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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 25480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25480/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. SIMONELLI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta datate 13/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO Parte_1 CP_1 il 02/03/1996. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
147 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10/06/1998. Per_1
Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Torino, via Pio VII n. 90 ed il box ad esso pertinenziale rimarranno in comproprietà tra i coniugi al 50% e verranno utilizzati esclusivamente dalla sig.ra per accordo tra le parti;
Parte_1
DÀ ATTO che il mutuo fondiario accesso per l'acquisto della suddetta casa coniugale e relativo box, siti in Torino, via Pio VII n. 90, pari a circa euro 700,00 mensili, verrà pagato in rate semestrali da entrambe le parti pro quota nella misura del 50% cadauno, sino all'estinzione dello stesso, prevista per il mese di gennaio 2037;
DÀ ATTO che le utenze relative alla suddetta casa coniugale resteranno a carico della sig.ra Parte_1
;
[...]
DÀ ATTO che le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative al suddetto immobile, verranno pagate dai coniugi, pro quota, nella misura del 50% cadauno;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun CP_1 Parte_1 mese, la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN della moglie, già in possesso del marito;
DÀ ATTO che il sig. inoltre, provvederà a lasciare nella disponibilità della moglie i CP_1
Ticket card per la complessiva somma di circa euro 150,00 mensili;
DÀ ATTO che il sig. provvederà all'integrale pagamento del canone di locazione, pari CP_1 ad euro 85,00 mensili, relativo al secondo box auto, sito in Torino, via Pio VII n. 90, nello stesso stabile dell'immobile, il cui uso sarà in capo ad entrambi i coniugi e tra essi condiviso;
DÀ ATTO che il sig. provvederà a rinnovare la polizza “XME PROTEZIONE” di CP_1
SA SA ed a farsi carico dell'integrale pagamento del relativo premio mensile di euro 119,72;
DÀ ATTO che il sig. si allontanerà dall'abitazione coniugale portando seco i propri CP_1 effetti personali entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, a prescindere dalla fissanda data dell'udienza, mentre la sig.ra continuerà ad abitare nella casa sita in Torino, via Parte_1
Pio VII n. 90, con gli arredi che la compongono;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25480/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. SIMONELLI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta datate 13/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO Parte_1 CP_1 il 02/03/1996. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
147 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10/06/1998. Per_1
Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Torino, via Pio VII n. 90 ed il box ad esso pertinenziale rimarranno in comproprietà tra i coniugi al 50% e verranno utilizzati esclusivamente dalla sig.ra per accordo tra le parti;
Parte_1
DÀ ATTO che il mutuo fondiario accesso per l'acquisto della suddetta casa coniugale e relativo box, siti in Torino, via Pio VII n. 90, pari a circa euro 700,00 mensili, verrà pagato in rate semestrali da entrambe le parti pro quota nella misura del 50% cadauno, sino all'estinzione dello stesso, prevista per il mese di gennaio 2037;
DÀ ATTO che le utenze relative alla suddetta casa coniugale resteranno a carico della sig.ra Parte_1
;
[...]
DÀ ATTO che le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative al suddetto immobile, verranno pagate dai coniugi, pro quota, nella misura del 50% cadauno;
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun CP_1 Parte_1 mese, la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN della moglie, già in possesso del marito;
DÀ ATTO che il sig. inoltre, provvederà a lasciare nella disponibilità della moglie i CP_1
Ticket card per la complessiva somma di circa euro 150,00 mensili;
DÀ ATTO che il sig. provvederà all'integrale pagamento del canone di locazione, pari CP_1 ad euro 85,00 mensili, relativo al secondo box auto, sito in Torino, via Pio VII n. 90, nello stesso stabile dell'immobile, il cui uso sarà in capo ad entrambi i coniugi e tra essi condiviso;
DÀ ATTO che il sig. provvederà a rinnovare la polizza “XME PROTEZIONE” di CP_1
SA SA ed a farsi carico dell'integrale pagamento del relativo premio mensile di euro 119,72;
DÀ ATTO che il sig. si allontanerà dall'abitazione coniugale portando seco i propri CP_1 effetti personali entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, a prescindere dalla fissanda data dell'udienza, mentre la sig.ra continuerà ad abitare nella casa sita in Torino, via Parte_1
Pio VII n. 90, con gli arredi che la compongono;
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.