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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5926/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5926/2014 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Maurizio Gallicola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Caserta alla via Caduti sul lavoro n. 38 attore contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in , Palazzo Controparte_1 CP_1
Pietro Stiges, 103 StraitStreet, TA , rappresentata e difesa come da procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avv. Vittoria Varzi e dall'Avv. Matteo Stocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale ultimo difensore sito in Rovigo alla via Umberto
I, n. 50; convenuto
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Stanleybet Parte_1
AL Ltd al fine di vedere condannata quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
16.961,36, oltre interessi, ed € 51.914,67 a titolo di risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale relativo al contratto di ricevitoria e accordi accessori conclusi tra le parti, nonché al rimborso dell'ulteriore somma di € 1.687,00 a titolo di spese;
con vittoria di spese.
Asseriva che, alla fine del mese di settembre 2013, la linea della ricevitoria subiva un distacco arbitrario ed illegittimo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'infondatezza e l'illegittimità delle domande attoree ed in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Roma.
In via principale chiedeva accertarsi la risoluzione di diritto del contratto di ricevitoria sottoscritto tra le parti per grave inadempimento dell'attore ed in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento:
- della somma di € 2.496,58 a titolo di poste di gioco indebitamente trattenute, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria:
- di € 60.000,00 a titolo di penale, oltre interessi moratori e rivalutazione;
- di € 142.346,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi dalla convenuta in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione,
- nonché alla restituzione dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso, o in subordine al pagamento del valore di mercato della stessa, per una somma complessiva non inferiore a
€ 4.560,00;
- condannarsi, infine, parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, il Giudice dichiarava la propria competenza territoriale e concedeva i termini ex art. 183 c. 6° comma c.p.c.
All'udienza dell'11.04.2018 parte attrice, ritenendo provata la propria domanda sulla base della prospettazione e dei documenti depositati da parte convenuta, rinunciava alle richieste pagina 2 di 9 istruttorie articolate in atto di citazione e chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo precisate le conclusioni alla successiva udienza del 05.02.2025, previa rimessione sul ruolo in ordine ai contenuti del provvedimento reso dal precedente Istruttore il 02.02.2017, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
In primo luogo, va confermata la competenza territoriale, come parzialmente statuita con ordinanza resa il 11.05.2017, d'altronde non risultando dagli atti l'eventuale utilizzo dello strumento processuale di cui all'art. 340 c.p.c.
Tanto presso, va preliminare chiarito come la domanda attorea verta in tema di contratto di ricevitoria e, pertanto, ai fini di una miglior comprensione del presente provvedimento, verranno capitolate le relative domande processuali, come formulate da entrambe le parti.
DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Le domande di parte attrice volte all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta e al risarcimento dei danni e delle spese sostenute in relazione al rapporto contrattuale risultano infondate e pertanto vanno rigettate.
Parte attrice, infatti, non ha affatto provato l'inadempimento contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, nemmeno il danno conseguenziale che a detto inadempimento sarebbe derivato.
Infatti, pur vertendosi, nel caso di specie, di inadempimento contrattuale, appare fuori dubbio come, oltre a provare i presupposti per l'accoglimento della propria domanda, la parte deve provare il nesso causale che deriva dalla medesima e la consistenza quantitativa e quantitativa del danno subito (avuto riguardo, in particolare, a quello di natura non patrimoniale, da questi qualificato, cumulativamente, come biologico, morale ed esistenziale).
L'odierno attore si è limitato a riferire che “nel mese di settembre 2013 alle ore 14:15 circa, la linea della ricevitoria subiva un improvviso distacco “arbitrario” ed “illegittimo” con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa”, senza fornire prova di detta circostanza.
pagina 3 di 9 Parte convenuta giustificava tale circostanza quale “sospensione cautelare dei servizi di rete” che
“ha costituito una mera conseguenza dell'accertamento delle gravi irregolarità emerse all'interno della ricevitoria nel corso della settimana di riferimento;
in particolare, si è riscontrato uno straordinario aumento del volume di accettazione di scommesse, caratterizzato, come sopra evidenziato, da un consistente numero di giocate accettate dal sistema, ben 100, da €200,00 l'una, tutte effettuate in meno di mezzora, al verosimile scopo di eludere i sistemi di controllo di autorizzazione e di gestione del rischio posti in essere da ...”, nonché a seguito CP_1 dell'esposizione debitoria di € 2.496,58 a titolo di somme indebitamente trattenute.
A tal fine, infatti, il contratto stipulato tra le parti all'art. 47 lettera A e lettera G prevede quali ipotesi di sospensione in via cautelare:
a) mancato pagamento dell'importo di cui all'art. 28 del presente contratto (importo dovuto a titolo di saldo settimanale);
g) nel caso siano riscontrati incrementi dei volumi di accettazione delle giocate che CP_1 ritenga anomale rispetto al volume medio di gioco pregresso.
Tale norma non prevede alcuna comunicazione preventiva o diffida.
Parte resistente ha depositato in atti (doc. n. 9) la richiesta del 28.09.2013 via e.mail dell'odierno attore di annullamento delle summenzionate giocate, nonché (doc. n. 3) prospetto somme per le singole settimane di attività dal quale risulta la debenza per la settimana n. 39 della somma di €
2.496,58.
Pertanto, detta sospensione temporanea non risulta, allo stato degli atti e tenuto conto del grado istruttorio raggiunto, affatto illegittima, ma conforme a quanto stabilito dall'art. 47 del contratto in atti, avente efficacia inter partes, né può costituire grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455
c.c., posto alla base della domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte attrice e della conseguente richiesta risarcitoria.
D'altronde, la suddetta carenza probatoria inerisce anche l'an ed il quomodo del danno asseritamente patito.
Nel caso di specie, infatti, è stato affermato quanto di seguito riportato e che, invero, oggi costituisce principio espresso dalla giurisprudenza maggioritaria:"... Occorre premettere che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
pagina 4 di 9 conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Si è altresì condivisibilmente affermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. 9/11/2018 n.28742). ..." (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sent. n.
9648/2021 del 13-04-2021).
Parte attrice infatti, rinunciando a dare corso alla prova costituenda, tenuto conto della documentazione prodotta – che, in quanto di parte e, peraltro, specificatamente contestata dalla convenuta non può affatto essere posta alla base del presente decisum e per il fine succitato – non ha provato il suo buon diritto:
- né in relazione al fatto di inadempimento di parte convenuta, come dedotto;
- né, peraltro, in ordine alle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.
DOMANDE DI PARTE CONVENUTA
Parte convenuta domandava accertarsi la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della parte attrice condannando la stessa alla restituzione delle somme e dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso o al pagamento del valore della stessa, al pagamento della penale nella misura di € 60.000,00 o di altra somma ritenuta equa, al pagamento della somma di €
142.346,00 a titolo di risarcimento del danno per inattività forzosa.
La domanda di parte convenuta volta all'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della parte attrice risulta, invece, fondata, ancorché parzialmente e ciò per le ragioni di seguito indicate.
La debenza di parte attrice della somma di € 2.496,58, quale poste di gioco indebitamente trattenute, richiesta dalla parte resistente con atto di diffida del 22.11.2013 e mai corrisposta, è provata documentalmente e risulta incontestata dalle parti, posto che parte attrice, non riprendendo l'attività di ricevitoria, è rimasta inadempiente, trattenendo il quantum debeatur.
Tuttavia, parte attrice ritiene che tale mancata corresponsione non costituisca inadempimento in quanto, alla data del 28.09.2013, tale credito relativo alla settimana n. 39 non sarebbe maturato,
pagina 5 di 9 all'uopo considerando che la stessa settimana di attività comprendesse i giorni dal 22.09.2013 al
29.09.2013 e tale somma, secondo la propria prospettazione, risulterebbe dovuta solo successivamente a tale data.
Orbene parte attrice, a tal fine ed a fronte della pretesa creditoria ex adverso allegata, non ha fornito alcun elemento probatorio volto a dimostrare che la sospensione dell'attività sia avvenuta in data 28.09.2013 facendo riferimento generico al mese di settembre 2013 tanto nell'atto di citazione, quanto nella corrispondenza a firma dell'Avv. Gallicola, nonché nella denuncia querela del 15.05.2014 (peraltro depositata in allegato alla comparsa conclusionale il 19.07.2919).
Parte convenuta, poi, fermo restando la prova dell'inadempimento ex adverso contestato (sotto il profilo dell'an), ha fornito un principio di prova specifica anche di tale riferimento temporale, depositando un report dal quale si evince che alla settimana n. 39 (22.09.2013 – 29.09.2013) risultasse già dovuta la somma di € 2.496,58, richiesta con atto di diffida stragiudiziale, con la quale si richiedeva tra l'altro di riprendere il regolare svolgimento dell'attività di ricevitoria pena la risoluzione di diritto del contratto;
a detta diffida stragiudiziale, sia stragiudizialmente, sia, altresì, nel presente giudizio, parte attrice non ha provato – né fornito adeguate giustificazioni – alla tesi secondo la quale il preteso credito non si riferisse
Dalle risultanze processuali, pertanto, risulta provata e non contestata da parte attrice la debenza della somma di € 2.496,58 in favore di parte convenuta (e l'inadempimento che ne è derivato, al netto di quanto poc'anzi precisato), nonché la restituzione delle apparecchiature fornite dalla convenuta alla parte attrice, obbligo quest'ultimo sancito all'art. 36 del contratto di ricevitoria e nell'accordo accessorio di partecipazione al servizio di V- SPORTS all'art.7; in subordine, ove non rinvenute, al pagamento del controvalore, come quantificato da parte convenuta, valore, invero, non specificatamente contestato dall'attrice all'esito della costituzione della convenuta.
Pertanto, appare accoglibile la domanda di parte convenuta in ordine al diritto alla restituzione di tale somma di € 2.496,58 nonché restituzione dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso, come richiesto da diffida stragiudiziale.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta, pertanto, risulta tuttavia parzialmente fondata e solo, relativamente alla restituzione della somma di € 2.496,58 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo ed alla restituzione dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso o, in subordine ove non rivenuta, al pagamento del relativo controvalore.
La domanda risarcitoria, invece, quantificata da parte convenuta in € 142.346,00, risulta infondata in quanto non debitamente provata.
pagina 6 di 9 A tal fine, infatti, parte convenuta si è limitata al depositare (doc. n. 3) prospetti degli incassi settimanali quantificando il guadagno medio settimanale in € 1.382,00 dovuto per ogni settimana sino alla scadenza contrattuale.
Non ha, pertanto, allegato e provato alcun elemento sufficiente per poter accertare e quantificare il pregiudizio economico che ha subito in conseguenza della interruzione dell'attività di raccolta di gioco da parte della parte attrice, nulla avendo precisato sull'ammontare degli introiti non percepiti a seguito della interruzione dell'attività, sulla misura degli investimenti affrontati, sulla perdita di avviamento commerciale subito e sul costo eventualmente sostenuto per sopperire ai beni non restituiti.
Sul punto si segnala “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno) (ex plurimis, Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007)”.
Inoltre, parte convenuta quantifica – unilateralmente – il lucro cessante senza fornire elementi di probabilità dello stesso.
A tal fine, infatti, è stato stabilito come “il lucro cessante, concretandosi questo nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice di merito che aveva negato il danno preteso dalla parte, alla quale era stato consegnato in ritardo un terreno, per le maggiori spese che sarebbero state necessarie per la costruzione di un edificio da eseguire solo dopo una concessione edilizia e previa formazione di un piano di lottizzazione di una più vasta area nella quale ricadevano anche fondi altrui ..(ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 03/09/1994)”.
RIDUZIONE PENALE
pagina 7 di 9 La richiesta di parte convenuta in via riconvenzionale del pagamento della penale pari ad €
60.000,00 pari a tre volte l'ammontare del deposito cauzionale (art. 52 contratto), appare senz'altro sproporzionata rispetto alla consistenza quantitativa e qualitativa dell'inadempimento della parte attrice, come all'esito accertato e pertanto dovrà essere ridotta. Complessivamente considerando il contegno delle parti e l'ammontare della somma indebitamente trattenuta da parte attrice, nonché, invero, anche degli esiti del presente giudizio – valorizzando, a tal fine, il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – risulta equa e proporzionata la riduzione della penale contrattualmente stabilità, seppur in presenza di clausola di irriducibilità, ad € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero corrispondente al 4% dell'importo complessivamente dovuto (sino a euro 60.000,00), essendo detto importo, lo si ripete, congruo in relazione alla consistenza qualitativa e quantitativa delle domande processuali accolte e rigettate (avuto riguardo, in particolare, al rigetto di quelle di parte convenuta che detta penale richiede).
Sul punto si segnala la posizione espressa dalla Corte di Cassazione “Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2014) ”(ex plurimis,
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 33159 del 16 dicembre 2019).
Infine, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice risulta infondata in quanto non provata e, peraltro, priva ex ante dei suoi presupposti per l'accoglimento, giacché dalle difese processuali non è emerso comportamento doloso alcuno – né, peraltro, risulta provato – in capo all'attore che, invece, ha sostenuto le proprie tesi, peraltro parzialmente accolte in relazione al rigetto della riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta.
Va, inoltre, precisato come la rivalutazione, in relazione alle somme in tal sede riconosciute, non verrà applicata, giacché trattasi di debiti di valuta e, quanto agli interessi legali, gli stessi potranno essere calcolati al tasso legale vigente.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza dell'attrice e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, vengono – previa riduzione di 2/3 tenuto conto della reciproca soccombenza accertata – liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore pagina 8 di 9 della domanda, come dichiarato da entrambe le parti, avuto riguardo ai parametri medi ed all'esclusione dell'attività istruttoria, giacché non tenutasi nel caso di specie.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto dichiara risolto di diritto il contratto di ricevitoria sottoscritto dalle parti, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna parte attrice alla restituzione in favore di parte convenuta della somma di
€ 2.496,58 oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte attrice alla restituzione, a parte convenuta, delle attrezzature concesse in comodato d'uso, di cui al contratto di ricevitoria in atti e come specificatamente indicate, da parte convenuta, nel terminale centrale, l'attrezzatura di V-Sport, nonché quella relativa al servizio di , Parte_2
- in subordine, ove non rinvenute, condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, del controvalore di € 4.560,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte attrice al pagamento, a parte convenuta, della somma di € 2.500,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- rigetta, de residuo, ogni altra domanda proposta da parte convenuta;
- condanna parte attrice alla corresponsione in favore di parte convenuta, come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5926/2014 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Maurizio Gallicola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Caserta alla via Caduti sul lavoro n. 38 attore contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in , Palazzo Controparte_1 CP_1
Pietro Stiges, 103 StraitStreet, TA , rappresentata e difesa come da procura in calce C.F._2 alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avv. Vittoria Varzi e dall'Avv. Matteo Stocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale ultimo difensore sito in Rovigo alla via Umberto
I, n. 50; convenuto
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Stanleybet Parte_1
AL Ltd al fine di vedere condannata quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
16.961,36, oltre interessi, ed € 51.914,67 a titolo di risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale relativo al contratto di ricevitoria e accordi accessori conclusi tra le parti, nonché al rimborso dell'ulteriore somma di € 1.687,00 a titolo di spese;
con vittoria di spese.
Asseriva che, alla fine del mese di settembre 2013, la linea della ricevitoria subiva un distacco arbitrario ed illegittimo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'infondatezza e l'illegittimità delle domande attoree ed in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Roma.
In via principale chiedeva accertarsi la risoluzione di diritto del contratto di ricevitoria sottoscritto tra le parti per grave inadempimento dell'attore ed in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento:
- della somma di € 2.496,58 a titolo di poste di gioco indebitamente trattenute, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria:
- di € 60.000,00 a titolo di penale, oltre interessi moratori e rivalutazione;
- di € 142.346,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi dalla convenuta in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione,
- nonché alla restituzione dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso, o in subordine al pagamento del valore di mercato della stessa, per una somma complessiva non inferiore a
€ 4.560,00;
- condannarsi, infine, parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, il Giudice dichiarava la propria competenza territoriale e concedeva i termini ex art. 183 c. 6° comma c.p.c.
All'udienza dell'11.04.2018 parte attrice, ritenendo provata la propria domanda sulla base della prospettazione e dei documenti depositati da parte convenuta, rinunciava alle richieste pagina 2 di 9 istruttorie articolate in atto di citazione e chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo precisate le conclusioni alla successiva udienza del 05.02.2025, previa rimessione sul ruolo in ordine ai contenuti del provvedimento reso dal precedente Istruttore il 02.02.2017, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
In primo luogo, va confermata la competenza territoriale, come parzialmente statuita con ordinanza resa il 11.05.2017, d'altronde non risultando dagli atti l'eventuale utilizzo dello strumento processuale di cui all'art. 340 c.p.c.
Tanto presso, va preliminare chiarito come la domanda attorea verta in tema di contratto di ricevitoria e, pertanto, ai fini di una miglior comprensione del presente provvedimento, verranno capitolate le relative domande processuali, come formulate da entrambe le parti.
DOMANDE DI PARTE ATTRICE
Le domande di parte attrice volte all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta e al risarcimento dei danni e delle spese sostenute in relazione al rapporto contrattuale risultano infondate e pertanto vanno rigettate.
Parte attrice, infatti, non ha affatto provato l'inadempimento contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, nemmeno il danno conseguenziale che a detto inadempimento sarebbe derivato.
Infatti, pur vertendosi, nel caso di specie, di inadempimento contrattuale, appare fuori dubbio come, oltre a provare i presupposti per l'accoglimento della propria domanda, la parte deve provare il nesso causale che deriva dalla medesima e la consistenza quantitativa e quantitativa del danno subito (avuto riguardo, in particolare, a quello di natura non patrimoniale, da questi qualificato, cumulativamente, come biologico, morale ed esistenziale).
L'odierno attore si è limitato a riferire che “nel mese di settembre 2013 alle ore 14:15 circa, la linea della ricevitoria subiva un improvviso distacco “arbitrario” ed “illegittimo” con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa”, senza fornire prova di detta circostanza.
pagina 3 di 9 Parte convenuta giustificava tale circostanza quale “sospensione cautelare dei servizi di rete” che
“ha costituito una mera conseguenza dell'accertamento delle gravi irregolarità emerse all'interno della ricevitoria nel corso della settimana di riferimento;
in particolare, si è riscontrato uno straordinario aumento del volume di accettazione di scommesse, caratterizzato, come sopra evidenziato, da un consistente numero di giocate accettate dal sistema, ben 100, da €200,00 l'una, tutte effettuate in meno di mezzora, al verosimile scopo di eludere i sistemi di controllo di autorizzazione e di gestione del rischio posti in essere da ...”, nonché a seguito CP_1 dell'esposizione debitoria di € 2.496,58 a titolo di somme indebitamente trattenute.
A tal fine, infatti, il contratto stipulato tra le parti all'art. 47 lettera A e lettera G prevede quali ipotesi di sospensione in via cautelare:
a) mancato pagamento dell'importo di cui all'art. 28 del presente contratto (importo dovuto a titolo di saldo settimanale);
g) nel caso siano riscontrati incrementi dei volumi di accettazione delle giocate che CP_1 ritenga anomale rispetto al volume medio di gioco pregresso.
Tale norma non prevede alcuna comunicazione preventiva o diffida.
Parte resistente ha depositato in atti (doc. n. 9) la richiesta del 28.09.2013 via e.mail dell'odierno attore di annullamento delle summenzionate giocate, nonché (doc. n. 3) prospetto somme per le singole settimane di attività dal quale risulta la debenza per la settimana n. 39 della somma di €
2.496,58.
Pertanto, detta sospensione temporanea non risulta, allo stato degli atti e tenuto conto del grado istruttorio raggiunto, affatto illegittima, ma conforme a quanto stabilito dall'art. 47 del contratto in atti, avente efficacia inter partes, né può costituire grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455
c.c., posto alla base della domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte attrice e della conseguente richiesta risarcitoria.
D'altronde, la suddetta carenza probatoria inerisce anche l'an ed il quomodo del danno asseritamente patito.
Nel caso di specie, infatti, è stato affermato quanto di seguito riportato e che, invero, oggi costituisce principio espresso dalla giurisprudenza maggioritaria:"... Occorre premettere che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
pagina 4 di 9 conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Si è altresì condivisibilmente affermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. 9/11/2018 n.28742). ..." (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sent. n.
9648/2021 del 13-04-2021).
Parte attrice infatti, rinunciando a dare corso alla prova costituenda, tenuto conto della documentazione prodotta – che, in quanto di parte e, peraltro, specificatamente contestata dalla convenuta non può affatto essere posta alla base del presente decisum e per il fine succitato – non ha provato il suo buon diritto:
- né in relazione al fatto di inadempimento di parte convenuta, come dedotto;
- né, peraltro, in ordine alle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.
DOMANDE DI PARTE CONVENUTA
Parte convenuta domandava accertarsi la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della parte attrice condannando la stessa alla restituzione delle somme e dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso o al pagamento del valore della stessa, al pagamento della penale nella misura di € 60.000,00 o di altra somma ritenuta equa, al pagamento della somma di €
142.346,00 a titolo di risarcimento del danno per inattività forzosa.
La domanda di parte convenuta volta all'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della parte attrice risulta, invece, fondata, ancorché parzialmente e ciò per le ragioni di seguito indicate.
La debenza di parte attrice della somma di € 2.496,58, quale poste di gioco indebitamente trattenute, richiesta dalla parte resistente con atto di diffida del 22.11.2013 e mai corrisposta, è provata documentalmente e risulta incontestata dalle parti, posto che parte attrice, non riprendendo l'attività di ricevitoria, è rimasta inadempiente, trattenendo il quantum debeatur.
Tuttavia, parte attrice ritiene che tale mancata corresponsione non costituisca inadempimento in quanto, alla data del 28.09.2013, tale credito relativo alla settimana n. 39 non sarebbe maturato,
pagina 5 di 9 all'uopo considerando che la stessa settimana di attività comprendesse i giorni dal 22.09.2013 al
29.09.2013 e tale somma, secondo la propria prospettazione, risulterebbe dovuta solo successivamente a tale data.
Orbene parte attrice, a tal fine ed a fronte della pretesa creditoria ex adverso allegata, non ha fornito alcun elemento probatorio volto a dimostrare che la sospensione dell'attività sia avvenuta in data 28.09.2013 facendo riferimento generico al mese di settembre 2013 tanto nell'atto di citazione, quanto nella corrispondenza a firma dell'Avv. Gallicola, nonché nella denuncia querela del 15.05.2014 (peraltro depositata in allegato alla comparsa conclusionale il 19.07.2919).
Parte convenuta, poi, fermo restando la prova dell'inadempimento ex adverso contestato (sotto il profilo dell'an), ha fornito un principio di prova specifica anche di tale riferimento temporale, depositando un report dal quale si evince che alla settimana n. 39 (22.09.2013 – 29.09.2013) risultasse già dovuta la somma di € 2.496,58, richiesta con atto di diffida stragiudiziale, con la quale si richiedeva tra l'altro di riprendere il regolare svolgimento dell'attività di ricevitoria pena la risoluzione di diritto del contratto;
a detta diffida stragiudiziale, sia stragiudizialmente, sia, altresì, nel presente giudizio, parte attrice non ha provato – né fornito adeguate giustificazioni – alla tesi secondo la quale il preteso credito non si riferisse
Dalle risultanze processuali, pertanto, risulta provata e non contestata da parte attrice la debenza della somma di € 2.496,58 in favore di parte convenuta (e l'inadempimento che ne è derivato, al netto di quanto poc'anzi precisato), nonché la restituzione delle apparecchiature fornite dalla convenuta alla parte attrice, obbligo quest'ultimo sancito all'art. 36 del contratto di ricevitoria e nell'accordo accessorio di partecipazione al servizio di V- SPORTS all'art.7; in subordine, ove non rinvenute, al pagamento del controvalore, come quantificato da parte convenuta, valore, invero, non specificatamente contestato dall'attrice all'esito della costituzione della convenuta.
Pertanto, appare accoglibile la domanda di parte convenuta in ordine al diritto alla restituzione di tale somma di € 2.496,58 nonché restituzione dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso, come richiesto da diffida stragiudiziale.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta, pertanto, risulta tuttavia parzialmente fondata e solo, relativamente alla restituzione della somma di € 2.496,58 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo ed alla restituzione dell'attrezzatura concessa in comodato d'uso o, in subordine ove non rivenuta, al pagamento del relativo controvalore.
La domanda risarcitoria, invece, quantificata da parte convenuta in € 142.346,00, risulta infondata in quanto non debitamente provata.
pagina 6 di 9 A tal fine, infatti, parte convenuta si è limitata al depositare (doc. n. 3) prospetti degli incassi settimanali quantificando il guadagno medio settimanale in € 1.382,00 dovuto per ogni settimana sino alla scadenza contrattuale.
Non ha, pertanto, allegato e provato alcun elemento sufficiente per poter accertare e quantificare il pregiudizio economico che ha subito in conseguenza della interruzione dell'attività di raccolta di gioco da parte della parte attrice, nulla avendo precisato sull'ammontare degli introiti non percepiti a seguito della interruzione dell'attività, sulla misura degli investimenti affrontati, sulla perdita di avviamento commerciale subito e sul costo eventualmente sostenuto per sopperire ai beni non restituiti.
Sul punto si segnala “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno) (ex plurimis, Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007)”.
Inoltre, parte convenuta quantifica – unilateralmente – il lucro cessante senza fornire elementi di probabilità dello stesso.
A tal fine, infatti, è stato stabilito come “il lucro cessante, concretandosi questo nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice di merito che aveva negato il danno preteso dalla parte, alla quale era stato consegnato in ritardo un terreno, per le maggiori spese che sarebbero state necessarie per la costruzione di un edificio da eseguire solo dopo una concessione edilizia e previa formazione di un piano di lottizzazione di una più vasta area nella quale ricadevano anche fondi altrui ..(ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 03/09/1994)”.
RIDUZIONE PENALE
pagina 7 di 9 La richiesta di parte convenuta in via riconvenzionale del pagamento della penale pari ad €
60.000,00 pari a tre volte l'ammontare del deposito cauzionale (art. 52 contratto), appare senz'altro sproporzionata rispetto alla consistenza quantitativa e qualitativa dell'inadempimento della parte attrice, come all'esito accertato e pertanto dovrà essere ridotta. Complessivamente considerando il contegno delle parti e l'ammontare della somma indebitamente trattenuta da parte attrice, nonché, invero, anche degli esiti del presente giudizio – valorizzando, a tal fine, il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – risulta equa e proporzionata la riduzione della penale contrattualmente stabilità, seppur in presenza di clausola di irriducibilità, ad € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero corrispondente al 4% dell'importo complessivamente dovuto (sino a euro 60.000,00), essendo detto importo, lo si ripete, congruo in relazione alla consistenza qualitativa e quantitativa delle domande processuali accolte e rigettate (avuto riguardo, in particolare, al rigetto di quelle di parte convenuta che detta penale richiede).
Sul punto si segnala la posizione espressa dalla Corte di Cassazione “Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2014) ”(ex plurimis,
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 33159 del 16 dicembre 2019).
Infine, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice risulta infondata in quanto non provata e, peraltro, priva ex ante dei suoi presupposti per l'accoglimento, giacché dalle difese processuali non è emerso comportamento doloso alcuno – né, peraltro, risulta provato – in capo all'attore che, invece, ha sostenuto le proprie tesi, peraltro parzialmente accolte in relazione al rigetto della riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta.
Va, inoltre, precisato come la rivalutazione, in relazione alle somme in tal sede riconosciute, non verrà applicata, giacché trattasi di debiti di valuta e, quanto agli interessi legali, gli stessi potranno essere calcolati al tasso legale vigente.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza dell'attrice e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, vengono – previa riduzione di 2/3 tenuto conto della reciproca soccombenza accertata – liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore pagina 8 di 9 della domanda, come dichiarato da entrambe le parti, avuto riguardo ai parametri medi ed all'esclusione dell'attività istruttoria, giacché non tenutasi nel caso di specie.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto dichiara risolto di diritto il contratto di ricevitoria sottoscritto dalle parti, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna parte attrice alla restituzione in favore di parte convenuta della somma di
€ 2.496,58 oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte attrice alla restituzione, a parte convenuta, delle attrezzature concesse in comodato d'uso, di cui al contratto di ricevitoria in atti e come specificatamente indicate, da parte convenuta, nel terminale centrale, l'attrezzatura di V-Sport, nonché quella relativa al servizio di , Parte_2
- in subordine, ove non rinvenute, condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, del controvalore di € 4.560,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte attrice al pagamento, a parte convenuta, della somma di € 2.500,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- rigetta, de residuo, ogni altra domanda proposta da parte convenuta;
- condanna parte attrice alla corresponsione in favore di parte convenuta, come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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