Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. 1237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 30/6/2023, promossa con atto di citazione da
NI IO (C.F. ), NI RI SA (C.F. C.F._1
, NI RI (C.F. ), C.F._2 C.F._3
rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Osvaldo Pettene e Giuliana Franzoni con domicilio eletto presso il loro studio in Verona, Lungadige Matteotti n. 7, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
AURELIA SPV S.R.L. (C.F. ) e per essa quale procuratrice speciale la P.IVA_1
RD IB IC S.P.A. (già CF IB IC S.P.A.)
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Aldo Bulgarelli con P.IVA_2
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona, Piazza Bra n.26/d; appellati
BANCO BP S.p.A. non costituitasi in causa;
appellati nonché nei confronti di
-1-
persona del curatore dott. Alberto Castagnetti, non costituitosi in causa;
- fallimento al quale è stata denunciata la lite -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.801/2023 emessa il 26/4/2023 e pubblicata il
28/4/2023 dal Tribunale di Verona – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario.–
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
Richiamate, in parte, le conclusioni formulate in primo grado, cosi' come di seguito riprodotte, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 801/2023,
R.G. 1731/2017, Rep. 1677/2023 del 28.04.2023, pronunciata in data 26.04.2023 dal
G.U. Dott. Francesco Fontana del Tribunale di Verona, notificata in data 25 maggio
2023, all'esito del giudizio n.1385/2017 R.G., cui era stato riunito il giudizio n.
1731/2017 R.G., disattesa ogni domanda, istanza deduzione e eccezione avversaria, piaccia a Codesta Ecc.ma Corte cosi' giudicare, previo l'abbandono del I° motivo e l'accoglimento, viceversa, del II° o del III° dei motivi di impugnazione:
1. nel merito: dichiararsi la carenza della legittimazione ad agire ed intervenire ex artt. 100 e 111 c.p.c. della pretesa cessionaria AURELIA SPV S.R.L., rappresentata sostanzialmente e processualmente da RD IB SERICING S.P.A., per indeterminatezza dell'oggetto della procura speciale notarile Rep. 15823 del
07.06.2021 (Notaio De Franchis) ex artt. 1418, 1346 e1324 c.c., in quanto nel predetto atto notarile non sono presenti espressioni o formule che consentano di far ritenere, neppure per relationem, che AURELIA SPV S.R.L.. abbia conferito a CF
IB IC S.P.A., ora RD IB IC S.P.A., i rapporti di credito azionati nel presente giudizio nei confronti degli opponenti, con conseguente rigetto delle domande della originaria opponente, attrice in senso sostanziale, previa revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese legali;
2. sempre nel merito: ritenuta la mancata individuazione dei crediti azionati dalla cedente BANCOBP s.p.a. nel predetto giudizio all'interno dell'insieme dei crediti ceduti in blocco ad AURELIA SPV s.r.l. di cui all'avviso in G.U. della Repubblica
Italiana n. 68 del 10.06.2021, Parte seconda, dichiararsi la carenza di legittimazione
-2- attiva della predetta interveniente volontaria ex art. 111, comma 3 c.p.c., con il conseguente rigetto delle domande tutte svolte da RD IB IC
S.P.A., quale rappresentante di AURELIA SPV S.R.L., attrice in senso sostanziale, previa la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese legali.
AURELIA SPV
“Precisa le conclusioni richiamando integralmente le conclusioni già formulate con la comparsa di costituzione e risposta” [“Respingersi la proposta impugnazione con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Verona n.
801/2023, R.G. 1731/2017, Rep. 1677/2023 del 28.04.2023, con ogni conseguente provvedimento. Con rifusione delle spese di lite”].
Motivi della decisione
1. In data 1° gennaio 2017 alla NI Ing. GI S.r.l. (d'ora in avanti anche solo
“NI s.r.l.” o “società”), veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 4732/2016 Ing. con il quale il Tribunale Ordinario di Verona su ricorso di BANCO POPOLARE
SOCIETA' COOPERATIVA (“BA”) ingiungeva ad NI Ing. GI RL, GI
NI, IC NI e RI TE NI il pagamento della complessiva somma di € 481.994,16, oltre interessi e spese, a titolo di credito per anticipazioni su crediti all'esportazione e su “portafoglio Italia”, a carico della società quale debitrice principale e di GI, IC e RI TE NI a titolo di fideiussori.
2. Avverso detto decreto hanno proposto separate opposizioni, poi riunite, la debitrice principale e i garanti, deducendo l'inidoneità probatoria della documentazione a corredo del ricorso monitorio, l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni non dovute, la nullità della clausola di previsione delle commissioni di massimo scoperto, addebiti per spese in effetti non previsto per iscritto, l'illegittimità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente, l'illegittima contabilizzazione dei giorni valuta, la nullità ex art. 1815 c.c. della pattuizione degli interessi per usurarietà.
3. Il tribunale, nella resistenza del BA OL BP (già BA OL), espletata c.t.u., ha ritenuto l'opposizione “fondata limitatamente agli importi riconosciuti dal CTU come erroneamente addebitati al correntista quale superamento della soglia d'usura (€. 5,19) e a titolo di competenze già prescritte (€ 124.867,24)”, onde, detratti tali importi ha determinato in € 415.275,57 il residuo debito degli
-3- opponenti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti alla minor somma € 415.275,57.
3.1. Quanto alle eccezioni di “carenza di legittimazione ad agire sollevate dagli opponenti” il tribunale le ha respinte tutte:
3.1.1. “quella relativa alla AR IB IN PA (già CF IB IN
PA)” sul rilievo che “il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall'originario creditore
BA popolare ora BA BP PA e non tramite CF IB IN PA intervenuta solo nel presente giudizio quale rappresentante processuale del creditore cedente BA BP)”;
3.1.2. “quella relativa a AR IB IN PA (già IB IN PA) quale rappresentante processuale di EL SP in quanto la procura 7.6.2021 (doc.
1 dell'atto di intervento) riguarda espressamente tutti i crediti presenti e futuri”; -
3.1.3. “quella relativa ad EL SP in quanto la dichiarazione del creditore cedente
BA BP 26.7.2021 (allegata al foglio di precisazione delle conclusioni) costituisce elemento sufficiente a provare la intervenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio, come da ordinanza della suprema Corte di Cassazione nr. 10200 del 16.4.2021; a tale ultimo effetto la creditrice ha implementato tale dichiarazione liberatoria anche con la produzione dell'elenco specifico dei crediti ceduti, in ogni caso reperibile sul sito Internet www.creditofondiario.eu/verifica-cessioni/ indicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.6.2021, con indicazione del notaio Dario Restuccia di
Milano quale depositario della lista”.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello NI GI, NI RI TE
e NI IC affidato inizialmente a tre motivi, il primo dei quali poi rinunciato con note depositate il 7 febbraio 2025:
4.1. con il primo motivo (in origine secondo motivo di gravame) si denuncia la violazione degli artt. 110 e 111 cpc, nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire “relativa a AR IB IN
PA (gia' IB IN spa) quale rappresentante processuale di EL SP”
(sentenza appellata, pag.2), ritenendo che la procura datata 7.6.2021 (doc.1 dell'atto di intervento di EL SP RL) riguardasse espressamente “tutti i crediti presenti e futuri”, mentre secondo l'appellante una tale dicitura non sarebbe presente con conseguente fondatezza dell'eccepita nullità della procura per sua indeterminatezza;
-4- 4.2. con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per aver ritenuto la legittimazione di EL SPV RL, intervenuta ex art. 111 cpc, quale cessionaria dei crediti, adeguatamente comprovata in causa sulla base della dichiarazione rilasciata dalla cedente BA BP in data 26 luglio 2021 (doc. 4, allegato al foglio di precisazione delle conclusioni di EL spv RL) e della lista completa delle posizioni cedute (doc. 5, foglio di precisazione del conclusioni di EL spv RL) reperibile sul sito internet www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ indicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10.6.2021.
5. Si è costituita in causa AURELIA SPV S.R.L. a mezzo della sua procuratrice speciale RD IB IC S.P.A. (già CF IB IC
S.P.A.), contestando la pretesa avversaria con richiesta di rigetto del gravame, conferma della sentenza impugnata e con rifusione di spese e compensi di lite.
6. L'appello è stato notificato anche BA BP, che non si è costituito in causa, così come – a fini di mera denuntiatio litis – al fallimento NI ing. GI s.r.l., il cui curatore neppure si è costituito in giudizio.
7. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da NI Ing. GI s.r.l., GI NI, RI TE NI
e IC NI, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, riconoscendo l'erroneo addebito (per superamento della soglia d'usura e a titolo di competenze già prescritte) alla NI Ing. GI s.r.l. sul conto corrente alla stessa intestato degli importi come riconosciuti dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere all'allora BA
OL Società Cooperativa PA la minor somma rideterminata e pari a euro
415.275,57.
Il tribunale non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dagli opponenti relativa:
- alla AR IB IN PA (già CF IB IN PA) con la motivazione che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dall'originario
-5- creditore BA popolare ora BA BP PA e non tramite CF IB IN
PA intervenuta solo in sede di opposizione, quale rappresentante processuale del creditore cedente BA BP;
- alla AR IB IN PA (già IB IN PA) quale rappresentante processuale di EL SP, ritenendo che la procura datata 7.6.2021 (doc. 1 dell'atto di intervento di EL Spy) riguardasse espressamente tutti i crediti presenti e futuri e, quindi, anche quelli oggetto di ricorso monitorio;
- ad EL SP, ritenendo che la cessione dei crediti, oggetto del giudizio, fosse stata sufficientemente provata dalla dichiarazione del creditore cedente BA BP datata 26.7.2021, allegata al foglio di precisazione delle conclusioni (doc.4, foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo EL SP RL ) e corredata con la produzione dell'elenco specifico dei crediti ceduti reperibile sul sito Internet www.creditofondiario.eu/verifica-cessioni/ indicato nella Gazzetta Ufficiale del
10.6.2021, con indicazione del notaio Dario Restuccia di Milano quale depositario della lista (doc. 5, foglio di precisazioni conclusioni, fascicolo primo grado EL SP RL).
BA BP s.p.a., benché regolarmente citato in giudizio, non si è costituito in causa e ne va dichiarata la contumacia.
b.) Disamina dei motivi di appello.
1. Con il primo motivo (in origine secondo motivo di gravame) si denuncia la violazione degli artt. 110 e 111 cpc, nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire “relativa a AR IB IN
PA (gia' IB IN spa) quale rappresentante processuale di EL SP in quanto la procura 7.6.2021 (doc.1 dell'atto di intervento) riguarda espressamente tutti
i crediti presenti e futuri” (sentenza appellata, pag.2). Si sostiene la totale mancanza, nella procura speciale, della frase “tutti i crediti presenti e futuri” richiamata in motivazione dal giudice, sostenendosi che, anche a voler intendere l'espressione del giudice come riferita alla frase “crediti dei quali la Società è o sarà titolare” (presente nel testo della procura), si tratterebbe di dizione non sufficiente a superare la indeterminatezza della procura speciale a rogito Notaio Dott.ssa De Franchis, notaio in Roma, del 07 giugno 2021, rep. 15823, racc. 7715 che «non indica per quali crediti della mandante AURELIA SPV S.R.L. la rappresentante CF IB GI
-6- S.P.A, ora RD IB GI S.P.A. possa esercitare i poteri nella procura stessa elencati e pertanto la procura risulta non rispettosa del principio di
“determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtu' del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c.” (CASS. 28802/2019), anche in violazione dell'art. 1393 c.c., come acutamente già evidenziato dal precedente di merito che si era prodotto con la conclusionale di primo grado (TRIB. BERGAMO,
Est. Magri, 31.01.2022, ALL.A alla conclusionale primo grado)» (pag.6, appello).
1.1. Il motivo è privo di fondamento.
In effetti non è presente, nella procura, l'espressione richiamata dal giudice di primo grado (“tutti i crediti presenti e futuri”), ma alla pagina n. 2 di detta procura si legge:
“con facoltà di sub-delega, provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati:”.
Segue un'elencazione di attività che il procuratore è abilitato a compiere, ma nessuna “miglior specificazione” dei crediti.
Orbene, proprio la mancanza di “miglior specificazione”, lascia intatta la valenza latissima dell'indicazione precedente, ossia che la procura aveva ad oggetto i “crediti dei quali la Società è o sarà titolare”. Si tratta di un'espressione che consente in ogni caso di pervenire alla determinazione dell'oggetto della procura, dovendosi ritenere che essa riguardi, sic et simpliciter, tutti i crediti dei quali era divenuta titolare o dei quali sarebbe divenuta titolare la rappresentata EL SPV. Né risulta concludente, in senso contrario, l'obiezione sulla quale insiste l'appellante circa il carattere non
“generale”, bensì “speciale” della procura de qua. Si tratta invero di un profilo non decisivo, in quanto rimesso ad una qualificazione operata dalla parte, la quale pure avrebbe potuto intendere la “specialità” della procura in ragione del fatto che non riguardava la totalità degli affari del rappresentato, ma soltanto una determinata categoria di essi (ossia i rapporti creditori).
Ciò che è in ogni caso dirimente è che, dalla ampia, ma determinabile, indicazione recata dalla procura può pervenirsi in maniera certa all'identificazione del suo oggetto, vale a dire tutti i crediti dei quali è (o diventerà) titolare la rappresentata
AURELIA.
-7- 2. Con il secondo motivo ci si duole della ritenuta legittimazione di EL SPV RL, intervenuta ex art. 111 cpc quale cessionaria dei crediti oggetto di questo contendere. Segnatamente il tribunale ha considerato che risultava in causa una idonea individuazione dei crediti ceduti da BA BP spa in forza della dichiarazione rilasciata dalla stessa cedente BA BP in data 26 luglio 2021 (doc.
4, allegato al foglio di precisazione delle conclusioni, fascicolo primo grado EL spv RL) e della lista completa posizioni cedute (doc. 5, precisazione conclusioni fascicolo EL SP RL) reperibile sul sito internet www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ indicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.6.2021.
Secondo l'appellante, al contrario, non sarebbe stato sufficientemente provato che nell'ambito dei rapporti ceduti rientrassero anche le ragioni di credito vantate da
BA BP e azionate in sede monitoria per una somma «pari a euro 481.994,16, corrispondente alla sommatoria di euro 192.890,00 “derivante da anticipi su credito alla esportazione resi insoluti” e di euro 289.104,16 “derivante da anticipi su portafoglio Italia resi insoluti» (appello, pag.8).
L'appellante sostiene che:
- non sarebbe dirimente a tal fine il doc. 3 (estratto Gazzetta Ufficiale n. 68 del
10/06/2021) prodotto da EL SP RL “rimanendo la incertezza in ordine alla individuazione dei crediti per anticipi expo e anticipo portafoglio Italia tra le varie categorie dei crediti indicati nell'Avviso” (appello, pag. 8);
- il sito internet www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni indicato nell'avviso sulla G.U. non consentirebbe di attuare alcuna verifica;
- il doc. 4 prodotto in sede di precisazione delle conclusioni da EL SP RL non sarebbe idoneo a provare la cessione perché si tratterebbe di un'indicazione “troppo generica e insufficiente allo scopo”, esaurendosi in un generico richiamo a quanto contenuto nell'Avviso e contenente, nell' oggetto del contratto di cessione, la sola ragione sociale del debitore e il numero della pratica;
- il doc. 5, allegato al foglio di precisazione delle conclusioni di EL SP RL, non sarebbe del pari dimostrativo dell'oggetto della cessione, “trattandosi di n. 289 pagine per migliaia di codici numerici, inidonei come tali a dimostrare alcunché di oggettivo, senza alcun riferimento nominativo, come tali incapaci di provare la
-8- cessione”, rimarcandosi la mancata produzione da parte dell'interveniente, anche solo per estratto, della copia dell'atto di cessione redatto dal Notaio Dario Restuccia, indicato nell'avviso pubblicato sulla G.U.
2.1. Il motivo è infondato.
Innanzi tutto, va evidenziato che la parte appellante non pone in discussione che la cessione dei crediti fra BA BP e EL vi sia stata, sollevando contestazioni unicamente sull'ambito di una tale cessione, nel senso che assume non idoneamente comprovato in causa che detta cessione abbia avuto per oggetto
(anche) i crediti oggetto del ricorso monitorio.
In secondo luogo, e decisivamente, va considerato che la causa è stata promossa dal BA BP, ossia dalla originaria titolare dei crediti (e quindi cedente), e che solo nel corso di essa è intervenuta EL SPV s.r.l., nella sua dichiarata qualità di cessionaria dei crediti in contestazione. Orbene, va evidenziato che l'originaria attrice, non solo dopo la costituzione in giudizio di AURELIA, in qualità di cessionaria dei crediti, non ha svolto alcun rilievo o contestazione, ma – addirittura – all'udienza del 23-9-2021 immediatamente precedente alla costituzione in giudizio di EL nella indicata qualità, il procuratore del BA BP ha espressamente dichiarato a verbale che “la posizione oggetto di causa è stata ceduta a EL SPV sicché è prossima la costituzione di tale società cessionaria”. E, una volta costituitasi in giudizio EL quale cessionaria (fra l'altro con il medesimo difensore, avv.
Bulgarelli), BA BP, come detto, non ha più svolto alcuna domanda o difesa in giudizio ed è rimasta contumace anche in questo grado d'appello.
Ne viene che non può fondatamente nutrirsi dubbio alcuno sul fatto che i crediti oggetto di questo contendere siano stati ceduti da BA BP a EL, come fatto palese dalla dichiarazione del procuratore di BA BP e dalla successiva condotta della società cedente. Né – al fine di dimostrare la avvenuta cessione dei crediti – è indispensabile la produzione in giudizio del relativo documento contrattuale. La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (giurisprudenza costante: v. fra le tante
Cass. Cass. 28790/2024 – 17944/2023), ben potendo trarsi la prova di tale cessione
-9- da altri elementi, tanto più nei confronti del debitore ceduto, il cui unico interesse in proposito è quello di non essere esposto al rischio di un doppio pagamento: il che nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte va ragionevolmente escluso alla luce della chiara dichiarazione del procuratore della parte cedente.
Ciò è dunque sufficiente a ritenere idoneamente comprovata in causa tanto la cessione quanto l'inclusione in essa del rapporto oggetto di questo contendere. Solo ad abundantiam, pertanto, può ribadirsi che anche gli altri elementi acquisiti in causa
(avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
dichiarazione allegata quale doc. 4; sito internet indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
elenco delle posizioni cedute), unitariamente considerati depongono pure nel senso di ritenere con ragionevole certezza che la cessione abbia avuto ad oggetto anche i rapporti fatti valere in questo processo da BA BP.
3. È appena il caso di rilevare che la parte appellante ha concentrato l'impugnazione sulle due questioni fatte oggetto dei motivi di appello ora passati in disamina, senza in questa sede riproporre alcuna delle ulteriori questioni pur agitate in primo grado relativamente alle ipotesi di illegittimità di alcuni addebiti. In ogni caso si tratta di questioni affrontate e superate (tranne che per le due voci che sono state scomputate dal credito complessivo della banca) in sede di c.t.u., con opinamenti che non hanno incontrato alcuna motivata critica da parte dei fideiussori e che pertanto meritano piena condivisione.
c.) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questo processo.
Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.
per questi motivi
dichiarata la contumacia di BANCO BP s.p.a., definitivamente decidendo
-10- sull'appello proposto NI IO, NI RI SA e NI
RI avverso la sentenza n. 801/2023 del tribunale di Verona lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 24 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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