo a corpo offerto,
l'opera dovrà essere fornita 'chiavi in mano' e cioè perfettamente
funzionante e completa di tutto quanto necessario anche se non
dettagliatamente previsto negli elaborati progettuali..” (cfr. doc. 4 attrice).
La Relazione Tecnica Generale allegata al Progetto, redatta dall'ing.
e certamente nota a per averne preso visione ed estratto CP_5 Pt_1
copia ai sensi dell'art. 106 D.P.R. N. 207/2010 (cfr. docc. 95, 176-177
attrice), prevedeva espressamente all'art.
1.1 che “L'impianto usufruirà
dell'incentivazione di cui al Decreto Ministeriale del 05.07.2012 e
successive modificazioni'”.
38 Ora, come evidenziato anche dallo stesso CTU, è impresa del settore Pt_1
con esperienza nel campo degli impianti FV e dei meccanismi incentivanti tali impianti e, quindi, non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza di un termine entro cui dovesse avvenire il PFIP e che tale termine fosse il 23
maggio,
Del resto, nell'ambito dell'appalto, ha acquistato il c.d. inverter al fine Pt_1
di completare l'impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, essendo “compresi nell'appalto tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato, dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte II – Parte Tecnica, con
le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati …” (cfr. art. 1 del Capitolato Speciale
d'Appalto- cfr. doc. 4 citato).
Da ciò consegue che non è censurabile la sentenza del Giudice di primo grado laddove afferma che OL non solo “….era perfettamente in grado di
conoscere il fine che si proponeva la committenza, ma che vi erano precisi
riferimenti contrattuali a questo scopo pratico del contratto….”., in quanto ancorché – si ripete – il contratto non prevedesse espressamente il rispetto del termine inderogabile del 23/05/2014 stabilito dal V° Conto Energia
entro il quale l'impianto avrebbe dovuto non solo essere compiutamente
39 realizzato ma anche essere collegato in parallelo alla rete e funzionare materialmente immettendo energia in rete essere effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, nondimeno tale impegno si ricavava espressamente dall'art. 7 del citato Capitolato
Speciale d'Appalto.
Del resto, che fosse consapevole di aver assunto quest'obbligo Pt_1
contrattuale emerge anche dallo svolgimento dei fatti ed, in particolare, dal fatto che che – come accertato dalla CTU - aveva la competenza per Pt_1
svolgere tutte le attività illustrate dal CTU (cfr. pagg. 34-35 già citate) a differenza di e del , a fronte dell'impossibilità di dare CP_2 CP_5
corso al primo funzionamento dell'impianto in parallelo con personale di
Contr sul posto, assunse l'impegno il 22/05/2014 di svolgere tale attività
Contr stesso senza personale di sul posto a mezzo del proprio tecnico ing.
assumendosene quindi tutta la responsabilità. Testimone_1
E' altrettanto pacifico che, a seguito di un errore commesso da quel Pt_1
giorno l'impianto non era stato in grado di mettere energia in rete e, quindi,
perse la possibilità di accedere al sistema degli incentivi. CP_2
Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge non solo l'infondatezza del primo motivo, ma anche del secondo, in quanto il Tribunale di Trieste non ha fondato le sue conclusioni solo sull'esame della condotta concludente delle parti ma ha espressamente individuato le disposizioni contrattuali da
40 cui ha tratto l'esistenza dell'obbligazione assunta da rimasta Pt_1
inadempiuta.
In questo contesto la giurisprudenza invocata da parte appellante – condivisa da questo Collegio – secondo cui tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta
ad substantiam e che, di conseguenza, le prestazioni riconducibili a tali rapporti devono trovare la loro previsione nel testo dell'accordo, non rileva nel caso di specie, in quanto: a) la Relazione Illustrativa del Progetto, posta a base del bando di gara e costituente parte integrante del contratto,
prevedeva espressamente che l'impianto avrebbe dovuto usufruire dell'incentivazione di cui al V° Conto Energia (cfr. doc. 95 citato); b) Pt_1
oltre ad essere contrattualmente responsabile verso per tutte le CP_2
forniture relative all'appalto (tra cui l'inverter), espressamente, aveva l'obbligo di fornire, a fronte del prezzo offerto, l'opera “chiavi in mano” e cioè perfettamente funzionante e completa di tutto quanto necessario “anche
se non dettagliatamente previsto negli elaborati progettuali” (cfr. art. 7 del
Capitolato speciale, già citato) ed è pacifico, anche dal punto di vista tecnico, come è emerso dalla CTU, che “il completo funzionamento
dell'impianto implicava il corretto funzionamento di tutti i componenti
dell'impianto, nessuno escluso (compreso l'inverter)” (cfr. pag. 30 CTU); c)
41 l'interpretazione delle clausole contrattuali doveva essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto.
Né giova all'appellante la giurisprudenza amministrativa invocata in comparsa conclusionale perché afferente al principio amministrativo -
quello di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica tale per cui in presenza di un'incertezza ermeneutica, va preferita l'interpretazione che conduce alla partecipazione del maggior numero di aspiranti piuttosto che quella che conduce all'esclusione di taluni di loro -
che nulla ha a che vedere col caso di specie
Quanto sopra detto è altresì sufficiente per respingere il terzo motivo che prima che infondato è inammissibile, in quanto non censura una specifica parte della sentenza impugnata ma si limita a contestare le difese di CP_2
laddove alle pagg. 14-15 dell'atto di citazione aveva affermato che
“…Accanto all'obbligo di completare l'opera funzionante e priva di vizi
entro il termine pattuito (art. 10 doc. 3), ha assunto l'ulteriore CP_2
obbligazione di rendere tutte le prestazioni tecniche necessarie per
garantire non solo il funzionamento dell'Impianto de quo ma altresì la
messa in esercizio dello stesso entro il termine stabilito dal D.M. 5.7.2012 -
cd. V Conto Energia- sì da assicurare il riconoscimento degli incentivi
statali per i nuovi impianti fotovoltaici…”.
42 Tale affermazione non risulta in alcun modo ripresa dal Giudice di primo grado che, come si è visto, ha fondato la responsabilità di sulle Pt_1
disposizioni contrattuali sopra richiamate.
Sulla base dell'affermazione della (sola) parte appellante ha poi CP_2
svolto una serie di disquisizioni in ordine ad una asserita responsabilità del
Responsabile Unico del Progetto (RUP) – - per non Persona_3
avere avuto cognizione tecnica dell'iter di connessione dell'impianto alla rete nonché di per l'“approssimativa e deficitaria elaborazione CP_2
progettuale”, insistendo nell' assenza di condotte colpose ad imputabili sulla base della svolta CTU.
Ora, va ribadito che la responsabilità di non deriva certo dal verbale di Pt_1
certificazione dei lavori 30/04/2014 (“L'impresa inoltre dovrà completare
in concomitanza con l'ente distributore (ENEL) le opere elettriche in cabina
sia per la parte di media tensione che per la parte di bassa CP_9
tensione. Dovrà inoltre completare i collaudi funzionali dell'impianto come
da capitolato. Si ricorsa inoltre che deve essere consegnata la
documentazione finale dell'impianto…..”), che si limita a rimarcare le obbligazione già assunte ex art. 7 del Capitolato, tant'è che risulta sottoscritto senza alcuna riserva dall'odierna appellante.
43 D'altra parte è appena il caso di evidenziare che la ventilata responsabilità
del RUP è questione del tutto nuova, tant'è che il è stato sentito Per_2
come teste nel presente procedimento.
In ogni caso ciò che preme evidenziare è che, anche sulla base della CTU
espletata in corso di causa, emerge con tutta chiarezza che solo aveva Pt_1
la competenza per tutte le attività illustrate alle pagine 34-35 della consulenza medesima e al punto d) della sentenza impugnata, mentre CP_2
e non avevano titolo per operare né in via diretta né sostitutiva CP_5
non disponendo delle relative competenze, fatta eccezione per il punto a)
(“formalizzazione tra ed EN degli accordi tecnici relativi CP_2
dell'esercizio dell'impianti sul punto di connessione ed alla regolazione dei
prelievi / immissioni di energia”).
Del resto, è pacifico, in base alla documentazione versata in causa ed alla rigorosa ricostruzione svolta dal CTU, che fu ad assumersi la Pt_1
responsabilità di eseguire l'operazione di allaccio alla rete con connessa messa in tensione causando il guasto che ha poi impedito a di CP_2
usufruire degli incentivi.
Con riguardo al quarto motivo va ritenuto, innanzitutto, diversamente da quanto argomentato da che il motivo sia sufficientemente specifico CP_2
riguardando all'evidenza il quantum debeatur sia relativamente al risarcimento del danno che relativamente alle spese di lite.
44 Ciò premesso, relativamente alla asserita mancata adesione del Tribunale di
Trieste alla valutazione del CTU secondo cui la colpa di avrebbe avuto Pt_1
un'incidenza causale nella produzione del danno pari al 10%, si è già
accennato che tale valutazione è squisitamente tecnica e si basa su considerazioni fattuali del tutto estranee all'alveo dell'art. 1218 c.c. (cfr. sul punto pag. 67 CTU già sopra riportata).
Viceversa, il Tribunale di Trieste, una volta acclarata la responsabilità di per inadempimento, sulla scorta della predetta disposizione, escluso il Pt_1
concorso colposo di , ha correttamente ritenuto responsabile CP_2 Pt_1
dell'intero danno subito dall'attrice.
Da ciò discende che non vi è alcun vizio di omessa motivazione, atteso che le considerazioni svolte dal CTU sono assolutamente irrilevanti con riguardo alla disposizione di cui all'art. 1218 c.c.
Quanto all'affermato concorso colposo di , le doglianze di CP_2 Pt_1
esplicitate a pagg. 36 e 37 non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove il Giudice di primo grado afferma “….Nel
caso in esame, in modo comunque diligente ed avveduto, ha CP_2
provveduto a sottoscrivere con il GSE un accordo garantendosi
immediatamente i corrispondenti effetti positivi, senza soluzione di
continuità dal momento della prima messa in funzione dell'impianto, e
quindi a fine maggio 2014. Si tratta di un comportamento rilevante ai sensi
45 dell'art. 1227 cod. civ.. Così come lo è stato quello di apportare le
modifiche all'impianto che consentissero una utilizzazione in autoconsumo,
attivandosi lungo un complesso ed articolato iter descritto a pag. 74 della
c.t.u……”.
Invero l'appellante sostiene che sarebbe stata inerte attendendo CP_2
“….più di tre anni per convertire l'uso dell'impianto…” e all'uopo utilizza le dichiarazioni della teste (dipendente ) che Testimone_2 CP_2
all'udienza del 09/02/2023 ha riferito “…..l'impianto era stato impostato
per la vendita totale e completa all'esterno, poi viste le vicende lo stesso è
stato convertito per l'autoconsumo della sede da ottobre 2018….”.
In realtà (come chiaramente accertato proprio da quella CTU che l'appellante cita per sostenere le sue ragioni dei precedenti motivi esaminati)
risulta che, nel caso di specie, ha provveduto “…a sottoscrivere con CP_2
il GSE apposito accordo garantendosi immediatamente i corrispondenti
effetti positivi, in pratica senza soluzione di continuità dal momento del
PFIP di fine maggio 2014…” mitigando significativamente le conseguenze dannose della mancata applicazione dei benefici previsti e non ottenuti.
Il consulente ha anche chiarito che la possibilità di ulteriori benefici derivanti dall'autoconsumo (di una quota) dell'energia prodotta non poteva essere attuata da subito, in quanto a tal fine si rendevano necessarie modifiche costruttive dell'impianto esistente, evidenziando che CP_17
[...] aveva dato luogo ad un percorso di adeguamento che ha consentito l'attivazione dell'autoconsumo dall'inizio del 2019, indicando partitamente le tappe con inizio 16/02/2015.
In questo contesto il CTU ha valutato che le tempistiche sono state del tutto congrue e non ha ravvisato alcun comportamento colposo da parte dell'attrice (cfr. pagg.73-75 CTU).
E' evidente che, a fronte della dettagliata disamina del CTU dei documenti allegati da , la doglianza di alla sentenza di primo grado appare CP_2 Pt_1
del tutto generica e come tale va senz'altro rigettata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolta risulta infondata anche la censura relativa alle spese che sono state correttamente poste a carico di e a Pt_1
favore di in ragione della soccombenza e liquidati in base allo CP_2
scaglione fino ad € 260.000,00 avuto riguardo della somma effettivamente riconosciuta all'attrice.
Con riguardo al quinto motivo di appello principale ed ai primi tre motivi di appello incidentale riguardanti tutti la responsabilità del Direttore dei Lavori
ing. , va infine ritenuto che la sentenza di primo grado non meriti CP_5
censura.
Invero, è pacifico in causa che anche il era consapevole del fatto CP_5
che l'impianto avrebbe usufruito dell'incentivazione di cui al D.M.
47 05/07/2012 perché ciò risulta dalla Relazione Tecnica Generale allegata al
Progetto, da lui redatta (cfr. doc. 95 attrice già citato).
Peraltro, come si è già detto, era esclusivamente ad avere tutte le Pt_1
competenze necessarie per la messa in esercizio dell'impianto, mentre il non aveva titolo per operare né in via diretta né sostitutiva non CP_5
disponendo delle relative competenze, fatta eccezione per quella di cui il punto a) (si ripete “formalizzazione tra ed EN degli accordi tecnici CP_2
relativi dell'esercizio dell'impianti sul punto di connessione ed alla
regolazione dei prelievi/immissioni di energia” - cfr. pag. 35 CTU).
Dopo aver delineato dal punto di vista tecnico le rispettive competenze il
CTU, ha evidenziato che il ha svolto le seguenti attività “….. in CP_5
sostituzione o supporto di , non previste contrattualmente: - CP_2
l'espletamento, per conto di , degli adempimenti per il completamento CP_2
della pratica di incentivazione;
- l'espletamento, per conto di , delle CP_2
attività presso l' - l'espletamento, per conto di , Parte_4 CP_2
delle attività presso EN preordinate alla formalizzazione del Regolamento
di Esercizio ed alla programmazione temporale delle relative attività ai fini
dell'AMIT…..” (cfr. pag. 58 CTU).
Il consulente ha inoltre evidenziato che le attività che il D.L. doveva svolgere erano diverse da quelle di competenza di “…e come tali non Pt_1
48 comprendevano alcuna ingerenza operativa o attività sugli impianti, né
tanto meno la PMIFI…..”.
In questo quadro non si possono addebitare al le conseguenze CP_5
del guasto avvenuto in data 22/05/2014 in quanto come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure il predetto non aveva alcun obbligo “….di
trovarsi presente al momento delle operazioni di allacciamento e messa in
tensione per verificare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo.
Lo stesso era stato infatti incaricato della direzione lavori e di tutte le
incombenze tecnico amministrative conseguenti, della contabilizzazione
delle opere, della liquidazione dei lavori, dell'assistenza al collaudo, della
predisposizione della documentazione necessaria per il certificato di
agibilità. …..a differenza di non aveva alcun obbligo di controllo Pt_1
sulle qualifiche del personale dell'appaltatore che avrebbe presenziato, in
Contr luogo di quello di alla attivazione dell'impianto, né era chiamato a
rispondere del loro operato, né spettava allo stesso, nelle sue qualità, di
Contr richiedere per tempo la presenza del personale per l'attivazione…..”.
Sul punto il richiamo svolto dall'appellante principale alla disposizione di cui all'art. 148 DPR 207/10 per affermare la responsabilità del CP_5
appare del tutto privo di rilevanza posto che è pacifico che il predetto ha svolto tutte le attività ricomprese nell'incarico sottoscritto il 12/12/2013
(cfr. doc. 2 attrice e pagg. 48-50 CTU).
49 Né si può sostenere che il predetto avrebbe tenuto un CP_5
comportamento negligente nei confronti di successivamente agli CP_2
accadimenti del 22/05/2014 non accertandosi dell'effettiva immissione in esercizio dell'impianto.
Invero, dalla corrispondenza a mezzo mail tra le parti lo stesso giorno (cfr.
docc. 12, OL, 17, 50bis ), nessuno risulta aver provveduto ad CP_2
informare il D.L. del guasto occorso ovvero del mancato completamento dei lavori, ma anzi risulta che si felicitano del risultato raggiunto (cfr. doc. 17
). CP_2
Né, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante incidentale, appare risolutiva la successiva mail delle 17.30 con cui comunica al Pt_1
Contr
e ad la disponibilità di per intervenire il 28/5/2014, CP_5 CP_2
in quanto dalla stessa non risulta che l'impianto non fosse stato attivato.
Del resto anche dalla prova testimoniale risulta che nessuno avvertì il D.L.
del guasto: anzi l'arch. ha risposto di non ricordare di aver Per_2
informato l'ing. che era stato eseguito il collegamento alla rete, CP_5
ma di non poterlo escluderlo precisando che, avendo anche il verbale di allaccio EN erano “…convinti di aver concluso i lavori….”.
Dunque, come del resto anche ritenuto dal CTU, nessun rimprovero può
essere mosso al D.L. anche dopo il 22/05/2014 per non aver assunto alcuna
50 iniziativa per “tentare” di organizzare un ulteriore intervento per il
23/5/2014.
Quanto alla responsabilità ex art. 2055 c.c. va rilevato che correttamente il primo Giudice ha escluso tale responsabilità non essendo stato dimostrato alcun comportamento doloso o colposo diretto a cagionare il danno.
Il rigetto dei primi tre motivi di appello incidentale comporta l'assorbimento del quarto motivo.
Quanto, infine, al quinto motivo di appello incidentale, in ragione della soccombenza va senz'altro rigettata ogni richiesta di rifusione delle spese di lite e di CTP svolta nei confronti di e mentre per quanto CP_5 CP_10
riguarda la richiesta di condanna di ex art. 96 c.p.c. è appena il caso di Pt_1
rilevare che il comportamento “poco diligente” di – consistito nel non Pt_1
aver dedotto negli scritti conclusivi nulla sull'eccezione proposta di tardività
della riassunzione, non configura la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. di talché anche sul punto l'appello incidentale va rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio va condannata al pagamento Pt_1
delle spese sostenute da nel presente giudizio liquidate secondo i CP_2
valori medi delle cause ricomprese tra € 52.001,00 e € 260.000,00 ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi risolta in una sola udienza ed escluso il contributo unificato versato per l'appello incidentale, mentre e vanno Pt_1 CP_2
51 condannate in solido al pagamento delle spese del grado in favore di e liquidate quanto al come da nota spese CP_5 CP_10 CP_5
ritenuta congrua, quanto a secondo i valori medi delle cause CP_10
ricomprese tra € 52.001,00 e € 260.000,00 ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi risolta in una sola udienza, e ciò in ragione della soccombenza.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_18 Controparte_5
così provvede: Controparte_6
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 600/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_9
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
52 - condanna e in solido al pagamento, in favore di Parte_1 CP_9
e delle spese del presente grado di giudizio CP_5 CP_6
che liquida, in favore del primo, in complessivi € 10.962,90 per compensi,
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA
come per legge e, in favore della seconda, in € 12.154,00 per compensi,
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA
come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
53 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 II comma c.c.;
67 della perizia: “…...Unica incidenza percentuale è quindi quella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 271/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il
DA
(P.I.: ), in persona del Presidente del CdA e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore Dr. , proc. dom. avv. DI Controparte_1
BLASIO GIANLUCA e PERRUCCI ALESSANDRO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
1 - CP_2 Controparte_3
(P.I.: ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore sig. , proc. dom. avv. Controparte_4
VIANELLO ALESSIO e dom. avv. TUDOR ALESSANDRO per mandato allegato alla comparsa di risposta con appello incidentale depositata telematicamente
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
E CONTRO
(C.F.: ), proc. dom avv. Controparte_5 C.F._1
ZACCARIA ANTONIO e GLODER VALERIA per mandato allegato alla comparsa di risposta in grado di appello depositata telematicamente
(P.I.: ), in persona Controparte_6 P.IVA_3
del suo procuratore ad negotia Dott. , proc. dom. avv. Controparte_7
VECCHIONI LUCA per mandato allegato alla comparsa di risposta in grado di appello depositata telematicamente
- APPELLATI -
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
in materia societaria. Appello avverso la sentenza n. CP_8
600/2024 pubblicata il 21/06/2024 e notificata in data 30/06/2024 del
Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in Materia di Impresa
2 Causa iscritta a ruolo il 02/08/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 09/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“I sottoscritti Avv.ti Gianluca Di Blasio ed Alessandro Perrucci, nel precisare le conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, deducono previamente che per mero errore materiale veniva trascritto e reiterato il capo sub 1) della domanda proposta in primo grado ovvero: “1)/- accertare e dichiarare la tardività della riassunzione, per le ragioni dedotte al verbale d'udienza del 09.11.2021,
ribadite nella presente memoria, e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso ex art. 297 c.c. con ogni conseguenziale statuizione, rigettando integralmente le domande attoree”.
La pretesa ivi esplicitata deve ritenersi abbandonata e non sussunta nel riesame del provvedimento impugnato.
Quanto sopra preposto, essa così come sopra rappresentata, Parte_1
difesa ed elettivamente domiciliata, previa epurazione dai cennati refusi ed e/o errori materiali di trascrizione, insiste per l'accoglimento delle seguenti
Conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, sez. specializzata in materia di impresa, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nell'ambito
3 dello spiegato gravame, il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 600/2024 - pubbl. il 21/06/2024, resa dal Tribunale di Trieste,
Sez. Imp., all'esito del proc. iscritto al n. 4270/2017 R.G.:
Nel merito:
1)/- nel merito, rigettare ogni avversa domanda avanzata dalla Società
attrice in danno della convenuta , per le ragioni dedotte negli Parte_1
scritti difensivi del primo grado di giudizio, siccome reiterate con la proposizione del presente giudizio di appello, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento e,
conseguentemente, di responsabilità della stessa nella causazione dei lamentati e rivendicati danni;
2)/- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna della
, avanzata in via subordinata dal convenuto , per Parte_1 CP_5
mancata tempestiva richiesta di chiamata in causa della quale Parte_1
terzo; in subordine comunque rigettandola, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
3)/- il tutto con integrale vittoria delle spese di lite di entrambi del giudizio,
o in via alternativa e subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità ed un correlativo obbligo risarcitorio in capo all'odierna appellante nei limiti di incidenza del 10%, compensare le spese del primo
4 grado, e disporre la soccombenza di lite degli appellati in caso di resistenza.”.
Per l'appellata appellante incidentale : CP_2
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, richiamate tutte le difese ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.:
- Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato e per l'effetto rigettare l'appello principale proposto da in persona del l.r.p.t. Parte_1
con atto di citazione in appello notificato in data 30.07.2024, limitatamente ai primi quattro motivi di gravame siccome indicati nel suddetto atto di citazione in appello subb A, B, C, D;
- Accogliere l'appello incidentale proposto da in persona del CP_9
l.r.p.t. mediante comparsa di costituzione e appello incidentale datata
30.01.2025 e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 600/2024 del
Tribunale di Ordinario di Trieste, Sez. Specializzata in materia di impresa -
pubblicata il 21/06/2024 e notificata in data 30.06.2024:
- accertare e dichiarare per i titoli e le causali esposte in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona Parte_1
del l.r.p.t. anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c.
e/o anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1176,
1457, 1667 c.c.;
5 - accertare e dichiarare altresì per i titoli e le causali esposte in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ing. Controparte_5
anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui agi artt. 1218, 1176, 1457,
1667 c.c. e/o anche ma non solo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2229 e ss. c.c.;
- per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t. e ing. Parte_1 [...]
, in via solidale tra loro ovvero, in subordine, ciascuno per la CP_5
quota di sua spettanza, al risarcimento integrale in favore di in CP_9
persona del l.r.p.t., dei danni subiti e subendi nella misura di euro €
162.771,39, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà
accertata o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche in via di equità,
all'esito del giudizio;
- condannarsi altresì in persona del l.r.p.t. e ing. Parte_1 [...]
in via solidale tra loro ovvero, in subordine, ciascuno per la CP_5
quota di sua spettanza, al pagamento, in favore di in persona CP_9
del l.r.p.t., di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo sulle somme liquidate, nonché al maggior danno, in misura almeno pari all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato, in ogni caso con anatocismo dalla domanda, per i motivi tutti esposti;
6 - per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_10
l.r.p.t. a corrispondere direttamente all'appellante incidentale CP_9
in persona del l.r.p.t. le somme che risulteranno a queste dovute dall'ing.
, siccome quantificate nell'importo di euro € 162.771,39 Controparte_5
ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche in via di equità, all'esito del giudizio, condannando l'ing. a corrispondere direttamente Controparte_5
ad in persona del l.r.p.t. le somme che dovessero risultare CP_9
escluse dalla copertura assicurativa per effetto di eventuali limiti di polizza;
- Condannarsi in persona del l.r.p.t., l'ing. e Parte_1 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. alla rifusione di spese Controparte_10
e compensi del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed
IVA, come per legge ed altresì alla rifusione delle spese di CTP del primo grado di giudizio, come documentate;
- Condannare l'ing. a restituire ad in persona Controparte_5 CP_9
del l.r.p.t. l'importo di € 31.747,02 da questa versato al suddetto ing.
[...]
in data 02.08.2024 in provvisoria esecuzione della sentenza CP_5
impugnata, maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del pagamento sino saldo effettivo;
- Condannare in persona del l.r.p.t. a Controparte_10
restituire ad in persona del l.r.p.t. l'importo di € 16.050,32 da CP_9
7 questa versato alla suddetta in persona del Controparte_10
l.r.p.t. in data 27.07.2024 in provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del pagamento sino saldo effettivo;
- Condannarsi in persona del l.r.p.t., ing. e Parte_1 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. alla rifusione di spese Controparte_10
e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA
ed IVA;
- Condannarsi in persona del l.r.p.t. e ing. al Parte_1 Controparte_5
pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. di una somma CP_9
equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 96,
I o III comma c.p.c.”.
Per l'appellato : CP_5
“Nel merito in via principale: respingere l'appello principale e quello incidentale dispiegati in quanto infondati, confermando integralmente la sentenza di I grado;
Nel merito in via subordinata: respingere l'appello principale e quello incidentale dispiegati in quanto infondati, confermando quantomeno la sentenza di I grado nella parte in cui esclude qualsiasi responsabilità in capo al convenuto;
Controparte_5
8 In via residuale: ex art. 346 c.p.c., si ripropongono le domande e le richieste istruttorie come dispiegate in I grado, che qui si trascrivono
“Nel merito in via ulteriormente subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea ritenere responsabile, in via esclusiva, dei danni occorsi la società Pt_1
[...]
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea così come formulata nei confronti dell'Ing. , accertare e dichiarare il minor CP_5
danno patito da rispetto alla richiesta risarcitoria formulata e, CP_9
per l'effetto, accertarne il diritto al pagamento della minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia,
dichiarando il terzo Controparte_11
(già , c.f. e p. iva
[...] Controparte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3
legale in Bologna (BO), in Via Stalingrado, 45, tenuta a garantire il convenuto Ing. contro gli effetti dell'eventuale Controparte_5
accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 1917 c.c., primo comma, nonché a rifondere all'odierno convenuto le spese e le competenze legali sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 1917 c.c., terzo comma;
9 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea così come formulata nei confronti dell'Ing. dichiarare il terzo di CP_5 CP_11
Assicurazioni (già Controparte_6 CP_12
, c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3
pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), in Via Stalingrado, 45,
tenuta a garantire il convenuto Ing. contro gli effetti Controparte_5
dell'eventuale accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 1917
c.c., primo comma, nonché a rifondere all'odierno convenuto le spese e le competenze legali sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 1917
c.c., terzo comma;
In ogni denegata ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità dell'Ing. per i fatti di causa accertare e dichiarare CP_5
che quest'ultimo è tenuto al risarcimento della sola quota di danno di cui sia provata l'imputabilità, dichiarando il terzo
[...]
(già , Controparte_11 Controparte_12
c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
con sede legale in Bologna (BO), in Via Stalingrado, 45, tenuta a garantire il convenuto Ing. contro gli effetti dell'eventuale Controparte_5
accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 1917 c.c., primo comma, nonché a rifondere all'odierno convenuto le spese e le competenze
10 legali sostenute per resistere all'azione ai sensi dell'art. 1917 c.c., terzo comma;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge, del presente giudizio e di quello instaurato dinanzi il Tribunale di Pordenone – n. 1475/2017 R.G. In via istruttoria: si richiamano le istanze già formulate ed i documenti prodotti”.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata CP_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi le impugnazioni proposte da e da in Parte_1 CP_9
quanto del tutto inammissibili, infondate e/o indimostrate.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA DI MERO SUBORDINE E CP_13
Nella remota ipotesi di accoglimento dell'appello e di accertamento di una qualche responsabilità dell'Ing. : CP_5
• ridursi la pretesa risarcitoria avversaria in ragione sia dell'accertanda quota di responsabilità da ascrivere e sia a mente del disposto di cui all'art. CP_2
11 • contenersi la richiesta di manleva - portata sulla polizza RC Professionale
n. 0424.5101445.74 - nei confronti della terza chiamata : CP_6
entro la sola quota di addebito - giusto disposto negoziale di cui all'art. 1.3.14 - da imputarsi all'Ing. , discernendola, quindi, da CP_5
quella accertanda facente eventualmente capo alla società convenuta;
(ii)
in ogni caso, entro il limite del sottomassimale di € 300.000,00 di cui alla lettera “d” di cui all'art.
1.3.1. di polizza;
• disattendersi la richiesta di manleva - portata sulla polizza RC
Professionale n. 0424.5101445.74 - nei confronti della terza chiamata
, siccome infondata in fatto ed in diritto, evidenziandosi - CP_6
per la denegata - la previsione del massimale per € 105.400,00, così come quella di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 5.000,00.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o quantomeno con loro integrale compensazione.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/12/2017 la società (d'ora in avanti solo ) Controparte_9 CP_2
riassumeva davanti al Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in
Materia di Impresa - il giudizio già avviato avanti al Tribunale di Pordenone
in cui aveva convenuto (d'ora in avanti e l'ing. Parte_1 Pt_1 CP_5
12 esponendo che, nel 2011, aveva deciso di realizzare un impianto CP_5
solare al fine di beneficiare delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica di natura fotovoltaica previste dal D.M. 05/07/2012 (cd. V° Conto
Energia); che, a tal fine, aveva affidato in data 26/11/2011 all'ing.
l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del CP_5
predetto impianto, estendendo successivamente l'incarico anche all'elaborazione della documentazione tecnica per l'iscrizione al Registro
Impianti secondo la procedura prevista dal V° Conto Energia;
che,
approvato il progetto esecutivo, data la sua natura di società interamente pubblica, aveva indetto apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, al termine della quale l'appalto era stato definitivamente affidato alla che, in data 10/04/2014, le parti avevano Pt_1
stipulato il contratto d'appalto, stabilendo che il termine utile per la conclusione dei lavori dovesse essere di giorni ventisette a decorrere dalla firma del verbale di consegna lavori, che l'opera fornita dovesse essere perfettamente funzionante e completa e che i materiali forniti e gli impianti realizzati dovessero essere conformi a quanto previsto dal V° Conto Energia
e da altre normative dettagliatamente indicate;
che, dopo l'iscrizione da parte dell'ing. dell'impianto all'interno dell'apposito Registro e CP_5
dopo la redazione del certificato provvisorio di ultimazione lavori (in cui erano state specificate alcune obbligazioni dell'Azienda appaltatrice), EN
13 le aveva comunicato che si sarebbe potuto procedere alla connessione dell'impianto con la Rete Elettrica Nazionale e alla conseguente misurazione e registrazione dell'energia transitante nel nodo di riferimento della zona e proveniente dal predetto impianto;
che, a seguito di ciò, era stata organizzata l'attivazione dell'impianto a mezzo di una fitta corrispondenza fra l'appaltante, l'appaltatrice, il direttore dei lavori e la ditta produttrice di un particolare componente dell'impianto denominato
“inverter”; che la predetta attivazione era stata effettuata il 22/05/2014 senza la presenza della produttrice dell'inverter e dell'ing. ; che, CP_5
contestualmente, erano stati installati i Gruppi di Misura utili a misurare e registrare il transito di energia elettrica prodotta dall'impianto e completate le operazioni di messa in parallelo fra impianto e Rete Elettrica Nazionale
sotto la supervisione dell'ing. , tecnico specializzato della società Per_1
che, durante tale operazione, non era stata disinserita la messa a terra Pt_1
dell'impianto, di tal che si erano attivati i sistemi di protezione della linea elettrica che avevano portatato ad un corto circuito e alla impossibilità di trasferire l'energia prodotta dall'impianto sulla Rete Nazionale;
che Pt_1
pur non informando l'attrice dell'accaduto e ritenendo unilateralmente di astenersi dal procedere a una nuova connessione, preferendo rinviare l'incombente, aveva erroneamente ritenuto che il 22/05/2014 si fosse perfezionata la messa in funzione dell'impianto ai sensi del V° Conto
14 Energia;
che lo stesso errore era stato perpetrato dall'ing. , che CP_5
aveva continuato a seguire la procedura presso il GSE (Gestore dei Servizi
Energetici s.p.a.) volta all'ottenimento degli incentivi di cui al V° Conto
Energia in favore dell'attrice, giungendo in data 29/05/2014 a comunicare che tutta la documentazione risultava inoltrata e caricata sul portale dedicato;
che. sulla scorta di tali indicazioni, aveva proceduto a inoltrare al
GSE l'istanza di concessione della tariffa incentivante;
che l'istanza non era stata accolta in quanto il GSE aveva affermato che non vi era stata corretta immissione in esercizio dell'impianto entro il termine perentorio del
23/05/2014, dato che era stata registrata una produzione di energia nulla nelle date 22-23/05/2014 e che l'effettiva provenienza dei pannelli installati non rispettava il dettato del V° Conto Energia;
che aveva impugnato il diniego innanzi al Giudice Amministrativo, che aveva confermato in toto il provvedimento del GSE;
che aveva assunto non solo l'obbligazione di Pt_1
completare l'opera funzionante e priva di vizi entro il termine pattuito, ma anche quella di rendere tutte le prestazioni tecniche relative alla messa in esercizio dell'impianto de quo entro il termine pattuito;
che il termine pattuito e specificato nell'appalto avrebbe dovuto essere considerato come termine essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c. per il raggiungimento dello scopo concordato;
che, ancorché avesse Pt_1
consegnato un impianto funzionante, era comunque inadempiente in quanto
15 non lo aveva posto in esercizio entro la data stabilita;
che era Pt_1
inadempiente anche in relazione all'obbligo (sempre previsto all'interno del contratto d'appalto) di impiegare materiali e componentistica dei pannelli fotovoltaici di provenienza intra UE, dato che il GSE aveva ritenuto i suddetti pannelli come mera rietichettatura di altri di provenienza non europea;
che parimenti responsabile era il che, pur avendo curato CP_5
l'iscrizione nel Registro Impianti e avendo ottenuto l'apertura dell'utenza sul portale GSE, non aveva seguito l'iter necessario per la presentazione dell'istanza di ammissione alle tariffe, non adempiendo a una delle obbligazioni concordate con l'attrice; che il danno subito ammontava ad €
1.473.227,00.
Tutto ciò premesso l'attrice chiedeva che i convenuti venissero condannati al pagamento della succitata somma, oltre alla rifusione integrale di compensi e spese.
Si costituiva in riassunzione la convenuta sostenendo che l'oggetto del Pt_1
contratto stipulato con l'attrice era circoscritto alla realizzazione dell'impianto descritto in progetto, restando, quindi, esclusa ogni prestazione accessoria, dato che questa non era mai stata prevista espressamente all'interno dell'appalto; che non era possibile far derivare interpretativamente un'obbligazione in tal senso, dato che una siffatta interpretazione sarebbe stata tesa a dare rilevanza ai c.d. motivi
16 dell'accordo, che non avrebbero potuto assumere nel caso di specie nessun rilievo;
che neppure dal richiamo effettuato dal Capitolato Speciale al V°
Conto Energia e ad altra normativa specifica e dal contenuto della corrispondenza scambiata in data 22/05/2014 si sarebbe potuto far derivare un obbligo così specifico, come quello di mettere in funzione l'opera entro il
23/05/2014; che i materiali erano conformi a quanto previsto dal V° Conto
Energia, a nulla rilevando le dichiarazioni rese da GSE;
che, in ogni caso, il danno non era stato sufficientemente provato.
Tutto ciò premesso da chiedeva al Tribunale di rigettare in toto le Pt_1
richieste attoree.
Si costituiva in riassunzione il esponendo che non aveva mai CP_5
ricevuto incarico relativo alla richiesta di ammissione dell'impianto alle tariffe incentivanti del V° Conto Energia;
che i lavori si erano conclusi non il 21/05/2014 come sostenuto da , bensì il 30/04/2014; che un tecnico CP_2
dell'EN aveva comunicato che l'allacciamento dell'impianto non sarebbe stato possibile entro il 23/05/2014 a causa dei tempi tecnici dell'operazione;
che né l'attrice né avevano provveduto a contattare per tempo la Pt_1
società produttrice dell'inverter affinché questa inviasse un tecnico al fine di completare l'operazione di messa in esercizio dell'impianto; che l'operazione de qua era stata effettuata sotto la responsabilità della stessa attrice, come affermato in una mail inviata da;
che ciò che aveva CP_2
17 provocato la mancata messa in esercizio dell'impianto era la mancata accensione dell'inverter; che aveva adempiuto diligentemente alle obbligazioni derivanti dagli accordi intercorsi con l'attrice; che non doveva rispondere a titolo solidale dei presunti danni (anche a lui addebitati da
), dato che un siffatto titolo sarebbe stato possibile solo in caso di CP_2
appalto privato e non in quello di appalto pubblico;
che la citazione era inammissibile/nulla per mancanza di legittimazione processuale di , CP_2
per la natura di società in house di quest'ultima e per la mancanza di autorizzazione del di lei organo collegiale preposto.
Tutto ciò premesso il convenuto chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di (d'ora in avanti Controparte_6
al fine di essere manlevato. CP_10
Nel merito il chiedeva che venisse dichiarata la carenza di CP_5
legittimazione attiva dell'attrice, che venisse disposta la sua estromissione dalla causa per difetto di legittimazione passiva ovvero che le domande attoree venissero rigettate o che, in via subordinata, che venisse Pt_1
ritenuta unica responsabile del danno.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la quale si richiamava CP_10
alle argomentazioni dell'assicurato escludendo qualsiasi responsabilità di quest'ultimo.
18 Ciò premesso la Compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria presentata dall'attrice nei confronti del proprio assicurato e, in via subordinata, la riduzione della pretesa attorea in ragione dell'accertanda quota di responsabilità da attribuire ad ovvero la limitazione della CP_2
manleva assicurativa alle somme indicate all'atto di costituzione.
Radicatasi così la lite, con ordinanza 13/12/2018, il G.I. interrompeva il processo ex art. 295 c.p.c. pendendo il giudizio innanzi al Consiglio di Stato
in merito alla decadenza dai benefici del cd. V° Conto Energia.
In data 25/05/2021 l'attrice depositava istanza per la prosecuzione del giudizio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di
Stato n. 1862/2021, pubblicata il 04/03/2021.
Istruita la causa documentalmente, tramite CTU e la chiesta prova orale, il
Tribunale di Trieste, accertato l'inadempimento di condannava la Pt_1
convenuta al risarcimento dei danni a favore di quantificati in € CP_2
162.771,39, oltre interessi dalla sentenza al saldo, rigettando le altre domande e condannando al pagamento delle spese legali, di CTU e CP_2
di CTP a favore dell'attrice, del convenuto e dell'intervenuta. CP_5
Dopo aver rigettato in via preliminare l'eccezione svolta da nella Pt_1
memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c. diretta a dichiarare la tardività
della riassunzione sul rilievo che la sospensione era stata disposta dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e che non era quindi applicabile
19 la disposizione di cui all'art. 296 c.p.c., e dopo aver premesso che l'impianto per come ideato e realizzato esprimeva in modo evidente la sua finalizzazione all'immissione esclusiva in rete dell'energia prodotta, non potendo essere utilizzato per altri fini (come ad esempio l'autoconsumo o l'autoproduzione), ancorché mancasse nelle pattuizioni un espresso riferimento alla essenzialità del termine 23/05/2014 entro il quale effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo e una specifica clausola contrattuale che prevedesse tale adempimento, il primo Giudice affermava che non solo l'operatore commerciale specializzato era perfettamente Pt_1
in grado di conoscere il fine che si proponeva la committenza, ma che vi erano precisi riferimenti contrattuali diretti a questo scopo pratico, di tal che la causa concreta del contratto si estrinsecava nell'allestimento dell'impianto per la sua utilizzazione incentivata;
che, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, sarebbe stato necessario rispettare il termine stabilito per l'entrata in esercizio dell'impianto (23/05/2014); che tale data doveva essere intesa come quella entro la quale doveva essere effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, per come ufficializzato da EN quale Gestore di Rete;
che,
pertanto, l'impianto non doveva essere solo compiutamente realizzato e collegato in parallelo alla rete, ma avrebbe dovuto funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete;
che, del resto, non appena
20 l'EN aveva dato la disponibilità all'attivazione della connessione
(21/05/2014 per il giorno seguente), le parti avevano pattuito che le operazioni avessero luogo il giorno 22/05/2014 malgrado l'impossibilità del fornitore dell'inverter a presenziare all'operazione (in mancanza di adeguato preavviso) sotto la direzione di un tecnico che ne aveva le competenze Pt_1
(l'ing. ) con ampia declaratoria di assunzione di responsabilità sia Per_1
da parte della committente sia di mentre si era convenuto che CP_2 Pt_1
Contr la (fornitore dell'inverter) avrebbe assistito alle operazioni da remoto;
che, come accertato dalla CTU, il personale di aveva omesso di Pt_1
“rimuovere le terre” (aprire il sezionatore di messa a terra), al momento dell'alimentazione della relativa parte di impianto, generando un “fuori
servizio”; che, ancorché l'impianto non avesse subito alcun danneggiamento, al ritorno della tensione di rete, una volta eliminata la causa del guasto, nessuno per OL aveva provveduto a ripetere la manovra di chiusura del primo interruttore di impianto con conseguente messa in tensione e successiva alimentazione dell'impianto, nonostante non vi fossero elementi ostativi a tale attività; che, pur nel contesto contrattuale piuttosto ambiguo e sicuramente non adeguatamente dettagliato da parte della stazione appaltante, quanto ad individuazione precisa del risultato finale sperato e termine entro il quale lo stesso doveva essere garantito, era evidente la responsabilità di che non aveva adempiuto in modo Pt_1
21 completo e tempestivo, soprattutto in buona fede;
che, viceversa, il incaricato della direzione lavori e di tutte le incombenze CP_5
tecniche, pur non avendone l'obbligo, aveva fatto quanto possibile per assicurare all'appaltante la massima utilità contrattuale;
che andava risarcito a il danno emergente conseguente all'attività di adeguamento CP_2
impiantistico pari a complessivi finali € 17.274,00; che il lucro cessante andava determinato in complessivi € 139.283,81.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello fondandolo su Pt_1
cinque motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che, nonostante il CTU non avesse ravvisato elementi tecnici che prevedessero in modo formale ed espresso, neppure indiretto, a carico di la garanzia del PFIP (Primo Pt_1
Funzionamento dell'Impianto in Parallelo) entro il 23/05/2014, il Giudice di prime cure aveva ritenuto l'avvenuto perfezionamento di un accordo in tal senso nel “comportamento concludente” della senza peraltro motivare Pt_1
in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire a tale decisione.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che quanto affermato dal Tribunale di Trieste confligge con il granitico orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono rispettare il requisito della forma
22 scritta quale adempimento necessario, a pena di nullità ex art. 1418, c.c.,
anche quando essa agisce iure privatorum ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D.
2440/1923.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Trieste avrebbe erroneamente applicato l'art. 1175 c.c. imputando a una condotta non Pt_1
rispettosa dei parametri di diligenza richiesti per l'adempimento della specifica prestazione richiesta, senza considerare che la committente P.A.,
tramite il D.L. ed il RUP, avevano operato una variazione del contenuto dell'appalto, per evidente inadeguatezza della pianificazione progettuale,
senza il rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 132 D. Lgs. n.
163/2006, con ciò contravvenendo al dovere ex art. 1206 c.c. del creditore di mettere il debitore in condizione effettuare la prestazione pattuita. In
particolare, l'appellante ha evidenziato che il D.L. ed il RUP CP_5
nel verbale di certificazione dei lavori 30/04/2014 avevano Per_2
inserito ex novo una prestazione mai dedotta nella lex specialis dell'appalto,
dichiarando nel punto sub 14) che “L'impresa inoltre dovrà completare in
concomitanza con l'ente distributore (ENEL) le opere elettriche in cabina
sia per la parte di media tensione che per la parte di bassa CP_9
tensione. Dovrà inoltre completare i collaudi funzionali dell'impianto come
da capitolato. Si ricorda inoltre che deve essere consegnata la
23 documentazione finale dell'impianto (elaborati grafici del come costruito,
schemi, relazioni, certificazioni, verifiche collaudo etc.)”.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Trieste ha: a)
omesso di motivare con riguardo discostamento dalle conclusioni del CTU
circa la quantificazione del danno, determinandolo senza applicare la riduzione nei limiti della soglia di incidenza causale del 10% attribuita dall'ausiliario alla condotta della b) ha errato comunque nel Pt_1
regolamento delle spese di lite non provvedendo a compensarle, in considerazione della notevole riduzione della domanda stante la minima incidenza causale della sua condotta nella produzione dell'evento; c)
avrebbe violato il disposto dell'art. 1227 c.c. con riguardo all'an debeatur,
non tenendo conto del fatto che la committente aveva atteso più di tre anni per operare la conversione dell'impianto in modalità autoconsumo,
mediante la quale, in virtù del risparmio energetico e dei proventi della vendita di energia, avrebbe ampiamente superato i vantaggi ottenibili con i benefici tariffari del VCE.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove è stata esclusa la responsabilità del che CP_5
aveva assunto l'incarico di provvedere alla progettazione dell'impianto ed alla sua installazione, esonerando il Direttore dei Lavori da qualsivoglia
24 ingerenza nel mancato raggiungimento di un risultato, senza considerare che solo lui era contrattualmente tenuto a procurare alla . CP_2
Si è costituita l'appellata chiedendo che l'appello vengs dichiarato CP_2
inammissibile ovvero rigettato.
In via di appello incidentale lamenta: CP_2
a) che la decisione del Tribunale di mandare assolto l'ing. CP_5
da qualsiasi responsabilità si appalesa illogica e contraddittoria rispetto alle premesse assunte e deriva da un'erronea valutazione del contenuto e della portata degli obblighi professionali gravanti sul
Direttore dei Lavori, in quanto il risultato voluto dalla Stazione
Appaltante era più che noto al predetto, che avrebbe dovuto assicurare la esecuzione dell'opera in conformità agli impegni contrattuali e la rispondenza dell'opus alla “causa concreta”
dell'appalto;
b) che è illogica e contraddittoria la statuizione di assenza di responsabilità del per non esser stato presente alle CP_5
operazioni di attivazione dell'inverter e di messa in funzione dell'impianto siccome dal medesimo organizzate per il giorno
22/05/2014, tenuto conto dei compiti del Direttore dei Lavori che si estrinsecavano nell'alta sorveglianza delle opere e nel controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi, mentre il CP_5
25 aveva preferito, quel giorno, dedicarsi a meno gravose attività, quali appunto, quella di portare a compimento “gli adempimenti
burocratici”, con ciò gravemente contravvenendo ai suoi obblighi di qualificata diligenza;
c) che erroneamente il Giudice di primo grado non ha accertato che anche la condotta del aveva concorso causalmente alla CP_5
produzione del danno lamentato da ex art. 2055 c.c.; CP_2
d) che il Giudice di prime cure, pur ritenendo assorbita la decisione sulla concreta operatività della polizza invocata dall'ing. , CP_5
aveva nondimeno confermato l'esistenza del rapporto, di tal che l'obbligazione risarcitoria, se del caso entro i limiti di polizza,
avrebbe dovuto essere posta direttamente a carico di con CP_10
condanna dell'ing. al pagamento di quanto risultasse CP_5
eventualmente escluso dalla copertura per effetto di eventuali franchigie o di altri limiti contrattuali non operanti nei confronti del danneggiato;
e) che, in considerazione dei motivi di appello sopra evidenziati, la sentenza impugnata sarebbe palesemente erronea ed ingiusta nella parte in cui ha condannato a rifondere le spese di lite e di CP_2
CTP a favore del ed, altresì, a rifondere le spese di lite a CP_5
favore di In ogni caso la sentenza sarebbe erronea, laddove, CP_10
26 dopo aver sottolineato il comportamento poco diligente di ha Pt_1
omesso di pronunciarsi sulla condanna al pagamento di una ulteriore somma a carico di (e anche dell'Ing. ) ai sensi e per Pt_1 CP_5
gli effetti di cui agli artt. 91-96 c.p.c.
Si sono costituiti il e instando per il rigetto dell'appello. CP_5 CP_10
All'udienza del 22/01/2025 le parti hanno insistito nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, ha disposto la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025, scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Ciò premesso in fatto va innanzitutto dato atto che parte appellante ha chiarito nelle sue conclusioni di non aver proposto appello con riguardo alla questione relativa alla tardività della riassunzione.
Ancora preliminarmente va rilevato che le note di p.c. sono state depositate da tardivamente solo il 04/02/2023 e che quindi vanno considerate e CP_2
sono state riportate le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta con appello incidentale.
Infine, ancora preliminarmente, va precisato che, diversamente da quanto risulta a verbale di udienza cartolare ha depositato le note scritte CP_10
27 tempestivamente in data 04/04/2025 ancorché siano state “caricate” in PCT
solo il 07/04/2025.
Nel merito con riguardo ai primi due motivi di appello principale, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, va rilevato, innanzitutto, che non corrisponde al vero che il Giudice di prime cure abbia disatteso senza motivare le conclusioni del CTU.
Invero il quesito affidato al CTU - di natura ovviamente tecnica - era il seguente: “Letti gli atti, sulla base della documentazione e delle deposizioni
testimoniali alle quali ha partecipato, previa descrizione dell'impianto e
delle sue caratteristiche, dica quali fossero le procedure e le relative
competenze necessarie per la messa in esercizio dello stesso entro il
23.5.2014, con specifico riguardo anche all'essenzialità della messa in
funzione del cd. inverter, avendo cura al riguardo di dire chi avesse
competenze e titolo per operarvi in via diretta o sostitutiva;
descriva in forma riassuntiva, gli accadimenti occorsi nel maggio 2014, con
particolare riferimento alle attività svolte sul cd. inverter
dica se nei contratti sottoscritti tra le parti vi siano elementi tecnici che in
modo formale ed espresso prevedessero, a carico dei soggetti convenuti, la
garanzia del funzionamento in parallelo dell'impianto entro il 23.5.2014,
intrattenendosi in particolare sul ruolo del e sulla rilevanza o CP_5
meno (da un punto di vista esclusivamente tecnico ma con riferimento agli
28 obblighi assunti formalmente o di fatto) della sua presenza/assenza in sede
il giorno 22.5.2014;
quale sia stata la natura del guasto occorso e quale la sua rilevanza tecnica
al fine del funzionamento in parallelo;
evidenzi da un punto di vista tecnico eventuali omissioni o comportamenti
colposi delle parti e la loro incidenza in termini percentuali sulla mancata
messa in esercizio dell'impianto;
offra ogni elemento, anche in vista di una successiva liquidazione
equitativa, per quantificare i danni (intesi sia come lucro cessante che come
danno emergente, tenuto conto dell'incidenza fiscale) derivanti dal mancato
conseguimento degli incentivi statali fino ad oggi e poi anche per il tempo
stabilito dalla legge, tenuto conto di come ed in che tempi e termini il
creditore si è attivato per diverse soluzioni di utilizzo dell'impianto stesso.”
Nell'ambito di tale complesso incarico, il CTU, dopo aver dettagliatamente descritto l'impianto (cfr. pagg. 22-25 CTU), rispondendo al primo quesito ha evidenziato che “…elemento essenziale ai fini dell'ammissione ai
Benefici VCE è il rispetto inderogabile del termine stabilito dal Decreto per
l'entrata in esercizio dell'impianto, essendo tale data intesa come la data in
cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il
sistema elettrico (nel seguito “Primo Funzionamento dell'Impianto in
Parallelo” o anche per brevità “PFIP”), per come ufficializzata da CP_1
[...] quale Gestore di Rete….”, chiarendo che “….perché si abbia il Primo
Funzionamento dell'Impianto in Parallelo, l'impianto stesso non solo deve
essere compiutamente realizzato e collegato in parallelo alla rete ma deve
altresì funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in
rete. Conseguentemente, con riferimento al caso di specie e per quanto di
interesse: 1) affinché avesse luogo il PFIP e si potesse quindi accedere ai
Benefici VCE era necessario ed essenziale che fossero compiute entro tempi
prefissati una serie di attività tecniche (forniture, installazioni, ecc.) e
burocratiche/autorizzative (contratti con fornitori, formalizzazioni,
ecc.)….e, in particolare: - fosse preventivamente formalizzato, realizzato ed
eseguito l'allaccio alla Rete con connessa messa in tensione…” (cfr. pagg.
27-28 CTU).
Ciò premesso, sempre rispondendo al primo quesito, il CTU ha precisato,
con riguardo alle competenze necessarie per la messa in esercizio dell'impianto, che richiedeva la esecuzione in sequenza di una serie di attività [e precisamente:“…a) formalizzazione tra ed EN degli CP_2
accordi tecnici relativi dell'esercizio dell'impianti sul punto di connessione
ed alla regolazione dei prelievi / immissioni di energia…..; b) effettiva
Connessione Fisica, con relative formalizzazioni tra ed EN….; c) Pt_1
manovra di messa in tensione da parte di EN (oltre il Punto di
Connessione) fino al primo interruttore di Impianto (in posizione di
30 aperto)….; d) manovra di chiusura da parte di OL del primo interruttore
di Impianto con conseguente Messa in Tensione delle Sez. 1 e successiva
alimentazione della Sez. 2 di Impianto……e) messa in tensione della Sez. 3)
costituita dagli apparati e dispositivi volti ad abbassare la tensione da
Media Tensione a bassa tensione (Trasformatore) posta in apposito
manufatto in prossimità del Sistema di pannelli FV e della Sez. 4) costituita
da un breve collegamento in cavo tra la sezione 3) e l'Inverter; f) prima
alimentazione elettrica dell'Inverter (Sez. 5) con collegamento ad un
sistema a tensione indipendente (Rete)….; g) prima parametrizzazione, con:
configurazione software dell'Inverter e del sistema complessivo di
produzione FV, accesso, attraverso codifiche proprie e maschere di
Contr interfaccia al software operativo di alle procedure di log in, al
settaggio e configurazione degli energy metering, alla gestione dei flussi
energetici….); h) prima attivazione dell'Inverter (Sez. 5), con preventivo
monitoraggio della tensione proveniente dal sistema di LI FV e di
quella di Rete, ed avvio del flusso di energia dal Sistema di LI FV
(Sez. 6 e 7) verso la Rete (PMIFI 03)….. - cfr. pag. 32 CTU], che Pt_1
aveva la competenza per tutte le attività illustrate (cfr. pagg. 34-35 CTU),
mentre e non avevano titolo per operare né in via diretta CP_2 CP_5
né sostitutiva non disponendo delle relative competenze, fatta eccezione per il punto a) (cfr. pag. 35 CTU).
31 Rispondendo al quesito n. 2) il CTU ha riportato ciò che in causa è sempre
CP_ stato pacifico ovvero che “……- appena il è stata edotta da parte CP_2
di EN della possibilità di eseguite l'AMIT il giorno successivo (previa
sottoscrizione di apposito Addendum formalizzante la connessione
transitoria); - nella mattinata stessa del 22.5, constatata l'impossibilità di
Contr dare corso alla con personale di sul posto (e così procedere Pt_2
con il PFIP), le Parti si accordano per dar luogo ad un… tentativo di
Contr PFIMI il 22.5 stesso senza personale di sul posto, ma solamente con
Contr l'assistenza da remoto da parte di mettendo quindi in campo forze ed
attività che consentivano un tentativo di esecuzione del PFIP entro i termini
previsti per godere dei Benefici VCE (il tutto, assieme, nel seguito “Piano
Contr di Emergenza”); - e congiuntamente dichiarano a che le CP_2 Pt_1
operazioni verranno svolte il 22.5 2014 nella piena responsabilità di e CP_2
del tecnico incaricato Sig. della ditta che Testimone_1 Parte_1
possiede sufficiente esperienza nel settore e che le operazioni saranno
Contr assistite da personale in remoto;
- dunque, la mattina del 22.5 tutte le
Parti erano consapevoli che vi fosse un temine imminente per il PFIP ed
anche per la tant'è che le Parti concordano di non aspettare la Pt_2
Contr settimana successiva per il Commissioning con personale di sul posto,
ma assieme si adoperano, pur in modo diverso e con diversa assunzione di
responsabilità, al fine di dar luogo al Piano di Emergenza. ….” (cfr. pag.
32 39 CTU), precisando che, dopo che e EN avevano completato le CP_2
attività descritte sub a) e sub b) e dopo che EN aveva completato quella sub c), aveva compiuto l'attività sub d) causando il guasto (consistito Pt_1
in una errata manovra che aveva causato un corto circuito, essendosi attivati i sistemi di protezione della linea elettrica – cfr. pag. 54 CTU).
Al ritorno della tensione di rete una volta eliminata la causa del guasto, non risulta però che il personale di abbia eseguito le attività previste, anche Pt_1
se non vi erano elementi ostativi.
Contr In definitiva conclude il CTU “…. non ha preso contatto con - Pt_1
non ha eseguito le attività di cui ai punti f), g) e h) e dunque la Pt_1 Pt_2
- conseguentemente non ha dato avvio al flusso di energia dal Sistema Pt_1
di LI FV verso la Rete e, quindi, non ha eseguito il PFIP..” (cfr. pag.
42 CTU).
Nel rispondere al punto n. 3) del quesito il CTU, dopo aver analizzato il contratto ed i relativi documenti ed aver concluso che non si ravvisavano
“elementi tecnici” che prevedessero in modo formale ed espresso neppure indiretto a carico di la garanzia del PFIP entro il 23/05/2014 ovvero Pt_1
entro un termine comunque prefissato (cfr. pag. 46 CTU), è passato ad individuare ed analizzare “alcuni elementi” che in modo formale ed espresso facessero emergere a carico di “ulteriori aspetti e/o forme di garanzia, Pt_1
comunque inerenti l'esecuzione del PFIP entro una certa data”.
33 In questo contesto, il CTU, premesso che è impresa del settore con Pt_1
esperienza nel campo degli impianti FV e dei meccanismi incentivanti tali impianti e che la stessa non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza di un termine entro cui dovesse avvenire il PFIP e che tale termine fosse il 23
maggio, ha ritenuto che l'odierna appellante avrebbe dovuto mettere “….in
campo, ad integrazione degli obblighi assunti formalmente, tutte quelle
attività che, con normale diligenza, in condizioni normali e senza
rappresentare un apprezzabile sacrificio, potevano, per quanto di propria
competenza e fatti salvi eventi avversi esterni, consentire il PFIP entro il
23.5 e, quindi, entro un termine che non era già previsto in modo formale ed
espresso o comunque prefissato…..”, precisando che le “…attività da metter
in campo” (assolutamente diverse da quelle analoghe riguardanti ) Pt_3
erano quelle “naturalmente” proprie di in forza di contratto, con Pt_1
l'unica variante costituita dal fatto che per le stesse era richiesta
l'esecuzione in tempi non contrattualmente previsti….”. Tali attività
“…comprendevano, per quanto necessario e nelle effettive possibilità di
OL: - gli interventi “fisici” e le effettive attività sugli impianti, non
esclusi, per quanto di propria competenza, l'AMIT e la - gli Pt_2
interventi organizzativi e/o di conduzione e/o direzione delle maestranze
Contr Contr proprie e di - l'espletamento dei necessari contatti con
34 Contr preordinati all'organizzazione delle relative attività con personale sul
posto….” (cfr. pagg. 46-47 CTU).
Rispondendo poi al quesito n. 5) con riguardo a quest'ultima attività il CTU,
dopo aver rilevato che la stessa sarebbe stata effettuata con “…apprezzabile
sacrificio a carico di , considerato che operare con proprio personale Pt_1
Contr in sostituzione di quello comportava l'assunzione di significative
responsabilità in ordine al possibile danneggiamento dell'Inverter…”, ha evidenziato che tutte le operazioni ed attività erano a carico esclusivo di
Contr
che tuttavia: 1) non aveva concordato con l'assistenza da Pt_1
remoto; 2) non aveva eseguito il tentativo di PMIFI con proprio personale in via sostitutiva;
3) non aveva in definitiva sviluppato il tentativo di esecuzione del PFIP, ravvisando , quindi, dal punto di vista tecnico una serie di condotte colpose a carico della stessa.
Dall'ampia disamina della consulenza sopra riportata risulta evidente che il
CTU, attenendosi rigidamente al quesito, ha svolto solo valutazioni di carattere tecnico sia con riguardo al terzo quesito che con riguardo al quinto,
di tal che va escluso che la sentenza si ponga immotivatamente in contrasto con la CTU, come sostiene l'appellante.
E' in questo contesto che va letta la consulenza laddove limita nella percentuale del 10% la responsabilità di Si legge infatti alle pagg. 66- Pt_1
35 ascrivibile alla Condotta Colposa di OL;
tale incidenza deve essere
commisurata alla probabilità di successo del pianificato Piano di
Emergenza. Tale probabilità risulta estremamente esigua, tenuto conto: 1)
della necessità di coordinare la con le concomitanti attività inerenti Pt_2
l'AMIT; 2) della necessità di eseguire la con il medesimo personale Pt_2
incaricato di eseguire le operazioni relative all'AMIT; 3) della intrinseca
complessità della rilevato che la stessa comportava sia attività sul Pt_2
Sistema di LI FV sia attività sull'Inverter, con accesso al software
Contr operativo di e con conoscenza di configurazioni, maschere di
interfaccia e settaggi, tutte operatività specialistiche e specifiche della
macchina installata;
4) dell'urgenza e dei ristrettissimi tempi comunque
disponibili; 5) delle difficoltà/impossibilità di gestire eventuali imprevisti e
di rimediare ad errori e/o malfunzionamenti e/o difformità e/o
incompletezze, anche con riguardo alla situazione impiantistica del Sistema
di LI FV (come poi effettivamente manifestatisi nel corso delle
operazioni del 28 e 29 maggio); 6) che erano possibili e prefigurabili
difficoltà di mantenimento di un adeguato ed allineato livello qualitativo di
Contr comunicazione via telefono tra personale sul posto e personale Pt_1
da remoto, con connessi rischi di misunderstanding e di non corretta
interpretazione/ applicazione delle informazioni /disposizioni scambiate tra
Contr personale in remoto e personale presente sul posto. Considerata Pt_1
36 la numerosità e la complessità delle criticità delineate, tale probabilità è
ritenuta estremamente bassa, drasticamente inferiore al 50% ……….una
stima di tale probabilità può essere valutata pari al 10/100 ……..Per quanto
riguarda le altre Parti, non essendosi ravvisate Condotte Colpose, non si
evidenziano incidenze a carico delle stesse…..”.
Come si evince dalla piana lettura di tale passo, il CTU svolge delle valutazioni preminentemente tecniche, mentre il Giudice di primo grado lungi dal disattendere le suesposte risultanze peritali, ha attribuito veste giuridica alla vicenda.
Partendo dalla descrizione dell'impianto svolta dal CTU, il Tribunale di
Trieste, dopo aver evidenziato che lo stesso “…per come ideato e realizzato
(fino alle modifiche apportate nel 2018 per la sua riconversione) esprimeva
in modo evidente la finalizzazione all'immissione esclusiva in rete
dell'energia prodotta, in quanto la connessione diretta dal campo
fotovoltaico al contatore di interfaccia impediva l'utilizzo dell'energia
prodotta per autoconsumo…” e che pertanto“…l'impianto….non poteva
essere utilizzato per altri fini…..”, ha ritenuto che fosse chiaro ed evidente che il fine ultimo della commessa era quello di utilizzare l'impianto per godere dei benefici del V° Conto Energia, affermazione questa che risulta del tutto in linea con gli esiti della CTU.
37 In questo contesto, pur dando doverosamente atto che nessun riferimento espresso fosse contenuto nel contratto e nel capitolato speciale con riguardo ad una obbligazione avente ad oggetto l'attività di messa in esercizio dell'impianto allo specifico fine di conseguire le tariffe del cd. V° conto energia e che mancava nelle pattuizioni un espresso riferimento alla essenzialità del termine 23/05/2014 (come per l'appunto evidenziato dal
CTU), ha rilevato che l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto stabiliva alla pag. 14 che: “L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come
delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato”.
Il suddetto art. 7 prevedeva altresì che “..a fronte del prezzo a corpo offerto,
l'opera dovrà essere fornita 'chiavi in mano' e cioè perfettamente
funzionante e completa di tutto quanto necessario anche se non
dettagliatamente previsto negli elaborati progettuali..” (cfr. doc. 4 attrice).
La Relazione Tecnica Generale allegata al Progetto, redatta dall'ing.
e certamente nota a per averne preso visione ed estratto CP_5 Pt_1
copia ai sensi dell'art. 106 D.P.R. N. 207/2010 (cfr. docc. 95, 176-177
attrice), prevedeva espressamente all'art.
1.1 che “L'impianto usufruirà
dell'incentivazione di cui al Decreto Ministeriale del 05.07.2012 e
successive modificazioni'”.
38 Ora, come evidenziato anche dallo stesso CTU, è impresa del settore Pt_1
con esperienza nel campo degli impianti FV e dei meccanismi incentivanti tali impianti e, quindi, non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza di un termine entro cui dovesse avvenire il PFIP e che tale termine fosse il 23
maggio,
Del resto, nell'ambito dell'appalto, ha acquistato il c.d. inverter al fine Pt_1
di completare l'impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, essendo “compresi nell'appalto tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato, dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte II – Parte Tecnica, con
le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati …” (cfr. art. 1 del Capitolato Speciale
d'Appalto- cfr. doc. 4 citato).
Da ciò consegue che non è censurabile la sentenza del Giudice di primo grado laddove afferma che OL non solo “….era perfettamente in grado di
conoscere il fine che si proponeva la committenza, ma che vi erano precisi
riferimenti contrattuali a questo scopo pratico del contratto….”., in quanto ancorché – si ripete – il contratto non prevedesse espressamente il rispetto del termine inderogabile del 23/05/2014 stabilito dal V° Conto Energia
entro il quale l'impianto avrebbe dovuto non solo essere compiutamente
39 realizzato ma anche essere collegato in parallelo alla rete e funzionare materialmente immettendo energia in rete essere effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, nondimeno tale impegno si ricavava espressamente dall'art. 7 del citato Capitolato
Speciale d'Appalto.
Del resto, che fosse consapevole di aver assunto quest'obbligo Pt_1
contrattuale emerge anche dallo svolgimento dei fatti ed, in particolare, dal fatto che che – come accertato dalla CTU - aveva la competenza per Pt_1
svolgere tutte le attività illustrate dal CTU (cfr. pagg. 34-35 già citate) a differenza di e del , a fronte dell'impossibilità di dare CP_2 CP_5
corso al primo funzionamento dell'impianto in parallelo con personale di
Contr sul posto, assunse l'impegno il 22/05/2014 di svolgere tale attività
Contr stesso senza personale di sul posto a mezzo del proprio tecnico ing.
assumendosene quindi tutta la responsabilità. Testimone_1
E' altrettanto pacifico che, a seguito di un errore commesso da quel Pt_1
giorno l'impianto non era stato in grado di mettere energia in rete e, quindi,
perse la possibilità di accedere al sistema degli incentivi. CP_2
Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge non solo l'infondatezza del primo motivo, ma anche del secondo, in quanto il Tribunale di Trieste non ha fondato le sue conclusioni solo sull'esame della condotta concludente delle parti ma ha espressamente individuato le disposizioni contrattuali da
40 cui ha tratto l'esistenza dell'obbligazione assunta da rimasta Pt_1
inadempiuta.
In questo contesto la giurisprudenza invocata da parte appellante – condivisa da questo Collegio – secondo cui tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta
ad substantiam e che, di conseguenza, le prestazioni riconducibili a tali rapporti devono trovare la loro previsione nel testo dell'accordo, non rileva nel caso di specie, in quanto: a) la Relazione Illustrativa del Progetto, posta a base del bando di gara e costituente parte integrante del contratto,
prevedeva espressamente che l'impianto avrebbe dovuto usufruire dell'incentivazione di cui al V° Conto Energia (cfr. doc. 95 citato); b) Pt_1
oltre ad essere contrattualmente responsabile verso per tutte le CP_2
forniture relative all'appalto (tra cui l'inverter), espressamente, aveva l'obbligo di fornire, a fronte del prezzo offerto, l'opera “chiavi in mano” e cioè perfettamente funzionante e completa di tutto quanto necessario “anche
se non dettagliatamente previsto negli elaborati progettuali” (cfr. art. 7 del
Capitolato speciale, già citato) ed è pacifico, anche dal punto di vista tecnico, come è emerso dalla CTU, che “il completo funzionamento
dell'impianto implicava il corretto funzionamento di tutti i componenti
dell'impianto, nessuno escluso (compreso l'inverter)” (cfr. pag. 30 CTU); c)
41 l'interpretazione delle clausole contrattuali doveva essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto.
Né giova all'appellante la giurisprudenza amministrativa invocata in comparsa conclusionale perché afferente al principio amministrativo -
quello di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica tale per cui in presenza di un'incertezza ermeneutica, va preferita l'interpretazione che conduce alla partecipazione del maggior numero di aspiranti piuttosto che quella che conduce all'esclusione di taluni di loro -
che nulla ha a che vedere col caso di specie
Quanto sopra detto è altresì sufficiente per respingere il terzo motivo che prima che infondato è inammissibile, in quanto non censura una specifica parte della sentenza impugnata ma si limita a contestare le difese di CP_2
laddove alle pagg. 14-15 dell'atto di citazione aveva affermato che
“…Accanto all'obbligo di completare l'opera funzionante e priva di vizi
entro il termine pattuito (art. 10 doc. 3), ha assunto l'ulteriore CP_2
obbligazione di rendere tutte le prestazioni tecniche necessarie per
garantire non solo il funzionamento dell'Impianto de quo ma altresì la
messa in esercizio dello stesso entro il termine stabilito dal D.M. 5.7.2012 -
cd. V Conto Energia- sì da assicurare il riconoscimento degli incentivi
statali per i nuovi impianti fotovoltaici…”.
42 Tale affermazione non risulta in alcun modo ripresa dal Giudice di primo grado che, come si è visto, ha fondato la responsabilità di sulle Pt_1
disposizioni contrattuali sopra richiamate.
Sulla base dell'affermazione della (sola) parte appellante ha poi CP_2
svolto una serie di disquisizioni in ordine ad una asserita responsabilità del
Responsabile Unico del Progetto (RUP) – - per non Persona_3
avere avuto cognizione tecnica dell'iter di connessione dell'impianto alla rete nonché di per l'“approssimativa e deficitaria elaborazione CP_2
progettuale”, insistendo nell' assenza di condotte colpose ad imputabili sulla base della svolta CTU.
Ora, va ribadito che la responsabilità di non deriva certo dal verbale di Pt_1
certificazione dei lavori 30/04/2014 (“L'impresa inoltre dovrà completare
in concomitanza con l'ente distributore (ENEL) le opere elettriche in cabina
sia per la parte di media tensione che per la parte di bassa CP_9
tensione. Dovrà inoltre completare i collaudi funzionali dell'impianto come
da capitolato. Si ricorsa inoltre che deve essere consegnata la
documentazione finale dell'impianto…..”), che si limita a rimarcare le obbligazione già assunte ex art. 7 del Capitolato, tant'è che risulta sottoscritto senza alcuna riserva dall'odierna appellante.
43 D'altra parte è appena il caso di evidenziare che la ventilata responsabilità
del RUP è questione del tutto nuova, tant'è che il è stato sentito Per_2
come teste nel presente procedimento.
In ogni caso ciò che preme evidenziare è che, anche sulla base della CTU
espletata in corso di causa, emerge con tutta chiarezza che solo aveva Pt_1
la competenza per tutte le attività illustrate alle pagine 34-35 della consulenza medesima e al punto d) della sentenza impugnata, mentre CP_2
e non avevano titolo per operare né in via diretta né sostitutiva CP_5
non disponendo delle relative competenze, fatta eccezione per il punto a)
(“formalizzazione tra ed EN degli accordi tecnici relativi CP_2
dell'esercizio dell'impianti sul punto di connessione ed alla regolazione dei
prelievi / immissioni di energia”).
Del resto, è pacifico, in base alla documentazione versata in causa ed alla rigorosa ricostruzione svolta dal CTU, che fu ad assumersi la Pt_1
responsabilità di eseguire l'operazione di allaccio alla rete con connessa messa in tensione causando il guasto che ha poi impedito a di CP_2
usufruire degli incentivi.
Con riguardo al quarto motivo va ritenuto, innanzitutto, diversamente da quanto argomentato da che il motivo sia sufficientemente specifico CP_2
riguardando all'evidenza il quantum debeatur sia relativamente al risarcimento del danno che relativamente alle spese di lite.
44 Ciò premesso, relativamente alla asserita mancata adesione del Tribunale di
Trieste alla valutazione del CTU secondo cui la colpa di avrebbe avuto Pt_1
un'incidenza causale nella produzione del danno pari al 10%, si è già
accennato che tale valutazione è squisitamente tecnica e si basa su considerazioni fattuali del tutto estranee all'alveo dell'art. 1218 c.c. (cfr. sul punto pag. 67 CTU già sopra riportata).
Viceversa, il Tribunale di Trieste, una volta acclarata la responsabilità di per inadempimento, sulla scorta della predetta disposizione, escluso il Pt_1
concorso colposo di , ha correttamente ritenuto responsabile CP_2 Pt_1
dell'intero danno subito dall'attrice.
Da ciò discende che non vi è alcun vizio di omessa motivazione, atteso che le considerazioni svolte dal CTU sono assolutamente irrilevanti con riguardo alla disposizione di cui all'art. 1218 c.c.
Quanto all'affermato concorso colposo di , le doglianze di CP_2 Pt_1
esplicitate a pagg. 36 e 37 non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove il Giudice di primo grado afferma “….Nel
caso in esame, in modo comunque diligente ed avveduto, ha CP_2
provveduto a sottoscrivere con il GSE un accordo garantendosi
immediatamente i corrispondenti effetti positivi, senza soluzione di
continuità dal momento della prima messa in funzione dell'impianto, e
quindi a fine maggio 2014. Si tratta di un comportamento rilevante ai sensi
45 dell'art. 1227 cod. civ.. Così come lo è stato quello di apportare le
modifiche all'impianto che consentissero una utilizzazione in autoconsumo,
attivandosi lungo un complesso ed articolato iter descritto a pag. 74 della
c.t.u……”.
Invero l'appellante sostiene che sarebbe stata inerte attendendo CP_2
“….più di tre anni per convertire l'uso dell'impianto…” e all'uopo utilizza le dichiarazioni della teste (dipendente ) che Testimone_2 CP_2
all'udienza del 09/02/2023 ha riferito “…..l'impianto era stato impostato
per la vendita totale e completa all'esterno, poi viste le vicende lo stesso è
stato convertito per l'autoconsumo della sede da ottobre 2018….”.
In realtà (come chiaramente accertato proprio da quella CTU che l'appellante cita per sostenere le sue ragioni dei precedenti motivi esaminati)
risulta che, nel caso di specie, ha provveduto “…a sottoscrivere con CP_2
il GSE apposito accordo garantendosi immediatamente i corrispondenti
effetti positivi, in pratica senza soluzione di continuità dal momento del
PFIP di fine maggio 2014…” mitigando significativamente le conseguenze dannose della mancata applicazione dei benefici previsti e non ottenuti.
Il consulente ha anche chiarito che la possibilità di ulteriori benefici derivanti dall'autoconsumo (di una quota) dell'energia prodotta non poteva essere attuata da subito, in quanto a tal fine si rendevano necessarie modifiche costruttive dell'impianto esistente, evidenziando che CP_17
[...] aveva dato luogo ad un percorso di adeguamento che ha consentito l'attivazione dell'autoconsumo dall'inizio del 2019, indicando partitamente le tappe con inizio 16/02/2015.
In questo contesto il CTU ha valutato che le tempistiche sono state del tutto congrue e non ha ravvisato alcun comportamento colposo da parte dell'attrice (cfr. pagg.73-75 CTU).
E' evidente che, a fronte della dettagliata disamina del CTU dei documenti allegati da , la doglianza di alla sentenza di primo grado appare CP_2 Pt_1
del tutto generica e come tale va senz'altro rigettata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolta risulta infondata anche la censura relativa alle spese che sono state correttamente poste a carico di e a Pt_1
favore di in ragione della soccombenza e liquidati in base allo CP_2
scaglione fino ad € 260.000,00 avuto riguardo della somma effettivamente riconosciuta all'attrice.
Con riguardo al quinto motivo di appello principale ed ai primi tre motivi di appello incidentale riguardanti tutti la responsabilità del Direttore dei Lavori
ing. , va infine ritenuto che la sentenza di primo grado non meriti CP_5
censura.
Invero, è pacifico in causa che anche il era consapevole del fatto CP_5
che l'impianto avrebbe usufruito dell'incentivazione di cui al D.M.
47 05/07/2012 perché ciò risulta dalla Relazione Tecnica Generale allegata al
Progetto, da lui redatta (cfr. doc. 95 attrice già citato).
Peraltro, come si è già detto, era esclusivamente ad avere tutte le Pt_1
competenze necessarie per la messa in esercizio dell'impianto, mentre il non aveva titolo per operare né in via diretta né sostitutiva non CP_5
disponendo delle relative competenze, fatta eccezione per quella di cui il punto a) (si ripete “formalizzazione tra ed EN degli accordi tecnici CP_2
relativi dell'esercizio dell'impianti sul punto di connessione ed alla
regolazione dei prelievi/immissioni di energia” - cfr. pag. 35 CTU).
Dopo aver delineato dal punto di vista tecnico le rispettive competenze il
CTU, ha evidenziato che il ha svolto le seguenti attività “….. in CP_5
sostituzione o supporto di , non previste contrattualmente: - CP_2
l'espletamento, per conto di , degli adempimenti per il completamento CP_2
della pratica di incentivazione;
- l'espletamento, per conto di , delle CP_2
attività presso l' - l'espletamento, per conto di , Parte_4 CP_2
delle attività presso EN preordinate alla formalizzazione del Regolamento
di Esercizio ed alla programmazione temporale delle relative attività ai fini
dell'AMIT…..” (cfr. pag. 58 CTU).
Il consulente ha inoltre evidenziato che le attività che il D.L. doveva svolgere erano diverse da quelle di competenza di “…e come tali non Pt_1
48 comprendevano alcuna ingerenza operativa o attività sugli impianti, né
tanto meno la PMIFI…..”.
In questo quadro non si possono addebitare al le conseguenze CP_5
del guasto avvenuto in data 22/05/2014 in quanto come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure il predetto non aveva alcun obbligo “….di
trovarsi presente al momento delle operazioni di allacciamento e messa in
tensione per verificare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo.
Lo stesso era stato infatti incaricato della direzione lavori e di tutte le
incombenze tecnico amministrative conseguenti, della contabilizzazione
delle opere, della liquidazione dei lavori, dell'assistenza al collaudo, della
predisposizione della documentazione necessaria per il certificato di
agibilità. …..a differenza di non aveva alcun obbligo di controllo Pt_1
sulle qualifiche del personale dell'appaltatore che avrebbe presenziato, in
Contr luogo di quello di alla attivazione dell'impianto, né era chiamato a
rispondere del loro operato, né spettava allo stesso, nelle sue qualità, di
Contr richiedere per tempo la presenza del personale per l'attivazione…..”.
Sul punto il richiamo svolto dall'appellante principale alla disposizione di cui all'art. 148 DPR 207/10 per affermare la responsabilità del CP_5
appare del tutto privo di rilevanza posto che è pacifico che il predetto ha svolto tutte le attività ricomprese nell'incarico sottoscritto il 12/12/2013
(cfr. doc. 2 attrice e pagg. 48-50 CTU).
49 Né si può sostenere che il predetto avrebbe tenuto un CP_5
comportamento negligente nei confronti di successivamente agli CP_2
accadimenti del 22/05/2014 non accertandosi dell'effettiva immissione in esercizio dell'impianto.
Invero, dalla corrispondenza a mezzo mail tra le parti lo stesso giorno (cfr.
docc. 12, OL, 17, 50bis ), nessuno risulta aver provveduto ad CP_2
informare il D.L. del guasto occorso ovvero del mancato completamento dei lavori, ma anzi risulta che si felicitano del risultato raggiunto (cfr. doc. 17
). CP_2
Né, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante incidentale, appare risolutiva la successiva mail delle 17.30 con cui comunica al Pt_1
Contr
e ad la disponibilità di per intervenire il 28/5/2014, CP_5 CP_2
in quanto dalla stessa non risulta che l'impianto non fosse stato attivato.
Del resto anche dalla prova testimoniale risulta che nessuno avvertì il D.L.
del guasto: anzi l'arch. ha risposto di non ricordare di aver Per_2
informato l'ing. che era stato eseguito il collegamento alla rete, CP_5
ma di non poterlo escluderlo precisando che, avendo anche il verbale di allaccio EN erano “…convinti di aver concluso i lavori….”.
Dunque, come del resto anche ritenuto dal CTU, nessun rimprovero può
essere mosso al D.L. anche dopo il 22/05/2014 per non aver assunto alcuna
50 iniziativa per “tentare” di organizzare un ulteriore intervento per il
23/5/2014.
Quanto alla responsabilità ex art. 2055 c.c. va rilevato che correttamente il primo Giudice ha escluso tale responsabilità non essendo stato dimostrato alcun comportamento doloso o colposo diretto a cagionare il danno.
Il rigetto dei primi tre motivi di appello incidentale comporta l'assorbimento del quarto motivo.
Quanto, infine, al quinto motivo di appello incidentale, in ragione della soccombenza va senz'altro rigettata ogni richiesta di rifusione delle spese di lite e di CTP svolta nei confronti di e mentre per quanto CP_5 CP_10
riguarda la richiesta di condanna di ex art. 96 c.p.c. è appena il caso di Pt_1
rilevare che il comportamento “poco diligente” di – consistito nel non Pt_1
aver dedotto negli scritti conclusivi nulla sull'eccezione proposta di tardività
della riassunzione, non configura la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. di talché anche sul punto l'appello incidentale va rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio va condannata al pagamento Pt_1
delle spese sostenute da nel presente giudizio liquidate secondo i CP_2
valori medi delle cause ricomprese tra € 52.001,00 e € 260.000,00 ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi risolta in una sola udienza ed escluso il contributo unificato versato per l'appello incidentale, mentre e vanno Pt_1 CP_2
51 condannate in solido al pagamento delle spese del grado in favore di e liquidate quanto al come da nota spese CP_5 CP_10 CP_5
ritenuta congrua, quanto a secondo i valori medi delle cause CP_10
ricomprese tra € 52.001,00 e € 260.000,00 ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi risolta in una sola udienza, e ciò in ragione della soccombenza.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_18 Controparte_5
così provvede: Controparte_6
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 600/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_9
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
52 - condanna e in solido al pagamento, in favore di Parte_1 CP_9
e delle spese del presente grado di giudizio CP_5 CP_6
che liquida, in favore del primo, in complessivi € 10.962,90 per compensi,
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA
come per legge e, in favore della seconda, in € 12.154,00 per compensi,
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA
come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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1227 II comma c.c.;
67 della perizia: “…...Unica incidenza percentuale è quindi quella