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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.sa Francesca Altrui Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 336/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Massimiliano Mattioli)
Contro
Controparte_1
Appellato
(Avv.Giuliana Scorsoni)
Nel giudizio qui gravato la si rivolgeva Parte_2 CP_1 Controparte_1 al Tribunale di Terni citando onde sentir dichiarata l'inefficacia ex art 2901 Parte_1
cc e 66 I° co L.F.nei confronti della massa creditoria del fallimento di CP_1 CP_1
degli atti compiuti dai coniugi e in pregiudizio dei creditori,
[...] CP_1 Parte_1
con riferimento al rogito Notaio del 16/6/2017 rep.59681 avente ad oggetto la cessione Per_1
di quote di proprietà immobiliari. Deduceva l'attrice che il suindicato trasferimento era avvenuto per dar seguito agli accordi convenuti tra i coniugi in sede di separazione personale pronunciata il 23/12/2015 e che, trattandosi di atti da considerare a titolo gratuito, potevano essere soggetto di azione revocatoria ordinaria. Si evidenziava inoltra una consistente situazione debitoria della antecedente all'atto di omologa della separazione dei coniugi CP_1
e che la consistenza del patrimonio della fallita sarebbe stato, in virtù dell'operata distrazione, notevolmente ridotto in pregiudizio ai creditori;
in particolare di allegava che a fronte di una esposizione debitoria di €.624.247,57 il valore dei beni nella disponibilità della si erano CP_1
notevolmente ridotto a circa €.190.000,00.
La domanda veniva recisamente contestata dal convenuto che addebitava la gravosa situazione economica dell'azienda della moglie alle omissioni del commercialista fiduciario che ometteva le incombenze fiscali relative alla presentazione delle denunce dei redditi per gli anni 2014,2015
e 2016 determinando elevate sanzioni. Rielava inoltre che il fatturato aziendale era tale da non consentire la pronunciata dichiarazione di fallimento;
chiedeva quindi la reiezione della domanda.
Sulla sola acquisizione della documentazione versata dalle parti il Tribunale si pronunciava con la sentenza qui gravata l'inefficacia nei confronti dei creditori del fallimento di CP_1
l'atto del 16/6/2017 col quale trasferiva al marito le CP_1 CP_1 Parte_1 proprie quote di proprietà dell'immobile in questione.
Si duole dell'indicata pronuncia il che rileva: Parte_1
-L'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. – ed il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del raggiungimento della prova in capo al Fallimento della scientia damni ed eventus damni. Chiede quindi la riforma della pronuncia gravata ed il rigetto della domanda spiegata nel primo giudizio.
2 Il gravame ha trovato la contestazione della curatela fallimentare che, ritualmente costituita, ha insistito per la conferma della sentenza appellata.
La domanda inibitoria e le istanze istruttorie sono state risolte dalla Corte con ordinanza
3/11/2022.
Parte appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
La difesa del denuncia il difetto di prova nel primo giudizio afferente la consistenza Pt_1 dei crediti ammessi al passivo del fallimento che ha coinvolto l'odierna appellante.
Il rilievo non appare aver pregio atteso che tra la documentazione offerta a sostegno della domanda figurano i verbali di ammissione al passivo attestanti l'esatto ammontare dei titoli posti a fondamento dell'insinuazione. Quanto alla rilevata carenza di prova circa la preesistenza dei crediti rispetto all'atto pregiudizievole del 16/6/2017 si osserva dall'esame degli atti che: - il creditore Agenzia delle Entrate documenta il proprio credito con estratti di ruoli afferenti uno stato debitorio al 2015 per €.363.993,14 e 2016 per €.70.014,42; -Banca Popolare di Bari documenta un credito di €. 188.018,64 esistente nell'anno 2015; credito Controparte_2
maturato nell'anno 2015 €51.691,59 parzialmente pagato nel 2016, residuo ammesso al passivo
€.43.703,19. Si rileva inoltre l'esistenza di otto protesti riferiti agli anni 2016 e 2017 per
€.19.247,57. La curatela fallimentare documenta una totalità di esposizione debitoria della ditta individuale fallita per €.624.247,57 antecedente al compimento dell'atto pregiudizievole. Parte appellante evidenzia alla Corte di aver ignorato la propria situazione debitorio col fisco sino al
2018 in quanto consequenziale ad omissione imputabili al commercialista fiduciario nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2014,2015 e 2016; la circostanza non
è di rilevo in quanto anche escludendo il debito tributario permangono sofferenze di
€.244.721,83 come documentato dalla curatela fallimentare. Non possono essere condivisi neppure i rilevi afferenti la deficienza di prova della domanda quanto al mutamento quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto di trasferimento in contestazione. Infatti è stata posta in rilievo agli atti del primo giudizio come la consistenza immobiliare residua della veniva stimata in €.190.819,38, importo cui non è seguita contestazione ed anzi assunta CP_1
per le contestazioni spiegate, e ciò a fronte di una ben più elevata situazione di sofferenza.
Pacifica appare anche la qualificazione a titolo di gratuità del trasferimento immobiliare in contestazione dalla moglie al marito e come tale assoggettabile a revocatoria senza necessità di
3 dimostrazione di consapevolezza anche nel terzo del danno che l'atto di disposizione avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie o la sua partecipazione fraudolenta. La convenzione contenuta nell'atto di separazione personale prodromica al contratto di cessione del 16/6/2017 ha infatti previsto un trasferimento senza alcun esborso economico e neppure legato ad alcuna forma di mantenimento. Tale atto appare disancorato dalla realtà dei fatti stanti le risultanze non contestate della relazione investigativa versata agli atti che rileva una convivenza matrimoniale protrattasi anche in costanza di separazione.
Si conviene pertanto nelle valutazioni espresse dal Tribunale di sussistenza di tutti i requisiti essenziali della domandata:
1-Il credito del revocante rappresentato dal passivo fallimentare che ha accertato una posizione a sofferenza del fallito, prima del trasferimento delle di proprietà immobiliari, per €. 624.247,57 o quantomeno di €. 244.721,83 ove si consideri il credito erariale addebitabile ad omissioni del commercialista dell'azienda;
2-Gratuità dell'atto dispositivo -consilium fraudis-e, come tale, può essere assoggettato a revocatoria senza la necessità di dimostrare la consapevolezza anche nel terzo (coniuge separato) del danno che l'atto di disposizione avrebbe potuto arrecare alle ragioni del creditore o la sua partecipazione fraudolenta;
3-Eventus damni rilevabile dalla documentazione versata agli atti dalla curatela del fallimento di , con riferimento alla relazione peritale di stima dei CP_1 CP_1
beni immobili della quale titolare della ditta fallita che ha evidenziato una seria CP_1 ed elevata compromissione di soddisfacimento delle ragioni della massa creditoria. D'altro lato non è emersa alcuna prova di capienza della disponibilità patrimoniale residua atta a soddisfare i creditori. Infatti a fronte di un debito ante cessione pari ad €. 624.247,57, o di €. 244.721,83 se non si comprende quello tributario, il patrimonio residuo è stato stimato in €. 190.819,38, quindi, al di sotto dell'ammontare dei debiti accertati e non contestati;
4- Quanto all'elemento psicologico lo stesso è integrato dalla semplice conoscenza, o agevole conoscibilità, dell'effetto pregiudizievole dell'atto per gli interessi dei creditori, senza che sia richiesta la specifica intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica costituita, per gli stessi, dal patrimonio del debitore e ,comunque, nell'atto di separazione si legge che “i coniugi si danno atto e si impegnano reciprocamente, entro un anno dalla data del 10/11/2015, ad estromettere l'un l'altro da tutte le garanzie e/o fidejussioni fornite per l'accensione di finanziamenti che pertanto saranno di esclusiva pertinenza di ogni coniuge” – a riprova di conoscenza delle rispettive situazioni economiche.
4 Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande (Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali, attesa la non particolare complessità del procedimento, per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale, liquidazione che si effettua in favore dello Stato stante l'ammissione di parte appellata al gratuito patrocinio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna l'Appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €.4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA (se dovuti) come per legge, disponendo che detto pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/2002.
Dichiara l'Appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 18/2/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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