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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al RG. n. 2264/2025, promossa con ricorso. da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO Parte_1 C.F._1 (TV), il 19/03/1973
e
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2 (TV), il 14/02/1977
entrambi con l'avv. CLAUDIA BRUGIONI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 15/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Treviso con la sentenza di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio (dep. 9.02.2021), con particolare riferimento ai turni di responsabilità ed alla misura del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore (12.10.2007). Per_1
Hanno rappresentato il consolidamento di una importane e solida relazione tra padre e figlio e la volontà di quest'ultimo di trascorrere con il genitore tempi maggiori rispetto a quelli stabiliti con la richiamata sentenza, sino ad istituire un regime paritario, con alternanza settimanale.
Conseguentemente, le parti hanno ritenuto potersi ridurre l'assegno mensile di mantenimento per il figlio corrisposto dal padre in favore della madre da € 1.000,00 ad € 650,00.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e compatibili con l'attuale condizione logistica ed economica delle stesse, oltre che rispondenti all'interesse del minore ad una effettiva bigenitorialità.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio del 9.02.2021 (all'esito della causa iscritta al RG. 6242/2015), così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello Per_1 stesso, in maniera paritetica, presso l'abitazione di ciascuno di essi, mantenendo la residenza presso l'abitazione materna;
2) i Signori e , a fronte della richiesta loro Parte_1 Parte_2 pervenuta dal figlio , convengono di tenere con sé il figlio minore una Per_1 settimana ogni 15 giorni dalle 18 della domenica sino alle 18 della domenica successiva, nonché 7 giorni consecutivi durante il periodo natalizio (comprendenti alternativamente Natale o Capodanno), 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale (comprendenti alternativamente Pasqua o Lunedì dell'Angelo) nonché 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (periodo, quest'ultimo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno).
I ricorrenti convengono sin da ora che, laddove ne facesse richiesta, Per_1 valuteranno congiuntamente eventuali ulteriori modifiche rispetto al calendario sopra indicato.
2 3) in ragione della suddivisione paritetica, tra i genitori, dei tempi di visita del figlio minore , i Signori e convengono Per_1 Parte_1 Parte_2 che a far data dal mese di dicembre 2024 l'assegno mensile da corrispondere, da parte del Signor , direttamente alla Signora Parte_1 Parte_2 per il mantenimento del figlio minore – che continuerà ad essere Per_1 corrisposto anticipatamente ogni mese entro il giorno 12 - sia rideterminato in € 650,00=. I ricorrenti convengono, altresì, che detto assegno, a far data dal mese di maggio 2025, sarà ulteriormente ridotto ad € 550,00=. Le Parti convengono che la rivalutazione secondo gli indici Istat del predetto assegno, da calcolarsi su € 550,00=, decorrerà dal mese di maggio 2026. Spese di lite interamente compensate tra le Parti”.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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