Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate dei fabbricati che i Comuni devono osservare, ai sensi dell' art. 9, punto n. 1, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella formazione degli strumenti urbanistici, non riguarda il centro storico ( zona A), ove pertanto i distacchi possono essere diversi e minori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BERRUTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO MENGOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, IN DO, BALDAZZI SE;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 07738/96 proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA in persona del Presidente in carica AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio SCHIAVONE, difeso dall'avvocato BENEDETTO GRAZIOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 117/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato MENGOLI GIANCARLO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GRAZIOSI BENEDETTO difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UB CI, AR DI ed MO LD proprietari di appartamenti di un edificio sito nel viale Silvani di Bologna, citarono, con atto notificato il 22 aprile 1986, l'Istituto Autonomo Case Popolari, davanti al Tribunale di Bologna, chiedendone la condanna a demolire le parti della sopraelevazione del suo contiguo edificio eseguita a meno di ventiquattro metri dal loro immobile in violazione dell'art. 35 lettera "e" delle norme di attuazione della variante del Piano Regolatore Generale, per il quale la distanza minima tra costruzioni doveva essere pari all'altezza di quella più alta.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò il fondamento della pretesa eccependo, che nella zona destinata a sua sede, era applicabile l'art. 43 lettera A delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, secondo la quale "L'area contrassegnata con apposita simbologia nella tavola n.2 è destinata a sede dell'Iacp ed a residenza per quanto già realizzato. Su di essa è consentito (oltre alla cubatura esistente) un aumento (una tantum) della superficie utile come previsto dal progetto approvato con protocollo ufficio tecnico n 16088/V/77".
Con sentenza del 21 ottobre 1992 il Tribunale respinse la domanda avendo ritenuto, così come sostenuto dal convenuto, che, nella specie, fosse applicabile l'art 43 norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 35.
I soccombenti proposero impugnazione sostenendo che la disposizione dell'art. 43 permetteva l'aumento della cubatura, ma presupponeva il rispetto della disciplina urbanistica sulle distanze tra le costruzioni.
Il convenuto resistette al gravame e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 25 gennaio 1996, ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che la sopraelevazione eseguita dall'Iacp doveva considerarsi legittima perché conforme al dettato dell'art. 43, il quale non prevedeva una deroga generale alla disciplina dei distacchi tra immobili;
ma conteneva soltanto una prescrizione speciale anche sulle distanze con riferimento alla costruzione compiuta dall'Istituto.
Avendo respinto l'impugnazione la Corte si asteneva poi dall'esaminare l'eccezione con la quale l'appellato aveva sostenuto che la domanda degli attori doveva essere, comunque, respinta per avere costoro rinunziato a fare valere qualsiasi pretesa nel caso in cui l'Istituto avesse eseguito il proprio programma edificatorio in deroga alle norme di legge e regolamentari.
Il DI ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria.
L'Istituto Autonomo Case Popolari resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sorretto da un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione dei due ricorsi essendo stati proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod.proc.civ.). 1. - Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuta conforme al diritto la sopraelevazione dell'edificio dell'Istituto Autonomo Case Popolari sull'erroneo presupposto che fosse consentita dall'art. 43 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Bologna, mentre avrebbe dovuto rilevarne l'illegittimità, essendo stata eseguita in violazione dell'art. 36 della legge della Regione Emilia 7 dicembre 1978 (modificata dalla legge reg. 29.3.1980 n. 23), il quale aveva abrogato la norma dello strumento urbanistico avendo vietato la costruzione di nuovi volumi.
Il motivo è inammissibile perché con esso si è sollevata una questione - quale è quella dei volumi - del tutto nuova rispetto al tema del distacco tra fabbricati, formante l'unico oggetto del dibattito svoltosi nei due gradi del giudizio di merito. 2. - Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuta legittima la nuova opera costruita dall'Istituto convenuto a distanza minore di quella prescritta dall'art. 35 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, in base al rilievo che essa era conforme al dettato dell'art. 43 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Bologna, considerata disposizione particolare rispetto a quella sui distacchi tra immobili. Si sostiene, invece, che con quest'ultima norma si era autorizzato l'Istituto a eseguire costruzioni nell'area destinata a sua residenza sulla più estesa superficie prevista dal progetto approvato con il protocollo n.16088/V/77, ma non ad edificare in deroga alle norme sulle distanze tra fabbricati. E si aggiunge che l'art. 43 cit., interpretato inesattamente dai giudici del merito, richiama il menzionato progetto solo per la densità edilizia e non costituisce, perciò, norma speciale sui distacchi tra edifici;
e che, invece, le uniche eccezioni sulle distanze sono previste nell'art. 35 del piano regolatore per il quale "sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate solo nel caso di piani particolareggiati e di lottizzazioni convenzionali con previsioni planivolumetriche". Il motivo è infondato.
Contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, la Corte d'appello, ritenendo che la facoltà concessa all'Istituto Autonomo Case Popolari di costruire sull'area destinata a sua residenza un immobile di proporzioni maggiori di quelle consentite alla generalità (aumento una tantum della superficie utile come previsto dal progetto approvato con il protocollo n.160088/5/777 dell'ufficio tecnico) abbia comportato una deroga della norma dell'art. 35 sulle distanze tra fabbricati, ha interpretato correttamente l'art. 43, perché nulla induce ad affermare che l'incremento di superficie previsto non potesse incidere sui distacchi stabiliti dal piano regolatore, ma potesse influire esclusivamente sugli altri parametri edilizi.
3. - Con il terzo motivo si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto, in ogni caso, applicare l'art. 35 del piano regolatore e ritenere che la sopraelevazione era stata eseguita in contrasto con esso, perché l'art. 43 delle norme di attuazione del piano, avendo consentito l'edificabilità a distanza minore di quella prescritta dal decreto ministeriale n.1444 del 1968, era illegittimo e doveva essere disapplicato.
Anche questo motivo è infondato.
Come esattamente è stato ritenuto dal Giudice d'appello la distanza di almeno dieci metri tra le pareti finestrate del fabbricato, che il D.M. del 1968 ha imposto ai Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici, non riguarda il centro storico (zona A), nel quale è stata costruita anche la nuova opera dell'I.A.C.P., giacché il punto n.1 dell'art. 9 di tale decreto, autorizza i Comuni a prevedere in queste aree dei distacchi diversi e minori da quelli che devono essere rispettati nelle altre parti del territorio. Consegue il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento di quello incidentale perché espressamene condizionato, e la condanna del DI a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso, a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari, delle spese del giudizio di legittimità. Liquida dette spese in lire 7.222.800 di cui sette milioni di onorari d'avvocato.
Roma 29 maggio 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.